CASS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2025, n. 33265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33265 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;
– ricorrente– contro DI LS ITALIA S.P.A. con socio unico, in qualità di consolidata, in persona del legale rappresentante pro tempore, e DI HOLDING ITALIA S.P.A., con socio unico, in qualità di consolidante, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese in virtù di procura in calce al controricorso con ricorso incidentale dall’Avv. Patrizia Castellano che Tributi Deducibilità costi operazioni concluse con operatori di paesi cd. black list Civile Sent. Sez. 5 Num. 33265 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 19/12/2025 r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 ha indicato indirizzo p.e.c. ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Maria Laviensi in Roma, via Pompeo Magno n.10/b; – controricorrenti/ricorrenti incidentali– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 2194/6/2016, depositata il 13/04/2016; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 dal consigliere RO TI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Giammario Rocchitta per la ricorrente;
udito l’Avv. Patrizia Castellano per le controricorrenti/ricorrenti incidentali. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate, a seguito di invio di questionario e ritenute non del tutto esaustive le risposte e la documentazione fornite dalle Società verificate, notificò alla OD ON LI s.p.a. (società consolidata) e alla OD Holding italia s.p.a. (società consolidante), avviso di accertamento, relativo all’IRES dell’anno di imposta 2008, con il quale vennero ripresi a tassazione costi, spese e altri componenti negativi di reddito non deducibili siccome riferiti ad operazioni intercorse con soggetti residenti in [...]con regimi fiscali privilegiati (cd. black list). Il ricorso proposto dalle Società avverso l’atto impositivo venne parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con rideterminazione del maggior reddito di impresa. La decisione, appellata da entrambe le parti, veniva riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi CTR) che, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’atto impositivo. r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 In particolare, il Giudice di appello riteneva che la OD ON, per l’attività svolta (di spedizioniere internazionale) e alla luce della documentazione allegata, fosse esclusa di diritto dalla regola della limitazione dei costi di cui all’art.110, comma 10, TUIR in quanto, proprio per la sua attività, doveva ritenersi implicita la sussistenza di un interesse economico effettivo inerente le operazioni contestate. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso su due motivi. Le Società resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale fondato su quattro motivi. In prossimità della pubblica udienza il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale Alessandro Pepe ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso principale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente va rilevato che la richiesta, avanzata da entrambe le parti, di trattazione congiunta con il ricorso n.26483/2016 (provvedimento impugnato CTR Lombardia n.2195/2016) e con il ricorso n.r.g. 26527/2016 (provvedimento impugnato CTR Lombardia n.2193/2016) non può trovare accoglimento in quanto quei giudizi sono già stati definiti da questa Corte con decreti presidenziali n.30186 del 31.10.2023 e n. 16484/2025 di estinzione del giudizio. Per la presente causa, invece, sospesa con ordinanza sino al novembre 2023 su richiesta delle controricorrenti, non risulta avanzata alcuna domanda di definizione agevolata. Può, quindi, procedersi all’esame del ricorso principale. 2.Con il primo motivo -rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt.12 delle cd. preleggi, 115 e 116 c.p.c., 2697. 2727 e 2729 c.c., 110, co. 10 e 11, del d.P.R. nr.91771986, 39 e 40 bis del d.P.R. nr.600/73, del d.m. 23.1.2002 in relazione all’art.360, co.1, nr. 3 c.c.