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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4263/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Faletti e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Domenico Sorrentino ed Antimo D'Alessandro e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2019, il ricorrente indicato in epigrafe – premettendo di essere dipendente dell' (da Controparte_1 ora “ ”), svolgendo attività di dirigente medico in servizio presso il reparto di CP_2 Oculistica, ma specificando di risiedere, con la propria famiglia, a Tivoli – esponeva che, con delibera n. 34 del 18.01.2017, il Direttore Generale dell' disponeva la sua Parte_2
assunzione, dal 01.01.2017 al 31.07.2017, come Dirigente Medico di Oftalmologia presso il presidio ospedaliero San Filippo Neri, dovendo questi sostituire altro personale assente per maternità, e deduceva che, al fine di ricoprire il posto, chiedeva e otteneva dalla direzione dell' un periodo di aspettativa per altro incarico, con sospensione della retribuzione CP_2
per la durata di mesi sei;
aggiungeva che, con comunicazione prot. n. 20165 del 04.07.2017, la conferiva al ricorrente un altro incarico a tempo determinato per la durata Parte_3 di mesi tre.
Riferiva, ancora, che, con comunicazione a mezzo PEC del 11.07.2017, il ricorrente formulava richiesta di proroga dell'aspettativa per altri tre mesi, con decorrenza del Parte 01.08.2017, al fine di svolgere il suddetto incarico presso la di , deducendo, Pt_3
tuttavia, che tale richiesta non veniva accolta dalla Direzione dell' , nella persona del CP_2
nuovo direttore subentrato a maggio 2017, lamentando che il diniego era comunicato solo verbalmente.
Esponeva, poi, che, con successiva comunicazione prot. n. 1997 del 19.01.2018, la UOC
dell' comunicava al ricorrente il conferimento Controparte_3 Parte_4
di un incarico a tempo determinato come Dirigente Medico di Oftalmologia per la durata di mesi sei presso la struttura di Tivoli e che, con comunicazione a mezzo PEC del 22.01.2018, indirizzata al Direttore Generale dell' , il ricorrente formulava richiesta di aspettativa CP_2
senza assegni, con decorrenza dal 16.02.2018, al fine di svolgere l'incarico presso la struttura di Tivoli, specificando che richiesta non veniva riscontrata.
Infine, l'istante riferiva che, con ulteriore comunicazione a mezzo PEC del 26.02.2018, avendo l'urgenza di comunicare l'accettazione dell'incarico a tempo determinato presso la struttura di Tivoli, invitava e diffidava la Direzione dell' a formalizzare la CP_2
concessione dell'aspettativa senza assegni per il periodo 16.03.2018 – 31.08.2018, deducendo che tale richiesta veniva rigettata con comunicazione prot. n. 5467 del 01.03.2018, a firma del
Direttore UOC Gestione Risorse Umane, dott.ssa del Direttore Persona_1
amministrativo, dott. del Direttore Sanitario, dott.ssa Controparte_4 Persona_2
e del Direttore Generale, dott. .
[...] Controparte_5
Dedotto che, in ragione del diniego oppostogli, proponeva domanda cautelare al fine di ottenere l'annullamento/sospensione del suddetto provvedimento di diniego e, dunque, per ottenere, entro il 01.04.2018 (data stabilita per l'accettazione dell'incarico a tempo determinato), la concessione dell'aspettativa senza assegni, per la durata di mesi sei, per tutto il periodo nel quale il ricorrente avrebbe dovuto prestare servizio presso la Parte_4
5 di Tivoli, specificava che la decorrenza del semestre veniva successivamente posticipata
[...]
al 01.06.2018 con conseguente e relativo differimento della scadenza e che, nelle more, il
Tribunale, in sede cautelare, dichiarava il suo diritto di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità ai sensi del comma 8, lett. b), dell'art. 10
CCNL applicato per la durata dell'incarico presso la aggiungeva che, in Parte_4 prossimità della scadenza del semestre di aspettativa, otteneva dalla di Tivoli Parte_4
la proroga dell'incarico a tempo determinato dal 01.12.2018 al 30.11.2019, a fronte della quale rivolgeva istanza all' volta alla concessione della proroga del periodo di CP_2 aspettativa per la durata dell'incarico, deducendo, tuttavia, il diniego di tale richiesta per i motivi specificati in ricorso (cfr. pagina 5).
Lamentava, tuttavia, l'infondatezza della dedotta impossibilità di provvedere alla sostituzione, poiché, con deliberazione n. 331 del 22.05.2018, l' avrebbe indetto un CP_2
avviso pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di dirigente medico in varie discipline, tra cui , all'esito del quale, con Parte_5
deliberazione del 26.07.2018, sarebbe stato nominato un vincitore;
specificava, ancora, che, con deliberazione n. 500 del 05.07.2018, l' provvedeva all'indizione di un concorso CP_1 pubblico – per titoli ed esami – per l'assunzione a tempo indeterminato – tra gli altri – di un dirigente medico nella disciplina di Oftalmologia;
l'istante specificava che, per tale ragione, proponeva una nuova domanda ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e che, in accoglimento della stessa, in sede cautelare, veniva dichiarato il diritto del ricorrente di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità ai sensi del comma 8 lett. b dell'art. 10 CCNL, applicato per la durata dell'incarico, come prorogato, presso l' Parte_4
5.
[...]
Dedotto, pertanto, di aver prestato servizio presso l' fino al 31.03.2019, il ricorrente CP_2 affermava che, nel periodo in cui lo stesso avrebbe prestato servizio presso l'Azienda, avendo la propria abitazione e famiglia in Tivoli, sarebbe stato ospite dal cognato,
[...]
, residente in [...], specificando che “per evidenti esigenze Persona_3 famigliari e personali, dovute anche ai problemi di salute suoi e dei suoi famigliari” lo stesso si sarebbe recato circa due volte alla settimana a Tivoli, con evidente dispendio di risorse e spese e sostenendo anche il costo dei vari trasferimenti, evidenziando che tale situazione avrebbe creato evidenti situazioni di ansia e stress al ricorrente ed ai suoi familiari;
previa declaratoria di illegittimità del diniego, l'istante proponeva, pertanto, domanda di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale a fronte del “diritto soggettivo ad ottenere l'aspettativa senza retribuzione dal proprio datore di lavoro per il periodo di durata del contratto di lavoro a termine stipulato con altra azienda nonché il ritardo con cui il dr a ripreso Pt_1 servizio presso la e la conseguente situazione di disagio che vi è stata tra i mesi di Parte_4 dicembre 2018 e marzo 2019 ha arrecato al ricorrente” (cfr. ricorso).
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., chiedendo di: “accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego da parte dell' di concedere il periodo di Controparte_1 aspettativa richiesto ai sensi dell'art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL 10.02.2004 ed il conseguente diritto del ricorrente di fruire di un periodo di aspettativa senza assegni, per la durata di mesi sei al fine di svolgere altro incarico lavorativo, a tempo determinato, presso l' di Tivoli e per Parte_4
l'effetto, dichiarare che il ricorrente ha diritto di fruire di un periodo di aspettativa senza assegni, per la durata di mesi dodici al fine di svolgere altro incarico lavorativo, a tempo determinato, presso l'
[...] di Tivoli. Accertata l'illegittimità del diniego dell' Pt_4 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarare tenuta
[...]
e condannare la a risarcire il danno Controparte_1 patrimoniale ed extrapatrimoniale subito dal dr in conseguenza dell'illegittimità del diniego e Pt_1 del conseguente ritardo con cui lo stesso ha ripreso servizio presso la di Tivoli per Parte_4 tutte le ragioni sopra esposte, danno patrimoniale pari ad Euro 2.099,16 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e danno extrapatrimoniale da liquidarsi in via equitativa comunque in una somma non inferiore ad Euro 10.000,00 per tutte le ragioni sopra evidenziate. Con il favore di spese
e compensi professionali, oltre rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex DM 55/14” (cfr. ricorso).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Successivamente, con note di trattazione scritta depositate in data 06.05.2022, l' CP_2
resistente depositava nota prot. n. 31610 del 11.11.2021, nonché la deliberazione n. 127 del
05.08.2020, entrambi relativi alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con decorrenza dal 15.08.2020 e chiedeva, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va rilevato che i diritti azionati nel presente giudizio dal ricorrente riguardano, in primo luogo, la domanda volta alla declaratoria dell'illegittimità del diniego del periodo di aspettativa richiesto ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL
10.02.2004.
Al riguardo, tale domanda è divenuta, in parte, priva di interesse per le parti in quanto l'incidenza sui fatti di causa dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con la resistente , dedotti da quest'ultima con note del 06.05.2022, determina il CP_2
parziale venir meno delle ragioni di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio in ordine a tale domanda.
Sotto tale profilo, deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Ciò premesso, residua, tuttavia, l'interesse della parte ricorrente all'accertamento dell'illegittimità del diniego del periodo di aspettativa richiesto ai sensi dell'art. 10, comma
8, lett. b) del CCNL 10.02.2004 ai soli fini risarcitori.
Ed, invero, parte ricorrente invoca, in tale sede, il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – quantificato come in ricorso – dallo stesso asseritamente subìto in conseguenza dell'illegittimità del diniego e del conseguente ritardo con cui il ricorrente ha ripreso servizio presso la di Tivoli. Parte_4
Al riguardo, si osserva che, già all'esito di una prima delibazione sommaria, veniva accertata l'illegittimità del diniego del periodo di aspettativa ex art. 10, comma 8, lett. b) del
CCNL 10.02.2004; rileva, infatti, la giudicante come devono ritenersi pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale nell'ambito dell'ordinanza ex art. 700
c.p.c. del 26.02.2019, che in questa sede si richiamano.
Del resto, va osservato che l'art. 10, comma 8, lett. b) cit. fonda in capo al dirigente un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere l'aspettativa senza retribuzione dal proprio datore di lavoro per il periodo di durata del contratto di lavoro a termine stipulato con altra azienda o ente del comparto.
Sul piano giuridico, formulazione lessicale dell'art. 10, comma 8, cit. può, infatti, trovare spiegazione solo nella volontà della parti contrattuali di non subordinare ad alcuna valutazione discrezionale della Amministrazione la fruizione del periodo di aspettativa del dirigente, ove giustificata dalle esigenze di lavoro indicate dalla norma.
Del tutto generica, in ogni caso, appare la motivazione posta a fondamento dell'atto di diniego della richiesta aspettativa da parte dell' resistente. CP_2
Orbene, la illegittimità del diniego del periodo di aspettativa ex art. 10, comma 8, lett. b) del
CCNL 10.02.2004 rappresenta elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno patrimoniale in questa sede invocato dalla parte ricorrente, il quale risulta documentalmente e compiutamente provato dalla stessa (cfr. documenti nn. 30, 31, 32 e 33 della produzione di parte ricorrente).
Così, venendo alla quantificazione del danno, sulla base della documentazione prodotta e dei conteggi allegati al ricorso – i quali appaiono corretti ed immuni da vizi ed, in quanto condivisi dalla giudicante, si pongono alla base del presente pronunciamento – al ricorrente spetta, a titolo di danno patrimoniale, la complessiva somma, calcolata anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., pari ad euro 2.099,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Viceversa, con riguardo alla domanda volta al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, questa giudicante ritiene di condividere le considerazioni di cui alla nota pronuncia a Sezioni Unite (n. 26972/2008), occupatasi della relativa tematica.
La pronuncia, operando una rigorosa ed ampiamente condivisibile ricostruzione dogmatica della figura del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., assume che tale istituto presenti una connotazione di tipicità, essendo volto alla tutela di interessi costituzionalmente protetti ovvero individuati espressamente dal legislatore. Ne consegue che la figura del danno esistenziale, incidente sulle abitudini di vita, di relazione e comunque non reddituali della persona, non è altro che una componente del danno non patrimoniale, con la conseguenza che esso non può essere oggetto di autonomo risarcimento. Peraltro, posto che il danno morale, da tempo è stato svincolato, nell'ambito dell'elaborazione giurisprudenziale, dall'aver integrato concretamente un reato (cfr. Cass. civ. 19.10.2007 n.22020; 15.01.2005 n. 729), nondimeno, nel caso di specie, deve registrarsi una carenza assertiva in ordine alle conseguenze del dedotto stress per il carico di lavoro assunto dal ricorrente.
Ed, invero, va osservato, sotto tale profilo, che il ricorrente si è limitato a produrre due certificati medici – specificamente datati 19.12.2018 ed 08.01.2019 (cfr. allegato 22 produzione parte ricorrente) – attestanti una condizione di reazione depressivo-ansiosa a fronte della quale veniva riconosciuta prognosi di 30 giorni;
essi, pertanto, risultano del tutto insufficienti a provare la sussistenza di un danno nella sfera non patrimoniale del ricorrente.
Né può riconoscersi, sotto tale profilo, alcun rilievo alla documentazione medica comprovante la sussistenza di uno stato di ansia diagnosticato in capo alla figlia del ricorrente.
Al riguardo, si osserva, infatti, che, alla luce dell'art. 1223 c.c., l'eventuale danno – consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica – deve risultare, sul piano della c.d. causalità giuridica, la conseguenza immediata e diretta della condotta, che costituisce la causa del danno. Il danno non patrimoniale è, infatti, un danno-conseguenza: non rileva, pertanto, il vulnus recato ex se ai beni protetti da norme di rango primario, bensì solamente conseguenze pregiudizievoli di carattere non economico che da quel vulnus derivano. Ne deriva che, sul piano probatorio, occorre dimostrare, oltre al danno-evento, anche le ripercussioni negative derivanti dal fatto illecito e la causalità giuridica che collega le stesse alla lesione di valori fondamentali dell'individuo. Ed, invero, solo in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, il danno non patrimoniale diventa, ex art. 1223 c.c., risarcibile.
Tale prova, nel caso di specie, appare del tutto carente.
Ed, invero, dalla documentazione prodotta in atti emerge unicamente che la figlia del ricorrente si sottoponeva ad un ciclo di incontri per un assessment terapeutico in sede ambulatoriale, terminato con diagnosi conclusiva di “disturbo d'ansia con spunti ossessivi”
e con indicazioni terapeutiche;
dallo stesso documento, emerge, tra l'altro, che la ragazza interrompeva autonomamente il percorso “malgrado il persistere di una quota di ansia motivata dalla paziente con l'allontanamento del padre dalla famiglia per motivi di lavoro”. Trattasi, pertanto, di documentazione dalla quale non è in alcun modo possibile evincere la sussistenza di un danno nella sfera psico-fisica – specialmente del ricorrente, riferendosi tale certificazione alla figlia di quest'ultimo – né tantomeno un nesso causale, soprattutto se si considera che, dalla disamina del documento, si desume che la quota di ansia persistente all'esito del percorso veniva “motivata” e, dunque, riferita dalla paziente con l'allontanamento del padre dalla famiglia per motivi di lavoro.
Del resto, sotto tale profilo, va ulteriormente evidenziato che l'art. 10, comma 8, cit. è uno strumento previsto non già a tutela dell'unità familiare, a differenza della previsione di cui al comma 1 della stessa norma.
Va, infatti, rimarcato che, sul piano normativo, l'art. 10 disciplina separatamente le ipotesi di aspettativa non retribuita, distinguendo quella di cui al comma 1 (aspettativa che può essere concessa dalla Amministrazione “per esigenze personali o di famiglia”, previa verifica della compatibilità dell'istanza del lavoratore con le esigenze di servizio) da quelle di cui al comma 8 del medesimo articolo (ove l'aspettativa è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, a domanda).
D'altronde, al di là del dato strettamente letterale, appare chiaro che il comma 8 di cui all'art
10 del CCNL non rinvia alla disciplina prevista dal comma 1, ma individua una fattispecie autonoma, in cui la fruizione dell'aspettativa non retribuita è subordinata alla sola sussistenza di presupposti affatto differenti (le esigenze di lavoro indicate dalla lett. a) e b) nonché i gravi motivi familiari di cui alla lett. c) rispetto al comma 1, senza alcun riferimento o richiamo alle esigenze che giustificherebbero un rifiuto da parte della Amministrazione.
In tale contesto, l'utilizzo dell'avverbio “altresì” (laddove il predetto comma 8 dispone che
“L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda”) non ha la funzione di assoggettare alla disciplina di cui al comma 1 le fattispecie di cui al comma 8, bensì quella di aggiungere
(congiungendo i diversi periodi dell'articolato normativo) la previsione di una distinta ipotesi di aspettativa non retribuita fruibile dal dirigente, autonomamente disciplinata.
In questi termini, a fronte della richiesta di aspettativa non retribuita ai sensi del predetto comma 8, lett.) dell'art. 10 in luogo del comma 1, il danno prospettato in questa sede in capo alla famiglia a fortiori avrebbe dovuto essere oggetto di rigorosa e puntuale prova – ed, innanzitutto, di allegazione – da parte del ricorrente, alla stregua del richiamato art. 1223
c.c.
Alla luce di tali argomentazioni, dunque, alcun risarcimento può essere riconosciuto a tale titolo al ricorrente.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Considerando il parziale accoglimento e la parziale cessazione della materia del contendere, le spese sono compensate per la metà e per la restante parte sono poste a carico dell' CP_2
resistente secondo il criterio della soccombenza;
esse si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere ed, in parziale accoglimento del ricorso, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di euro 2.099,16, in favore
[...]
di , per le ragioni di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali;
2) rigetta il ricorso nella parte restante;
3) compensa le spese per metà;
4) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge. S. Maria C.V., 12.06.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4263/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Faletti e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Domenico Sorrentino ed Antimo D'Alessandro e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2019, il ricorrente indicato in epigrafe – premettendo di essere dipendente dell' (da Controparte_1 ora “ ”), svolgendo attività di dirigente medico in servizio presso il reparto di CP_2 Oculistica, ma specificando di risiedere, con la propria famiglia, a Tivoli – esponeva che, con delibera n. 34 del 18.01.2017, il Direttore Generale dell' disponeva la sua Parte_2
assunzione, dal 01.01.2017 al 31.07.2017, come Dirigente Medico di Oftalmologia presso il presidio ospedaliero San Filippo Neri, dovendo questi sostituire altro personale assente per maternità, e deduceva che, al fine di ricoprire il posto, chiedeva e otteneva dalla direzione dell' un periodo di aspettativa per altro incarico, con sospensione della retribuzione CP_2
per la durata di mesi sei;
aggiungeva che, con comunicazione prot. n. 20165 del 04.07.2017, la conferiva al ricorrente un altro incarico a tempo determinato per la durata Parte_3 di mesi tre.
Riferiva, ancora, che, con comunicazione a mezzo PEC del 11.07.2017, il ricorrente formulava richiesta di proroga dell'aspettativa per altri tre mesi, con decorrenza del Parte 01.08.2017, al fine di svolgere il suddetto incarico presso la di , deducendo, Pt_3
tuttavia, che tale richiesta non veniva accolta dalla Direzione dell' , nella persona del CP_2
nuovo direttore subentrato a maggio 2017, lamentando che il diniego era comunicato solo verbalmente.
Esponeva, poi, che, con successiva comunicazione prot. n. 1997 del 19.01.2018, la UOC
dell' comunicava al ricorrente il conferimento Controparte_3 Parte_4
di un incarico a tempo determinato come Dirigente Medico di Oftalmologia per la durata di mesi sei presso la struttura di Tivoli e che, con comunicazione a mezzo PEC del 22.01.2018, indirizzata al Direttore Generale dell' , il ricorrente formulava richiesta di aspettativa CP_2
senza assegni, con decorrenza dal 16.02.2018, al fine di svolgere l'incarico presso la struttura di Tivoli, specificando che richiesta non veniva riscontrata.
Infine, l'istante riferiva che, con ulteriore comunicazione a mezzo PEC del 26.02.2018, avendo l'urgenza di comunicare l'accettazione dell'incarico a tempo determinato presso la struttura di Tivoli, invitava e diffidava la Direzione dell' a formalizzare la CP_2
concessione dell'aspettativa senza assegni per il periodo 16.03.2018 – 31.08.2018, deducendo che tale richiesta veniva rigettata con comunicazione prot. n. 5467 del 01.03.2018, a firma del
Direttore UOC Gestione Risorse Umane, dott.ssa del Direttore Persona_1
amministrativo, dott. del Direttore Sanitario, dott.ssa Controparte_4 Persona_2
e del Direttore Generale, dott. .
[...] Controparte_5
Dedotto che, in ragione del diniego oppostogli, proponeva domanda cautelare al fine di ottenere l'annullamento/sospensione del suddetto provvedimento di diniego e, dunque, per ottenere, entro il 01.04.2018 (data stabilita per l'accettazione dell'incarico a tempo determinato), la concessione dell'aspettativa senza assegni, per la durata di mesi sei, per tutto il periodo nel quale il ricorrente avrebbe dovuto prestare servizio presso la Parte_4
5 di Tivoli, specificava che la decorrenza del semestre veniva successivamente posticipata
[...]
al 01.06.2018 con conseguente e relativo differimento della scadenza e che, nelle more, il
Tribunale, in sede cautelare, dichiarava il suo diritto di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità ai sensi del comma 8, lett. b), dell'art. 10
CCNL applicato per la durata dell'incarico presso la aggiungeva che, in Parte_4 prossimità della scadenza del semestre di aspettativa, otteneva dalla di Tivoli Parte_4
la proroga dell'incarico a tempo determinato dal 01.12.2018 al 30.11.2019, a fronte della quale rivolgeva istanza all' volta alla concessione della proroga del periodo di CP_2 aspettativa per la durata dell'incarico, deducendo, tuttavia, il diniego di tale richiesta per i motivi specificati in ricorso (cfr. pagina 5).
Lamentava, tuttavia, l'infondatezza della dedotta impossibilità di provvedere alla sostituzione, poiché, con deliberazione n. 331 del 22.05.2018, l' avrebbe indetto un CP_2
avviso pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di dirigente medico in varie discipline, tra cui , all'esito del quale, con Parte_5
deliberazione del 26.07.2018, sarebbe stato nominato un vincitore;
specificava, ancora, che, con deliberazione n. 500 del 05.07.2018, l' provvedeva all'indizione di un concorso CP_1 pubblico – per titoli ed esami – per l'assunzione a tempo indeterminato – tra gli altri – di un dirigente medico nella disciplina di Oftalmologia;
l'istante specificava che, per tale ragione, proponeva una nuova domanda ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e che, in accoglimento della stessa, in sede cautelare, veniva dichiarato il diritto del ricorrente di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità ai sensi del comma 8 lett. b dell'art. 10 CCNL, applicato per la durata dell'incarico, come prorogato, presso l' Parte_4
5.
[...]
Dedotto, pertanto, di aver prestato servizio presso l' fino al 31.03.2019, il ricorrente CP_2 affermava che, nel periodo in cui lo stesso avrebbe prestato servizio presso l'Azienda, avendo la propria abitazione e famiglia in Tivoli, sarebbe stato ospite dal cognato,
[...]
, residente in [...], specificando che “per evidenti esigenze Persona_3 famigliari e personali, dovute anche ai problemi di salute suoi e dei suoi famigliari” lo stesso si sarebbe recato circa due volte alla settimana a Tivoli, con evidente dispendio di risorse e spese e sostenendo anche il costo dei vari trasferimenti, evidenziando che tale situazione avrebbe creato evidenti situazioni di ansia e stress al ricorrente ed ai suoi familiari;
previa declaratoria di illegittimità del diniego, l'istante proponeva, pertanto, domanda di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale a fronte del “diritto soggettivo ad ottenere l'aspettativa senza retribuzione dal proprio datore di lavoro per il periodo di durata del contratto di lavoro a termine stipulato con altra azienda nonché il ritardo con cui il dr a ripreso Pt_1 servizio presso la e la conseguente situazione di disagio che vi è stata tra i mesi di Parte_4 dicembre 2018 e marzo 2019 ha arrecato al ricorrente” (cfr. ricorso).
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., chiedendo di: “accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego da parte dell' di concedere il periodo di Controparte_1 aspettativa richiesto ai sensi dell'art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL 10.02.2004 ed il conseguente diritto del ricorrente di fruire di un periodo di aspettativa senza assegni, per la durata di mesi sei al fine di svolgere altro incarico lavorativo, a tempo determinato, presso l' di Tivoli e per Parte_4
l'effetto, dichiarare che il ricorrente ha diritto di fruire di un periodo di aspettativa senza assegni, per la durata di mesi dodici al fine di svolgere altro incarico lavorativo, a tempo determinato, presso l'
[...] di Tivoli. Accertata l'illegittimità del diniego dell' Pt_4 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarare tenuta
[...]
e condannare la a risarcire il danno Controparte_1 patrimoniale ed extrapatrimoniale subito dal dr in conseguenza dell'illegittimità del diniego e Pt_1 del conseguente ritardo con cui lo stesso ha ripreso servizio presso la di Tivoli per Parte_4 tutte le ragioni sopra esposte, danno patrimoniale pari ad Euro 2.099,16 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e danno extrapatrimoniale da liquidarsi in via equitativa comunque in una somma non inferiore ad Euro 10.000,00 per tutte le ragioni sopra evidenziate. Con il favore di spese
e compensi professionali, oltre rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex DM 55/14” (cfr. ricorso).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Successivamente, con note di trattazione scritta depositate in data 06.05.2022, l' CP_2
resistente depositava nota prot. n. 31610 del 11.11.2021, nonché la deliberazione n. 127 del
05.08.2020, entrambi relativi alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con decorrenza dal 15.08.2020 e chiedeva, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va rilevato che i diritti azionati nel presente giudizio dal ricorrente riguardano, in primo luogo, la domanda volta alla declaratoria dell'illegittimità del diniego del periodo di aspettativa richiesto ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL
10.02.2004.
Al riguardo, tale domanda è divenuta, in parte, priva di interesse per le parti in quanto l'incidenza sui fatti di causa dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con la resistente , dedotti da quest'ultima con note del 06.05.2022, determina il CP_2
parziale venir meno delle ragioni di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio in ordine a tale domanda.
Sotto tale profilo, deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Ciò premesso, residua, tuttavia, l'interesse della parte ricorrente all'accertamento dell'illegittimità del diniego del periodo di aspettativa richiesto ai sensi dell'art. 10, comma
8, lett. b) del CCNL 10.02.2004 ai soli fini risarcitori.
Ed, invero, parte ricorrente invoca, in tale sede, il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – quantificato come in ricorso – dallo stesso asseritamente subìto in conseguenza dell'illegittimità del diniego e del conseguente ritardo con cui il ricorrente ha ripreso servizio presso la di Tivoli. Parte_4
Al riguardo, si osserva che, già all'esito di una prima delibazione sommaria, veniva accertata l'illegittimità del diniego del periodo di aspettativa ex art. 10, comma 8, lett. b) del
CCNL 10.02.2004; rileva, infatti, la giudicante come devono ritenersi pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale nell'ambito dell'ordinanza ex art. 700
c.p.c. del 26.02.2019, che in questa sede si richiamano.
Del resto, va osservato che l'art. 10, comma 8, lett. b) cit. fonda in capo al dirigente un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere l'aspettativa senza retribuzione dal proprio datore di lavoro per il periodo di durata del contratto di lavoro a termine stipulato con altra azienda o ente del comparto.
Sul piano giuridico, formulazione lessicale dell'art. 10, comma 8, cit. può, infatti, trovare spiegazione solo nella volontà della parti contrattuali di non subordinare ad alcuna valutazione discrezionale della Amministrazione la fruizione del periodo di aspettativa del dirigente, ove giustificata dalle esigenze di lavoro indicate dalla norma.
Del tutto generica, in ogni caso, appare la motivazione posta a fondamento dell'atto di diniego della richiesta aspettativa da parte dell' resistente. CP_2
Orbene, la illegittimità del diniego del periodo di aspettativa ex art. 10, comma 8, lett. b) del
CCNL 10.02.2004 rappresenta elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno patrimoniale in questa sede invocato dalla parte ricorrente, il quale risulta documentalmente e compiutamente provato dalla stessa (cfr. documenti nn. 30, 31, 32 e 33 della produzione di parte ricorrente).
Così, venendo alla quantificazione del danno, sulla base della documentazione prodotta e dei conteggi allegati al ricorso – i quali appaiono corretti ed immuni da vizi ed, in quanto condivisi dalla giudicante, si pongono alla base del presente pronunciamento – al ricorrente spetta, a titolo di danno patrimoniale, la complessiva somma, calcolata anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., pari ad euro 2.099,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Viceversa, con riguardo alla domanda volta al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, questa giudicante ritiene di condividere le considerazioni di cui alla nota pronuncia a Sezioni Unite (n. 26972/2008), occupatasi della relativa tematica.
La pronuncia, operando una rigorosa ed ampiamente condivisibile ricostruzione dogmatica della figura del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., assume che tale istituto presenti una connotazione di tipicità, essendo volto alla tutela di interessi costituzionalmente protetti ovvero individuati espressamente dal legislatore. Ne consegue che la figura del danno esistenziale, incidente sulle abitudini di vita, di relazione e comunque non reddituali della persona, non è altro che una componente del danno non patrimoniale, con la conseguenza che esso non può essere oggetto di autonomo risarcimento. Peraltro, posto che il danno morale, da tempo è stato svincolato, nell'ambito dell'elaborazione giurisprudenziale, dall'aver integrato concretamente un reato (cfr. Cass. civ. 19.10.2007 n.22020; 15.01.2005 n. 729), nondimeno, nel caso di specie, deve registrarsi una carenza assertiva in ordine alle conseguenze del dedotto stress per il carico di lavoro assunto dal ricorrente.
Ed, invero, va osservato, sotto tale profilo, che il ricorrente si è limitato a produrre due certificati medici – specificamente datati 19.12.2018 ed 08.01.2019 (cfr. allegato 22 produzione parte ricorrente) – attestanti una condizione di reazione depressivo-ansiosa a fronte della quale veniva riconosciuta prognosi di 30 giorni;
essi, pertanto, risultano del tutto insufficienti a provare la sussistenza di un danno nella sfera non patrimoniale del ricorrente.
Né può riconoscersi, sotto tale profilo, alcun rilievo alla documentazione medica comprovante la sussistenza di uno stato di ansia diagnosticato in capo alla figlia del ricorrente.
Al riguardo, si osserva, infatti, che, alla luce dell'art. 1223 c.c., l'eventuale danno – consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica – deve risultare, sul piano della c.d. causalità giuridica, la conseguenza immediata e diretta della condotta, che costituisce la causa del danno. Il danno non patrimoniale è, infatti, un danno-conseguenza: non rileva, pertanto, il vulnus recato ex se ai beni protetti da norme di rango primario, bensì solamente conseguenze pregiudizievoli di carattere non economico che da quel vulnus derivano. Ne deriva che, sul piano probatorio, occorre dimostrare, oltre al danno-evento, anche le ripercussioni negative derivanti dal fatto illecito e la causalità giuridica che collega le stesse alla lesione di valori fondamentali dell'individuo. Ed, invero, solo in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, il danno non patrimoniale diventa, ex art. 1223 c.c., risarcibile.
Tale prova, nel caso di specie, appare del tutto carente.
Ed, invero, dalla documentazione prodotta in atti emerge unicamente che la figlia del ricorrente si sottoponeva ad un ciclo di incontri per un assessment terapeutico in sede ambulatoriale, terminato con diagnosi conclusiva di “disturbo d'ansia con spunti ossessivi”
e con indicazioni terapeutiche;
dallo stesso documento, emerge, tra l'altro, che la ragazza interrompeva autonomamente il percorso “malgrado il persistere di una quota di ansia motivata dalla paziente con l'allontanamento del padre dalla famiglia per motivi di lavoro”. Trattasi, pertanto, di documentazione dalla quale non è in alcun modo possibile evincere la sussistenza di un danno nella sfera psico-fisica – specialmente del ricorrente, riferendosi tale certificazione alla figlia di quest'ultimo – né tantomeno un nesso causale, soprattutto se si considera che, dalla disamina del documento, si desume che la quota di ansia persistente all'esito del percorso veniva “motivata” e, dunque, riferita dalla paziente con l'allontanamento del padre dalla famiglia per motivi di lavoro.
Del resto, sotto tale profilo, va ulteriormente evidenziato che l'art. 10, comma 8, cit. è uno strumento previsto non già a tutela dell'unità familiare, a differenza della previsione di cui al comma 1 della stessa norma.
Va, infatti, rimarcato che, sul piano normativo, l'art. 10 disciplina separatamente le ipotesi di aspettativa non retribuita, distinguendo quella di cui al comma 1 (aspettativa che può essere concessa dalla Amministrazione “per esigenze personali o di famiglia”, previa verifica della compatibilità dell'istanza del lavoratore con le esigenze di servizio) da quelle di cui al comma 8 del medesimo articolo (ove l'aspettativa è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, a domanda).
D'altronde, al di là del dato strettamente letterale, appare chiaro che il comma 8 di cui all'art
10 del CCNL non rinvia alla disciplina prevista dal comma 1, ma individua una fattispecie autonoma, in cui la fruizione dell'aspettativa non retribuita è subordinata alla sola sussistenza di presupposti affatto differenti (le esigenze di lavoro indicate dalla lett. a) e b) nonché i gravi motivi familiari di cui alla lett. c) rispetto al comma 1, senza alcun riferimento o richiamo alle esigenze che giustificherebbero un rifiuto da parte della Amministrazione.
In tale contesto, l'utilizzo dell'avverbio “altresì” (laddove il predetto comma 8 dispone che
“L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda”) non ha la funzione di assoggettare alla disciplina di cui al comma 1 le fattispecie di cui al comma 8, bensì quella di aggiungere
(congiungendo i diversi periodi dell'articolato normativo) la previsione di una distinta ipotesi di aspettativa non retribuita fruibile dal dirigente, autonomamente disciplinata.
In questi termini, a fronte della richiesta di aspettativa non retribuita ai sensi del predetto comma 8, lett.) dell'art. 10 in luogo del comma 1, il danno prospettato in questa sede in capo alla famiglia a fortiori avrebbe dovuto essere oggetto di rigorosa e puntuale prova – ed, innanzitutto, di allegazione – da parte del ricorrente, alla stregua del richiamato art. 1223
c.c.
Alla luce di tali argomentazioni, dunque, alcun risarcimento può essere riconosciuto a tale titolo al ricorrente.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Considerando il parziale accoglimento e la parziale cessazione della materia del contendere, le spese sono compensate per la metà e per la restante parte sono poste a carico dell' CP_2
resistente secondo il criterio della soccombenza;
esse si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere ed, in parziale accoglimento del ricorso, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di euro 2.099,16, in favore
[...]
di , per le ragioni di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali;
2) rigetta il ricorso nella parte restante;
3) compensa le spese per metà;
4) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge. S. Maria C.V., 12.06.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico