Ordinanza cautelare 13 dicembre 2022
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 28/11/2025, n. 21483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21483 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13600/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13600 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto ministeriale K10/-OMISSIS- del 10 maggio 2022 (notificato al ricorrente alla data del 21 luglio 2022) di reiezione della richiesta di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. LE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 12.09.2017.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. K10/-OMISSIS- del 10.05.2022, ha respinto la domanda del ricorrente ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza.
Al riguardo, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per violazione degli artt. 9, comma 1, lett. f) e 6 della Legge n.91/92; violazione dell’art. 3, Legge n. 241/90 per vizio di motivazione eccesso di potere e difetto di istruttoria.
Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al ricorso e ha depositato una relazione di causa con la quale ha eccepito l’infondatezza dello stesso.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare appare utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’Amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944 del 2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Consiglio di Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Tanto premesso, nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente esercitato il potere attribuitole in materia dalla legge.
Il Ministero, esaminando le risultanze emerse agli atti, ha concluso per una valutazione di inaffidabilità dell'istante tale da integrare un autonomo motivo ostativo al rilascio della cittadinanza italiana.
Come evidenziato dai rapporti informativi della Prefettura di Perugia del 30.06.2021 e della Questura di Perugia del 08.07.2019 nonché dal certificato n. -OMISSIS-del 25.10.2021 del casellario giudiziario, risulta a carico dell'interessato il seguente procedimento penale:
- 15/06/2015 sentenza del Tribunale di Rieti, irrevocabile il 12/10/2015, per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso art. 110 c.p., art. 256 comma 1 lett. a d.l.vo 03/04/2006 n. 152.
Il richiamato elemento ha indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza del ricorrente e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con nota ministeriale del 27.10.2021 ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, invitando lo stesso a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento.
Le osservazioni del richiedente di cui alla nota del 06.11.2021 non hanno fornito nuovi validi elementi di valutazione per una definizione favorevole del procedimento. L’Amministrazione, non ravvisando la coincidenza fra interesse pubblico ed interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana, ha adottato il provvedimento impugnato
Quanto alle censure formulate dal richiedente, il Collegio ritiene che le stesse non siano in grado di incidere sul provvedimento impugnato.
Preliminarmente si rileva che la mera richiesta di riabilitazione non è circostanza idonea a neutralizzare il fatto storico della condotta antigiuridica, fermo restando che neanche l'intervenuta riabilitazione elide il valore antigiuridico del reato commesso il quale, anche in questo caso, può sempre valutarsi come fatto storico. In particolare, i provvedimenti di riabilitazione, al pari di quelli di estinzione della pena e persino dei provvedimenti collettivi di clemenza non incidono sulla capacità dell’Amministrazione di negare il richiesto status civitatis, proprio perché, invece, confermano l’esistenza di un fatto storico adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale, consentendo poi l’accesso a misure di ripristino e/o alternative che, sebbene inibiscano la pienezza della sanzione penale, non obliterano la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza.
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 26 settembre 2025, n. 16650).
Nel caso di specie, si osserva che l’avversato diniego di cittadinanza menziona la condanna penale per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata che è ritenuta tuttora indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale che si desume anche dal rispetto delle norme del codice penale e delle regole di civile convivenza del Paese stesso.
In tale prospettiva, del resto, è stato riconosciuto ai reati ambientali un particolare rilievo nel giudizio demandato all’Autorità competente ad esprimersi sull’istanza di naturalizzazione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, 5352/22 che, con riferimento alla gestione di veicoli fuori uso e raccolta rifiuti non autorizzata, ha ritenuto che il Ministero intimato ha ragionevolmente ritenuto tale comportamento “indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza della legge penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano” in quanto “mette a repentaglio la salubrità dell’ambiente e quindi la salute della Collettività”).
Quanto rilevato appare idoneo a supportare il giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine al disvalore della condotta sanzionata rispetto ai principi fondamentali della convivenza sociale e alla tutela anticipata dell’ordine pubblico, a nulla rilevando che il reato ascritto sia sussumibile nella categoria delle contravvenzioni e non in quella dei delitti. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, a più riprese, che il fatto di reato non viene valutato precipuamente sotto il profilo della condanna in sede penale del suo autore, bensì sotto il diverso profilo dell'interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini; valutazione che implica anche l'opportunità di evitare di inserire tra questi chi, con la propria condotta, non mostri di condividere alcuni valori dell'ordinamento giuridico ritenuti meritevoli di tutela anche a livello penale, valori la cui trasgressione può ben essere considerata (anche) indicativa di un non adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale.
Ciò posto, emerge nel caso di specie una corretta valutazione sulla inaffidabilità dell'istante, tale da non poter essere inserito stabilmente nella comunità nazionale che, alla luce di quanto evidenziato con riferimento all'ampiezza della discrezionalità esercitata dall'autorità competente, non risulta
inficiata, in modo chiaro e manifesto, dai profili di censura dedotti con il ricorso.
In sede di adozione del provvedimento concessorio della cittadinanza, infatti, il Ministero è tenuto non solo a verificare la presenza in capo al richiedente dei requisiti prescritti dalla legge, ma anche a valutare la sussistenza di ulteriori condizioni che consentano l’attribuzione del beneficio, in quanto la concessione della cittadinanza può essere fatta in base a un insieme di ulteriori elementi che
giustifichino la concessione suddetta e che motivino l’opportunità di tale concessione.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente non contesta la sussistenza dei fatti sopra indicati, ma si limita ad invocare l’intervenuta estinzione della pena e la richiesta di riabilitazione oltre alla sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, tuttavia, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che "nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
Le spese, in considerazione della risalenza del procedimento, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE MA, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.