TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1913
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La normativa sopravvenuta ha previsto il pagamento ridotto e la conseguente cessazione della materia del contendere per i ricorsi avverso gli atti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di aver eseguito i pagamenti previsti, determinando la cessazione della materia del contendere per le Regioni Marche, Toscana e Veneto.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    La ricorrente ha dichiarato di aver eseguito i pagamenti previsti dalla normativa sopravvenuta per tutte le restanti Regioni, non manifestando più un chiaro e univoco interesse al perseguimento delle censure formulate.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per i motivi aggiunti proposti avverso gli atti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Legislatore ha ricondotto i versamenti eseguiti in base all'art. 8 del d.l. n. 34/2023 al nuovo regime di cui al d.l. n. 95/2025, rendendo irrilevanti i profili di doglianza sollevati nei predetti motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1913
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1913
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo