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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 635/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Donatella
NA ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 635/2018 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del 10.07.2025, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 29.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto di costituzione di nuovo avvocato depositato telematicamente in data
15.11.2022, dall' avvocato Pasquale Ambrosino, presso il cui studio elettivamente domiciliano Saviano, alla Via Fressuriello n.19;
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 giusta procura a margine della comparsa di intervento volontario depositata in primo grado dall'Avv. Olga Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano, alla Via Vitonti I tratto, n.13;
-APPELLANTE INCIDENTALE -
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 1 n. 635/2018 r.g.a.c.
E
(P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano, alla via
Ottaviano, n. 215;
- APPELLATA –
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
- APPELLATO CONTUMACE – oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di MA n.
2987/2017;
conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025.
Svolgimento del processo.
1. e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_4 tempestivamente appellato la sentenza n. 2987/2017, resa dal Giudice di Pace di
MA depositata in data 20.11.2017 e mai notificata, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da essi istanti, nelle rispettive qualità di conducente e terzi trasportati del veicolo Audi A1 tg. EN699JA, nei confronti di
[...]
e nelle rispettive qualità di compagnia Controparte_4 Controparte_3 assicurativa e di proprietario del veicolo OP RA tg. DB352CS, per conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 11.01.2014 alle ore 00:10 circa, allorquando, furono improvvisamente tamponati nella parte anteriore sinistra dalla parte posteriore del veicolo OP RA, che, fuoriuscendo in retromarcia da una strada laterale situata alla loro sinistra, invase repentinamente la loro corsia di marcia.
Nel giudizio di primo grado intervenne volontariamente Controparte_1 nella qualità di proprietaria del Veicolo Audi A1 tg. EN699JA, la quale chiese a sua volta la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni materiali riportati dal proprio mezzo in conseguenza del sinistro.
1.1 Nel motivare la sentenza, in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 2 n. 635/2018 r.g.a.c.
ritenuto non provata la verificazione del sinistro osservando che il teste escusso aveva fornito una dinamica non chiara né convincente. Il Giudicante aveva altresì evidenziato come non fosse stato possibile accertare il nesso di causalità tra i danni lamentati dagli attori e il sinistro così come da essi prospettato, poiché lo stesso
Consulente Tecnico d'Ufficio, incaricato dell'accertamento tecnico, aveva esplicitamente dichiarato di non poter “esprimersi in merito al nesso di causalità in quanto l'immagine disponibile non consente un accostamento delle sagome, né un rilievo attendibile dei punti d'urto e degli andamenti del sinistro”(cfr sentenza n.
2987/2017). Pertanto, aveva condannato gli attori al pagamento delle spese di lite, ponendo a carico degli attori in solido il pagamento della CTU medico-legale e a carico solo dell'interventrice le spese di CTU relativa ai danni al mezzo.
1.2. A fondamento dell'interposto gravame, gli appellanti hanno denunciato la non corretta valutazione delle risultanze probatorie per aver il giudice di primo grado ritenuto non provata la verificazione del sinistro e hanno censurato la motivazione di prime cure in quanto carente illogica e insufficiente. Hanno, quindi, concluso per la integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accertamento dell'esclusiva responsabilità di e l'accoglimento della domanda di Controparte_3 risarcimento dei danni biologici subiti, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio spiegando appello Controparte_1 incidentale, aderendo alle medesime censure mosse dagli appellanti principali e ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accertamento dell'esclusiva responsabilità di e l'accoglimento Controparte_3 della domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo, vinte le spese del doppio grado del giudizio con distrazione ex art 93 c.p.c..
3. A mezzo di comparsa di costituzione, ha resistito al gravame in CP_2 persona del legale rappresentante p.t., (in prosieguo, per brevità “ ) CP_2 contestando l'ammissibilità e la procedibilità della domanda e, nel merito, la fondatezza della stessa ed ha insistito per il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del grado di appello.
4. Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 3 n. 635/2018 r.g.a.c.
marzo 2021, e a seguito di un duplice rinvio, la causa è stata fissata per l'udienza di precisazione conclusioni il 03 dicembre 2024 all'esito della quale è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. Successivamente, con ordinanza del 25 febbraio 2025 è stata rimessa sul ruolo in seguito all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini avanzata da con fissazione dell'udienza del 10 luglio 2025 per il prosieguo. Indi, sulle CP_2 conclusioni rassegnate oralmente dai procuratori costituiti, è stata nuovamente riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi Controparte_3 in giudizio nonostante la ritualità nei suoi confronti della notifica dell'atto di appello principale e incidentale, perfezionatisi rispettivamente in data 23.01.2018
e 05.07.2018
2. Sempre in via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr.
Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
“prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 4 n. 635/2018 r.g.a.c.
precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez.
I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per non aver ritenuto provata la verificazione del sinistro.
3. Nel merito, sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati per le ragioni comuni di seguito esposte.
3.1. Con il primo motivo di doglianza, gli appellanti hanno censurato l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Giudice di prime cure.
Va premesso che in questo grado di giudizio non sarà possibile vagliare gli apprezzamenti effettuati dal primo giudice sulla CTU tecnica siccome, a fronte di un'integrale acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, tale elaborato non risulta presente negli atti di causa.
Con rifermento alle dichiarazioni rese dal teste (cfr verbale Testimone_1 di I grado presente in atti) gli appellanti lamentano che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie in quanto ha ritenuto inattendibile il teste in virtù di una prospettazione fattuale non chiara né convincente.
Nello specifico essi lamentano che il primo giudice avrebbe preteso dal teste una ricostruzione minuziosa, non esigibile da un soggetto non tecnico della materia, e che lo stesso avrebbe fornito dichiarazioni precise e conformi a quanto prospettato nell'atto di citazione e risultante dal modello CAI sottoscritto dalle parti e allegato al fascicolo di primo grado.
Mette conto evidenziare che laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall' art. 116 c.p.c.
Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione "prudente apprezzamento" adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi.
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 5 n. 635/2018 r.g.a.c.
In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.).
Orbene, pur non ritenendo inverosimile la dinamica del sinistro così come narrata dal teste , il quale ha affermato: “mi trovavo in località Testimone_1
Somma Vesuviana alla via Pigno a bordo della mia autovettura, quando ho assistito ad un incidente stradale. Mi precedeva nella stessa corsia e senso di marcia un veicolo Audi A 1 di colore bianco (..) ho visto che da una traversa laterale posta sulla sinistra rispetto al nostro senso di marcia percorso, è uscito un veicolo OP RA di colore grigio condotto da un uomo, in manovra di retromarcia che ha urtato il veicolo Audi A 1 alla parte anteriore laterale sinistra”, questo Giudice ritiene che, in ogni caso, egli non abbia reso una dichiarazione convincente, tale da non superare il vaglio di attendibilità intrinseca.
Infatti, da un'approfondita lettura del verbale dell'udienza del 09.10.2015 in cui è riportata la testimonianza resa da quest'ultimo, talaltro unico teste escusso, emergono molteplici elementi di contraddittorietà. In primo luogo, il teste ha descritto con dovizia di particolari i soli danni riportati dal veicolo attoreo “in particolare riportava danni al paraurti, al parafango, al cofano, che risultavano ammaccati e rientranti, al faro nonché danni alle parti meccaniche in quanto il veicolo non era marciante”, non facendo alcun riferimento ai danni riportati dalla
OP RA a seguito dell'impatto, limitandosi ad indicare genericamente il punto di collisione: “Il veicolo OP RA urtava il veicolo Audi con la sua parte posteriore, che risultava poi ammaccata, ma non so specificare i danni”.
In secondo luogo, non appare verosimile, che i danni evidenziati nella documentazione fotografica allegata dall'interventrice volontaria nel giudizio di primo grado -odierna appellante incidentale- e non oggetto di alcuna contestazione da parte delle controparti, abbiano avuto un'incidenza tale sul veicolo fino a renderlo non marciante.
Dall'esame delle riproduzioni fotostatiche, infatti, emerge con evidenza che i danni riportati dall'autovettura appaiono di modesta entità, circoscritti a limitate porzioni
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 6 n. 635/2018 r.g.a.c.
della carrozzeria anteriore e non idonei a compromettere in modo significativo la funzionalità meccanica del mezzo.
Quindi, pur a non voler tener conto delle difficoltà con cui il perito ha svolto l'accertamento, così come statuito in sentenza e talaltro come ne hanno dato atto tutte le parti nei loro scritti difensivi, ciò che è emerso dalla testimonianza, conferma la correttezza della valutazione del primo giudice, che ha ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra l'evento e i danni lamentati.
3.1.1.A fronte di un quadro probatorio così poco tranquillizzante, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice non può ritenersi corroborata – come, invece, sostenuto dalla difesa dell'appellante – da quanto riportato nel modulo di constatazione amichevole di incidente, sottoscritto unicamente dal e, Parte_1 pertanto, non può neppure essere qualificato quale dichiarazione avente valore confessorio. In mancanza di una sottoscrizione congiunta o di ulteriori riscontri, tale documento conserva natura meramente unilaterale e, conseguentemente, non è idoneo a soccorrere alle deficienze probatorie.
3.1.2. Inoltre, rileva questo tribunale che né il proprietario del veicolo danneggiato, né il conducente agendo in giudizio hanno fornito alcuna prova documentale idonea a provare la verificazione del sinistro. Il ha offerto a riprova della Parte_1 dinamica prospettata e della responsabilità (esclusiva) altrui la sola testimonianza di un teste, senza produrre un qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro, della posizione delle due autovetture. Così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità «ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
Dunque, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provata la derivazione causale dei danni lamentati al sinistro per cui è causa.
3.2. Non può essere accolto neppure la censura relativa al vizio di motivazione. Ed infatti, come a più riprese confermato dalla Corte di cassazione ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 7 n. 635/2018 r.g.a.c.
modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia n. 8053/2014 delle Sezioni Unite (Cass.
Civ. 14914/2025). La motivazione della sentenza qui in scrutinio, non presenta alcuna delle carenze logiche o argomentative suddette. Al contrario, il Giudice di
Pace ha indicato in modo puntuale e coerente le ragioni che lo hanno spinto a determinarsi per un rigetto. In particolare, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso non fossero dotate di quella chiarezza e linearità necessarie a ricostruire in modo attendibile la dinamica del sinistro. A ciò si aggiunga che egli ha fondato la sua decisione anche sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha espressamente dichiarato di non essere stato in grado di esprimersi in ordine al nesso di causalità tra l'evento denunciato e i danni lamentati, in quanto le immagini fotografiche disponibili non consentivano un accostamento attendibile delle sagome dei veicoli, né la rilevazione dei punti d'urto, attesa l'impossibilità di procedere ad un'ispezione del veicolo visto il coinvolgimento di questo in un ulteriore sinistro che ha visto coinvolta la parte frontale.
Il primo giudice ha poi valorizzato quanto affermato dal CTU il quale ha precisato di non aver potuto acquisire elementi utili né dai luoghi di causa, né dagli atti, né attraverso informazioni rese dai soggetti intervenuti alle operazioni peritali.
Nel loro complesso, tali riferimenti al corredo probatorio emerso in giudizio rendono evidente come il primo giudice abbia adeguatamente motivato la sentenza, consentendo quindi di ripercorrere l'iter-logico dallo stesso percorso per addivenire alla pronuncia di rigetto.
Donde, non potendosi ritenere provato lo stesso verificarsi dell'evento, non può che essere riconfermata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli appellanti principali e dall'appellante incidentale, con conseguente respingimento dei gravami ed integrale convalida della sentenza impugnata.
4. Le spese seguono la integrale soccombenza degli appellanti principali e dell'appellante incidentale (art. 91 c.p.c.), che vanno condannati in via solidale in ragione della comunanza di interesse alla causa ai sensi dell'art. 97 c.p.c. a rifondere quelle sostenute dall'appellato liquidate in applicazione dei CP_2
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 8 n. 635/2018 r.g.a.c.
parametri minimi, ritenuti nella specie congrui in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal
D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022, ivi inclusa per il presente grado la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n.
37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che
“Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
5.1. Nulla per le spese nel rapporto tra gli appellanti e l'appellato , Controparte_3 non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.
5.2. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115. Pertanto, sia l'appellante principale che l'appellante incidentale sono condannati in via disgiunta ed entrambi per l'intero al pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto per la rispettiva impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- rigetta l'appello principale proposto da , e Parte_5 Parte_2
e l'appello incidentale promosso da Parte_3 Controparte_1
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante p.t., e , e per l'effetto, conferma la sentenza n. Controparte_3
2987/2017 del Giudice di Pace di MA;
- condanna , e Parte_5 Parte_2 Parte_3
, in solido tra di loro, a rifondere nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente Controparte_4 grado del giudizio liquidate in euro 2.540,00, per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 9 n. 635/2018 r.g.a.c.
- nulla per le spese nel rapporto tra gli appellanti e l'appellato contumace.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale nella misura di cui in parte motiva.
Nola, 11.11.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella NA
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Donatella
NA ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 635/2018 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del 10.07.2025, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 29.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto di costituzione di nuovo avvocato depositato telematicamente in data
15.11.2022, dall' avvocato Pasquale Ambrosino, presso il cui studio elettivamente domiciliano Saviano, alla Via Fressuriello n.19;
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 giusta procura a margine della comparsa di intervento volontario depositata in primo grado dall'Avv. Olga Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano, alla Via Vitonti I tratto, n.13;
-APPELLANTE INCIDENTALE -
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 1 n. 635/2018 r.g.a.c.
E
(P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano, alla via
Ottaviano, n. 215;
- APPELLATA –
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
- APPELLATO CONTUMACE – oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di MA n.
2987/2017;
conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025.
Svolgimento del processo.
1. e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_4 tempestivamente appellato la sentenza n. 2987/2017, resa dal Giudice di Pace di
MA depositata in data 20.11.2017 e mai notificata, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da essi istanti, nelle rispettive qualità di conducente e terzi trasportati del veicolo Audi A1 tg. EN699JA, nei confronti di
[...]
e nelle rispettive qualità di compagnia Controparte_4 Controparte_3 assicurativa e di proprietario del veicolo OP RA tg. DB352CS, per conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 11.01.2014 alle ore 00:10 circa, allorquando, furono improvvisamente tamponati nella parte anteriore sinistra dalla parte posteriore del veicolo OP RA, che, fuoriuscendo in retromarcia da una strada laterale situata alla loro sinistra, invase repentinamente la loro corsia di marcia.
Nel giudizio di primo grado intervenne volontariamente Controparte_1 nella qualità di proprietaria del Veicolo Audi A1 tg. EN699JA, la quale chiese a sua volta la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni materiali riportati dal proprio mezzo in conseguenza del sinistro.
1.1 Nel motivare la sentenza, in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 2 n. 635/2018 r.g.a.c.
ritenuto non provata la verificazione del sinistro osservando che il teste escusso aveva fornito una dinamica non chiara né convincente. Il Giudicante aveva altresì evidenziato come non fosse stato possibile accertare il nesso di causalità tra i danni lamentati dagli attori e il sinistro così come da essi prospettato, poiché lo stesso
Consulente Tecnico d'Ufficio, incaricato dell'accertamento tecnico, aveva esplicitamente dichiarato di non poter “esprimersi in merito al nesso di causalità in quanto l'immagine disponibile non consente un accostamento delle sagome, né un rilievo attendibile dei punti d'urto e degli andamenti del sinistro”(cfr sentenza n.
2987/2017). Pertanto, aveva condannato gli attori al pagamento delle spese di lite, ponendo a carico degli attori in solido il pagamento della CTU medico-legale e a carico solo dell'interventrice le spese di CTU relativa ai danni al mezzo.
1.2. A fondamento dell'interposto gravame, gli appellanti hanno denunciato la non corretta valutazione delle risultanze probatorie per aver il giudice di primo grado ritenuto non provata la verificazione del sinistro e hanno censurato la motivazione di prime cure in quanto carente illogica e insufficiente. Hanno, quindi, concluso per la integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accertamento dell'esclusiva responsabilità di e l'accoglimento della domanda di Controparte_3 risarcimento dei danni biologici subiti, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio spiegando appello Controparte_1 incidentale, aderendo alle medesime censure mosse dagli appellanti principali e ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accertamento dell'esclusiva responsabilità di e l'accoglimento Controparte_3 della domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo, vinte le spese del doppio grado del giudizio con distrazione ex art 93 c.p.c..
3. A mezzo di comparsa di costituzione, ha resistito al gravame in CP_2 persona del legale rappresentante p.t., (in prosieguo, per brevità “ ) CP_2 contestando l'ammissibilità e la procedibilità della domanda e, nel merito, la fondatezza della stessa ed ha insistito per il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del grado di appello.
4. Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 3 n. 635/2018 r.g.a.c.
marzo 2021, e a seguito di un duplice rinvio, la causa è stata fissata per l'udienza di precisazione conclusioni il 03 dicembre 2024 all'esito della quale è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. Successivamente, con ordinanza del 25 febbraio 2025 è stata rimessa sul ruolo in seguito all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini avanzata da con fissazione dell'udienza del 10 luglio 2025 per il prosieguo. Indi, sulle CP_2 conclusioni rassegnate oralmente dai procuratori costituiti, è stata nuovamente riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi Controparte_3 in giudizio nonostante la ritualità nei suoi confronti della notifica dell'atto di appello principale e incidentale, perfezionatisi rispettivamente in data 23.01.2018
e 05.07.2018
2. Sempre in via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr.
Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
“prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente
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precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez.
I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per non aver ritenuto provata la verificazione del sinistro.
3. Nel merito, sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati per le ragioni comuni di seguito esposte.
3.1. Con il primo motivo di doglianza, gli appellanti hanno censurato l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Giudice di prime cure.
Va premesso che in questo grado di giudizio non sarà possibile vagliare gli apprezzamenti effettuati dal primo giudice sulla CTU tecnica siccome, a fronte di un'integrale acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, tale elaborato non risulta presente negli atti di causa.
Con rifermento alle dichiarazioni rese dal teste (cfr verbale Testimone_1 di I grado presente in atti) gli appellanti lamentano che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie in quanto ha ritenuto inattendibile il teste in virtù di una prospettazione fattuale non chiara né convincente.
Nello specifico essi lamentano che il primo giudice avrebbe preteso dal teste una ricostruzione minuziosa, non esigibile da un soggetto non tecnico della materia, e che lo stesso avrebbe fornito dichiarazioni precise e conformi a quanto prospettato nell'atto di citazione e risultante dal modello CAI sottoscritto dalle parti e allegato al fascicolo di primo grado.
Mette conto evidenziare che laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall' art. 116 c.p.c.
Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione "prudente apprezzamento" adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi.
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In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.).
Orbene, pur non ritenendo inverosimile la dinamica del sinistro così come narrata dal teste , il quale ha affermato: “mi trovavo in località Testimone_1
Somma Vesuviana alla via Pigno a bordo della mia autovettura, quando ho assistito ad un incidente stradale. Mi precedeva nella stessa corsia e senso di marcia un veicolo Audi A 1 di colore bianco (..) ho visto che da una traversa laterale posta sulla sinistra rispetto al nostro senso di marcia percorso, è uscito un veicolo OP RA di colore grigio condotto da un uomo, in manovra di retromarcia che ha urtato il veicolo Audi A 1 alla parte anteriore laterale sinistra”, questo Giudice ritiene che, in ogni caso, egli non abbia reso una dichiarazione convincente, tale da non superare il vaglio di attendibilità intrinseca.
Infatti, da un'approfondita lettura del verbale dell'udienza del 09.10.2015 in cui è riportata la testimonianza resa da quest'ultimo, talaltro unico teste escusso, emergono molteplici elementi di contraddittorietà. In primo luogo, il teste ha descritto con dovizia di particolari i soli danni riportati dal veicolo attoreo “in particolare riportava danni al paraurti, al parafango, al cofano, che risultavano ammaccati e rientranti, al faro nonché danni alle parti meccaniche in quanto il veicolo non era marciante”, non facendo alcun riferimento ai danni riportati dalla
OP RA a seguito dell'impatto, limitandosi ad indicare genericamente il punto di collisione: “Il veicolo OP RA urtava il veicolo Audi con la sua parte posteriore, che risultava poi ammaccata, ma non so specificare i danni”.
In secondo luogo, non appare verosimile, che i danni evidenziati nella documentazione fotografica allegata dall'interventrice volontaria nel giudizio di primo grado -odierna appellante incidentale- e non oggetto di alcuna contestazione da parte delle controparti, abbiano avuto un'incidenza tale sul veicolo fino a renderlo non marciante.
Dall'esame delle riproduzioni fotostatiche, infatti, emerge con evidenza che i danni riportati dall'autovettura appaiono di modesta entità, circoscritti a limitate porzioni
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della carrozzeria anteriore e non idonei a compromettere in modo significativo la funzionalità meccanica del mezzo.
Quindi, pur a non voler tener conto delle difficoltà con cui il perito ha svolto l'accertamento, così come statuito in sentenza e talaltro come ne hanno dato atto tutte le parti nei loro scritti difensivi, ciò che è emerso dalla testimonianza, conferma la correttezza della valutazione del primo giudice, che ha ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra l'evento e i danni lamentati.
3.1.1.A fronte di un quadro probatorio così poco tranquillizzante, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice non può ritenersi corroborata – come, invece, sostenuto dalla difesa dell'appellante – da quanto riportato nel modulo di constatazione amichevole di incidente, sottoscritto unicamente dal e, Parte_1 pertanto, non può neppure essere qualificato quale dichiarazione avente valore confessorio. In mancanza di una sottoscrizione congiunta o di ulteriori riscontri, tale documento conserva natura meramente unilaterale e, conseguentemente, non è idoneo a soccorrere alle deficienze probatorie.
3.1.2. Inoltre, rileva questo tribunale che né il proprietario del veicolo danneggiato, né il conducente agendo in giudizio hanno fornito alcuna prova documentale idonea a provare la verificazione del sinistro. Il ha offerto a riprova della Parte_1 dinamica prospettata e della responsabilità (esclusiva) altrui la sola testimonianza di un teste, senza produrre un qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro, della posizione delle due autovetture. Così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità «ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
Dunque, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provata la derivazione causale dei danni lamentati al sinistro per cui è causa.
3.2. Non può essere accolto neppure la censura relativa al vizio di motivazione. Ed infatti, come a più riprese confermato dalla Corte di cassazione ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal
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modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia n. 8053/2014 delle Sezioni Unite (Cass.
Civ. 14914/2025). La motivazione della sentenza qui in scrutinio, non presenta alcuna delle carenze logiche o argomentative suddette. Al contrario, il Giudice di
Pace ha indicato in modo puntuale e coerente le ragioni che lo hanno spinto a determinarsi per un rigetto. In particolare, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso non fossero dotate di quella chiarezza e linearità necessarie a ricostruire in modo attendibile la dinamica del sinistro. A ciò si aggiunga che egli ha fondato la sua decisione anche sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha espressamente dichiarato di non essere stato in grado di esprimersi in ordine al nesso di causalità tra l'evento denunciato e i danni lamentati, in quanto le immagini fotografiche disponibili non consentivano un accostamento attendibile delle sagome dei veicoli, né la rilevazione dei punti d'urto, attesa l'impossibilità di procedere ad un'ispezione del veicolo visto il coinvolgimento di questo in un ulteriore sinistro che ha visto coinvolta la parte frontale.
Il primo giudice ha poi valorizzato quanto affermato dal CTU il quale ha precisato di non aver potuto acquisire elementi utili né dai luoghi di causa, né dagli atti, né attraverso informazioni rese dai soggetti intervenuti alle operazioni peritali.
Nel loro complesso, tali riferimenti al corredo probatorio emerso in giudizio rendono evidente come il primo giudice abbia adeguatamente motivato la sentenza, consentendo quindi di ripercorrere l'iter-logico dallo stesso percorso per addivenire alla pronuncia di rigetto.
Donde, non potendosi ritenere provato lo stesso verificarsi dell'evento, non può che essere riconfermata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli appellanti principali e dall'appellante incidentale, con conseguente respingimento dei gravami ed integrale convalida della sentenza impugnata.
4. Le spese seguono la integrale soccombenza degli appellanti principali e dell'appellante incidentale (art. 91 c.p.c.), che vanno condannati in via solidale in ragione della comunanza di interesse alla causa ai sensi dell'art. 97 c.p.c. a rifondere quelle sostenute dall'appellato liquidate in applicazione dei CP_2
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parametri minimi, ritenuti nella specie congrui in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal
D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022, ivi inclusa per il presente grado la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n.
37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che
“Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
5.1. Nulla per le spese nel rapporto tra gli appellanti e l'appellato , Controparte_3 non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.
5.2. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115. Pertanto, sia l'appellante principale che l'appellante incidentale sono condannati in via disgiunta ed entrambi per l'intero al pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto per la rispettiva impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- rigetta l'appello principale proposto da , e Parte_5 Parte_2
e l'appello incidentale promosso da Parte_3 Controparte_1
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante p.t., e , e per l'effetto, conferma la sentenza n. Controparte_3
2987/2017 del Giudice di Pace di MA;
- condanna , e Parte_5 Parte_2 Parte_3
, in solido tra di loro, a rifondere nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente Controparte_4 grado del giudizio liquidate in euro 2.540,00, per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Procedimento N.635/2018 R.G. – Sentenza - Pag. 9 n. 635/2018 r.g.a.c.
- nulla per le spese nel rapporto tra gli appellanti e l'appellato contumace.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale nella misura di cui in parte motiva.
Nola, 11.11.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella NA
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