Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7177/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7177/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Parte_1
Antonio La Badessa, Mara Russo, Giacomo Bertelli e Sofia Bitella
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle Avv. te
Simona Bosisio e Monica Nilsson convenuta
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.04.2024, ha Parte_1 adito questo Tribunale ed ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente e senza soluzione di continuità dal 2016 al
2020, alle dipendenze della Controparte_2
1
[...]
di aver svolto, nel corso degli anni, i compiti e le mansioni assegnategli con le modalità precisate in ricorso, presso la sede di
Milano alla via degli Artigianelli n. 6 ricevendo le direttive di lavoro dapprima dal Coordinatore Nazionale e, successivamente, dal Direttore dell'area raccolta fondi;
di aver sempre svolto la prestazione lavorativa utilizzando i mezzi e gli strumenti di lavoro messi a disposizione dalla datrice di lavoro e con osservanza di un orario fisso e predeterminato, nonché di essere stato tenuto a giustificare eventuali assenze, di cui doveva dare preventiva comunicazione;
di essere stato sottoposto al potere disciplinare della convenuta;
di esser stato inserito stabilmente in tutte le attività della . Ha sostenuto, quindi, che, il CP_1 rapporto di lavoro instaurato con la convenuta per il periodo dal 2016 al
2020 è stato svolto, in concreto, secondo i canoni della subordinazione.
Ha aggiunto di aver lavorato dal 2020 al 2024 per la convenuta sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pur restando invariata la prestazione lavorativa. Le mansioni formalmente assegnate erano quelle di responsabile acquisizione donatori ed inquadramento nel livello Quadro del CCNL Uneba.
Ha riferito di essere stato licenziato in data 08.01.2024 per giustificato motivo oggettivo, evidenziando l'illegittimità dello stesso per assenza del giustificato motivo oggettivo avendo la convenuta proceduto ad assumere nuovo personale successivamente al licenziamento, con conseguente violazione dell'obbligo di repêchage e dei criteri di scelta.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel Merito: 1) Accertare, riconoscere e dichiarare – per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso - che tra il sig. e la Pt_1 Controparte_1
è intercorso, a far data dall'8 febbraio 2016 e fino all' 8 gennaio
[...]
2 2024, (o - in via subordinata - quelle diverse date che dovessero essere ritenute di giustizia), un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento nel livello Quadro ai sensi del CCNL Uneba – o il diverso contratto collettivo ritenuto applicabile – per l'effetto, dichiarare l'accertamento del rapporto dall'8 febbraio 2016
e fino a quella del licenziamento oggi impugnato;
2) Conseguentemente accertare, riconoscere e dichiarare, il diritto del sig. al Parte_1 pagamento: a) del TFR maturato dall'8 febbraio 2016 sino al 31 dicembre 2019, pari ad € 9.967,31 e: b) al differenziale contributivo maturato dall'8 febbraio 2016 sino al 31 dicembre 2019, pari ad €
8.483,92; e per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano
(MI) Via degli Artigianelli n. 6, al pagamento di quanto sopra accertato;
3) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il licenziamento intimato al Ricorrente con lettera datata 8 gennaio 2024 è inefficace / illegittimo e, conseguentemente condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1 d.lgs. 23/2015, a corrispondere al sig. una indennità risarcitoria omnicomprensiva non Pt_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a trentasei mensilità, ovvero alla maggior o minor somma che si riterrà di giustizia.
Tutte le somme indicate oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo”; con vittoria di spese.
2. Si è regolarmente costituita la convenuta, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso ribadendo che la reale natura del rapporto tra le parti nel periodo 2016/2020 è stata quella della collaborazione coordinata e continuativa.
3 Ha insisto per la declaratoria di legittimità del licenziamento intimato, per essere stato lo stesso irrogato a seguito di una riorganizzazione aziendale che ha comportato la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente e di non aver proceduto a nuove assunzioni, successivamente al suo licenziamento.
Ha aggiunto di aver rispettato l'obbligo di repêchage, non sussistendo alcuna possibilità di collocare il ricorrente in posizione lavorativa compatibile con la professionalità acquisita dallo stesso, e di non essere obbligata a rispettare i criteri di scelta, essendo il ricorrente unico dipendente addetto al ruolo soppresso.
3. Fallita la conciliazione, la difesa di parte ricorrente all'udienza di discussione alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale
n. 128 del 2024, ha chiesto di essere autorizzata a riformulare le conclusioni cui al punto 3 del ricorso, con richiesta “ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs n. 23 del 2025, di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e applicazione di un'indennità risarcitoria pari nel massimo a n. 12 mensilità, oltre contributi, oltre interessi e rivalutazione”. Il Giudice ha autorizzato la modifica della domanda.
4. Sono stati escussi i seguenti testi:
; il quale ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“Sono Hr manager presso una società di telefonia da giugno 2024.
Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme tanti anni presso la . Io ho lavorato per la dal Controparte_1 Controparte_1 febbraio 2018 fino al mese di luglio 2023. Io lavoravo in via degli
Artigianelli n. 6 ed avevo il ruolo di coordinatore nazionale del face to
4 face, ero in co.co.co. ed avevo degli orari di ufficio da rispettare che erano dalle 9.30 alle 17.30/ 18.
Il ricorrente l'ho conosciuto nel 2013 in quanto lavoravamo insieme in un'altra agenzia. Il ricorrente ha iniziato a lavorare presso la convenuta sicuramente prima di me, mi sembra nel 2016 ma, comunque, prima del
2018 io non l'ho mai visto lavorare presso la convenuta.
Tendenzialmente il ricorrente, come me, aveva un orario di lavoro fisso.
Non so se il ricorrente in caso di ritardi a lavoro era tenuto ad avvisare in quanto il ricorrente non faceva capo a me;
in ogni caso penso che, come me che ero tenuto ad avvisare il ricorrente quando arrivavo in ritardo o in caso di assenza, lo stesso era tenuto ad avvisare in caso di ritardo. Non so se in caso di assenza il ricorrente fosse tenuto a giustificare l'assenza. L'orario di lavoro del ricorrente era lo stesso mio dalle 9.30 alle 17.30 /18.00 ed anche lui lavorava nella sede di via degli
Artigianelli; eravamo nello stesso ufficio per tale motivo conosco il suo orario di lavoro. Eravamo tenuti ad una linea di lavoro nel senso che, la fondazione dava delle direttive nelle quali dovevamo muoverci e non avevamo autonomia e tanto posso dire perché io mi interfacciavo con il ricorrente sulle direttive che ci venivano date. Per la precisione le direttive di lavoro venivano date al ricorrente il quale, poi, una volta ricevute le direttive generali da parte della a sua volta le CP_1 impartiva a me. Io spesso non ero d'accordo però mi dovevo attenere.
Le direttive arrivavano dal direttore della raccolta fondi Persona_1 le direttive non arrivavano per iscritto, ma venivano date al ricorrente a voce durante le riunioni alle quali però io non partecipavo. Era prassi aziendale fare delle riunioni per organizzare il lavoro ed la persona che organizzava le riunioni era la dott.ssa Non so se il ricorrente Per_1 sia stato mai sottoposto a sanzione disciplinare però, penso che era
5 comunque sottoposto a provvedimenti disciplinari in caso di errori, e tanto posso dire perché noi avevamo la responsabilità delle acquisizioni dei donatori quindi, se i donatori creavano problemi sicuramente noi ne rispondevamo. Tanto posso dire perché è capitato che qualche donatore avesse fatto un reclamo ed hanno chiamato il ricorrente per chiedere spiegazioni. In caso di lavoro non eseguito correttamente, ci invitavano ad essere più diligenti. Io ed il ricorrente dovevamo coordinare il lavoro degli altri collaboratori a co.co.co. ed in caso di negligenze di quest'ultimi il ricorrente era tenuto a giustificare il loro operato. Quindi, in caso di negligenza dei collaboratori la chiamava il ricorrente Per_1 per aver spiegazioni sul loro operato. A questo punto il ricorrente si interfacciava con me in quanto ero il coordinatore ed ero io che, chiedevo spiegazioni gli atri collaboratori in merito alle eccezioni sollevate dalla Quindi, poi, io relazionavo al ricorrente e Per_1 quest'ultimo, a sua volta, alla L'attività lavorativa del Per_1 ricorrente si coordinava anche con l'attività lavorativa degli altri dipendenti;
avevamo degli appuntamenti fissi, il lunedì con il Presidente
e tutte le persone dell'Ufficio di arca con cui si veniva raccontato tutto quello che era successo nella settimana precedente;
le plenarie due volte all'anno dicembre e luglio. Attualmente il ricorrente è disoccupato e so che ha fatto ricerca di attività lavorativa. Tanto so perché me l'ha detto lui ed abbiamo fatto anche dei colloqui di lavoro presso stesse aziende. Il ricorrente aveva degli strumenti dati in dotazione dalla convenuta ovvero un telefono cellulare ed il computer fisso sulla postazione;
il ricorrente aveva una postazione fissa di lavoro.
Adr parte convenuta: Ero presente in ufficio tutti i giorni ed avevo una postazione di lavoro”
6 , la quale ha dichiarato quanto segue: Persona_1
“Sono direttore marketing raccolta fondi e comunicazione per la fondazione da circa 14 anni. Conosco il ricorrente e l'ho conosciuto quando ha iniziato a lavorare per la . Il ricorrente lavorava in CP_1 autonomia nel rispetto però delle regole che riguardavano l'obiettivo da raggiungere, che era quello di ottenere donazioni regolari. Al ricorrente veniva soltanto detto di raggiungere un obiettivo generale e quindi nell'ambito di tale obiettivo era libero. Il ricorrente se aveva un problema a lavoro poteva e doveva risolverlo da solo. E' capitato che il ricorrente non avesse risolto il problema secondo quello che avrei fatto io se fossi stato al posto suo ma, comunque, in questo caso ne abbiamo discusso ed il ricorrente non è stato soggetto a richiami e /o sanzioni. Il ricorrente coordinava persone non dipendenti che avevano un contratto co.co.co. e per un periodo ha lavorato anche con una persona che invece era assunta dalla , . Non ricordo in quale CP_1 Persona_2 periodo il ricorrente abbia lavorato con tale sig.ra posso solo dire Per_2 che ciò è accaduto sia quando il ricorrente era in co.co.co sia quando era dipendente. In tale periodo indicava al ricorrente i luoghi in Persona_2 cui lavorare per il perseguimento dell'obiettivo. Il ricorrente non era tenuto ad andare nei luoghi indicati dalla poteva andare anche in Per_2 luoghi diversi scelti autonomamente da lui. Senza dubbio al di là della sig.ra il ricorrente negli anni si è interfacciato con i dipendenti Per_2 della , me per prima, e faceva ciò per coordinarsi per il CP_1 raggiungimento dell'obiettivo. Il ricorrente poteva proporci delle idee per il raggiungimento dell' obiettivo e tali idee non erano soggette a nostra approvazione, lui poteva organizzare il tutto da solo coordinandosi con gli altri collaboratori. Ovviamente, però, se il progetto del ricorrente richiedeva un grosso impegno di spesa era soggetto a nostra
7 approvazione. Ad esempio, se durante il periodo invernale il ricorrente riteneva che ci fosse un contenuto interessante da portare per il raggiungimento dell'obiettivo per esempio una campagna invernale sulle persone senza tetto, lui proponeva l' idea e poi si confrontava con gli altri dipartimenti per realizzarla ovvero per ottenere ad esempio gli stand, la campagna pubblicitaria e la diffusione del messaggio. Il sig. ha avuto un ruolo di coordinamento, non faceva capo a me e _1 lavorava insieme al ricorrente;
se il sig. aveva un problema si _1 interfacciava con il ricorrente e poi il ricorrente riportava a me. Anche gli altri collaboratori co.co.co se avevano un problema parlavano con il ricorrente e poi lui riportava a me. Il ricorrente non aveva un orario fisso, era libero;
non era presente tutti i giorni a lavoro;
aveva una postazione fissa di lavoro, un computer ed un telefono che sono stati dati dalla fondazione. Tali strumenti dovevano necessariamente essere forniti dalla in quanto trattiamo dati personali e quindi non si CP_1 possono utilizzare strumenti propri. Io lavoro in via degli Artigianelli n. 6 più o meo dal 2016 e sono presente quotidianamente dalle 9.00 alle
18.00. Il ricorrente non era presente tutti i giorni a lavoro e non so se non veniva a lavoro perché faceva altro nella vita o perché aveva appuntamenti per . Non è mai successo che il ricorrente avesse CP_1 commesso delle irregolarità; il ricorrente faceva capo a me ed io dalla non avevo indicazioni su come comportarmi in caso di CP_1 irregolarità da parte del ricorrente. Se si fosse posto il problema avrei chiesto all'ufficio del personale. Il ricorrente non era tenuto a giustificare le assenze ma, ad onor del vero quando veniva in ritardo in linea di massima mi avvisava sempre. Era libero di scegliere i giorni di assenza per qualsiasi motivi compresi quelli di vacanza quindi poteva assentarsi liberamente e la sua assenza non era soggetta ad
8 approvazione da parte nostra. Non so se attualmente il ricorrente è disoccupato posso solo dire che, nel mese di agosto di quest'anno mi ha chiesto una lettera di raccomandazione perché aveva un colloquio di lavoro. Ricordo che nel messaggio c'era scritto nella sostanza che stava lavorando da un mese ma che si era stancato di questo lavoro e voleva cambiare e, per questo, mi ha chiesto la lettera di raccomandazione.
Adr di parte ricorrente: la lettera di raccomandazione poi non è stata fatta perché in primo luogo non mi ha dato indicazioni precise, dopo mia richiesta, sulla posizione che avrebbe dovuto ricoprire, poi perché mi sono confrontata all'interno della e dato il momento di CP_1 relazione critica ho deciso di non fare la lettera di raccomandazione.
Quando dico relazione critica intendo che non avevo più rapporti con il ricorrente e ad esempio dal licenziamento fino ad oggi ho avuto un lutto in famiglia ed al di là delle condoglianze non ho più avuto nessun contatto con il ricorrente nonostante, durante il periodo in cui lavoravamo insieme, avevamo un rapporto stretto.”
, la quale ha dichiarato quanto segue : Testimone_2
“Sono assistente di direzione presso la con contratto di Controparte_1 lavoro subordinato. Sono stata assunta nel 2012 prima lavoravo nella sede di Via Lazzaretto e poi ci siamo spostati nella sede di via degli
Artigianelli. Io lavoro tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. Conosco il ricorrente in quanto eravamo colleghi lavoravamo nello stesso piano, negli stessi uffici, lui per la raccolta fondi ed io per la direzione quindi per il Presidente. La mia attività lavorativa non si coordinava con quella del ricorrente. Il ricorrente era presente tutti i giorni a lavoro, io lo vedevo ed avevamo più o meno gli stessi orari di lavoro. Il ricorrente aveva una postazione fissa di lavoro aveva una scrivania, una sedia ed
9 un computer che erano della , come tutti noi. So che il CP_1 ricorrente lavorava con che è il direttore della raccolta Testimone_3 fondi per l'area del face to face, oltre ciò nulla posso dire sul rapporto di lavoro del ricorrente non avendo una conoscenza diretta sui fatti.”
, il quale ha dichiarato quanto segue : Parte_2
“Ho un'agenzia di marketing raccolta fondi da aprile di quest'anno. Ho lavorato per la convenuta dal 2016 per circa sei/sette mesi.
Facevo il dialogatore, non lavoravo in ufficio, lavoravo per strada. Io avevo un co.co.co. , non avevo vincoli di orario non ero obbligato a giustificare le assenze, ricevevo solo delle direttive di lavoro di organizzazione su dove andare a lavorare in quanto, essendo un team grande, non andavamo tutti a lavorare nello stesso posto. Nello specifico ricevevo una email settimanale dove mi indicavano il luogo dove andare a lavorare. Se avevo un problema mi relazionavo con il sig. CP_3
. Conosco il ricorrente in quanto l'ho intravisto per la prima volta
[...] nel 2016 anzi, preciso, che quando sono entrato in fondazione il ricorrente mi ha fatto la prima formazione generica del progetto. Al di fuori di questa occasione, durante il periodo in cui ho lavorato per progetto Arca, io ricevevo settimanalmente email dal ricorrente nella quale mi indicava i luoghi dove andare a lavorare. Al di la di questa email io non ho mai avuto, quando collaboravo per progetto , CP_1 rapporti lavorativi con il ricorrente in quanto facevo capo al sig. CP_3
quindi nulla so dire sul suo rapporto di lavoro. Poi quando ho
[...] smesso di collaborare per ho contattato il ricorrente per svolgere CP_1 insieme una collaborazione cioè, ho chiesto al ricorrente se la fondazione arca era disponibile a lavorare con l'agenzia presso la quale io lavoravo,
e lui mi ha dato disponibilità iniziando, quindi, una collaborazione.
10 Nello specifico, noi agenzia raccogliamo sostenitori regolari insomma facciamo da tramite per;
noi raccogliamo la volontà di adesione di CP_1 sostegno del cittadino il quale, poi, ci compila un foglio in duplice copia che noi mandiamo ad;
, a sua volta, contattata il potenziale CP_1 CP_1 sostenitore e, se lo stesso conferma la volontà, esegue la donazione direttamente in favore di . CP_1
In questo periodo di collaborazione poco so sull'attività lavorativa del ricorrente in quanto io non ho fatto altro che mettere in contatto l'agenzia con il ricorrente.