- la ricorrente deduce l’errore in diritto commesso dal Giudice di appello r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 nell’avere attribuito valore decisivo, ai fini della legittimità della deduzione dei costi, alla natura dell’attività svolta dalla società OD ON LI s.p.a. (spedizioniere internazionale) e alle sue asserite modalità di svolgimento (lo spedizioniere internazionale sarebbe costretto ad avvalersi per l’esecuzione del trasporto degli operatori economici locali) nonché alla ridotta rilevanza delle operazioni contestate rispetto al volume complessivo dei costi per servizi di trasporto sostenuti dalla società nello stesso anno di imposta. Cosi argomentando la C.T.R., secondo la prospettazione difensiva, avrebbe sostanzialmente disapplicato le previsioni di cui all’art.110, co.10 e 11, del d.P.R. n.917/1986 il quale esige che il contribuente fornisca la prova che <<le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e stesse hanno avuto concreta attuazione>>. Errore ancora più marcato laddove la C.T.R. avrebbe, nel riconoscere in capo alla categoria degli spedizionieri internazionali la sussistenza di un effettivo interesse economico in virtù della mera attività svolta, fatto ricorso al fatto notorio senza alcun accertamento in concreto. Inoltre, la C.T.R., fraintendendo il contenuto della Risoluzione n.127/E del 6.6.2003 indicata in motivazione, non avrebbe considerato che la valutazione della sussistenza di un interesse economico effettivo non può che essere effettuata in concreto non essendo all’uopo sufficiente né l’esistenza di meri vincoli contrattuali né l’effettiva esecuzione delle operazioni. 2.1. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte della quale è recente espressione Cass. Sez. Tributaria, sentenza n. 17455 del 29/06/2025 (in precedenza, in termini, tra le altre, Cass., sez. 5, n.8226 del 28 marzo 2025, Cass., sez.5, n.5264 del 22/02/2019) << In tema di operazioni con soggetti residenti in paesi r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 a fiscalità privilegiata, la presunzione legale di indeducibilità dei costi è superabile, ai sensi dell'art. 110, comma 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, dal contribuente che dimostra, in via alternativa, o lo svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte della società estera con la quale ha concluso l'operazione o la sussistenza di un reale interesse economico sotteso alla transazione commerciale, da identificare non nella mera convenienza del prezzo di fornitura della merce, bensì in un interesse specifico ad acquistare (o comunque a concludere l'operazione) in quel determinato paese per la ricorrenza di fattori peculiari (legati, ad esempio, alla produzione locale), che devono essere evidenziati e dimostrati da parte del contribuente>>. In particolare, si è statuito che la norma in argomento, art. 110 TUIR, ai commi 10 e 11, nella versione ratione temporis applicabile (quindi anteriore alla novella di cui alla l. n. 147/2013), stabilisce che le spese derivanti da operazioni con imprese residenti in paesi a fiscalità̀ privilegiata sono ammesse in deduzione, sempre che abbiano avuto concreta esecuzione, al loro “valore normale” come fissato dall’art. 9 stesso decreto, salvo che le imprese residenti in [...]forniscano la prova che siffatte operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico ovvero che le imprese residenti nei paesi a fiscalità̀ privilegiata, con cui esse posero in essere siffatte operazioni, svolgono prevalentemente un’attività̀ commerciale effettiva. Pertanto, al fine della deduzione nei termini di cui al comma 11 occorre(va) la dimostrazione (oltre che dell’effettività̀ dell’operazione) del fatto che l’impresa estera svolgesse un’attività̀ commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondessero ad un effettivo interesse economico (così Cass. 30 novembre 2021, n. 37373; in senso conforme, Cass. 28 dicembre 2024, n. 34733). r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 Sotto il profilo della verifica dell’interesse economico effettivo, occorre «valutare la bontà̀ del risultato imprenditoriale conseguito, sicché́ occorre tenere conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell’operazione, e tenendo conto del prezzo stabilito negozialmente, della presenza di costi accessori della fornitura, dei tempi di consegna, dell’esistenza di vincoli contrattuali che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore inserito nella black list o comunque che renderebbero eccessivamente onerosa la transazione con altro fornitore (in tal senso anche la circolare n. 51/2010 dell’Agenzia delle entrate)» (cfr.Cass. 6 marzo 2024, n. 6101; in senso conforme, Cass. 28 dicembre 2024). Più in generale occorre la prova che l’operazione con l’impresa nel paese a fiscalità̀ privilegiata risponde ad un interesse economico che non sarebbe possibile soddisfare, ad esempio, con un fornitore residente in altro paese. 2.2 Alla luce dei sopra esposti principi, cui il Collegio intende dare continuità, la censura articolata con il mezzo di impugnazione va, conformemente alle richieste del P.G., dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata -malgrado l’impropria conclusione per cui la società, per la sua attività di spedizioniere internazionale, sarebbe esclusa di diritto dalla regola della limitazione dei costi di cui all’art.110, comma 10, d.P.R. n.917 del 1986- ha, primariamente e in ogni caso, compiuto, senza ricorso al fatto notorio, l’accertamento in fatto richiesto dalla normativa in esame, come interpretata da questa Corte, in ordine alla effettività delle operazioni economiche contestate tenendo conto: -del tipo di attività pacificamente svolta dalla società contribuente, spedizioniere internazionale privo di mezzi di trasporti propri, che, pertanto, per svolgere la propria attività nell’ambito delle r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 compravendite internazionali “deve necessariamente ricorrere a trasportatori terzi”, ad operatori locali “senza alcuna possibilità di scelta imprenditoriale”, operatori appunto dislocati nei diversi Paesi, ivi inclusi quelli inseriti nella black list;
- dell’effettiva sussistenza dell’interesse economico per le operazioni oggetto di controversia, dimostrato dalla “constatazione che i costi sostenuti per fornitori esteri sono stati puntualmente riaddebitati alle società clienti, circostanza desumibile dalla copiosa documentazione prodotta in atti .... che comprova il collegamento, per ogni singola operazione, tra la fattura passiva emessa dal fornitore e la fattura attiva emessa nei confronti del cliente per ordine del quale il trasporto è stato eseguito, evidenza probatoria che l’agenzia delle entrate non ha mai specificamente contestato in giudizio” (così la sentenza gravata, pag.5). In definitiva, la C.T.R. ha ritenuto, con apprezzamento in fatto congruamente motivato, che fosse stata fornita la prova di cui al comma 11 dell’art. 110 TUIR, ratione temporis vigente, ossia che “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”. Ne discende che il motivo di ricorso, pur se articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 c.p.c. sotto l’egida della violazione e/o falsa applicazione di legge, si risolve in un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, dovendosi, altresì rilevare che, almeno in parte, il mezzo di impugnazione attinge un passo della sentenza (v. pag. 6 laddove si richiama la risoluzione dell’Agenzia delle entrate) che non ha autonomo contenuto decisorio, essendo stato utilizzato dal giudice del merito quale mera argomentazione rafforzativa del decisum. 3.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, in subordine denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 l’omesso esame, da parte del giudice di appello, del fatto decisivo costituito dall’esistenza di un interesse economico effettivo in capo alla società OD ON LI s.p.a. all’effettuazione di operazioni con imprese localizzate in territori inseriti nella black list. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Giudice di appello non avrebbe considerato che, ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell’art.110 cit., la concreta esecuzione dell’operazione e la valutazione della sussistenza di un interesse economico effettivo costituivano circostanze che andavano provate nella loro concretezza. 3.1. Anche tale censura non supera il vaglio di ammissibilità. Si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso ex art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ. ma, nella realtà, come condivisibilmente rilevato dal P.G., si censura l’apprezzamento delle prove documentali (che la C.T.R. dimostra nella sentenza impugnata di avere integralmente esaminato) e le valutazioni di merito compiute dal Giudice di appello. Il mezzo, più che individuare fatti, nella loro accezione fenomenica, il cui esame sarebbe stato obliterato dalla C.T.R., si risolve, come da incipit del secondo motivo, nella denuncia di un palese vizio motivazionale laddove, come evidenziato sopra, la motivazione resa dalla CTR è diffusa e congrua. 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Tale declaratoria assorbe l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalle controricorrenti con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle deduzioni svolte al capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato il motivo C del ricorso (primo motivo); per omessa pronuncia sulle deduzioni svolte al capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato il motivo D del ricorso (secondo motivo); per omessa pronuncia sulle deduzioni svolte al capo della sentenza di primo grado r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 che aveva parzialmente rigettato il motivo E del ricorso (terzo motivo); per omessa pronuncia sulle deduzioni svolte dalle società sugli effetti del D.M. del 27 aprile 2015 e della successiva legge di stabilità per il 2016 abrogante la disciplina dei costi cd. black list (quarto motivo). 6.Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. La Corte
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore delle controricorrenti, in solido, delle spese liquidate in complessivi euro 16.000 (sedicimila), oltre 15% rimborso spese forfetarie, euro 200 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 19 novembre 2025. La Cons. est. Il Presidente RO TI CI PO
– ricorrente– contro DI LS ITALIA S.P.A. con socio unico, in qualità di consolidata, in persona del legale rappresentante pro tempore, e DI HOLDING ITALIA S.P.A., con socio unico, in qualità di consolidante, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese in virtù di procura in calce al controricorso con ricorso incidentale dall’Avv. Patrizia Castellano che Tributi Deducibilità costi operazioni concluse con operatori di paesi cd. black list Civile Sent. Sez. 5 Num. 33265 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 19/12/2025 r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 ha indicato indirizzo p.e.c. ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Maria Laviensi in Roma, via Pompeo Magno n.10/b; – controricorrenti/ricorrenti incidentali– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 2194/6/2016, depositata il 13/04/2016; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 dal consigliere RO TI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Giammario Rocchitta per la ricorrente;
udito l’Avv. Patrizia Castellano per le controricorrenti/ricorrenti incidentali. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate, a seguito di invio di questionario e ritenute non del tutto esaustive le risposte e la documentazione fornite dalle Società verificate, notificò alla OD ON LI s.p.a. (società consolidata) e alla OD Holding italia s.p.a. (società consolidante), avviso di accertamento, relativo all’IRES dell’anno di imposta 2008, con il quale vennero ripresi a tassazione costi, spese e altri componenti negativi di reddito non deducibili siccome riferiti ad operazioni intercorse con soggetti residenti in [...]con regimi fiscali privilegiati (cd. black list). Il ricorso proposto dalle Società avverso l’atto impositivo venne parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con rideterminazione del maggior reddito di impresa. La decisione, appellata da entrambe le parti, veniva riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi CTR) che, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’atto impositivo. r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 In particolare, il Giudice di appello riteneva che la OD ON, per l’attività svolta (di spedizioniere internazionale) e alla luce della documentazione allegata, fosse esclusa di diritto dalla regola della limitazione dei costi di cui all’art.110, comma 10, TUIR in quanto, proprio per la sua attività, doveva ritenersi implicita la sussistenza di un interesse economico effettivo inerente le operazioni contestate. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso su due motivi. Le Società resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale fondato su quattro motivi. In prossimità della pubblica udienza il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale Alessandro Pepe ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso principale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente va rilevato che la richiesta, avanzata da entrambe le parti, di trattazione congiunta con il ricorso n.26483/2016 (provvedimento impugnato CTR Lombardia n.2195/2016) e con il ricorso n.r.g. 26527/2016 (provvedimento impugnato CTR Lombardia n.2193/2016) non può trovare accoglimento in quanto quei giudizi sono già stati definiti da questa Corte con decreti presidenziali n.30186 del 31.10.2023 e n. 16484/2025 di estinzione del giudizio. Per la presente causa, invece, sospesa con ordinanza sino al novembre 2023 su richiesta delle controricorrenti, non risulta avanzata alcuna domanda di definizione agevolata. Può, quindi, procedersi all’esame del ricorso principale. 2.Con il primo motivo -rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt.12 delle cd. preleggi, 115 e 116 c.p.c., 2697. 2727 e 2729 c.c., 110, co. 10 e 11, del d.P.R. nr.91771986, 39 e 40 bis del d.P.R. nr.600/73, del d.m. 23.1.2002 in relazione all’art.360, co.1, nr. 3 c.c.- la ricorrente deduce l’errore in diritto commesso dal Giudice di appello r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 nell’avere attribuito valore decisivo, ai fini della legittimità della deduzione dei costi, alla natura dell’attività svolta dalla società OD ON LI s.p.a. (spedizioniere internazionale) e alle sue asserite modalità di svolgimento (lo spedizioniere internazionale sarebbe costretto ad avvalersi per l’esecuzione del trasporto degli operatori economici locali) nonché alla ridotta rilevanza delle operazioni contestate rispetto al volume complessivo dei costi per servizi di trasporto sostenuti dalla società nello stesso anno di imposta. Cosi argomentando la C.T.R., secondo la prospettazione difensiva, avrebbe sostanzialmente disapplicato le previsioni di cui all’art.110, co.10 e 11, del d.P.R. n.917/1986 il quale esige che il contribuente fornisca la prova che <<le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e stesse hanno avuto concreta attuazione>>. Errore ancora più marcato laddove la C.T.R. avrebbe, nel riconoscere in capo alla categoria degli spedizionieri internazionali la sussistenza di un effettivo interesse economico in virtù della mera attività svolta, fatto ricorso al fatto notorio senza alcun accertamento in concreto. Inoltre, la C.T.R., fraintendendo il contenuto della Risoluzione n.127/E del 6.6.2003 indicata in motivazione, non avrebbe considerato che la valutazione della sussistenza di un interesse economico effettivo non può che essere effettuata in concreto non essendo all’uopo sufficiente né l’esistenza di meri vincoli contrattuali né l’effettiva esecuzione delle operazioni. 2.1. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte della quale è recente espressione Cass. Sez. Tributaria, sentenza n. 17455 del 29/06/2025 (in precedenza, in termini, tra le altre, Cass., sez. 5, n.8226 del 28 marzo 2025, Cass., sez.5, n.5264 del 22/02/2019) << In tema di operazioni con soggetti residenti in paesi r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 a fiscalità privilegiata, la presunzione legale di indeducibilità dei costi è superabile, ai sensi dell'art. 110, comma 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, dal contribuente che dimostra, in via alternativa, o lo svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte della società estera con la quale ha concluso l'operazione o la sussistenza di un reale interesse economico sotteso alla transazione commerciale, da identificare non nella mera convenienza del prezzo di fornitura della merce, bensì in un interesse specifico ad acquistare (o comunque a concludere l'operazione) in quel determinato paese per la ricorrenza di fattori peculiari (legati, ad esempio, alla produzione locale), che devono essere evidenziati e dimostrati da parte del contribuente>>. In particolare, si è statuito che la norma in argomento, art. 110 TUIR, ai commi 10 e 11, nella versione ratione temporis applicabile (quindi anteriore alla novella di cui alla l. n. 147/2013), stabilisce che le spese derivanti da operazioni con imprese residenti in paesi a fiscalità̀ privilegiata sono ammesse in deduzione, sempre che abbiano avuto concreta esecuzione, al loro “valore normale” come fissato dall’art. 9 stesso decreto, salvo che le imprese residenti in [...]forniscano la prova che siffatte operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico ovvero che le imprese residenti nei paesi a fiscalità̀ privilegiata, con cui esse posero in essere siffatte operazioni, svolgono prevalentemente un’attività̀ commerciale effettiva. Pertanto, al fine della deduzione nei termini di cui al comma 11 occorre(va) la dimostrazione (oltre che dell’effettività̀ dell’operazione) del fatto che l’impresa estera svolgesse un’attività̀ commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondessero ad un effettivo interesse economico (così Cass. 30 novembre 2021, n. 37373; in senso conforme, Cass. 28 dicembre 2024, n. 34733). r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 Sotto il profilo della verifica dell’interesse economico effettivo, occorre «valutare la bontà̀ del risultato imprenditoriale conseguito, sicché́ occorre tenere conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell’operazione, e tenendo conto del prezzo stabilito negozialmente, della presenza di costi accessori della fornitura, dei tempi di consegna, dell’esistenza di vincoli contrattuali che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore inserito nella black list o comunque che renderebbero eccessivamente onerosa la transazione con altro fornitore (in tal senso anche la circolare n. 51/2010 dell’Agenzia delle entrate)» (cfr.Cass. 6 marzo 2024, n. 6101; in senso conforme, Cass. 28 dicembre 2024). Più in generale occorre la prova che l’operazione con l’impresa nel paese a fiscalità̀ privilegiata risponde ad un interesse economico che non sarebbe possibile soddisfare, ad esempio, con un fornitore residente in altro paese. 2.2 Alla luce dei sopra esposti principi, cui il Collegio intende dare continuità, la censura articolata con il mezzo di impugnazione va, conformemente alle richieste del P.G., dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata -malgrado l’impropria conclusione per cui la società, per la sua attività di spedizioniere internazionale, sarebbe esclusa di diritto dalla regola della limitazione dei costi di cui all’art.110, comma 10, d.P.R. n.917 del 1986- ha, primariamente e in ogni caso, compiuto, senza ricorso al fatto notorio, l’accertamento in fatto richiesto dalla normativa in esame, come interpretata da questa Corte, in ordine alla effettività delle operazioni economiche contestate tenendo conto: -del tipo di attività pacificamente svolta dalla società contribuente, spedizioniere internazionale privo di mezzi di trasporti propri, che, pertanto, per svolgere la propria attività nell’ambito delle r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 compravendite internazionali “deve necessariamente ricorrere a trasportatori terzi”, ad operatori locali “senza alcuna possibilità di scelta imprenditoriale”, operatori appunto dislocati nei diversi Paesi, ivi inclusi quelli inseriti nella black list;
- dell’effettiva sussistenza dell’interesse economico per le operazioni oggetto di controversia, dimostrato dalla “constatazione che i costi sostenuti per fornitori esteri sono stati puntualmente riaddebitati alle società clienti, circostanza desumibile dalla copiosa documentazione prodotta in atti .... che comprova il collegamento, per ogni singola operazione, tra la fattura passiva emessa dal fornitore e la fattura attiva emessa nei confronti del cliente per ordine del quale il trasporto è stato eseguito, evidenza probatoria che l’agenzia delle entrate non ha mai specificamente contestato in giudizio” (così la sentenza gravata, pag.5). In definitiva, la C.T.R. ha ritenuto, con apprezzamento in fatto congruamente motivato, che fosse stata fornita la prova di cui al comma 11 dell’art. 110 TUIR, ratione temporis vigente, ossia che “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”. Ne discende che il motivo di ricorso, pur se articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 c.p.c. sotto l’egida della violazione e/o falsa applicazione di legge, si risolve in un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, dovendosi, altresì rilevare che, almeno in parte, il mezzo di impugnazione attinge un passo della sentenza (v. pag. 6 laddove si richiama la risoluzione dell’Agenzia delle entrate) che non ha autonomo contenuto decisorio, essendo stato utilizzato dal giudice del merito quale mera argomentazione rafforzativa del decisum. 3.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, in subordine denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 l’omesso esame, da parte del giudice di appello, del fatto decisivo costituito dall’esistenza di un interesse economico effettivo in capo alla società OD ON LI s.p.a. all’effettuazione di operazioni con imprese localizzate in territori inseriti nella black list. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Giudice di appello non avrebbe considerato che, ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell’art.110 cit., la concreta esecuzione dell’operazione e la valutazione della sussistenza di un interesse economico effettivo costituivano circostanze che andavano provate nella loro concretezza. 3.1. Anche tale censura non supera il vaglio di ammissibilità. Si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso ex art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ. ma, nella realtà, come condivisibilmente rilevato dal P.G., si censura l’apprezzamento delle prove documentali (che la C.T.R. dimostra nella sentenza impugnata di avere integralmente esaminato) e le valutazioni di merito compiute dal Giudice di appello. Il mezzo, più che individuare fatti, nella loro accezione fenomenica, il cui esame sarebbe stato obliterato dalla C.T.R., si risolve, come da incipit del secondo motivo, nella denuncia di un palese vizio motivazionale laddove, come evidenziato sopra, la motivazione resa dalla CTR è diffusa e congrua. 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Tale declaratoria assorbe l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalle controricorrenti con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle deduzioni svolte al capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato il motivo C del ricorso (primo motivo); per omessa pronuncia sulle deduzioni svolte al capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato il motivo D del ricorso (secondo motivo); per omessa pronuncia sulle deduzioni svolte al capo della sentenza di primo grado r.g.n. 26651/2016- P.U. 19/11/2025 che aveva parzialmente rigettato il motivo E del ricorso (terzo motivo); per omessa pronuncia sulle deduzioni svolte dalle società sugli effetti del D.M. del 27 aprile 2015 e della successiva legge di stabilità per il 2016 abrogante la disciplina dei costi cd. black list (quarto motivo). 6.Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. La Corte
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore delle controricorrenti, in solido, delle spese liquidate in complessivi euro 16.000 (sedicimila), oltre 15% rimborso spese forfetarie, euro 200 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 19 novembre 2025. La Cons. est. Il Presidente RO TI CI PO