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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10598/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10598/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 10.02 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. LEONE STEFANO Parte_1 Per l'avv. FERRAU' GIOVANNI CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10598/2023 promossa da:
(cf. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elett. dom. in Catania, piazzaLanza n. 18/a, rappr. e dif. dall'Avv. LEONE STEFANO
(cf. ) giusta procura in atti C.F._1
ATTORE
Contro
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore elett. dom. in VIA CP_1 P.IVA_2
NICOLA COVIELLO, 25 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.FERRAU' GIOVANNI
(cf. ) giusta procura in atti C.F._2
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.09.2023, la chiedeva il Parte_1 compenso relativo all'attività professionale espletata in favore della CP_1
concernente la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di riqualificazione pagina 2 di 5 energetica e ristrutturazione edilizia dello stabile di via Gaetano Donizzetti. Chiedeva, pertanto: accertare e dichiarare che le parti del presente giudizio hanno concluso un contratto di prestazione d'opera intellettuale con cui la ha conferito alla CP_1 [...]
l'incarico di redigere la progettazione preliminare e definitiva Parte_2 dell'intervento di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia dello stabile di via
Gaetano Donizzetti numeri 99, 101 e 103 a Catania;
accertare e dichiarare
l'inadempimento della alle obbligazioni assunte con il suddetto contratto di CP_1 prestazione d'opera intellettuale concluso con la ricorrente Parte_1
per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in favore della società
[...] ricorrente della somma di € 19.708,77, come da dettaglio sviluppato nel corpo del presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva la la quale contestava la domanda avanzata, eccependo il difetto CP_1
di legittimazione passiva e, comunque, che nessun contratto di prestazione professionale era intercorso tra le parti, bensì con la , al quale, tramite la Controparte_2
resistente, in qualità di socia, veniva conferita una commessa da parte del
[...]
Parte_3 ristrutturazione edilizia dell'immobile, rilevando che alla società resistente veniva assegnata l'esecuzione delle opere, mentre lo studio professionale consorziato incaricato per la progettazione delle opere che avrebbero dovuto essere realizzate veniva individuato nella società ricorrente. Sicchè, chiedeva: rigettare la domanda proposta dalla
[...] in quanto manifestamente infondata atteso l'assoluto Parte_1
difetto di titolarità passiva della e la mancanza di prova di quanto dedotto;
CP_1 in via meramente subordinata, ritenere e dichiarare manifestamente esoso l'importo richiesto dalla ricorrente a titolo di compensi professionali e, per l'effetto, rideterminare la somma secondo equità; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La causa, istruita documentalmente, stante il rigetto delle richieste di prova avanzate da parte resistente, come da ordinanza del 15.10.2024, alla quale si rinvia, viene decisa a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
La domanda avanzata non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
In punto di diritto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità
pagina 3 di 5 delle prestazioni svolte (Cass. Civ., n.21522/19, nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti;
così, Cass. Civ., n.9254/2006, secondo cui, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione).
Nella specie, in assenza di prova scritta, non appare sufficiente la documentazione depositata, in particolare, rilievi effettuati, computo metrico, elaborato grafico stato di fatto, progetto di intervento, che, seppur provano lo svolgimento di attività espletata in favore dello stabile condominiale in oggetto, non provano il conferimento dell'incarico professionale da parte della resistente. Nemmeno a tal uopo appaiono sufficienti le CP_3
mail depositate, da cui si desume che il computo metrico estimativo, poi aggiornato, con relativa planimetria del piano terra viene inviato a tale , rispettivamente con Persona_1
email del 25.03.2021, del 16.04.2021, del 21.04.2021, del 11.05.2021, del 13.05.2021, in quanto quest'ultimo si limita a rispondere alla sola email del 25.03.2021, dicendo: “ok potete completare computo va bene come ipotesi progettuale”. Sicchè, tale espressione appare del tutto insufficiente al fine di provare che la società resistente abbia conferito un incarico professionale, non essendo provati gli elementi essenziali del contratto, quali la volontà contrattuale e l'oggetto del contratto. Mentre, il solo preventivo relativo alla installazione dell'ascensore di cui è destinataria la società resistente da parte di una ditta terza, nemmeno firmato, non appare sufficiente, in assenza di ulteriori elementi probatori, nemmeno oggetto di richiesta di prova. D'altro canto, anche il compenso, seppur ricavabile in via residuale dalle tariffe in materia vigenti, tuttavia, necessita della prova dell'entità e del tipo di prestazioni effettuate in favore della società resistente, alla quale risulta, peraltro, inviati solo i computi metrici e relativa planimetria del piano terra, per come desumibile dalle mail, non essendo visibili nemmeno gli allegati.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda avanzata.
Stante la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali sostenute da parte resistente, liquidate, tenuto conto dell'attività espletata di pagina 4 di 5 bassa complessità e del valore della controversia, tabella n.2, terzo scaglione, decurtato della attività istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
- rigetta la domanda avanzata da con ricorso depositato il Parte_1
29.09.2023;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute da parte resistente, liquidate nella complessiva somma di euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.08.
Il Giudice
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10598/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 10.02 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. LEONE STEFANO Parte_1 Per l'avv. FERRAU' GIOVANNI CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10598/2023 promossa da:
(cf. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elett. dom. in Catania, piazzaLanza n. 18/a, rappr. e dif. dall'Avv. LEONE STEFANO
(cf. ) giusta procura in atti C.F._1
ATTORE
Contro
(cf. ), in persona del legale rappresentante pro tempore elett. dom. in VIA CP_1 P.IVA_2
NICOLA COVIELLO, 25 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.FERRAU' GIOVANNI
(cf. ) giusta procura in atti C.F._2
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.09.2023, la chiedeva il Parte_1 compenso relativo all'attività professionale espletata in favore della CP_1
concernente la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di riqualificazione pagina 2 di 5 energetica e ristrutturazione edilizia dello stabile di via Gaetano Donizzetti. Chiedeva, pertanto: accertare e dichiarare che le parti del presente giudizio hanno concluso un contratto di prestazione d'opera intellettuale con cui la ha conferito alla CP_1 [...]
l'incarico di redigere la progettazione preliminare e definitiva Parte_2 dell'intervento di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia dello stabile di via
Gaetano Donizzetti numeri 99, 101 e 103 a Catania;
accertare e dichiarare
l'inadempimento della alle obbligazioni assunte con il suddetto contratto di CP_1 prestazione d'opera intellettuale concluso con la ricorrente Parte_1
per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in favore della società
[...] ricorrente della somma di € 19.708,77, come da dettaglio sviluppato nel corpo del presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva la la quale contestava la domanda avanzata, eccependo il difetto CP_1
di legittimazione passiva e, comunque, che nessun contratto di prestazione professionale era intercorso tra le parti, bensì con la , al quale, tramite la Controparte_2
resistente, in qualità di socia, veniva conferita una commessa da parte del
[...]
Parte_3 ristrutturazione edilizia dell'immobile, rilevando che alla società resistente veniva assegnata l'esecuzione delle opere, mentre lo studio professionale consorziato incaricato per la progettazione delle opere che avrebbero dovuto essere realizzate veniva individuato nella società ricorrente. Sicchè, chiedeva: rigettare la domanda proposta dalla
[...] in quanto manifestamente infondata atteso l'assoluto Parte_1
difetto di titolarità passiva della e la mancanza di prova di quanto dedotto;
CP_1 in via meramente subordinata, ritenere e dichiarare manifestamente esoso l'importo richiesto dalla ricorrente a titolo di compensi professionali e, per l'effetto, rideterminare la somma secondo equità; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La causa, istruita documentalmente, stante il rigetto delle richieste di prova avanzate da parte resistente, come da ordinanza del 15.10.2024, alla quale si rinvia, viene decisa a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
La domanda avanzata non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
In punto di diritto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità
pagina 3 di 5 delle prestazioni svolte (Cass. Civ., n.21522/19, nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti;
così, Cass. Civ., n.9254/2006, secondo cui, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione).
Nella specie, in assenza di prova scritta, non appare sufficiente la documentazione depositata, in particolare, rilievi effettuati, computo metrico, elaborato grafico stato di fatto, progetto di intervento, che, seppur provano lo svolgimento di attività espletata in favore dello stabile condominiale in oggetto, non provano il conferimento dell'incarico professionale da parte della resistente. Nemmeno a tal uopo appaiono sufficienti le CP_3
mail depositate, da cui si desume che il computo metrico estimativo, poi aggiornato, con relativa planimetria del piano terra viene inviato a tale , rispettivamente con Persona_1
email del 25.03.2021, del 16.04.2021, del 21.04.2021, del 11.05.2021, del 13.05.2021, in quanto quest'ultimo si limita a rispondere alla sola email del 25.03.2021, dicendo: “ok potete completare computo va bene come ipotesi progettuale”. Sicchè, tale espressione appare del tutto insufficiente al fine di provare che la società resistente abbia conferito un incarico professionale, non essendo provati gli elementi essenziali del contratto, quali la volontà contrattuale e l'oggetto del contratto. Mentre, il solo preventivo relativo alla installazione dell'ascensore di cui è destinataria la società resistente da parte di una ditta terza, nemmeno firmato, non appare sufficiente, in assenza di ulteriori elementi probatori, nemmeno oggetto di richiesta di prova. D'altro canto, anche il compenso, seppur ricavabile in via residuale dalle tariffe in materia vigenti, tuttavia, necessita della prova dell'entità e del tipo di prestazioni effettuate in favore della società resistente, alla quale risulta, peraltro, inviati solo i computi metrici e relativa planimetria del piano terra, per come desumibile dalle mail, non essendo visibili nemmeno gli allegati.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda avanzata.
Stante la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali sostenute da parte resistente, liquidate, tenuto conto dell'attività espletata di pagina 4 di 5 bassa complessità e del valore della controversia, tabella n.2, terzo scaglione, decurtato della attività istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
- rigetta la domanda avanzata da con ricorso depositato il Parte_1
29.09.2023;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute da parte resistente, liquidate nella complessiva somma di euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.08.
Il Giudice
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
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