Posso riferire sull'attività lavorativa del ricorrente con solo dal mese CP_1 di giugno 2023, prima di tale periodo, come già ho detto, nulla so in quanto in precedenza non avevo rapporti diretti con lui. Seguo il ricorrente su linkedin ed ho visto che fa l'account manager per un'agenzia di cui non ricordo il nome.
Adr di parte ricorrente: , siccome era un mio amico, mi Controparte_3 diceva che faceva capo a che, a sua volta, faceva Persona_3 riferimento a Le email che ricevevo con l'indicazione Parte_1 del luogo dove andare a lavorare era inviata a tutti i collaboratori .”
5. La è una onlus che si occupa di assistenza sociale e Controparte_1 supporto alle persone più bisognose (doc. 1 allegato al ricorso, atto costitutivo e Statuto). Si legge nello Statuto che “La , in CP_1 particolare, ha come scopo l'organizzazione e la gestione di iniziative volte a realizzare strutture atte a soccorrere tossicodipendenti, disadattati, emarginati, profughi e in genere coloro che versano in uno stato di indigenza e che comunque richiedono un aiuto, sia morale che materiale, al fine di ottenere una riabilitazione ed un reinserimento nella vita sociale. si propone, dunque, di creare unità di offerta di tipo CP_1
11 residenziale, qualificabili come centri di prima accoglienza o pronto intervento con funzioni di primo contatto, per l'espletamento delle quali sia, altresì, prevista la presenza di figure professionali qualificate”.
Si legge altresì che l' ha carattere volontario e non ha fini di CP_4 lucro.
La parte convenuta riferisce poi nella memoria di costituzione tali circostanze, che non sono state oggetto di contestazione:
“Al fine di realizzare lo scopo statutario, organizza – fra le altre – CP_1 attività di “Face to Face Fundraising”: un programma di raccolta fondi tramite donatori, che si avvale di un approccio diretto, faccia a faccia per l'appunto.
Il face to face ha come protagonisti due figure chiave: il potenziale donatore regolare da un lato, che viene approcciato vis a vis, ed il dialogatore dall'altro incaricato da , o da agenzia esterna CP_1 selezionata e contrattualizzata da . CP_1
Più precisamente, la raccolta fondi face to face è uno strumento che permette all'ente non profit di costruire relazioni con donatori regolari, ovvero donatori che donano una cifra scelta da loro mensilmente attraverso carta di credito o RID bancario. La raccolta fondi face to face prevede che i dialogatori fermino potenziali donatori in luoghi pubblici per chiedere loro la disponibilità a sottoscrivere una donazione regolare.
I dialogatori sono dei professionisti la cui funzione è avvicinare le persone descrivendo in poco tempo e con grande efficacia la “mission” e le attività dell'ente, così da stimolare la donazione. I luoghi in cui si possono ottenere le redemption più alte sono: per strada, negli aeroporti e stazioni, ipermercati e mega store o durante gli eventi”.Ha agiunto che” Il face to face si concretizza in due tipologie: il f2f in house, cioè dire svolto in ambito di Arca;
il f2f tramite agenzia, che si sostanzia
12 in una esternalizzazione a terzi della raccolta fondi, sempre basata sul rapporto diretto con i potenziali donatori”.
occupa mediamente oltre 15 dipendenti (cfr. doc. 1). CP_1
6. Sin dal 2016, e fino al 2020, tra il sig. e la sono Pt_1 CP_1 stati stipulati svariati contratti di (asserita) collaborazione coordinata e continuativa senza soluzione di continuità (doc. 2). veniva inizialmente impiegato da in qualità di Parte_1 CP_1
Coordinatore Regionale per la Lombardia per la raccolta fondi Face to
Face in house con contratto di collaborazione continuata a continuativa
(co.co.co) per il periodo 1 agosto 2016 fino al 31 dicembre 2016 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Il primo contratto prevedeva che il collaboratore avrebbe “potuto organizzare autonomamente la propria attività senza però prescindere in particolare dalle attività della committente. La collaborazione potrà avvenire secondo le disponibilità del Collaboratore. La collaborazione potrà avvenire secondo la disponibilità del collaboratore ma sempre con riguardo alla pianificazione delle attività decisa dalla direzione a cui funzionalmente il collaboratore si riferirà Il collaboratore assicurerà sempre nell'ambito del presente contratto la propria personale disponibilità a partecipare a tutti quei momenti di coordinamento e pianificazione delle attività a cui sarà invitato” Il compenso era stabilito in un importo fisso di € 1700 mensili per 12 mensilità, oltre a un compenso aggiuntivo costituito da bonus in percentuale, variabili a seconda dell'importo delle sottoscrizioni di donazioni regolari ottenute dal team da lui coordinato.
Il secondo contratto di collaborazione prevedeva la collaborazione nel periodo dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con possibilità di
13 rinnovo previo accordo tra le parti;
il compenso fisso mensile era di €
2300 con una serie di compensi aggiuntivi collegati al raggiungimento di determinati budget.
Nel settembre 2016 interveniva una novazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa che prevedeva che al collaboratore venisse affidato il coordinamento dell'attività di un nuovo team di collaboratori face to face con conseguente responsabilità di quattro Team. Il compenso a far data dal 1.9.2016 era di un fisso lordo mensile di € 1800, oltre ai compensi aggiuntivi in base ai risultati ottenuti.
Nell'anno 2018 le parti stipulavano un contratto di collaborazione per lo svolgimento della medesima attività di cui al punto che precede per il periodo dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, con compenso fisso mensile di € 2500 e bonus, e (doc. 1 allegato alla memoria di costituzione) e un ulteriore contratto veniva stipulato nell'anno 2019, dal
01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, in cui la collaborazione aveva ad oggetto la responsabilità nell'ambito delle acquisizioni di donatori individuali, che presupponeva la gestione del face to face in house e tramite agenzia;
il compenso lordo mensile era di € 2800, oltre i bonus previsti .
Dal 1 gennaio 2020 il veniva poi assunto con contratto di lavoro Pt_1 subordinato a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di
Responsabile acquisizione donatori ed inquadramento nel livello Quadro nel CCNL Uneba (docc. 16 e 17). Veniva prevista come sede di lavoro quella di Milano in via Artigianelli, l'orario di lavoro era quello contrattuale e la retribuzione lorda mensile di € 2.427,16 per 14 mensilità, oltre ad € 533 lordi mensili a titolo di straordinario forfettizzato.
14 7. Sulla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, si richiama tra le tante la sentenza della Corte di Cassazione n. 15631 del 14 giugno
2018, che ha ribadito che : «L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo
e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse»
8. Nel caso in esame, a fronte di un rapporto qualificato come di natura autonoma durato circa 4 anni, non è risultato che le parti si siano discostati dalla previsioni contrattuali, né che il prestatore fosse soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Non è emerso infatti il ricevimento di direttive specifiche dalla società, considerato che le indicazioni della coordinatrice erano Per_1 piuttosto direttive generali sugli obiettivi e sulle modalità di raccolta dei fondi (v. anche doc. 13 allegato al ricorso). Si interfacciava con dipendenti della (in specie, e ) , senza che CP_1 Per_1 Per_2 siano risultate elevate da alcuno contestazioni né tantomeno sanzioni disciplinari.
15 Era il ad avere la responsabilità delle acquisizioni dei donatori Pt_1
(dep. ; egli era presente presso la sede della , ove _1 CP_1 aveva una postazione di lavoro con computer e telefono, circostanza necessitata dal fatto che egli gestiva i dati sensibili dei donatori e quindi la aveva obbligo di riservatezza. Non è emerso tuttavia che CP_1 egli avesse un obbligo di orario o di presenza ed era libero di organizzare i propri spostamenti, gli appuntamenti, la presenza, le ferie, anche se si premurava di avvertire la direzione. Non è emersa la necessità di giustificare le assenze, né di richiedere ferie e/o permessi.
Una parte significativa del compenso era collegata al raggiungimento degli obiettivi, sicché su di lui ricadeva una parte del rischio d'impresa.
Egli poteva organizzare le modalità di contatto con i clienti, mentre l'autorizzazione preventiva era riferita a situazioni che richiedessero un significativo impegno di spesa (dep. . Per_1
Per il resto, il era libero nell'individuazione delle modalità con le Pt_1 quali interfacciarsi con i co.co.co del suo team, era lui che ne individuava gli orari e interveniva in caso di difficoltà (doc. 11,12 e 13 allegati al ricorso).
A tale proposito egli era dotato di specifica formazione, ha una laurea specialistica in editoria, media e giornalismo (v. verbale ud. del
30.10.2024) ed ha partecipato anche nel 2017 ad un corso di 4 giorni organizzato dall' sul tema “Risorse umane e aziende Controparte_5 non profit: organizzare, negoziare e motivare” (doc. 15 allegato al ricorso).
Dal 2020, con l'assunzione come lavoratore subordinato, le modalità del rapporto di lavoro sono cambiate, essendo stati introdotti un orario di lavoro, il che comporta un obbligo di presenza, una sede di lavoro e un
16 compenso fisso. Proprio in virtù della subordinazione ha chiesto e ottenuto il congedo matrimoniale retribuito.
9. La domanda avente ad oggetto il riconoscimento del lavoro subordinato per il periodo dal dall'8 febbraio 2016 sino al 31 dicembre
2019 deve quindi essere rigettata, in assenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
10. Il è stato licenziato con email del 8 gennaio 2024 con la Pt_1 seguente motivazione:
“… abbiamo deciso di adottare una nuova strategia organizzativa ed operativa al fine di pervenire ad una razionalizzazione ed efficientamento delle attività in essere: tale strategia organizzativa ed operativa determina inoltre la necessità di effettuare una ristrutturazione dell'organico adibito al settore face to face che risulti compatibile con il nuovo assetto delle attività svolte e che ne riduca altresì i costi. Per quanto sopraesposto, la nuova strategia organizzativa ed operativa comporta altresì la soppressione della funzione interna di responsabile acquisizione donatori face to face in house in seno al settore direzione marketing e raccolta fondi alla quale lei è esclusivamente adibito.
La posizione da Lei ricoperta non sarà più prevista in organico non necessitando più della presenza di personale dedicato, mentre le Sue mansioni saranno svolte all'occorrenza ed in via residuale e marginale dalla Responsabile del settore direzione marketing e raccolta fondi ovvero verranno affidate al personale di volta in volta presente in sede ed adibito in via principale ad altre mansioni.
17 Considerata l'impossibilità di reperire una posizione alternativa nell'ambito della Scrivente, anche di livello inferiore a quella da Lei attualmente ricoperta, ci vediamo costretti a risolvere per giustificato motivo il Suo rapporto di lavoro”.
11. La difesa della a comprova dell'effettività delle ragioni CP_1 addotte ha riferito in memoria di costituzione quanto segue:
“All'inizio dell'anno 2023 la raccolta face to face in house e tramite agenzie inizia a mostrare difficoltà organizzative, in particolare per quanto riguarda la gestione di alcune regioni;
27. Tutto il programma face to face subisce un importante turn-over di personale, nonché risultati troppo bassi a fronte di costi troppo alti per la sostenibilità dei diversi territori;
28. Contestualmente, anche le Agenzie registrano la medesima importante flessione, smettendo di produrre risultati in termini di raccolta fondi;
29. Ancora, la Lombardia, che costituisce la regione principale per la raccolta fondi, inizia a registrare anch'essa un'importante flessione nelle entrate derivanti dalla raccolta fondi face to face, specialmente in house;
30. Le Regioni e Piemonte, a loro volta, manifestano la necessità CP_6 di una gestione autonoma rispetto al coordinamento nazionale al fine di una migliore organizzazione e conseguente ottimizzazione delle rispettive risorse;
31. Per tale motivo, ritenuto che il coordinamento a livello nazionale delle due modalità di raccolta fondi (in house e tramite agenzie) potesse essere disfunzionale, assume la decisione di provare ad “isolare” le CP_1
18 diverse attività nel senso sotto descritto, decidendo di sopprimere il coordinamento nazionale globale, in quanto superfluo;
32. In primo luogo, il Piemonte veniva isolato ed assegnato alla sig.ra nel frattempo assunta, con il compito di coordinarne il Persona_4 face to face in house e di svolgere altre attività di raccolta fondi nella regione;
33. , inoltre, decide di monitorare le relazioni tra sede centrale e CP_1
, regione in forte crisi, partecipando - per il tramite della CP_6 direzione generale e direzione Marketing – a tutte le riunioni di allineamento con la coordinatrice regionale ( sig.ra ; Persona_5
34. Viene, infine, deciso di rendere autonome le agenzie di raccolta fondi per provare a far ripartire tale canale e salvare gli obiettivi dell'anno. A tal fine viene assunta dal 1° febbraio 2023 la sig.ra alla Parte_3 quale, tra le diverse attività, viene assegnata la gestione delle agenzie face to face (doc. 4);
35. Nell'ambito della suddetta oggettiva riorganizzazione, soppresso il ruolo di coordinamento nazionale della raccolta fondi globale (in house e agenzie), al sig. viene assegnato il ruolo di coordinatore della Pt_1 sola raccolta fondi face to face in house, escluso il Piemonte;
36. L'obiettivo di tale riorganizzazione era, tra il resto, quello di ristrutturare il canale di acquisizione dei Fondi e renderlo nuovamente redditizio, in particolare con riferimento alla regione Lombardia;
Nel momento in cui Arca si rende conto che la Lombardia non riesce a tornare ai livelli auspicati, in sede di riorganizzazione, decide di sopprimere in via definitiva il ruolo di coordinamento della raccolta fondi face to face in house, quale ultimo step della ristrutturazione;
Le attività residue connesse al ruolo di cui sopra, vengono, dal 2024, assorbite principalmente dalla Direzione Marketing e Raccolta Fondi, con
19 l'eventuale ausilio di personale dedicato in via principale ad altre mansioni;
La funzione di coordinamento di cui trattasi è tutt'ora assente dall'organigramma di Arca”.
11. Tale ricostruzione fattuale non è stata sostanzialmente contestata dalla parte ricorrente, ed anzi trova conferma nelle doglianze svolte in ricorso dal laddove lamenta la progressiva erosione del suo ruolo Pt_1 con attribuzione delle mansioni già da lui svolte a colleghe neo assunte.
12. L'organigramma prodotto come doc. 3 dalla difesa di parte convenuta a pg. 32 non smentisce la soppressione della figura del coordinatore nazionale face to face in house al momento in cui il Pt_1
è stato licenziato.
13. Dovendosi quindi ammettere che sia stato effettivamente soppresso il ruolo di coordinamento della raccolta fondi face to face in house assegnato da ultimo al dott. tuttavia la non ha Pt_1 CP_1 dimostrato, il che era suo onere, l'assolvimento dell'obbligo di repêchage.
Tale dimostrazione è affidata nella memoria di costituzione ad un unico capitolo di prova, secondo il quale “Dopo il licenziamento del ricorrente, sono stati impiegati alcuni dialogatori e team leader sempre e solo attraverso contratti di collaborazione continuata e continuativa”: nulla è dedotto né dimostrato in merito alla sussistenza di altre posizioni legittimamente occupabili.
Gli allegati al ricorso doc. 23 confermano poi la sussistenza alla data del 2.5.2025 in azienda di posizioni vacanti aventi ad oggetto le posizioni di:
a. Team leader face to face (n.1);
b. Addetto/a Area Volontariato (n.4 e n. 6), annuncio del 2.5.2024;
20 c. Dialogatori face to face.(n. 5) .
Risulta quindi la perdurante esigenza di ruoli legati all' organizzazione e al coordinamento della raccolta fondi face to face, legittimamente assegnabili al dott. in virtù della professionalità posseduta ed Pt_1 anche dell'esperienza acquisita.
Non osta il fatto che si trattasse di potesse trattare di mansioni inferiori a quelle svolte, considerato che la realizzata modifica degli assetti orgaizzativi avrebbe legittimato legittimava ai sensi del secondo comma del novellato art. 2103 c.c. l'assegnazione di mansioni del livello inferiore e che la Corte di Cassazione ha chiarito (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17036 del 20/06/2024) che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione”.
Né osta la forma contrattuale prescelta per tali nuove assunzioni (lavoro autonomo o subordinato), considerato che la avrebbe CP_1 dovuto nel caso dimostrare la necessità di fare ricorso ad una forma contrattuale per tali mansioni diversa da quella in atto nei confronti del lavoratore licenziato, sì da renderne il licenziamento un'extrema ratio.
14. Deve quindi trovare applicazione l'art. 3 comma 1 del d.lgs n. 23 del
2015, non applicandosi al caso di violazione dell' obbligo di repêchage la sentenza n. 128 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost.,
l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede che la disciplina del licenziamento per giustificato motivo
21 oggettivo si applichi anche nelle ipotesi ove sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro”.
L' indennità risarcitoria viene commisurata a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone indicato in ricorso (cap. 81) e non contestato di € 3.411,00, tenuto conto dell'anzianità di servizio (anche quale co.co.co.), delle dimensioni dell'azienda, del comportamento delle parti.
15. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali vengono compensate tra le parti nella misura della metà, con condanna di al pagamento dell'ulteriore Controparte_1 metà, che viene liquidata così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da Controparte_1
a con lettera del 8.1.2024; dichiara estinto il
[...] Parte_1 rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a DODICI mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone di
€ 3.411,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Rigetta le ulteriori domande.
22 Compensa tra le parti le spese processuali nella misura della metà e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'ulteriore metà, che liquida per tale parte in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato.
Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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