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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/06/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 17/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2100/2015R.g.
Tra
n.02/06/1946 ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Pianura Maria Grazia
RICORRENTE
E
MINISTRO P.T. Controparte_1
( ) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 21/10/2015 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: a) Accertare e dichiarare che il r icor rent e, coll ocato in quiescenza dal 01.09.2009, ha prestato ser vizi o come docent e di educazione t ecni ca nella scuola secondaria di I grado di Pizz o Calabr o (VV) e che per gli anni scolastici 2005/ 2006 e
2008/ 2009 ha effet t uato ult eriori 3 (tre) ore eccedenti l 'orario di servizio;
b)Accertare e di chiarar e che le diff erenze ret ribut ive relati ve all e ore eccedent i di servizi o ef fet tuat e negli anni scol asti ci 2005/ 2006 e 2008/2009 sono st at e pagat e solo f ino Giugno mentre risultano mancanti i pagamenti per
i restant i peri odi di Luglio ed Agosto;
c) Accertare e di chi arare che
[...]
F. ), i n persona Controparte_2 P.IVA_1
del mi nistr o pro t empor e/l egal e rappresent ant e;
Controparte_3
[..
[...] [...]
(C .F.: ), in persona del dirigent e e
[...] P.IVA_2
legale rappres entante pro t empore;
Controparte_4
(C .F. ), i n persona del diri gent e e
[...] P.IVA_3
legale rappresentant e pro t empore;
è debit ore nei confront i del ri corrente dell e somme a t itol o di pagamento delle ore eccedenti ex art. 6 DPR 209/87 per i peri odi di L ugl io ed Agos to 2005/2006 e di Lugli o ed Agosto 2008/2009,
d)Per lo eff etto dell e s uperi ori istanze condannare il in persona del CP_3
legale rapp.te p.t. i n solido tutti i convenuti a corrispondere l e diff erenze retri buti ve per l e causal i espresse nonché all 'adeguamento del prospetto di liquidazione come da ri epi logo import i di di ritto del 31 Agosto 2009 e conseguent emente condannarli all'adeguamento del rat eo di pensione e dell e somme a titol o di TFR s econdo il prospet to ri modulat o o comunque alla somma maggior e o minor e che rit errà di giustizia, con int eressi e rivalutazione come per l egge;
con vit toria di spese compet enze ed onorari di lite.
Part e resis te nte, non cost ituit asi in giudizio, va di chi arat a cont umace.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 28.09.2016 al 27.10.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 16.12.2020, 25.05.2022, 11.10.2023, 10.07.2024,
11.09.2024, 12.03.2025 e al l'udi enza del 04.06.2025, fratt anto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cart olare, il Giudicante, pres o at to dell a ritual e comunicazione all e parti del decret o res o ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, rit enut a l a controversia decidibil e allo st ato degli atti ha adot tato la sent enza con cont est ual e moti vazione, di cui di spone la comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
In via preliminare si rileva che a norma dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, i compensi, spettanti al personale docente per le ore eccedentarie rispetto alle diciotto ore settimanali, devono essere corrisposti "per tutta la durata dell'anno scolastico o della nomina"
e non presuppongono affatto un incremento permanente della base stipendiale anche dei
Pag. 2 di 4 successivi anni scolastici;
pertanto, correttamente - in sede di liquidazione del trattamento pensionistico spettante al docente cessato dal servizio - le ore eccedentarie prestate nel periodo da prendere in considerazione sono computate su base annuale, con riferimento
(separatamente) a ciascun anno scolastico di competenza, senza riflettersi (sotto forma di incremento stipendiale) sul trattamento economico del successivo anno scolastico.
L'azione proposta va assoggettata alla giurisdizione della Corte dei conti. sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex art.
13) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. 25/3/2005, n. 6404, Cass. Sez. Un.
30/12/2004, n. 24171) e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (v. anche Cass. Sez. Un.
14/11/2018, n. 29284).
Pertanto, poiché la giurisdizione va determinata sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del "petitum" sostanziale", la controversia proposta da un dipendente pubblico in quiescenza che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti (Cassazione civile sez. un., 25/03/2005, n.6404), la quale ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (Cfr. S.U. 14 febbraio 2007 n. 3195, S.U. 19 gennaio 2007 n. 1134, S.U. 10 gennaio 2007 n. 221, S.U. 29 aprile 2009 n. 9942, S.U. 7 agosto 2009 n. 18076 e S.U. 24 luglio 2013 n. 17927). La fattispecie oggetto del presente giudizio rientra tra quelle la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione contabile in quanto rientrante nei contorni applicativi della stessa come sopra definiti.
Del resto, come più volte affermato dalle Sezioni Unite, con orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti, essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass. S.U. 11 febbraio 1993 n. 5329, Cass. S.U. 6 maggio 1993 n. 10297 e Cass. S.U. 9 gennaio 2008 n. 171); sono attribuite, in particolare, alla giurisdizione della Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex art. 13) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. 25/3/2005, n. 6404, Cass. Sez. Un. 30/12/2004, n. 24171).
In tale senso va allora interpretata la categorica affermazione (Cass. Sez. U. 09/06/2016, n.
Pag. 3 di 4 11849) della S.C. della riconduzione all'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti di tutte le controversie funzionali alla pensione e, quindi, non solo di quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma pure di quelle relative ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, interessi e rivalutazione, ovvero il recupero di somme indebitamente erogate: infatti, la corretta individuazione di tale ambito e l'armonizzazione dei principi esposti impone di statuire che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste sì quanto a tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, pure in ordine a quelle ad esse funzionali, ma pur sempre a condizione che tanto non implichi, per essere intrapresa la controversia dal lavoratore ancora in servizio, un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del suo datore di lavoro, sotto il profilo dell'insorgenza, dipendente dal riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie;
nella quale ultima evenienza invece la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego in essere, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto o connotazione o funzione previdenziale, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce dei principi e criteri di distinzione così enucleati si rileva che la domanda proposta da parte ricorrente è tale da radicare la giurisdizione del giudice contabile.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo e sono compensate tra le parti, valorizzata la delibazione preliminare in punto di giurisdizione.
P.Q.M.
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la controversia alla giurisdizione della Corte dei conti dinanzi a cui la causa va riassunta nel termine di legge.
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 17 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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