CASS
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2024, n. 35254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35254 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. RUBERA Matteo, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35254 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a rito abbreviato, dichiarava DA DE SI e NC ZA colpevoli del delitto di omicidio volontario pluriaggravato commesso, in concorso tra loro e con persone non identificate, in danno di EO LL il 29 novembre 1988 a Casal di Principe e, concessa la circostanza attenuante della "dissociazione attuosa" al solo DE SI, condannava quest'ultimo alla pena di 10 anni di reclusione e lo ZA alla pena di 30 anni di reclusione, con le pene accessorie di legge. La morte del LL, secondo l'esame autoptico effettuato, era stata determinata "da un solo colpo di arma da fuoco a canna liscia a proiettile multiplo (fucile da caccia) alla regione frontale sinistra...esploso a pochi metri". Il procedimento, dopo una prima archiviazione, venne riaperto a seguito di informativa redatta il 25 maggio 2015 dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, in cui venivano poste in risalto le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia QU RG (interrogatori del 28 dicembre 2012 e del 2 marzo 2015), OM ET (interrogatorio del 19 febbraio 2015) e DA DE SI (interrogatorio del 9 ottobre 2015). Quest'ultimo, nella sua ricostruzione dei fatti, si autoaccusava dell'omicidio e chiamava in correità NC ZA, riferendo che costui era presente alla riunione presso l'abitazione di un cugino di CE CH detto "Sandokan", nel corso della quale era giunto IN CH ad avvisare che EO LL si era recato da lui minacciando di sporgere denuncia presso i Carabinieri a seguito della scomparsa del figlio CE NO, avvenuta il giorno prima (in realtà il NO era stato, nel frattempo, ucciso). CE CH decise immediatamente che LL andava eliminato, cosa che avveniva poco dopo per mano del DE SI, accompagnato dallo ZA a bordo di una vettura Renault: riconosciuto e raggiunto l'uomo, che camminava in strada, DE SI, sceso dall'auto, gli sparava un solo colpo alla nuca, uccidendolo. Ad avviso del primo giudice, le propalazioni di DE SI, da ritenersi attendibili sotto tutti i profili, risultavano riscontrate dalle chiamate in reità di QU RG e OM ET. Per meglio dire, le dichiarazioni poste a fondamento dell'affermata responsabilità dello ZA dovevano essenzialmente considerarsi, poiché riscontrantesi reciprocamente, quelle del DE SI e del RG, in quanto quelle del ET, caratterizzate da "inesattezze" e "oscillazioni" soprattutto quanto alla presenza del RG sul luogo del delitto nel momento della sua 2 consumazione, venivano apprezzate quale elemento "di contesto". 2. Con sentenza resa in data 3 marzo 2022, depositata in data 17 ottobre 2023, la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva per entrambi gli imputati la circostanza aggravante della premeditazione, confermando la pena a ciascuno inflitta in primo grado. Ribadito il giudizio di piena attendibilità della principale fonte di prova, già riconosciuto dal primo giudice, la Corte dell'appello osservava, in punto di attendibilità estrinseca, che la narrazione del DE SI risultava confermata dalle "convergenti" dichiarazioni di RG e ET, non condividendo le obiezioni difensive espresse al riguardo e affermando essere plausibile, tenuto conto della distanza temporale dai fatti, una "difficoltà mnemonica da parte del ET", il quale si era lealmente limitato a non escludere di essersi trovato in compagnia del RG quando sopraggiunse sul luogo dell'omicidio. Analogamente, proseguiva la Corte territoriale, attesa la concitazione del momento e la inevitabile confusione generata da una sparatoria, risultava "del tutto marginale" la diversa indicazione fornita dai due collaboratori in relazione al momento in cui giunsero sul posto, secondo RG durante la sparatoria e secondo ET ad agguato appena consumato. Del resto, a riprova dell'attendibilità dei dichiaranti, andava valorizzato il riconoscimento, a favore di entrambi, in sede giurisdizionale, dell'attenuante della dissociazione attuosa. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per 11 tramite del difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi. Con un unico, articolato, motivo deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e apparenza della motivazione. Ci si duole, in primo luogo, della mancata analisi delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia IN CH sia perché lo stesso DE SI, nel primo interrogatorio reso in data 2 febbraio 1996 dall'inizio della sua collaborazione, aveva detto che sull'omicidio LL avrebbe potuto riferire IN CH in quanto il delitto era stato commesso nelle vicinanze della sua abitazione, sia perché la versione resa da quel collaboratore doveva reputarsi la più genuina, risalendo a soli pochi anni dal fatto (18 settembre 1993) e arricchita da successive dichiarazioni del 17 settembre 2013: in essa venivano delineate la causale dell'omicidio e le sue modalità deliberative, venivano indicati gli autori del reato, sia quanto al momento ideativo che a quello esecutivo, senza che tra essi fosse stato nominato NC ZA. In secondo luogo, il ricorso presenta un elenco di errori contenuti nella versione resa dal collaboratore DE SI, lamentando che il giudice dell'appello non ne abbia tenuto debito conto. 