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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.266/2023
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Annalisa GIUSTI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 09.10.2023, e vertente tra
(appellante) e l Parte_1 Controparte_1
(appellato), avente per oggetto: appello avverso la sentenza n°268/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 05.07.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 09.10.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso con cui aveva chiesto l'accertamento della natura professionale delle patologie “Protusioni discali lombari M./esiti interv.
L3-L4” e “tendinopatia spalla dx”, negata dall' e che egli affermava essere state contratte CP_1 nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa di operaio addetto alla lavorazione di acciaio e zinco svolta presso la ditta Sagi S.p.A. per circa 33 ani, comportante posture incongrue e ripetuti movimenti delle braccia per la movimentazione dei pezzi da lavorare.
1 A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure contestando nel merito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado (e le modalità con cui la stessa è stata recepita dal giudice) e ribadendo l'origine professionale delle patologie denunciate, presunta ex lege (trattandosi di patologie tabellate) e, comunque, dimostrate attraverso la prova testimoniale. Ha altresì lamentato la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di valutazione dei carichi. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame e in riforma della impugnata sentenza, che venisse accolta la propria domanda, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e previa ammissione di CTU di valutazione dei carichi, con condanna dell' a corrispondere le prestazioni di legge. CP_2
L' ha resistito al gravame. CP_2
L'appello è fondato.
In punto di fatto, le mansioni svolte dall'appellante nel ciclo produttivo presso la ditta Sagi S.p.A. emergono dalla prova testimoniale, avendo i testi riferito nel dettaglio la tipologia di attività demandata all sia nella piegatura di lamiere metalliche, sia nel successivo assemblaggio dei frigoriferi. Pt_1
Trattasi di compiti che richiedevano posture incongrue (teste : “stando in ginocchio ed Tes_1 alzando le braccia”), con il peso del corpo gravante per lo più su una gamba (essendo l'altra impegnata nell'azionamento di un pedale) e con necessità di raggiungere parti scomode all'interno dei frigoriferi, in spazi ridotti (teste ; tali mansioni venivano svolte per l'intera durata della giornata Testimone_2
lavorativa di otto ore quotidiane, per cinque giorni a settimana (testi e , nel contesto di un Tes_1 Tes_2
rapporto lavorativo durato circa 32 anni (circostanza incontestata).
Ciò premesso, la questione all'odierno vaglio è incentrata sull'accertamento circa l'efficienza causale delle condizioni lavorative “ordinarie” quale operaio specializzato nella piegature di acciaio e zinco rispetto alle patologie denunciate dall'assicurato.
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado - v. elaborato Dott. Persona_1
ha attestato che è affetto da “discopatia l3-l4 sottoposta ad intervento di
[...] Parte_1
artrodesi con innesto di protesi interspinosa al titanio e tendinopatia sovraspinoso dx con modica incidenza funzionale”, ma che “non risulta comprovato sovraccarico biomeccanico arto superiore dx e rachide lombare escludendo – pertanto – la sussistenza di malattia professionale relativa alla discopatia
L3-L4 e tendinopatia del sovraspinoso dx”, giudizio che l'ausiliario ha confermato anche all'esito delle osservazioni dei parte ricorrente in ordine all'anamnesi lavorativa.
Ripetuta la consulenza tecnica d'ufficio ripetuta in questo grado - cfr. relazione Dr. Persona_2
- l'ausiliario ha invece concluso nel senso che è affetto da “tendinopatia della cuffia Parte_1
2 dei rotatori della spalla dx con rottura di piccolo contingente di fibre del tendine del sovraspinoso. Esiti di intervento chirurgico di artrodesi con innesto di protesi interspinosa l3- l4 per discopatia l3-l4, sindrome faccettale e algodistrofia dei piatti vertebrali in soggetto con discopatie multiple lombo- sacrali” e che va riconosciuta origine professionale alla sola patologia denunciata a carico del rachide lombare, atteso che la descrizione delle mansioni, confermata dai testi escussi, evidenzia “una esposizione abituale e sistematica dell'appellante a movimentazione manuale di carichi con conseguente rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide lombare, tale poterne attribuire con rilevante probabilità, considerato il lungo periodo lavorativo svolto, un ruolo concausale nel determinismo della patologia dal medesimo denunciata”.
Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione. Tale giudizio è stato confermato dal CTU anche all'esito delle osservazioni dei sanitari dell' tenuto conto del fatto che “nel caso in CP_2
questione l'appellante risulta essere affetto da esiti di intervento L3-L4 e da protrusioni discali lombari multiple anche a livello di L5-S1 (vedasi RMN in atti del 29.09.2020). Il medesimo sulla base di quanto emergente dalla descrizione dell'attività lavorativa, sostanzialmente confermata dai testimoni escussi, ha svolto per circa un trentennio mansioni lavorative che lo hanno esposto in maniera abituale a rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide lombare per movimentazione manuale di carichi. Le indagini scientifiche elaborate da ente universitario per attività similari a quelle dell'appellante riportate in bozza, evidenziando la presenza del rischio da sovraccarico biomeccanico a carico del rachide nella maggior parte delle postazioni analizzate appaiono concordanti con una condizione di rischio specifico”.
Alla luce degli esiti della prova testimoniale e delle conclusioni della espletata C.T.U., emergono quindi nella fattispecie dati medico-legali certi che possano identificare con sufficiente attendibilità una genesi tecnopatica nell'insorgenza delle patologie denunciate.
Le allegazioni dell' , secondo cui non sussisterebbe il necessario nesso eziologico tra l'attività CP_2
lavorativa espletata e la malattia denunciata, risultano del resto fondate su un mero ragionamento presuntivo e non sono assistite da una idonea dimostrazione, sul piano storico-fattuale, della asserita modestia dell'esposizione a rischio dell'assicurato.
Il CTU, sulla scorta della documentazione in atti, nonchè di diretti e specifici accertamenti, è altresì pervenuto alla conclusione che le patologie di origine professionale da cui è affetto l'appellante, determinano un danno alla persona quantificabile nella misura globale dell'8%, con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia di M.P. (03.05.2021).
3 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto, con le conseguenze meglio indicate in dispositivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Per gli stessi motivi, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che è affetto Parte_1
da patologie di origine professionale a carico del rachide lombare che comportano una complessiva menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura dell'8%, con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia di malattia professionale
(03.05.2021);
- per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte appellante, CP_2 dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità dell'8% secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
- condanna l' a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, CP_2
per il primo grado, in complessivi €.2.800,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_2
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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