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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1829/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nei procedimenti riuniti 1829/2020 e 1846/2020, decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Vincenzo Azzinnaro;
Parte_1
RICORRENTE
E
con l'assistenza e difesa degli avv. ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela CP_1
CE e IU NZ.
FATTI DI CAUSA
Con due diversi ricorsi successivamente riuniti, presentati rispettivamente il 29.5.2020 e l'1.6.2020, parte ricorrente ha invocato in giudizio l' . CP_1
In particolare, con il primo (RG 1829/2020) ha impugnato il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Artigiani adottato dall' con decorrenza dall'1.10.2010 nonché CP_1 la conseguente richiesta di pagamento dei contributi previdenziali avanzata in inerenza al periodo 2010-2018 con avviso di Addebito n. 33420180004201524000, notificato il
31.12.2018, per l'importo di € 41.289,44, deducendo: di aver svolto sino al 2012 attività di bracciante agricolo alle dipendenze di varie aziende agricole;
di aver operato, dal 2013, come socio lavoratore subordinato della Cooperativa sociale calabrese, con mansioni agricole e di supporto alla produzione, secondo regolamento interno depositato presso la
Direzione Provinciale del Lavoro;
di aver esercitato attività con partita IVA solo in via marginale e non prevalente, per poche giornate annue e con reddito inferiore rispetto a quello derivante dal lavoro dipendente;
di non possedere i requisiti di legge per l'iscrizione alla Gestione Artigiani, mancando abitualità, prevalenza e autonomia imprenditoriale. Con il secondo (RG 1846/2020), invece, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare per gli anni 2017 e 2018, rigettati dall' per incompatibilità con la posizione di lavoratore autonomo. CP_1
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del primo ricorso per mancata CP_1 opposizione all'avviso di addebito entro il termine di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, con conseguente formazione del giudicato sostanziale sulla pretesa contributiva e la fondatezza dell'iscrizione alla Gestione Artigiani, sulla base di allegati verbali ispettivi del
26.11.2015 dai quali risulta che il ricorrente è titolare di partita IVA dal 1990 per attività di lavorazioni meccanico-agrarie conto terzi oltre che Presidente del CdA della Cooperativa sociale calabrese, composta da tre soci, tra cui la moglie;
che utilizza mezzi agricoli di sua proprietà per le lavorazioni della cooperativa ed ha conseguito redditi da lavoro autonomo superiori a quelli da lavoro dipendente nel periodo considerato oltre l'incompatibilità tra posizione di socio di maggioranza/amministratore e subordinazione, secondo consolidata giurisprudenza nonché, con riferimento all'ulteriore ricorso riunito, la decadenza ex art. 47
DPR 639/1970 oltre alla mancanza dei requisiti, per i prefati narrati motivi, per la concessione del godimento delle prestazioni richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto di come la controversia attenga a due profili distinti ma connessi: a) la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Artigiani e della conseguente pretesa contributiva;
b) il diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola ed agli assegni per il nucleo familiare per gli anni 2017 e 2018.
Quanto al primo punto, occorre rilevare come l'avviso di addebito notificato il 31.12.2018
(per come attestazione in atti), essendo stato impugnato solo con ricorso del 29.5.2020, non sia stato opposto nel termine di legge (40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999) che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17978/2008; Cass. n. 14692/2007) conferma sia perentorio determinando, la sua inosservanza, la definitività del titolo esecutivo, con effetti analoghi al giudicato sostanziale e preclusione di ogni riesame del merito in un diverso giudizio di accertamento negativo.
Pertanto, la domanda di annullamento dell'iscrizione e del debito contributivo è inammissibile.
Per completezza motivazionale si rileva, inoltre, anche l'infondatezza del ricorso nel merito.
Infatti, dall'istruttoria espletata all'udienza del 14.12.2022 sono emersi elementi univoci in ordine alla natura imprenditoriale dell'attività svolta dal ricorrente e, conseguentemente, alla legittimità dell'iscrizione alla Gestione Artigiani effettuata dall' . In particolare, il CP_1 primo teste, , ha riferito che il ricorrente svolgeva in modo continuativo attività Tes_1 agricola su terreni che non risultavano utilizzati direttamente, bensì concessi in affitto alla
Cooperativa sociale calabrese, precisando di averlo visto recarsi quotidianamente al lavoro, utilizzare i mezzi della cooperativa e prestare attività di raccolta o semina a seconda delle esigenze stagionali. Lo stesso teste ha confermato che il ricorrente disponeva di circa cinque ettari di terreni di proprietà, stabilmente locati alla cooperativa, circostanza incompatibile con la tesi dell'uso personale o della coltivazione a conduzione familiare rilevante ai fini dell'inquadramento previdenziale.
Anche il secondo teste, , ha confermato che il ricorrente svolgeva attività agricola alle Tes_2 dipendenze funzionali dell'organizzazione della cooperativa, ricevendo istruzioni operative da un socio della stessa ( ) ed utilizzando i mezzi aziendali per attività di Persona_1 spolonatura, concimazione, raccolta delle olive e guida del trattore, in un contesto organizzativo strutturato, con orari di lavoro definiti e retribuzione corrisposta dalla cooperativa. La convergenza delle due deposizioni esclude che l'attività del ricorrente fosse espressione di una mera auto-produzione familiare o di agricoltura per uso personale, configurandosi, invece, come attività lavorativa autonoma svolta in forma organizzata, con impiego di beni, attrezzature e manodopera in un contesto produttivo terzo, remunerato e continuativo. Ne consegue che l'accertamento dell' – volto all'iscrizione del ricorrente CP_1 alla Gestione Artigiani, in luogo della Gestione Separata – deve ritenersi conforme alla disciplina previdenziale applicabile, sicché l'opposizione risulta infondata.
Peraltro, ai fini dell'iscrizione alla Gestione Artigiani, l'ordinamento richiede che l'attività svolta presenti i caratteri dell'autonoma organizzazione, della continuità e della partecipazione personale al lavoro, anche in un contesto produttivo caratterizzato dall'impiego di beni strumentali e dall'assunzione, almeno in parte, del rischio economico dell'impresa. La giurisprudenza ha più volte chiarito che tale inquadramento è incompatibile con la sola coltivazione per uso personale o familiare, rilevando invece l'inserimento dell'interessato in un ciclo produttivo organizzato, con apporto diretto e continuativo di lavoro (ex multis, Cass. n. 21540/2016; n. 11695/2019). Alla luce di tali principi, l'attività documentalmente e testimonialmente accertata nel caso di specie — svolta su terreni concessi in affitto a una cooperativa, con utilizzo di mezzi aziendali, esecuzione di mansioni operative variabili in base alle esigenze stagionali e ricezione di direttive da parte di un socio della cooperativa — integra pienamente i presupposti per l'inquadramento nella Gestione Artigiani, risultando quindi legittimo l'operato dell' e CP_1 infondato il ricorso.
Quanto, invece, alla richiesta delle indennità di disoccupazione agricola e degli assegni del nucleo familiare avanzata per gli anni 2017 e 2018 con il ricorso RG 1846/2020, va rilevato come la domanda giudiziale sia stata proposta oltre il termine annuale di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970.
Ed infatti, il dies a quo del termine annuale di decadenza disposto dall'art. 47 cit. inizia a decorrere, per espressa previsione di legge dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ricorso amministrativo presentato non tempestivamente.
Infatti, il D.P.R. n. 639 del 1970, art, 47, nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito, con modificazioni, nella l. n. 438 del 1992, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti le prestazioni previdenziali (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, la soglia massima di
300 gg., risultante dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla l. n. 533 del 1973, art. 7 e di 180 giorni, previsto dalla l. n. 88 del 1989, art. 46 -di cui 90 per l'esperimento del ricorso ed ulteriori 90 per la decisione in merito.
Per consolidata giurisprudenza, tale soglia non è dilatabile anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.
È stato infatti più volte affermato dalla Cassazione (Sentenza Cass. n. 7527 del 29/03/2010,
25670 del 2007, SU 12718 del 29/05/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione 3 R.G. 20442/2011 di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)". Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi (o della proposizione tardiva) dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo», individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Applicando i suddetti principi al caso controverso, è pacifico e, dunque, incontestato tra le parti che:
- la domanda amministrativa per il 2017 sia stata presentata il 31.1.2018 e che in data
4.7.2018 sia intervenuto provvedimento di diniego della stessa;
- la domanda amministrativa per il 2018 sia stata presentata il 4.2.2019 e che in data
28.6.2019 sia intervenuto provvedimento di diniego della stessa;
- che il ricorso amministrativo sia stato presentato per entrambe le annualità in maniera tardiva solo il 21.5.2020, dunque oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal 4.7.2018 e dal 4.2.2019.
- che il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente tardivamente, sebbene rilevi ai fini della proposizione della domanda giudiziaria, non può valere, per le ragioni sopra esposte, a spostare in avanti il dies a quo per la proposizione dell'azione che, nel caso di ricorso amministrativo tardivo, deve essere introdotta, a pena di decadenza, entro l'anno dalla scadenza del termine massimo di 300 giorni dalla proposizione della domanda amministrativa.
- nel caso specifico, risalendo le istanze amministrative al 31.1.2018 ed al 4.2.2019, il termine ultimo di 300 giorni deve essere ricondotto alle date del 27.11.2018 e del
2.12.2019.
Pertanto, poiché il ricorso giudiziale RG 1846/2020 è stato proposto l'1.6.2020 - momento rilevante al fine di evitare la decadenza ed unico atto idoneo ad impedire il descritto effetto preclusivo - e, dunque, in data successiva allo spirare dell'anno dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, anch'esso va dichiarato inammissibile.
Spese di lite compensate in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nei procedimenti riuniti 1829/2020 e 1846/2020, decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Vincenzo Azzinnaro;
Parte_1
RICORRENTE
E
con l'assistenza e difesa degli avv. ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela CP_1
CE e IU NZ.
FATTI DI CAUSA
Con due diversi ricorsi successivamente riuniti, presentati rispettivamente il 29.5.2020 e l'1.6.2020, parte ricorrente ha invocato in giudizio l' . CP_1
In particolare, con il primo (RG 1829/2020) ha impugnato il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Artigiani adottato dall' con decorrenza dall'1.10.2010 nonché CP_1 la conseguente richiesta di pagamento dei contributi previdenziali avanzata in inerenza al periodo 2010-2018 con avviso di Addebito n. 33420180004201524000, notificato il
31.12.2018, per l'importo di € 41.289,44, deducendo: di aver svolto sino al 2012 attività di bracciante agricolo alle dipendenze di varie aziende agricole;
di aver operato, dal 2013, come socio lavoratore subordinato della Cooperativa sociale calabrese, con mansioni agricole e di supporto alla produzione, secondo regolamento interno depositato presso la
Direzione Provinciale del Lavoro;
di aver esercitato attività con partita IVA solo in via marginale e non prevalente, per poche giornate annue e con reddito inferiore rispetto a quello derivante dal lavoro dipendente;
di non possedere i requisiti di legge per l'iscrizione alla Gestione Artigiani, mancando abitualità, prevalenza e autonomia imprenditoriale. Con il secondo (RG 1846/2020), invece, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare per gli anni 2017 e 2018, rigettati dall' per incompatibilità con la posizione di lavoratore autonomo. CP_1
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del primo ricorso per mancata CP_1 opposizione all'avviso di addebito entro il termine di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, con conseguente formazione del giudicato sostanziale sulla pretesa contributiva e la fondatezza dell'iscrizione alla Gestione Artigiani, sulla base di allegati verbali ispettivi del
26.11.2015 dai quali risulta che il ricorrente è titolare di partita IVA dal 1990 per attività di lavorazioni meccanico-agrarie conto terzi oltre che Presidente del CdA della Cooperativa sociale calabrese, composta da tre soci, tra cui la moglie;
che utilizza mezzi agricoli di sua proprietà per le lavorazioni della cooperativa ed ha conseguito redditi da lavoro autonomo superiori a quelli da lavoro dipendente nel periodo considerato oltre l'incompatibilità tra posizione di socio di maggioranza/amministratore e subordinazione, secondo consolidata giurisprudenza nonché, con riferimento all'ulteriore ricorso riunito, la decadenza ex art. 47
DPR 639/1970 oltre alla mancanza dei requisiti, per i prefati narrati motivi, per la concessione del godimento delle prestazioni richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto di come la controversia attenga a due profili distinti ma connessi: a) la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Artigiani e della conseguente pretesa contributiva;
b) il diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola ed agli assegni per il nucleo familiare per gli anni 2017 e 2018.
Quanto al primo punto, occorre rilevare come l'avviso di addebito notificato il 31.12.2018
(per come attestazione in atti), essendo stato impugnato solo con ricorso del 29.5.2020, non sia stato opposto nel termine di legge (40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999) che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17978/2008; Cass. n. 14692/2007) conferma sia perentorio determinando, la sua inosservanza, la definitività del titolo esecutivo, con effetti analoghi al giudicato sostanziale e preclusione di ogni riesame del merito in un diverso giudizio di accertamento negativo.
Pertanto, la domanda di annullamento dell'iscrizione e del debito contributivo è inammissibile.
Per completezza motivazionale si rileva, inoltre, anche l'infondatezza del ricorso nel merito.
Infatti, dall'istruttoria espletata all'udienza del 14.12.2022 sono emersi elementi univoci in ordine alla natura imprenditoriale dell'attività svolta dal ricorrente e, conseguentemente, alla legittimità dell'iscrizione alla Gestione Artigiani effettuata dall' . In particolare, il CP_1 primo teste, , ha riferito che il ricorrente svolgeva in modo continuativo attività Tes_1 agricola su terreni che non risultavano utilizzati direttamente, bensì concessi in affitto alla
Cooperativa sociale calabrese, precisando di averlo visto recarsi quotidianamente al lavoro, utilizzare i mezzi della cooperativa e prestare attività di raccolta o semina a seconda delle esigenze stagionali. Lo stesso teste ha confermato che il ricorrente disponeva di circa cinque ettari di terreni di proprietà, stabilmente locati alla cooperativa, circostanza incompatibile con la tesi dell'uso personale o della coltivazione a conduzione familiare rilevante ai fini dell'inquadramento previdenziale.
Anche il secondo teste, , ha confermato che il ricorrente svolgeva attività agricola alle Tes_2 dipendenze funzionali dell'organizzazione della cooperativa, ricevendo istruzioni operative da un socio della stessa ( ) ed utilizzando i mezzi aziendali per attività di Persona_1 spolonatura, concimazione, raccolta delle olive e guida del trattore, in un contesto organizzativo strutturato, con orari di lavoro definiti e retribuzione corrisposta dalla cooperativa. La convergenza delle due deposizioni esclude che l'attività del ricorrente fosse espressione di una mera auto-produzione familiare o di agricoltura per uso personale, configurandosi, invece, come attività lavorativa autonoma svolta in forma organizzata, con impiego di beni, attrezzature e manodopera in un contesto produttivo terzo, remunerato e continuativo. Ne consegue che l'accertamento dell' – volto all'iscrizione del ricorrente CP_1 alla Gestione Artigiani, in luogo della Gestione Separata – deve ritenersi conforme alla disciplina previdenziale applicabile, sicché l'opposizione risulta infondata.
Peraltro, ai fini dell'iscrizione alla Gestione Artigiani, l'ordinamento richiede che l'attività svolta presenti i caratteri dell'autonoma organizzazione, della continuità e della partecipazione personale al lavoro, anche in un contesto produttivo caratterizzato dall'impiego di beni strumentali e dall'assunzione, almeno in parte, del rischio economico dell'impresa. La giurisprudenza ha più volte chiarito che tale inquadramento è incompatibile con la sola coltivazione per uso personale o familiare, rilevando invece l'inserimento dell'interessato in un ciclo produttivo organizzato, con apporto diretto e continuativo di lavoro (ex multis, Cass. n. 21540/2016; n. 11695/2019). Alla luce di tali principi, l'attività documentalmente e testimonialmente accertata nel caso di specie — svolta su terreni concessi in affitto a una cooperativa, con utilizzo di mezzi aziendali, esecuzione di mansioni operative variabili in base alle esigenze stagionali e ricezione di direttive da parte di un socio della cooperativa — integra pienamente i presupposti per l'inquadramento nella Gestione Artigiani, risultando quindi legittimo l'operato dell' e CP_1 infondato il ricorso.
Quanto, invece, alla richiesta delle indennità di disoccupazione agricola e degli assegni del nucleo familiare avanzata per gli anni 2017 e 2018 con il ricorso RG 1846/2020, va rilevato come la domanda giudiziale sia stata proposta oltre il termine annuale di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970.
Ed infatti, il dies a quo del termine annuale di decadenza disposto dall'art. 47 cit. inizia a decorrere, per espressa previsione di legge dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ricorso amministrativo presentato non tempestivamente.
Infatti, il D.P.R. n. 639 del 1970, art, 47, nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito, con modificazioni, nella l. n. 438 del 1992, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti le prestazioni previdenziali (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, la soglia massima di
300 gg., risultante dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla l. n. 533 del 1973, art. 7 e di 180 giorni, previsto dalla l. n. 88 del 1989, art. 46 -di cui 90 per l'esperimento del ricorso ed ulteriori 90 per la decisione in merito.
Per consolidata giurisprudenza, tale soglia non è dilatabile anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.
È stato infatti più volte affermato dalla Cassazione (Sentenza Cass. n. 7527 del 29/03/2010,
25670 del 2007, SU 12718 del 29/05/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione 3 R.G. 20442/2011 di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)". Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi (o della proposizione tardiva) dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo», individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Applicando i suddetti principi al caso controverso, è pacifico e, dunque, incontestato tra le parti che:
- la domanda amministrativa per il 2017 sia stata presentata il 31.1.2018 e che in data
4.7.2018 sia intervenuto provvedimento di diniego della stessa;
- la domanda amministrativa per il 2018 sia stata presentata il 4.2.2019 e che in data
28.6.2019 sia intervenuto provvedimento di diniego della stessa;
- che il ricorso amministrativo sia stato presentato per entrambe le annualità in maniera tardiva solo il 21.5.2020, dunque oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal 4.7.2018 e dal 4.2.2019.
- che il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente tardivamente, sebbene rilevi ai fini della proposizione della domanda giudiziaria, non può valere, per le ragioni sopra esposte, a spostare in avanti il dies a quo per la proposizione dell'azione che, nel caso di ricorso amministrativo tardivo, deve essere introdotta, a pena di decadenza, entro l'anno dalla scadenza del termine massimo di 300 giorni dalla proposizione della domanda amministrativa.
- nel caso specifico, risalendo le istanze amministrative al 31.1.2018 ed al 4.2.2019, il termine ultimo di 300 giorni deve essere ricondotto alle date del 27.11.2018 e del
2.12.2019.
Pertanto, poiché il ricorso giudiziale RG 1846/2020 è stato proposto l'1.6.2020 - momento rilevante al fine di evitare la decadenza ed unico atto idoneo ad impedire il descritto effetto preclusivo - e, dunque, in data successiva allo spirare dell'anno dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, anch'esso va dichiarato inammissibile.
Spese di lite compensate in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.