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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/10/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2771/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2771 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bagheria (PA) in via Renato Guttuso n. 27, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Buttitta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Via Goethe n. 45, presso lo studio dell'avv. Andrea Maniaci, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza del 25.09.2025
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2023, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con a Palermo il Controparte_1
11.06.1987, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 220, parte
II, serie A, anno 1987;
- che figlie delle parti in causa erano , di anni trentacinque e Persona_1 Per_2
di anni trentaquattro;
[...]
- che la suddetta unione matrimoniale, con il passare del tempo, si era logorata, motivo per cui i coniugi si erano separati alle condizioni dagli stessi previste, omologate dal
Tribunale di Termini Imerese con decreto del 02.12.2020;
- che, le condizioni sussistenti all'epoca della separazione tra i coniugi, nei termini dagli stessi stabiliti, erano radicalmente mutate;
- che, nello specifico, la figlia, , che all'epoca della separazione viveva e Persona_2 lavorava in Germania, era stata costretta a tornare a vivere in Italia e, attualmente, si trovava in stato di disoccupazione, risiedendo presso la dimora di ella ricorrente, insieme alla figlia di anni dodici;
- che a causa della propria condizione di invalidità civile al 60%, non si trovava nelle condizioni di svolgere alcuna attività lavorativa e di provvedere al proprio mantenimento.
In ragione di quanto sopra esposto, veniva chiesto dalla ricorrente a questo Tribunale di:
“1) a mente dell'art.473 bis c.p.c., previ gli adempimenti di rito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palermo (PA) l'11 giugno 1987, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palermo (PA) nel Registro degli atti di matrimonio al n.220 - Parte II, Serie A, Vol.1882, dell'anno 1987, fra essi signori
, nata a [...] il [...] (cod. Parte_1 fis. ), residente in [...], ed il signor C.F._1
nato a [...] il [...] (cod. Controparte_1 fis. ), residente in [...]. C.F._2
2) […] disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1
, assegno di mantenimento relativo alla figlia che non svolge Parte_1 Per_2 alcuna attività lavorativa, in misura pari ad €.600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT,
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 2 ed oltre il 50% delle spese straordinarie e di quelle mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale.
3) disporre a carico del sig. il pagamento di assegno di mantenimento Controparte_1 in favore della ricorrente pari ad almeno €.300,00 mensili, oltre aumento ISTAT, o nella misura che risulterà di giustizia.
4) In ogni caso disporre che l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Palermo annoti il provvedimento in calce all'atto di matrimonio, trascritto all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Palermo (PA) nel Registro degli atti di matrimonio al n.220 - Parte II,
Serie A, Vol.1882, dell'anno 1987.
5) In ogni caso condannare il sig. , al pagamento delle spese di lite.” Controparte_1
(cfr. ricorso introduttivo).
Con memoria del 04.03.2024, si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1 domanda divorzile, come formulata da , contestando, invece, quanto richiesto in Parte_1 ordine alle richieste di mantenimento in favore della moglie e della figlia.
Chiedeva, in particolare, al Tribunale adito di:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.06.1987 tra il sig. e la sig.ra , trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Palermo, Atto n. 22 – Parte II – Serie A – Vol. 1882 – Anno
1987;
2. Disporre che il sig. non avrà alcun obbligo di corrispondere somme Controparte_1 di denaro a titolo di mantenimento della figlia , ormai trentenne e adulta;
Per_2
3. Disporre che nessuna somma sarà dovuta alla sig.ra a titolo di Parte_1 assegno divorzile.
4. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio.” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 11.04.2024), con successiva ordinanza del 18.06.2024 venivano confermate, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, le condizioni omologate dal Tribunale di Termini Imerese con il decreto del 02.12.2020 e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 25.09.2025 e la causa veniva assegnata in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda “de qua” è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese con il decreto di omologazione del 02.12.2020 (proc. n.
1516/2019 R.G.), depositato in atti.
Parimenti, deve ritenersi dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra le parti nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda divorzile, attesa la dichiarata interruzione della convivenza matrimoniale sin dal 2019, nonché l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tenuto anche conto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Ricorre, pertanto, nella vicenda in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della L. 06.03.1987 n. 74 e dalla L. 11.5.2015 n.
55.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sul mantenimento della figlia Persona_2
Per ciò che concerne il mantenimento dei figli maggiorenni deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 07.02.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In merito, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019, Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 4 La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
Nello specifico, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svolgono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza economica;
- sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- hanno raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020 e Cass. n.
12477/2004).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, ha sostenuto che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio,
o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 5 recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n. 17183/2020).
Con riferimento alla quantificazione del suddetto assegno, l'art. 337 ter, IV comma, c.c. ne fornisce i criteri, ossia: “1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Deve, inoltre, tenersi conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio, incremento delle esigenze e delle spese per suo il mantenimento (cfr. Cass. n. 17055/2007).
Vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso uno dei genitori, nonché il minor impegno del genitore non convivente nella cura della prole rispetto a quanto richiesto, invece, al genitore convivente.
Il citato art. 337 ter c.c., tuttavia, evidenzia che, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, occorre tenere conto anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, da valutare all'attualità in ossequio al c.d. principio di proporzionalità; principio di portata generale in materia di mantenimento dei figli, sancito anche dall'art. 148 c.c., per il quale la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e per cui essi adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo. (cfr.
Cass. 23630/2009).
Tutto quanto sopra detto, nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di ospitare in casa propria la figlia e la nipote adolescente e di provvedere da sola al loro mantenimento, stante che Per_2 non svolge alcuna attività lavorativa.
[...]
Per tale ragione, ha chiesto che venisse previsto l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia di € 600,00.
A tale richiesta si è opposto che ha, invece, domandato che nessun obbligo Controparte_1 venisse disposto a suo carico, in ragione dell'età della figlia e della capacità lavorativa della stessa.
Ebbene, in sede di separazione consensuale, nulla veniva disposto in ordine al mantenimento dei figli, essendo maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Del resto, non è stato oggetto di contestazione tra le parti in causa la circostanza che la figlia, all'epoca della separazione, vivesse e lavorasse in Germania.
Pertanto, la sussistenza del diritto al mantenimento in favore della figlia è già stata già oggetto di vaglio nel precedente procedimento di separazione.
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 6 Ne discende, ritiene il Collegio che indipendentemente dal se sussista o meno, attualmente, una situazione di non autosufficienza economica di , la richiesta di porre un assegno di Persona_2 mantenimento a carico del resistente non può trovare accoglimento.
Infatti, una volta raggiunto lo stato di autosufficienza economica il figlio perde il diritto al mantenimento ex art. 337 septies c.c., e tale diritto non può costituirsi nuovamente ove, poi successivamente, sopraggiunga la perdita dello stato di autosufficienza economica.
Per le superiori considerazioni, non vi è ragione, ad avviso del Collegio, per il riconoscimento di un diritto al mantenimento in favore di Persona_2
Sulla domanda di assegno divorzile
In merito deve considerarsi che, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui, pur essendo economicamente autosufficiente, il matrimonio è stato causa di uno squilibrio economico tra le parti divenuto ingiustificato “ex post”; squilibrio patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativa (cfr. Cass. n. 28484/2022; Cass. n. 23583/2022 e Cass. 24250/2021).
L'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, impone, allora, di accertare, preliminarmente, l'esistenza di uno squilibrio economico sussistente tra le parti.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri in grado di garantirle una autosufficienza economica.
Una non autosufficienza economica che deve essere incolpevole (cfr. Cass. n. 10782/2019) ed
“intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito” (Cass. n. 24250/2021).
Deve, altresì, precisarsi come, ex art. 2697 c.c., spetta al soggetto richiedente l'assegno dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Ove, invece, venga accertata l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi ma una sproporzione patrimoniale tra gli stessi, l'assegno, ove richiesto, “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia,
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 7 rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Cass. n. 24250/2021).
Il giudice di merito, poi, è tenuto ad applicare i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 co. 6 l.
898/1970 e quindi: “(condizione delle parti, redditi ed età di entrambi, contributo fornito da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio), i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. n. 10782/2019; cfr. anche Cass. S.U. n. 18287/2018 secondo cui: “ il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”).
Ciò posto, deve ritenersi che la richiesta di assegno divorzile debba trovare accoglimento nei termini che seguono.
Alla luce del quadro probatorio complessivo, deve, innanzitutto, ritenersi che Parte_1
è un soggetto non economicamente autosufficiente.
[...]
È stato, infatti, dedotto da parte ricorrente e non espressamente e specificamente contestato da parte resistente che quest'ultima non svolge alcuna attività lavorativa.
È stato, inoltre, anche documentato dalla ricorrente di aver avanzato in passato domanda per la percezione del reddito di cittadinanza.
Infine, ha documentato di essere soggetto con una disabilità lavorativa, Parte_1 seppur inferiore al 74% (cfr. doc. n. 9 allegato al ricorso).
Ne discende, alla luce di riscontri contrari, la prova dello stato di non autosufficienza economica della stessa e l'assenza di profili di colpa a carico della stessa.
Deve, poi, ritenersi sussistente una sproporzione tra la situazione economico-patrimoniale della ricorrente e quella del resistente.
In particolare, emerge dal modello 7/30 relativo all'anno di imposta 2022 che CP_1
ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad € 21.665,00.
[...]
Resistente che, tra l'altro, nella memoria di costituzione ha dichiarato di svolgere la mansione di cesellatore di argento e percepire uno stipendio mensile di circa 1.580,00 euro.
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 8 Deve però considerarsi che ha documentato di essere onerato dal pagamento Controparte_1 di un canone di locazione mensile pari ad € 200,00.
Nessun rilievo, invece, può attribuirsi al rapporto di finanziamento a suo carico.
In merito si evidenzia che, secondo la ricostruzione della giurisprudenza prevalente, nella determinazione del reddito ai fini della quantificazione dell'assegno, il parametro di riferimento è costituito dal reddito lordo percepito, detratte esclusivamente le ritenute fiscali e contributive. Non legittima, invece, a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento l'esposizione debitoria del soggetto e ciò in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre. (cfr.
Cass. n. 19107/2015).
Il principio da valorizzare anche in tale ipotesi è, pertanto, quello della c.d. “autoresponsabilità economica”.
Nella determinazione dell'importo dell'assegno, può tenersi conto, dunque, esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese, anche personali.
Ebbene, alla luce di tutte le circostanze sopra dette, appare equo determinare nella misura di €
100,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile.
La somma andrà versata dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Sulle spese del procedimento
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti (accoglimento della richiesta di assegno divorzile e rigetto della domanda per il mantenimento della figlia maggiorenne), nonché considerata la natura del procedimento, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per disporne una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1
03.09.1962 a Palermo il 11.06.1987, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 220, parte II, serie A, anno 1987;
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag.
9 - rigetta la domanda per il mantenimento di Persona_2
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di divorzio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 (cento/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
- compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente
Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000,
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2771 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bagheria (PA) in via Renato Guttuso n. 27, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Buttitta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Via Goethe n. 45, presso lo studio dell'avv. Andrea Maniaci, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza del 25.09.2025
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2023, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con a Palermo il Controparte_1
11.06.1987, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 220, parte
II, serie A, anno 1987;
- che figlie delle parti in causa erano , di anni trentacinque e Persona_1 Per_2
di anni trentaquattro;
[...]
- che la suddetta unione matrimoniale, con il passare del tempo, si era logorata, motivo per cui i coniugi si erano separati alle condizioni dagli stessi previste, omologate dal
Tribunale di Termini Imerese con decreto del 02.12.2020;
- che, le condizioni sussistenti all'epoca della separazione tra i coniugi, nei termini dagli stessi stabiliti, erano radicalmente mutate;
- che, nello specifico, la figlia, , che all'epoca della separazione viveva e Persona_2 lavorava in Germania, era stata costretta a tornare a vivere in Italia e, attualmente, si trovava in stato di disoccupazione, risiedendo presso la dimora di ella ricorrente, insieme alla figlia di anni dodici;
- che a causa della propria condizione di invalidità civile al 60%, non si trovava nelle condizioni di svolgere alcuna attività lavorativa e di provvedere al proprio mantenimento.
In ragione di quanto sopra esposto, veniva chiesto dalla ricorrente a questo Tribunale di:
“1) a mente dell'art.473 bis c.p.c., previ gli adempimenti di rito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palermo (PA) l'11 giugno 1987, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palermo (PA) nel Registro degli atti di matrimonio al n.220 - Parte II, Serie A, Vol.1882, dell'anno 1987, fra essi signori
, nata a [...] il [...] (cod. Parte_1 fis. ), residente in [...], ed il signor C.F._1
nato a [...] il [...] (cod. Controparte_1 fis. ), residente in [...]. C.F._2
2) […] disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1
, assegno di mantenimento relativo alla figlia che non svolge Parte_1 Per_2 alcuna attività lavorativa, in misura pari ad €.600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT,
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 2 ed oltre il 50% delle spese straordinarie e di quelle mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale.
3) disporre a carico del sig. il pagamento di assegno di mantenimento Controparte_1 in favore della ricorrente pari ad almeno €.300,00 mensili, oltre aumento ISTAT, o nella misura che risulterà di giustizia.
4) In ogni caso disporre che l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Palermo annoti il provvedimento in calce all'atto di matrimonio, trascritto all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Palermo (PA) nel Registro degli atti di matrimonio al n.220 - Parte II,
Serie A, Vol.1882, dell'anno 1987.
5) In ogni caso condannare il sig. , al pagamento delle spese di lite.” Controparte_1
(cfr. ricorso introduttivo).
Con memoria del 04.03.2024, si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1 domanda divorzile, come formulata da , contestando, invece, quanto richiesto in Parte_1 ordine alle richieste di mantenimento in favore della moglie e della figlia.
Chiedeva, in particolare, al Tribunale adito di:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.06.1987 tra il sig. e la sig.ra , trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Palermo, Atto n. 22 – Parte II – Serie A – Vol. 1882 – Anno
1987;
2. Disporre che il sig. non avrà alcun obbligo di corrispondere somme Controparte_1 di denaro a titolo di mantenimento della figlia , ormai trentenne e adulta;
Per_2
3. Disporre che nessuna somma sarà dovuta alla sig.ra a titolo di Parte_1 assegno divorzile.
4. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente giudizio.” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 11.04.2024), con successiva ordinanza del 18.06.2024 venivano confermate, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, le condizioni omologate dal Tribunale di Termini Imerese con il decreto del 02.12.2020 e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 25.09.2025 e la causa veniva assegnata in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 3 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda “de qua” è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese con il decreto di omologazione del 02.12.2020 (proc. n.
1516/2019 R.G.), depositato in atti.
Parimenti, deve ritenersi dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra le parti nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda divorzile, attesa la dichiarata interruzione della convivenza matrimoniale sin dal 2019, nonché l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tenuto anche conto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Ricorre, pertanto, nella vicenda in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della L. 06.03.1987 n. 74 e dalla L. 11.5.2015 n.
55.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sul mantenimento della figlia Persona_2
Per ciò che concerne il mantenimento dei figli maggiorenni deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 07.02.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In merito, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019, Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 4 La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
Nello specifico, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svolgono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza economica;
- sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- hanno raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020 e Cass. n.
12477/2004).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, ha sostenuto che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio,
o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 5 recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n. 17183/2020).
Con riferimento alla quantificazione del suddetto assegno, l'art. 337 ter, IV comma, c.c. ne fornisce i criteri, ossia: “1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Deve, inoltre, tenersi conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio, incremento delle esigenze e delle spese per suo il mantenimento (cfr. Cass. n. 17055/2007).
Vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso uno dei genitori, nonché il minor impegno del genitore non convivente nella cura della prole rispetto a quanto richiesto, invece, al genitore convivente.
Il citato art. 337 ter c.c., tuttavia, evidenzia che, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, occorre tenere conto anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, da valutare all'attualità in ossequio al c.d. principio di proporzionalità; principio di portata generale in materia di mantenimento dei figli, sancito anche dall'art. 148 c.c., per il quale la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e per cui essi adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo. (cfr.
Cass. 23630/2009).
Tutto quanto sopra detto, nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di ospitare in casa propria la figlia e la nipote adolescente e di provvedere da sola al loro mantenimento, stante che Per_2 non svolge alcuna attività lavorativa.
[...]
Per tale ragione, ha chiesto che venisse previsto l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia di € 600,00.
A tale richiesta si è opposto che ha, invece, domandato che nessun obbligo Controparte_1 venisse disposto a suo carico, in ragione dell'età della figlia e della capacità lavorativa della stessa.
Ebbene, in sede di separazione consensuale, nulla veniva disposto in ordine al mantenimento dei figli, essendo maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Del resto, non è stato oggetto di contestazione tra le parti in causa la circostanza che la figlia, all'epoca della separazione, vivesse e lavorasse in Germania.
Pertanto, la sussistenza del diritto al mantenimento in favore della figlia è già stata già oggetto di vaglio nel precedente procedimento di separazione.
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 6 Ne discende, ritiene il Collegio che indipendentemente dal se sussista o meno, attualmente, una situazione di non autosufficienza economica di , la richiesta di porre un assegno di Persona_2 mantenimento a carico del resistente non può trovare accoglimento.
Infatti, una volta raggiunto lo stato di autosufficienza economica il figlio perde il diritto al mantenimento ex art. 337 septies c.c., e tale diritto non può costituirsi nuovamente ove, poi successivamente, sopraggiunga la perdita dello stato di autosufficienza economica.
