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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.: 2018/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2018/2023 Reg. Gen. e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
4.4.2007, elettivamente domiciliato in Locri (RC) Via Nosside n. 26 presso lo studio dell'avv.
PP ES che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-attore-
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Ravagnese n. 16 – Ravagnese, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Santa
Caterina n.171 presso lo studio dell'avv. Rosina Serranò che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuto-
(P. IVA , in qualità di impresa Controparte_2 P.IVA_1 designata dal fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per i sinistri occorsi nella Regione
Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
1 Reggio Calabria alla via Provinciale Vecchia n.167 - Pellaro (RC) presso lo studio dell'avv.
SA TA IE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-convenuta-
(C.F. P. Controparte_3
I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, sede legale corrente P.IVA_2
in Via Yser, 14 - 00198 Roma;
-convenuta contumace-
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._3
29.11.1973 elettivamente domiciliata in Via Cardinale Portanova Dir. Rausei n. 120 – Reggio
Calabria presso lo studio dell'avv. Manuela Carla Buffon che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-terza chiamata-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti all'udienza del 15.9.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
IN FATTO E DIRITTO
1. e , n.q. di genitori esercenti la responsabilità sul Controparte_5 Controparte_6
proprio figlio adivano il Tribunale di Reggio Calabria al fine di fare accertare Parte_1
e dichiarare la responsabilità di nella causazione del sinistro del Controparte_1
22.5.2021, ove il minore era rimasto coinvolto, con conseguente condanna della compagnia in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_2
Strada, in solido con la , al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e CP_3
quantificati nella misura di € 157.056,35.
Esponevano:
- che in data 22.5.2021, alle 11:30 circa, mentre percorreva a bordo Parte_1
della sua bicicletta la Via Modena Chiesa veniva tamponato da una autovettura modello
Peugeot 206 tg. DV005WJ, sprovvista di copertura assicurativa, di proprietà e condotta da
; Controparte_1
2 - che al sinistro assisteva il quale viaggiava sulla propria auto Persona_1
in direzione opposta a quella della Peugeot 206;
- che a causa dell'urto il minore andava a sbattere violentemente con la testa contro il parabrezza della Peugeot 206;
- che veniva trasportato da personale del 118, chiamato da presente Controparte_7
sui luoghi, presso l'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ove gli veniva diagnosticato “Trauma Cranico Con Flc Occipitale” e disposta visita pediatrica e visita radiologica – RX ginocchio DX;
- che il minore veniva sottoposto ad intervento al cuoio capelluto e, infine, a seguito di apposita visita neuropsichiatrica, veniva suggerito trattamento psicoterapeutico individuale, al quale si sottoponeva a partire dal mese di luglio 2022;
-che veniva inoltrato invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, riscontrato negativamente dall'assicurazione convenuta;
- che in data 28.5.2023 veniva presentata denuncia-querela nei confronti di CP_1
[...]
Tutto quanto premesso, chiedevano al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Peugeot 206 tg. DV005WJ, sprovvista di copertura assicurativa, di proprietà e condotta dal sig. nel sinistro de Controparte_1
quo; - accertare i danni subiti dal minore in conseguenza del sinistro del Parte_1
22.05.2021 e per l'effetto, condannare la compagnia , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Calabria, con Sede Legale e Direzione generale corrente in Via PO, 20 – 00198 Roma, in solido con la Controparte_8
- (C.F. - P. I.V.A. IT , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Sede Legale corrente in Via Yser, 14 - 00198 Roma, al risarcimento di tutti i danni fisici subiti dalla Sig.ra e precisamente alla Parte_2 corresponsione della somma di, € 157.056,35 per invalidità permanente, invalidità temporanea assoluta e parziale, spese mediche, danno morale, personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o quella
3 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Con comparsa del 19.9.2023, si costituiva eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla procedura di negoziazione assistita. Rilevava, poi, la propria carenza di legittimazione passiva ed estraneità ai fatti di causa non essendo egli il proprietario del veicolo investitore in quanto intestato a
. Precisava, altresì, che il procedimento penale scaturito dalla denuncia Controparte_4 querela sporta da veniva definito con sentenza di assoluzione per non aver Controparte_5
commesso il fatto. Nel merito, deduceva che alcuna domanda di condanna era stata promossa nei suoi confronti avendo gli attori formulato la richiesta risarcitoria esclusivamente a carico dell'Assicurazione. Contestava, in ogni caso, l'eccesiva quantificazione dei danni. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite e con condanna degli attori ex 96
c.p.c.
Con comparsa del 3.1.2024, resisteva la deducendo Controparte_2
l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda attorea per mancanza di prova sia in ordine all'an che al quantum debeatur e chiedendone l'integrale rigetto.
La convenuta – Fgvs, sebbene Controparte_3
ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Con ordinanza del 6.4.2024, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , in quanto litisconsorte necessario, essendo emerso in atti che Controparte_4 trattasi della proprietaria del presunto veicolo investitore.
Quest'ultima, costituitasi con comparsa del 26.9.2024 eccepiva, preliminarmente,
l'improcedibilità del giudizio stante la nullità, tardività e/o inidoneità dell'invito alla negoziazione assistita del 29.4.2024 in quanto privo degli elementi essenziali ad individuare l'oggetto della controversia nonché la nullità dell'atto di citazione per erroneità della “vocatio in ius” e violazione dall'art. 163 comma 3 n. 4) c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza, in fatto e diritto, delle pretese attoree rilevando, altresì, l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro con conseguente riduzione e/o esclusione del Pt_1 risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.p.c.
Con comparsa del 9.4.2025, si costituiva il quale, dopo aver dedotto di Parte_1 essere divenuto maggiorenne, si riportava integralmente a quanto esposto, argomentato ed
4 eccepito nel corso del giudizio dai propri genitori originariamente costituiti,
[...]
e . CP_5 Controparte_9
Con ordinanza del 7.5.2025, il Giudice, ritenuto di dover decidere con sentenza parziale sulla questione relativa al difetto di legittimazione passiva del convenuto CP_1
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi
[...]
dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 15.9.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. 2.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata dovendosi dichiarare, alla luce del compendio probatorio in atti, l'estraneità del convenuto rispetto Controparte_1
all'occorso sinistro.
Anzitutto, dal certificato estratto dal PRA (all. n. 4 comparsa di risposta CP_1
, nonché dagli accertamenti effettuati dalla PG e riportati nella comunicazione della
[...] notizia di reato effettuata dai Carabinieri – Rione Modena - di RC in data 29.5.2021 (all. n. 5 comparsa , si evince incontrovertibilmente che l'autovettura Peugeot 206 Controparte_1
tg. DV005WJ, presunta vettura investitrice, all'epoca dei fatti (e far data dal 14.1.2020) risultava intestata a , persona, quest'ultima, priva di alcun legame familiare Controparte_4
con giusto certificato storico di famiglia (all. n. 8 comparsa di costituzione). Controparte_10
Alla società “Safety Work di Colicchia e Fortugno”, di cui il convenuto CP_1
è amministratore unico, risultava invece intestata, sempre all'epoca dei fatti, la
[...] vettura Renault tg. DV750WJ, come comprovato dalla documentazione PRA e visura versate in atti (si v. all. nn.
6-7 comparsa di risposta . Controparte_1
Ancora, il convenuto non solo non è proprietario del veicolo Controparte_1 investitore - e, quindi come tale, non è responsabile civile nel presente giudizio - ma lo stesso risulta, altresì, del tutto estraneo al sinistro in questione.
Ciò è quanto viene statuito nella sentenza n. 137/2022 del 17.5.2021 resa nel procedimento penale (scaturito all'esito della denuncia - querela sporta da
[...]
), con cui imputato del reato di cui all'art. 590 c.p.c., è stato CP_5 Controparte_1
assolto “per non aver commesso il fatto”.
5 In particolare, con tale pronuncia il Giudice di Pace ha escluso la riferibilità del contestato sinistro all'imputato dal momento che dalle risultanze istruttorie CP_1 acquisite è emerso:
i) che l'autovettura investitrice (Peugot 206, tg. DV005W) non è mai stata intestata al
, fatto accertato dai Carabinieri verbalizzanti;
CP_10
ii) che , effettiva proprietaria del veicolo investitore, non ha alcun Controparte_11 rapporto di parentela con Controparte_1
iii) che i testimoni presenti non hanno riconosciuto quale Controparte_1
conducente l'auto investitrice;
iv) che il giorno del sinistro l'imputato si trovava altrove e non è mai stato CP_1
riconosciuto come conducente nel corso dell'individuazione fotografica eseguita il 4.11.2021.
D'altronde l'estraneità del nel contestato sinistro è stata riconosciuta dalla CP_1
stessa parte attrice, la quale ne ha espressamente richiesto l'estromissione sostenendo che la relativa vocatio in ius è derivata dall'erronea indicazione contenuta nella comunicazione di notizia di reato, notificata in data 28.5.2021 dai Carabinieri Calabria -Stazione di RC – Rione
Modena - a . Controparte_5
A sostegno della predetta richiesta di estromissione deduce, altresì, che in sede di negoziazione assistita e alla presenza di , quale genitore esercente la potestà Controparte_5 genitoriale sul minore è stata anticipata, tra le parti, l'attività di ricognizione Parte_1
personale richiesta dalla difesa attorea nel presente giudizio mediante la ostensione della immagine ritraente il convenuto . Quindi, preso atto che non egli non è CP_1 effettivamente il soggetto investitore, ne è stata chiesta la estromissione.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del convenuto non essendo proprietario dell'asserito veicolo investitore Controparte_1
(Pegeout 206 Tg. DV005WJ) né in alcun modo riconducibile al sinistro per cui è causa.
3. Avuto riguardo alle peculiarità della vicenda in esame, questo Giudice ritiene equo disporre la compensazione parziale delle spese di lite dal momento che l'evocazione in giudizio del convenuto è stata determinata da errore in parte scusabile di Controparte_1 parte attrice.
Al riguardo, la difesa attorea rappresenta che la chiamata in causa di CP_1 si è resa necessaria perché quest'ultimo - o, meglio, a questo punto, un probabile
[...]
6 omonimo - presentandosi in ospedale per sincerarsi circa lo stato di salute del minore offeso, affermava: “Sono questo è il mio numero di telefono” e che solo tali dati Controparte_1 sono forniti alla Autorità in sede di denuncia;
che si trattasse del sig. - classe 77- è CP_1
stato un elemento un dato fornito dalla Autorità procedente e non dal querelante
[...]
. CP_5
Effettivamente quanto sostenuto da parte attrice trova riscontro nella denuncia versata in atti nella quale il afferma che giunto in ospedale, riferiva “le Pt_1 Controparte_10 proprie generalità” dovendosi ritenere che con tale espressione il denunciante volesse intendere esclusivamente il nominativo e la relativa utenza telefonica essendo solo questi i dati riportati nella denuncia (si v. all. n. 6 atto di citazione).
Appare, dunque, verosimile la ricostruzione offerta da parte attrice ossia che sia stata l'Autorità a identificare l'investitore in classe 77, cristallizzando così un Controparte_1
dato (la data di nascita) non fornito dal querelante.
A ciò si aggiunge che risulta incontestato che e , Controparte_5 Controparte_9 genitori dell'allora minore non si sono costituiti parte civile nel processo Parte_1
penale incardinato a carico di né a ciò erano tenuti trattandosi, come noto, Controparte_1 di una mera facoltà e ben potendo gli stessi agire, come effettivamente fatto, in sede civile per il risarcimento dei danni. Non potevano, pertanto, sapere che il predetto convenuto/imputato fosse stato assolto per non aver commesso il fatto.
Ancora, incardinato il presente giudizio, la difesa attorea non è stata effettivamente in condizione di identificare agevolmente la identità di non essendo i Controparte_1 fotogrammi prodotti facilmente visibili in quanto oscuri.
Per tali ragioni, in sede di negoziazione assistita il difensore di parte attrice ha chiesto al difensore del la ostensione del documento ritraente il proprio assistito non CP_1
presente all'incontro. , presente all'incontro di negoziazione, non Controparte_5 riconosceva nel convenuto il soggetto che all'epoca dei fatti si presentò in ospedale. CP_1
Da qui la richiesta attorea di estromissione dello stesso dall'odierno giudizio, anticipando alcuni dei contenuti di un mezzo di prova che era stato già richiesto nei propri scritti difensivi.
Vero è, tuttavia, che parte attrice, prima di incardinare il presente giudizio, avrebbe potuto verificare l'effettiva titolarità dell'auto investitrice mediante la consultazione del pubblico registro automobilistico all'esito della quale sarebbe emersa, sì, la proprietà in capo
7 a , ma non anche l'estraneità ai fatti di causa del convenuto che, Controparte_4 CP_1
invero, poteva essere desunta visionando il fascicolo relativo al procedimento penale.
Le considerazioni che precedono giustificano, pertanto, la compensazione per 2/3 delle spese di lite.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per le cause di valore fino a € 260.000, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta, compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
3.2. La compensazione delle spese di lite comporta il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, n. 26544 del 11/10/2024).
Fermo il carattere assorbente di quanto sopra, per completezza espositiva, deve aggiungersi che la responsabilità aggravata della parte soccombente, secondo la previsione del dettato normativo, richiede, oltre al carattere totale di soccombenza, che la parte deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di diligenza, dell'infondatezza della propria tesi, o del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Ciò posto, nella vicenda in esame, il convenuto non ha in alcun modo CP_1 dedotto, prima ancora che provato, che per effetto dell'azione esperita nei suoi confronti abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile;
pregiudizio che non può che essere diverso ed ulteriore rispetto all'onere economico sopportato per la difesa nel presente giudizio.
Pertanto, alcuna condanna ex art. 96, I comma, c.p.c. può essere pronunciata a carico di parte attrice.
Né una siffatta pronuncia può essere resa ai sensi del terzo comma III del medesimo art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere che la condotta di parte attrice abbia integrato un abuso del processo considerato che non vi sono elementi per ritenere che il sinistro, nella sua storicità, non si sia verificato.
4. Infine, va rimessa la causa in trattazione per l'ulteriore corso, come da separata ordinanza.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara, per le causali in motivazione, il difetto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1
2. dispone che il presente giudizio prosegua solo tra le altre parti in causa come da separata ordinanza;
3. compensa per 2/3 le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e il convenuto CP_1
[...]
4. condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto Controparte_1
della restante parte delle spese processuali che si liquida in € 2.350,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosina Serrò dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2018/2023 Reg. Gen. e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
4.4.2007, elettivamente domiciliato in Locri (RC) Via Nosside n. 26 presso lo studio dell'avv.
PP ES che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-attore-
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Ravagnese n. 16 – Ravagnese, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Santa
Caterina n.171 presso lo studio dell'avv. Rosina Serranò che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuto-
(P. IVA , in qualità di impresa Controparte_2 P.IVA_1 designata dal fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per i sinistri occorsi nella Regione
Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
1 Reggio Calabria alla via Provinciale Vecchia n.167 - Pellaro (RC) presso lo studio dell'avv.
SA TA IE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-convenuta-
(C.F. P. Controparte_3
I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, sede legale corrente P.IVA_2
in Via Yser, 14 - 00198 Roma;
-convenuta contumace-
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._3
29.11.1973 elettivamente domiciliata in Via Cardinale Portanova Dir. Rausei n. 120 – Reggio
Calabria presso lo studio dell'avv. Manuela Carla Buffon che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-terza chiamata-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti all'udienza del 15.9.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
IN FATTO E DIRITTO
1. e , n.q. di genitori esercenti la responsabilità sul Controparte_5 Controparte_6
proprio figlio adivano il Tribunale di Reggio Calabria al fine di fare accertare Parte_1
e dichiarare la responsabilità di nella causazione del sinistro del Controparte_1
22.5.2021, ove il minore era rimasto coinvolto, con conseguente condanna della compagnia in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_2
Strada, in solido con la , al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e CP_3
quantificati nella misura di € 157.056,35.
Esponevano:
- che in data 22.5.2021, alle 11:30 circa, mentre percorreva a bordo Parte_1
della sua bicicletta la Via Modena Chiesa veniva tamponato da una autovettura modello
Peugeot 206 tg. DV005WJ, sprovvista di copertura assicurativa, di proprietà e condotta da
; Controparte_1
2 - che al sinistro assisteva il quale viaggiava sulla propria auto Persona_1
in direzione opposta a quella della Peugeot 206;
- che a causa dell'urto il minore andava a sbattere violentemente con la testa contro il parabrezza della Peugeot 206;
- che veniva trasportato da personale del 118, chiamato da presente Controparte_7
sui luoghi, presso l'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ove gli veniva diagnosticato “Trauma Cranico Con Flc Occipitale” e disposta visita pediatrica e visita radiologica – RX ginocchio DX;
- che il minore veniva sottoposto ad intervento al cuoio capelluto e, infine, a seguito di apposita visita neuropsichiatrica, veniva suggerito trattamento psicoterapeutico individuale, al quale si sottoponeva a partire dal mese di luglio 2022;
-che veniva inoltrato invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, riscontrato negativamente dall'assicurazione convenuta;
- che in data 28.5.2023 veniva presentata denuncia-querela nei confronti di CP_1
[...]
Tutto quanto premesso, chiedevano al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Peugeot 206 tg. DV005WJ, sprovvista di copertura assicurativa, di proprietà e condotta dal sig. nel sinistro de Controparte_1
quo; - accertare i danni subiti dal minore in conseguenza del sinistro del Parte_1
22.05.2021 e per l'effetto, condannare la compagnia , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Calabria, con Sede Legale e Direzione generale corrente in Via PO, 20 – 00198 Roma, in solido con la Controparte_8
- (C.F. - P. I.V.A. IT , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Sede Legale corrente in Via Yser, 14 - 00198 Roma, al risarcimento di tutti i danni fisici subiti dalla Sig.ra e precisamente alla Parte_2 corresponsione della somma di, € 157.056,35 per invalidità permanente, invalidità temporanea assoluta e parziale, spese mediche, danno morale, personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o quella
3 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Con comparsa del 19.9.2023, si costituiva eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla procedura di negoziazione assistita. Rilevava, poi, la propria carenza di legittimazione passiva ed estraneità ai fatti di causa non essendo egli il proprietario del veicolo investitore in quanto intestato a
. Precisava, altresì, che il procedimento penale scaturito dalla denuncia Controparte_4 querela sporta da veniva definito con sentenza di assoluzione per non aver Controparte_5
commesso il fatto. Nel merito, deduceva che alcuna domanda di condanna era stata promossa nei suoi confronti avendo gli attori formulato la richiesta risarcitoria esclusivamente a carico dell'Assicurazione. Contestava, in ogni caso, l'eccesiva quantificazione dei danni. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite e con condanna degli attori ex 96
c.p.c.
Con comparsa del 3.1.2024, resisteva la deducendo Controparte_2
l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda attorea per mancanza di prova sia in ordine all'an che al quantum debeatur e chiedendone l'integrale rigetto.
La convenuta – Fgvs, sebbene Controparte_3
ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Con ordinanza del 6.4.2024, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , in quanto litisconsorte necessario, essendo emerso in atti che Controparte_4 trattasi della proprietaria del presunto veicolo investitore.
Quest'ultima, costituitasi con comparsa del 26.9.2024 eccepiva, preliminarmente,
l'improcedibilità del giudizio stante la nullità, tardività e/o inidoneità dell'invito alla negoziazione assistita del 29.4.2024 in quanto privo degli elementi essenziali ad individuare l'oggetto della controversia nonché la nullità dell'atto di citazione per erroneità della “vocatio in ius” e violazione dall'art. 163 comma 3 n. 4) c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza, in fatto e diritto, delle pretese attoree rilevando, altresì, l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro con conseguente riduzione e/o esclusione del Pt_1 risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.p.c.
Con comparsa del 9.4.2025, si costituiva il quale, dopo aver dedotto di Parte_1 essere divenuto maggiorenne, si riportava integralmente a quanto esposto, argomentato ed
4 eccepito nel corso del giudizio dai propri genitori originariamente costituiti,
[...]
e . CP_5 Controparte_9
Con ordinanza del 7.5.2025, il Giudice, ritenuto di dover decidere con sentenza parziale sulla questione relativa al difetto di legittimazione passiva del convenuto CP_1
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi
[...]
dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 15.9.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. 2.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata dovendosi dichiarare, alla luce del compendio probatorio in atti, l'estraneità del convenuto rispetto Controparte_1
all'occorso sinistro.
Anzitutto, dal certificato estratto dal PRA (all. n. 4 comparsa di risposta CP_1
, nonché dagli accertamenti effettuati dalla PG e riportati nella comunicazione della
[...] notizia di reato effettuata dai Carabinieri – Rione Modena - di RC in data 29.5.2021 (all. n. 5 comparsa , si evince incontrovertibilmente che l'autovettura Peugeot 206 Controparte_1
tg. DV005WJ, presunta vettura investitrice, all'epoca dei fatti (e far data dal 14.1.2020) risultava intestata a , persona, quest'ultima, priva di alcun legame familiare Controparte_4
con giusto certificato storico di famiglia (all. n. 8 comparsa di costituzione). Controparte_10
Alla società “Safety Work di Colicchia e Fortugno”, di cui il convenuto CP_1
è amministratore unico, risultava invece intestata, sempre all'epoca dei fatti, la
[...] vettura Renault tg. DV750WJ, come comprovato dalla documentazione PRA e visura versate in atti (si v. all. nn.
6-7 comparsa di risposta . Controparte_1
Ancora, il convenuto non solo non è proprietario del veicolo Controparte_1 investitore - e, quindi come tale, non è responsabile civile nel presente giudizio - ma lo stesso risulta, altresì, del tutto estraneo al sinistro in questione.
Ciò è quanto viene statuito nella sentenza n. 137/2022 del 17.5.2021 resa nel procedimento penale (scaturito all'esito della denuncia - querela sporta da
[...]
), con cui imputato del reato di cui all'art. 590 c.p.c., è stato CP_5 Controparte_1
assolto “per non aver commesso il fatto”.
5 In particolare, con tale pronuncia il Giudice di Pace ha escluso la riferibilità del contestato sinistro all'imputato dal momento che dalle risultanze istruttorie CP_1 acquisite è emerso:
i) che l'autovettura investitrice (Peugot 206, tg. DV005W) non è mai stata intestata al
, fatto accertato dai Carabinieri verbalizzanti;
CP_10
ii) che , effettiva proprietaria del veicolo investitore, non ha alcun Controparte_11 rapporto di parentela con Controparte_1
iii) che i testimoni presenti non hanno riconosciuto quale Controparte_1
conducente l'auto investitrice;
iv) che il giorno del sinistro l'imputato si trovava altrove e non è mai stato CP_1
riconosciuto come conducente nel corso dell'individuazione fotografica eseguita il 4.11.2021.
D'altronde l'estraneità del nel contestato sinistro è stata riconosciuta dalla CP_1
stessa parte attrice, la quale ne ha espressamente richiesto l'estromissione sostenendo che la relativa vocatio in ius è derivata dall'erronea indicazione contenuta nella comunicazione di notizia di reato, notificata in data 28.5.2021 dai Carabinieri Calabria -Stazione di RC – Rione
Modena - a . Controparte_5
A sostegno della predetta richiesta di estromissione deduce, altresì, che in sede di negoziazione assistita e alla presenza di , quale genitore esercente la potestà Controparte_5 genitoriale sul minore è stata anticipata, tra le parti, l'attività di ricognizione Parte_1
personale richiesta dalla difesa attorea nel presente giudizio mediante la ostensione della immagine ritraente il convenuto . Quindi, preso atto che non egli non è CP_1 effettivamente il soggetto investitore, ne è stata chiesta la estromissione.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del convenuto non essendo proprietario dell'asserito veicolo investitore Controparte_1
(Pegeout 206 Tg. DV005WJ) né in alcun modo riconducibile al sinistro per cui è causa.
3. Avuto riguardo alle peculiarità della vicenda in esame, questo Giudice ritiene equo disporre la compensazione parziale delle spese di lite dal momento che l'evocazione in giudizio del convenuto è stata determinata da errore in parte scusabile di Controparte_1 parte attrice.
Al riguardo, la difesa attorea rappresenta che la chiamata in causa di CP_1 si è resa necessaria perché quest'ultimo - o, meglio, a questo punto, un probabile
[...]
6 omonimo - presentandosi in ospedale per sincerarsi circa lo stato di salute del minore offeso, affermava: “Sono questo è il mio numero di telefono” e che solo tali dati Controparte_1 sono forniti alla Autorità in sede di denuncia;
che si trattasse del sig. - classe 77- è CP_1
stato un elemento un dato fornito dalla Autorità procedente e non dal querelante
[...]
