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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 20.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 24.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1910 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo su foglio separato,
dagli avv.ti Ester De Vita e Antonio Rapolla, elettivamente domiciliato in Solofra (AV), alla
Via S. Andrea, n. 52, presso lo studio dei difensori;
PEC: Email_1
Email_2
- RICORRENTE -
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procure generali alle liti del 23.1.2023 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove con questi Persona_1
1 elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_1
PEC: t;
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-RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 31.3.2023, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000298838, notificata il 3.3.2023, con la quale gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' dell'importo di € 16.886,50, CP_1
asseritamente dovuto a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1
bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno
2016.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' la lesione del proprio diritto di difesa, stante la mancata indicazione CP_1
nell'ordinanza impugnata dei periodi in cui si sarebbero verificate le violazioni e degli importi contestati, nonché l'inesistenza della violazione, avendo la società sempre CP_2
versato le ritenute previdenziali e assistenziali e non avendo l dimostrato l'esistenza CP_1
dei fatti costitutivi del relativo obbligo.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale:
<In via preliminare
Sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato perché grave ed irreparabile
sarebbe il danno arrecato all'istante se in pendenza dell'opposizione non fosse sospesa
2 l'esecuzione, anche per ragioni di convenienza, alla luce delle ragioni – tutte –
rappresentate;
Sempre in via preliminare
Dichiarare l'estinzione della pretesa ingiunta per intervenuta maturazione del termine di
prescrizione come previsto all'art. 28 l. 689/1981 e, per l'effetto, annullare in toto l'ordinanza-
ingiunzione impugnata;
Nel merito
Annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione impugnata, ivi compresi tutti gli atti
antecedenti, connessi e conseguenti, esonerando il ricorrente dal pagamento della sanzione
inflitta>>.
Vinte le spese del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo CP_1
l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto, nonché
evidenziando di aver provveduto, in ragione della rimodulazione del quadro sanzionatorio,
alla rideterminazione dell'importo della sanzione per le violazioni antecedenti la legge di depenalizzazione, in conformità a quanto disposto con la previsione di cui all'art. 9, comma
5, della L. n. 8/2016, sicché il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della possibilità di estinguere l'obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta.
3. Sospesa con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con ordinanza del 20.6.2024 il G.d.L. rinviava la causa per la discussione all'udienza del 24.1.2025, udienza sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
L' provvedeva a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, CP_1
riportandosi al proprio atto di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, mentre nulla depositava la parte ricorrente.
3 4. Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
2. È opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, che l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa è stata preceduta dalla notifica degli atti prodromici ad essa sottesi (avvisi di accertamento) circostanza, questa, desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' (cfr., in particolare, la “ricevuta CP_1
di ritorno” attestante l'avvenuta notifica, in data 29.9.2017, dell'atto di accertamento de quo).
3. Altresì infondata è da ritenere l'eccezione di “indeterminatezza” dell'impugnata ordinanza,
dal momento che in essa è presente l'esplicito richiamo agli avvisi di accertamento precedentemente notificati, nei quali erano riportate in maniera dettagliata le violazioni commesse, nonché i rispettivi periodi di riferimento.
4. Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla prescrizione quinquennale della pretesa creditoria per le ragioni che seguono.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della Legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
4 amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur.
costante; cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16
agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria è intervenuta nell'anno 2016, e, specificamente, pur non risultando con esattezza la data in cui è avvenuta la trasmissione suddetta, deve ritenersi certo che essa sia intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione contenuta nel Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio
2016; ad essa ha fatto seguito la notifica dell'atto di accertamento, perfezionatasi nel mese di settembre 2017 con il quale è stato concesso al ricorrente il termine di tre mesi dalla data della notifica per provvedere al pagamento, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso.
A ciò si aggiunga che il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) e, da ultimo, nel D.L. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), con il quale è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Ne consegue che, tenuto conto della notifica dell'avviso di accertamento (29.9.2017),
allorquando è stata effettuata la notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di disamina
(3.3.2023), il termine prescrizionale quinquennale (relativo alle sanzioni conseguenti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e non già alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro) non era ancora decorso.
5. Tanto chiarito e passando, ora, alla determinazione della sanzione da irrogare all'opponente, non può farsi a meno di rimarcare che la materia oggetto di disamina è stata
5 di recente oggetto di un nuovo intervento legislativo (cfr. il D.L. n. 48 del 2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle
parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Deve subito precisarsi che detta norma può trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi
Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo
2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro
applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam
partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad € 50.000),
tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere
6 afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è
stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n.
4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che lo stesso ha dato luogo alla Controparte_3
rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri introdotti dal D.L. n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità della lex mitior anche alle fattispecie pregresse,
verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.
6. Occorre a questo punto sottolineare che non può trovare applicazione, nei casi, come quello in esame di pluralità di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l'art. 8
bis della Legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”, il quale,
al 1° comma, prevede che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
7 un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo”.
E, infatti, trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l CP_1
avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, della citata Legge n.
689/81, che così dispone: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …”.
Così come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni,
non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129;
cfr., altresì, Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o
8 eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazioni commesse con più azioni o omissioni;
al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché
l'articolo 8 della Legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio
2019, n. 12659, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd.
cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della Legge n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio
2018, n. 10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
Alla luce dei princìpi testé enunciati, nella vicenda in esame, che ha ad oggetto una pluralità
di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, deve trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato artt. 8 Legge n. 689/1981.
A ciò si aggiunga che, trattandosi di vicenda in cui le violazioni sono state complessivamente undici, da un lato, deve essere applicata una sanzione pari a tre volte l'importo omesso, e,
d'altro lato, appare congruo aumentare in misura massima, cioè del triplo, la sanzione per la violazione più grave, come determinata ai sensi dell'art. 23 cit.
9 Di conseguenza, ritenuta più grave, tra quelle sanzionate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, originata dall'atto di accertamento .7200.31/08/2017.0260940, CP_1
notificato in data 29.9.2017, quella relativa al periodo 6/2016 (in considerazione dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 1.250,76), si reputa equo determinare l'importo della sanzione dovuta dall'opponente in complessivi € 11.256,84 (€
1.250,76 x 3 = 3.752,28 per la violazione più grave, in applicazione del novellato art. 2,
comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, ulteriormente aumentata del triplo ai sensi dell'art. 8,
capoverso, Legge n. 689/81).
Si impone, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta cui consegue da un lato, la declaratoria di illegittimità delle sanzioni per come quantificate nell'impugnata ordinanza ingiunzione, pur risultando, comunque, il provvedimento sanzionatorio pienamente da confermare sotto ogni altro profilo, e, dall'altro, la diversa determinazione della sanzione per tutte le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, da quantificare nella misura complessiva di € 11.256,84, per le causali summenzionate.
7. In ragione della parziale fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione, in particolare in relazione al criterio di determinazione della sanzione per le violazioni concorrenti sin dall'inizio utilizzato dall' va disposta l'integrale compensazione tra le CP_1
parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1910 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023 promosso da Parte_1
contro l in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità delle sanzioni comminate con l'ordinanza ingiunzione n. OI-000298838, notificata il 3.3.2023, determina in
10 € 11.256,84 l'entità dell'importo dovuto dall'opponente a titolo di sanzioni amministrative originate dalle violazioni in precedenza indicate, fermo restando sotto ogni altro profilo il provvedimento sanzionatorio in parola;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 5.2.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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