Art. 22.
Agli effetti della, presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normali necessita' della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Agli effetti della, presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normali necessita' della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.