Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2025, n. 33265
CASS
Sentenza 19 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt.12 delle cd. preleggi, 115 e 116 c.p.c., 2697. 2727 e 2729 c.c., 110, co. 10 e 11, del d.P.R. nr.91771986, 39 e 40 bis del d.P.R. nr.600/73, del d.m. 23.1.2002

    La Corte dichiara inammissibile la censura, ritenendo che la sentenza impugnata abbia compiuto un accertamento in fatto sull'effettività delle operazioni economiche e sull'interesse economico, considerando l'attività di spedizioniere internazionale, la necessità di ricorrere a trasportatori terzi e la puntuale riaddebitazione dei costi ai clienti. La Corte ritiene che la CTR abbia fornito la prova di cui al comma 11 dell'art. 110 TUIR. Il motivo di ricorso si risolve in un'inammissibile rivalutazione degli accertamenti in fatto.

  • Inammissibile
    Omesso esame del fatto decisivo costituito dall'esistenza di un interesse economico effettivo

    La Corte dichiara inammissibile anche questa censura, ritenendo che si tratti di una critica all'apprezzamento delle prove documentali e alle valutazioni di merito compiute dal giudice di appello, piuttosto che dell'omesso esame di fatti in senso fenomenico. La motivazione della CTR è considerata diffusa e congrua.

  • Altro
    Ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale assorbe l'esame del ricorso incidentale condizionato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2025, n. 33265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33265
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo