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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2127/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2127/2021, promossa da:
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'Avv.to Sara Parte_1 C.F._1
Ciacci;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...];
CONVENUTO-CONTUMACE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._3
Castel del Piano (GR), Via Giacomo Matteotti n. 18;
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore, unica parte costituita, ha concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del
17.09.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , per ivi ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni CP_1 CP_2
asseritamente subiti in conseguenza di una aggressione subita in data 01.10.2015 in Castel del Piano
(GR), perpetrata da entrambi i convenuti, a seguito della quale l'attore avrebbe subito sia un danno patrimoniale, costituito dai danni materiali alla propria autovettura Fiat Bravo, sia non patrimoniale, costituito dal danno biologico derivante dalle lesioni personali patite, oltre al danno morale, da pagina 1 di 5 liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda, l'attore ha in particolare dedotto: (i) l'accertata responsabilità penale dei convenuti e , già dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 635 CP_1 CP_2
comma 2 n. 1 c.p., nonché del reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 c.p., dapprima con Sentenza n.
541/2018 del Tribunale di Grosseto e successivamente con Sentenza della Corte di Appello di Firenze
n. 464 del 03.02.2020, divenuta irrevocabile per entrambi gli imputati il 22.09.2020; (ii) che oltre alla condanna penale a nove mesi di reclusione, il Tribunale condannava i convenuti anche al risarcimento di tutti i danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Ha dunque agito in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dei fatti oggetto del processo penale, chiedendo in particolare la condanna dei convenuti a corrispondere all'attore la somma di Euro 4.342,31 a titolo di risarcimento dei danni materiali occorsi all'autovettura
Fiat Bravo, nonché la somma di Euro 63.087,00 a titolo di risarcimento del danno biologico derivante dalle lesioni personali patite, oltre ad Euro 16.562,00 a titolo di risarcimento del danno morale, o comunque per la somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
il tutto con vittoria di spese.
Sono rimasti contumaci, benché ritualmente citati in giudizio, e , sicché CP_1 CP_2 all'udienza del 19.07.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie istruttorie, all'esito delle quali è stata disposta
CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 17.09.2024, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va innanzitutto osservato che il fatto storico dell'aggressione avvenuta in danno dell'attore in data in data 01.10.2015 in Castel del Piano (GR), perpetrata da entrambi i convenuti, risulta ampiamente provato sulla base degli atti del procedimento penale celebratosi per i medesimi fatti di causa.
Emerge in particolare l'accertata responsabilità penale dei convenuti e per CP_1 CP_2
il reato di cui agli artt. 110 e 635 comma 2 n. 1 c.p., per aver volontariamente danneggiato il veicolo marca Fiat modello Bravo, targata BN978NS, condotto dal Sig. frantumando il vetro lato Parte_1
conducente, commettendo il fatto con violenza alla persona;
nonché per il reato di cui agli artt. 110,
582 e 585 c.p. perché, dopo aver commesso il fatto di cui sopra, cagionavano allo stesso Parte_1
lesioni personali volontarie, colpendolo nella testa e nel corpo, rispettivamente con pugni e con un bastone di legno, provocandogli “deformità a cuneo di D11 e D12”, con prognosi di 30 giorni s.c. dal pagina 2 di 5 fatto lesivo, con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di un'arma. (cfr. doc. 1 e 3 Attore -
Sentenza n. 541/2018 del Tribunale di Grosseto;
Corte di Appello di Firenze con Sentenza n. 464 del
03.02.2020, divenuta irrevocabile per entrambi gli imputati il 22.09.2020).
Come noto, ai sensi dell'art. 651 c.c., la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata all'esito del dibattimento, ha efficacia di giudicato limitatamente all'affermazione della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e alla circostanza che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.
Ne deriva che il fatto storico dell'aggressione, che fonda l'odierna richiesta di risarcimento, deve ritenersi ampiamente dimostrato.
Posta dunque l'indubbia sussistenza dell'an debeatur, la domanda va indagata in relazione al quantum del risarcimento dovuto all'attore per effetto della condotta illecita tenuta dai convenuti.
Ebbene, soccorre in proposito l'esito dell'istruttoria.
A seguito della condotta tenuta dai convenuti di cui fa piena prova la sentenza di condanna, CP_1
l'attore ha subito innanzitutto un danno materiale, costituito dal danneggiamento della propria autovettura Fiat Bravo, per la cui riparazione è stato prodotto un preventivo di spesa di € 4.342,31 (cfr. preventivo officina meccanica, cfr. doc. n. 4 attore), da ritenersi congruo in relazione ai danni concretamente residuati all'auto, per come risultanti dai documenti in atti (cfr. doc. 2 attore – fascicolo del dibattimento penale – fotografie auto danneggiata e preventivo di spesa).
Tale somma deve dunque essere integralmente riconosciuta all'attore.
Quanto ai danni alla persona, deve darsi particolare rilievo agli accertamenti peritali a mezzo di CTU medico legale disposta in corso di causa a firma del perito dott. (cfr. perizia Persona_1
depositata in data 6.09.2023), dotata, a parere dello scrivente, di linearità logica e completezza tecnica tali da essere ritenuta del tutto attendibile negli esiti.
Essa ha accertato le seguenti lesioni documentate: “frattura del soma della decima, undicesima e dodicesima vertebra dorsale, avulsione dei due incisivi superiori ed un incisivo inferiore, trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa in regione temporale”, stimando una durata della malattia di giorni 90, di cui 30 di inabilità temporanea totale e 60 di inabilità temporanea parziale al
50% (cfr. perizia pag. 10).
Il perito ha altresì accertato la sussistenza di postumi permanenti, caratterizzati da “episodica cefalea occipitale, deformazione in altezza dei somi vertebrali D10-D11 e D12, perdita di tre elementi dentari
(due superiori e uno inferiore) sostituiti da protesi mobile superiore”, stimando tali postumi al 10%
(dieci per cento) di danno biologico (cfr. perizia pag. 10). Il CTU ha anche stimato le spese mediche pagina 3 di 5 sostenute in proprio dall'attore, ritenendo congrua la richiesta di restituzione per un totale di € 3.012,00
(cfr. perizia pag. 9).
Non può invece essere riconosciuto il preteso danno morale, sul presupposto che la condotta violenta dei convenuti avrebbe provocato nell'attore un grave turbamento e patema d'animo, trattandosi di circostanza rimasta allo stadio di mera allegazione ed in definitiva priva di riscontro probatorio.
Va sul punto ricordato che il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno- conseguenza, non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, essendo consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che, tuttavia, è comunque onere del danneggiato fornire (cfr. Cass., sez. I Civile, ordinanza n. 9385/18).
Rimane infatti a carico del danneggiato, che chieda il ristoro del danno non patrimoniale, un pregnante obbligo di allegazione attraverso prove documentali, o anche testimoniali, che devono essere specifiche e non generiche (cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2022, n. 5355).
Pertanto, alla luce di tali accertamenti, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(33 anni), in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano, spetta all'attore la complessiva somma di
Euro 31.856,00, sulla quale non è possibile operare alcuna personalizzazione, stante l'assenza di elementi che consentano l'attribuzione di somme ulteriori rispetto al riconoscimento dei valori tabellari medi. A tale somma va aggiunto l'importo di Euro 4.342,31, a titolo di ristoro del danno materiale costituito dal danneggiamento dell'autovettura Fiat Bravo, così per un totale di Euro 36.198,31.
Trattandosi di debito di valore liquidato in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (1.10.2015) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nessun altro danno è ravvisabile nel caso di specie, in assenza di prova circa la sua sussistenza.
Ogni altra questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di CTU espletata in corso di causa, stante i relativi esiti, queste devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, calcolando ai valori minimi la fase istruttoria, in quanto consistita unicamente nell'espletamento di una CTU medico legale, così come la fase decisionale, stante la contumacia dei convenuti;
il tutto con distrazione in favore dell'erario stante l'ammissione provvisoria di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti in solido a corrispondere in favore dell'attore, la somma di Euro 36.198,31, oltre agli interessi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT dal 1.10.2015 alla data della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, per le spese, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi, nella somma di Euro
5.261,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. se dovute, come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU.
