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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9030/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Pt_1 presso l'Avv. Claudia Baccetti che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso gli Avv.ti Andrea Paolinelli e Debora Caldini che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso della figlia con domiciliazione prevalente presso la madre, frequentazione paterna a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena, e due pomeriggi con cena durante la settimana da concordarsi di volte in volta fra le parti sulla base degli impegni lavorativi;
la minore trascorrerà una settimana anche non consecutiva durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze di pasqua, alternando le festività, due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre la somma di € 400,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, fermo restando l'onere esclusivo della rata di mutuo come all'attualità; la madre percepirà l'assegno unico e i genitori sosterranno in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; con spese compensate;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.7.2024, ha dedotto di aver contratto matrimonio il Pt_1
22.11.2009 a Moulvibazar (BANGADLESH) con , dalla cui unione il Parte_2
10.8.2017 era nata la figlia Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in Per_1
crisi a causa dei continui maltrattamenti del marito, fino all'ultimo episodio occorso nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2024, dinanzi ai genitori della ricorrente, per il quale era stata sporta denuncia con apertura di un procedimento penale a carico del marito. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre nella casa familiare, condotta in locazione sita in
Firenze, via Romagnosi n. 16, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la previsione a carico del padre di un contributo di € 500,00 per la figlia, oltre il 50 % delle spese straordinarie, e di € 300,00 per la coniuge, oltre il pagamento integrale delle rate del mutuo cointestato gravante su un immobile sito in Prato.
Con comparsa costitutiva ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta da Parte_2 controparte, pur senza negare l'aumento della conflittualità tra i coniugi. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione con rigetto della domanda di addebito,
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, la regolamentazione della frequentazione paterna, la previsione a carico del resistente di un contributo di €
300,00 mensili per la figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di assegno separativo in favore della moglie ovvero, in compensazione, la previsione a proprio carico del pagamento delle rate del mutuo dell'immobile in comproprietà con la ricorrente.
pagina 2 di 5 All'udienza del 20.2.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
Preliminarmente essendo le parti cittadini del Bangladesh, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles
II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca ed anche ai cittadini extracomunitari), in quanto in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE
1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza.
Nel merito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della minore, in quanto garantiscono alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della minore, in ragione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
In difetto di dedotta e comprovata trascrizione non si provvede alla trasmissione degli atti all'Ufficiale di Stato civile.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 3 di 5 pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_2
(BANGLADESH) l'1.9.1988, e nata a [...] Pt_1
l'1.1.1989 (matrimonio contratto il 22.11.2009 a Moulvibazar (BANGADLESH))
dispone l'affido condiviso della minore con domiciliazione prevalente presso la Per_1
madre; la minore starà con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena, e due pomeriggi con cena durante la settimana, da concordarsi di volte in volta fra le parti sulla base degli impegni lavorativi dei genitori;
trascorrerà inoltre con ciascun genitore una settimana anche non consecutiva durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze di pasqua, alternando le festività; due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico di somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_3
della figlia da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT, fermo restando il pagamento integrale della rata di mutuo cointestata, come all'attualità;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9030/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Pt_1 presso l'Avv. Claudia Baccetti che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso gli Avv.ti Andrea Paolinelli e Debora Caldini che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso della figlia con domiciliazione prevalente presso la madre, frequentazione paterna a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena, e due pomeriggi con cena durante la settimana da concordarsi di volte in volta fra le parti sulla base degli impegni lavorativi;
la minore trascorrerà una settimana anche non consecutiva durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze di pasqua, alternando le festività, due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre la somma di € 400,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, fermo restando l'onere esclusivo della rata di mutuo come all'attualità; la madre percepirà l'assegno unico e i genitori sosterranno in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; con spese compensate;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.7.2024, ha dedotto di aver contratto matrimonio il Pt_1
22.11.2009 a Moulvibazar (BANGADLESH) con , dalla cui unione il Parte_2
10.8.2017 era nata la figlia Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in Per_1
crisi a causa dei continui maltrattamenti del marito, fino all'ultimo episodio occorso nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2024, dinanzi ai genitori della ricorrente, per il quale era stata sporta denuncia con apertura di un procedimento penale a carico del marito. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre nella casa familiare, condotta in locazione sita in
Firenze, via Romagnosi n. 16, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la previsione a carico del padre di un contributo di € 500,00 per la figlia, oltre il 50 % delle spese straordinarie, e di € 300,00 per la coniuge, oltre il pagamento integrale delle rate del mutuo cointestato gravante su un immobile sito in Prato.
Con comparsa costitutiva ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta da Parte_2 controparte, pur senza negare l'aumento della conflittualità tra i coniugi. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione con rigetto della domanda di addebito,
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, la regolamentazione della frequentazione paterna, la previsione a carico del resistente di un contributo di €
300,00 mensili per la figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di assegno separativo in favore della moglie ovvero, in compensazione, la previsione a proprio carico del pagamento delle rate del mutuo dell'immobile in comproprietà con la ricorrente.
pagina 2 di 5 All'udienza del 20.2.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
Preliminarmente essendo le parti cittadini del Bangladesh, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles
II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca ed anche ai cittadini extracomunitari), in quanto in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE
1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza.
Nel merito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della minore, in quanto garantiscono alla figlia un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della minore, in ragione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
In difetto di dedotta e comprovata trascrizione non si provvede alla trasmissione degli atti all'Ufficiale di Stato civile.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 3 di 5 pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_2
(BANGLADESH) l'1.9.1988, e nata a [...] Pt_1
l'1.1.1989 (matrimonio contratto il 22.11.2009 a Moulvibazar (BANGADLESH))
dispone l'affido condiviso della minore con domiciliazione prevalente presso la Per_1
madre; la minore starà con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena, e due pomeriggi con cena durante la settimana, da concordarsi di volte in volta fra le parti sulla base degli impegni lavorativi dei genitori;
trascorrerà inoltre con ciascun genitore una settimana anche non consecutiva durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze di pasqua, alternando le festività; due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico di somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_3
della figlia da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT, fermo restando il pagamento integrale della rata di mutuo cointestata, come all'attualità;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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