TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3703/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Unterhausen (Germania) il 05/02/1973
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cristina Interlandi del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Bollate il 15/03/1972 cittadino/a:
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cristina Interlandi del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate in data 24 ottobre 1992
(anno 1992 atto n. 233 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 19 gennaio 2021 omologato dal Tribunale di Como con decreto del 10 marzo 2021
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Controparte_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Controparte_2
, nato a [...] il [...], cittadino Controparte_3
italiano;
nato a [...], il [...], cittadino italiano. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Controparte_3 Pt_3 residenza abitativa e collocazione prevalente presso la madre;
2) i tempi di frequentazione e gli incontri tra il padre ed i figli saranno così regolamentati, fatto salvo impedimenti lavorativi che saranno comunicati con congruo anticipo:
- un giorno infrasettimanale nel pomeriggio
- a week end alternati dal venerdi pomeriggio o sabato mattina quando li preleverà presso la casa della mamma ed ivi li riporterà la successiva domenica dopo cena e comunque entro le ore 20:30;
- il periodo di vacanze scolastiche natalizie verrà suddiviso pariteticamente tra i genitori ad anni alterni (dal
23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01).
Il genitore che non trascorrerà con i figli la giornata del Natale, potrà trascorrere con gli stessi il pomeriggio del 24 o del 26 dicembre dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00.
In caso di disaccordo sul periodo temporale, prevarrà (per il primo anno) la scelta del padre e per il secondo anno la scelta della madre e così, via via, sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alternati;
- Il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive (da giugno a settembre) , in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio. in caso di disaccordo sul periodo temporale, prevarrà (per il primo anno) la scelta del padre e per il secondo anno la scelta della madre e così, via via, sempre secondo il criterio dell'alternanza.
Ferme le modalità sopra descritte, il padre potrà vedere e tener con sé il figlio
[...]
(tenuto conto della sua età) se quest'ultimo lo desidera previo accordo direttamente con lo CP_3 stesso e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici o extrascolastici dello stesso.
I genitori potranno comunicare telefonicamente quotidianamente con i figli, quando non si trovino presso di loro, in una fascia oraria che va dalle 20,00 alle 21,00 alle rispettive utenze telefoniche
3) i genitori si impegnano a non ostacolare ed a facilitare lo sviluppo di un buon rapporto con entrambi e si impegnano fin d'ora a stabilire nuovi accordi secondo il mutare della situazione;
4) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, in relazione a questioni scolastiche, di salute e mediche e di ogni altro fatto rilevante che li riguardi;
5) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura, all'educazione dei minori quando gli stessi si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere gli stessi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, nonché a favorirne la socializzazione Il tutto, salvo migliore accordo, che le parti di volta in volta potranno assumere nell'interesse dei figli;
6) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € Parte_2 Parte_1
200,00=mensile (€ 100,00 per ciascun figlio), per il mantenimento dei figli e Controparte_3 Pt_3 importo da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, soggetto annualmente a rivalutazione Istat, mediante bonifico bancario intestato alla Sig.ra Pt_1
7) i genitori parteciperanno nella misura ciascuno del 50% alle spese extra assegno relative ai figli minori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) l'assegno unico spettante per i figli e/o ogni altra misura equipollente o sostitutiva dello stesso che dovesse essere introdotta dalla legislatura futura, verrà trattenuto dalla madre per l'intero importo a far data dal corrente anno, con l'impegno della stessa a documentare al padre l'importo che verrà erogato;
9) il padre provvederà ad inviare alla madre ogni anno i documenti necessari per la compilazione dell'ISEE;
10) La casa coniugale con le sue pertinenze e gli arredi e corredi ivi presenti sita in Lomazzo alla Via Luini
40 resta assegnata al sig. che continuerà a farsi interamente carico del Parte_2 pagamento delle rate mutuo concesso da Credit OL fino all'estinzione dello stesso , oltre che degli oneri condominiali ordinari e straordinari, oltre che delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
La sig.ra si impegna a cedere a titolo gratuito al sig. la Parte_1 Parte_2 propria quota ,corrispondente al 50%, di proprietà dell'unità immobiliare sita in Lomazzo alla Via
Luini 40 o in alternativa in ipotesi di vendita a terzo estraneo a rinunciare alla propria quota del prezzo di vendita a favore del sig. che si farà interamente carico degli eventuali Parte_2 oneri di incarico ad agenzia immobiliare, spese notarili e tasse.
11) Nessuna richiesta economica avanzano tra loro gli ex coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia assegno di alimenti e/o mantenimento.
12) Nulla sulle spese.
13) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bollate data 24 ottobre
1992 tra Parte_4 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Unterhausen (Germania) il 05/02/1973
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cristina Interlandi del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Bollate il 15/03/1972 cittadino/a:
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cristina Interlandi del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate in data 24 ottobre 1992
(anno 1992 atto n. 233 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 19 gennaio 2021 omologato dal Tribunale di Como con decreto del 10 marzo 2021
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Controparte_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Controparte_2
, nato a [...] il [...], cittadino Controparte_3
italiano;
nato a [...], il [...], cittadino italiano. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Controparte_3 Pt_3 residenza abitativa e collocazione prevalente presso la madre;
2) i tempi di frequentazione e gli incontri tra il padre ed i figli saranno così regolamentati, fatto salvo impedimenti lavorativi che saranno comunicati con congruo anticipo:
- un giorno infrasettimanale nel pomeriggio
- a week end alternati dal venerdi pomeriggio o sabato mattina quando li preleverà presso la casa della mamma ed ivi li riporterà la successiva domenica dopo cena e comunque entro le ore 20:30;
- il periodo di vacanze scolastiche natalizie verrà suddiviso pariteticamente tra i genitori ad anni alterni (dal
23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01).
Il genitore che non trascorrerà con i figli la giornata del Natale, potrà trascorrere con gli stessi il pomeriggio del 24 o del 26 dicembre dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00.
In caso di disaccordo sul periodo temporale, prevarrà (per il primo anno) la scelta del padre e per il secondo anno la scelta della madre e così, via via, sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alternati;
- Il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive (da giugno a settembre) , in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio. in caso di disaccordo sul periodo temporale, prevarrà (per il primo anno) la scelta del padre e per il secondo anno la scelta della madre e così, via via, sempre secondo il criterio dell'alternanza.
Ferme le modalità sopra descritte, il padre potrà vedere e tener con sé il figlio
[...]
(tenuto conto della sua età) se quest'ultimo lo desidera previo accordo direttamente con lo CP_3 stesso e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici o extrascolastici dello stesso.
I genitori potranno comunicare telefonicamente quotidianamente con i figli, quando non si trovino presso di loro, in una fascia oraria che va dalle 20,00 alle 21,00 alle rispettive utenze telefoniche
3) i genitori si impegnano a non ostacolare ed a facilitare lo sviluppo di un buon rapporto con entrambi e si impegnano fin d'ora a stabilire nuovi accordi secondo il mutare della situazione;
4) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, in relazione a questioni scolastiche, di salute e mediche e di ogni altro fatto rilevante che li riguardi;
5) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura, all'educazione dei minori quando gli stessi si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere gli stessi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, nonché a favorirne la socializzazione Il tutto, salvo migliore accordo, che le parti di volta in volta potranno assumere nell'interesse dei figli;
6) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € Parte_2 Parte_1
200,00=mensile (€ 100,00 per ciascun figlio), per il mantenimento dei figli e Controparte_3 Pt_3 importo da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, soggetto annualmente a rivalutazione Istat, mediante bonifico bancario intestato alla Sig.ra Pt_1
7) i genitori parteciperanno nella misura ciascuno del 50% alle spese extra assegno relative ai figli minori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) l'assegno unico spettante per i figli e/o ogni altra misura equipollente o sostitutiva dello stesso che dovesse essere introdotta dalla legislatura futura, verrà trattenuto dalla madre per l'intero importo a far data dal corrente anno, con l'impegno della stessa a documentare al padre l'importo che verrà erogato;
9) il padre provvederà ad inviare alla madre ogni anno i documenti necessari per la compilazione dell'ISEE;
10) La casa coniugale con le sue pertinenze e gli arredi e corredi ivi presenti sita in Lomazzo alla Via Luini
40 resta assegnata al sig. che continuerà a farsi interamente carico del Parte_2 pagamento delle rate mutuo concesso da Credit OL fino all'estinzione dello stesso , oltre che degli oneri condominiali ordinari e straordinari, oltre che delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
La sig.ra si impegna a cedere a titolo gratuito al sig. la Parte_1 Parte_2 propria quota ,corrispondente al 50%, di proprietà dell'unità immobiliare sita in Lomazzo alla Via
Luini 40 o in alternativa in ipotesi di vendita a terzo estraneo a rinunciare alla propria quota del prezzo di vendita a favore del sig. che si farà interamente carico degli eventuali Parte_2 oneri di incarico ad agenzia immobiliare, spese notarili e tasse.
11) Nessuna richiesta economica avanzano tra loro gli ex coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia assegno di alimenti e/o mantenimento.
12) Nulla sulle spese.
13) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bollate data 24 ottobre
1992 tra Parte_4 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG