Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02646/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-, notificato il 28/10/2025, con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata dell'interessato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NC MA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) L’Istituto di vigilanza privata -OMISSIS-s.r.l., dovendo procedere alla assunzione del ricorrente con la qualifica di Guardia particolare Giurata, a norma dell’art. 138 T.U.L.P.S., ha presentato, in data 02/04/2025, pertinente istanza alla Prefettura UTG di Catania.
Questi ha ricevuto in data 22/08/2025 la nota prefettizia prot. n.-OMISSIS- con la quale gli è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato al rigetto della predetta istanza.
L’Ufficio, dopo aver preso in esame le ragioni difensive esposte dal ricorrente con nota del 30.8.2025, senza effettuare l’audizione dallo stesso espressamente richiesta, con nota prot. n. -OMISSIS-, notificata il 28/10/2025, ha disposto il rigetto dell’istanza.
Con ricorso notificato il 28.11.2025 e depositato il 9.12.2025, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alla seguente censura:
Violazione degli artt. 11 e 138 t.u.l.p.s. – eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, della illogicità, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, della ingiustizia manifesta e dello sviamento di potere.
Assume il ricorrente che l’Amministrazione ha fondato il giudizio di inaffidabilità su una segnalazione ex art. 75 D.P.R. 309/90 risalente all’anno 2020, nonché su un controllo con soggetto controindicato risalente al 22.12.2023.
Il primo evento riveste carattere meramente episodico (essendo stato rinvenuto il ricorrente, all’epoca minorenne. all’interno di un’autovettura con spinello contenente cannabis), in quanto non corroborato da alcun elemento di recidività.
Il rilievo relativo al controllo del 22.12.2023 configurerebbe, invece, un palese travisamento del presupposto di fatto.
L’Autorità avrebbe qualificato come "frequentazione" un unico ed eccezionale incontro, derivante da un fortuito soccorso stradale prestato a un terzo con il proprio mezzo in avaria.
In particolare, sotto il profilo semantico e giuridico, la "frequentazione" presuppone una continuità di rapporti o una comunanza di vita con soggetti pregiudicati, elementi del tutto assenti nel caso di specie.
Per altro, non è in atti per cosa fosse “pregiudicato” all’epoca il soggetto con il quale il ricorrente è stato controllato.
Il ricorrente ha potuto apprendere da notizie ricercate nell’ambito del piccolo centro in cui risiede (-OMISSIS-) che questi sarebbe stato coinvolto unicamente in una rissa, reato che, certamente riprovevole, non assume la rilevanza escludente assegnata dall’Amministrazione.
Il provvedimento impugnato sarebbe infine viziato da un deficit motivazionale circa il bilanciamento tra le esigenze di pubblica sicurezza e la tutela del diritto al lavoro.
Trattandosi di un'autorizzazione necessaria all'esercizio di un'attività lavorativa dipendente, l’Amministrazione sarebbe onerata di un rigore istruttorio e motivazionale rafforzato.
L’Amministrazione intimata si è regolarmente costituita nel presente giudizio, concludendo per l’infondatezza del gravame.
All’udienza camerale del 28.01.2026, sentite sul punto le parti, il Collegio si è riservato di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata.
2) Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Come riaffermato da questa Sezione (cfr. TAR Catania, I, 12.12.2024, n. 4071; 6.9.2024, n. 2986), «merita di essere premesso che l’art. 138, comma 1, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo nello specifico al titolo di guardia particolare giurata, nella stesura risultante dall’intervento della Corte Costituzionale (sentenza 25 luglio 1996, n. 311), consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all’aggettivo “ottima” ivi originariamente previsto.
«In particolare, la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, “chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui” (tanto che il Legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio: art. 138, ultimo comma, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, “non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 14 marzo 2023, n. 2677; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023, n. 840; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 4 luglio 2023, n. 1725).
«Come messo in evidenza da condiviso indirizzo giurisprudenziale, per ottenere la licenza (“approvazione”) di guardia giurata “sono necessari requisiti specifici, che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia” contenute negli artt. 8-13 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 20 novembre 2023, n. 3426; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 26 giugno 2023, n. 3832).
«In particolare, coloro che richiedono il titolo di guardia giurata, ai sensi dell’art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare particolarmente affidabili ai fini del corretto svolgimento dell’attività esercitata, posta a presidio di beni e persone da azioni delittuose (requisito che deve essere mantenuto nel tempo, in ragione della delicatezza delle funzioni esercitate); l’esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, infatti, impone al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una “condotta irreprensibile e immune da censure” e, nella valutazione del requisito della buona condotta, l’Autorità di Pubblica Sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della particolarità degli interessi pubblici coinvolti, potere che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità ed incoerenza (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 26 aprile 2024, n. 931).
«Deve aggiungersi che per la giurisprudenza l'art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 si “atteggia a norma speciale in grado di introdurre una disciplina più restrittiva nel valutare i requisiti attitudinali e di affidabilità dei richiedenti la licenza pubblica” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 dicembre 2022, n. 2364).
«In altri termini (cfr. TAR Catania, I, 25.7.2024, n. 2696) è stato “condivisibilmente affermato che i requisiti soggettivi prescritti dall'art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ai fini del rilascio del decreto di nomina in esame, sono ancor più stringenti di quelli richiesti per il rilascio della licenza di portare armi, attesa la delicatezza delle mansioni svolte dalle guardie giurate e che nella valutazione dei requisiti per il rilascio del decreto di nomina in esame si richiede un accertamento, per certi versi più stringente, che vada oltre i giudizi di affidabilità e di non pericolosità formulati nel corso dell'istruttoria per il rilascio della licenza di porto d'armi, imponendosi anche la verifica della condotta del richiedente, che deve essere improntata al massimo rispetto della legalità (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 15 aprile 2024, n. 251).
E’ stato costantemente osservato, inoltre, che nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui gode, l’Autorità amministrativa è tenuta a valutare anche la circostanza che l’eventuale diniego (al pari della revoca dei titoli già rilasciati) è idoneo ad incidere sulla capacità lavorativa del richiedente e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; ne discende il rafforzamento dell’onere istruttorio in uno all’esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all’uso delle armi per scopi ludici ovvero per difesa personale (cfr., ex plurimis, T.A.R. Piemonte, sez. III, 25 giugno 2024, n. 776)”».
Ciò posto, quale supporto motivazionale, il provvedimento impugnato si è così espresso: “CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria svolta dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- e dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, è emerso che:
- in data 17.10.2020, allorché l’interessato era ancora minorenne, lo stesso è stato segnalato per uso personale di sostanza stupefacente (cannabis) ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, con conseguente sanzione amministrativa della sospensione del documento valido per l’espatrio per trenta giorni;
- in data 22.12.2023, l’interessato è stato controllato a bordo di un’autovettura in compagnia di un soggetto, R.A., gravato da precedenti per reati contro la persona, circostanza riportata come frequentazione con soggetto pregiudicato”.
Assume il ricorrente che tali episodi, così come rappresentato in sede di contraddittorio procedimentale, non possono qualificare una condotta tale da giustificare il provvedimento impugnato, stante la loro natura, la distanza nel tempo e l’occasionalità.
Invero, il primo episodio contestato sarebbe riferibile al controllo di polizia avvenuto quando questi era ancora minorenne e in data risalente, durante il quale il deducente è stato trovato in possesso di uno spinello e nient’altro che sia riferibile a sostanze stupefacenti, mentre il secondo (controllo in compagnia di un pregiudicato) sarebbe riferibile, per quanto da questi ricostruito, a un soggetto - non esattamente identificato -, che, per quanto appreso di seguito al provvedimento impugnato, sarebbe stato coinvolto unicamente in una rissa.
In ogni caso, non sarebbe affatto riferibile a una frequentazione, posto che tale controllo sarebbe riconducibile a un unico episodio per il quale tale pregiudicato si trovava nell’automobile in cui il ricorrente era con un gruppo di amici, poiché avrebbe chiesto un passaggio, essendo rimasto in panne con la propria auto.
Ritiene il Collegio che la determinazione reiettiva si fondi su elementi privi di quella valenza sintomatica, univoca e concordante necessaria a comprovare il difetto dei requisiti di affidabilità in capo all'odierno ricorrente.
Nello specifico, è ben vero che il deducente, nell’ottobre 2020, si è reso responsabile della violazione ex art. 75 D.P.R. 309/90, per uso personale di sostanze stupefacenti. Tuttavia, in ordine alla gravità dell’accertata violazione, occorre rilevare che la stessa, per quanto riferito nel provvedimento impugnato, si è esaurita in una contestazione di natura non delittuosa, sanzionata esclusivamente in sede amministrativa con la conseguente sospensione della validità per l’espatrio della carta d’identità, per la durata di trenta giorni.
Tale circostanza impone all'Autorità di Pubblica Sicurezza un rigoroso rispetto del canone di proporzionalità, non potendosi tout court equiparare una condotta priva di lesività penale a quei precedenti ostativi, che, per natura e gravità, risultano effettivamente sintomatici di una carenza dei requisiti di affidabilità richiesti dall'art. 138 T.U.L.P.S. ai fini della nomina a guardia giurata.
Nel caso di specie, l'episodio accaduto nell’ottobre 2020, oltre a non integrare un illecito avente natura penale e a essere riconducibile a un’epoca in cui il ricorrente era minorenne, risulta privo del requisito della prossimità temporale, configurandosi come un evento isolato e ormai distante nel tempo, inidoneo a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità attuale del ricorrente.
Il giudizio di buona condotta ex art. 138 T.U.L.P.S. non può restare ancorato indefinitamente a un singolo episodio del passato, per altro non particolarmente grave per quanto non certamente commendevole, in quanto l’Amministrazione è tenuta a operare una valutazione dinamica della personalità del soggetto. Un fatto non particolarmente grave, compiuto da un minorenne, risalente a oltre cinque anni fa (come quello dell'ottobre 2020), perde la sua capacità di proiettare effetti negativi sul presente se non è accompagnato da reiterazione e/o ulteriori condotte censurabili.
Quanto al merito della frequentazione rilevata dall’Amministrazione, riscontrata in un unico episodio avvenuto in data 22.12.2023 in occasione di un controllo di polizia, ove il ricorrente è stato ritrovato in compagnia di un soggetto gravato da precedenti reati contro la persona, la non dimostrata natura non sporadica e/o occasionale del suddetto evento conferma la dedotta assenza di rapporti reiterati tra il ricorrente e il soggetto indicato nel provvedimento.
Di fatto, come precisato nella memoria difensiva presentata in sede procedimentale, il ricorrente “rientrando, da una cena assieme ad altri colleghi ed amici, sulla strada di casa incontravano il soggetto indicato con le iniziali R.A. anch’esso di -OMISSIS-, il quale chiedeva loro un passaggio, essendo rimasto in panne con la propria auto.”
Orbene, in punto di diritto, la rilevanza ostativa delle frequentazioni è stata sempre affermata da condivisa giurisprudenza, secondo la quale “Le frequentazioni di pregiudicati ben possono essere valutate dall'Amministrazione come ostative al rilascio o al rinnovo di una licenza di porto d'armi e quindi non è irragionevole il relativo diniego opposto, atteso che chi chiede il rilascio o il rinnovo di licenze di porto d'armi deve dare pieno affidamento sulla sua buona condotta e sulla improbabilità che faccia abuso dell'arma.” (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. IV, Sent., 12/08/2024, n. 2450; C.G.A.R.S. 184/2024).
Sotto il profilo lessicale e giuridico, però, la frequentazione postula normalmente una reiterazione di contatti, una stabilità di rapporti o, quanto meno, una consapevolezza di condivisione di tempi e spazi che denoti una comunanza di vita o di interessi.
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta dai competenti organi di polizia, però, come premesso, non è emerso che il ricorrente intrattenga abitualmente rapporti con il soggetto gravato da precedenti penali, per altro, non espressamente indicati, né rappresentati come definitivamente accertati, laddove non si evidenzia nell’atto impugnato e in quello istruttorio l’intervenuta condanna per il reato di rissa riferita dal ricorrente, come non smentito dall’Amministrazione.
La circostanza, infatti, appare avvalorata dall’informativa della Legione Carabinieri di -OMISSIS- (versata in atti dall’Amministrazione e citata nel provvedimento impugnato dalla quale risultano i presunti motivi ostativi in parte ivi ritenuti rilevanti dal provvedimento gravato), che, al punto 5, afferma che sia per il ricorrente che per i suoi congiunti, “relativamente alla condotta attinente alla vita di relazione e a frequentazioni con soggetti controindicati . . . nulla risulta”.
L’applicazione dei citati principi al caso di specie evidenzia un deficit istruttorio e motivazionale afferenti al decreto impugnato.
Segnatamente, gli elementi fattuali inerenti all’asserita frequentazione del ricorrente con il soggetto pregiudicato e valorizzati dalla Prefettura di Catania, risultano inidonei a sorreggere nel suo complesso un giudizio di inaffidabilità o a comprovare il difetto del requisito della buona condotta del ricorrente.
Ne deriva altresì che il sacrificio del diritto al lavoro dell’odierno ricorrente, per altro non oggetto di alcun riferimento motivazionale, appare privo di una giustificazione logica e proporzionata rispetto alla reale entità dei fatti contestati, i quali devono essere tali da giustificare il vulnus per tale diritto, supportato da rilevante protezione costituzionale, quale presupposto stesso per lo sviluppo e la dignità della persona.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto prefettizio impugnato.
Le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate in ragione della natura interpretativa della questione oggetto di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC MA TA, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC MA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.