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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1412/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1412/2024 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marta Michelon (C.F. Parte_1 C.F._1
) del Foro di Padova, giusta procura in atti;
C.F._2
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Controparte_1 CodiceFiscale_3
NE (C.F. ) del Foro di Rovigo, giusta procura in atti;
C.F._4
e con
Procura Generale della Repubblica di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data
04.12.2024.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 484/2024, pubblicata in data 21.06.2024 e notificata in data
02.07.2024, emessa nel procedimento n. r.g. 2388/2023 dal Tribunale di Rovigo.
In punto: separazione giudiziale dei coniugi – pronuncia di addebito
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“ In via preliminare:
ANNULLARE la sentenza n. 484/2024 pubblicata il 31/08/2022 pronunciata dal Tribunale di Rovigo nel procedimento R.G. N. 2388/2023, pubblicata in data 21 giugno 2024 e notificata in data 2 luglio
2024 in quanto adottata in piena violazione del disposto di cui all'art. 101 c.p.c. che tutele il principio, costituzionalmente garantito del contraddittorio e adottare tutti i provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di nullità.
Laddove non ritenga nulla la sentenza si chiede, di RIFORMARE integralmente la sentenza n.
484/2024 pubblicata il 31/08/2022 pronunciata dal Tribunale di Rovigo nel procedimento R.G. N.
2388/2023 , pubblicata in data 21 giugno 2024 e notificata in data 2 luglio 2024 accogliendo le seguenti CONCLUSIONI:
“IN PRINCIPALITA':
− accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
senza stabilire alcun addebito nella separazione stessa alla Sig.ra Parte_1
conseguentemente:
− condannare il Sig. alla rifusione delle spese del presente giudizio, Controparte_1 rimuovendo la condanna alle spese del giudizio di primo grado in capo alla Sig.ra ”; Parte_1
per Controparte_1
“Nel merito
-Respingere l'appello avversario;
-Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.
In via subordinata istruttoria
-Ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1)Vero che nel 2005 i coniugi avevano iniziato una terapia di coppia presso il CSM dell'Ulss 5 di Rovigo. Persona_1
2) Vero che nell'ambito di tale terapia i coniugi hanno partecipato assieme ad alcuni incontri con lo psicologo dott.
Testimone_1
3) Vero che dopo i primi incontri di coppia il dott. ha annunciato ai coniugi di voler proseguire la terapia con Tes_1 incontri individuali per entrambi.
4) Vero che appena udito quanto sopra la sig.ra si è alzata dalla sedia ed ha lasciato lo studio dichiarando di non Pt_1 aver alcun bisogno di incontri individuali in quanto l'unico che aveva bisogno di essere seguito era il marito.
2 5) Vero che nel periodo compreso tra il 18-09-2018 ed il 25-09-2019 la sig.ra ha fatto visita alla figlia , Parte_1 Pt_2 ospite presso l'abitazione degli zii paterni, e in forma protetta, alla presenza delle Controparte_2 Controparte_3 incaricate del Servizio Sociale della Ulss 5 Veneto, d.sse e Persona_2 Persona_3
6) Vero che durante tali visite la sig.ra in più occasioni ha apostrofato il marito e le stesse incaricate del Servizio Pt_1
Sociale accusandoli di voler fare del male a . Pt_2
7) Vero che in alcune di tali occasioni le incaricate del Servizio Sociale hanno fatto terminare anticipatamente la visita a causa dei toni particolarmente accesi usati dalla sig.ra Pt_1
8) Vero che dopo il 26-09-2019 in più occasioni la sig.ra ha accusato il marito di essere responsabile della morte Pt_1 della figlia per aver acconsentito che i medici che la avevano in cura la sottoponessero a terapie letali. Pt_2
9) Vero che in particolare, durante dei lavori di manutenzione del giardino di casa eseguiti nel luglio 2023, la sig.ra Pt_1 ha apostrofato il marito alla presenza del giardiniere accusandolo di aver prima causato la morte della figlia e di voler ora distruggere anche il suo ricordo asportando un albero morto in giardino sul quale era stato scritto con vernice rossa il nome “ ”. Pt_2
Testi:
• Dott. c/o Aulss 5 Veneto, Viale tre martiri 89, Rovigo Testimone_1
• c/o Aulss 5 Veneto, Viale tre martiri 89, Rovigo Testimone_2
• D.ssa c/o Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina Via Costantino Costantinides 2, Persona_3
Trieste
• , res. ad UÀ NE (RO), via Madonnina 886 Parte_3
• res. a Guarda VE (RO), via Eridania Ovest 2968”; Testimone_3
per la Procura Generale:
“rigettarsi l'impugnazione, non ravvisandosi alcuna violazione del contraddittorio (per avere il
Giudice verificato e dato atto della regolarità della notifica) e condividendosi le valutazioni espresse in sentenza circa la documentazione prodotta”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo (n. r.g. 2388/2023) in data 06.12.2023, Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rovigo per ottenere la separazione personale Parte_1
dalla moglie, con addebito di responsabilità a quest'ultima ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c. e conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.
Esponeva di avere contratto matrimonio concordatario con la in data 28.09.1996 e che da tale Pt_1
unione era nata la figlia il 05.12.2002. Pt_2
Spiegava che il matrimonio era stato caratterizzato da una certa conflittualità legata alle intemperanze caratteriali della moglie;
che non aveva sortito effetti positivi neppure il percorso terapico di coppia,
3 interrotto dopo poche sedute per volontà della che le divergenze erano state tollerate dal marito Pt_1
nel tentativo di tenere unito il nucleo familiare per il bene della figlia.
Precisava che la situazione si era aggravata in seguito all'insorgere di anomalie comportamentali nella figlia, poi rivelatesi quali manifestazioni di neoplasia cerebrale.
Affermava che - in tale frangente - la aveva assunto un atteggiamento di ferma negazione della Pt_1
malattia in atto nonché di opposizione all'iter diagnostico e terapeutico individuato per la minore, con episodi di escandescenza nei riguardi del coniuge e verso le figure professionali coinvolte nelle cure di
Pt_2
Specificava che la - in un'occasione - si era allontanata in auto con la minore senza avvisare il Pt_1
padre e senza rispondere alle sue chiamate, per portarla - di nascosto - presso la propria famiglia d'origine ad Ostuni, con l'obiettivo di non sottoporre alla risonanza magnetica prefissata. Pt_2
Aggiungeva che, dopo avere sporto denuncia per sottrazione d'incapace (v. verbale di ricezione di querela orale del 24.08.2018), egli era riuscito a rintracciare la figlia ed a condurla all'Ospedale di
Rovigo, dove la madre aveva nuovamente cercato di portarla via, rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Evidenziava che, per tutelare la minore, il Sindaco del Comune di residenza, interessato della vicenda dal personale sanitario, si era adoperato - ai sensi dell'art. 403 c.c. - per collocare d'urgenza Pt_2
presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Adria, da cui era stata poi trasferita presso il Reparto di Neurochirurgia di Rovigo, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni di Venezia.
Chiariva che, con decreto del 07.09.2018, la era stata sospesa in via provvisoria dalla Pt_1
responsabilità genitoriale, esercitata in via esclusiva dal padre limitatamente alle decisioni di carattere sanitario.
Sottolineava che l'affidamento era stato demandato ai Servizi Sociali per la permanenza della minore in idonea struttura sanitaria ovvero - in caso di dimissioni - in un contesto pienamente rispondente alle sue esigenze.
Aggiungeva che, sempre ai Servizi, era stato attribuito il compito di disciplinare le visite madre-figlia in forma protetta, con “facoltà di sospenderle se disturbanti” per la minore.
Affermava che, con decreto del 19.10.2018, il Tribunale dei Minori aveva confermato l'affido ai
Servizi, collocando la minore presso il padre, ferma la possibilità di visita per la madre in forma protetta.
4 Rimarcava che, nello stesso provvedimento, era stato riportato che la aveva rifiutato Pt_1
l'approfondimento diagnostico suggeritole dal Centro di Salute Mentale ULSS 12 rispetto ad un suo possibile “disturbo dell'adattamento con sintomatologia dissociativa”.
Dichiarava che dalle dimissioni ospedaliere del 22.09.2018 e fino al decesso in data Pt_2
26.09.2019, era stata ospitata assieme al padre presso l'abitazione degli zii paterni.
Giustificava l'allontanamento dalla casa coniugale - a seguito della morte della figlia - per l'impossibilità di tollerare le continue accuse proferite dalla moglie, che gli attribuiva la responsabilità della precoce scomparsa della minore.
Sosteneva di avere dovuto attendere circa quattro anni per promuovere la separazione a causa di una profonda crisi depressiva legata al lutto subito.
Concludeva che la crisi coniugale doveva essere imputata esclusivamente alla moglie, stante la sua violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale, oltre che di collaborazione familiare.
2. non si costituiva in giudizio, ma si presentava personalmente - senza un legale di Parte_1
fiducia - alla prima udienza tenutasi il 09.04.2024, chiedendo un rinvio per potersi munire di un difensore.
3. Il Giudice riteneva di non dovere assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22, c. 1, c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Con Sentenza N° 484/2024, pubblicata in data 21.06.2024, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale fra i coniugi, addebitandola esclusivamente a , alla luce dei gravi Parte_1
comportamenti tenuti dalla stessa durante la malattia della figlia e dopo la sua morte, senza Pt_2
avere a disposizione una diagnosi di un disturbo patologico a carico della e tanto meno la prova di Pt_1
una condizione inficiante la sua capacità di intendere e volere.
5. ha proposto tempestivo Appello formulando due motivi di doglianza. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato un vizio formale, deducendo la nullità della pronuncia per la violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
In particolare, ha evidenziato che il Giudice di prime cure non ha dichiarato la sua contumacia, pur sussistendone i presupposti (data la mancata costituzione nel procedimento di I Grado); che è stata sentita dal magistrato nonostante l'assenza di un difensore ad assisterla in udienza;
che, con la negata concessione di un rinvio, le è stato impedito di difendersi almeno nella fase conclusiva del processo
(dove, seppure con le preclusioni di rito, avrebbe potuto esporre la propria ricostruzione della vicenda coniugale).
5 Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto che la Sentenza - ove non dichiarata nulla - deve essere riformata a causa dell'adesione del tutto acritica del Tribunale alle argomentazioni ed alla narrativa di . Controparte_1
Ha rilevato che, da una disamina fattuale degli eventi più rispondente al vero, è stato ad CP_1
agire per primo in violazione della collaborazione familiare di cui all'art. 143 c.c., non avendo informato la moglie delle iniziative mediche intraprese per la figlia, consistite nelle visite dalla psicoterapeuta e dal medico di base e - da ultimo - nelle cure presso il Reparto di Psichiatria.
Ha dichiarato che solo al momento del ricovero presso tale reparto, essendo necessario il consenso di entrambi genitori, è venuta a conoscenza delle decisioni del coniuge, assunte in totale autonomia;
per questo, ha portato con sé la figlia in Puglia - non per sottrarla a delle cure “fondamentali” per la sua salute, ma - per interrompere degli accertamenti che riteneva “inadeguati” e non corrispondenti al benessere di Pt_2
Ha contestato la sussistenza di documentazione attestante disturbi psichiatrici a proprio carico, affermando che i suoi comportamenti - semplicemente “eccentrici” - sarebbero stati da sempre mal tollerati dal marito e che la crisi matrimoniale era in atto ben prima della malattia della figlia.
6. In data 15.11.2024, si è costituita parte appellata contestando il gravame avversario, in quanto infondato, e difendendo la correttezza, procedurale e nel merito, della statuizione di I . CP_4
7. La Procura Generale della Repubblica di Venezia si è pronunciata in data 12.12.2024 chiedendo il rigetto dell'impugnazione, per i motivi espressi in epigrafe.
8. All'udienza del 16.12.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate;
la causa è stata trattenuta in decisione.
❖
9. L'appello proposto è infondato e va respinto.
A. Le doglianze di parte appellante circa la violazione del principio del contradditorio non meritano accoglimento, in quanto nessuna lesione al diritto di difesa di cui al combinato disposto degli artt. 101
c.p.c. e 24 della Costituzione è da rinvenirsi nel caso concreto.
In sede di memoria di replica ex art 473 bis n. 32 c.p.c., parte appellante ha chiarito che nell'atto introduttivo del gravame non intendeva far derivare dalla mancata dichiarazione di contumacia la declaratoria di nullità della Sentenza.
Risulta - comunque - opportuno rammentare che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “la mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero
6 errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. n.
22918\2013 e Cass. Civ. 31374\2019).
Invero, il Giudice di I Grado ha verificato che fosse stata regolarmente citata in giudizio, Parte_1
mediante ricorso, tempestivamente notificato, esente dai vizi di cui agli artt. 161 e 291 c.p.c. e contenente tutti gli elementi prescritti dall'art. 163 c.p.c..
Nel decreto di fissazione della prima udienza, notificato alla unitamente al ricorso avversario, è Pt_1
stato espressamente previsto che parte resistente doveva costituirsi almeno 30 giorni prima dell'udienza; inoltre, la medesima è stata avvisata dell'obbligatorietà della difesa tecnica mediante l'ausilio di un avvocato.
Al riguardo, va osservato che, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
Riforma Cartabia), lo stesso art. 163, c. 3, n. 7), c.p.c. prevede, come contenuto essenziale dell'atto introduttivo, subito dopo la menzione delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., l'indicazione che
“la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale”.
Dunque, parte appellante è stata posta nelle condizioni di potersi regolarmente costituire in giudizio e non può applicarsi il combinato disposto degli artt. 153 e 294 c.p.c., in quanto il difetto di rappresentanza, dovuto al fatto di essere priva di un difensore, è un elemento che potrebbe assumere rilievo sotto il profilo deontologico dell'operato del professionista rinunciatario del mandato, ma che non può riverberare i suoi effetti in sede processuale, in quanto presupposto essenziale perché la parte possa essere rimessa in termini è la non imputabilità della causa dell'impedimento a costituirsi.
“L'istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi” (v. Cass. Civ. 21304\2019).
Per contro, nessun evento ricollegabile al caso fortuito e\o alla forza maggiore idoneo a rompere il nesso eziologico fra un determinato comportamento ed un certo effetto, in modo tale che l'evento non possa essere attribuito alla responsabilità dell'autore, è rinvenibile nelle argomentazioni di . Parte_1
D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo - più volte - di affermare che la causa non imputabile alla parte - che consenta di accogliere l'istanza di rimessione in termini - deve consistere in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale (v. Cass. Civ. n. 15908\2006).
Sul punto, si richiamano anche altre pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui “la rimessione in termini, disciplinata dall'art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto
7 intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione.” (v. Cass.
Civ. n.5260\2011 e n.23430\2016).
Nulla di tutto ciò è rinvenibile nella fattispecie che ci interessa.
B. In ordine all'addebito della separazione coniugale, è principio generale quello per cui il Giudice del merito deve verificare - alla stregua delle risultanze istruttorie - se siano stati posti in essere dalle parti comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità fra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (v. ex multis Cass. Civ. 12662/2024).
La pronunzia di addebito - pertanto - non presuppone solo la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso eziologico in ordine alla specifica insorgenza della crisi coniugale.
Come è stato correttamente stabilito dal Tribunale di Rovigo, le condotte attuate da - Parte_1
descritte nel ricorso di I Grado e già considerate/valutate nelle due pronunce del Tribunale per i
Minorenni di Venezia, che si intendono qui integralmente richiamate - non solo hanno violato gli obblighi coniugali, ma sono configurabili come univoca causa assorbente della crisi di coppia.
Il fatto storico consistito nel progressivo logoramento della relazione è indubbiamente emerso dalla ricostruzione della vita matrimoniale di entrambe le parti, ma nonostante si possa presumere che il legame affettivo si fosse incrinato, gli stessi coniugi hanno affermato - nei rispettivi atti difensivi - di avere trovato un labile equilibrio, funzionale al benessere della figlia ed alla conservazione Pt_2
dell'unità familiare.
La mera presenza di difficoltà e disaccordi pregressi nel rapporto non può portare ad escludere che l'intollerabilità della convivenza possa essere stata cagionata da precise condotte tenute da uno dei coniugi che - da sole oppure nel loro susseguirsi - abbiano reso non più possibile la convivenza, incrinando irreparabilmente l'affectio maritalis.
Secondo costante giurisprudenza in materia, grava su chi chieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà ai doveri discendenti dal matrimonio del comportamento dell'altro, sia l'efficacia causale nel rendere intollerabile il convivere;
per contro, il coniuge che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda avversaria di addebito deve provare le circostanze su cui si fonda detta eccezione, come l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e l'esclusione del nesso eziologico.
8 Nel caso in esame, il compendio probatorio acquisito in giudizio depone nel senso che le condotte della tenute nel lasso temporale compreso fra la scoperta e lo sviluppo della patologia terminale della Pt_1
figlia siano state idonee a sconvolgere radicalmente l'equilibrio relazionale della coppia.
Anche le pesanti accuse rivolte al marito dopo il decesso della figlia, non contestate e non più contestabili in questa sede, rappresentano - di per sé - un elemento particolarmente significativo per la pronuncia di addebito, in quanto del tutto incompatibili con la normale prosecuzione del rapporto di coppia.
Si deve precisare che la situazione creatasi non è ricollegabile ad alcuna patologia della accertata Pt_1
ovvero presuntivamente a lei riferibile, bensì ad un atteggiamento volontario della stessa, la quale - in verità - non ha né allegato né provato che il contegno tenuto sia stato davvero il frutto di una deriva psico-fisica che l'abbia resa incapace di agire in maniera razionale.
Anzi, con insistenza, ha rivendicato la propria lucidità e l'adeguatezza delle sue Parte_1
manifestazioni, il che risulta incompatibile con la gravità delle ripercussioni emotive derivate alla figlia ed al marito, come documentato in atti.
Piuttosto fragile è la difesa della volta a far ricadere sul marito una condotta contraria ai doveri Pt_1
del matrimonio, per avere sottoposto - inizialmente - ad accertamenti sanitari senza avere reso Pt_2
edotta la madre.
Difatti, per visite mediche di base e mere consulenze specialistiche è sufficiente il consenso di un solo genitore, dal momento che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente dal padre o dalla madre, poiché - in questi casi - si presume che il consenso sia comune
(v. artt. 320 e 337 ter c.c.).
Prive di pregio sono le considerazioni dell'appellante circa la sofferenza provata per non aver potuto assistere quotidianamente la figlia per responsabilità del padre;
tale aspetto, per quanto doloroso, non è dipeso da un comportamento ostruzionistico o coercitivo di , ma da Controparte_1
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, motivati sulla base delle condotte poste in essere dalla medesima Pt_1
C. Le istanze istruttorie reiterate in II Grado da non sono accoglibili, perché vertono su CP_1
elementi incontestati ed irrilevanti, alla luce delle evidenze documentali.
10. Non resta che confermare la decisione appellata.
Le spese del Grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le fasi effettivamente svolte.
9
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. rigetta l'Appello e conferma la Sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del gravame che liquida nella misura di € 5.200,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 14.04.2025
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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