. CP_5
Effettivamente quanto sostenuto da parte attrice trova riscontro nella denuncia versata in atti nella quale il afferma che giunto in ospedale, riferiva “le Pt_1 Controparte_10 proprie generalità” dovendosi ritenere che con tale espressione il denunciante volesse intendere esclusivamente il nominativo e la relativa utenza telefonica essendo solo questi i dati riportati nella denuncia (si v. all. n. 6 atto di citazione).
Appare, dunque, verosimile la ricostruzione offerta da parte attrice ossia che sia stata l'Autorità a identificare l'investitore in classe 77, cristallizzando così un Controparte_1
dato (la data di nascita) non fornito dal querelante.
A ciò si aggiunge che risulta incontestato che e , Controparte_5 Controparte_9 genitori dell'allora minore non si sono costituiti parte civile nel processo Parte_1
penale incardinato a carico di né a ciò erano tenuti trattandosi, come noto, Controparte_1 di una mera facoltà e ben potendo gli stessi agire, come effettivamente fatto, in sede civile per il risarcimento dei danni. Non potevano, pertanto, sapere che il predetto convenuto/imputato fosse stato assolto per non aver commesso il fatto.
Ancora, incardinato il presente giudizio, la difesa attorea non è stata effettivamente in condizione di identificare agevolmente la identità di non essendo i Controparte_1 fotogrammi prodotti facilmente visibili in quanto oscuri.
Per tali ragioni, in sede di negoziazione assistita il difensore di parte attrice ha chiesto al difensore del la ostensione del documento ritraente il proprio assistito non CP_1
presente all'incontro. , presente all'incontro di negoziazione, non Controparte_5 riconosceva nel convenuto il soggetto che all'epoca dei fatti si presentò in ospedale. CP_1
Da qui la richiesta attorea di estromissione dello stesso dall'odierno giudizio, anticipando alcuni dei contenuti di un mezzo di prova che era stato già richiesto nei propri scritti difensivi.
Vero è, tuttavia, che parte attrice, prima di incardinare il presente giudizio, avrebbe potuto verificare l'effettiva titolarità dell'auto investitrice mediante la consultazione del pubblico registro automobilistico all'esito della quale sarebbe emersa, sì, la proprietà in capo
7 a , ma non anche l'estraneità ai fatti di causa del convenuto che, Controparte_4 CP_1
invero, poteva essere desunta visionando il fascicolo relativo al procedimento penale.
Le considerazioni che precedono giustificano, pertanto, la compensazione per 2/3 delle spese di lite.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per le cause di valore fino a € 260.000, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta, compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
3.2. La compensazione delle spese di lite comporta il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, n. 26544 del 11/10/2024).
Fermo il carattere assorbente di quanto sopra, per completezza espositiva, deve aggiungersi che la responsabilità aggravata della parte soccombente, secondo la previsione del dettato normativo, richiede, oltre al carattere totale di soccombenza, che la parte deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di diligenza, dell'infondatezza della propria tesi, o del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Ciò posto, nella vicenda in esame, il convenuto non ha in alcun modo CP_1 dedotto, prima ancora che provato, che per effetto dell'azione esperita nei suoi confronti abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile;
pregiudizio che non può che essere diverso ed ulteriore rispetto all'onere economico sopportato per la difesa nel presente giudizio.
Pertanto, alcuna condanna ex art. 96, I comma, c.p.c. può essere pronunciata a carico di parte attrice.
Né una siffatta pronuncia può essere resa ai sensi del terzo comma III del medesimo art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere che la condotta di parte attrice abbia integrato un abuso del processo considerato che non vi sono elementi per ritenere che il sinistro, nella sua storicità, non si sia verificato.
4. Infine, va rimessa la causa in trattazione per l'ulteriore corso, come da separata ordinanza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara, per le causali in motivazione, il difetto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1
2. dispone che il presente giudizio prosegua solo tra le altre parti in causa come da separata ordinanza;
3. compensa per 2/3 le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e il convenuto CP_1
[...]
4. condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto Controparte_1
della restante parte delle spese processuali che si liquida in € 2.350,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosina Serrò dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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