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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2319/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in S. GA LO (ME), C/da C.F._1
Cavarretta n. 88, presso lo studio dell'Avv. EL OC NN, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Eugenia Savona e Antonello Monoriti, giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2023 parte ricorrente esponeva di essere titolare della pensione cat. INVCIV n. 044480007151913, con decorrenza
01.10.2020. Con nota del 20.03.2023, notificata a mezzo raccomandata a/r n.
66482671339-6 in data 18.04.2023, avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. cat. INVCIV n. Parte_1
07151913” l' comunicava che “… a seguito di verifiche sulla pensione n. CP_1
07151913 categoria INVCIV per il periodo 01.02.2022 al 30.04.2023, emergeva un indebito di € 4.766,24” e ne chiedeva la restituzione della somma non dovuta.
In conseguenza di ciò, il ricorrente in data 09.05.2023 proponeva ricorso amministrativo con il quale contestava la sussistenza dell'asserito indebito, il quale, una volta istruito, veniva rigettato dal Comitato Provinciale con CP_1
delibera n. 2321709 del 29.06.2023.
Parte ricorrente, eccepiva di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito, e concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di euro 4.766,24, e che l' fosse condannato a restituire le CP_1
somme ingiustamente non corrisposte, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09.10.2023 eccependo l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'indebito con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036).
2 La Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari proprie e della famiglia (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431).
La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»” (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui gli «organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…, degli invalidi hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4
e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5,
3 comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.) (Cass.
15 ottobre 2019, n. 26036).
Orbene, nel caso di specie il provvedimento dell' è del 20.03.2023, CP_1
notificato a mezzo raccomandata a/r n. 66482671339-6 in data 18.04.2023 e la richiesta di indebito, invece, fa riferimento al periodo dal 01.02.2022 al
30.04.2023 (vedi lettera del 20.03.2023). CP_1
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo a parte ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non
è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
La Suprema Corte ha infatti concluso nel senso che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.
Ancora, dagli atti di causa, non sono emersi elementi tali da individuare un dolo di parte ricorrente.
Appare, piuttosto, che l' abbia erogato il trattamento pensionistico CP_2
nella misura che poi, secondo le indagini dello stesso, si è rilevata non corretta, posto che avrebbe dovuto conoscere la situazione economica del ricorrente (o
4 quanto meno avrebbe dovuto dedurre nel presente giudizio la presenza di redditi dallo stesso non conoscibili a seguito di malafede o dolo del pensionato).
A ciò deve, infatti, aggiungersi quanto segue.
Non vi è copia, in atti, della comunicazione del verbale della Commissione
indicato nella memoria di costituzione, non potendo quindi sapere se e come CP_1
parte ricorrente era già a conoscenza della modifica della propria situazione sanitaria.
L'incompatibilità reddituale già sopra affrontata e l'incompatibilità amministrativa non erano state, comunque, tempestivamente indicate a parte ricorrente nonostante l' fosse a conoscenza di ciò ed abbia aspettato oltre CP_2 un anno per poter comunicare l'eventuale indebito.
Né appare vi siano state comunicazioni, tempestive, sul punto che possano aver fatto venire meno l'affidamento che ha il beneficiario nel comportamento dell' resistente. CP_2
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario Avv.
EL OC NN.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro l' , con ricorso depositato in data 10.07.2023, uditi i procuratori delle CP_1
parti, così provvede:
5 - in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma richiesta dall' dell'importo di € 4.766,24, con nota del Controparte_3
20.03.2023, notificata a mezzo raccomandata a/r n. 66482671339-6 in data
18.04.2023;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv. EL OC NN.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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