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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G . 2747 /2025
Il giorno 16 dicembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Tiziana Desantis, per delega dell'Avv. Raschi, la quale si riporta ai propri scritti difensivi, al ricorso e alle note e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze;
Per parte resistente, l'Avv.Marco Gagliostro per delega dell'Avv. CP_1
LL CA PA EL e dell'Avv. RI CO AD, che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 2747/2025 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MM IA RO, all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2747/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IC Raschi, C.F. , giusta procura in atti. C.F._2
Ricorrente
E
– C.F. Controparte_2
- in persona del Legale rappresentante pro-tempore, in proprio e P.IVA_1
quale mandatario della Controparte_3
sede in Roma, ai sensi dell'art.13, L. n.448/1998, giusta procura a rogito
[...]
Notaio in Tivoli del 03.07.2014, rep. n. 37521 del 03.07.2014, Persona_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LL CA PA EL (c.f.
e RI CO AD ( ), in C.F._3 CodiceFiscale_4
forza di procura generale alle liti a Rogito Notaio Dott. del Persona_2
22.03.2024, rep. 37875/7313,in atti.
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore14,54 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 05.09.2025, l'odierna ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 39420250001049862000, notificato in data 20.08.2025 dall' in CP_1
relazione alla Prestazione 6790 DSAGR n. 20144622900634, con cui veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.417,60 per revoca della disoccupazione agricola e assegni familiari. Eccepiva, l'inesistenza del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione decennale ordinaria decorrente dalla data in cui gli emolumenti sono stati erogati (anno 2013), essendo decorsi oltre dieci anni dall'avvenuta erogazione fino alla notifica dell'avviso di addebito in data 20.8.2025, senza che la ricorrente abbia mai ricevuto la notifica di alcun atto prodromico all'avviso di addebito oggetto di opposizione. e concludeva, chiedendo di “-in via preliminare accertare e dichiarare, in accoglimento dell'opposizione proposta, la nullità e/o inefficacia dell'avviso di addebito
n. 39420250001049862000, dell'importo di euro 2.417,60 e di ogni ulteriore atto ad esso conseguente e/o presupposto;
-nel merito, accertare e dichiarare che il credito di cui all'avviso di addebito n. 39420250001049862000 è estinto per intervenuta prescrizione ordinaria decennale;
-ai sensi dell'art. 38 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 in G.U.
6 luglio 2011 n. 155, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro 2.417,60; -ai sensi dell'art. 9 DPR 30 maggio
2002, n. 115 comma I bis inserito dall'art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 in G.U. 6 luglio
2011 n. 155 comma VI lett. b) n. 2 e lett. f), convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato di € 43,00 avendo posseduto la ricorrente ed il suo nucleo familiare, in relazione all'anno 2024, un reddito superiore ad € 38.514,03+1.032,91 per ogni componente il nucleo familiare;
-condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento di spese e competenze del giudizio, IVA, CPA e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto
i compensi, tenendo conto che trattasi di atto redatto con collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37.2018: “Il compenso determinato tenuto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”; -in subordine, in caso di soccombenza, dichiarare l'esonero dalle spese processuali ex art. 42 comma 11 d. l.
n. 269/03 avendo posseduto la ricorrente per l'anno 2024 euro 9.500,00 circa ed essendo costituito il suo nucleo familiare oltre che da se stessa, anche dal marito
[...]
che per l'anno 2024 ha avuto un reddito pari ad euro 9.500,00 circa, dalla figlia Per_3
che per l'anno 2024 ha euro 7.800,00 e dal figlio che per Persona_4 Persona_5
l'anno 2024 non ha percepito alcun reddito, per un reddito complessivo del nucleo pari ad € 26.800,00, inferiore a quello previsto per l'esonero dalle spese processuali, come dichiara il ricorrente che sottoscrive il presente atto di ricorso”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale CP_1
eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della CP_3
ancora l'inammissibilità del ricorso atteso che l'odierna ricorrente ha
[...]
introdotto due precedenti giudizi innanzi al Tribunale di Palmi - Sez. lav. - RG
n. 2474/2016 e RG n. 3546/2016 - avverso i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2012, 2013 e 2014, per il conseguente preteso riconoscimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola, malattia e assegni per il nucleo familiare per i medesimi periodi. Eccepiva, inoltre,
l'infondatezza nel merito, in quanto la domanda azionata con il presente giudizio non trova fondamento stante il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura avvenuto a seguito degli accertamenti ispettivi di cui al verbale già citato che si allega e al quale si rimanda integralmente. Quindi, concludeva chiedendo di” previa estromissione della , ritenere e CP_3
dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o rigettare il ricorso e tutte le relative domande in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa.””
Il ricorso è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione. Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Oggetto della presente controversia è l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 39420250001049862000, notificato in data 20.08.2025 dall' in relazione CP_1
alla Prestazione 6790 DSAGR n. 20144622900634, con cui veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.417,60, per intervenuta prescrizione..
In merito all'eccepita prescrizione, il Tribunale esaminata, preliminarmente,
l'ammissibilità dell'opposizione e verificata la maturazione della prescrizione quinquennale relativamente l'avviso di addebito n. 39420250001049862000, tenendo conto anche della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, accoglie il ricorso, in quanto l' relativamente all'avviso, CP_1
oggetto di contestazione, ha dato prova di atti interruttivi, nelle allegazioni documentali allegate alla memoria di costituzione.
Le spese vengono compensate, essendo presente in atti dichiarazione ex art. 42 comma 11 d. l. n. 269/03.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1129/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite, essendo in atti dichiarazione ex art. 42 comma 11 d.
l. n. 269/03. Palmi 16 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa MM IA RO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G . 2747 /2025
Il giorno 16 dicembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Tiziana Desantis, per delega dell'Avv. Raschi, la quale si riporta ai propri scritti difensivi, al ricorso e alle note e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze;
Per parte resistente, l'Avv.Marco Gagliostro per delega dell'Avv. CP_1
LL CA PA EL e dell'Avv. RI CO AD, che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 2747/2025 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MM IA RO, all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2747/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IC Raschi, C.F. , giusta procura in atti. C.F._2
Ricorrente
E
– C.F. Controparte_2
- in persona del Legale rappresentante pro-tempore, in proprio e P.IVA_1
quale mandatario della Controparte_3
sede in Roma, ai sensi dell'art.13, L. n.448/1998, giusta procura a rogito
[...]
Notaio in Tivoli del 03.07.2014, rep. n. 37521 del 03.07.2014, Persona_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LL CA PA EL (c.f.
e RI CO AD ( ), in C.F._3 CodiceFiscale_4
forza di procura generale alle liti a Rogito Notaio Dott. del Persona_2
22.03.2024, rep. 37875/7313,in atti.
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore14,54 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 05.09.2025, l'odierna ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 39420250001049862000, notificato in data 20.08.2025 dall' in CP_1
relazione alla Prestazione 6790 DSAGR n. 20144622900634, con cui veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.417,60 per revoca della disoccupazione agricola e assegni familiari. Eccepiva, l'inesistenza del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione decennale ordinaria decorrente dalla data in cui gli emolumenti sono stati erogati (anno 2013), essendo decorsi oltre dieci anni dall'avvenuta erogazione fino alla notifica dell'avviso di addebito in data 20.8.2025, senza che la ricorrente abbia mai ricevuto la notifica di alcun atto prodromico all'avviso di addebito oggetto di opposizione. e concludeva, chiedendo di “-in via preliminare accertare e dichiarare, in accoglimento dell'opposizione proposta, la nullità e/o inefficacia dell'avviso di addebito
n. 39420250001049862000, dell'importo di euro 2.417,60 e di ogni ulteriore atto ad esso conseguente e/o presupposto;
-nel merito, accertare e dichiarare che il credito di cui all'avviso di addebito n. 39420250001049862000 è estinto per intervenuta prescrizione ordinaria decennale;
-ai sensi dell'art. 38 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 in G.U.
6 luglio 2011 n. 155, convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro 2.417,60; -ai sensi dell'art. 9 DPR 30 maggio
2002, n. 115 comma I bis inserito dall'art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 in G.U. 6 luglio
2011 n. 155 comma VI lett. b) n. 2 e lett. f), convertito in Legge 15.7.2011 n. 111, si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato di € 43,00 avendo posseduto la ricorrente ed il suo nucleo familiare, in relazione all'anno 2024, un reddito superiore ad € 38.514,03+1.032,91 per ogni componente il nucleo familiare;
-condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento di spese e competenze del giudizio, IVA, CPA e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto
i compensi, tenendo conto che trattasi di atto redatto con collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37.2018: “Il compenso determinato tenuto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”; -in subordine, in caso di soccombenza, dichiarare l'esonero dalle spese processuali ex art. 42 comma 11 d. l.
n. 269/03 avendo posseduto la ricorrente per l'anno 2024 euro 9.500,00 circa ed essendo costituito il suo nucleo familiare oltre che da se stessa, anche dal marito
[...]
che per l'anno 2024 ha avuto un reddito pari ad euro 9.500,00 circa, dalla figlia Per_3
che per l'anno 2024 ha euro 7.800,00 e dal figlio che per Persona_4 Persona_5
l'anno 2024 non ha percepito alcun reddito, per un reddito complessivo del nucleo pari ad € 26.800,00, inferiore a quello previsto per l'esonero dalle spese processuali, come dichiara il ricorrente che sottoscrive il presente atto di ricorso”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale CP_1
eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della CP_3
ancora l'inammissibilità del ricorso atteso che l'odierna ricorrente ha
[...]
introdotto due precedenti giudizi innanzi al Tribunale di Palmi - Sez. lav. - RG
n. 2474/2016 e RG n. 3546/2016 - avverso i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2012, 2013 e 2014, per il conseguente preteso riconoscimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola, malattia e assegni per il nucleo familiare per i medesimi periodi. Eccepiva, inoltre,
l'infondatezza nel merito, in quanto la domanda azionata con il presente giudizio non trova fondamento stante il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura avvenuto a seguito degli accertamenti ispettivi di cui al verbale già citato che si allega e al quale si rimanda integralmente. Quindi, concludeva chiedendo di” previa estromissione della , ritenere e CP_3
dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o rigettare il ricorso e tutte le relative domande in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa.””
Il ricorso è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione. Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Oggetto della presente controversia è l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 39420250001049862000, notificato in data 20.08.2025 dall' in relazione CP_1
alla Prestazione 6790 DSAGR n. 20144622900634, con cui veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.417,60, per intervenuta prescrizione..
In merito all'eccepita prescrizione, il Tribunale esaminata, preliminarmente,
l'ammissibilità dell'opposizione e verificata la maturazione della prescrizione quinquennale relativamente l'avviso di addebito n. 39420250001049862000, tenendo conto anche della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, accoglie il ricorso, in quanto l' relativamente all'avviso, CP_1
oggetto di contestazione, ha dato prova di atti interruttivi, nelle allegazioni documentali allegate alla memoria di costituzione.
Le spese vengono compensate, essendo presente in atti dichiarazione ex art. 42 comma 11 d. l. n. 269/03.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1129/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite, essendo in atti dichiarazione ex art. 42 comma 11 d.
l. n. 269/03. Palmi 16 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa MM IA RO