Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10447 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10447/2025REG.PROV.COLL.
N. 06015/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6015 del 2023, proposto dal signor IO BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Alberto Reineri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Alpignano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, (Sezione Seconda), n. 1127 del 15 dicembre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. MI OR e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal signor IO BR avverso la sentenza del T.a.r. per il Piemonte n. 1127/2022 che ha respinto la domanda di annullamento formulata da quest’ultimo, nei limiti del suo interesse, avverso la delibera del consiglio comunale di Alpignano n. 69 del 10 dicembre 2015, riguardante:
i) l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, per le motivazioni definite negli elaborati di " Sintesi osservazioni e controdeduzioni " e " Localizzazione osservazioni ";
ii) l’adozione del progetto definitivo di variante generale al Piano regolatore generale (P.R.G.) vigente;
iii) l’adozione degli elaborati indicati nella delibera e costituenti il progetto definitivo della variante generale al P.r.g. vigente.
2. L’odierno appellante deduce di essere proprietario esclusivo del fondo sito nel territorio del Comune di Alpignano, censito al C.T. al foglio n. 16, mappali nn. 159 e 344, della superficie complessiva di 10.788 mq, classificato in catasto come “seminativo arborato” (mapp. n. 159) e “vigneto” (mapp. n. 344).
2.1. L’interessato deduce che nell’anno 1982 tale compendio immobiliare (all’epoca di proprietà esclusiva del prof. Giandomenico BR, padre e dante causa dell’odierno ricorrente) venne compreso - con la delibera del consiglio comunale n. 12/1982 - in un Piano di zona per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), ai sensi della legge n. 167/1962, e nei relativi programmi d’attuazione successivamente approvati ex art. 38, legge n. 865/1971 (d.C.C. nn. 79/1982 e 163/1982).
L’inclusione dell’immobile nelle aree comprese nel P.E.E.P. e nei relativi programmi d’attuazione conferì al fondo la destinazione urbanistica di “ zona territoriale omogenea di tipo ‘C’ - parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi ” di cui al d.m. n. 1444/1968.
2.2. Il P.R.G.C. di Alpignano, approvato con la delibera di giunta regionale n. 36-29823 del 22 novembre 1983, ha situato i suddetti terreni nella zona “BR1” (zona di completamento residenziale), in quanto tale edificabile.
2.3. La successiva variante al P.R.G.C. (adottata con la delibera di consiglio comunale n. 11/1995 ed approvata con la delibera di giunta regionale n. 45-21263 del 29 luglio 1997) ha collocato i mappali in zona “Sr”, destinata a servizi “ afferenti agli insediamenti residenziali, ai sensi e per i fini di cui agli artt. 3 e 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444 ed all’art. 21 della L.R. n. 56/1977 ”, insediamenti residenziali nel frattempo realizzati.
2.4. L’appellante deduce altresì che in data 26 gennaio 2000, il P.E.E.P. è divenuto inefficace.
2.5. Nell’anno 2012, il Comune di Alpignano ha avviato l’iter finalizzato alla revisione generale del P.R.G.C., ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 56/1977.
Con la deliberazione di consiglio comunale n. 5/2012 è stata adottata la delibera programmatica per la revisione del P.R.G.C., riconoscendosi agli interessati la facoltà di presentare osservazioni e proposte scritte.
L’ing. BR ha presentato le proprie osservazioni, formulando due distinte proposte al Comune.
Con la deliberazione di consiglio comunale n. 27/2014, il Comune ha adottato il progetto preliminare della variante generale al P.R.G.C., concedendo nuovamente un apposito termine per la presentazione di osservazioni e proposte scritte.
L’ing. BR ha nuovamente formulato alcune osservazioni, che sono state respinte dal Comune.
2.6. Con la deliberazione di consiglio comunale n. 69/2015, il Comune ha adottato il progetto definitivo della variante generale al P.R.G.C. e ha approvato anche le controdeduzioni alle osservazioni sul progetto preliminare.
Le norme di attuazione, articoli 21, comma 8, e 26.2, comma 1, terzo periodo, e comma 2, dispongono che “ tutti i boschi, di qualsiasi origine e ubicazione, sono soggetti al vincolo paesaggistico ” e che “ nelle aree boscate sono vietate nuove costruzioni (…)”.
2.7. Con il ricorso n.r.g. 266/2016, l’ingegner BR ha pertanto domandato l’annullamento innanzi al T.a.r. per il Piemonte della deliberazione nella parte in cui classifica il fondo di sua proprietà – censito al foglio 16, mappali 159 e 344 – come " area boscata " (destinazione cui è stata attribuita la sigla "Elc"), il che, secondo la prospettazione di parte appellante, l’assoggetterebbe al vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004.
2.8. Successivamente, con la deliberazione del consiglio comunale n. 16/2019, il Comune ha adottato il progetto definitivo di rielaborazione della variante generale al P.R.G.C., a seguito delle proposte di modifica ed ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni sul progetto preliminare.
Con il ricorso n.r.g. 652/2019, l’ingegner BR ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Piemonte anche la deliberazione del consiglio comunale n. 16/2019 di adozione del progetto definitivo di rielaborazione della variante generale al P.R.G.C. (nella parte in cui ha confermato la qualificazione di “bosco” dell’area di proprietà del ricorrente e la sottoposizione della stessa a vincolo paesaggistico ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004).
2.9. Con la deliberazione di giunta regionale del 17 gennaio 2020, n. 7-919, la Regione Piemonte ha approvato la variante generale al P.R.G.C. di Alpignano, adottata con la d.C.C. n. 16/2019.
3. Nel giudizio incardinato avverso la deliberazione di consiglio comunale n. 69/2015, si è costituito il Comune di Alpignano, eccependo l'improcedibilità del gravame e deducendone l'infondatezza nel merito.
4. Con la sentenza, n. 1127/2022, che ha deciso il ricorso n.r.g. 266/2016 e oggetto del presente giudizio, il T.a.r.:
i. ha respinto l’eccezione di improcedibilità, qualificando la deliberazione di consiglio comunale n. 16/2019 come atto meramente confermativo della deliberazione di consiglio comunale n. 69/2015;
ii. ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del processo.
5. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di appello.
5.1. Il Comune di Alpignano non si è costituito in giudizio.
5.2. Il 22 febbraio 2025, l’appellante ha depositato una memoria difensiva.
5.3. All’udienza del 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5.4. Con l’ordinanza n. 2752 del 1° aprile 2025, il Collegio ha disposto la verificazione su una delle questioni controverse tra le parti, incaricando il direttore del Dipartimento della facoltà di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, con facoltà di delega.
5.5. Il 21 agosto 2025, il verificatore ha depositato la relazione.
5.6. Il 24 ottobre 2025, l’appellante ha depositato una memoria difensiva in vista dell’udienza.
6. All’udienza del 27 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di appello, il Collegio ritiene necessario premettere talune considerazioni in diritto relative alla nozione di “bosco”, che fungeranno da coordinate interpretative per la disamina delle censure formulate dall’appellante.
7.1. La definizione di bosco originariamente contenuta nel citato art. 2 del d.lgs. n. 227 del 2001 è confluita ora nell’art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il quale equipara i termini “bosco, foresta e selva” (comma 1) e distingue a seconda
che la definizione stessa riguardi materie di competenza esclusiva dello Stato (comma 3) o delle Regioni (comma 4).
7.1.1. Come si desume dall’art. 2, d.lgs. n. 3 aprile 2018 n. 34, che delinea le finalità della disciplina in materia di “foreste e filiere forestali”, il “bosco” costituisce al contempo un bene di rilievo paesaggistico, ambientale, culturale ed economico, a seconda del tipo di qualificazione e tutela normativa che esso riceve di volta in volta da ciascuna norma.
7.1.2. In ragione della natura giuridicamente molteplice di tale bene, la sua disciplina incrocia differenti competenze legislative, come avviene ad esempio nel campo della tutela paesaggistica e ambientale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.), oppure nel campo della valorizzazione ambientale e culturale, e con riferimento ai profili più prettamente economici, attratti invece nella legislazione concorrente delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.).
7.1.3. Quanto alla nozione di “bosco”, secondo i consolidati principi posti da questo Consiglio, trattasi di nozione normativa, perché fa espresso riferimento alla definizione oggi dettata dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 34/2018, postulanti la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea e - tendenzialmente almeno - da arbusti sottobosco ed erbe (cfr., Cons. Stato, Sez. I, 18 novembre 2020 n. 1962).
Il giudice amministrativo ha altresì affermato che un bosco rappresenta un sistema vivente complesso insediato in modo tale da essere in grado di autorigenerarsi, così smentendo l’idea che per bosco debba intendersi l’insieme di una monocultura di alberi destinati, ad esempio, alla produzione di legname (Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019 n. 1462).
7.1.4. Ad ogni modo la nozione di bosco risente della richiamata duplicità delle competenze e dunque della coesistenza di una legislazione statale e di norme regionali.
Proprio l’art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 34/2018, rimarcando la duplicità delle competenze legislative in materia, dispone che: “ Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento ” (comma 3), mentre “ Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita ” (comma 4).
7.1.5. Rimanendo nell’ambito della disciplina normativa, si osserva che l’art. 3, comma 1, della legge regionale del Piemonte 10 febbraio 2009 n. 4 dispone che: “ Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione ”, facendo propria, pertanto, una nozione pressoché identica a quella statale dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 34/2018.
La nozione regionale va integrata da quanto disposto – all’epoca di emanazione degli atti impugnati - dall’art. 3, comma 5, della medesima legge che disponeva (trattandosi di disposizione abrogata dall’art. 10, comma 2, legge regionale del Piemonte 4 aprile 2024 n. 10, a decorrere dal 5 aprile 2024, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 53, comma 1,della medesima legge) che: “ La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni ”.
7.2. Sul versante dei principi giurisprudenziali enunciati sull’argomento, questa Sezione:
a. ha affermato che la “deperimetrazione” del vincolo paesaggistico, sorto per effetto della ricognizione della presenza di un bosco effettuata in sede di approvazione del piano paesaggistico (P.I.T. della Regione Toscana), qualora il proprietario dell’area deduca che “ l’area interessata [abbia] perso tale caratteristica ”, non può essere attuata attraverso il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica (Sez. IV, 21 luglio 2025 n. 6414);
b. si è soffermata sulla distinzione fra la nozione di “bosco” e la nozione di “giardino privato”, quest’ultimo sottratto all’applicazione della disciplina vincolistica (Sez. IV, 30 maggio 2025 n. 4728, relativamente ad una qualificazione effettuata dal Piano paesaggistico territoriale per la Regione Puglia)
c. ha statuito che, ove si sia in presenza di una graficizzazione incerta o errata, il Comune deve accertare la effettiva destinazione del territorio e certificare la presenza o meno del bosco e la sua esatta perimetrazione (Sez. IV, 5 marzo 2025 n. 1870);
d. si è soffermata sui rapporti fra la nozione di “bosco” e l’applicazione della disciplina in materia di vincolo idrogeologico, relativamente all’impugnazione di un provvedimento con cui la Regione Puglia aveva espresso parere idrogeologico sfavorevole alla realizzazione di un progetto di ampliamento di una struttura recettiva (Sez. IV, 1 febbraio 2024 n. 1044);
e. ha evidenziato che il vincolo boschivo, in quanto rilevante ex lege , prescinde dal suo effettivo recepimento negli atti di pianificazione generale ovvero dalla sua rappresentazione cartografica nella pianificazione paesaggistica, che al riguardo non interviene con effetti costituitivi limitandosi ad operare una mera ricognizione circa l’effettiva esistenza del bene tutelato in base alle sue qualità intrinseche (Sez. IV, 9 febbraio 2022 n. 935);
f. ha statuito, in parte in contrasto con quanto evidenziato al punto “e.”, che il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone, “a monte” la sussistenza in natura del bosco, così come definito dal legislatore, e “a valle”, in ragione della natura del vincolo, il provvedimento certativo adottato dall’autorità amministrativa competente che ne attesti con efficacia ex tunc l’effettiva esistenza (cfr. la giurisprudenza citata infra );
f.1. ha altresì riaffermato che per la valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per qualificare un’area come bosco occorre esaminare l’intera superficie sottoposta a vincolo boschivo e non le singole particelle di proprietà del ricorrente che non vanno considerate avulse dall’intero contesto (Sez. IV, 2 agosto 2023 n. 7475, che ha richiamato anche i pareri della Prima Sezione, 4 dicembre 2020 n. 1962 e n. 1965).
8. Svolte queste premesse, può procedersi all’esame del primo motivo di appello, con cui l’appellante deduce: “ Error in judicando in relazione al primo motivo del ricorso di primo grado per omessa pronuncia in ordine alla censura relativa al mancato accertamento dei requisiti di bosco da parte di un professionista con competenze in materia forestale o comunque agronomica (violazione del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.), nonché per erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il TAR ha ritenuto che l’accertamento dei requisiti di bosco dovesse essere compiuto da un professionista con competenze in materia forestale o comunque tecnico-agronomica (violazione dell’art. 3, comma 5, della L.R. n. 4/2009; difetto di istruttoria, difetto di motivazione, difetto di presupposto, irrazionalità) ”.
L’appellante impugna la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in ordine alla censura, contenuta nel primo motivo di ricorso, relativa al mancato accertamento dei presupposti cui la normativa ricollega la qualificazione di “bosco” da parte di un professionista con competenze in materia forestale o comunque agronomica, nonché, in subordine, qualora si ritenga insussistente il vizio di omessa pronuncia, per l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe statuito, sia pur implicitamente, che l’accertamento dei requisiti di bosco non dovesse essere compiuto da un professionista in possesso di siffatte competenze.
8.1. Il primo motivo di appello è infondato.
8.2. In linea generale, poiché non sussistono nella legge generale sul procedimento amministrativo (se non poche) regole uniformi al riguardo, l’istruttoria varia da procedimento a procedimento. Pertanto, laddove non sia diversamente disposto dalle singole normative che disciplinano un determinato ambito dell’attività amministrativa, le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria dell’amministrazione preordinata all’accertamento dei presupposti e delle condizioni di esercizio del potere sono rimesse alle scelte discrezionali dell’amministrazione, sia pure guidate dai principi di completezza dell’attività istruttoria e di non aggravamento del procedimento.
8.3. La norma della legge regionale del Piemonte n. 4/2009, individuata dall’appellante quale paradigma di riferimento per evidenziare l’illegittimità dell’attività amministrativa, non prescrive affatto la necessità che l’accertamento dei presupposti cui si ricollega la nozione di “bosco”, venga effettuato da un professionista con competenze in materia forestale o comunque agronomica.
9. Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza per aver dichiarato infondato il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, nella parte in cui è stata affermata la non necessità dell’effettuazione di un sopralluogo per la violazione dell’art. 3, comma 1, legge regionale n. 4/2009, difetto di istruttoria, contraddittorietà e irrazionalità.
Si impugna la sentenza, altresì, nella parte in cui il T.a.r. non ha statuito che l’accertamento della sussistenza dei requisiti di bosco fosse viziato, perché fondato sull’affermazione di un fatto (l’effettuazione di sopralluoghi in campo), rivelatosi non veritiero per ammissione del Comune e nella parte in cui non ha considerato le ulteriori carenze istruttorie e gli ulteriori profili di contraddittorietà rilevati dal ricorrente in primo grado, ossia la violazione dell’art. 3, comma 1, legge regionale n. 4/2009. In particolare, l’appellante insiste su due circostanze.
La prima è che anche a voler ritenere che l’espressione “ misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti ” indichi semplicemente il criterio matematico da applicare, dello stesso non il Comune non ha potuto fare effettiva applicazione nel caso di specie, in quanto “ la documentazione fotografica menzionata ed utilizzata dal Comune al fine dell’imposizione del vincolo boschivo (così come quella prodotta in giudizio dal Comune) non ritrae i fusti degli alberi presenti sul terreno di proprietà dell’appellante ”.
La seconda è che la motivazione della pronuncia di primo grado sarebbe errata, in quanto, a fini istruttori, occorrerebbe l’effettuazione di un sopralluogo, perché “ la misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti ” sarebbe possibile solo “sul campo” qualora il bosco sia presente. Per l’appellante, l’accertamento mediante fotografie costituirebbe un atto istruttorio del tutto sussidiario per quei casi limite in cui non è più possibile procedere alla concreta misurazione in loco (ad es., a causa di un incendio).
Si contesta poi che possa ritenersi avvenuto un vero e proprio sopralluogo, perché i professionisti incaricati dal Comune avrebbero “ verificato il terreno da aree limitrofe (parco di via Costa e da via Buttigliera), senza accedere direttamente al fondo di proprietà BR ”.
Il T.a.r. non avrebbe considerato che neppure potrebbe considerarsi effettuato tale sopralluogo, perché di esso non consterebbe alcun verbale.
Inoltre, il T.a.r. non si sarebbe avveduto della contraddittorietà fra le controdeduzioni alle osservazioni, dove si dava atto dell’effettuazione del sopralluogo, e la nota del 21 gennaio 2016, nella quale si è dato atto della circostanza che esso è stato effettuato dall’esterno, il che comproverebbe l’incongruità dell’istruttoria.
9.1. Con il terzo motivo di appello, si censura la sentenza perché sarebbero stati commessi alcuni errori di giudizio, in quanto:
(i) non sarebbe stato considerato che le fotografie prodotte dal Comune in corso di giudizio non sono state allegate ai provvedimenti impugnati né sono state menzionate in questi ultimi o negli atti istruttori del procedimento, e, pertanto, il contenuto di tali fotografie non potrebbe emendare le carenze istruttorie che inficiano all’origine i provvedimenti impugnati, violandosi, altrimenti, il divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo;
(ii) si sarebbe erroneamente affermato che la sussistenza dei requisiti di bosco può ricavarsi dall’esame di fotografie aeree in violazione dell’art. 3, commi 1 e 5, della legge regionale del Piemonte n. 4/2009, mentre non sarebbe possibile trarre da questo genere di foto né la durata del processo di colonizzazione né tantomeno effettuare la misurazione dalla base esterna dei fusti e, inoltre, il T.a.r. non si sarebbe avveduto della perplessità del provvedimento comunale che adopera espressioni dubitative circa la sussistenza dei presupposti;
(iii) si sarebbero erroneamente valutate soltanto alcune delle fotografie acquisite agli atti del giudizio: quelle del Comune, la cui rilevanza, peraltro, viene criticamente messa in discussione dall’appellante, che lamenta come siano state, per converso, erroneamente valutate quelle favorevoli alla posizione del ricorrente.
Si deduce inoltre che l’amministrazione e il T.a.r. non avrebbero potuto esimersi, come invece hanno fatto, dall’esaminare la realtà dello stato dei luoghi nel 2006 come risultante dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo del 26 settembre 2006.
9.2. Il secondo e il terzo motivo, in quanto fondati sulla deduzione di vizi dell’istruttoria comunale preordinati a dimostrare l’insussistenza dei presupposti per la qualificazione dell’area come “bosco”, possono essere esaminati congiuntamente.
9.3. Innanzitutto, va respinta la censura basata sulla mancata effettuazione del sopralluogo. Si è già chiarito nell’ambito della disamina del primo motivo di appello che, in assenza di disposizioni di legge che ne vincolino la discrezionalità, l’amministrazione può liberamente scegliere, con i consueti limiti che derivano dai principi che guidano l’attività amministrativa, come compiere l’istruttoria prodromica all’emanazione del provvedimento.
La legge regionale n. 4/2009 non prescrive quale adempimento istruttorio, per l’accertamento della sussistenza o meno del bosco, il compimento di un apposito sopraluogo, che rimane dunque rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione competente.
Risulta pertanto corretta l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui “ il fatto che il Comune non abbia eseguito specifici sopralluoghi all'interno del terreno o non abbia effettuato il conteggio degli anelli di accrescimento degli alberi non inficia la validità della qualificazione, ove, nei fatti, risulti dimostrata la ricorrenza dei requisiti sostanziali del bosco ”.
9.4. Relativamente alle ulteriori contestazioni di parte, tese a dimostrare l’insussistenza del bosco, con l’ordinanza n. 2752/2025, il Collegio ha disposto lo svolgimento della verificazione sulle questioni sottese ai motivi in esame, incaricando il direttore del Dipartimento della facoltà di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, con facoltà di delega ad altro professore, e formulando il seguente quesito: “ dica il verificatore, anche valutando se compiere un apposito sopralluogo sui luoghi di causa, se, nel momento in cui il Comune ha pianificato l’area attribuendole la qualificazione di “area boscata”, il fondo di proprietà dell’ingegner IO BR, presentava, effettivamente, le caratteristiche a cui l’art. 3 legge Regione Piemonte 10 febbraio 2009 n. 4 correla la qualificazione di «bosco» ”.
Il direttore del Dipartimento ha delegato allo svolgimento della verificazione demandata dal Collegio il professor Renzo Motta – Professore di prima fascia SSD AGRI-03/B Selvicoltura, pianificazione ed ecologia forestale - afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino.
In data 21 agosto 2025, il verificatore ha depositato l’elaborato peritale, affermando in risposta al quesito formulato con l’ordinanza n. 2752/2025, che: “ Le particelle catastali oggetto del ricorso sono caratterizzate da qualità di coltura che originariamente erano, rispettivamente, quella di seminativo e di vigneto ma che, sulla base della definizione di bosco sia per le materie di esclusiva competenza dello Stato e sia per le materie di competenza regionale, sono diventate ope legis entrambe bosco, in un periodo antecedente al 2005 ” e che: “ Questa qualità di coltura (bosco) è l’unica attualmente presente all’interno delle due particelle, non esistendo altra qualità di coltura che potrebbe prefigurarne una suddivisione in porzioni, ed è distribuita uniformemente all’interno di esse ”.
9.5. Benché parte appellante, con la memoria del 24 ottobre 2025, abbia contestato la metodologia e i risultati della verificazione, e, dunque, le conclusioni su riportate, si ritiene che dalla relazione di verificazione si traggano circostanze precise, congrue e concordanti per ritenere l’accertamento posto dal Comune a fondamento della scelta pianificatoria sostanzialmente corretto e cioè aderente e conforme allo stato dei luoghi.
9.5.1. Preliminarmente, va rilevato che alcune deduzioni contenute nella suddetta memoria dell’appellante costituiscono, in realtà, vere e proprie censure che però non risultano dedotte né nel ricorso innanzi al Consiglio di Stato né nel ricorso introduttivo del giudizio e devono essere, pertanto, dichiarate inammissibili.
Segnatamente, non risulta alcuna censura dedotta in primo grado relativamente alla circostanza che il bosco si sarebbe “ formato durante il periodo di occupazione illegittima dell’area da parte del Comune, cessata solo nel 2006: ciò si ricava anche dalla verificazione, in cui si afferma che l’area avrebbe acquisito le caratteristiche di bosco in un periodo antecedente al 2005 ”.
Tale dato peraltro non ha alcun rilievo ai fini dell’accertamento della sussistenza del bosco sul fondo dell’appellante a fini del giudizio di legittimità sulla scelta pianificatoria comunale.
9.5.2. Quanto alla relazione di verificazione, dalla didascalia di una delle foto inserite nella relazione peritale (pag. 10 della relazione), a corredo dell’indagine svolta e relativa alla “ Copertura arborea delle particelle oggetto del ricorso del 2005 ”, si trae che “ già nel 2005 l’area aveva caratteristiche di superficie (>2000 m2), larghezza (>20m) e copertura (> 75%) tali da potere essere definita ope legis bosco ai sensi del DL 227/2001 e del DL 42/2004”.
In altra didascalia posta in calce ad altra foto, denominata “ Copertura arborea delle particelle oggetto del ricorso nel 2020 ” (pag. 13 della relazione), si ribadisce che: “ L’area oggetto di ricorso ha acquisito le caratteristiche di bosco (sensu DL 227/2001 e DL 34/2018) in un periodo precedente al 2005 e ha mantenuto una copertura forestale continua per tutto il periodo oggetto delle analisi delle foto aeree effettuata mediante foto-interpretazione (2005-2024). L’insediamento della copertura arboreo-arbustiva è avvenuto spontaneamente (non ci sono tracce di impianti), era già consolidata nel 2005 (copertura > 75%) e si è mantenuta costante nel corso di tutto il periodo di riferimento (copertura maggiore del 90% nel 2020) costituendo “un sistema vivente complesso di apparenza non artefatta”. ”.
Si evidenzia ancora, in calce ad altre fotografie, “ effettuate nelle particelle oggetto del ricorso il febbraio 2009 ” e costituenti documentazione presentata dal Comune di Alpignano (pag. 14 della relazione), che da esse “… si vede che la vegetazione arborea-arbustiva già allora aveva copertura, densità ed estensione (desunta dalle foto aeree) coerenti con la definizione normativa di bosco (sia ai sensi della normativa regionale e sia ai sensi delle competenze esclusive dello Stato) ”.
9.6. In ragione dell’approfondimento istruttorio compiuto dal verificatore, risulta pertanto confermato che la qualificazione operata dal Comune, operata con il provvedimento di adozione della variante generale al P.r.g. e perciò rilevante ai fini urbanistici, risulta conforme al parametro di riferimento costituito dall’art. 3 della legge regionale.
9.7. Il Collegio evidenzia, in proposito, che è non rilevante la circostanza dedotta dall’appellante, sia con l’appello che, da ultimo, con la memoria del 24 ottobre 2025, secondo cui non vi sarebbe stata né da parte del Comune né da parte del verificatore l’effettuazione della “ misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti ”, come richiesto dall’art. 3 della legge regionale, per accertare la presenza di “ terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento ”, in quanto la sussistenza dei requisiti di legge, accertati dal verificatore in misura maggiore alle dimensioni minime richieste dalla legge regionale per potersi operare la qualificazione, risulta contestata senza che siano stati addotti dall’appellante elementi di prova che possano indurre il Collegio a dubitare dell’effettiva sussistenza dei presupposti di fatto a cui il legislatore regionale àncora la qualificazione normativa.
10. Con il quarto motivo di appello si censura il capo della sentenza che ha respinto il quinto motivo del ricorso di primo grado nella parte in cui il T.a.r. non ha considerato che il P.E.E.P. del 1982 aveva ricevuto sostanziale attuazione e che, alla luce di ciò, doveva ritenersi integrata l’eccezione di cui all’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004.
Si evidenzia che il P.E.E.P. ebbe attuazione mediante l’edificazione delle aree ivi ricomprese, come risulterebbe dagli accatastamenti effettuati e da altri elementi probatori che la parte elenca.
Si conclude pertanto rilevando che il Comune avrebbe dovuto prendere in considerazione le circostanze che nella fattispecie dovevano condurre a ritenere integrata l’eccezione di cui all’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004.
10.1. Il quarto motivo di appello è infondato.
10.2. Ai sensi dell’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004: “ 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
…
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate ;”.
10.3. Il T.a.r. ha respinto la censura rilevando che: “ È vero che il fondo del ricorrente, alla data del 6 settembre 1985, era classificato in zona C e ricompreso in un piano pluriennale di attuazione (il P.E.E.P.). Tuttavia, rispetto a tale fondo, le previsioni del piano sono rimaste inattuate, perché sullo stesso non sono mai stati realizzati i programmati servizi afferenti agli insediamenti residenziali. Il fondo, infatti, è sempre rimasto incolto e inutilizzato, dando perciò vita a quel processo di colonizzazione arborea che lo ha trasformato in bosco .”.
10.4. La motivazione del T.a.r. è sostanzialmente corretta, tenuto conto che la norma esclude il vincolo paesaggistico per l’area boschiva a condizione che le previsioni relative evidentemente all’area “ siano state concretamente realizzate ”.
Risulta ininfluente che il PEEP sia stato realizzato per altre parti del territorio comunale in esso ricompreso, risultando rilevante, così come correttamente messo in evidenza dal T.a.r., che le previsioni siano state attuate sul fondo astrattamente sussumibile in una delle ipotesi di ambito territoriale paesaggisticamente rilevante, il che nel caso di specie per espressa previsione di parte non è avvenuto.
11. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l’appello va respinto.
12. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio, dovendosi porre a carico di parte appellante le spese di verificazione, che si liquideranno con separato decreto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite del presente grado del processo, mentre pone a carico dell’appellante le spese di verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU CA, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
MI OR, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI OR | LU CA |
IL SEGRETARIO