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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 395/2025 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Giudice dott. Paolo LEPIDI
Giudice rel./est. dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 395/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 22.04.2025 da Parte_1 (c.f. C.F. 1 nata in [...] il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano alla
Via Veneto n. 17 presso lo studio dell'Avv. Pamela Di Pasquale (cod. fisc. che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F. 2
- ricorrente -
contro
Controparte_1 (c.f. nato a [...] il [...], C.F. 3
residente a [...]di Oricola (AQ), via Colle Fiorito, elettivamente domiciliato in via
Mazzini, 4, Carsoli (AQ), presso lo studio dell'Avv. Iulca Proietti ( C.F. 4 ), dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo del 15.12.2025, depositato in data 17.12.2025) 1. il figlio LE sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza/domicilio del padre;
confermare pertanto l'assegnazione della casa coniugale di Civita di Oricola in via
Colle Fiorito snc al sig. AN che l'abiterà assieme al figlio fino a quando la stessa non verrà venduta;
relativamente alla casa coniugale, si fa presente che i divorziandi hanno sottoscritto una proposta di vendita, pertanto si precisa che anche quando l'immobile verrà venduto, il figlio continuerà ad essere collocato con il padre presso un'abitazione che il sig.
AN prenderà in locazione o acquisterà; confermare quanto stabilito in sede di separazione in ordine alla casa coniugale che i coniugi hanno deciso di porre in vendita: il sig.
AN RA fino alla vendita dell'immobile continuerà ad onorare le rate del mutuo e con il ricavato dell'eventuale vendita verrà estinto il mutuo residuo ed il resto verrà diviso in parti uguali tra i coniugi, così come pure tutto il mobilio presente nell'abitazione, così come stabilito in sede di separazione;
2. la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio LE il lunedì, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 18,30/19,00, durante il periodo scolastico, dalle 12,30 sino alle ore 18,30/19,00, durante il periodo estivo;
potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio
LE due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 18,00 sino alle ore 21.30 della domenica sera;
durante le vacanze natalizie i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio LE per 5 giorni consecutivi avendo cura di alternare negli anni la vigilia di Natale con il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con il giorno di Capodanno;
durante le festività pasquali LE trascorrerà con i genitori alternativamente la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo il minore potrà trascorrere con la madre 6 settimane, anche non consecutive (due settimane a giugno, due a luglio e due ad agosto), alternandosi con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno al fine di consentire ad entrambi i genitori la pianificazione delle ferie;
il giorno del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1 novembre, del 8 dicembre ed il giorno di ogni altra festività nazionale saranno trascorsi da ciascun genitore con il figlio ad anni alterni;
ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà o della mamma anche se dovessero capitare in giorni di permanenza presso l'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
il giorno del proprio compleanno il minore lo trascorrerà preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, il minore starà con la madre a pranzo e con il papà a cena, l'anno successivo viceversa;
3. il padre, viste le attuali condizioni economiche della ricorrente, provvederà al
✓ mantenimento del figlio LE;
l'assegno unico per il figlio sarà percepito da entrambe i genitori nella misura del 50% ciascuno dal mese di gennaio 2026; le spese straordinarie,
) individuabili convenzionalmente attraverso il "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie" del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4. i coniugi, nel confermare quanto già stabilito in sede di separazione, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5. entrambi i genitori avranno cura di comunicare telefonicamente o verbalmente il luogo di permanenza del minore quando si allontanerà dal domicilio abituale per più di due giorni;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro cinque giorni ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e recapito di telefonia mobile e si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto compreso quello del figlio minore e dei documenti equipollenti;
6. con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.04.2025 la sig.ra Parte_1 ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del Controparte_1
figlio Per_1 con collocazione prevalente presso la dimora materna;
assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 350,00 complessivi;
spese straordinarie al 50% tra i coniugi, assegno unico interamente a favore della stessa e diritto di visita paterno come indicato nel ricorso introduttivo.
