Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1975, n. 34
Articolo 2
Versione
9 marzo 1975
Art. 1.
La somma indicata dall' articolo 6 della legge 23 dicembre 1972 n. 920 , in attesa della realizzazione della sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, puo' riguardare anche la sistemazione in Firenze di una sede iniziale e provvisoria di detto Istituto.
La spesa relativa a tale sede iniziale e provvisoria puo' riferirsi a locazioni, compravendite, espropriazioni di immobili e a lavori murari, arredamenti, opere di urbanizzazione e ad attrezzature a carattere sportivo, ricreativo e residenziale.
Entrata in vigore il 9 marzo 1975
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