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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10657 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 3425 r.g. 2023, avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al trasferimento/stabilizzazione a seguito di distacco, azionata da (Avv.ti Trimarco Ernesto e Sebastianelli Roberta) nei confronti Parte_1 di , in persona del Ministro pro tempore (con proprio Controparte_1 funzionario delegato ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c., Primo Dirigente di polizia penitenziaria, Dr. Luca Pasqualoni); rilevato che la parte fonda la propria pretesa al trasferimento e alla stabilizzazione presso la casa circondariale di VI, preso la quale era in distacco, sulla richiesta di stabilizzazione presentata in data 20.12.2022; rilevato che la normativa applicabile alla fattispecie è l'articolo 6 d.l. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che ai commi 2 e 3 prevede espressamente che:
“2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3. 3. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al pagina 1 di 2 presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.”; rilevato che parte ricorrente fonda il proprio diritto alla stabilizzazione presso la sede di distacco altresì sulla nota dell'amministrazione resistente di regolamentazione della procedura di stabilizzazione;
rilevato che, secondo la difesa datoriale, la procedura di stabilizzazione non ha interessato il ricorrente in quanto erano venute meno le esigenze sottese allo scambio compensativo, posto a base del distacco che era perciò revocato;
rilevato che la pretesa di parte ricorrente non appare accoglibile atteso che:
• va evidenziata la peculiarità del distacco del ricorrente previsto su scambio compensativo, e quindi condizionato dal mantenimento del distacco del collega;
• con provvedimento del 22.9.2025 era stato espresso parere sfavorevole amministrazione della casa circondariale di VI alla richiesta di proroga del distacco del ricorrente;
• con nota Dap del 25.10 era stata rimessa la decisione del rientro, stante il venir meno delle esigenze di servizio a fondamento dello scambio e quindi del distacco;
• l'amministrazione ha attivato in data 15.12.2022 la procedura di stabilizzazione;
rilevato pertanto che la procedura di stabilizzazione è di gran lunga successiva all'inizio del procedura inerente il rientro del ricorrente;
ritento in ogni caso che, aspetto del tutto prevalente, che la normativa fa riferiemtno anche al rendimento conseguito ai fini delle procedure di stabilizzazione, rendimento che nel caso di specie non può dirsi accertato in quanto nel parere sfavorevole di VI viene espressamente “considerata la discontinuità dimostrata nell'assolvimento delle sue funzioni”;
rilevato che rispetto a detto parere sfavorevole alcuna doglianza è stata mossa da parte ricorrente neppure in questa sede;
rilevato che appare fondata la condotta datoriale di mancato inserimento del ricorrente all'interno della procedura di stabilizzazione, essendo quasi completata la procedura di rientro del ricorrente;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda azionata in ricorso è infondata e che va perciò rigettata;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
OL RI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 3425 r.g. 2023, avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al trasferimento/stabilizzazione a seguito di distacco, azionata da (Avv.ti Trimarco Ernesto e Sebastianelli Roberta) nei confronti Parte_1 di , in persona del Ministro pro tempore (con proprio Controparte_1 funzionario delegato ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c., Primo Dirigente di polizia penitenziaria, Dr. Luca Pasqualoni); rilevato che la parte fonda la propria pretesa al trasferimento e alla stabilizzazione presso la casa circondariale di VI, preso la quale era in distacco, sulla richiesta di stabilizzazione presentata in data 20.12.2022; rilevato che la normativa applicabile alla fattispecie è l'articolo 6 d.l. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che ai commi 2 e 3 prevede espressamente che:
“2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3. 3. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al pagina 1 di 2 presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.”; rilevato che parte ricorrente fonda il proprio diritto alla stabilizzazione presso la sede di distacco altresì sulla nota dell'amministrazione resistente di regolamentazione della procedura di stabilizzazione;
rilevato che, secondo la difesa datoriale, la procedura di stabilizzazione non ha interessato il ricorrente in quanto erano venute meno le esigenze sottese allo scambio compensativo, posto a base del distacco che era perciò revocato;
rilevato che la pretesa di parte ricorrente non appare accoglibile atteso che:
• va evidenziata la peculiarità del distacco del ricorrente previsto su scambio compensativo, e quindi condizionato dal mantenimento del distacco del collega;
• con provvedimento del 22.9.2025 era stato espresso parere sfavorevole amministrazione della casa circondariale di VI alla richiesta di proroga del distacco del ricorrente;
• con nota Dap del 25.10 era stata rimessa la decisione del rientro, stante il venir meno delle esigenze di servizio a fondamento dello scambio e quindi del distacco;
• l'amministrazione ha attivato in data 15.12.2022 la procedura di stabilizzazione;
rilevato pertanto che la procedura di stabilizzazione è di gran lunga successiva all'inizio del procedura inerente il rientro del ricorrente;
ritento in ogni caso che, aspetto del tutto prevalente, che la normativa fa riferiemtno anche al rendimento conseguito ai fini delle procedure di stabilizzazione, rendimento che nel caso di specie non può dirsi accertato in quanto nel parere sfavorevole di VI viene espressamente “considerata la discontinuità dimostrata nell'assolvimento delle sue funzioni”;
rilevato che rispetto a detto parere sfavorevole alcuna doglianza è stata mossa da parte ricorrente neppure in questa sede;
rilevato che appare fondata la condotta datoriale di mancato inserimento del ricorrente all'interno della procedura di stabilizzazione, essendo quasi completata la procedura di rientro del ricorrente;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda azionata in ricorso è infondata e che va perciò rigettata;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
OL RI
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