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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2013 1027
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
In persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 1027/2013 avente ad oggetto: divisione giudiziale
PROMOSSA DA
nato a Militello in [...] il [...] ivi residente in Parte_1
via Sortino n.35 C.F. , C.F._1
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_2
via Arena n.75 C.F. , C.F._2
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...] Parte_3
p.zza Marconi c/o fs C.F. C.F._3
nato a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_4
via Giuseppe Bennici n.55 C.F. , C.F._4
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_5
via MT 39 n.2 C.F , C.F._5
nata a Militello in [...] il [...] ivi residente in [...]
Paolo Borsellino palazzina B C.F. , C.F._6 tutti elettivamente domiciliati in Scordia (CT), Via Toselli n. 102, presso lo studio dall'avv. Luisa La
Ferlita che li rappresenta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO nato a Militello in [...] il [...] ivi residente in [...]Controparte_1
Don ST n.21 C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mario Barone, C.F._7 elettivamente domiciliato in Militello Val di Catania (CT), Via Arco Reina n. 2, presso lo studio
Blanco Malerba
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nata a Militello in [...] il [...], residente a [...]in Controparte_2
via Galermo n.308, C.F. , C.F._8
, nata a Militello in [...] il [...], residente a [...]in Controparte_3
via Linea Ferroviaria PA-ME km 2+408, C.F. , C.F._9
, nato a Militello in [...] il [...] residente a [...]in Controparte_4
Corso dei Mille n.921/H, C.F. , C.F._10
, nata a [...] il [...], residente a [...]in v.le Dei Piccioni n.6, C.F. CP_5
C.F._11
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
km 2+408, C.F. C.F._12
CONVENUTI contumaci
All'udienza del 23/11/2023, fissata nella modalità cd. “cartolare” le parti, con deposito di note scritte hanno rassegnato le loro conclusioni.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 05/09/2012 , Parte_1 Parte_2
, , e hanno adito l'intestato Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Tribunale convenendo in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e , chiedendo di accertare e dichiarare la consistenza dell'asse
[...] CP_5 Controparte_6
ereditario della de cuius sig.ra e conseguentemente procedere allo scioglimento Parte_7 della comunione ereditaria relativa all'unico immobile presente, contraddistinto al N.C.E.U. del
Comune di Militello Val di Catania foglio31, part. 1189 sub 2 e part. 1190 sub 2, disponendo la divisione giudiziale di detto bene previa redazione di progetto di divisione, formazione delle quote e assegnazione delle stesse a ciascun erede, salvo conguagli ed in caso di mancato accordo sul progetto di divisione o accertata indivisibilità dello stesso disporre , ex art.720 c.c., la vendita all'incanto di detto immobile.
Gli odierni attori chiedevano altresì ordinare il rendimento del conto ex art.723 c.c. al coerede per avere, a loro detta, goduto in via esclusiva dell'immobile oggetto di divisione Controparte_1
dalla morte della de cuius avvenuta il 20/07/1985, con contestuale determinazione delle somme dovute dallo stesso con imputazione a norma degli artt. 724 e 725 c.c. alla rispettiva quota e disponendo a loro favore i relativi conguagli dal giorno del dovuto al saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/01/2014, si costituiva in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di divisione giudiziale e chiedendo il rigetto di ogni altra Controparte_1
domanda attorea.
In particolare, sulla domanda di rendicontazione ex art.723 c.c. il convenuto affermava che nulla fosse dovuto agli attori per il mancato godimento dell'immobile de quo poiché veniva occupato dallo stesso convenuto per espresso consenso dei fratelli, odierni attori, e a conferma di detta circostanza affermava che in oltre venticinque anni mai nulla gli è stato richiesto né mai alcuno gli ha intimato il rilascio dei locali.
Gi altri convenuti si mantenevano contumaci.
Ammessa e raccolta prova per testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio , dopo svariate udienze di rinvio disposta anche al fine di tentare un componimento della lite , del 23/11/2023 fissata nella modalità cd. “cartolare” le parti, con deposito di note scritte, hanno rassegnato le loro conclusioni.
Dato atto di ciò si poneva la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Appare opportuno premettere che, avendo l'odierna controversia ad oggetto una domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed una, autonoma, di rendicontazione ex art.723 c.c., a fronte della contestazione su entrambe le domande da parte del convenuto, la forma di sentenza si rende necessaria al fine di provvedere sulle stesse.
Tanto premesso va in punto di fatto premesso che le odierne parti sono tutte eredi legittimi di
[...]
deceduta ab intestato in data 20.7.1985 . Parte_7
In particolare , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
sono figli della de cuius , , Controparte_1 Parte_4 Parte_5 [...]
e sono nipoti della de cuius e succedono in rappresentazione della madre Parte_6 CP_7
premorta, ed infine , , e sono eredi Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
di , altro figlio della , deceduto ab intestato in data 24.1.2020 . Persona_1 Pt_7
Incontestata tra le parti è la ricostruzione dell'asse ereditario della de cuius che, per effetto dell'utilizzo di somme di cui la de cuius era titolare al fine di pagare spese relative all'immobile comune (ammontanti a £ 620.190), è costituito unicamente da un bene immobile sito in Militello Val di Catania Cortile San ST n. 21 .
Tale immobile risulta compiutamente descritto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio che con motivazione completa ed esauriente che ritiene questo giudice di potere pienamente condividere , ha altresì individuato l'immobile secondo i dati catastali e descritto il relativo stato urbanistico (di cui si dirà) provvedendo altresì ad accertarne il valore.
Su esplicito mandato del giudice il consulente , valutate le dimensioni dell'immobile e le sue caratteristiche strutturali ha infine decisamente escluso che lo stesso sia divisibile in tante quote quanti sono gli eredi, sicchè l'unico modo per potere procedere allo scioglimento della comunione è la vendita dell'immobile , apparendo certamente fondato tale capo di domanda proposta di parte attrice .
Non possono essere condivise le doglianze mosse dalla parte convenuta che, all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio ha dedotto l'improcedibilità della domanda stante l'irregolarità urbanistica e catastale dell'immobile, con la conseguenza dell'impossibilità per il Giudice di procedere alla divisione giudiziale.
E' vero è che la Cass. S.U. n. 25021/2019 (componendo il contrasto giurisprudenziale registrato sul punto tra le diverse sezioni della Corte ) ha stabilito che «quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art.
46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Tuttavia, nella stessa sentenza la Suprema Corte chiarisce che “per ragioni di brevità nel prosieguo si parlerà di edifici "abusivi", con ciò intendendo nondimeno riferirsi (in conformità alla configurazione della fattispecie giuridica) a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi”, richiamando espressamente la precedente decisione (Cass. S.U. n. 8230 del 22/03/2019) con la quale chiariva che la nullità comminata dall'art.
46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della I. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato».
Tanto posto va osservato che nel caso di specie, dalla relazione di consulenza risulta che “dalle verifiche effettuate all'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla regolarità urbanistica dell'immobile sono emerse le seguenti pratiche che attestano una generale conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti: • Nulla osta per l'esecuzione dei lavori edili del 08/06/1961, da pratica n.668 prot.n. 1728/UT, dove il sig. all'epoca proprietario dell'immobile, veniva Controparte_8
autorizzato a realizzare la costruzione rimanente 2°P. e sopraelevazione 3°P. compreso la terrazza, secondo il progetto del Geometra;
• Nulla osta per l'esecuzione dei lavori edili del Controparte_9
27/01/1966, da pratica n.1335 del 03/12/1965, dove il sig. , ancora proprietario Controparte_8 dell'immobile, veniva autorizzato a realizzare una veranda e cucina, secondo il progetto del
Geometra ”. Detta perizia rileva altresì quali siano le difformità: “rispetto allo Controparte_10 stato di fatto attuale sono presenti considerevoli difformità ai progetti approvati ed in particolare: •
Difformità nella distribuzione spazi interni del 2° piano;
• Difformità oltre che nella distribuzione degli spazi interni del 3° piano anche nel rapporto tra superficie coperta e terrazza: la superficie coperta di fatto risulta essere maggiore di quella approvata per una differenza di circa 9 mq;
la terrazza inoltre si affaccia, oltre che sul lato Sud, anche su tutta la lunghezza del lato Est (v. foto 8) in difformità con quanto approvato dal N.O. del 1961. • La veranda all'ingresso, prevista dal N.O. del 1966, non è stata realizzata. • La copertura, apparentemente piana nei disegni del 1961, si presenta oggi in lieve pendenza da Est a Ovest”.
Orbene, da quanto detto sopra, risulta in modo inequivocabile che esistono gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, che tale titolo esiste realmente ed è riferibile proprio a quell'immobile e che gli aspetti di difformità emersi, peraltro sanabili come si evince anche dall'integrazione alla perizia, in quanto tali non inficiano la validità della divisione, tanto che il CTU ha espressamente considerato i costi della sanatoria al fine di effettuare la valutazione dell'immobile .
Non sussistono , in conclusione, alla luce dei su esposti principi di diritto condizioni per escludere la possibilità di procedere alla vendita dell'immobile che va disposta come da separata ordinanza .
Va infine esaminata la domanda di rendicontazione e corresponsione della quota parte di frutti formulata ex art.723 c.c. nei confronti del Controparte_1
Tale domanda va rigettata, alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte
(da ultimo cfr Cass. N. 31105/23) che ritiene questo giudice di dovere condividere, secondo il quale
“l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari (nei limiti di cui all'art. 1102
c.c.) non produce di per sé alcun pregiudizio in capo agli altri comproprietari che sono rimasti inerti o hanno acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. Civ. Sez. II n. 2423/2015). Ancora, “se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Civ. Sez. II n. 1738/2022; Cass. Civ. Sez. II n. 24647/2010).
Giova richiamare sul punto la motivazione della su citata sentenza n. 1738/22 che compiutamente ricostruisce i diversi orientamenti della Suprema Corte sulla questione : E' affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n. 7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia Ric. 2016 n. 28220 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -13- (conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n. 10896/2005). E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012), sicché non può trovare fondamento la pretesa di limitare la previsione de qua al solo godimento che intervenga da parte di soggetti diversi da quelli che già vantino diritti pro-indiviso sul bene fruttifero. E' pur vero che la sottrazione del godimento potrebbe avvenire con modalità tali, come ad esempio mediante l'esercizio di una condotta violenta, tale da concretare altresì la commissione di un fatto illecito (cfr. sul punto Cass. n. 14213/2012, secondo cui in tal caso la sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo con il lucro interrotto, ma anche con quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico, aggiungendo che tale danno è da ritenersi "in re ipsa", potendo essere comunque quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente), ma è innegabile che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede Ric. 2016 n. 28220 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -14- sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016). In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
Tuttavia ritiene il Collegio che debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015).
Nel caso di specie, dagli atti di causa non risulta che prima dell'instaurazione del presente giudizio, parte attrice abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile in questione in maniera diretta o indiretta, né che abbia avanzato apposita richiesta di un uso turnario dello stesso o di volerlo concedere in locazione.
Risulta peraltro che il convenuto abbia utilizzato il bene adibendolo a sua abitazione, senza dunque trarne un vantaggio patrimoniale diretto (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda di divisione , da ultimo avversata da parte convenuta che ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda, e del rigetto di quella di fruttificazione , e, dunque, della soccombenza reciproca, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe,
1) DICHIARA aperta la successione ad intestato di deceduta in data 20.7.1985 Parte_7 2)ACCERTA che l'asse ereditario della de cuius è così composto: Parte_7
Casa sita in Militello Val di Catania Cortile Don ST n.21, composta da due vani e gabinetto di decenza a primo piano e da due vani e camerino a secondo piano;
confinante con detto cortile, con eredi con aventi causa da e soprastante a casa degli eredi di CP_11 Per_2 [...]
. N.C.E.U. Partita 1114, fl.31/B, part.1189/2 1190/2 1-2 P. A/3 di 2, vani 5,5, RC. Lire Per_3
594.
3) ACCERTA che eredi della de cuius , con relative quote di proprietà, sono: Parte_7
; 1/6; 1/6; ; Controparte_12 Parte_2 Controparte_2 Controparte_13 CP_1
1/6; 1/24; 1/24; 1/24;
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_3
1/48; 1/144; 1/144; 1/144.
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
4) DISPONE lo scioglimento della comunione inter partes sull'immobile di cui al punto 1 mediante vendita dello stesso e dispone con separata ordinanza in ordine al compimento delle ulteriori attività divisionali;
5) RIGETTA la domanda degli attori relativa alla richiesta di rendiconto ex art.723 c.c. nei confronti del convenuto Controparte_1
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Caltagirone 20.02.2025
Il Giudice Unico.
Dott.ssa Concetta Grillo
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Concetta Grillo,
nella causa n. R.G. 1027/2013 avente ad oggetto: divisione giudiziale
PROMOSSA DA
nato a Militello in [...] il [...] ivi residente in Parte_1
via Sortino n.35 C.F. , C.F._1
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_2
via Arena n.75 C.F. , C.F._2
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...] Parte_3
p.zza Marconi c/o fs C.F. C.F._3
nato a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_4
via Giuseppe Bennici n.55 C.F. , C.F._4
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_5
via MT 39 n.2 C.F , C.F._5
nata a Militello in [...] il [...] ivi residente in [...]
Paolo Borsellino palazzina B C.F. , C.F._6 tutti elettivamente domiciliati in Scordia (CT), Via Toselli n. 102, presso lo studio dall'avv. Luisa La
Ferlita che li rappresenta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO nato a Militello in [...] il [...] ivi residente in [...]Controparte_1
Don ST n.21 C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mario Barone, C.F._7
elettivamente domiciliato in Militello Val di Catania (CT), Via Arco Reina n. 2, presso lo studio
Blanco Malerba
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nata a Militello in [...] il [...], residente a [...]in Controparte_2
via Galermo n.308, C.F. , C.F._8 , nata a Militello in [...] il [...], residente a [...]in Controparte_3
via Linea Ferroviaria PA-ME km 2+408, C.F. , C.F._9
, nato a Militello in [...] il [...] residente a [...]in Controparte_4
Corso dei Mille n.921/H, C.F. , C.F._10
, nata a [...] il [...], residente a [...]in v.le Dei Piccioni n.6, C.F. CP_5
C.F._11
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
km 2+408, C.F. C.F._12
CONVENUTI contumaci rilevato che con sentenza depositata in pari data, non definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, è stato in particolare statuito:
1) DICHIARA aperta la successione ad intestato di deceduta in Parte_7
2)ACCERTA che l'asse ereditario della de cuius è così composto: Parte_7
Casa sita in Militello Val di Catania Cortile Don ST n.21, composta da due vani e gabinetto di decenza a primo piano e da due vani e camerino a secondo piano;
confinante con detto cortile, con eredi con aventi causa da e soprastante a casa degli eredi di CP_11 Per_2 [...]
. N.C.E.U. Partita 1114, fl.31/B, part.1189/2 1190/2 1-2 P. A/3 di 2, vani 5,5, RC. Lire Per_3
594.
3) ACCERTA che eredi della de cuius , con relative quote di proprietà, sono: Parte_7
; 1/6; 1/6; ; Controparte_12 Parte_2 Controparte_2 Controparte_13 CP_1
1/6; 1/24; 1/24; 1/24;
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_3
1/48; 1/144; 1/144; 1/144.
