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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.SA Isabella Mariani Presidente
D.SA. AleSAndra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 2415/2024, promoSA da
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAZZOTTA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. QUINTO P_ C.F._2
DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/03/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante “In riforma dell'impugnata Sentenza n. Parte_1
1317/2024 pubblicata (ed in pari data pubblicata mediante deposito in cancelleria) in data 12/11/2024 RG n. 5044/2019 a mezzo pec del 12 novembre 2024 ORE 10_02 e notificata da Controparte a mezzo pec del 12 novembre 2024 ORE 15_33, nell'ambito del procedimento RG n. 5044/2019, così come impugnata nelle parti sopra espreSAmente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare: accertare e dichiarare, in conseguenza della revoca o della modifica della sentenza oggetto del presente gravame: che nulla spetta al coniuge P_
a titolo di mantenimento stante la sua indipendenza economica, l'assegnazione della casa, la percezione nell'importo integrale (anche quello spettante all'altro genitore) dell'assegno unico universale per i figli previsto dal decreto legislativo 21 dicembre del
2021 n. 230; che il mantenimento del minore è diretto in ragione della frequentazione del medesimo al 50%, di settimana in settimana, con entrambi i genitori, senza necessità di assegno perequativo;
che la frequentazione dei genitori resterà quella sulla quale i genitori hanno concordato ossia una settimana ciascuno dal venerdì al venerdì della settimana successiva, con le medesime modalità che sono state stabilite nel provvedimento presidenziale in primo grado e che sono state mantenute durante tutto
l'arco del procedimento di separazione in primo grado che, nel corso dell'ascolto, il minore ha confermato di voler mantenere;
che le spese seguano la soccombenza, anche per il primo grado e, in ipotesi subordinata, che siano integralmente compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Istanza di sospensione della sentenza. Per i motivi di cui al presente atto, nel miglior interesse del minore, si chiede che venga disposta la sospensione della sentenza;
vi è il pericolo che venga alterato l'equilibrio di eguale frequentazione che i genitori attualmente (e spontaneamente) stanno mantenendo con il minore, conformemente al provvedimento presidenziale e in difformità rispetto alla sentenza finale. Alla notifica del ricorso e nel timore che detta spontanea esecuzione poSA ancor più avallare la richiesta di riforma della sentenza da parte del marito, la potrebbe dare P_ esecuzione alla sentenza steSA, ciò con grave pregiudizio per l'equilibrio del minore
che da cinque dei suoi complessivi dodici anni segue questa modalità di R_ frequentazione, al 50% esatto tra entrambi i genitori, senza giorni intermedi alla settimana”
Per la parte appellata “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis P_ reiectis, rigettare il gravame avversario in quanto inammissibile oltre che infondato in
2 fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate in premeSA e per l'effetto confermare la sentenza n. 1317/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 12 novembre 2024, anche in punto di spese.”
PG: “Visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1317/2024 emeSA in data 26.11.2024, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e Parte_1 P_
, dalla cui unione è nato in data [...] il figlio , disponendo quanto
[...] R_ segue:
“RIGETTA la richiesta di addebito avanzata da Parte_1
DISPONE l'affido condiviso del figlio minore, , ad entrambi i genitori, con collocazione R_ prevalente dello stesso presso la madre nella casa familiare, sita in San Giuliano Terme, fraz.
Campo, via Marconi n. 37, a lei assegnata;
DISPONE che il bambino starà con i genitori a settimane alternate e, in particolare, nella settimana di spettanza della madre, il minore trascorrerà un pomeriggio infrasettimanale
(indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori) con il padre, dall'uscita da scuola e sino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
nella settimana di spettanza del padre, viceversa, il minore trascorrerà un pomeriggio infrasettimanale
(indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo fra i genitori) con la madre, dall'uscita da scuola e sino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione del padre. Nei periodi estivi le parti potranno tenere con sé il minore 15 giorni consecutivi in periodi da concordare entro il 31 maggio. Le festività natalizie, pasquali ed altre festività civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza tra i genitori. Si fanno salvi ulteriori accordi tra i genitori, nel rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio minore, previa comunicazione tra i genitori stessi.
PONE a carico di l'onere di corrispondere, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio minore, la somma di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre, , entro il giorno 5 di ogni mese. P_
DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie
(sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) relative al figlio preventivamente concordate e documentate (…)
DISPONE che l'assegno unico ed universale relativo al figlio minore, nonché le detrazioni fiscali, saranno percepiti dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
PONE a carico di a titolo di assegno di mantenimento della moglie, l'onere di Parte_1 corrispondere mensilmente la somma di € 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese. P_ 3 COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e per l'effetto, CONDANNA Parte_1
a rifondere nei confronti di il restante 50%, che liquida in € 4.379,20 (il
[...] P_
50% del totale pari ad € 8.758,40), oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, liquidate come da decreto emesso in pari data.”
In ordine alla domanda di addebito, il Tribunale ha motivato come segue: “Il resistente ha domandato, poi, che la separazione fosse addebitata all'altro coniuge, sul presupposto della sostenuta relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie in costanza di matrimonio, relazione dalla quale sarebbe scaturita la crisi coniugale che ha determinato la fine dell'unione. (…) Ed invero, parte resistente vorrebbe desumere la prova della relazione extraconiugale intrattenuta dalla Porta sulla base di una conversazione WhatsApp nella quale la signora avrebbe, a suo dire, ammesso la relazione steSA, nonché dalle prove per testi assunte e, in particolare, dalla dichiarazione della teste , la quale confermava di aver saputo dalla Porta della Testimone_1 sua decisione di mandare via di casa il marito, inferendo che ciò fosse dipeso proprio dalla scoperta della relazione adulterina della moglie, nonché dalla dichiarazione del teste Tes_2
, il quale affermava di aver fatto da paciere nel rapporto tra le parti a seguito della
[...] confessione da parte della ricorrente del bacio con un collega. In verità, come lo stesso resistente dimostra nei suoi scritti difensivi, l'unica prova che è stata raggiunta – giacché ammeSA anche dalla ricorrente in sede di interpello – è quella del bacio tra la signora e il suo responsabile e del fatto che, a seguito di tale episodio (occorso nell'ottobre del 2018), la ricorrente ne notiziava il marito. Nessuna prova, dunque, che oltre al bacio ci fosse una vera e propria relazione extraconiugale, circostanza, quest'ultima, per vero fortemente smentita dalla ricorrente, e che sia stata proprio quella circostanza a determinare l'insorgere della crisi coniugale. Lo stesso meSAggio WhatsApp nel quale la Porta avrebbe ammesso il proprio sbaglio allude solamente all'episodio del 29 ottobre 2018 e non lascia neanche presumere la sussistenza di una relazione tra la signora e il suo collega di lavoro. In questo senso, allora, mancando la prova della relazione extra coniugale, non può neanche presumersi che la steSA, per la sua gravità, determini (abbia determinato) l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé,
l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale" (CaSAzione n. 11516 del 23/05/2014, Cass. 14 febbraio 2012,
n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618). (…) E del resto, il resistente non è riuscito a dimostrare neanche che l'allontanamento forzato dalla casa coniugale per volontà della P_ fosse da ascriversi proprio all'episodio del bacio, anche perché dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti, pare evincersi che il rapporto tra le parti fosse già in un certo qual modo in crisi;
lo stesso
, nel riferirsi al periodo di ottobre 2018, dichiara che “dopo che era già successo Testimone_2 un po' di caos nel rapporto tra le parti, mi sentii al telefono con che mi confermò che P_ aveva detto ad che ci fu un bacio tra lei e il soggetto di cui al capitolo, anzi posso Parte_1
4 dire che mi sentii più volte con cercando di mediare tra le due parti e fare da paciere” P_
(si v. verbale udienza del 1 aprile 2022), lasciando presumere che già prima che gli fosse stato raccontato dell'episodio del bacio, il teste era a conoscenza di talune difficoltà nel rapporto matrimoniale tra le parti. Ciò detto, si ritiene che l'insorgenza della crisi coniugale che ha determinato, dapprima, la ceSAzione della convivenza tra le parti e, successivamente, la volontà di addivenire alla separazione, sia verosimilmente dipesa da incomprensioni insorte tra i coniugi negli ultimi anni di matrimonio le quali, sicuramente, sono state acuite dall'episodio occorso il
29 ottobre 2018 ma che non può dirsi essere stata – quantomeno per quanto emerso dagli atti
– l'unica circostanza che ha provocato la fine dell'unione tra le parti, oltre che, come già detto, non può denotare di per sé sola la violazione dell'obbligo di fedeltà (dunque una relazione extraconiugale) tale da giustificare la pronuncia di addebito. Il Collegio, dunque, ritiene che la richiesta di addebito avanzata dal resistente debba essere rigettata.”
Con riferimento alla regolamentazione del regime di frequentazione del minore con i genitori, il primo giudice ha ritenuto di “accogliere le conclusioni del CTU nella parte in cui la steSA ritiene opportuno mantenere il regime a settimane alternate, disponendo, però, che nella settimana di spettanza della madre, trascorrerà col padre un pomeriggio infrasettimanale R_
(indicativamente nella giornata di mercoledì, salvo diversi accordi tra i genitori), dall'uscita da scuola e sino alle ore 21,00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna e che, nella settimana di spettanza del padre, la madre potrà trascorrere col figlio un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente nella giornata di mercoledì, salvo diversi accordi tra i genitori), dall'uscita da scuola e sino alle ore 21,00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna. La frequentazione dei genitori a settimane alternate rispecchia, del resto, anche la volontà del minore che, sentito all'udienza del 3 maggio 2023 ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori e ha manifestato il desiderio di confermare l'attuale organizzazione (“Mi va bene questa organizzazione perché voglio lo stesso bene sia a babbo che
a mamma, non vorrei che fosse previsto niente di diverso…Se fossi il giudice, confermerei questa organizzazione;
si v. pag. 2 del verbale udienza del 3 maggio 2023). La previsione di un pomeriggio infrasettimanale con un genitore durante la settimana di spettanza dell'altro non appare, infatti, in concreto, in alcun modo pregiudicare la continuità del rapporto genitore-figlio ed anzi costituisce una soluzione che potrebbe aiutare il bambino a superare anche quei disturbi sintomatici (il mal di pancia) che il minore solitamente manifesta – stando a quanto riscontrato dal CTU (si v. pag. 51 della relazione peritale) – nel momento in cui deve separarsi dall'un genitore per recarsi con l'altro, perché avrebbe la consapevolezza che il tempo del distacco dal genitore non sarà così lungo (di una settimana) ma sarà intervallato da un ulteriore momento durante la settimana in cui può rivedere la madre o il padre e paSAre del tempo con lei/lui.”
Quanto alla determinazione del contributo di mantenimento in favore del figlio minore, ha osservato il Tribunale “come il padre richieda il mantenimento diretto di da parte di R_ entrambi i genitori con ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno, dando atto di come
5 l'importo originariamente fiSAto in € 200,00 mensili fosse stato quantificato tenendo conto del fatto che la non stava svolgendo alcuna attività lavorativa e che ancora gravava sulla casa P_ coniugale il mutuo, corrisposto a metà tra i coniugi. La situazione, a suo dire, sarebbe ad oggi mutata in quanto non solo la signora sta svolgendo un'attività lavorativa (assumendo che, in realtà, già lo stesse facendo anche negli anni precedenti ma che ciò non emerga in conseguenza del comportamento negligente della ricorrente, la quale avrebbe omesso di depositare tutta la documentazione reddituale e le buste paga), ma anche per il fatto che il mutuo insistente sulla casa familiare è estinto, con conseguente ed evidente alleggerimento degli impegni economici gravanti mensilmente sui redditi di ciascun coniuge. La signora, da parte sua, non smentisce la circostanza di aver rinvenuto un'attività lavorativa quale barista part time, ma fa presente di non riuscire, se non a fatica, a sostenere col proprio reddito di circa 750,00/800,00 euro mensili le spese per l'abitazione, quelle relative al minore e per la manutenzione e gestione della propria autovettura e sottolinea, altresì, la sperequazione reddituale tra i coniugi in favore del resistente, il cui reddito annuo ammonta a circa € 22.000,00. Pertanto, chiede di mantenersi fermo il contributo di mantenimento in favore del figlio nella misura di cui all'ordinanza presidenziale (€
200,00 mensili, più Istat).
Considerate, allora, le attuali esigenze del figlio, di anni 12, il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio dei genitori, i tempi di permanenza con i genitori, di fatto paritari, nonché le risorse economiche di ciascuna parte, che dimostrano una significativa sperequazione reddituale
a vantaggio del si stima congruo confermare a carico del padre l'onere di corrispondere T_ mensilmente la somma di € 200,00, più Istat, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie regolate come in dispositivo.
È documentato, infatti, che il reddito del sia di importo pari a circa il doppio di quello T_ della (€ 22.777,24 a fronte di un reddito della Porta di € 10.106,00 nel medesimo anno P_
d'imposta 2022) e che nessuno dei due debba sostenere spese mensili (se non quelle ordinarie) per l'abitazione nella quale ciascuno di essi vive, essendo ormai estinto il mutuo gravante sulla ex casa familiare, assegnata alla , e risiedendo il in un immobile di proprietà dei P_ T_ genitori.
L'assegno unico ed universale relativo al figlio minore, così come le detrazioni fiscali, saranno ripartiti tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Per quanto concerne, da ultimo, la richiesta di parte ricorrente di disporsi un assegno di mantenimento pari ad € 100,00 mensili in suo favore (…) la documentazione versata in atti non sembra far residuare dubbi in ordine alla sussistenza dei presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento in suo favore (…) Ed invero, con riferimento al quantum,
(…), la documentazione reddituale versata in atti dalle parti, come detto, dà atto di una significativa sperequazione tra i redditi di ciascuno degli ex coniugi a svantaggio della ricorrente,
, la quale, questo pure va considerato, risulta assegnataria della casa coniugale P_
(ricordandosi come di tanto il giudice debba tener conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà ai sensi dell'art. 337 sexies
6 c.c.) e considerata, altresì, la durata del matrimonio (12 anni). L'assegno di mantenimento, pertanto, deve essere riconosciuto in € 100,00 mensili, oltre ISTAT, da corrispondersi a P_
entro il giorno 5 di ogni mese.”
[...]
Per quanto, infine, le spese di lite e di CTU, così si nelle nella parte motiva del provvedimento impugnato: “considerato l'esito del giudizio e il comportamento processuale tenuto da entrambe le parti, si stima congruo disporne la compensazione tra le parti stesse nella misura del 50%, ponendo il restante 50%, liquidato come da dispositivo, a carico del resistente
(in ragione della sua soccombenza in ordine alla domanda di addebito e per l'accoglimento della richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla controparte). Le spese di CTU, utile ad entrambe le parti in causa per la definizione del giudizio alle condizioni già sovra dette, resteranno a carico solidale di entrambe le parti e rimangono liquidate come da decreto emesso in pari”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
I) In punto di addebito: erronea applicazione della legge, extrapetizione ed erronea valutazione delle prove.
Lamenta l'appellante come il Tribunale abbia escluso la rilevanza di condotte in violazione del dovere di fedeltà ove la durata della relazione extraconiugale coincida con la manifestazione di condotta steSA [anche intima come nel caso “bacio” di cui agli atti del giudizio, occorso nell'ottobre 2018], peraltro confeSAta dalla moglie. In tal modo, la sentenza avrebbe offerto un'applicazione “etica” della legge la quale, invece, dovrebbe operare in senso laico, ossia senza l'intervento di giudizi di valore che non siano quelli già espreSAmente affermati dal legislatore, giungendo ad affermare la piena compatibilità tra l'obbligo di fedeltà coniugale e comportamenti che la neghino apertamente e che, in mancanza di una durata dovrebbero essere accettati dal coniuge salvo lasciargli la possibilità di chiedere la sola separazione senza conseguenze.
Peraltro, la aveva opposto alla domanda di addebito la preesistenza della crisi P_ coniugale, che non era stata in alcun modo provata (sussistendo anzi elementi in contrario, come comprovato dalla prenotazione datata 29 luglio 2018 riferita ad una vacanza insieme di tutta la famiglia, documentata dal , mentre il primo giudice T_ aveva deciso sulla base di una ragione diversa, cioè l'inesistenza della violazione degli obblighi coniugali, minimizzando la portata della condotta infedele. In sostanza, il tribunale avrebbe deciso su qualcosa che la non aveva richiesto (l'irrilevanza della P_ scarsa durata della relazione, addirittura del tutto esclusa) senza decidere su qualcosa che la medesimo aveva richiesto (ossia la crisi previa).
7 Infine, il primo giudice nulla diceva sul fatto che le testimonianze indotte dalla Porta erano tutte qualificabili come de relato ex parte ossia meramente indiziarie, oltre ad essere aSAi vaghe. Del resto, l'unica prova alla quale il tribunale faceva riferimento era la testimonianza del teste indotto dal che tuttavia non consentiva di Tes_2 T_ presumere, come invece valutato nella sentenza impugnata, “che già prima che gli fosse stato raccontato dell'episodio del bacio, il teste era a conoscenza di talune difficoltà nel rapporto matrimoniale tra le parti»: secondo la parte appellante, il tribunale avrebbe inammissibilmente applicato il meccanismo della presunzione alla prova testimoniale.
II) In punto di provvedimenti relativi al figlio minore: insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Evidenzia la parte appellante che ad oggi il minore ha trascorso quasi cinque dei suoi totali dodici anni a settimane alterne con entrambi i genitori, così come univocamente risulta dagli atti del giudizio, regime sul quale il minore aveva manifestato il proprio apprezzamento. La sentenza invece aveva previsto un pomeriggio infrasettimanale con l'altro genitore, senza alcuna pratica utilità, anche tenuto conto delle molte attività extrascolastiche svolte dal minore, per cui il pomeriggio in più finirebbe per consistere soltanto in uno scambio di incombenze logistiche, costringendo però il bambino a ulteriori spostamenti e scambi di libri ed oggetti personali per un solo giorno da una casa all'altra.
La motivazione appare inoltre contraddittoria per due ragioni: il tribunale ha affermato di volersi conformare alla CTU, ma il CTU non aveva suggerito tale modifica, ponendo solo l'accento sulla criticità, per il minore, sul momento della separazione da un genitore per recarsi dall'altro, e la soluzione scelta non risolve tale criticità in quanto moltiplica i momenti di separazione. Inoltre, la madre aveva richiesto, sì, un pomeriggio infrasettimanale ma solo per sé e non per il padre.
La parte appellante ha fatto peraltro presente che i genitori sono consapevoli di ciò e, per questa ragione, spontaneamente e concordemente si sono astenuti dal dare attuazione alla disposizione della sentenza mantenendo il regime attuale.
III) In punto di provvedimenti di natura economica: mancata ammissione di mezzi istruttori e carenza/violazione del contraddittorio e insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
A verbale dell'udienza del 27 settembre 2022, il aveva chiesto «che ven(isse) T_ disposto l'aggiornamento della documentazione fiscale e disposta ex art. 210 cpc
l'esibizione delle buste paga per i redditi che sono ancora in corso», in modo da meglio esaminare la situazione lavorativa della e di meglio analizzare la struttura della P_
8 sua retribuzione. Invece, anche se il ricorso era stato iscritto nel 2019 e si era protratto ben oltre il 2020, solo nel 2024 la aveva prodotto le proprie dichiarazioni reddituali P_
e ciò in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Inoltre, l'assegno di mantenimento in favore della era stato riconosciuto sulla base P_ di un espresso richiamo all'art. 156 c.c. ma, nonostante questo, il mantenimento era stabilito sulla base del solo confronto tra i redditi da lavoro dipendente senza considerare il riferimento essenziale ossia il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La , al momento del ricorso per separazione, non svolgeva alcuna P_ attività lavorativa, condivideva l'unico reddito del marito insieme al figlio , R_ condivideva la casa famigliare insieme al figlio e viveva una difficile situazione economica a causa dei debiti pregressi del Il tenore di vita della oggi era T_ P_ quindi nettamente migliorato rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio in quanto la steSA oggi: fruisce in via esclusiva dell'intera casa (sebbene ne sia proprietaria solo pro quota) senza dovervi corrispondere alcunché (il riferimento al pagamento delle utenze è in ragione dell'uso esclusivo ed è ovviamente proporzionato alla presenza delle due persone ivi residenti, una delle quali, il minore , beneficia R_ di un assegno di Euro 200/00 mensili), percepisce inoltre integralmente l'assegno unico per il minore , che stante il reddito della sarà superiore ai 200/00 Euro, non R_ P_
è più tenuta a concorrere nel pagamento del mutuo cui contribuiva nella misura del
50% (la rata era di € 336,00 e l'estinzione risale ormai al 20 gennaio 2021) e produce un reddito che in costanza di matrimonio non aveva. Il tenore di vita del era T_ invece peggiorato in costanza di separazione in quanto: non ha più la disponibilità della casa di cui è comproprietario (e, stante l'età del minore non l'avrà per i prossimi quindici anni almeno), continua a condividere il proprio reddito con moglie e figlio (quest'ultimo destinatario di un ulteriore assegno perequativo) e a pagare le conseguenze dei debiti di cui agli atti del giudizio senza condividerne neppure una parte con la sebbene P_ detti debiti fossero legati all'interesse della famiglia essendo stati (pacificamente tra le parti) contratti in seguito al dissesto dell'attività svolta in paSAto dal prima di T_ accedere all'attuale lavoro subordinato e comunque sempre in costanza di matrimonio.
La motivazione della sentenza sarebbe quindi illogica e carente, negando peraltro al di accedere ad un'autonoma condizione abitativa. T_
III) In punto di spese processuali, errore nella valutazione della soccombenza.
Secondo la parte appellante, la soccombenza non può essere in capo al neppure T_ parzialmente. Peraltro, la soccombenza dovrebbe risultare reciproca visto che la richiesta della sino alla precisazione delle conclusioni, quanto alla frequentazione P_
9 del minore, era stata espreSA in aperto contrasto con le indicazioni della CTU alle quali il giudice aveva espreSAmente aderito.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo, in ordine ai P_ singoli motivi:
I) Nel corso del primo grado la aveva più volte evidenziato che la crisi P_ coniugale aveva causa in circostanze antecedenti e indipendenti rispetto all'episodio del presunto bacio della medesima con il proprio responsabile, essendo il ménage familiare caratterizzato da attacchi collerici, apatia e mancanza di collaborazione, appellativi denigratori, umore fortemente altalenante ecc. Gli atteggiamenti offensivi e la personalità irascibile del avevano trovato ampia conferma nella documentazione T_ versata in atti (scambi whatsapp con epiteti ingiuriosi verso la moglie), nelle prove orali e nelle risultanze stesse della CTU, che aveva evidenziato lo scarso autocontrollo del la sua aggressività verbale verso la moglie e la sua difficoltà a confrontarsi con T_ un interlocutore con un punto di vista diverso dal suo punto. In particolare, la parte appellata ha richiamato la testimonianza resa da , la cui inequivocabile Tes_3 portata non potrebbe essere offuscata per il fatto di essere una testimonianza del relato, in quanto la prova delle ragioni della crisi familiare non può che offrirsi tramite testimonianze indirette, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, anche il teste indotto da controparte aveva a sua volta riferito circostanza apprese dalle parti. Del tutto indimostrata era rimasta l'asserita relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dalla nell'autunno del 2018 né la medesima aveva P_ ammesso in sede l'interpello la circostanza del bacio avendo in realtà precisato che si era trattato di un semplice tentativo di bacio “rubato”, che lei aveva rifiutato tant'è che dopo aveva chiesto di essere trasferita altrove. Quindi il non aveva provato T_ alcuna efficacia causale di questo episodio nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
II) Quanto all'affidamento del minore, ha ricordato che il padre ne aveva chiesto l'affido esclusivo, mentre la aveva aderito alla proposta transattiva formulata dal P_ giudice negli stessi termini poi confermati nella decisione finale. L'affidamento a settimane alternate era stato concordato solo in via provvisoria in ragione dell'emergenza sanitaria. Circa la CTU, l'appellante non considerava che il consulente d'ufficio aveva attribuito i disturbi psicosomatici del minore a un tipo di separazione definita “impegnativa” in quanto conseguente a una settimana intera di permanenza con l'altro genitore e non a un qualsiasi generico distacco dal genitore medesimo. La soluzione adottata dal tribunale, dunque, consentiva di rendere più accettabile per il
10 minore detta separazione. Quanto all'attuazione di siffatta modifica al regime di frequentazione in essere, il regime previgente era mantenuto semplicemente come conseguenza di oggettive difficoltà organizzative dovute al fatto che il si rifiuta T_ di comunicare con l'appellata, avendola bloccata su whatsapp sugli sms e non rispondendo al telefono, il che impedisce la possibilità di qualsiasi accordo sull'individuazione del giorno più opportuno per l'attuazione del nuovo regime. E' il pacifici che ha imposto il proprio volere.
III) Quanto alle disposizioni in materia economica, deduce l'appellata che all'epoca del ricorso per separazione era priva di impiego e non avrebbe quindi potuto produrre alcuna documentazione reddituale attuale e comunque aveva allegato l'ultima dichiarazione dei redditi in suo possesso cioè il modello 730/2018. La steSA aveva aggiornato la propria situazione reddituale quando richiestole dal giudice all'udienza del
12 dicembre 2023. Del resto, analoga censura avrebbe potuto essere imputata al T_ che nelle more del giudizio non aveva mai prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi fino a quando il giudice non aveva onerato entrambe le parti di aggiornare la propria documentazione reddituale. Il collocamento prevalente del minore presso la madre giustifica l'assegnazione in favore della della casa coniugale, già di proprietà della P_ steSA per la quota di 3/5, mentre il può contare sull'appartamento messogli a T_ disposizione dai genitori, i quali sono proprietari di due unità immobiliari indipendenti poste all'interno dello stesso edificio e dispongono anche di un'altra unità immobiliare destinata solo alle vacanze estive e dove l'appellante si trasferisce nei fine settimana in cui riceve le visite della sua attuale compagna e dei di lei tre figli. La Porta non aveva mai taciuto di essere riuscita in corso di causa reperire un'occupazione come barista part time percependo una retribuzione mensile base di circa € 750/800 a fronte dei €
1.400/1.500 dichiarati dal Il reddito della è appena sufficiente a coprire T_ P_ le spese correnti ed è comunque ben lontano da quello percepito dal il cui tenore T_ di vita non è peggiorato rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio in quanto dopo la separazione egli non ha dovuto sostenere alcun onere abitativo e ha reperito una buona e stabile occupazione lavorativa che gli garantisce uno stipendio mensile sicuro. Inoltre, mentre la deve ricorrere all'aiuto di una baby sitter, perché i suoi P_ familiari vivono a Carrara, il può contare sul sostegno costante dei suoi genitori, T_ entrambi pensionati, con i quali trascorre la quasi totalità del suo tempo quando R_
è con il padre, consentendogli anche di risparmiare sulle spese di vitto. Peraltro, il da mesi non corrisponde il mantenimento in favore del figlio oltre che quello T_ statuito in sentenza in favore della , tanto che quest'ultima si è trovata costretta P_
11 ad avviare un'azione esecutiva per il recupero delle somme dovutele, sebbene con esito infruttuoso.
IV) Quanto alle spese processuali, la pronuncia è giustificata in ragione dell'esito del giudizio e del comportamento processuale tenuto da entrambe le parti, oltre che in ragione della soccombenza del in ordine alla domanda di addebito e rispetto alla T_ richiesta relativa al contributo di mantenimento. Quanto alle modalità di frequentazione del figlio, la aveva aderito alla proposta formulata dal giudice che invece era stata P_ declinata dal T_
Secondo l'appellata, infine, è infondata l'istanza di sospensione, tanto più che lo stesso appellante ha riconosciuto che sino ad oggi non è stata ancora data attuazione alla sentenza di primo grado quanto alle stesse statuizioni circa le modalità di frequentazione del minore con i genitori, sebbene non per le ragioni indicate ex adverso. Comunque, non sussistono i requisiti del periculum e del fumus, tanto più che il provvedimento ricalca esattamente la soluzione caldeggiata dalla steSA CTU, D.SA . Per_2
All'udienza del 21/03/2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
L'istanza di sospensiva avanzata dalla parte appellante resta assorbita dalla presente decisione.
I) Il primo motivo di appello risulta infondato.
Non è in contestazione che l'unica violazione agli obblighi coniugali da parte della P_ che poSA dirsi comprovata è lo scambio di un bacio (invero, secondo la parte appellata,
“rubato”) con un suo collega di lavoro. Secondo la parte appellante, il Tribunale avrebbe, in base a una valutazione non oggettiva circa la rilevanza di tale condotta, inammissibilmente invertito l'onere probatorio circa la preesistenza della crisi coniugale, addoSAndolo al peraltro ritenendo tale preesistenza verosimile sulla base di T_ un'interpretazione altrettanto inammissibile di una delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio.
A parere della Corte, tali doglianze non risultano fondate.
La Suprema Corte ha invero ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 12 aprile 2006
n. 8512; 12 giugno 2006 n. 13592; 19 settembre 2006 n. 20256; 7 dicembre 2007 n.
12 25618; Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245). Quindi, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante. La
Corte di CaSAzione ha altresì costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze già citate,
Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale: in tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (così, anche, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018).
Ora, va in primo luogo evidenziato che, esaminando le fattispecie concrete che hanno condotto ad affermare i principi in questione, si rileva come l'infedeltà addebitata al coniuge, nello specifico, si fosse concretizzata in una relazione extraconiugale (Cass. n.
3923/2018) e, quindi, in un legame di una certa durata (in alcuni casi, addirittura di diversi anni – Cass. n. 9074/2011; Cass. n. 3923/2018) e/o di violazioni ripetute nel tempo (Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 25966/2022).
Del resto, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che il dovere di fedeltà non deve essere inteso soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali (cfr, per tutte, Cass. 18 settembre 1997 n. 9287), tuttavia, nel contempo, ha anche chiarito che esso coincide con l'obbligo di non tradire la fiducia reciproca, cioè la lealtà e l'impegno di dedizione fisica e spirituale verso il coniuge (cfr, per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 9472 del 07/09/1999).
Ebbene, nello specifico il Tribunale non ha affatto escluso che la condotta della P_ integrasse una violazione degli obblighi coniugali, ma ha ravvisato che il singolo episodio del bacio non potesse ritenersi connotato da una gravità tale da minare irrimediabilmente la fiducia tra i coniugi e quindi non fosse idoneo a giustificare la presunzione, affermata dalla giurisprudenza, di essere stata la causa dell'intollerabilità della convivenza, senza necessità per il coniuge richiedente l'addebito di comprovare il nesso di causalità tra tale condotta e l'irreversibile crisi coniugale e conseguente onere
13 dell'autore della violazione di dimostrare la preesistenza di tale crisi. Tale valutazione appare pienamente condivisibile, poiché non sono emersi elementi dai quali desumere un significativo coinvolgimento emotivo della , che, da parte sua, lo ha recisamente P_ escluso (definendolo, appunto, un bacio “rubato”) e che, peraltro, ne ha riferito spontaneamente al marito;
inoltre, non è dato ritenere che l'episodio si sia svolto alla presenza di altri, oltre i diretti intereSAti, ed è stato reso noto ad alcuni amici della coppia (chiamati a rendere testimonianza al riguardo) solo per volontà del il T_ quale ha ritenuto di mostrare loro il meSAggio whatsapp contenente la “confessione” della moglie: quindi, neppure vi sono elementi per ritenere che il fatto si sia svolto con modalità tali da arrecare un'offesa di rilievo alla dignità e all'onore del posto T_ che è stato divulgato a terzi solo per volontà dello stesso.
Sul presupposto che l'episodio in questione non poSA essere valutato come di per sé causa della intollerabilità della convivenza, difettando il requisito della gravità, il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto che spettasse al dimostrarne l'effettiva T_ incidenza causale. Onere che questi non ha assolto, tanto più che non è emerso che il marito abbia lasciato la casa coniugale dopo la rivelazione da parte della moglie dell'episodio incriminato, nell'ottobre 2018: è infatti pacifico che ciò sia avvenuto trascorsi diversi mesi e, inoltre, per volontà della , come lamenta lo stesso P_ appellante (“il non ha lasciato la casa residenza famigliare in quanto è stata la T_
che, in data 24 febbraio 2019, esattamente il giorno del settimo compleanno di P_
, lo ha mandato via, senza preavviso alcuno, tanto è vero che, quel giorno, il R_ aveva acquistato per tutta la famiglia i biglietti per assistere al cinema ad un T_ spettacolo per ” - memoria di costituzione pag. 4; nella ricostruzione della parte R_ appellata, ciò sarebbe avvenuto a seguito di un forte litigio, nel corso del quale il T_ avrebbe sferrato un pugno contro un vetro, mandandolo in frantumi, come confermato Tes_ dalla teste , che raccolse le confidenze della Porta dopo tale evento).
Il primo giudice, pertanto, ha fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova nel caso di violazione dei doveri conseguenti al matrimonio, poiché l'onere di comprovare la preesistenza della crisi coniugale viene a gravare sul coniuge che ha violato gli obblighi coniugali solo ove la violazione sia di gravità tale da far presumere che sia stata proprio eSA la causa dell'intollerabilità della convivenza. Peraltro, va da sé che il giudizio sulla gravità della violazione non può essere compiuto secondo i parametri soggettivi del coniuge richiedente l'addebito, come pare pretendere la parte appellante, dovendo invece essere effettuato sulla base della sensibilità comune del contesto sociale di riferimento, non potendosi dunque dare rilievo esclusivo, al fine di
14 giustificare la presunzione sulla sussistenza del nesso di causalità tra violazione degli obblighi coniugali e intollerabilità della convivenza, a sensibilità personali peculiari ed estranee a regole etiche condivise.
E' dunque solo per completezza che il primo giudice ha menzionato le dichiarazioni del teste , indotto dallo stesso dalle quali ha ritenuto di evincere che il Tes_4 T_ teste fosse a conoscenza di preesistenti difficoltà nel rapporto tra le parti;
del resto, a Tes_ tal fine, ben avrebbe potuto il Tribunale fare riferimento alla testimonianza della , invece esplicita nel riferire (in risposta al capitolo 22) “che in più occasioni e con racconti diversi, la signora (le) raccontava che il marito era aggressivo e violento”: P_ testimonianza che, per quanto de relato ex parte, non può ritenersi del tutto priva di valore probatorio, poiché relativa a circostanze apprese dalla teste nel corso del rapporto matrimoniale e non in occasione della separazione, non potendo quindi ritenersi che le confidenze della fossero volte alla precostituzione di un mezzo di P_ prova.
In conclusione, va confermata la statuizione del Tribunale sul rigetto della domanda del di addebito della separazione alla moglie. T_
II) Anche il secondo motivo va disatteso.
Invero, l'introduzione di un pomeriggio infrasettimanale di visita del minore con il genitore con il quale non sta trascorrendo il resto della settimana, risulta pienamente conforme alle indicazioni del CTU: “Per quanto riguarda il calendario di frequentazione, alla luce delle problematiche di separazione presentate dal bambino, si suggerisce al
Tribunale di inserire nella settimana di spettanza con il genitore A un pomeriggio infrasettimanale con il genitore B e viceversa. Ogni genitore in quel pomeriggio andrà a prendere a scuola, e lo avrà con sé fino alle 21, orario in cui dovrà essere R_ accompagnato presso il domicilio dell'altra”; indicazione motivata dall'avere il consulente constatato un disagio del minore nel distaccarsi sia dall'uno che dall'altro genitore per un tempo prolungato, cioè per tutta la durata della settimana.
Al più, tenuto conto delle difficoltà logistiche evidenziate dall'appellante, pare opportuno rimettere ai genitori di valutare di volta in volta se effettuare o meno la visita infrasettimanale con il figlio, anche avuto riguardo agli impegni extrascolastici del medesimo. Pertanto, le indicazioni del CTU, fatte proprie dal Tribunale e di per sé pienamente condivisibili, potranno valere “salvo diverso accordo tra le parti”, secondo quanto sarà precisato nel dispositivo.
III) Anche il terzo motivo è infondato.
15 , all'atto dell'instaurazione del giudizio, non ha prodotto documentazione P_ fiscale, salvo l'ultima dichiarazione in suo possesso (anno 2018), poiché allora non svolgeva attività di lavoro;
in seguito, in conformità alla richiesta del G.I. di cui all'udienza del 12.12.2023, ha depositato la sua ultima dichiarazione dei redditi
(modello 730/2023) nonché Certificazione Unica 2022. Nessuna omissione può quindi addebitarsi alla appellata né si comprende come poSA essere stato leso il diritto di difesa del T_
Quanto alla comparazione della situazione reddituale tra le parti, il Tribunale ha correttamente valorizzato la dirimente circostanza che, non essendo né l'una né l'altra parte gravata da oneri abitativi (la perché assegnataria della casa coniugale e il P_ perché nella disponibilità di un immobile di proprietà dei genitori), il gode T_ T_ tuttavia di entrate reddituali pressoché doppie rispetto a quelle della moglie, pari queste ultime a circa € 750/800,00 mensili, certamente insufficienti a consentirle di provvedere alle esigenze basilari di vita proprie e del figlio, senza il pur modesto contributo che è stato posto a carico del pari a € 200,00 mensili per il figlio ed € 100,00 per la T_
, contributo certamente compatibile con le risorse economiche dell'appellante. P_
IV) È infine infondata la doglianza relativa alle spese di lite, essendo evidente la prevalente soccombenza del rispetto all'addebito della separazione, T_ al contributo perequativo in favore del figlio e all'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
P_
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1317/2024 del Tribunale di PISA, salvo precisare, quanto alle visite infrasettimanali del minore , che le statuizioni contenute nella predetta sentenza valgano “salvo R_ diverso accordo tra le parti”;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
16 Firenze, 21/03/2025
La Cons. Est. D.SA AleSAndra Guerrieri
La Presidente D.SA Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.SA Isabella Mariani Presidente
D.SA. AleSAndra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 2415/2024, promoSA da
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAZZOTTA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. QUINTO P_ C.F._2
DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/03/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante “In riforma dell'impugnata Sentenza n. Parte_1
1317/2024 pubblicata (ed in pari data pubblicata mediante deposito in cancelleria) in data 12/11/2024 RG n. 5044/2019 a mezzo pec del 12 novembre 2024 ORE 10_02 e notificata da Controparte a mezzo pec del 12 novembre 2024 ORE 15_33, nell'ambito del procedimento RG n. 5044/2019, così come impugnata nelle parti sopra espreSAmente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare: accertare e dichiarare, in conseguenza della revoca o della modifica della sentenza oggetto del presente gravame: che nulla spetta al coniuge P_
a titolo di mantenimento stante la sua indipendenza economica, l'assegnazione della casa, la percezione nell'importo integrale (anche quello spettante all'altro genitore) dell'assegno unico universale per i figli previsto dal decreto legislativo 21 dicembre del
2021 n. 230; che il mantenimento del minore è diretto in ragione della frequentazione del medesimo al 50%, di settimana in settimana, con entrambi i genitori, senza necessità di assegno perequativo;
che la frequentazione dei genitori resterà quella sulla quale i genitori hanno concordato ossia una settimana ciascuno dal venerdì al venerdì della settimana successiva, con le medesime modalità che sono state stabilite nel provvedimento presidenziale in primo grado e che sono state mantenute durante tutto
l'arco del procedimento di separazione in primo grado che, nel corso dell'ascolto, il minore ha confermato di voler mantenere;
che le spese seguano la soccombenza, anche per il primo grado e, in ipotesi subordinata, che siano integralmente compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Istanza di sospensione della sentenza. Per i motivi di cui al presente atto, nel miglior interesse del minore, si chiede che venga disposta la sospensione della sentenza;
vi è il pericolo che venga alterato l'equilibrio di eguale frequentazione che i genitori attualmente (e spontaneamente) stanno mantenendo con il minore, conformemente al provvedimento presidenziale e in difformità rispetto alla sentenza finale. Alla notifica del ricorso e nel timore che detta spontanea esecuzione poSA ancor più avallare la richiesta di riforma della sentenza da parte del marito, la potrebbe dare P_ esecuzione alla sentenza steSA, ciò con grave pregiudizio per l'equilibrio del minore
che da cinque dei suoi complessivi dodici anni segue questa modalità di R_ frequentazione, al 50% esatto tra entrambi i genitori, senza giorni intermedi alla settimana”
Per la parte appellata “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis P_ reiectis, rigettare il gravame avversario in quanto inammissibile oltre che infondato in
2 fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate in premeSA e per l'effetto confermare la sentenza n. 1317/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 12 novembre 2024, anche in punto di spese.”
PG: “Visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1317/2024 emeSA in data 26.11.2024, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e Parte_1 P_
, dalla cui unione è nato in data [...] il figlio , disponendo quanto
[...] R_ segue:
“RIGETTA la richiesta di addebito avanzata da Parte_1
DISPONE l'affido condiviso del figlio minore, , ad entrambi i genitori, con collocazione R_ prevalente dello stesso presso la madre nella casa familiare, sita in San Giuliano Terme, fraz.
Campo, via Marconi n. 37, a lei assegnata;
DISPONE che il bambino starà con i genitori a settimane alternate e, in particolare, nella settimana di spettanza della madre, il minore trascorrerà un pomeriggio infrasettimanale
(indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori) con il padre, dall'uscita da scuola e sino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
nella settimana di spettanza del padre, viceversa, il minore trascorrerà un pomeriggio infrasettimanale
(indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo fra i genitori) con la madre, dall'uscita da scuola e sino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione del padre. Nei periodi estivi le parti potranno tenere con sé il minore 15 giorni consecutivi in periodi da concordare entro il 31 maggio. Le festività natalizie, pasquali ed altre festività civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza tra i genitori. Si fanno salvi ulteriori accordi tra i genitori, nel rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio minore, previa comunicazione tra i genitori stessi.
PONE a carico di l'onere di corrispondere, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio minore, la somma di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre, , entro il giorno 5 di ogni mese. P_
DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie
(sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) relative al figlio preventivamente concordate e documentate (…)
DISPONE che l'assegno unico ed universale relativo al figlio minore, nonché le detrazioni fiscali, saranno percepiti dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
PONE a carico di a titolo di assegno di mantenimento della moglie, l'onere di Parte_1 corrispondere mensilmente la somma di € 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese. P_ 3 COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e per l'effetto, CONDANNA Parte_1
a rifondere nei confronti di il restante 50%, che liquida in € 4.379,20 (il
[...] P_
50% del totale pari ad € 8.758,40), oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, liquidate come da decreto emesso in pari data.”
In ordine alla domanda di addebito, il Tribunale ha motivato come segue: “Il resistente ha domandato, poi, che la separazione fosse addebitata all'altro coniuge, sul presupposto della sostenuta relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie in costanza di matrimonio, relazione dalla quale sarebbe scaturita la crisi coniugale che ha determinato la fine dell'unione. (…) Ed invero, parte resistente vorrebbe desumere la prova della relazione extraconiugale intrattenuta dalla Porta sulla base di una conversazione WhatsApp nella quale la signora avrebbe, a suo dire, ammesso la relazione steSA, nonché dalle prove per testi assunte e, in particolare, dalla dichiarazione della teste , la quale confermava di aver saputo dalla Porta della Testimone_1 sua decisione di mandare via di casa il marito, inferendo che ciò fosse dipeso proprio dalla scoperta della relazione adulterina della moglie, nonché dalla dichiarazione del teste Tes_2
, il quale affermava di aver fatto da paciere nel rapporto tra le parti a seguito della
[...] confessione da parte della ricorrente del bacio con un collega. In verità, come lo stesso resistente dimostra nei suoi scritti difensivi, l'unica prova che è stata raggiunta – giacché ammeSA anche dalla ricorrente in sede di interpello – è quella del bacio tra la signora e il suo responsabile e del fatto che, a seguito di tale episodio (occorso nell'ottobre del 2018), la ricorrente ne notiziava il marito. Nessuna prova, dunque, che oltre al bacio ci fosse una vera e propria relazione extraconiugale, circostanza, quest'ultima, per vero fortemente smentita dalla ricorrente, e che sia stata proprio quella circostanza a determinare l'insorgere della crisi coniugale. Lo stesso meSAggio WhatsApp nel quale la Porta avrebbe ammesso il proprio sbaglio allude solamente all'episodio del 29 ottobre 2018 e non lascia neanche presumere la sussistenza di una relazione tra la signora e il suo collega di lavoro. In questo senso, allora, mancando la prova della relazione extra coniugale, non può neanche presumersi che la steSA, per la sua gravità, determini (abbia determinato) l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé,
l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale" (CaSAzione n. 11516 del 23/05/2014, Cass. 14 febbraio 2012,
n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618). (…) E del resto, il resistente non è riuscito a dimostrare neanche che l'allontanamento forzato dalla casa coniugale per volontà della P_ fosse da ascriversi proprio all'episodio del bacio, anche perché dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti, pare evincersi che il rapporto tra le parti fosse già in un certo qual modo in crisi;
lo stesso
, nel riferirsi al periodo di ottobre 2018, dichiara che “dopo che era già successo Testimone_2 un po' di caos nel rapporto tra le parti, mi sentii al telefono con che mi confermò che P_ aveva detto ad che ci fu un bacio tra lei e il soggetto di cui al capitolo, anzi posso Parte_1
4 dire che mi sentii più volte con cercando di mediare tra le due parti e fare da paciere” P_
(si v. verbale udienza del 1 aprile 2022), lasciando presumere che già prima che gli fosse stato raccontato dell'episodio del bacio, il teste era a conoscenza di talune difficoltà nel rapporto matrimoniale tra le parti. Ciò detto, si ritiene che l'insorgenza della crisi coniugale che ha determinato, dapprima, la ceSAzione della convivenza tra le parti e, successivamente, la volontà di addivenire alla separazione, sia verosimilmente dipesa da incomprensioni insorte tra i coniugi negli ultimi anni di matrimonio le quali, sicuramente, sono state acuite dall'episodio occorso il
29 ottobre 2018 ma che non può dirsi essere stata – quantomeno per quanto emerso dagli atti
– l'unica circostanza che ha provocato la fine dell'unione tra le parti, oltre che, come già detto, non può denotare di per sé sola la violazione dell'obbligo di fedeltà (dunque una relazione extraconiugale) tale da giustificare la pronuncia di addebito. Il Collegio, dunque, ritiene che la richiesta di addebito avanzata dal resistente debba essere rigettata.”
Con riferimento alla regolamentazione del regime di frequentazione del minore con i genitori, il primo giudice ha ritenuto di “accogliere le conclusioni del CTU nella parte in cui la steSA ritiene opportuno mantenere il regime a settimane alternate, disponendo, però, che nella settimana di spettanza della madre, trascorrerà col padre un pomeriggio infrasettimanale R_
(indicativamente nella giornata di mercoledì, salvo diversi accordi tra i genitori), dall'uscita da scuola e sino alle ore 21,00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna e che, nella settimana di spettanza del padre, la madre potrà trascorrere col figlio un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente nella giornata di mercoledì, salvo diversi accordi tra i genitori), dall'uscita da scuola e sino alle ore 21,00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna. La frequentazione dei genitori a settimane alternate rispecchia, del resto, anche la volontà del minore che, sentito all'udienza del 3 maggio 2023 ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori e ha manifestato il desiderio di confermare l'attuale organizzazione (“Mi va bene questa organizzazione perché voglio lo stesso bene sia a babbo che
a mamma, non vorrei che fosse previsto niente di diverso…Se fossi il giudice, confermerei questa organizzazione;
si v. pag. 2 del verbale udienza del 3 maggio 2023). La previsione di un pomeriggio infrasettimanale con un genitore durante la settimana di spettanza dell'altro non appare, infatti, in concreto, in alcun modo pregiudicare la continuità del rapporto genitore-figlio ed anzi costituisce una soluzione che potrebbe aiutare il bambino a superare anche quei disturbi sintomatici (il mal di pancia) che il minore solitamente manifesta – stando a quanto riscontrato dal CTU (si v. pag. 51 della relazione peritale) – nel momento in cui deve separarsi dall'un genitore per recarsi con l'altro, perché avrebbe la consapevolezza che il tempo del distacco dal genitore non sarà così lungo (di una settimana) ma sarà intervallato da un ulteriore momento durante la settimana in cui può rivedere la madre o il padre e paSAre del tempo con lei/lui.”
Quanto alla determinazione del contributo di mantenimento in favore del figlio minore, ha osservato il Tribunale “come il padre richieda il mantenimento diretto di da parte di R_ entrambi i genitori con ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno, dando atto di come
5 l'importo originariamente fiSAto in € 200,00 mensili fosse stato quantificato tenendo conto del fatto che la non stava svolgendo alcuna attività lavorativa e che ancora gravava sulla casa P_ coniugale il mutuo, corrisposto a metà tra i coniugi. La situazione, a suo dire, sarebbe ad oggi mutata in quanto non solo la signora sta svolgendo un'attività lavorativa (assumendo che, in realtà, già lo stesse facendo anche negli anni precedenti ma che ciò non emerga in conseguenza del comportamento negligente della ricorrente, la quale avrebbe omesso di depositare tutta la documentazione reddituale e le buste paga), ma anche per il fatto che il mutuo insistente sulla casa familiare è estinto, con conseguente ed evidente alleggerimento degli impegni economici gravanti mensilmente sui redditi di ciascun coniuge. La signora, da parte sua, non smentisce la circostanza di aver rinvenuto un'attività lavorativa quale barista part time, ma fa presente di non riuscire, se non a fatica, a sostenere col proprio reddito di circa 750,00/800,00 euro mensili le spese per l'abitazione, quelle relative al minore e per la manutenzione e gestione della propria autovettura e sottolinea, altresì, la sperequazione reddituale tra i coniugi in favore del resistente, il cui reddito annuo ammonta a circa € 22.000,00. Pertanto, chiede di mantenersi fermo il contributo di mantenimento in favore del figlio nella misura di cui all'ordinanza presidenziale (€
200,00 mensili, più Istat).
Considerate, allora, le attuali esigenze del figlio, di anni 12, il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio dei genitori, i tempi di permanenza con i genitori, di fatto paritari, nonché le risorse economiche di ciascuna parte, che dimostrano una significativa sperequazione reddituale
a vantaggio del si stima congruo confermare a carico del padre l'onere di corrispondere T_ mensilmente la somma di € 200,00, più Istat, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie regolate come in dispositivo.
È documentato, infatti, che il reddito del sia di importo pari a circa il doppio di quello T_ della (€ 22.777,24 a fronte di un reddito della Porta di € 10.106,00 nel medesimo anno P_
d'imposta 2022) e che nessuno dei due debba sostenere spese mensili (se non quelle ordinarie) per l'abitazione nella quale ciascuno di essi vive, essendo ormai estinto il mutuo gravante sulla ex casa familiare, assegnata alla , e risiedendo il in un immobile di proprietà dei P_ T_ genitori.
L'assegno unico ed universale relativo al figlio minore, così come le detrazioni fiscali, saranno ripartiti tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Per quanto concerne, da ultimo, la richiesta di parte ricorrente di disporsi un assegno di mantenimento pari ad € 100,00 mensili in suo favore (…) la documentazione versata in atti non sembra far residuare dubbi in ordine alla sussistenza dei presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento in suo favore (…) Ed invero, con riferimento al quantum,
(…), la documentazione reddituale versata in atti dalle parti, come detto, dà atto di una significativa sperequazione tra i redditi di ciascuno degli ex coniugi a svantaggio della ricorrente,
, la quale, questo pure va considerato, risulta assegnataria della casa coniugale P_
(ricordandosi come di tanto il giudice debba tener conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà ai sensi dell'art. 337 sexies
6 c.c.) e considerata, altresì, la durata del matrimonio (12 anni). L'assegno di mantenimento, pertanto, deve essere riconosciuto in € 100,00 mensili, oltre ISTAT, da corrispondersi a P_
entro il giorno 5 di ogni mese.”
[...]
Per quanto, infine, le spese di lite e di CTU, così si nelle nella parte motiva del provvedimento impugnato: “considerato l'esito del giudizio e il comportamento processuale tenuto da entrambe le parti, si stima congruo disporne la compensazione tra le parti stesse nella misura del 50%, ponendo il restante 50%, liquidato come da dispositivo, a carico del resistente
(in ragione della sua soccombenza in ordine alla domanda di addebito e per l'accoglimento della richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla controparte). Le spese di CTU, utile ad entrambe le parti in causa per la definizione del giudizio alle condizioni già sovra dette, resteranno a carico solidale di entrambe le parti e rimangono liquidate come da decreto emesso in pari”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
I) In punto di addebito: erronea applicazione della legge, extrapetizione ed erronea valutazione delle prove.
Lamenta l'appellante come il Tribunale abbia escluso la rilevanza di condotte in violazione del dovere di fedeltà ove la durata della relazione extraconiugale coincida con la manifestazione di condotta steSA [anche intima come nel caso “bacio” di cui agli atti del giudizio, occorso nell'ottobre 2018], peraltro confeSAta dalla moglie. In tal modo, la sentenza avrebbe offerto un'applicazione “etica” della legge la quale, invece, dovrebbe operare in senso laico, ossia senza l'intervento di giudizi di valore che non siano quelli già espreSAmente affermati dal legislatore, giungendo ad affermare la piena compatibilità tra l'obbligo di fedeltà coniugale e comportamenti che la neghino apertamente e che, in mancanza di una durata dovrebbero essere accettati dal coniuge salvo lasciargli la possibilità di chiedere la sola separazione senza conseguenze.
Peraltro, la aveva opposto alla domanda di addebito la preesistenza della crisi P_ coniugale, che non era stata in alcun modo provata (sussistendo anzi elementi in contrario, come comprovato dalla prenotazione datata 29 luglio 2018 riferita ad una vacanza insieme di tutta la famiglia, documentata dal , mentre il primo giudice T_ aveva deciso sulla base di una ragione diversa, cioè l'inesistenza della violazione degli obblighi coniugali, minimizzando la portata della condotta infedele. In sostanza, il tribunale avrebbe deciso su qualcosa che la non aveva richiesto (l'irrilevanza della P_ scarsa durata della relazione, addirittura del tutto esclusa) senza decidere su qualcosa che la medesimo aveva richiesto (ossia la crisi previa).
7 Infine, il primo giudice nulla diceva sul fatto che le testimonianze indotte dalla Porta erano tutte qualificabili come de relato ex parte ossia meramente indiziarie, oltre ad essere aSAi vaghe. Del resto, l'unica prova alla quale il tribunale faceva riferimento era la testimonianza del teste indotto dal che tuttavia non consentiva di Tes_2 T_ presumere, come invece valutato nella sentenza impugnata, “che già prima che gli fosse stato raccontato dell'episodio del bacio, il teste era a conoscenza di talune difficoltà nel rapporto matrimoniale tra le parti»: secondo la parte appellante, il tribunale avrebbe inammissibilmente applicato il meccanismo della presunzione alla prova testimoniale.
II) In punto di provvedimenti relativi al figlio minore: insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Evidenzia la parte appellante che ad oggi il minore ha trascorso quasi cinque dei suoi totali dodici anni a settimane alterne con entrambi i genitori, così come univocamente risulta dagli atti del giudizio, regime sul quale il minore aveva manifestato il proprio apprezzamento. La sentenza invece aveva previsto un pomeriggio infrasettimanale con l'altro genitore, senza alcuna pratica utilità, anche tenuto conto delle molte attività extrascolastiche svolte dal minore, per cui il pomeriggio in più finirebbe per consistere soltanto in uno scambio di incombenze logistiche, costringendo però il bambino a ulteriori spostamenti e scambi di libri ed oggetti personali per un solo giorno da una casa all'altra.
La motivazione appare inoltre contraddittoria per due ragioni: il tribunale ha affermato di volersi conformare alla CTU, ma il CTU non aveva suggerito tale modifica, ponendo solo l'accento sulla criticità, per il minore, sul momento della separazione da un genitore per recarsi dall'altro, e la soluzione scelta non risolve tale criticità in quanto moltiplica i momenti di separazione. Inoltre, la madre aveva richiesto, sì, un pomeriggio infrasettimanale ma solo per sé e non per il padre.
La parte appellante ha fatto peraltro presente che i genitori sono consapevoli di ciò e, per questa ragione, spontaneamente e concordemente si sono astenuti dal dare attuazione alla disposizione della sentenza mantenendo il regime attuale.
III) In punto di provvedimenti di natura economica: mancata ammissione di mezzi istruttori e carenza/violazione del contraddittorio e insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
A verbale dell'udienza del 27 settembre 2022, il aveva chiesto «che ven(isse) T_ disposto l'aggiornamento della documentazione fiscale e disposta ex art. 210 cpc
l'esibizione delle buste paga per i redditi che sono ancora in corso», in modo da meglio esaminare la situazione lavorativa della e di meglio analizzare la struttura della P_
8 sua retribuzione. Invece, anche se il ricorso era stato iscritto nel 2019 e si era protratto ben oltre il 2020, solo nel 2024 la aveva prodotto le proprie dichiarazioni reddituali P_
e ciò in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Inoltre, l'assegno di mantenimento in favore della era stato riconosciuto sulla base P_ di un espresso richiamo all'art. 156 c.c. ma, nonostante questo, il mantenimento era stabilito sulla base del solo confronto tra i redditi da lavoro dipendente senza considerare il riferimento essenziale ossia il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La , al momento del ricorso per separazione, non svolgeva alcuna P_ attività lavorativa, condivideva l'unico reddito del marito insieme al figlio , R_ condivideva la casa famigliare insieme al figlio e viveva una difficile situazione economica a causa dei debiti pregressi del Il tenore di vita della oggi era T_ P_ quindi nettamente migliorato rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio in quanto la steSA oggi: fruisce in via esclusiva dell'intera casa (sebbene ne sia proprietaria solo pro quota) senza dovervi corrispondere alcunché (il riferimento al pagamento delle utenze è in ragione dell'uso esclusivo ed è ovviamente proporzionato alla presenza delle due persone ivi residenti, una delle quali, il minore , beneficia R_ di un assegno di Euro 200/00 mensili), percepisce inoltre integralmente l'assegno unico per il minore , che stante il reddito della sarà superiore ai 200/00 Euro, non R_ P_
è più tenuta a concorrere nel pagamento del mutuo cui contribuiva nella misura del
50% (la rata era di € 336,00 e l'estinzione risale ormai al 20 gennaio 2021) e produce un reddito che in costanza di matrimonio non aveva. Il tenore di vita del era T_ invece peggiorato in costanza di separazione in quanto: non ha più la disponibilità della casa di cui è comproprietario (e, stante l'età del minore non l'avrà per i prossimi quindici anni almeno), continua a condividere il proprio reddito con moglie e figlio (quest'ultimo destinatario di un ulteriore assegno perequativo) e a pagare le conseguenze dei debiti di cui agli atti del giudizio senza condividerne neppure una parte con la sebbene P_ detti debiti fossero legati all'interesse della famiglia essendo stati (pacificamente tra le parti) contratti in seguito al dissesto dell'attività svolta in paSAto dal prima di T_ accedere all'attuale lavoro subordinato e comunque sempre in costanza di matrimonio.
La motivazione della sentenza sarebbe quindi illogica e carente, negando peraltro al di accedere ad un'autonoma condizione abitativa. T_
III) In punto di spese processuali, errore nella valutazione della soccombenza.
Secondo la parte appellante, la soccombenza non può essere in capo al neppure T_ parzialmente. Peraltro, la soccombenza dovrebbe risultare reciproca visto che la richiesta della sino alla precisazione delle conclusioni, quanto alla frequentazione P_
9 del minore, era stata espreSA in aperto contrasto con le indicazioni della CTU alle quali il giudice aveva espreSAmente aderito.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo, in ordine ai P_ singoli motivi:
I) Nel corso del primo grado la aveva più volte evidenziato che la crisi P_ coniugale aveva causa in circostanze antecedenti e indipendenti rispetto all'episodio del presunto bacio della medesima con il proprio responsabile, essendo il ménage familiare caratterizzato da attacchi collerici, apatia e mancanza di collaborazione, appellativi denigratori, umore fortemente altalenante ecc. Gli atteggiamenti offensivi e la personalità irascibile del avevano trovato ampia conferma nella documentazione T_ versata in atti (scambi whatsapp con epiteti ingiuriosi verso la moglie), nelle prove orali e nelle risultanze stesse della CTU, che aveva evidenziato lo scarso autocontrollo del la sua aggressività verbale verso la moglie e la sua difficoltà a confrontarsi con T_ un interlocutore con un punto di vista diverso dal suo punto. In particolare, la parte appellata ha richiamato la testimonianza resa da , la cui inequivocabile Tes_3 portata non potrebbe essere offuscata per il fatto di essere una testimonianza del relato, in quanto la prova delle ragioni della crisi familiare non può che offrirsi tramite testimonianze indirette, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, anche il teste indotto da controparte aveva a sua volta riferito circostanza apprese dalle parti. Del tutto indimostrata era rimasta l'asserita relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dalla nell'autunno del 2018 né la medesima aveva P_ ammesso in sede l'interpello la circostanza del bacio avendo in realtà precisato che si era trattato di un semplice tentativo di bacio “rubato”, che lei aveva rifiutato tant'è che dopo aveva chiesto di essere trasferita altrove. Quindi il non aveva provato T_ alcuna efficacia causale di questo episodio nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
II) Quanto all'affidamento del minore, ha ricordato che il padre ne aveva chiesto l'affido esclusivo, mentre la aveva aderito alla proposta transattiva formulata dal P_ giudice negli stessi termini poi confermati nella decisione finale. L'affidamento a settimane alternate era stato concordato solo in via provvisoria in ragione dell'emergenza sanitaria. Circa la CTU, l'appellante non considerava che il consulente d'ufficio aveva attribuito i disturbi psicosomatici del minore a un tipo di separazione definita “impegnativa” in quanto conseguente a una settimana intera di permanenza con l'altro genitore e non a un qualsiasi generico distacco dal genitore medesimo. La soluzione adottata dal tribunale, dunque, consentiva di rendere più accettabile per il
10 minore detta separazione. Quanto all'attuazione di siffatta modifica al regime di frequentazione in essere, il regime previgente era mantenuto semplicemente come conseguenza di oggettive difficoltà organizzative dovute al fatto che il si rifiuta T_ di comunicare con l'appellata, avendola bloccata su whatsapp sugli sms e non rispondendo al telefono, il che impedisce la possibilità di qualsiasi accordo sull'individuazione del giorno più opportuno per l'attuazione del nuovo regime. E' il pacifici che ha imposto il proprio volere.
III) Quanto alle disposizioni in materia economica, deduce l'appellata che all'epoca del ricorso per separazione era priva di impiego e non avrebbe quindi potuto produrre alcuna documentazione reddituale attuale e comunque aveva allegato l'ultima dichiarazione dei redditi in suo possesso cioè il modello 730/2018. La steSA aveva aggiornato la propria situazione reddituale quando richiestole dal giudice all'udienza del
12 dicembre 2023. Del resto, analoga censura avrebbe potuto essere imputata al T_ che nelle more del giudizio non aveva mai prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi fino a quando il giudice non aveva onerato entrambe le parti di aggiornare la propria documentazione reddituale. Il collocamento prevalente del minore presso la madre giustifica l'assegnazione in favore della della casa coniugale, già di proprietà della P_ steSA per la quota di 3/5, mentre il può contare sull'appartamento messogli a T_ disposizione dai genitori, i quali sono proprietari di due unità immobiliari indipendenti poste all'interno dello stesso edificio e dispongono anche di un'altra unità immobiliare destinata solo alle vacanze estive e dove l'appellante si trasferisce nei fine settimana in cui riceve le visite della sua attuale compagna e dei di lei tre figli. La Porta non aveva mai taciuto di essere riuscita in corso di causa reperire un'occupazione come barista part time percependo una retribuzione mensile base di circa € 750/800 a fronte dei €
1.400/1.500 dichiarati dal Il reddito della è appena sufficiente a coprire T_ P_ le spese correnti ed è comunque ben lontano da quello percepito dal il cui tenore T_ di vita non è peggiorato rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio in quanto dopo la separazione egli non ha dovuto sostenere alcun onere abitativo e ha reperito una buona e stabile occupazione lavorativa che gli garantisce uno stipendio mensile sicuro. Inoltre, mentre la deve ricorrere all'aiuto di una baby sitter, perché i suoi P_ familiari vivono a Carrara, il può contare sul sostegno costante dei suoi genitori, T_ entrambi pensionati, con i quali trascorre la quasi totalità del suo tempo quando R_
è con il padre, consentendogli anche di risparmiare sulle spese di vitto. Peraltro, il da mesi non corrisponde il mantenimento in favore del figlio oltre che quello T_ statuito in sentenza in favore della , tanto che quest'ultima si è trovata costretta P_
11 ad avviare un'azione esecutiva per il recupero delle somme dovutele, sebbene con esito infruttuoso.
IV) Quanto alle spese processuali, la pronuncia è giustificata in ragione dell'esito del giudizio e del comportamento processuale tenuto da entrambe le parti, oltre che in ragione della soccombenza del in ordine alla domanda di addebito e rispetto alla T_ richiesta relativa al contributo di mantenimento. Quanto alle modalità di frequentazione del figlio, la aveva aderito alla proposta formulata dal giudice che invece era stata P_ declinata dal T_
Secondo l'appellata, infine, è infondata l'istanza di sospensione, tanto più che lo stesso appellante ha riconosciuto che sino ad oggi non è stata ancora data attuazione alla sentenza di primo grado quanto alle stesse statuizioni circa le modalità di frequentazione del minore con i genitori, sebbene non per le ragioni indicate ex adverso. Comunque, non sussistono i requisiti del periculum e del fumus, tanto più che il provvedimento ricalca esattamente la soluzione caldeggiata dalla steSA CTU, D.SA . Per_2
All'udienza del 21/03/2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
L'istanza di sospensiva avanzata dalla parte appellante resta assorbita dalla presente decisione.
I) Il primo motivo di appello risulta infondato.
Non è in contestazione che l'unica violazione agli obblighi coniugali da parte della P_ che poSA dirsi comprovata è lo scambio di un bacio (invero, secondo la parte appellata,
“rubato”) con un suo collega di lavoro. Secondo la parte appellante, il Tribunale avrebbe, in base a una valutazione non oggettiva circa la rilevanza di tale condotta, inammissibilmente invertito l'onere probatorio circa la preesistenza della crisi coniugale, addoSAndolo al peraltro ritenendo tale preesistenza verosimile sulla base di T_ un'interpretazione altrettanto inammissibile di una delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio.
A parere della Corte, tali doglianze non risultano fondate.
La Suprema Corte ha invero ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 12 aprile 2006
n. 8512; 12 giugno 2006 n. 13592; 19 settembre 2006 n. 20256; 7 dicembre 2007 n.
12 25618; Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245). Quindi, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante. La
Corte di CaSAzione ha altresì costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze già citate,
Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale: in tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (così, anche, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018).
Ora, va in primo luogo evidenziato che, esaminando le fattispecie concrete che hanno condotto ad affermare i principi in questione, si rileva come l'infedeltà addebitata al coniuge, nello specifico, si fosse concretizzata in una relazione extraconiugale (Cass. n.
3923/2018) e, quindi, in un legame di una certa durata (in alcuni casi, addirittura di diversi anni – Cass. n. 9074/2011; Cass. n. 3923/2018) e/o di violazioni ripetute nel tempo (Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 25966/2022).
Del resto, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che il dovere di fedeltà non deve essere inteso soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali (cfr, per tutte, Cass. 18 settembre 1997 n. 9287), tuttavia, nel contempo, ha anche chiarito che esso coincide con l'obbligo di non tradire la fiducia reciproca, cioè la lealtà e l'impegno di dedizione fisica e spirituale verso il coniuge (cfr, per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 9472 del 07/09/1999).
Ebbene, nello specifico il Tribunale non ha affatto escluso che la condotta della P_ integrasse una violazione degli obblighi coniugali, ma ha ravvisato che il singolo episodio del bacio non potesse ritenersi connotato da una gravità tale da minare irrimediabilmente la fiducia tra i coniugi e quindi non fosse idoneo a giustificare la presunzione, affermata dalla giurisprudenza, di essere stata la causa dell'intollerabilità della convivenza, senza necessità per il coniuge richiedente l'addebito di comprovare il nesso di causalità tra tale condotta e l'irreversibile crisi coniugale e conseguente onere
13 dell'autore della violazione di dimostrare la preesistenza di tale crisi. Tale valutazione appare pienamente condivisibile, poiché non sono emersi elementi dai quali desumere un significativo coinvolgimento emotivo della , che, da parte sua, lo ha recisamente P_ escluso (definendolo, appunto, un bacio “rubato”) e che, peraltro, ne ha riferito spontaneamente al marito;
inoltre, non è dato ritenere che l'episodio si sia svolto alla presenza di altri, oltre i diretti intereSAti, ed è stato reso noto ad alcuni amici della coppia (chiamati a rendere testimonianza al riguardo) solo per volontà del il T_ quale ha ritenuto di mostrare loro il meSAggio whatsapp contenente la “confessione” della moglie: quindi, neppure vi sono elementi per ritenere che il fatto si sia svolto con modalità tali da arrecare un'offesa di rilievo alla dignità e all'onore del posto T_ che è stato divulgato a terzi solo per volontà dello stesso.
Sul presupposto che l'episodio in questione non poSA essere valutato come di per sé causa della intollerabilità della convivenza, difettando il requisito della gravità, il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto che spettasse al dimostrarne l'effettiva T_ incidenza causale. Onere che questi non ha assolto, tanto più che non è emerso che il marito abbia lasciato la casa coniugale dopo la rivelazione da parte della moglie dell'episodio incriminato, nell'ottobre 2018: è infatti pacifico che ciò sia avvenuto trascorsi diversi mesi e, inoltre, per volontà della , come lamenta lo stesso P_ appellante (“il non ha lasciato la casa residenza famigliare in quanto è stata la T_
che, in data 24 febbraio 2019, esattamente il giorno del settimo compleanno di P_
, lo ha mandato via, senza preavviso alcuno, tanto è vero che, quel giorno, il R_ aveva acquistato per tutta la famiglia i biglietti per assistere al cinema ad un T_ spettacolo per ” - memoria di costituzione pag. 4; nella ricostruzione della parte R_ appellata, ciò sarebbe avvenuto a seguito di un forte litigio, nel corso del quale il T_ avrebbe sferrato un pugno contro un vetro, mandandolo in frantumi, come confermato Tes_ dalla teste , che raccolse le confidenze della Porta dopo tale evento).
Il primo giudice, pertanto, ha fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova nel caso di violazione dei doveri conseguenti al matrimonio, poiché l'onere di comprovare la preesistenza della crisi coniugale viene a gravare sul coniuge che ha violato gli obblighi coniugali solo ove la violazione sia di gravità tale da far presumere che sia stata proprio eSA la causa dell'intollerabilità della convivenza. Peraltro, va da sé che il giudizio sulla gravità della violazione non può essere compiuto secondo i parametri soggettivi del coniuge richiedente l'addebito, come pare pretendere la parte appellante, dovendo invece essere effettuato sulla base della sensibilità comune del contesto sociale di riferimento, non potendosi dunque dare rilievo esclusivo, al fine di
14 giustificare la presunzione sulla sussistenza del nesso di causalità tra violazione degli obblighi coniugali e intollerabilità della convivenza, a sensibilità personali peculiari ed estranee a regole etiche condivise.
E' dunque solo per completezza che il primo giudice ha menzionato le dichiarazioni del teste , indotto dallo stesso dalle quali ha ritenuto di evincere che il Tes_4 T_ teste fosse a conoscenza di preesistenti difficoltà nel rapporto tra le parti;
del resto, a Tes_ tal fine, ben avrebbe potuto il Tribunale fare riferimento alla testimonianza della , invece esplicita nel riferire (in risposta al capitolo 22) “che in più occasioni e con racconti diversi, la signora (le) raccontava che il marito era aggressivo e violento”: P_ testimonianza che, per quanto de relato ex parte, non può ritenersi del tutto priva di valore probatorio, poiché relativa a circostanze apprese dalla teste nel corso del rapporto matrimoniale e non in occasione della separazione, non potendo quindi ritenersi che le confidenze della fossero volte alla precostituzione di un mezzo di P_ prova.
In conclusione, va confermata la statuizione del Tribunale sul rigetto della domanda del di addebito della separazione alla moglie. T_
II) Anche il secondo motivo va disatteso.
Invero, l'introduzione di un pomeriggio infrasettimanale di visita del minore con il genitore con il quale non sta trascorrendo il resto della settimana, risulta pienamente conforme alle indicazioni del CTU: “Per quanto riguarda il calendario di frequentazione, alla luce delle problematiche di separazione presentate dal bambino, si suggerisce al
Tribunale di inserire nella settimana di spettanza con il genitore A un pomeriggio infrasettimanale con il genitore B e viceversa. Ogni genitore in quel pomeriggio andrà a prendere a scuola, e lo avrà con sé fino alle 21, orario in cui dovrà essere R_ accompagnato presso il domicilio dell'altra”; indicazione motivata dall'avere il consulente constatato un disagio del minore nel distaccarsi sia dall'uno che dall'altro genitore per un tempo prolungato, cioè per tutta la durata della settimana.
Al più, tenuto conto delle difficoltà logistiche evidenziate dall'appellante, pare opportuno rimettere ai genitori di valutare di volta in volta se effettuare o meno la visita infrasettimanale con il figlio, anche avuto riguardo agli impegni extrascolastici del medesimo. Pertanto, le indicazioni del CTU, fatte proprie dal Tribunale e di per sé pienamente condivisibili, potranno valere “salvo diverso accordo tra le parti”, secondo quanto sarà precisato nel dispositivo.
III) Anche il terzo motivo è infondato.
15 , all'atto dell'instaurazione del giudizio, non ha prodotto documentazione P_ fiscale, salvo l'ultima dichiarazione in suo possesso (anno 2018), poiché allora non svolgeva attività di lavoro;
in seguito, in conformità alla richiesta del G.I. di cui all'udienza del 12.12.2023, ha depositato la sua ultima dichiarazione dei redditi
(modello 730/2023) nonché Certificazione Unica 2022. Nessuna omissione può quindi addebitarsi alla appellata né si comprende come poSA essere stato leso il diritto di difesa del T_
Quanto alla comparazione della situazione reddituale tra le parti, il Tribunale ha correttamente valorizzato la dirimente circostanza che, non essendo né l'una né l'altra parte gravata da oneri abitativi (la perché assegnataria della casa coniugale e il P_ perché nella disponibilità di un immobile di proprietà dei genitori), il gode T_ T_ tuttavia di entrate reddituali pressoché doppie rispetto a quelle della moglie, pari queste ultime a circa € 750/800,00 mensili, certamente insufficienti a consentirle di provvedere alle esigenze basilari di vita proprie e del figlio, senza il pur modesto contributo che è stato posto a carico del pari a € 200,00 mensili per il figlio ed € 100,00 per la T_
, contributo certamente compatibile con le risorse economiche dell'appellante. P_
IV) È infine infondata la doglianza relativa alle spese di lite, essendo evidente la prevalente soccombenza del rispetto all'addebito della separazione, T_ al contributo perequativo in favore del figlio e all'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
P_
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1317/2024 del Tribunale di PISA, salvo precisare, quanto alle visite infrasettimanali del minore , che le statuizioni contenute nella predetta sentenza valgano “salvo R_ diverso accordo tra le parti”;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
16 Firenze, 21/03/2025
La Cons. Est. D.SA AleSAndra Guerrieri
La Presidente D.SA Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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