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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1350/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1350/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall'avv. ANZA' MARIO, giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 4 CONTRO
(C.F. , domiciliato in via Venezia n.27 AVOLA;
Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZA SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 29.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione a norma dell'art. 615, co. 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto a Controparte_1
lui notificato in data 15.2.2023 in virtù del quale gli era stato intimato di pagare alla quale Parte_1
procuratrice della la somma di € 100.635,71, oltre interessi e spese successive. Controparte_2
A supporto della spiegata opposizione l'opponente deduceva: a) la carenza di legittimazione sostanziale attiva della in mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito Controparte_2
originariamente vantato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.a.r.l.; b) l'indeterminatezza e l'indeterminabilità della somma precettata.
Radicatosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la società opposta.
Con sentenza n.1618/23 il Tribunale di Siracusa accoglieva l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire in capo a e condannava l'opposta al pagamento delle spese Controparte_3
processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , quale procuratrice di Pt_1 Controparte_2
per chiederne l'integrale riforma.
Si è costituito per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto appello. Controparte_1
pagina 2 di 4 All'udienza del 29.1.2025, esaurita la discussione orale, la causa, introdotto dopo l'entrata in vigore del
D. L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Ed invero, premesso che in primo grado l'odierna appellante, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, non può che condividersi la motivazione adottata dal primo Giudice, il quale, a fronte della espressa contestazione mossa dall'opponente, ha correttamente rilevato l'assenza di prova in merito all'avvenuta cessione, in favore dell'opposta, dei crediti originariamente vantati dalla Banca Agricola
Popolare di Ragusa S.c.a.r.l., non essendo stato depositato l'avviso di cessione in blocco indicato nell'atto di precetto opposto.
Né, del resto, può tenersi conto della documentazione allegata all'atto di citazione in appello stante le rigide preclusioni fissate dall'art.345 cpc.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater,
DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1618/23 del Tribunale di Siracusa e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 4.900,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania il 4.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 3 di 4
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1350/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall'avv. ANZA' MARIO, giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 4 CONTRO
(C.F. , domiciliato in via Venezia n.27 AVOLA;
Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZA SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 29.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione a norma dell'art. 615, co. 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto a Controparte_1
lui notificato in data 15.2.2023 in virtù del quale gli era stato intimato di pagare alla quale Parte_1
procuratrice della la somma di € 100.635,71, oltre interessi e spese successive. Controparte_2
A supporto della spiegata opposizione l'opponente deduceva: a) la carenza di legittimazione sostanziale attiva della in mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito Controparte_2
originariamente vantato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.a.r.l.; b) l'indeterminatezza e l'indeterminabilità della somma precettata.
Radicatosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la società opposta.
Con sentenza n.1618/23 il Tribunale di Siracusa accoglieva l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire in capo a e condannava l'opposta al pagamento delle spese Controparte_3
processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , quale procuratrice di Pt_1 Controparte_2
per chiederne l'integrale riforma.
Si è costituito per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto appello. Controparte_1
pagina 2 di 4 All'udienza del 29.1.2025, esaurita la discussione orale, la causa, introdotto dopo l'entrata in vigore del
D. L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Ed invero, premesso che in primo grado l'odierna appellante, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, non può che condividersi la motivazione adottata dal primo Giudice, il quale, a fronte della espressa contestazione mossa dall'opponente, ha correttamente rilevato l'assenza di prova in merito all'avvenuta cessione, in favore dell'opposta, dei crediti originariamente vantati dalla Banca Agricola
Popolare di Ragusa S.c.a.r.l., non essendo stato depositato l'avviso di cessione in blocco indicato nell'atto di precetto opposto.
Né, del resto, può tenersi conto della documentazione allegata all'atto di citazione in appello stante le rigide preclusioni fissate dall'art.345 cpc.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater,
DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1618/23 del Tribunale di Siracusa e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 4.900,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania il 4.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 3 di 4
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4