Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.2670/2022 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2670/2022 del R.G.A.C.
TRA
Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Annarita
[...]
Del Gaudio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Parte_1
Piazza Spartaco n. 27, in virtù di mandato conferito in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
OPPONENTE
E
elettivamente domiciliata in , alla via Virgilio CP_1 Parte_1
n. 96, presso lo studio dell'avv. Gaetano Vivo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.4.2025, i difensori delle parti - riportandosi ciascuno ai propri scritti difesivi e alle conclusioni ivi rassegnate - ribadivano l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stati eseguiti i lavori necessari all'eliminazione delle denunciate infiltrazioni di acqua, ed avendo rinunciato parte opposta alla richiesta di risarcimento del danno, permanendo unicamente divergenze in merito alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio e della fase di mediazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ratto di citazione regolarmente notificato in data 4.5.2022, il
[...]
, in persona dell'amministratore p.t., Parte_2 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 13.4.2022, ad istanza di con il quale veniva intimata l'esecuzione dei lavori di manutenzione CP_1 straordinaria del tetto e l'eliminazione delle problematiche infiltrative denunciate dalla
, sulla scorta del verbale di mediazione n. 938/2018, omologato dal Tribunale di CP_1
Torre Annunziata in data 17.2.2021 e munito di formula esecutiva il successivo 18.3.2021.
Quale unico motivo di opposizione, il Condominio attoreo denunciava la possibile presenza di abusi edilizi nell'appartamento di proprietà dell'odierna parte opposta, come riferito dal condomino evidenziandosi che le infiltrazioni denunciate CP_2 dalla avrebbero potuto trarre origine dalla presenza di opere edilizie non assentite CP_1
e dunque illegittime. In tali termini, dunque, concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo del quale si preannunciava la forzosa esecuzione.
Si costituiva , contestando nel merito l'opposizione, della quale chiedeva CP_1 il rigetto. Evidenziava di aver già comunicato all'amministratore p.t. del Condominio
l'inesistenza di qualsiasi asserito abuso, rilevando, in ogni caso, che la dedotta presenza di opere abusive giammai avrebbe potuto costituire motivo di accoglimento dell'opposizione, non interferendo con l'esistenza delle infiltrazioni, peraltro riconosciute per effetto dell'intervenuta mediazione, omologata dal Tribunale di Torre Annunziata.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. del 7.11.2023 e, di poi, rimessa sul ruolo, con decreto del 17.11.2023, avendo il Giudice rilevato, dalla lettura della comparsa conclusionale di parte opponente, l'avvenuta realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria. Disposti alcuni rinvii per favorire tra le parti un accordo relativo alla regolamentazione delle spese di causa e di mediazione, la causa, riassegnata allo scrivente in data 19.3.2025, veniva riservata in decisione all'udienza del 3.4.2025, avendo le parti ribadito la cessata materia del contendere e già depositato le memorie conclusionali, cui si riportavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, come riconosciuto dalle stesse parti alle udienze celebratesi in data 18.4.2024 e 3.4.2025, oltre
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per come risultante dalla memoria conclusionale depositata da parte opponente in data
6.10.2023, avendo entrambe le parti riconosciuto l'avvenuta esecuzione del lavori necessari a scongiurare le infiltrazioni denunciate dalla ed all'origine CP_1 dell'odierna controversia, nonchè avendo l'intimante espressamente rinunciato alla richiesta di risarcimento del danno subito per effetto delle riferite infiltrazioni. Non avendo, tuttavia, le parti raggiunto accordo alcuno circa la regolamentazione delle spese, benché a tanto ripetutamente invitate dal Giudice anche mediante proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., chiedevano decidersi la causa, insistendo l'opponente nell'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Tanto premesso, rileva lo scrivente che il Giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, può dare atto, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una eventuale situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo egli provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale. Si è, infatti, affermato al riguardo che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ. 8.6.2005
n. 11962; conf., ex multis, Cass. civ.
2.8.2004 n. 14775; 17.8.2005 n. 17334; Trib. Roma
17.7.2019; Trib. Perugia 2.8.2019) Nel caso che ci occupa, come detto, le parti, nonostante ripetuti differimenti delle udienze disposti a tal fine, non addivenivano ad un accordo circa la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, con conseguente necessità, in ossequio ai principi sopra richiamati, di una pronuncia giurisdizionale che risolvesse siffatta questione sulla scorta del menzionato principio della soccombenza virtuale. Orbene, sulla scorta della documentazione versata in atti anche da parte opponente, emerge la piena fondatezza delle doglianze denunciate dall'opposta al punto che le ragioni della stessa veniva consacrate, dapprima, nel CP_1 raggiungimento di un accordo di mediazione, omologato dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 18.3.2021, e, successivamente, nel corso del presente giudizio
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oppositorio, mediante la spontanea esecuzione del lavori di manutenzione straordinaria, più volte richiesti dalla e già oggetto di delibera condominiale del 7.6.2021. Va CP_1 altresì evidenziata la mera pretestuosità della asserita presenza di opere abusive all'interno dell'appartamento di proprietà della – peraltro mai dimostrate - e, in ogni caso, CP_1 la loro irrilevanza al fine di fondare l'odierna opposizione a precetto, giammai essendo stata contestato il diritto a procedere esecutivamente in danno del Condominio, in forza del verbale di mediazione omologato, notificato in uno al precetto oggi opposto.
L'invocata condanna al pagamento delle spese di mediazione e del presente giudizio, dunque, non può che essere pienamente accolta, pur tenendosi presente la collaborativa condotta processuale serbata dalla difesa di parte opposta, ai fini della possibile conciliazione della lite.
Tali spese, di mediazione e del presente giudizio, dunque, vanno liquidate, in favore di ed a carico del CP_1 Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t. conformemente alle
[...] disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), tenuto conto del valore della lite (indeterminabile, scaglione applicabile ricompreso tra € 5.200,00 ed
€ 26.000,00) come segue:
per la fase di mediazione in complessivi € 2.700,00, di cui € 400,00 per la fase di attivazione, € 800,00 per la fase di negoziazione, € 1.500,00 per la fase di conciliazione, oltre accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Gaetano Vivo che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
per il presente giudizio, in complessivi € 3.900,00, di cui € 800,00 per la fase di studio della controversia, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione,
€ 1.300,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Vivo che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., nei confronti di con atto di citazione in CP_1
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opposizione a precetto regolarmente notificato in data 4.5.2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna il , Controparte_3 in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese liquidate come segue:
per la fase di mediazione, in complessivi € 2.700,00, di cui € 400,00 per la fase di attivazione, € 800,00 per la fase di negoziazione, € 1.500,00 per la fase di conciliazione, oltre accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Gaetano Vivo che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
per il presente giudizio, in complessivi € 3.900,00, di cui € 800,00 per la fase di studio della controversia, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione,
€ 1.300,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Vivo che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Torre Annunziata, il 3.4.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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