Così deciso in Grosseto il 05.02.2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2127/2021, promossa da:
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'Avv.to Sara Parte_1 C.F._1
Ciacci;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...];
CONVENUTO-CONTUMACE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._3
Castel del Piano (GR), Via Giacomo Matteotti n. 18;
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore, unica parte costituita, ha concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del
17.09.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , per ivi ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni CP_1 CP_2
asseritamente subiti in conseguenza di una aggressione subita in data 01.10.2015 in Castel del Piano
(GR), perpetrata da entrambi i convenuti, a seguito della quale l'attore avrebbe subito sia un danno patrimoniale, costituito dai danni materiali alla propria autovettura Fiat Bravo, sia non patrimoniale, costituito dal danno biologico derivante dalle lesioni personali patite, oltre al danno morale, da pagina 1 di 5 liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda, l'attore ha in particolare dedotto: (i) l'accertata responsabilità penale dei convenuti e , già dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 635 CP_1 CP_2
comma 2 n. 1 c.p., nonché del reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 c.p., dapprima con Sentenza n.
541/2018 del Tribunale di Grosseto e successivamente con Sentenza della Corte di Appello di Firenze
n. 464 del 03.02.2020, divenuta irrevocabile per entrambi gli imputati il 22.09.2020; (ii) che oltre alla condanna penale a nove mesi di reclusione, il Tribunale condannava i convenuti anche al risarcimento di tutti i danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Ha dunque agito in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dei fatti oggetto del processo penale, chiedendo in particolare la condanna dei convenuti a corrispondere all'attore la somma di Euro 4.342,31 a titolo di risarcimento dei danni materiali occorsi all'autovettura
Fiat Bravo, nonché la somma di Euro 63.087,00 a titolo di risarcimento del danno biologico derivante dalle lesioni personali patite, oltre ad Euro 16.562,00 a titolo di risarcimento del danno morale, o comunque per la somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
il tutto con vittoria di spese.
Sono rimasti contumaci, benché ritualmente citati in giudizio, e , sicché CP_1 CP_2 all'udienza del 19.07.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie istruttorie, all'esito delle quali è stata disposta
CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 17.09.2024, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va innanzitutto osservato che il fatto storico dell'aggressione avvenuta in danno dell'attore in data in data 01.10.2015 in Castel del Piano (GR), perpetrata da entrambi i convenuti, risulta ampiamente provato sulla base degli atti del procedimento penale celebratosi per i medesimi fatti di causa.
Emerge in particolare l'accertata responsabilità penale dei convenuti e per CP_1 CP_2
il reato di cui agli artt. 110 e 635 comma 2 n. 1 c.p., per aver volontariamente danneggiato il veicolo marca Fiat modello Bravo, targata BN978NS, condotto dal Sig. frantumando il vetro lato Parte_1
conducente, commettendo il fatto con violenza alla persona;
nonché per il reato di cui agli artt. 110,
582 e 585 c.p. perché, dopo aver commesso il fatto di cui sopra, cagionavano allo stesso Parte_1
lesioni personali volontarie, colpendolo nella testa e nel corpo, rispettivamente con pugni e con un bastone di legno, provocandogli “deformità a cuneo di D11 e D12”, con prognosi di 30 giorni s.c. dal pagina 2 di 5 fatto lesivo, con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di un'arma. (cfr. doc. 1 e 3 Attore -
Sentenza n. 541/2018 del Tribunale di Grosseto;
Corte di Appello di Firenze con Sentenza n. 464 del
03.02.2020, divenuta irrevocabile per entrambi gli imputati il 22.09.2020).
Come noto, ai sensi dell'art. 651 c.c., la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata all'esito del dibattimento, ha efficacia di giudicato limitatamente all'affermazione della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e alla circostanza che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.
Ne deriva che il fatto storico dell'aggressione, che fonda l'odierna richiesta di risarcimento, deve ritenersi ampiamente dimostrato.
Posta dunque l'indubbia sussistenza dell'an debeatur, la domanda va indagata in relazione al quantum del risarcimento dovuto all'attore per effetto della condotta illecita tenuta dai convenuti.
Ebbene, soccorre in proposito l'esito dell'istruttoria.
A seguito della condotta tenuta dai convenuti di cui fa piena prova la sentenza di condanna, CP_1
l'attore ha subito innanzitutto un danno materiale, costituito dal danneggiamento della propria autovettura Fiat Bravo, per la cui riparazione è stato prodotto un preventivo di spesa di € 4.342,31 (cfr. preventivo officina meccanica, cfr. doc. n. 4 attore), da ritenersi congruo in relazione ai danni concretamente residuati all'auto, per come risultanti dai documenti in atti (cfr. doc. 2 attore – fascicolo del dibattimento penale – fotografie auto danneggiata e preventivo di spesa).
Tale somma deve dunque essere integralmente riconosciuta all'attore.
Quanto ai danni alla persona, deve darsi particolare rilievo agli accertamenti peritali a mezzo di CTU medico legale disposta in corso di causa a firma del perito dott. (cfr. perizia Persona_1
depositata in data 6.09.2023), dotata, a parere dello scrivente, di linearità logica e completezza tecnica tali da essere ritenuta del tutto attendibile negli esiti.
Essa ha accertato le seguenti lesioni documentate: “frattura del soma della decima, undicesima e dodicesima vertebra dorsale, avulsione dei due incisivi superiori ed un incisivo inferiore, trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa in regione temporale”, stimando una durata della malattia di giorni 90, di cui 30 di inabilità temporanea totale e 60 di inabilità temporanea parziale al
50% (cfr. perizia pag. 10).
Il perito ha altresì accertato la sussistenza di postumi permanenti, caratterizzati da “episodica cefalea occipitale, deformazione in altezza dei somi vertebrali D10-D11 e D12, perdita di tre elementi dentari
(due superiori e uno inferiore) sostituiti da protesi mobile superiore”, stimando tali postumi al 10%
(dieci per cento) di danno biologico (cfr. perizia pag. 10). Il CTU ha anche stimato le spese mediche pagina 3 di 5 sostenute in proprio dall'attore, ritenendo congrua la richiesta di restituzione per un totale di € 3.012,00
(cfr. perizia pag. 9).
Non può invece essere riconosciuto il preteso danno morale, sul presupposto che la condotta violenta dei convenuti avrebbe provocato nell'attore un grave turbamento e patema d'animo, trattandosi di circostanza rimasta allo stadio di mera allegazione ed in definitiva priva di riscontro probatorio.
Va sul punto ricordato che il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno- conseguenza, non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, essendo consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che, tuttavia, è comunque onere del danneggiato fornire (cfr. Cass., sez. I Civile, ordinanza n. 9385/18).
Rimane infatti a carico del danneggiato, che chieda il ristoro del danno non patrimoniale, un pregnante obbligo di allegazione attraverso prove documentali, o anche testimoniali, che devono essere specifiche e non generiche (cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2022, n. 5355).
Pertanto, alla luce di tali accertamenti, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(33 anni), in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano, spetta all'attore la complessiva somma di
Euro 31.856,00, sulla quale non è possibile operare alcuna personalizzazione, stante l'assenza di elementi che consentano l'attribuzione di somme ulteriori rispetto al riconoscimento dei valori tabellari medi. A tale somma va aggiunto l'importo di Euro 4.342,31, a titolo di ristoro del danno materiale costituito dal danneggiamento dell'autovettura Fiat Bravo, così per un totale di Euro 36.198,31.
Trattandosi di debito di valore liquidato in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (1.10.2015) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nessun altro danno è ravvisabile nel caso di specie, in assenza di prova circa la sua sussistenza.
Ogni altra questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di CTU espletata in corso di causa, stante i relativi esiti, queste devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, calcolando ai valori minimi la fase istruttoria, in quanto consistita unicamente nell'espletamento di una CTU medico legale, così come la fase decisionale, stante la contumacia dei convenuti;
il tutto con distrazione in favore dell'erario stante l'ammissione provvisoria di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti in solido a corrispondere in favore dell'attore, la somma di Euro 36.198,31, oltre agli interessi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT dal 1.10.2015 alla data della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, per le spese, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi, nella somma di Euro
5.261,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. se dovute, come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU.
Così deciso in Grosseto il 05.02.2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 5 di 5