Per le superiori considerazioni, non vi è ragione, ad avviso del Collegio, per il riconoscimento di un diritto al mantenimento in favore di Persona_2
Sulla domanda di assegno divorzile
In merito deve considerarsi che, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui, pur essendo economicamente autosufficiente, il matrimonio è stato causa di uno squilibrio economico tra le parti divenuto ingiustificato “ex post”; squilibrio patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativa (cfr. Cass. n. 28484/2022; Cass. n. 23583/2022 e Cass. 24250/2021).
L'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, impone, allora, di accertare, preliminarmente, l'esistenza di uno squilibrio economico sussistente tra le parti.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri in grado di garantirle una autosufficienza economica.
Una non autosufficienza economica che deve essere incolpevole (cfr. Cass. n. 10782/2019) ed
“intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito” (Cass. n. 24250/2021).
Deve, altresì, precisarsi come, ex art. 2697 c.c., spetta al soggetto richiedente l'assegno dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Ove, invece, venga accertata l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi ma una sproporzione patrimoniale tra gli stessi, l'assegno, ove richiesto, “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia,
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 7 rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Cass. n. 24250/2021).
Il giudice di merito, poi, è tenuto ad applicare i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 co. 6 l.
898/1970 e quindi: “(condizione delle parti, redditi ed età di entrambi, contributo fornito da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio), i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. n. 10782/2019; cfr. anche Cass. S.U. n. 18287/2018 secondo cui: “ il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”).
Ciò posto, deve ritenersi che la richiesta di assegno divorzile debba trovare accoglimento nei termini che seguono.
Alla luce del quadro probatorio complessivo, deve, innanzitutto, ritenersi che Parte_1
è un soggetto non economicamente autosufficiente.
[...]
È stato, infatti, dedotto da parte ricorrente e non espressamente e specificamente contestato da parte resistente che quest'ultima non svolge alcuna attività lavorativa.
È stato, inoltre, anche documentato dalla ricorrente di aver avanzato in passato domanda per la percezione del reddito di cittadinanza.
Infine, ha documentato di essere soggetto con una disabilità lavorativa, Parte_1 seppur inferiore al 74% (cfr. doc. n. 9 allegato al ricorso).
Ne discende, alla luce di riscontri contrari, la prova dello stato di non autosufficienza economica della stessa e l'assenza di profili di colpa a carico della stessa.
Deve, poi, ritenersi sussistente una sproporzione tra la situazione economico-patrimoniale della ricorrente e quella del resistente.
In particolare, emerge dal modello 7/30 relativo all'anno di imposta 2022 che CP_1
ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad € 21.665,00.
[...]
Resistente che, tra l'altro, nella memoria di costituzione ha dichiarato di svolgere la mansione di cesellatore di argento e percepire uno stipendio mensile di circa 1.580,00 euro.
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 8 Deve però considerarsi che ha documentato di essere onerato dal pagamento Controparte_1 di un canone di locazione mensile pari ad € 200,00.
Nessun rilievo, invece, può attribuirsi al rapporto di finanziamento a suo carico.
In merito si evidenzia che, secondo la ricostruzione della giurisprudenza prevalente, nella determinazione del reddito ai fini della quantificazione dell'assegno, il parametro di riferimento è costituito dal reddito lordo percepito, detratte esclusivamente le ritenute fiscali e contributive. Non legittima, invece, a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento l'esposizione debitoria del soggetto e ciò in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre. (cfr.
Cass. n. 19107/2015).
Il principio da valorizzare anche in tale ipotesi è, pertanto, quello della c.d. “autoresponsabilità economica”.
Nella determinazione dell'importo dell'assegno, può tenersi conto, dunque, esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese, anche personali.
Ebbene, alla luce di tutte le circostanze sopra dette, appare equo determinare nella misura di €
100,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile.
La somma andrà versata dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Sulle spese del procedimento
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti (accoglimento della richiesta di assegno divorzile e rigetto della domanda per il mantenimento della figlia maggiorenne), nonché considerata la natura del procedimento, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per disporne una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1
03.09.1962 a Palermo il 11.06.1987, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 220, parte II, serie A, anno 1987;
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag.
9 - rigetta la domanda per il mantenimento di Persona_2
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di divorzio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 (cento/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
- compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente
Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000,
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
n. 2771/2023 r.g.a.c. Pag. 10