Si è costituito in giudizio il sig. CP_1 il quale, pur aderendo alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha proposto le seguenti condizioni di divorzio: affido congiunto del figlio minore con collocamento presso il padre;
assegnazione della casa coniugale a se stesso;
contributo di mantenimento per il figlio a carico della madre di euro 150,00 mensili e spese straordinarie al 50% tra le parti;
assegno unico interamente a favore del padre e diritto di visita materno come disciplinato in comparsa di costituzione.
All'udienza del 18.12.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo depositato in atti in data 17.12.2025 chiedendo la rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio, con rinuncia ai termini. Pertanto, il Giudice ha disposto in conformità.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) 1. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2024, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
28/06/2008 a Carsoli (AQ) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 5 parte 2 serie A, Ufficio 1- anno 2008.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, nonché la congruità delle stesse rispetto alla situazione economica delle parti ed al superiore interesse del figlio, le recepisce così come concordate.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale spese di lite.delle
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del figlio delle medesime.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra trascritto nei registri dello stato civileParte_1 e Controparte_1 '
del Comune di Carsoli (AQ) all' atto n. 5 parte 2 serie A, ufficio 1- anno 2008;
OMOLOGA le condizioni relative:
-alla casa coniugale, all'affido e al collocamento del figlio minore:
1. il figlio LE sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza/domicilio del padre;
confermare pertanto l'assegnazione della casa coniugale di Civita di Oricola in via
Colle Fiorito snc al sig. AN che l'abiterà assieme al figlio fino a quando la stessa non verrà venduta;
relativamente alla casa coniugale, si fa presente che i divorziandi hanno sottoscritto una proposta di vendita, pertanto si precisa che anche quando l'immobile verrà venduto, il figlio continuerà ad essere collocato con il padre presso un'abitazione che il sig.
AN prenderà in locazione o acquisterà; confermare quanto stabilito in sede di separazione in ordine alla casa coniugale che i coniugi hanno deciso di porre in vendita: il sig.
AN RA fino alla vendita dell'immobile continuerà ad onorare le rate del mutuo e con il ricavato dell'eventuale vendita verrà estinto il mutuo residuo ed il resto verrà diviso in parti uguali tra i coniugi, così come pure tutto il mobilio presente nell'abitazione, così come stabilito in sede di separazione;
-al diritto di visita materno:
2. la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio LE il lunedì, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 18,30/19,00, durante il periodo scolastico, dalle 12,30 sino alle ore 18,30/19,00, durante il periodo estivo;
potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio
LE due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 18,00 sino alle ore 21.30 della domenica sera;
durante le vacanze natalizie i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio LE per 5 giorni consecutivi avendo cura di alternare negli anni la vigilia di Natale con il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con il giorno di Capodanno;
durante le festività pasquali LE trascorrerà con i genitori alternativamente la Pasqua e il lunedi dell'Angelo; durante il periodo estivo il minore potrà trascorrere con la madre 6 settimane, anche non consecutive (due settimane a giugno, due a luglio e due ad agosto), alternandosi con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno al fine di consentire ad entrambi i genitori la pianificazione delle ferie;
il giorno del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1 novembre, del 8 dicembre ed il giorno di ogni altra festività nazionale saranno trascorsi da ciascun genitore con il figlio ad anni alterni;
ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà o della mamma anche se dovessero capitare in giorni di permanenza presso l'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
il giorno del proprio compleanno il minore lo trascorrerà preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, il minore starà con la madre a pranzo e con il papà a
- cena, l'anno successivo viceversa;
-al mantenimento del figlio:
3. il padre, viste le attuali condizioni economiche della ricorrente, provvederà al
✓ mantenimento del figlio LE;
l'assegno unico per il figlio sarà percepito da entrambe i genitori nella misura del 50% ciascuno dal mese di gennaio 2026; le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie" del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
-all'assegno di mantenimento tra coniugi:
4. i coniugi, nel confermare quanto già stabilito in sede di separazione, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del figlio delle medesime.
Così deciso in Avezzano il 22 dicembre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente Dott. Leopoldo SCIARRILLO Dott.ssa Martina DI FONZO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Giudice dott. Paolo LEPIDI
Giudice rel./est. dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 395/2025 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 22.04.2025 da Parte_1 (c.f. C.F. 1 nata in [...] il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano alla
Via Veneto n. 17 presso lo studio dell'Avv. Pamela Di Pasquale (cod. fisc. che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F. 2
- ricorrente -
contro
Controparte_1 (c.f. nato a [...] il [...], C.F. 3
residente a [...]di Oricola (AQ), via Colle Fiorito, elettivamente domiciliato in via
Mazzini, 4, Carsoli (AQ), presso lo studio dell'Avv. Iulca Proietti ( C.F. 4 ), dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo del 15.12.2025, depositato in data 17.12.2025) 1. il figlio LE sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza/domicilio del padre;
confermare pertanto l'assegnazione della casa coniugale di Civita di Oricola in via
Colle Fiorito snc al sig. AN che l'abiterà assieme al figlio fino a quando la stessa non verrà venduta;
relativamente alla casa coniugale, si fa presente che i divorziandi hanno sottoscritto una proposta di vendita, pertanto si precisa che anche quando l'immobile verrà venduto, il figlio continuerà ad essere collocato con il padre presso un'abitazione che il sig.
AN prenderà in locazione o acquisterà; confermare quanto stabilito in sede di separazione in ordine alla casa coniugale che i coniugi hanno deciso di porre in vendita: il sig.
AN RA fino alla vendita dell'immobile continuerà ad onorare le rate del mutuo e con il ricavato dell'eventuale vendita verrà estinto il mutuo residuo ed il resto verrà diviso in parti uguali tra i coniugi, così come pure tutto il mobilio presente nell'abitazione, così come stabilito in sede di separazione;
2. la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio LE il lunedì, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 18,30/19,00, durante il periodo scolastico, dalle 12,30 sino alle ore 18,30/19,00, durante il periodo estivo;
potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio
LE due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 18,00 sino alle ore 21.30 della domenica sera;
durante le vacanze natalizie i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio LE per 5 giorni consecutivi avendo cura di alternare negli anni la vigilia di Natale con il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con il giorno di Capodanno;
durante le festività pasquali LE trascorrerà con i genitori alternativamente la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo il minore potrà trascorrere con la madre 6 settimane, anche non consecutive (due settimane a giugno, due a luglio e due ad agosto), alternandosi con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno al fine di consentire ad entrambi i genitori la pianificazione delle ferie;
il giorno del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1 novembre, del 8 dicembre ed il giorno di ogni altra festività nazionale saranno trascorsi da ciascun genitore con il figlio ad anni alterni;
ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà o della mamma anche se dovessero capitare in giorni di permanenza presso l'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
il giorno del proprio compleanno il minore lo trascorrerà preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, il minore starà con la madre a pranzo e con il papà a cena, l'anno successivo viceversa;
3. il padre, viste le attuali condizioni economiche della ricorrente, provvederà al
✓ mantenimento del figlio LE;
l'assegno unico per il figlio sarà percepito da entrambe i genitori nella misura del 50% ciascuno dal mese di gennaio 2026; le spese straordinarie,
) individuabili convenzionalmente attraverso il "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie" del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4. i coniugi, nel confermare quanto già stabilito in sede di separazione, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5. entrambi i genitori avranno cura di comunicare telefonicamente o verbalmente il luogo di permanenza del minore quando si allontanerà dal domicilio abituale per più di due giorni;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro cinque giorni ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e recapito di telefonia mobile e si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto compreso quello del figlio minore e dei documenti equipollenti;
6. con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.04.2025 la sig.ra Parte_1 ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del Controparte_1
figlio Per_1 con collocazione prevalente presso la dimora materna;
assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 350,00 complessivi;
spese straordinarie al 50% tra i coniugi, assegno unico interamente a favore della stessa e diritto di visita paterno come indicato nel ricorso introduttivo.
Si è costituito in giudizio il sig. CP_1 il quale, pur aderendo alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha proposto le seguenti condizioni di divorzio: affido congiunto del figlio minore con collocamento presso il padre;
assegnazione della casa coniugale a se stesso;
contributo di mantenimento per il figlio a carico della madre di euro 150,00 mensili e spese straordinarie al 50% tra le parti;
assegno unico interamente a favore del padre e diritto di visita materno come disciplinato in comparsa di costituzione.
All'udienza del 18.12.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo depositato in atti in data 17.12.2025 chiedendo la rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio, con rinuncia ai termini. Pertanto, il Giudice ha disposto in conformità.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) 1. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2024, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
28/06/2008 a Carsoli (AQ) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 5 parte 2 serie A, Ufficio 1- anno 2008.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, nonché la congruità delle stesse rispetto alla situazione economica delle parti ed al superiore interesse del figlio, le recepisce così come concordate.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale spese di lite.delle
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del figlio delle medesime.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra trascritto nei registri dello stato civileParte_1 e Controparte_1 '
del Comune di Carsoli (AQ) all' atto n. 5 parte 2 serie A, ufficio 1- anno 2008;
OMOLOGA le condizioni relative:
-alla casa coniugale, all'affido e al collocamento del figlio minore:
1. il figlio LE sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza/domicilio del padre;
confermare pertanto l'assegnazione della casa coniugale di Civita di Oricola in via
Colle Fiorito snc al sig. AN che l'abiterà assieme al figlio fino a quando la stessa non verrà venduta;
relativamente alla casa coniugale, si fa presente che i divorziandi hanno sottoscritto una proposta di vendita, pertanto si precisa che anche quando l'immobile verrà venduto, il figlio continuerà ad essere collocato con il padre presso un'abitazione che il sig.
AN prenderà in locazione o acquisterà; confermare quanto stabilito in sede di separazione in ordine alla casa coniugale che i coniugi hanno deciso di porre in vendita: il sig.
AN RA fino alla vendita dell'immobile continuerà ad onorare le rate del mutuo e con il ricavato dell'eventuale vendita verrà estinto il mutuo residuo ed il resto verrà diviso in parti uguali tra i coniugi, così come pure tutto il mobilio presente nell'abitazione, così come stabilito in sede di separazione;
-al diritto di visita materno:
2. la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio LE il lunedì, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 18,30/19,00, durante il periodo scolastico, dalle 12,30 sino alle ore 18,30/19,00, durante il periodo estivo;
potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio
LE due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 18,00 sino alle ore 21.30 della domenica sera;
durante le vacanze natalizie i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio LE per 5 giorni consecutivi avendo cura di alternare negli anni la vigilia di Natale con il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con il giorno di Capodanno;
durante le festività pasquali LE trascorrerà con i genitori alternativamente la Pasqua e il lunedi dell'Angelo; durante il periodo estivo il minore potrà trascorrere con la madre 6 settimane, anche non consecutive (due settimane a giugno, due a luglio e due ad agosto), alternandosi con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno al fine di consentire ad entrambi i genitori la pianificazione delle ferie;
il giorno del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1 novembre, del 8 dicembre ed il giorno di ogni altra festività nazionale saranno trascorsi da ciascun genitore con il figlio ad anni alterni;
ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà o della mamma anche se dovessero capitare in giorni di permanenza presso l'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
il giorno del proprio compleanno il minore lo trascorrerà preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, il minore starà con la madre a pranzo e con il papà a
- cena, l'anno successivo viceversa;
-al mantenimento del figlio:
3. il padre, viste le attuali condizioni economiche della ricorrente, provvederà al
✓ mantenimento del figlio LE;
l'assegno unico per il figlio sarà percepito da entrambe i genitori nella misura del 50% ciascuno dal mese di gennaio 2026; le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie" del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
-all'assegno di mantenimento tra coniugi:
4. i coniugi, nel confermare quanto già stabilito in sede di separazione, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del figlio delle medesime.
Così deciso in Avezzano il 22 dicembre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente Dott. Leopoldo SCIARRILLO Dott.ssa Martina DI FONZO