Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1310/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice2 Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1310/2013 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, giusta procura a Parte_1 margine dell'atto di citazione del 12 Maggio 2005, e dietro deliberazione di G.C. n. 46, del
30.12.2004, dall'Avv. Roberto CASAZZONE, del Foro di Cosenza;
ATTORE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_1 allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Valerio NOLÉ, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO contumace avente ad oggetto: accertamento dell'obbligo del terzo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Comune di , creditore di aveva pignorato le somme Parte_1 Controparte_2 dovute al proprio debitore (il quale doveva all'ente un residuo pagamento di euro 7.516,71) dal terzo, debitor debitoris, la il terzo pignorato aveva reso Controparte_1 dichiarazione negativa e, poi, all'udienza fissata dietro la contestazione del creditore, non era comparso.
2. pur ritualmente citato, non si costituiva e dev'essere dichiarato Controparte_2 contumace.
1
3. La invece, resisteva: essa, col ed una Controparte_1 CP_2 terza impresa, aveva costituito un'A.T.I., per l'esecuzione di lavori di appalto, commessi dal
Comune di Potenza: non avendo, tuttavia, il eseguito le opere ad esso affidate CP_2
(dispositivi strutturali speciali), nessun compenso gli competeva, sicché nulla gli doveva, a propria volta, la convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e dev'essere accolta, nelle conclusioni che verranno testualmente riportate nel dispositivo.
L'attore ha prodotto documentazione, proveniente dal Comune di Potenza, che comprova l'avvenuta esecuzione dei lavori dell'appalto (contratto rep. n. 14337, del 18
Dicembre 2003), dal quale sorgeva il credito dell' CP_3
In particolare, ha depositato il certificato, in data 4 Luglio 2006, di regolare esecuzione dei lavori.
L'importo totale dei lavori veniva specificato in euro 1.170.325,30
La partecipazione del veniva indicata nel 23,99%. CP_2
Con nota prot. n. 61/OO.PP., del 30 Gennaio 2007, poi, inoltrata al (in CP_2 risposta a nota dell'avvocato di costui) e ad altro destinatario (la cui identità qui non rileva), il responsabile del procedimento presso il Comune di Potenza riferiva che, il 28 Luglio 2006, era
«stata emessa un'ulteriore liquidazione, riferita al SAL n 4, in particolare, in detto SAL risulta contabilizzato un importo totale delle lavorazioni, al lordo del ribasso d'asta, pari ad Euro
1.238.111,28, dei quali Euro 370.567,02 sono riferiti alle sole lavorazioni afferenti alla categoria OS11, che pertanto risulta eseguita per intero».
Le lavorazioni della categoria OS11, come risulta dal certificato, di cui s'è detto subito prima, consistevano nei dispositivi strutturali speciali: ossia, le opere affidate a CP_2
[...]
Con nota prot. n. 18499, del 13 Aprile 2007, il rispondendo alla Controparte_4 richiesta di pagamento avanzata, ancora mediante avvocato, dallo stesso , CP_2 informava quest'ultimo di aver versato il corrispettivo alla mandataria
[...] conformemente a «quanto previsto dalla lettera c) dell'atto di Controparte_1 costituzione dell' allegato A del contratto di appalto n. 14337 Rep., in cui la stessa è CP_3 espressamente autorizzata ad incassare le somme dovute e rilasciare quietanza, esonerando gli uffici pagatori di qualsiasi responsabilità al riguardo.».
sottoposto all'interrogatorio formale, rispondeva di essere Controparte_2 ancora creditore della somma di euro 308.119,06, oltre all'IVA: circostanza, peraltro, a lui favorevole, contrariamente alla funzione del mezzo istruttorio, di acquisizione di circostanze sfavorevoli al confitente.
Il teste che ha affermato di essere stato alle dipendenze della Testimone_1 società all'epoca dell'esecuzione dei lavori, ha dichiarato che le opere, di cui alla categoria
OS11, erano state eseguite dalla Controparte_1
2 N. 1310/2013 R.G.A.C.
Il teste ancora alle dipendenze della società al momento Testimone_2 dell'assunzione della prova testimoniale, conferma, anch'egli, la tesi della società convenuta: ma con espressioni meno specifiche, rispetto al testimone precedente, e senza essere capace, in realtà, di ricordare tutti gli aspetti della vicenda, oggetto di domande.
