Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05567/2025REG.PROV.COLL.
N. 05090/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5090 del 2023, proposto da
Azienda Agricola Volpi Pierino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ER Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 1169 del 21 novembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di ER Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Paolo Botasso e l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Agricola Volpi Pierino (di seguito anche solo Azienda) è produttrice di latte ed è quindi assoggettata al regime delle cc.dd. “quote latte”, ossia il sistema europeo che stabilisce le quote di produzione lattiera al fine di evitare squilibri tra domanda e offerta nel relativo mercato, e sanziona pecuniariamente, con il c.d. prelievo, le aziende che producono in eccesso.
L’ER, in data 19 ottobre 2021, ha notificato all’Azienda un’intimazione di pagamento dell’importo di € 26.789,80 con riferimento all’annata lattiero-casearia 2000/2001.
L’Azienda ha impugnato tale atto dinanzi al Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia che, con la sentenza della Sezione Seconda n. 1169 21 novembre 2022, ha così provveduto:
- ha respinto il ricorso nella parte di accertamento dell’intervenuta prescrizione del debito;
- ha accolto il ricorso nella parte impugnatoria, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
L’appello è stato quindi proposto avverso la parte della sentenza che non ha accolto l’eccezione di prescrizione ed è articolato nelle seguenti doglianze:
- i contenziosi giudiziari non sarebbero idonei ad interrompere il decorso della prescrizione estintiva, posto che i giudizi citati da EA e dal giudice di primo sono stati radicati dall’Azienda e non sarebbe dato neppure sapere se l’Amministrazione si sia costituita e in che modo si sia difesa;
- non potendo ritenersi assolto l’onere probatorio circa l’intervento di atti interruttivi nel corso degli anni, il credito dovrebbe ritenersi ampiamente prescritto anche a voler considerare il termine di prescrizione decennale;
- nel caso in esame, peraltro, avrebbe dovuto applicarsi il regolamento CE 2988/95 che prevede, all’art. 3, comma 1, un termine di prescrizione quadriennale.
L’EA e l’ER si sono costituite in giudizio per resistere all’appello.
All’udienza pubblica del 15 maggio 2025, la causa è stata trattenute per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. Il Collegio, in primo luogo, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in subiecta materia, almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis. Cons. Stato, VI, 16 aprile n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare … non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”).
In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.
L’inapplicabilità del termine prescrizionale breve di quattro anni discende dal “richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3 comma 1 Reg. (CE, Eurotom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della IT, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative”.
La fattispecie oggetto del giudizio, pertanto, non rientra nel perimetro applicativo delle invocate disposizioni europee.
Per altro verso, si ritiene di confermare l’orientamento di merito che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle IT o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle IT, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale).
In altri termini, il Regolamento 2988/1995 cit. detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle IT europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “irregolarità”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle IT o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle IT, ovvero una spesa indebita”.
Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG) l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla IT a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune.
Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61). In ultimo va evidenziato che la norma unionale – come chiarito dalla giurisprudenza costante della Sezione - disciplina un termine minimo e non un termine massimo, ammettendosi la salvezza di termini più lunghi stabiliti dal diritto interno dei singoli stati aderenti all’UE.
Di conseguenza, in ragione della chiarezza del disposto normativo che ne esclude l’applicabilità alla fattispecie controversa, il credito erariale verso i produttori è soggetto alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301).
4. Il credito azionato da EA, nel caso di specie, per quanto esposto nella sentenza di primo grado, non è prescritto.
La sentenza del Tar ha fatto riferimento a contenziosi giudiziari relativi alla stessa annata 2000/2001 definiti con le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione terza, n. 1321 del 2021 e n. 3153 del 2022, in cui l’Amministrazione resistente è stata parte costituita in giudizio.
Il Collegio rileva che i ricorsi in discorso sono stati proposti in via collettiva da un notevole numero di aziende agricole (RR.GG. Tar per il Lazio n. 17898 del 2000 e n. 10215 del 2001), tra cui compare l’azienda agricola Volpi Pierino.
Il termine di prescrizione ex art. 2946 c.c., quindi, ha ricominciato a decorrere ex novo solo dalla definizione degli anzidetti giudizi, per cui, rispetto all’impugnata cartella, notificata in data 19 ottobre 2021, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione ordinario decennale né quello relativo agli interessi.
Sul punto, è sufficiente fare applicazione dell’orientamento di questa Sezione (espresso da ultimo, ex multis, con le sentenze Cons. Stato, VI, n. 1803 del 4 marzo 2025; Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2025, n. 1519; Cons. Stato, VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303, richiamate queste ultime da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64, che riprende le indicazioni della giurisprudenza di Cassazione in materia lavoristica - Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n.21799) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellante) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria e in esso l’amministrazione, costituendosi a difesa del proprio atto, abbia ribadito la spettanza della propria pretesa creditoria e, quindi, la richiesta di pagamento.
Tale lettura è confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub iudice.
Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso).
5. In conclusione, per quanto esposto, l’appello deve essere respinto perché infondato.
6. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G.5090 del 2023).
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO