Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
09.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2573/2022, alla quale è stata riunita la causa R.G. n.
2813/2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Spagnolo gli avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano del Foro di Trani
Ricorrente
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , (C.F.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
) e (C.F. ) P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. e dal Dirigente Scolastico Controparte_5
Dott. Concetto Veneziano
Resistenti
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_6 C.F._2
Gennaro
Controinteressato
Oggetto: pubblico impiego.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere docente di ruolo a Parte_1
tempo indeterminato, insegnante tecnico pratico (ITP) nella classe di concorso B14, con sede di titolarità l'I.I.S. “Raeli” di;
- che, nell'anno scolastico 2021/2022, la dotazione in CP_4 organico di diritto per la classe di concorso B14 conservava due cattedre, costituite l'una da
- che nell'a.s. Controparte_6
2022/2023 si era verificata la contrazione dell'organico di diritto e, pur permanendo la costituzione di due cattedre, l'una veniva conservata nella sua integrità all'interno dell'Istituto identificandosi con il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, mentre la seconda, costituita dall'attività di insegnamento tecnico pratico, veniva completata con la istituzione di una cattedra orario esterna (COE) presso l'I.I.S. Alaimo di Lentini;
- che, nonostante il ricorrente avesse un punteggio nella graduatoria interna dell'istituto pari a 124, allo stesso veniva assegnata la cattedra con completamento orario esterno (COE), mentre al , avente un CP_6 punteggio pari a 69, veniva nuovamente assegnato il ruolo di Responsabile dell'Ufficio
Tecnico; - che, con p.e.c. del 15.09.2022, il ricorrente chiedeva l'annullamento in autotutela della designazione suddetta e che, con lettera del 03.10.2022, il Dirigente Scolastico respingeva la richiesta assumendo che “la nomina è stata fatta nel rispetto dei requisiti richiesti”.
Deduceva, pertanto, il ricorrente: - l'illegittimità della nomina del per l'anno CP_6 scolastico 2022/2023 in quanto assunta in violazione dell'art. 479 e dell'art. 463 del Testo
Unico della Scuola Violazione, nonché dell'art. 11 comma 8° C.C.N.I. 2022 – 2025, CP_7
oltre che per eccesso di potere per sviamento della funzione, inesistenza di deroga dello status di docente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nonché in spregio di ogni regola dell'ordinamento scolastico, poiché non era stata preceduta da alcuna consultazione con gli
Organi Collegiali, in violazione dell'art. 1 comma 78 della legge 13 luglio 2015 n. 107; - che, in conseguenza dell'inosservanza della norma pattizia, il ricorrente aveva diritto al risarcimento di tutti i danni economici patiti, avendo dovuto egli effettuare due volte alla settimana il tragitto tra la residenza in Rosolini e la sede di Lentini, pari a km 150 giornalieri, oltre che al danno non patrimoniale, consistente nel disagio familiare (da genitore separato in affidamento condiviso) per la impossibilità di seguire costantemente il figlio adolescente nella fase più critica nell'età evolutiva, da liquidarsi in forma equitativa.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “Disapplicare la nomina di responsabile dell'Ufficio Tecnico al prof. in quanto illegittima Controparte_6
per violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento della funzione, condannare le resistenti ad assegnare al prof. la cattedra oraria esterna di completamento (per CP_6
l'a.s. 2022/2023 presso l'I.I.S. “Alaimo” di Lentini) ed a nominare il prof. Parte_1 quale responsabile dell'ufficio Tecnico dell'I.I.S. “Raeli” di quale unico ruolo CP_4 disponibile residuo”; 2) “Condannare le parti resistenti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale al prof. in quanto fondato come in parte narrativa Pt_1 per una somma non inferiore ad € 50.000,00 oppure altra minore o maggiore somma da liquidarsi in via equitativa oltre interessi legali e rivalutazione del credito”.
Istauratosi il contraddittorio si costituivano congiuntamente in giudizio il
[...]
, l' , l' Controparte_1 Controparte_2 [...]
e l' (in persona Controparte_3 Controparte_4
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore), i quali contestavano il ricorso e ne chiedevano il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario (in funzione di Giudice del
Lavoro), avendo il ricorrente impugnato espressamente l'atto amministrativo del Dirigente
Scolastico dell' di dell'1.09.2022 prot. 11488 col quale era stato nominato, CP_8 CP_4 nell'a.s. 2022/2023, il docente quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Controparte_6 dell'Istituto e, quindi, trattandosi di un atto amministrativo il cui potere era attribuito direttamente dalla legge al Dirigente Scolastico, la giurisdizione doveva essere ricondotta al
Giudice Amministrativo. Deducevano, inoltre, nel merito, le Amministrazioni resistenti: - la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, in quanto la nomina del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico era una nomina fiduciaria (ai sensi art. 25 del D.LGS.
165/2001), conferita per l'intero a.s., dal Dirigente Scolastico tra gli insegnanti tecnicopratici
(ITP) di ruolo a tempo indeterminato, secondo la normativa prevista, in particolare secondo la tabella allegata al D.M. n.39 del 30/01/98 e le indicazioni contenute nella C.M. n. 21 del
14/03/2011, tenendo conto delle competenze tecniche specifiche richieste dal settore e delle capacità organizzative;
- che il Dirigente Scolastico dell' , all'inizio Controparte_9 dell'a.s. 2020/2021, aveva nominato il prof. quale docente per l'Ufficio Controparte_6
tecnico, dopo aver valutato il possesso dei requisiti richiesti in ordine alle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico e ne aveva rinnovato la nomina anche per l'a.s.
2021/2022 e per il 2022/2023, oggetto di impugnazione;
- che il ricorrente non aveva mai eccepito alcunché in ordine alla nomina di Responsabile dell'Ufficio Tecnico al CP_6 negli a.s. 2020/2021, 2021/2022, e che il conferimento dell'incarico era stato impugnato esclusivamente nell'a.s. 2022/2023, allorquando una delle due cattedre B014 era diventata
COE, ossia con completamento di orario presso altra istituzione scolastica;
- che tale impugnazione era fondata unicamente sulla circostanza che, nella graduatoria interna di istituto, il ricorrente aveva maggior punteggio rispetto al , richiamando l'art. 11, CP_6
comma 8, del CCNI mobilità del personale docente, triennio 2022/2025, inconferente con il caso in esame, in quanto attinente solo all'ipotesi in cui le cattedre che subiscono la contrazione oraria siano destinate all'insegnamento in classe e non, come nel caso in esame, allorquando una delle due cattedre B014 venga inserita nell'organico di diritto per essere utilizzata esclusivamente per l'Ufficio Tecnico;
- che la nomina di Responsabile dell'Ufficio
Tecnico era stata assunta sulla scorta di specifiche competenze tecniche richieste dalla normativa di settore ed in forza del D.Lgs. n. 165/2001, possedute dal , senza che la CP_6
graduatoria interna di istituto potesse assumere rilievo ai fini della nomina, in quanto rilevante esclusivamente ai fini della individuazione dei docenti soprannumerari in riferimento alla attività di docenza;
- che il ricorrente non era perdente posto ma era ancora titolare presso l' di nella classe di concorso B014 e che nell'organico di diritto Controparte_9 CP_4 dell' non si registravano esuberi nella classe di concorso B014; - che, ancora, Controparte_10
il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in ordine ai titoli e alle competenze per poter concorrente, anche attraverso comparazione col Prof. , al conferimento dell'incarico CP_6 di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- che la richiesta di risarcimento era pretestuosa, infondata oltre che spropositata nel quantum.
Si costituiva, altresì, in giudizio il controinteressato , il quale contestava il Controparte_6
ricorso e ne chiedeva il rigetto, perché assolutamente infondato, deducendo in particolare: - che in forza della istituzione, nell'a.s. 2020/2021, dell'Ufficio tecnico nella classe di concorso
B014 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni, l'organico di diritto dell'
[...] nella detta classe di concorso prevedeva, già a partire dall'anno 2020/2021, n. 2 CP_4
posti in organico, di cui una cattedra di laboratorio e una cattedra, sempre nella classe di concorso B014, per l'ufficio tecnico;
- che la nomina avveniva su base fiduciaria del Dirigente
Scolastico, tenendo conto dei titoli curriculari e delle competenze possedute dal docente, senza necessità di tener conto del punteggio della graduatoria di istituto;
- che il richiamo all'art. 11 del CCNL Mobilità anno 2022/2025 attinente alle operazioni di mobilità, connesse ad sopravvenuto esubero, era inconferente nel caso in oggetto, in quanto i posti in organico erano rimasti due e non vi era stato alcun perdente posto;
- che, sia nell'anno 2020/2021 che nell'anno 2021/2022, la cattedra interna veniva assegnata al ricorrente, mentre il CP_6 veniva nominato quale responsabile dell'Istituito Ufficio Tecnico e, in tali occasioni, il
Provina non aveva manifestato alcun interesse all'assunzione dell'incarico, né aveva mosso rilievi di alcun tipo al momento della formalizzazione dell'incarico in favore dell'odierno controinteressato e, quindi, l'impugnazione per l'anno 2022/2023 era fondata solo sul proprio disagio connesso al completamento orario esterno;
- che, trattandosi di nomina effettuata ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 di individuazione di Responsabile dell'Ufficio, nel caso in esame non ricorreva neanche il profilo di eccesso di potere per sviamento, dedotto con il secondo motivo di ricorso, in quanto la nomina era stata effettuata (in ragione delle competenze possedute dal controinteressato) per perseguire l'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione;
- che, dunque, il provvedimento di nomina appariva non solo assolutamente conforme a legge, ma altresì esente da qualsiasi dedotto profilo di eccesso di potere per sviamento, che invece avrebbe potuto emergere allorquando il buon andamento dell'ufficio fosse stato pretermesso per soddisfare gli interessi legittimi del ricorrente di evitare i disagi connessi all'espletamento delle sue mansioni con completamento della cattedra in altro
Istituto; - che, infine, la domanda risarcitoria era stata correttamente formulata solo nei confronti delle amministrazione resistenti e non già del controinteressato, che, quale destinatario della nomina, non poteva avere alcuna responsabilità risarcitoria connessa all'espletamento dell'incarico ricevuto;
- che, tuttavia, la domanda risarcitoria risultava pretestuosa ed infondata sia nell'an che nel quantum.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, riunito il fascicolo portante R.G. n. 2812/2023 al presente per parziale connessione sia oggettiva che soggettiva (medesimi parti e medesime doglianze con riferimento alla nuova nomina del controinteressato per l'a.s. 2023/2024), giusta ordinanza all'esito dell'udienza del 22.05.2024, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro. Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla nomina di Responsabile dell'Ufficio Tecnico per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, essendo lo stesso in possesso di un punteggio nella graduatoria di Istituto maggiore rispetto a quello posseduto dal collega nominato (124 e 69 punti), e del conseguenziale diritto al risarcimento del danno patrimoniale (danno da percorrenza chilometrica, per essere egli stato costretto a recarsi due volte alla settimana dalla residenza in Rosolini alla sede scolastica di Lentini) e non patrimoniale (per non aver potuto il ricorrente seguire il figlio, convivente con la ex moglie, per come avrebbe voluto), conseguente all'asserita illegittima nomina di CP_6
.
[...]
Ciò posto, giova evidenziare che, essendo la nomina a Responsabile dell'Ufficio Tecnico una nomina annuale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale di assegnazione al ricorrente (in luogo del ) delle funzioni CP_6 di Responsabile dell'Ufficio Tecnico per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, in quanto anni scolastici già conclusi, così come richiesto dalle Amministrazioni resistenti e dal controinteressato e non contestato specificamente dal ricorrente, il quale, peraltro, a partire dall'a.s. 2024/2025, risulta assegnatario di incarico nella classe di sostegno (diversa dalla precedente classe di concorso B014) presso altro Istituto con sede in . CP_3
Quanto invece alla domanda risarcitoria, deve anzitutto accertarsi se la nomina effettuata in favore del presenti profili di illegittimità. CP_6
L'art. 4, comma 3, dei D.P.R. nn. 87 e 88 del 15.03.2010 dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria e artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio Tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è nominato dal Dirigente Scolastico tra gli insegnanti
Tecnico-Pratici (I.T.P.) di ruolo a tempo indeterminato, secondo la normativa prevista, in particolare secondo la tabella allegata al D.M. n.39 del 30.01.1998 e le indicazioni contenute nella C.M. n. 21 del 14.03.2011, tenuto conto dell'organico di diritto dell'Istituto e delle competenze ed esperienze specifiche richieste dal settore e delle capacità organizzative.
Pertanto, la designazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico non è condizionata alla domanda dell'interessato (che nel caso in oggetto non è stata avanzata dal ricorrente), è valida per l'intero anno scolastico e non è soggetta a revoca o rinuncia. Secondo la normativa di riferimento, dunque, il Dirigente Scolastico ha il dovere di nominare un docente di ruolo a tempo indeterminato appartenente alla classe di concorso di riferimento interno all'istituto scolastico, ma non secondo l'ordine della graduatoria di istituto (valevole ai fini della mobilità), bensì tenendo conto delle competenze ed esperienze specifiche nonché delle capacità organizzative dei docenti nominabili.
Nella fattispecie odierna, posto che la graduatoria d'istituto non costituisce il discrimine per la nomina a Responsabile, non si evidenziano profili di illegittimità della nomina, tra l'altro perpetrata di anno in anno sin dall'a.s. 2020/2021 di costituzione dell'Ufficio Tecnico, sempre in favore di , in ragione del curriculum dallo stesso posseduto, e mai Controparte_6 contestata dal Provina prima dell'a.s. 2022/2023.
Inoltre, non risultano, di contro, decisivi elementi di prova forniti dal ricorrente che consentano a questo Giudice di dover ritenere che il Provina possedesse qualifiche, esperienze o capacità specifiche di settore che il Dirigente Scolastico avrebbe dovuto valutare ai fini di nominare il ricorrente quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
Risulta incontestato, invece, che il ha fondato la sua impugnazione del Pt_1 provvedimento di nomina del solo sull'asserito mancato rispetto della graduatoria di CP_6 istituto (per come detto poc'anzi, non rilevante ai fini della nomina), solo a far data dall'a.s.
2022/2023, anno in cui la propria cattedra, nella classe di concorso B014, fino a quel momento COI (completamento orario interno) è stata trasformata in cattedra COE, e cioè a completamento orario esterno, per due giorni a settimana, presso altro istituto a Lentini.
Posto, dunque, che la normativa di settore non imponeva al Dirigente Scolastico alcun dovere di disporre la nomina secondo il punteggio di graduatoria, accertata la piena legittimità della nomina in favore del , nessun diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non CP_6
patrimoniale (danni peraltro dedotti in modo generico e approssimativo, senza alcun supporto probatorio, essendosi il ricorrente limitato a produrre tardivamente, soltanto nelle note
“cartolari” del 9.4.2025 le spese di rifornimento e le spese di sostituzione pneumatici) può configurarsi in capo al ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, sulla domanda principale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve essere rigettata in quanto infondata.
A prescindere dalla soccombenza virtuale sulla domanda principale, questo Giudice ritiene di compensare le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della controversia e della novità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di nomina del ricorrente per l'a.s. 20222/2023 e 2023/2024 quale responsabile dell'ufficio Tecnico dell'
[...]
; Controparte_9
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Siracusa, 10.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale