Articolo 22 della Legge 21 luglio 1960, n. 739
Articolo 21Articolo 23
Versione
13 agosto 1960
Art. 22.
Agli effetti della, presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normali necessita' della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Entrata in vigore il 13 agosto 1960