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
4) DISPONE lo scioglimento della comunione inter partes sull'immobile di cui al punto mediante vendita dello stesso e dispone con separata ordinanza in ordine al compimento delle ulteriori attività divisionali;
ritenuto di doversi, quindi, procedere alla divisione della detta comunione mediante vendita dell'immobile in comproprietà;
ritenuto congruo il prezzo stimato dal c.t.u., ossia euro 50.212,00 per l'immobile sopradetto ritenuto che non sono emerse difformità urbanistiche o catastali ostative allo scioglimento della comunione ex art. 1111 mediante vendita;
ritenuto che
vada pertanto disposta la vendita e che tale vendita deve essere disposta senza incanto, secondo la disciplina oggi vigente, cui si rinvia;
letto l'art. 503 c.p.c. e ritenuto che non si ravvisa, di regola, la probabilità che la vendita con incanto ex art. 576 c.p.c. possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima;
ritenuto, tuttavia, che, qualora il delegato, in presenza di specifiche circostanze, dovesse ravvisare la probabilità che la vendita all'incanto abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima ne riferirà al giudice che provvederà ad emettere nuova ordinanza;
rilevato che a decorrere dal 10/4/2018 tutte le vendite regolate dal codice di rito dovranno svolgersi con modalità telematica ai sensi dell'art. 569 c. 4 c.p.c., salvo che detta modalità risulti pregiudizievole per l'interesse dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;
rilevato che nel caso in esame non sono state prospettate né sono emerse ragioni di pregiudizio per l'interesse dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;
ritenuto che, parendo opportuno nel primo periodo di entrata in vigore delle regole tecniche della vendita telematica favorire la diffusione dei nuovi strumenti tecnici di accesso alle vendite pubbliche senza tuttavia pregiudicare la più ampia partecipazione tramite il canale analogico tradizionale, va adottato il modello della vendita sincrona mista regolato dall'art. 22 del Decreto del Ministro della
Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32, il quale prevede la presentazione delle offerte sia in via telematica che su supporto analogico (modalità cartacea) mediante deposito in cancelleria e regola lo svolgimento della gara innanzi al cd. referente della procedura tra gli offerenti telematici - che partecipano in via telematica - e gli offerenti su supporto analogico - che partecipano di persona o a mezzo avvocato delegato -;
ritenuto di disporre la vendita del bene per cui è causa ex artt. 569 e 571 c.p.c. con delega delle operazioni ex art. 591 bis c.p.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 788 e 786 c.p.c.;
dispone, in conseguenza, ai sensi dell'art. 788, comma 1, c.p.c. la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili in lotto unico:
al prezzo di oltre iva se dovuta per legge.
delega per il compimento delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità come appresso specificate ed, in ogni caso, secondo la disciplina oggi vigente l'avv. Carmelo Bentrovato, iscritto nell'albo dei professionisti delegati per la vendita di questo Tribunale
- innanzitutto, il professionista dovrà nuovamente controllare la proprietà dei beni in questione alla stregua delle risultanze documentali in atti, nonché la regolarità urbanistica e catastale degli stessi;
qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi o irregolari dovrà informarne questo giudice;
- il prezzo base della vendita viene fissato nella misura sopra indicata, come da c.t.u.;
- è necessario provvedere, a cura del professionista, agli adempimenti previsti dagli articoli 576 co. 2
c.p.c. così come previsto dall'ult. co. dell'art. 591 bis c.p.c., e in particolare:
a) fissare il termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dal ricevimento del fondo spese per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto;
b) fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto che precede la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell' art. 573 c.p.c.;
c) dare avviso alle parti della data e dell'ora della vendita - nonché del luogo ove essa si terrà - almeno
45 giorni prima;
d) formare l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c., riportando quanto indicato di seguito circa le modalità di presentazione delle offerte e gli ulteriori avvertimenti e istruzioni di seguito impartiti;
e) stabilire il luogo di presentazione delle offerte di acquisto, ex art. 588 e 589 c.p.c. o delle istanze di partecipazione all'incanto - e dove avrà luogo l'esame delle prime o lo svolgimento dell'incanto - presso il proprio studio ovvero presso altro idoneo recapito;
f) procedere all'esame delle offerte e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
g) dichiarare inefficaci le offerte pervenute oltre il termine fissato nell'avviso di vendita, quelle inferiori al valore dell'immobile di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza di vendita e quelle non accompagnate dalla cauzione prestata con le modalità indicate nell'avviso di vendita;
h) procedere alla deliberazione sull'offerta secondo le disposizioni dell'art. 572 c.p.c. ed in caso di presentazione di più offerte secondo le disposizioni dell'art. 573 c.p.c.;
i) in caso di presentazione di una sola offerta efficace procedere, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., senz'altro all'aggiudicazione qualora essa risulti pari o superiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza di vendita;
l) in caso di presentazione di una sola offerta efficace pari almeno al 75 % del prezzo base stabilito nell'ordinanza di vendita procedere all'aggiudicazione solo se non si ritenga di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;
m) in caso di presentazione di più offerte efficaci invitare, ai sensi dell'art. 573, primo comma, c.p.c., in ogni caso gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta;
n) in caso di mancata adesione degli offerenti alla gara, assegnare all'eventuale parte che ne abbia fatto istanza ex art. 588, 589 c.p.c.;
o) considerare miglior offerta, ai sensi dell'art. 573, terzo comma, c.p.c., l'offerta più alta, quella garantita dal versamento di una cauzione di importo maggiore, quella depositata per prima, utilizzando i criteri nella sequenza indicata;
p) in caso di esito infruttuoso del primo tentativo di vendita, esperirne un secondo, assegnando nuovo termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 per la presentazione di offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c., fissando al giorno successivo alla scadenza del termine la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c.; in caso di esito infruttuoso del secondo tentativo di vendita, esperirne un terzo, assegnando nuovo termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 per la presentazione di offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c., fissando al giorno successivo alla scadenza del termine la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c.;
q) in caso di esito infruttuoso della prima vendita, fissare il prezzo base della seconda vendita in misura inferiore di 1/4 rispetto al precedente ed in caso di esito infruttuoso della seconda vendita, fissare il prezzo base della terza vendita in misura inferiore di 1/4 rispetto al precedente, ai sensi dell'art. 591, secondo comma, c.p.c.
r) dopo l'esperimento di ogni tentativo di vendita infruttuoso relazionare immediatamente il giudice qualora si ritenga utile apportare modifiche alle condizioni di vendita ai sensi dell'art. 591, secondo comma, c.p.c. (nuove forme di pubblicità, rettifiche al valore stimato); s) dare tempestivo avviso al giudice del mancato versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
t) autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario ex art. 508 c.p.c. e nell'ipotesi prevista dall'art. 585, secondo comma, c.p.c. provvedere direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma;
u) in caso di esito infruttuoso anche della terza vendita, rimettere gli atti al giudice unitamente ad una relazione dettagliata su tutta l'attività compiuta, illustrando le spese sostenute, specificando le ragioni che potrebbero aver ostacolato la vendita, fornendo tutte le informazioni utili per valutare l'opportunità di apportare ulteriori modifiche alle condizioni di vendita (ulteriori ribassi e relativa misura, nuove forme di pubblicità degli avvisi di vendita, aggiornamento della stima per intervenuta significativa modifica dello stato dei luoghi o delle quotazioni di mercato) e riferendo sullo stato occupativo degli immobili;
v) provvedere alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale
è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e non deve essere allegata la procura speciale prevista dall'art. 579, secondo comma, c.p.c.;
CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA
Il professionista rediga l'avviso di vendita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 570 c.p.c. e di cui all'art. 173quater c.p.c., attenendosi alle seguenti indicazioni.
Nell'avviso sarà specificato:
1. che le offerte di acquisto cartacee dovranno essere presentate in busta chiusa nel luogo ed entro l'ora indicati al delegato sino alle ore 12.00 del giorno precedente la data della vendita. Le offerte dovranno essere contenute in duplice busta chiusa. Sulla prima busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l'offerta - che può anche essere persona diversa dall'offerente o anche uno pseudonimo dell'offerente - il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessun'altra indicazione - né il numero del procedimento, né il nome delle parti, né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro - deve essere apposta su questa busta esterna;
all'interno di tale busta dovrà essere inserita una seconda busta anch'essa sigillata e contenente l'offerta, che invece recherà l'indicazione del numero della procedura e del bene per cui viene fatta l'offerta.
2. che l'offerta dovrà contenere: a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita a pena di inefficacia dell'offerta; d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione; e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
3. che all'offerta dovranno essere allegati – inseriti anch'essi in busta chiusa - una fotocopia del documento di identità dell'offerente nonché a pena di inefficacia dell'offerta un assegno circolare non trasferibile intestato al delegato per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto;
4. che, salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all'aggiudicazione al miglior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;
5. che le buste saranno aperte, alla presenza dei soli offerenti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita;
6. qualora venga presentata una sola offerta valida per un importo pari o superiore al prezzo base, la stessa è senz'altro accolta;
7. qualora venga presentata una sola offerta valida per un importo inferiore al prezzo base, la stessa potrà essere accolta a meno che la parte non abbia offerto il prezzo base chiedendo l'assegnazione del bene ed il giudice non ritenga di disporre una nuova vendita;
8. qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta (art. 573 c.p.c.); nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al 5% del prezzo indicato nell'avviso di vendita (arrotondato al migliaio di euro più prossimo); il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto;
9. se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita ed il creditore abbia offerto il pagamento del prezzo base chiedendo l'assegnazione dell'immobile;
10. in caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza, entro centoventi giorni dall'aggiudicazione. Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà depositare un importo pari al 20% del prezzo di aggiudicazione a titolo forfetario per gli oneri tributari, i diritti e le spese di vendita, salva la restituzione di quanto versato in eccedenza.
11. Il mancato pagamento del prezzo determinerà la revoca della aggiudicazione e l'aggiudicatario perderà le somme versate;
L'avviso di vendita dovrà, inoltre, precisare che: 1) gli interessati hanno facoltà di prendere visione l'immobile prima della vendita, contattando il delegato, il quale dovrà pubblicare il recapito telefonico a tal fine utile;
2) tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice o dal cancelliere o dal giudice, sono eseguite dal delegato nel luogo da questi indicato;
3) l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita;
4) qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R.
21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese della procedura nei limiti di quanto previsto dall'art. 2855 c.c., così come individuato dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata alla procedura.
L'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato la quietanza rilasciata dall'istituto di credito;
5) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia,
l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio
1985 n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
6) l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti;
se esistenti al momento della vendita;
7) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene e degli oneri accessori (registrazione, trascrizione e voltura); 8) per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA In alternativa, l'offerta di acquisto telematica deve essere inviata all'indirizzo di PEC del Ministero della Giustizia e si intende depositata solo nel momento in cui viene Email_1
generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della
Giustizia. Il deposito deve avvenire entro le ore 12:00 del giorno antecedente la data prevista per l'esame delle offerte, pertanto, entro tale data ed orario dovrà essere stata generata la ricevuta di avvenuta consegna dell'offerta telematica. L'offerta deve essere redatta utilizzando il modulo web
"Offerta Telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica (PGVT) ovvero all'interno del Portale
Ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it.
L'offerta, a pena d'inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente - ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati - e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.
In alternativa, è possibile trasmettere l'offerta ed i documenti allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M.
n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio (o in un suo allegato) di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l'offerta (questa modalità di trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015).
Una volta trasmessa la busta digitale contenente l'offerta non è più possibile modificare o cancellare il contenuto ovvero intervenire sulla documentazione allegata. L'offerta criptata, quindi segretata;
sarà decriptata e resa leggibile al professionista delegato non prima di 180 e non oltre 120 minuti prima dell'inizio dell'esame delle offerte.
L'offerente deve versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma non inferiore al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente professionale intestato al professionista delegato, all'IBAN indicato nell'avviso di vendita, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto. Il bonifico, con causale “Vendita immobile
Tribunale di Caltagirone n. 1031/2013 R.G.” dovrà essere effettuato con congruo anticipo in modo che le somme versate siano disponibili il giorno precedente la vendita telematica;
qualora, invero, il giorno fissato per la vendita telematica non dovesse essere riscontrato l'importo versato sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile. Si raccomanda, pertanto, agli offerenti di effettuare il bonifico almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte e comunque tenendo conto dei giorni che il proprio istituto di credito impiega per l'effettivo trasferimento delle somme sul conto corrente del beneficiario del bonifico.
In caso di mancata aggiudicazione, all'esito della gara tra plurimi offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito agli offerenti non aggiudicatari. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione.
L'offerta dovrà contenere:
1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, domicilio, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se
l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente - o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica - da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta - o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica - dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare;
2) l'ufficio giudiziario presso il quale è incardinato il giudizio;
3)
l'anno e il numero di ruolo generale dello stesso;
4) il numero o altro dato identificativo del lotto;
5)
l'indicazione del professionista delegato;
6) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
7) il prezzo offerto, che potrà essere inferiore del 25% rispetto al prezzo base;
8) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione; 9) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto; 10) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
11) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
12) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;
13) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.
All'offerta telematica dovranno essere allegati: - copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;
- la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura dell'importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- la richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo
(unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma settimo del D.M. 227/2015);
- se il soggetto offerente è coniugato, in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);
- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.
Coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita esclusivamente tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematiche (PGVT), accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta. Le buste contenenti le offerte su supporto analogico-cartaceo e quelle contenenti le offerte telematiche verranno aperte dal Giudice delegato nella data ed all'orario indicati nell'avviso di vendita. I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura;
a tal fine, il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.
PUBBLICITÀ DELLA VENDITA
Quanto alle modalità di pubblicità della vendita, il professionista delegato dovrà
1) pubblicare l'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Telamatiche
2) pubblicare l'avviso di vendita, l'ordinanza di delega, l'elaborato peritale e gli allegati sui siti www.tribunalecaltagirone.it e www.astegiudiziarie.it. nei quale dovranno essere consultabili almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, tenendo, però conto, che, per i necessari tempi di pubblicazione da parte della società convenzionata
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., i documenti, in formato digitale, dovranno pervenire alla società anzidetta almeno 60 giorni prima del termine sopra indicato;
3) pubblicare l'avviso di vendita su uno dei siti di cui all'art. 490, comma II, c.p.c. (ad esempio immobiliare.it), fatta salva una precisa e concorde richiesta delle parti di dare pubblicità della vendita mediante la pubblicazione su un diverso sito o su un quotidiano, da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;
_____________
Il Giudice inoltre autorizza il professionista delegato ad aprire un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, per il versamento del prezzo di vendita del compendio. Conto corrente bancario intestato al Tribunale di Caltagirone con indicazione del numero della procedura (n. r.g
881/2010 ., con servizio di home banking consultivo per la verifica in tempo reale dell'accredito delle somme e, altresì dispositivo, limitato, in tale funzione a profili “base”, quali pagamenti “pagoPA”, e nel caso non sia possibile con tali modalità aprire un conto corrente con servizio di home banking dispositivo illimitato, con obbligo di rendicontazione trimestrale, pena la revoca;
dispone che il professionista provvederà agli adempimenti previsti al punto 12 dell'art. 591 bis c.p.c. relativi alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice, nonché agli adempimenti previsti al punto 13 del comma 2 dell'art. 591 bis c.p.c.; in nessun caso il professionista delegato potrà sospendere o ritardare le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso di questo giudice;
determina l'anticipo, a carico di tutte le parti in solido, da corrispondersi al professionista delegato in ragione di euro 800,00 quale acconto anche sulle spese di pubblicità, da versarsi entro 30 giorni da oggi e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di fissazione di ulteriori vendite o di insufficienza dei precedenti acconti;
fin d'ora prevedendosi che il professionista delegato stesso emetta, prima del materiale ed effettivo pagamento, non già una fattura o parcella, ma soltanto un preavviso (o “pro-forma”) di quest'ultima;
dispone che il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia degli atti del fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata per iscritto e comunque dietro rilascio di adeguata ricevuta;
che il professionista delegato comunichi in modo idoneo alle parti date e luoghi delle vendite, nonché gli orari — in ragione di almeno tre ore per due volte la settimana, comunque previo avviso — ed il luogo in cui saranno consultabili le copie degli atti in suo possesso;
gli altri interessati (potenziali acquirenti etc.) potranno consultare solamente la copia della relazione dell'esperto ed i relativi allegati;
assegna al professionista il termine finale di mesi nove dalla comunicazione per l'espletamento delle operazioni relative alla delega.
RINVIA, per la verifica del regolare svolgimento delle operazioni, all'udienza del 25.1.2024, ore
9.00.
Si comunichi alle parti e al professionista delegato.
Caltagirone, 20.2.2025
IL Giudice
Dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
In persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 1027/2013 avente ad oggetto: divisione giudiziale
PROMOSSA DA
nato a Militello in [...] il [...] ivi residente in Parte_1
via Sortino n.35 C.F. , C.F._1
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_2
via Arena n.75 C.F. , C.F._2
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...] Parte_3
p.zza Marconi c/o fs C.F. C.F._3
nato a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_4
via Giuseppe Bennici n.55 C.F. , C.F._4
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_5
via MT 39 n.2 C.F , C.F._5
nata a Militello in [...] il [...] ivi residente in [...]
Paolo Borsellino palazzina B C.F. , C.F._6 tutti elettivamente domiciliati in Scordia (CT), Via Toselli n. 102, presso lo studio dall'avv. Luisa La
Ferlita che li rappresenta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO nato a Militello in [...] il [...] ivi residente in [...]Controparte_1
Don ST n.21 C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mario Barone, C.F._7 elettivamente domiciliato in Militello Val di Catania (CT), Via Arco Reina n. 2, presso lo studio
Blanco Malerba
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nata a Militello in [...] il [...], residente a [...]in Controparte_2
via Galermo n.308, C.F. , C.F._8
, nata a Militello in [...] il [...], residente a [...]in Controparte_3
via Linea Ferroviaria PA-ME km 2+408, C.F. , C.F._9
, nato a Militello in [...] il [...] residente a [...]in Controparte_4
Corso dei Mille n.921/H, C.F. , C.F._10
, nata a [...] il [...], residente a [...]in v.le Dei Piccioni n.6, C.F. CP_5
C.F._11
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
km 2+408, C.F. C.F._12
CONVENUTI contumaci
All'udienza del 23/11/2023, fissata nella modalità cd. “cartolare” le parti, con deposito di note scritte hanno rassegnato le loro conclusioni.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 05/09/2012 , Parte_1 Parte_2
, , e hanno adito l'intestato Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Tribunale convenendo in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e , chiedendo di accertare e dichiarare la consistenza dell'asse
[...] CP_5 Controparte_6
ereditario della de cuius sig.ra e conseguentemente procedere allo scioglimento Parte_7 della comunione ereditaria relativa all'unico immobile presente, contraddistinto al N.C.E.U. del
Comune di Militello Val di Catania foglio31, part. 1189 sub 2 e part. 1190 sub 2, disponendo la divisione giudiziale di detto bene previa redazione di progetto di divisione, formazione delle quote e assegnazione delle stesse a ciascun erede, salvo conguagli ed in caso di mancato accordo sul progetto di divisione o accertata indivisibilità dello stesso disporre , ex art.720 c.c., la vendita all'incanto di detto immobile.
Gli odierni attori chiedevano altresì ordinare il rendimento del conto ex art.723 c.c. al coerede per avere, a loro detta, goduto in via esclusiva dell'immobile oggetto di divisione Controparte_1
dalla morte della de cuius avvenuta il 20/07/1985, con contestuale determinazione delle somme dovute dallo stesso con imputazione a norma degli artt. 724 e 725 c.c. alla rispettiva quota e disponendo a loro favore i relativi conguagli dal giorno del dovuto al saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/01/2014, si costituiva in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di divisione giudiziale e chiedendo il rigetto di ogni altra Controparte_1
domanda attorea.
In particolare, sulla domanda di rendicontazione ex art.723 c.c. il convenuto affermava che nulla fosse dovuto agli attori per il mancato godimento dell'immobile de quo poiché veniva occupato dallo stesso convenuto per espresso consenso dei fratelli, odierni attori, e a conferma di detta circostanza affermava che in oltre venticinque anni mai nulla gli è stato richiesto né mai alcuno gli ha intimato il rilascio dei locali.
Gi altri convenuti si mantenevano contumaci.
Ammessa e raccolta prova per testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio , dopo svariate udienze di rinvio disposta anche al fine di tentare un componimento della lite , del 23/11/2023 fissata nella modalità cd. “cartolare” le parti, con deposito di note scritte, hanno rassegnato le loro conclusioni.
Dato atto di ciò si poneva la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Appare opportuno premettere che, avendo l'odierna controversia ad oggetto una domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed una, autonoma, di rendicontazione ex art.723 c.c., a fronte della contestazione su entrambe le domande da parte del convenuto, la forma di sentenza si rende necessaria al fine di provvedere sulle stesse.
Tanto premesso va in punto di fatto premesso che le odierne parti sono tutte eredi legittimi di
[...]
deceduta ab intestato in data 20.7.1985 . Parte_7
In particolare , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
sono figli della de cuius , , Controparte_1 Parte_4 Parte_5 [...]
e sono nipoti della de cuius e succedono in rappresentazione della madre Parte_6 CP_7
premorta, ed infine , , e sono eredi Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
di , altro figlio della , deceduto ab intestato in data 24.1.2020 . Persona_1 Pt_7
Incontestata tra le parti è la ricostruzione dell'asse ereditario della de cuius che, per effetto dell'utilizzo di somme di cui la de cuius era titolare al fine di pagare spese relative all'immobile comune (ammontanti a £ 620.190), è costituito unicamente da un bene immobile sito in Militello Val di Catania Cortile San ST n. 21 .
Tale immobile risulta compiutamente descritto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio che con motivazione completa ed esauriente che ritiene questo giudice di potere pienamente condividere , ha altresì individuato l'immobile secondo i dati catastali e descritto il relativo stato urbanistico (di cui si dirà) provvedendo altresì ad accertarne il valore.
Su esplicito mandato del giudice il consulente , valutate le dimensioni dell'immobile e le sue caratteristiche strutturali ha infine decisamente escluso che lo stesso sia divisibile in tante quote quanti sono gli eredi, sicchè l'unico modo per potere procedere allo scioglimento della comunione è la vendita dell'immobile , apparendo certamente fondato tale capo di domanda proposta di parte attrice .
Non possono essere condivise le doglianze mosse dalla parte convenuta che, all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio ha dedotto l'improcedibilità della domanda stante l'irregolarità urbanistica e catastale dell'immobile, con la conseguenza dell'impossibilità per il Giudice di procedere alla divisione giudiziale.
E' vero è che la Cass. S.U. n. 25021/2019 (componendo il contrasto giurisprudenziale registrato sul punto tra le diverse sezioni della Corte ) ha stabilito che «quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art.
46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Tuttavia, nella stessa sentenza la Suprema Corte chiarisce che “per ragioni di brevità nel prosieguo si parlerà di edifici "abusivi", con ciò intendendo nondimeno riferirsi (in conformità alla configurazione della fattispecie giuridica) a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi”, richiamando espressamente la precedente decisione (Cass. S.U. n. 8230 del 22/03/2019) con la quale chiariva che la nullità comminata dall'art.
46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della I. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato».
Tanto posto va osservato che nel caso di specie, dalla relazione di consulenza risulta che “dalle verifiche effettuate all'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla regolarità urbanistica dell'immobile sono emerse le seguenti pratiche che attestano una generale conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti: • Nulla osta per l'esecuzione dei lavori edili del 08/06/1961, da pratica n.668 prot.n. 1728/UT, dove il sig. all'epoca proprietario dell'immobile, veniva Controparte_8
autorizzato a realizzare la costruzione rimanente 2°P. e sopraelevazione 3°P. compreso la terrazza, secondo il progetto del Geometra;
• Nulla osta per l'esecuzione dei lavori edili del Controparte_9
27/01/1966, da pratica n.1335 del 03/12/1965, dove il sig. , ancora proprietario Controparte_8 dell'immobile, veniva autorizzato a realizzare una veranda e cucina, secondo il progetto del
Geometra ”. Detta perizia rileva altresì quali siano le difformità: “rispetto allo Controparte_10 stato di fatto attuale sono presenti considerevoli difformità ai progetti approvati ed in particolare: •
Difformità nella distribuzione spazi interni del 2° piano;
• Difformità oltre che nella distribuzione degli spazi interni del 3° piano anche nel rapporto tra superficie coperta e terrazza: la superficie coperta di fatto risulta essere maggiore di quella approvata per una differenza di circa 9 mq;
la terrazza inoltre si affaccia, oltre che sul lato Sud, anche su tutta la lunghezza del lato Est (v. foto 8) in difformità con quanto approvato dal N.O. del 1961. • La veranda all'ingresso, prevista dal N.O. del 1966, non è stata realizzata. • La copertura, apparentemente piana nei disegni del 1961, si presenta oggi in lieve pendenza da Est a Ovest”.
Orbene, da quanto detto sopra, risulta in modo inequivocabile che esistono gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, che tale titolo esiste realmente ed è riferibile proprio a quell'immobile e che gli aspetti di difformità emersi, peraltro sanabili come si evince anche dall'integrazione alla perizia, in quanto tali non inficiano la validità della divisione, tanto che il CTU ha espressamente considerato i costi della sanatoria al fine di effettuare la valutazione dell'immobile .
Non sussistono , in conclusione, alla luce dei su esposti principi di diritto condizioni per escludere la possibilità di procedere alla vendita dell'immobile che va disposta come da separata ordinanza .
Va infine esaminata la domanda di rendicontazione e corresponsione della quota parte di frutti formulata ex art.723 c.c. nei confronti del Controparte_1
Tale domanda va rigettata, alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte
(da ultimo cfr Cass. N. 31105/23) che ritiene questo giudice di dovere condividere, secondo il quale
“l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari (nei limiti di cui all'art. 1102
c.c.) non produce di per sé alcun pregiudizio in capo agli altri comproprietari che sono rimasti inerti o hanno acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. Civ. Sez. II n. 2423/2015). Ancora, “se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Civ. Sez. II n. 1738/2022; Cass. Civ. Sez. II n. 24647/2010).
Giova richiamare sul punto la motivazione della su citata sentenza n. 1738/22 che compiutamente ricostruisce i diversi orientamenti della Suprema Corte sulla questione : E' affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n. 7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia Ric. 2016 n. 28220 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -13- (conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n. 10896/2005). E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012), sicché non può trovare fondamento la pretesa di limitare la previsione de qua al solo godimento che intervenga da parte di soggetti diversi da quelli che già vantino diritti pro-indiviso sul bene fruttifero. E' pur vero che la sottrazione del godimento potrebbe avvenire con modalità tali, come ad esempio mediante l'esercizio di una condotta violenta, tale da concretare altresì la commissione di un fatto illecito (cfr. sul punto Cass. n. 14213/2012, secondo cui in tal caso la sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo con il lucro interrotto, ma anche con quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico, aggiungendo che tale danno è da ritenersi "in re ipsa", potendo essere comunque quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente), ma è innegabile che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede Ric. 2016 n. 28220 sez. 52 - ud. 10-11-2021 -14- sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016). In tal senso è stato affermato che (Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
Tuttavia ritiene il Collegio che debba darsi continuità al principio per il quale, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015).
Nel caso di specie, dagli atti di causa non risulta che prima dell'instaurazione del presente giudizio, parte attrice abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile in questione in maniera diretta o indiretta, né che abbia avanzato apposita richiesta di un uso turnario dello stesso o di volerlo concedere in locazione.
Risulta peraltro che il convenuto abbia utilizzato il bene adibendolo a sua abitazione, senza dunque trarne un vantaggio patrimoniale diretto (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda di divisione , da ultimo avversata da parte convenuta che ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda, e del rigetto di quella di fruttificazione , e, dunque, della soccombenza reciproca, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe,
1) DICHIARA aperta la successione ad intestato di deceduta in data 20.7.1985 Parte_7 2)ACCERTA che l'asse ereditario della de cuius è così composto: Parte_7
Casa sita in Militello Val di Catania Cortile Don ST n.21, composta da due vani e gabinetto di decenza a primo piano e da due vani e camerino a secondo piano;
confinante con detto cortile, con eredi con aventi causa da e soprastante a casa degli eredi di CP_11 Per_2 [...]
. N.C.E.U. Partita 1114, fl.31/B, part.1189/2 1190/2 1-2 P. A/3 di 2, vani 5,5, RC. Lire Per_3
594.
3) ACCERTA che eredi della de cuius , con relative quote di proprietà, sono: Parte_7
; 1/6; 1/6; ; Controparte_12 Parte_2 Controparte_2 Controparte_13 CP_1
1/6; 1/24; 1/24; 1/24;
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_3
1/48; 1/144; 1/144; 1/144.
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
4) DISPONE lo scioglimento della comunione inter partes sull'immobile di cui al punto 1 mediante vendita dello stesso e dispone con separata ordinanza in ordine al compimento delle ulteriori attività divisionali;
5) RIGETTA la domanda degli attori relativa alla richiesta di rendiconto ex art.723 c.c. nei confronti del convenuto Controparte_1
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Caltagirone 20.02.2025
Il Giudice Unico.
Dott.ssa Concetta Grillo
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Concetta Grillo,
nella causa n. R.G. 1027/2013 avente ad oggetto: divisione giudiziale
PROMOSSA DA
nato a Militello in [...] il [...] ivi residente in Parte_1
via Sortino n.35 C.F. , C.F._1
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_2
via Arena n.75 C.F. , C.F._2
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...] Parte_3
p.zza Marconi c/o fs C.F. C.F._3
nato a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_4
via Giuseppe Bennici n.55 C.F. , C.F._4
nata a Militello in [...] il [...] residente in [...]Parte_5
via MT 39 n.2 C.F , C.F._5
nata a Militello in [...] il [...] ivi residente in [...]
Paolo Borsellino palazzina B C.F. , C.F._6 tutti elettivamente domiciliati in Scordia (CT), Via Toselli n. 102, presso lo studio dall'avv. Luisa La
Ferlita che li rappresenta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO nato a Militello in [...] il [...] ivi residente in [...]Controparte_1
Don ST n.21 C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mario Barone, C.F._7
elettivamente domiciliato in Militello Val di Catania (CT), Via Arco Reina n. 2, presso lo studio
Blanco Malerba
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nata a Militello in [...] il [...], residente a [...]in Controparte_2
via Galermo n.308, C.F. , C.F._8 , nata a Militello in [...] il [...], residente a [...]in Controparte_3
via Linea Ferroviaria PA-ME km 2+408, C.F. , C.F._9
, nato a Militello in [...] il [...] residente a [...]in Controparte_4
Corso dei Mille n.921/H, C.F. , C.F._10
, nata a [...] il [...], residente a [...]in v.le Dei Piccioni n.6, C.F. CP_5
C.F._11
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
km 2+408, C.F. C.F._12
CONVENUTI contumaci rilevato che con sentenza depositata in pari data, non definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, è stato in particolare statuito:
1) DICHIARA aperta la successione ad intestato di deceduta in Parte_7
2)ACCERTA che l'asse ereditario della de cuius è così composto: Parte_7
Casa sita in Militello Val di Catania Cortile Don ST n.21, composta da due vani e gabinetto di decenza a primo piano e da due vani e camerino a secondo piano;
confinante con detto cortile, con eredi con aventi causa da e soprastante a casa degli eredi di CP_11 Per_2 [...]
. N.C.E.U. Partita 1114, fl.31/B, part.1189/2 1190/2 1-2 P. A/3 di 2, vani 5,5, RC. Lire Per_3
594.
3) ACCERTA che eredi della de cuius , con relative quote di proprietà, sono: Parte_7
; 1/6; 1/6; ; Controparte_12 Parte_2 Controparte_2 Controparte_13 CP_1
1/6; 1/24; 1/24; 1/24;
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_3
1/48; 1/144; 1/144; 1/144.
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
4) DISPONE lo scioglimento della comunione inter partes sull'immobile di cui al punto mediante vendita dello stesso e dispone con separata ordinanza in ordine al compimento delle ulteriori attività divisionali;
ritenuto di doversi, quindi, procedere alla divisione della detta comunione mediante vendita dell'immobile in comproprietà;
ritenuto congruo il prezzo stimato dal c.t.u., ossia euro 50.212,00 per l'immobile sopradetto ritenuto che non sono emerse difformità urbanistiche o catastali ostative allo scioglimento della comunione ex art. 1111 mediante vendita;
ritenuto che
vada pertanto disposta la vendita e che tale vendita deve essere disposta senza incanto, secondo la disciplina oggi vigente, cui si rinvia;
letto l'art. 503 c.p.c. e ritenuto che non si ravvisa, di regola, la probabilità che la vendita con incanto ex art. 576 c.p.c. possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima;
ritenuto, tuttavia, che, qualora il delegato, in presenza di specifiche circostanze, dovesse ravvisare la probabilità che la vendita all'incanto abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima ne riferirà al giudice che provvederà ad emettere nuova ordinanza;
rilevato che a decorrere dal 10/4/2018 tutte le vendite regolate dal codice di rito dovranno svolgersi con modalità telematica ai sensi dell'art. 569 c. 4 c.p.c., salvo che detta modalità risulti pregiudizievole per l'interesse dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;
rilevato che nel caso in esame non sono state prospettate né sono emerse ragioni di pregiudizio per l'interesse dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;
ritenuto che, parendo opportuno nel primo periodo di entrata in vigore delle regole tecniche della vendita telematica favorire la diffusione dei nuovi strumenti tecnici di accesso alle vendite pubbliche senza tuttavia pregiudicare la più ampia partecipazione tramite il canale analogico tradizionale, va adottato il modello della vendita sincrona mista regolato dall'art. 22 del Decreto del Ministro della
Giustizia del 26 febbraio 2015 n. 32, il quale prevede la presentazione delle offerte sia in via telematica che su supporto analogico (modalità cartacea) mediante deposito in cancelleria e regola lo svolgimento della gara innanzi al cd. referente della procedura tra gli offerenti telematici - che partecipano in via telematica - e gli offerenti su supporto analogico - che partecipano di persona o a mezzo avvocato delegato -;
ritenuto di disporre la vendita del bene per cui è causa ex artt. 569 e 571 c.p.c. con delega delle operazioni ex art. 591 bis c.p.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 788 e 786 c.p.c.;
dispone, in conseguenza, ai sensi dell'art. 788, comma 1, c.p.c. la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili in lotto unico:
al prezzo di oltre iva se dovuta per legge.
delega per il compimento delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità come appresso specificate ed, in ogni caso, secondo la disciplina oggi vigente l'avv. Carmelo Bentrovato, iscritto nell'albo dei professionisti delegati per la vendita di questo Tribunale
- innanzitutto, il professionista dovrà nuovamente controllare la proprietà dei beni in questione alla stregua delle risultanze documentali in atti, nonché la regolarità urbanistica e catastale degli stessi;
qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi o irregolari dovrà informarne questo giudice;
- il prezzo base della vendita viene fissato nella misura sopra indicata, come da c.t.u.;
- è necessario provvedere, a cura del professionista, agli adempimenti previsti dagli articoli 576 co. 2
c.p.c. così come previsto dall'ult. co. dell'art. 591 bis c.p.c., e in particolare:
a) fissare il termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dal ricevimento del fondo spese per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto;
b) fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto che precede la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell' art. 573 c.p.c.;
c) dare avviso alle parti della data e dell'ora della vendita - nonché del luogo ove essa si terrà - almeno
45 giorni prima;
d) formare l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c., riportando quanto indicato di seguito circa le modalità di presentazione delle offerte e gli ulteriori avvertimenti e istruzioni di seguito impartiti;
e) stabilire il luogo di presentazione delle offerte di acquisto, ex art. 588 e 589 c.p.c. o delle istanze di partecipazione all'incanto - e dove avrà luogo l'esame delle prime o lo svolgimento dell'incanto - presso il proprio studio ovvero presso altro idoneo recapito;
f) procedere all'esame delle offerte e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
g) dichiarare inefficaci le offerte pervenute oltre il termine fissato nell'avviso di vendita, quelle inferiori al valore dell'immobile di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza di vendita e quelle non accompagnate dalla cauzione prestata con le modalità indicate nell'avviso di vendita;
h) procedere alla deliberazione sull'offerta secondo le disposizioni dell'art. 572 c.p.c. ed in caso di presentazione di più offerte secondo le disposizioni dell'art. 573 c.p.c.;
i) in caso di presentazione di una sola offerta efficace procedere, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., senz'altro all'aggiudicazione qualora essa risulti pari o superiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza di vendita;
l) in caso di presentazione di una sola offerta efficace pari almeno al 75 % del prezzo base stabilito nell'ordinanza di vendita procedere all'aggiudicazione solo se non si ritenga di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;
m) in caso di presentazione di più offerte efficaci invitare, ai sensi dell'art. 573, primo comma, c.p.c., in ogni caso gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta;
n) in caso di mancata adesione degli offerenti alla gara, assegnare all'eventuale parte che ne abbia fatto istanza ex art. 588, 589 c.p.c.;
o) considerare miglior offerta, ai sensi dell'art. 573, terzo comma, c.p.c., l'offerta più alta, quella garantita dal versamento di una cauzione di importo maggiore, quella depositata per prima, utilizzando i criteri nella sequenza indicata;
p) in caso di esito infruttuoso del primo tentativo di vendita, esperirne un secondo, assegnando nuovo termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 per la presentazione di offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c., fissando al giorno successivo alla scadenza del termine la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c.; in caso di esito infruttuoso del secondo tentativo di vendita, esperirne un terzo, assegnando nuovo termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 per la presentazione di offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c., fissando al giorno successivo alla scadenza del termine la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c.;
q) in caso di esito infruttuoso della prima vendita, fissare il prezzo base della seconda vendita in misura inferiore di 1/4 rispetto al precedente ed in caso di esito infruttuoso della seconda vendita, fissare il prezzo base della terza vendita in misura inferiore di 1/4 rispetto al precedente, ai sensi dell'art. 591, secondo comma, c.p.c.
r) dopo l'esperimento di ogni tentativo di vendita infruttuoso relazionare immediatamente il giudice qualora si ritenga utile apportare modifiche alle condizioni di vendita ai sensi dell'art. 591, secondo comma, c.p.c. (nuove forme di pubblicità, rettifiche al valore stimato); s) dare tempestivo avviso al giudice del mancato versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
t) autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario ex art. 508 c.p.c. e nell'ipotesi prevista dall'art. 585, secondo comma, c.p.c. provvedere direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma;
u) in caso di esito infruttuoso anche della terza vendita, rimettere gli atti al giudice unitamente ad una relazione dettagliata su tutta l'attività compiuta, illustrando le spese sostenute, specificando le ragioni che potrebbero aver ostacolato la vendita, fornendo tutte le informazioni utili per valutare l'opportunità di apportare ulteriori modifiche alle condizioni di vendita (ulteriori ribassi e relativa misura, nuove forme di pubblicità degli avvisi di vendita, aggiornamento della stima per intervenuta significativa modifica dello stato dei luoghi o delle quotazioni di mercato) e riferendo sullo stato occupativo degli immobili;
v) provvedere alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale
è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e non deve essere allegata la procura speciale prevista dall'art. 579, secondo comma, c.p.c.;
CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA
Il professionista rediga l'avviso di vendita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 570 c.p.c. e di cui all'art. 173quater c.p.c., attenendosi alle seguenti indicazioni.
Nell'avviso sarà specificato:
1. che le offerte di acquisto cartacee dovranno essere presentate in busta chiusa nel luogo ed entro l'ora indicati al delegato sino alle ore 12.00 del giorno precedente la data della vendita. Le offerte dovranno essere contenute in duplice busta chiusa. Sulla prima busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l'offerta - che può anche essere persona diversa dall'offerente o anche uno pseudonimo dell'offerente - il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessun'altra indicazione - né il numero del procedimento, né il nome delle parti, né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro - deve essere apposta su questa busta esterna;
all'interno di tale busta dovrà essere inserita una seconda busta anch'essa sigillata e contenente l'offerta, che invece recherà l'indicazione del numero della procedura e del bene per cui viene fatta l'offerta.
2. che l'offerta dovrà contenere: a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita a pena di inefficacia dell'offerta; d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione; e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
3. che all'offerta dovranno essere allegati – inseriti anch'essi in busta chiusa - una fotocopia del documento di identità dell'offerente nonché a pena di inefficacia dell'offerta un assegno circolare non trasferibile intestato al delegato per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto;
4. che, salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all'aggiudicazione al miglior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;
5. che le buste saranno aperte, alla presenza dei soli offerenti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita;
6. qualora venga presentata una sola offerta valida per un importo pari o superiore al prezzo base, la stessa è senz'altro accolta;
7. qualora venga presentata una sola offerta valida per un importo inferiore al prezzo base, la stessa potrà essere accolta a meno che la parte non abbia offerto il prezzo base chiedendo l'assegnazione del bene ed il giudice non ritenga di disporre una nuova vendita;
8. qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta (art. 573 c.p.c.); nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al 5% del prezzo indicato nell'avviso di vendita (arrotondato al migliaio di euro più prossimo); il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto;
9. se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita ed il creditore abbia offerto il pagamento del prezzo base chiedendo l'assegnazione dell'immobile;
10. in caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza, entro centoventi giorni dall'aggiudicazione. Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà depositare un importo pari al 20% del prezzo di aggiudicazione a titolo forfetario per gli oneri tributari, i diritti e le spese di vendita, salva la restituzione di quanto versato in eccedenza.
11. Il mancato pagamento del prezzo determinerà la revoca della aggiudicazione e l'aggiudicatario perderà le somme versate;
L'avviso di vendita dovrà, inoltre, precisare che: 1) gli interessati hanno facoltà di prendere visione l'immobile prima della vendita, contattando il delegato, il quale dovrà pubblicare il recapito telefonico a tal fine utile;
2) tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice o dal cancelliere o dal giudice, sono eseguite dal delegato nel luogo da questi indicato;
3) l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita;
4) qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R.
21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese della procedura nei limiti di quanto previsto dall'art. 2855 c.c., così come individuato dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata alla procedura.
L'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato la quietanza rilasciata dall'istituto di credito;
5) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia,
l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio
1985 n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
6) l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti;
se esistenti al momento della vendita;
7) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene e degli oneri accessori (registrazione, trascrizione e voltura); 8) per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA In alternativa, l'offerta di acquisto telematica deve essere inviata all'indirizzo di PEC del Ministero della Giustizia e si intende depositata solo nel momento in cui viene Email_1
generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della
Giustizia. Il deposito deve avvenire entro le ore 12:00 del giorno antecedente la data prevista per l'esame delle offerte, pertanto, entro tale data ed orario dovrà essere stata generata la ricevuta di avvenuta consegna dell'offerta telematica. L'offerta deve essere redatta utilizzando il modulo web
"Offerta Telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica (PGVT) ovvero all'interno del Portale
Ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it.
L'offerta, a pena d'inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente - ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati - e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.
In alternativa, è possibile trasmettere l'offerta ed i documenti allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M.
n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio (o in un suo allegato) di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l'offerta (questa modalità di trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015).
Una volta trasmessa la busta digitale contenente l'offerta non è più possibile modificare o cancellare il contenuto ovvero intervenire sulla documentazione allegata. L'offerta criptata, quindi segretata;
sarà decriptata e resa leggibile al professionista delegato non prima di 180 e non oltre 120 minuti prima dell'inizio dell'esame delle offerte.
L'offerente deve versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma non inferiore al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente professionale intestato al professionista delegato, all'IBAN indicato nell'avviso di vendita, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto. Il bonifico, con causale “Vendita immobile
Tribunale di Caltagirone n. 1031/2013 R.G.” dovrà essere effettuato con congruo anticipo in modo che le somme versate siano disponibili il giorno precedente la vendita telematica;
qualora, invero, il giorno fissato per la vendita telematica non dovesse essere riscontrato l'importo versato sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile. Si raccomanda, pertanto, agli offerenti di effettuare il bonifico almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte e comunque tenendo conto dei giorni che il proprio istituto di credito impiega per l'effettivo trasferimento delle somme sul conto corrente del beneficiario del bonifico.
In caso di mancata aggiudicazione, all'esito della gara tra plurimi offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito agli offerenti non aggiudicatari. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione.
L'offerta dovrà contenere:
1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, domicilio, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se
l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente - o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica - da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta - o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica - dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare;
2) l'ufficio giudiziario presso il quale è incardinato il giudizio;
3)
l'anno e il numero di ruolo generale dello stesso;
4) il numero o altro dato identificativo del lotto;
5)
l'indicazione del professionista delegato;
6) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
7) il prezzo offerto, che potrà essere inferiore del 25% rispetto al prezzo base;
8) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione; 9) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto; 10) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
11) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
12) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;
13) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.
All'offerta telematica dovranno essere allegati: - copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;
- la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura dell'importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- la richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo
(unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma settimo del D.M. 227/2015);
- se il soggetto offerente è coniugato, in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);
- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.
Coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita esclusivamente tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematiche (PGVT), accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta. Le buste contenenti le offerte su supporto analogico-cartaceo e quelle contenenti le offerte telematiche verranno aperte dal Giudice delegato nella data ed all'orario indicati nell'avviso di vendita. I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura;
a tal fine, il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.
PUBBLICITÀ DELLA VENDITA
Quanto alle modalità di pubblicità della vendita, il professionista delegato dovrà
1) pubblicare l'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Telamatiche
2) pubblicare l'avviso di vendita, l'ordinanza di delega, l'elaborato peritale e gli allegati sui siti www.tribunalecaltagirone.it e www.astegiudiziarie.it. nei quale dovranno essere consultabili almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, tenendo, però conto, che, per i necessari tempi di pubblicazione da parte della società convenzionata
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., i documenti, in formato digitale, dovranno pervenire alla società anzidetta almeno 60 giorni prima del termine sopra indicato;
3) pubblicare l'avviso di vendita su uno dei siti di cui all'art. 490, comma II, c.p.c. (ad esempio immobiliare.it), fatta salva una precisa e concorde richiesta delle parti di dare pubblicità della vendita mediante la pubblicazione su un diverso sito o su un quotidiano, da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;
_____________
Il Giudice inoltre autorizza il professionista delegato ad aprire un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, per il versamento del prezzo di vendita del compendio. Conto corrente bancario intestato al Tribunale di Caltagirone con indicazione del numero della procedura (n. r.g
881/2010 ., con servizio di home banking consultivo per la verifica in tempo reale dell'accredito delle somme e, altresì dispositivo, limitato, in tale funzione a profili “base”, quali pagamenti “pagoPA”, e nel caso non sia possibile con tali modalità aprire un conto corrente con servizio di home banking dispositivo illimitato, con obbligo di rendicontazione trimestrale, pena la revoca;
dispone che il professionista provvederà agli adempimenti previsti al punto 12 dell'art. 591 bis c.p.c. relativi alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice, nonché agli adempimenti previsti al punto 13 del comma 2 dell'art. 591 bis c.p.c.; in nessun caso il professionista delegato potrà sospendere o ritardare le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso di questo giudice;
determina l'anticipo, a carico di tutte le parti in solido, da corrispondersi al professionista delegato in ragione di euro 800,00 quale acconto anche sulle spese di pubblicità, da versarsi entro 30 giorni da oggi e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di fissazione di ulteriori vendite o di insufficienza dei precedenti acconti;
fin d'ora prevedendosi che il professionista delegato stesso emetta, prima del materiale ed effettivo pagamento, non già una fattura o parcella, ma soltanto un preavviso (o “pro-forma”) di quest'ultima;
dispone che il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia degli atti del fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata per iscritto e comunque dietro rilascio di adeguata ricevuta;
che il professionista delegato comunichi in modo idoneo alle parti date e luoghi delle vendite, nonché gli orari — in ragione di almeno tre ore per due volte la settimana, comunque previo avviso — ed il luogo in cui saranno consultabili le copie degli atti in suo possesso;
gli altri interessati (potenziali acquirenti etc.) potranno consultare solamente la copia della relazione dell'esperto ed i relativi allegati;
assegna al professionista il termine finale di mesi nove dalla comunicazione per l'espletamento delle operazioni relative alla delega.
RINVIA, per la verifica del regolare svolgimento delle operazioni, all'udienza del 25.1.2024, ore
9.00.
Si comunichi alle parti e al professionista delegato.
Caltagirone, 20.2.2025
IL Giudice
Dott.ssa Concetta Grillo