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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BO
Seconda Sezione Civile
N.R.G. 3640/2022 in persona della Giudice MA ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), rappresentato dal genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale , con l'avv. RIZZI ROSA Controparte_1
MICHELA;
PARTE ATTRICE
/ Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), con l'avv. NEULICHEDL HERWIG e
[...] P.IVA_1
l'avv. BRANDSTÄTTER GERHARD;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno da lesioni;
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni dedotte negli atti
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il giorno 20.02.2022 il giovane stava Parte_1 sciando nel comprensorio del Carezza, lungo la pista denominata PA, quando impattava con una fettuccia posta trasversalmente per tutta la larghezza della pista
PA e veniva trascinato a terra a causa dell'impatto; accertare e dichiarare che non
pagina 1 di 9 vi era alcun segnale di delimitazione o di pericolo o qualsiasi mezzo visibile che segnalasse la presenza di un corpo estraneo a chiusura della pista;
- accertare e dichiarare che il signor , causa l'urto e la caduta a terra Parte_1
riportava un danno alla persona come certificato dalla documentazione medica depositata in atti e riassunto nella Relazione medico legale della dott.ssa Per_1
depositata sub doc. 6 e dalla espletata CTU;
- accertare e dichiarare che l'incidente ed i danni conseguenti sono stati causati per esclusiva responsabilità del convenuto per tutte le Controparte_4 ragioni meglio specificate in narrativa;
- accertare e dichiarare che il signor , causa il sinistro, ha riportato Parte_1
delle lesioni fisiche nella misura riportata in narrativa e che sarà meglio accertata in corso di causa all'esito della richiesta ed espletanda CTU e che a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, come meglio specificato in narrativa dell'atto di citazione, egli ha riportato il danno di complessivi euro 22.875,03 oltre alle spese legali relative alla gestione della fase stragiudiziale ed alla fase di negoziazione che si quantificano in euro 2.500,00 oltre oneri e qualificate a titolo di danno emergente;
e per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non subito da parte attorea, come meglio qualificato e specificato in narrativa nelle singole voci di danno, quantificato in complessivi euro 24.938,13 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo oltre alle spese mediche maturande ovvero della maggiore o minore somma risultanti dalla espletata CTU o che riterrà di giustizia con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese della presente causa, oltre al rimborso forfetario delle spese 15 %, Iva e Cnpa.
In via istruttoria: [omissis]
Parte convenuta:
pagina 2 di 9 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
- rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso:
- condannare parte attrice alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio ai sensi del DM 55/2014, oltre 15% spese generali, iva e cap.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con atto di citazione d.d. 26/10/2022, ha evocato in giudizio la Parte_1
/ , esponendo di Controparte_2 Controparte_5
essere caduto in data 20/02/2022 nel comprensorio sciistico della convenuta mentre sciava sulla pista PA, a causa di una fettuccia in PVC che tagliava trasversalmente la pista da un lato all'altro e che non era visibile agli sciatori. Ha quindi chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale (€ 16.974,40 a titolo di invalidità permanente;
€
2.068,63 a titolo di inabilità temporanea parziale) e patrimoniale (€ 3.082,00 per spese mediche;
€ 750,00 per l'acquisto dello skipass stagionale;
€ 2.500,00 per spese stragiudiziali), oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Costituitasi in giudizio tardivamente con comparsa d.d. 24/07/2023, la
[...]
/ ha affermato che la Controparte_2 Controparte_5
fettuccia che delimitava la pista da sci era stata mal posizionata, indicando come soggetto responsabile la maestra da sci sig.ra . La convenuta ha inoltre contestato le Persona_2
lesioni e la gravità delle stesse, ritenendo sussistente una corresponsabilità in capo all'attore, e ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
2. Decisione
2.1 La responsabilità
L'attore fa valere la responsabilità contrattuale della convenuta, avendo concluso un contratto atipico di skipass, nonché la responsabilità extracontrattuale del gestore della pagina 3 di 9 pista ai sensi dell'art. 2051 c.c. e della legge n. 363/2003.
Secondo le Sezioni Unite, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass.,
Sez. U, Ordinanza n. 20943/2022, Rv. 665084 - 01).
La Cassazione, in materia sciistica, ha inoltre statuito: “La responsabilità ex art. 2051
c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo "atipico" sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa)” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 16223/2022, Rv. 664901 - 01).
Orbene, applicando detti principi al caso concreto, si deve ritenere la convenuta responsabile ex art. 2051 c.c. Non è contestato, in particolare, che “la fettuccia che doveva delimitare la pista da sci è stata mal posizionata” (costituzione, p. 3) e che questa ha causato la caduta dell'attore. La sussistenza del nesso causale tra la presenza di un pericolo atipico sulla pista e la caduta dello sciatore danneggiato è dunque pacifica.
Provato ciò, sarebbe onere del custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Secondo la prospettazione della convenuta, l'unica responsabile del sinistro sarebbe la maestra da sci che ha posizionato la fettuccia. Il Tribunale ritiene, però, che detto fatto non sia “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità” e che dunque non sia idoneo ad pagina 4 di 9 escludere la responsabilità del gestore. La diligenza o meno del custode, va ribadito, non rileva. Non avendo la convenuta fornito prova liberatoria del caso fortuito, risponde ex art. 2051 c.c. e dovrà risarcire il danno.
2.2 La liquidazione del danno
Ciò posto, le risultanze della CTU d.d. 30/11/2023 vengono interamente fatte proprie da questo Tribunale, in quanto supportate da un corretto e logico iter motivazionale e, peraltro, non contestate dalle parti.
a) Il danno non patrimoniale
Va premesso che la consulente ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la caduta e le lesioni riportate, ossia “un trauma contusivo-distrattivo del rachide cervicale ed una escoriazione sul versante antero-laterale sinistro del collo.” In conseguenza delle lesioni riportate è poi “residuato un esito cicatriziale al lato sinistro del collo ed un modestissimo risentimento doloroso al rachide cervicale, menomazioni che – a distanza di quasi due anni dall'evento – possono considerarsi ormai stabilizzate.” La consulente ha inoltre escluso che il rifiuto di utilizzare il 118 abbia aggravato il quadro clinico (CTU
d.d. 30/11/2023, pp. 10-13).
Tanto stabilito, la CTU ha riconosciuto al danneggiato un'inabilità temporanea parziale al
75% per 7 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% per 8 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni, nonché un'invalidità permanente del 2% (CTU
d.d. 30/11/2023, p. 12).
Al fine di garantire l'uniformità della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno biologico (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12408/2011, Rv. 618048 - 01), “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33770/2019, p. 3). Si applica dunque la tabella del 2024.
Per un giorno di inabilità temporanea assoluta, la tabella del 2024 riconosce al danneggiato l'importo di € 115,00. Tale somma comprende la sofferenza soggettiva media che si presume. Poiché l'attrice non ha allegato e provato peculiarità del caso pagina 5 di 9 concreto, non è necessario procedere ad un aumento personalizzato.
Il danno derivante da inabilità temporanea va dunque liquidato come segue:
- inabilità temporanea parziale al 75% per 7 giorni: € 603,75;
- inabilità temporanea parziale al 50% per 8 giorni: € 460,00;
- inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni: € 862,50;
Per l'inabilità temporanea vanno dunque riconosciuti complessivi € 1.926,25.
Al fine di poter calcolare gli interessi compensativi, il danno liquidato tramite le Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione deve essere devalutato – per quanto riguarda l'inabilità temporanea – alla data del sinistro. Su tale somma si calcolano poi rivalutazione ed interessi compensativi dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza.
Devalutando, pertanto, il danno di € 1.926,25 alla data del sinistro del 20/02/2022, si ricava l'importo di € 1.727,58. Applicando su tale somma rivalutazione ed interessi compensativi dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza, il danno per l'inabilità temporanea va liquidato nell'importo finale di € 2.124,49.
Per quanto riguarda invece l'invalidità permanente del 2%, il Tribunale ritiene di non poter riconoscere il danno morale, poiché né allegato né provato: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico- legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9006/2022, Rv. 664553 - 01).
Non va neanche riconosciuta la personalizzazione, poiché l'attore non ha né allegato né provato “conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
14246/2020, p. 7). Infatti, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo
pagina 6 di 9 uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31681/2024, Rv. 672983 -
01).
Va ribadito che la richiesta di danno da reato è stata avanzata soltanto in sede di comparsa conclusionale e dunque tardivamente. Il rifiuto psicologico a riprendere gli sci, invece, non risulta provato.
Poiché l'attore aveva 17 anni alla data del sinistro, vanno riconosciuti € 2.724,00 a titolo di danno biologico/ dinamico-relazionale. Tale importo va devalutato alla fine del periodo di inabilità temporanea (06/04/2022) ad € 2.462,93. Applicando su tale somma rivalutazione ed interessi compensativi da tale data fino alla data della presente sentenza, il danno per l'invalidità permanente va liquidato nell'importo finale di € 3.000,01.
In definitiva, il danno non patrimoniale sofferto dall'attore va liquidato nell'importo complessivo di € 5.124,50 (€ 2.124,49 + € 3.000,01 = € 5.124,50), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
b) Il danno patrimoniale
La CTU ha ritenuto congrue e pertinenti spese sanitarie e di certificazione documentate in atti di complessivi € 1.240,00 (CTU d.d. 23/11/2023, p. 13). Rivalutando tale importo dalla data intermedia del 15/06/2022 alla data della presente sentenza, si arriva all'importo finale di € 1.477,18 per spese sanitarie.
L'ammontare del prezzo pagato per lo skipass pari ad € 750,00 non risulta contestato. Si ritiene, però, che le spese per lo skipass possano essere fatte valere soltanto in misura ridotta, poiché l'attore aveva la possibilità di utilizzare lo skipass fino alla data del sinistro. Si ritiene dunque congruo riconoscere l'importo di € 250,00 per l'impossibilità di utilizzare lo skipass. Rivalutando tale somma dal 20/02/2022 alla data della presente pagina 7 di 9 sentenza, si arriva all'importo finale di € 307,44.
Anche le spese di assistenza legale stragiudiziale, va ribadito, “hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16990/2017, Rv. 644917 - 01).
L'attività professionale svolta in sede stragiudiziale risulta provata dalla documentazione allegata (docc. 8 e 12 attore) e deve presumersi essere stata prestata a titolo oneroso. Va dunque riconosciuto l'importo complessivo di € 643,48 (accessori già inclusi) per la fase di attivazione della negoziazione assistita. Non avendo l'attore provato la data di pagamento, rivalutazione e interessi compensativi non vanno riconosciuti in parte qua.
Le spese di trasferta, invece, sono state richieste soltanto in sede di comparsa conclusionale e quindi tardivamente e non possono essere riconosciute.
Alla parte attrice spetta dunque, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito,
l'importo complessivo di € 2.428,10 (€ 1.477,18 + € 307,44 + € 643,48 = € 2.428,10), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
c) PI
In definitiva, la parte convenuta va condannata a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno, l'importo complessivo di € 7.552,60 (€ 5.124,50 + € 2.428,10 = € 7.552,60), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
3. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM
n. 55/14: tabella n. 2, scaglione 5.200,01-26.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione.
Non risultano documentate spese di CTP.
Le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta, con conseguente sua condanna a rifondere all'attore quanto dallo stesso eventualmente già corrisposto al consulente, in virtù del decreto di liquidazione d.d. 02/02/2024.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna la convenuta / Controparte_2 Controparte_3
a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno
[...] Parte_1
l'importo di € 7.552,60, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2. condanna la convenuta / Controparte_2 Controparte_3
a rimborsare all'attore a titolo di spese di lite, €
[...] Parte_1
5.077,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 264,00 per spese esenti, e successive necessarie;
3. pone le spese della CTU medico-legale, come liquidate nel corso del presente processo con decreto d.d. 02/02/2024, definitivamente a carico della convenuta
[...]
e la condanna a rifondere Controparte_2 Controparte_5
all'attore quanto da quest'ultimo pagato al consulente tecnico d'ufficio.
19/12/2025
La Giudice
MA ST
(firma digitale)
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