La stessa convenuta, peraltro, ha ricordato la specifica qualificazione del solo per la categoria OS11, e che tale qualificazione aveva indotto ad associarlo CP_2 all'ATI (cfr. la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., presentata dalla medesima convenuta): ha chiarito, inoltre, che «l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OS 11, [era] originariamente di competenza del a tenore dell'appalto» Parte_2
Il ha correttamente versato alla Controparte_4 Controparte_1 anche la somma che, a tenore dei patti conclusi e di quanto era stato fatto risultare all'ente, spettava a il pagamento veniva eseguito in favore della società quale Controparte_2 mandataria, come già detto: e quest'ultima, dunque, doveva riversare al la quota CP_2
a lui spettante.
Questa chiara e puntuale realtà documentale non può essere sovvertita da una deposizione testimoniale non completamente precisa (quella del ), e da Tes_2 un'altra (quella del ) che, ove mai pure utile (in via d'ipotesi) ad acquisire, Tes_1 immutando ciò che emergeva da dichiarazioni formulate dalla medesima parte che oggi vuole discostarsene, circostanze che non risultano neppure comunicate e chiarite all'ente appaltante, non spiega come mai tali opere sarebbero state eseguite dalla Controparte_1
ossia se si fosse trattato di un accordo interno tra tali due parti dell' o di
[...] CP_3 sostituzione della al , per causa Controparte_1 CP_2 dell'inadempimento di quest'ultimo, o di altra ragione: e senza che si possa comprendere, allora, se effettivamente la possa trattenere il denaro che Controparte_1
l'appaltante le aveva versato, quale corrispettivo dei lavori da ascriversi a CP_2
[...]
Non si comprende, poi, come possa essere accaduto che l'unica impresa qualificata all'esecuzione della specifica categoria di opere non l'abbia, poi, effettivamente compiuta, e come a ciò abbia potuto provvedere un'impresa non qualificata.
Manca, ancora, un elaborato tecnico, dal quale desumere l'effettiva realtà delle circostanze, e neppure è risultato che, nel corso dell'attuazione dei lavori, i controlli sull'esecuzione dell'appalto (risultata, alla fine, come già si è esposto, perfettamente regolare) abbiano condotto al rilievo di un'irregolarità senza dubbio rilevante, quale la violazione della ripartizione delle singole categorie di opere tra le partecipanti all'A.T.I., secondo la rispettiva qualificazione.
Neppure può dirsi che si sia disinteressato del proprio credito, Controparte_2 essendo, anzi, emerso che abbia incaricato un avvocato di rivolgersi, in più occasioni, al
Controparte_4
In conclusione, sulla scorta di deposizioni neppure, complessivamente intese, del tutto certe e puntuali, e senza elementi specifici di natura tecnica ed amministrativa, non è possibile
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conseguire la certezza che la vicenda si sia sviluppata in completa difformità, rispetto a quanto consta da atti univoci e plurimi.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: si precisa che la soccombenza, nella specie, dev'essere ravvisata nei soli confronti della
[...]
e non di il quale non ha causato il sorgere Controparte_1 Controparte_2 della lite (ed a cui, comunque, non può essere riconosciuto nulla, a titolo di spese, dalla società convenuta, perché non costituito).
3. Occorre assegnare alle parti un termine perentorio, per la prosecuzione del processo esecutivo (art. 549 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1310/2013 R.G.A.C., promossa dal
, in persona del Sindaco p.t., contro la Parte_1 CP_1 in persona del l.r. p.t., e contro ogni Controparte_1 Controparte_2 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara contumace Controparte_2
2. accoglie la domanda del , così formulata: Parte_1
3. condanna la a rifondere al le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi ed in euro 226,12 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, nel rapporto fra la
[...]
Controparte_1 Controparte_2
5. assegna alle parti termine perentorio di mesi due dalla comunicazione della presente sentenza, per la prosecuzione del procedimento esecutivo.
4 N. 1310/2013 R.G.A.C.
Potenza, 17 Aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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