3 Inadeguata risposta, poi, la Corte di assise di appello avrebbe fornito al rilievo per cui le dichiarazioni di RG non avrebbero potuto, da sole, costituire indiscusso elemento di riscontro di quelle rese da DE SI, dal momento che nessun altro collaboratore di giustizia aveva riferito circa la presenza di RG prima o dopo o durante l'esecuzione dell'omicidio LL;
presenza, peraltro, sconfessata dallo stesso OM ET, cioè proprio la persona con la quale RG aveva dichiarato di trovarsi nell'occorso. Il dubbio manifestato dal ET nell'ultimo interrogatorio reso (4 luglio 2017) era stato illogicamente impiegato dalla sentenza impugnata a certificare l'esistenza di un fatto - cioè la presenza del RG al momento del delitto - che, alla luce delle prove acquisite, non appariva affatto univoco. Nella prospettazione difensiva le propalazioni di RG e ET si ponevano in rapporto di reciproca esclusione, in quanto il primo aveva dichiarato di essere stato testimone oculare dell'omicidio, essendosi trovato al fianco di OM ET, mentre il secondo si proponeva come testimone de relato, in quanto messo a conoscenza dell'omicidio solo successivamente alla sua consumazione da parte degli altri affiliati. Da tanto derivava che le dichiarazioni di RG, utilizzate dai giudici di merito a fondamento dell'affermata responsabilità penale dello ZA, erano state erroneamente utilizzate quale valido riscontro a conforto del narrato del DE SI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Occorre premettere che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01), anche nel senso di legittimare il dubbio che il dichiarante, in realtà, non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741 - 01). 4 3. La Corte di Assise di appello non ha fatto corretta applicazione dell'enunciato principio. Nel confutare i motivi di gravame, la Corte suddetta ha affermato che, sull'attendibilità estrinseca, il narrato del collaboratore di giustizia DA DE SI, sul quale si fonda, principalmente, l'affermazione di responsabilità del ricorrente, risulterebbe confermato dalle "convergenti" dichiarazioni di QU RG e OM ET, aggiungendo che sarebbe "del tutto marginale la diversa indicazione dei due collaboratori di giustizia relativa al momento in cui sono giunti sul posto, secondo RG durante la sparatoria e secondo ET ad agguato appena consumato". Tale ultima affermazione è manifestamente illogica. La diversità del momento in cui, rispettivamente, RG e ET dichiararono di giungere sulla scena del crimine non può essere apprezzata alla stregua di una discordanza "marginale", come opinano i giudici del gravame, in quanto implica una diversità di conseguenze processuali e probatorie di importanza fondamentale: nel senso, cioè, che RG, essendo giunto, a suo dire in compagnia di ET, prima - e non durante, come erroneamente esposto dalla Corte di merito - della sparatoria in cui trovò la morte il LL, ha assunto, nel processo, la veste di testimone oculare, mentre ET, arrivato sul luogo medesimo "ad agguato appena consumato", per usare le stesse parole della sentenza impugnata, non vide nulla dell'azione omicida perpetrata dal DE SI, sicché in relazione ad essa nulla avrebbe potuto riferire siccome personalmente e direttamente percepito. In alcun modo, quindi, le dichiarazioni di RG e ET avrebbero potuto essere qualificate come "convergenti", né caratterizzate da differenze soltanto "marginali". La Corte di Assise di appello è, pertanto, incorsa in un chiaro travisamento delle prove dichiarative e in un conseguente passaggio motivazionale manifestamente illogico che inficiano la tenuta della motivazione. 3.1. A ciò va aggiunto un ulteriore profilo di fragilità della sentenza impugnata, costituito dal silenzio serbato sulle dichiarazioni rese sul delitto de quo da IN CH, in riferimento alle quali la difesa dello ZA aveva dedotto uno specifico motivo di gravame e che erano state apprezzate dal primo giudice non "quali riscontro alla individuazione degli autori (non aveva indicato fra di essi il ricorrente, n.d.e.) e alle modalità dell'omicidio, ma in senso frazionato solo rispetto al contesto in cui maturò l'omicidio medesimo e alla causale" (pag. 18 sentenza di primo grado). Sul ridetto motivo di gravame manca del tutto una risposta. 4. Per i vizi motivazionali rilevati, la sentenza deve essere annullata, con 5 rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli, che provvederà a nuova valutazione del compendio probatorio senza incorrere negli errori evidenziati e in armonia con i principi richiamati in premessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. RUBERA Matteo, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35254 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a rito abbreviato, dichiarava DA DE SI e NC ZA colpevoli del delitto di omicidio volontario pluriaggravato commesso, in concorso tra loro e con persone non identificate, in danno di EO LL il 29 novembre 1988 a Casal di Principe e, concessa la circostanza attenuante della "dissociazione attuosa" al solo DE SI, condannava quest'ultimo alla pena di 10 anni di reclusione e lo ZA alla pena di 30 anni di reclusione, con le pene accessorie di legge. La morte del LL, secondo l'esame autoptico effettuato, era stata determinata "da un solo colpo di arma da fuoco a canna liscia a proiettile multiplo (fucile da caccia) alla regione frontale sinistra...esploso a pochi metri". Il procedimento, dopo una prima archiviazione, venne riaperto a seguito di informativa redatta il 25 maggio 2015 dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, in cui venivano poste in risalto le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia QU RG (interrogatori del 28 dicembre 2012 e del 2 marzo 2015), OM ET (interrogatorio del 19 febbraio 2015) e DA DE SI (interrogatorio del 9 ottobre 2015). Quest'ultimo, nella sua ricostruzione dei fatti, si autoaccusava dell'omicidio e chiamava in correità NC ZA, riferendo che costui era presente alla riunione presso l'abitazione di un cugino di CE CH detto "Sandokan", nel corso della quale era giunto IN CH ad avvisare che EO LL si era recato da lui minacciando di sporgere denuncia presso i Carabinieri a seguito della scomparsa del figlio CE NO, avvenuta il giorno prima (in realtà il NO era stato, nel frattempo, ucciso). CE CH decise immediatamente che LL andava eliminato, cosa che avveniva poco dopo per mano del DE SI, accompagnato dallo ZA a bordo di una vettura Renault: riconosciuto e raggiunto l'uomo, che camminava in strada, DE SI, sceso dall'auto, gli sparava un solo colpo alla nuca, uccidendolo. Ad avviso del primo giudice, le propalazioni di DE SI, da ritenersi attendibili sotto tutti i profili, risultavano riscontrate dalle chiamate in reità di QU RG e OM ET. Per meglio dire, le dichiarazioni poste a fondamento dell'affermata responsabilità dello ZA dovevano essenzialmente considerarsi, poiché riscontrantesi reciprocamente, quelle del DE SI e del RG, in quanto quelle del ET, caratterizzate da "inesattezze" e "oscillazioni" soprattutto quanto alla presenza del RG sul luogo del delitto nel momento della sua 2 consumazione, venivano apprezzate quale elemento "di contesto". 2. Con sentenza resa in data 3 marzo 2022, depositata in data 17 ottobre 2023, la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva per entrambi gli imputati la circostanza aggravante della premeditazione, confermando la pena a ciascuno inflitta in primo grado. Ribadito il giudizio di piena attendibilità della principale fonte di prova, già riconosciuto dal primo giudice, la Corte dell'appello osservava, in punto di attendibilità estrinseca, che la narrazione del DE SI risultava confermata dalle "convergenti" dichiarazioni di RG e ET, non condividendo le obiezioni difensive espresse al riguardo e affermando essere plausibile, tenuto conto della distanza temporale dai fatti, una "difficoltà mnemonica da parte del ET", il quale si era lealmente limitato a non escludere di essersi trovato in compagnia del RG quando sopraggiunse sul luogo dell'omicidio. Analogamente, proseguiva la Corte territoriale, attesa la concitazione del momento e la inevitabile confusione generata da una sparatoria, risultava "del tutto marginale" la diversa indicazione fornita dai due collaboratori in relazione al momento in cui giunsero sul posto, secondo RG durante la sparatoria e secondo ET ad agguato appena consumato. Del resto, a riprova dell'attendibilità dei dichiaranti, andava valorizzato il riconoscimento, a favore di entrambi, in sede giurisdizionale, dell'attenuante della dissociazione attuosa. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per 11 tramite del difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi. Con un unico, articolato, motivo deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e apparenza della motivazione. Ci si duole, in primo luogo, della mancata analisi delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia IN CH sia perché lo stesso DE SI, nel primo interrogatorio reso in data 2 febbraio 1996 dall'inizio della sua collaborazione, aveva detto che sull'omicidio LL avrebbe potuto riferire IN CH in quanto il delitto era stato commesso nelle vicinanze della sua abitazione, sia perché la versione resa da quel collaboratore doveva reputarsi la più genuina, risalendo a soli pochi anni dal fatto (18 settembre 1993) e arricchita da successive dichiarazioni del 17 settembre 2013: in essa venivano delineate la causale dell'omicidio e le sue modalità deliberative, venivano indicati gli autori del reato, sia quanto al momento ideativo che a quello esecutivo, senza che tra essi fosse stato nominato NC ZA. In secondo luogo, il ricorso presenta un elenco di errori contenuti nella versione resa dal collaboratore DE SI, lamentando che il giudice dell'appello non ne abbia tenuto debito conto. 3 Inadeguata risposta, poi, la Corte di assise di appello avrebbe fornito al rilievo per cui le dichiarazioni di RG non avrebbero potuto, da sole, costituire indiscusso elemento di riscontro di quelle rese da DE SI, dal momento che nessun altro collaboratore di giustizia aveva riferito circa la presenza di RG prima o dopo o durante l'esecuzione dell'omicidio LL;
presenza, peraltro, sconfessata dallo stesso OM ET, cioè proprio la persona con la quale RG aveva dichiarato di trovarsi nell'occorso. Il dubbio manifestato dal ET nell'ultimo interrogatorio reso (4 luglio 2017) era stato illogicamente impiegato dalla sentenza impugnata a certificare l'esistenza di un fatto - cioè la presenza del RG al momento del delitto - che, alla luce delle prove acquisite, non appariva affatto univoco. Nella prospettazione difensiva le propalazioni di RG e ET si ponevano in rapporto di reciproca esclusione, in quanto il primo aveva dichiarato di essere stato testimone oculare dell'omicidio, essendosi trovato al fianco di OM ET, mentre il secondo si proponeva come testimone de relato, in quanto messo a conoscenza dell'omicidio solo successivamente alla sua consumazione da parte degli altri affiliati. Da tanto derivava che le dichiarazioni di RG, utilizzate dai giudici di merito a fondamento dell'affermata responsabilità penale dello ZA, erano state erroneamente utilizzate quale valido riscontro a conforto del narrato del DE SI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Occorre premettere che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01), anche nel senso di legittimare il dubbio che il dichiarante, in realtà, non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741 - 01). 4 3. La Corte di Assise di appello non ha fatto corretta applicazione dell'enunciato principio. Nel confutare i motivi di gravame, la Corte suddetta ha affermato che, sull'attendibilità estrinseca, il narrato del collaboratore di giustizia DA DE SI, sul quale si fonda, principalmente, l'affermazione di responsabilità del ricorrente, risulterebbe confermato dalle "convergenti" dichiarazioni di QU RG e OM ET, aggiungendo che sarebbe "del tutto marginale la diversa indicazione dei due collaboratori di giustizia relativa al momento in cui sono giunti sul posto, secondo RG durante la sparatoria e secondo ET ad agguato appena consumato". Tale ultima affermazione è manifestamente illogica. La diversità del momento in cui, rispettivamente, RG e ET dichiararono di giungere sulla scena del crimine non può essere apprezzata alla stregua di una discordanza "marginale", come opinano i giudici del gravame, in quanto implica una diversità di conseguenze processuali e probatorie di importanza fondamentale: nel senso, cioè, che RG, essendo giunto, a suo dire in compagnia di ET, prima - e non durante, come erroneamente esposto dalla Corte di merito - della sparatoria in cui trovò la morte il LL, ha assunto, nel processo, la veste di testimone oculare, mentre ET, arrivato sul luogo medesimo "ad agguato appena consumato", per usare le stesse parole della sentenza impugnata, non vide nulla dell'azione omicida perpetrata dal DE SI, sicché in relazione ad essa nulla avrebbe potuto riferire siccome personalmente e direttamente percepito. In alcun modo, quindi, le dichiarazioni di RG e ET avrebbero potuto essere qualificate come "convergenti", né caratterizzate da differenze soltanto "marginali". La Corte di Assise di appello è, pertanto, incorsa in un chiaro travisamento delle prove dichiarative e in un conseguente passaggio motivazionale manifestamente illogico che inficiano la tenuta della motivazione. 3.1. A ciò va aggiunto un ulteriore profilo di fragilità della sentenza impugnata, costituito dal silenzio serbato sulle dichiarazioni rese sul delitto de quo da IN CH, in riferimento alle quali la difesa dello ZA aveva dedotto uno specifico motivo di gravame e che erano state apprezzate dal primo giudice non "quali riscontro alla individuazione degli autori (non aveva indicato fra di essi il ricorrente, n.d.e.) e alle modalità dell'omicidio, ma in senso frazionato solo rispetto al contesto in cui maturò l'omicidio medesimo e alla causale" (pag. 18 sentenza di primo grado). Sul ridetto motivo di gravame manca del tutto una risposta. 4. Per i vizi motivazionali rilevati, la sentenza deve essere annullata, con 5 rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli, che provvederà a nuova valutazione del compendio probatorio senza incorrere negli errori evidenziati e in armonia con i principi richiamati in premessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente