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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/12/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1731/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SMAREGLIA ALICE MARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SMAREGLIA ALICE MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 MANFREDINI LUCA elettivamente domiciliato in VIA AVVALORATI N 50 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MANFREDINI LUCA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM sede
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 La domanda di divorzio presentata da in data 15/07/2025 Parte_1
e a cui ha aderito è fondata e va accolta. CP_1
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Entrambi i coniugi conducono vite autonome e hanno ciascuno una loro dimora.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi raggiunti dai coniugi in udienza, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole.
In particolare, all'esito della fase cautelare, le parti hanno concordato le seguenti condizioni: affidamento esclusivo della minore alla madre, mantenimento del padre in favore della figlia di Euro 300,00, incluse le spese straordinarie, salvo quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e assegno unico in favore della ricorrente.
Le condizioni sopra indicate, anche se prevedono l'affidamento esclusivo, possono essere recepite, perché ad oggi vive con la madre e non vuole avere più rapporti Per_1 con il padre, con cui in precedenza ha vissuto per alcuni mesi;
ha denunciato il Per_1 padre per un episodio di aggressione verbale e fisica, che la ragazza ha anche riferito ai Servizi sociali, motivando il suo rifiuto della figura paterna;
il resistente ha contestato di avere maltrattato la figlia, sia in quella occasione che in passato, ma ha ammesso di avere avuto la sera del 20.2.25 avuto un atteggiamento duro e forte verso la minore, sostenendo di averlo fatto per contenere i comportamenti oppositivi e ribelli della figlia;
ad oggi quindi la minore non ha intenzione di avere alcun contatto con il padre e questo ultimo si sente ingiustamente accusato dalla figlia, con la quale però cerca contatti telefonici che non hanno esito;
i servizi sociali hanno tentato la presa in carico delle parti e della minore, ma i genitori, seppur disposti ad un percorso di sostegno alla genitorialità individuale, non vogliono avere alcun rapporto, poiché la sostiene Pt_1 che il marito durante la vita coniugale l'avrebbe sempre maltrattata, e ha Per_1 rifiutato il supporto psicologico offerto dai medesimi servizi.
Pertanto, tenuto conto della complessiva situazione e del fatto che ha ormai 17 Per_1 anni e risulta inopportuna qualsiasi forzatura verso la figura paterna, soprattutto fino all'esito del procedimento penale, l'affidamento esclusivo alla madre appare l'unico regime possibile da attuare.
La frequentazione padre figlia ad oggi non può essere ripresa e va subordinato ai desideri di ogni incontro tra i due. Per_1
pagina 2 di 3 L'importo previsto a titolo di mantenimento, infine, appare congruo.
Le spese di lite vanno compensate.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio celebrato in il 21/06/2008 tra Pt_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
LIVORNO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 1 Serie 1. viene affidata in via esclusiva alla madre;
Per_1
2. il padre verserà quale contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 300 incluse le spese straordinarie, salvo quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
3. l'assegno unico sarà percepito solo dalla Pt_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 15 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1731/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SMAREGLIA ALICE MARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SMAREGLIA ALICE MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 MANFREDINI LUCA elettivamente domiciliato in VIA AVVALORATI N 50 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MANFREDINI LUCA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM sede
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 La domanda di divorzio presentata da in data 15/07/2025 Parte_1
e a cui ha aderito è fondata e va accolta. CP_1
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Entrambi i coniugi conducono vite autonome e hanno ciascuno una loro dimora.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi raggiunti dai coniugi in udienza, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole.
In particolare, all'esito della fase cautelare, le parti hanno concordato le seguenti condizioni: affidamento esclusivo della minore alla madre, mantenimento del padre in favore della figlia di Euro 300,00, incluse le spese straordinarie, salvo quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e assegno unico in favore della ricorrente.
Le condizioni sopra indicate, anche se prevedono l'affidamento esclusivo, possono essere recepite, perché ad oggi vive con la madre e non vuole avere più rapporti Per_1 con il padre, con cui in precedenza ha vissuto per alcuni mesi;
ha denunciato il Per_1 padre per un episodio di aggressione verbale e fisica, che la ragazza ha anche riferito ai Servizi sociali, motivando il suo rifiuto della figura paterna;
il resistente ha contestato di avere maltrattato la figlia, sia in quella occasione che in passato, ma ha ammesso di avere avuto la sera del 20.2.25 avuto un atteggiamento duro e forte verso la minore, sostenendo di averlo fatto per contenere i comportamenti oppositivi e ribelli della figlia;
ad oggi quindi la minore non ha intenzione di avere alcun contatto con il padre e questo ultimo si sente ingiustamente accusato dalla figlia, con la quale però cerca contatti telefonici che non hanno esito;
i servizi sociali hanno tentato la presa in carico delle parti e della minore, ma i genitori, seppur disposti ad un percorso di sostegno alla genitorialità individuale, non vogliono avere alcun rapporto, poiché la sostiene Pt_1 che il marito durante la vita coniugale l'avrebbe sempre maltrattata, e ha Per_1 rifiutato il supporto psicologico offerto dai medesimi servizi.
Pertanto, tenuto conto della complessiva situazione e del fatto che ha ormai 17 Per_1 anni e risulta inopportuna qualsiasi forzatura verso la figura paterna, soprattutto fino all'esito del procedimento penale, l'affidamento esclusivo alla madre appare l'unico regime possibile da attuare.
La frequentazione padre figlia ad oggi non può essere ripresa e va subordinato ai desideri di ogni incontro tra i due. Per_1
pagina 2 di 3 L'importo previsto a titolo di mantenimento, infine, appare congruo.
Le spese di lite vanno compensate.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio celebrato in il 21/06/2008 tra Pt_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
LIVORNO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 1 Serie 1. viene affidata in via esclusiva alla madre;
Per_1
2. il padre verserà quale contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 300 incluse le spese straordinarie, salvo quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
3. l'assegno unico sarà percepito solo dalla Pt_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 15 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3