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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/09/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127bis cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 72/2025
Oggi, 16/09/2025, sono connessi via CP_1
- per , l'avv. FRATTINI ELISABETTA - Parte_1
- per nessuno Controparte_2
La procuratrice di parte ricorrente conclude come da atti.
Esaurita la breve discussione, vista le conclusioni di parte ricorrente, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
RN MU
pagina1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RN MU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. FRATTINI ELISABETTA
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE
pagina2 di 7 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale di
Bolzano – Sezione Lavoro:
- Accertare l'illegittimità del recesso ante tempus comunicato alla Pt_1
con lettera in data 14/7/2024, e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare corrispondere alla ricorrente Controparte_2
il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate dal recesso alla scadenza del contratto, pari all'importo lordo di € 2.415,69, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
- In ogni caso, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare
[...]
a corrispondere alla le retribuzioni di Controparte_2 Pt_1
novembre 2023 (saldo), giugno 2024 (saldo) e luglio 2024, competenze di fine rap-porto e TFR, pari all'importo lordo complessivo di € 2.809,65, di cui €
579,89 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo.
Con il favore delle spese.
Di parte convenuta
-
pagina3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La ricorrente, dipendente di con un Controparte_2
contratto a tempo determinato fino al 30/9/2024, è stata licenziata in data
14/7/2024 per "giustificato motivo oggettivo" a seguito della chiusura del punto vendita.
L'azione legale si fonda sul presupposto che la disciplina dei licenziamenti individuali (l. 604/66) non si applichi ai contratti a termine, che possono essere risolti anticipatamente solo per giusta causa. Il recesso della società, pertanto, si configurerebbe come un "illegittimo recesso ante tempus", non sorretto da giusta causa, ma da un motivo oggettivo che non trova applicazione in tale fattispecie contrattuale.
Pertanto, la ricorrente chiede il risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dalla data del recesso (14/7/2024) sino alla naturale scadenza del contratto (30/9/2024), oltre al pagamento delle spettanze di fine rapporto e del
TFR non corrisposti.
2. Parte resistente ha serbato contegno contumaciale.
3. In corso di causa è stato disposto l'interpello formale. Per parte parte resistente non è comparso nessuno.
Sono stati acquisiti i calcoli sindacali in ordine alle spettanze della ricorrente. Il rapporto di lavoro è documentato tramite il contratto e lettera di licenziamento.
È stata provata documentalmente l'impugnazione tempestiva del licenziamento.
Le retribuzioni dovute e non pagate emergono dalle buste paga. Trattasi delle buste paga di novembre 2023 (saldo), giugno 2024 (saldo) e luglio 2024,
pagina4 di 7 competenze di fine rapporto e TFR, pari ad € 2.809,65 lordi, di cui € 579,89 a titolo di TFR
4. La domanda va accolta. Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa;
sarebbe spettato a parte resistente dedurre e provare un tale fatto. Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (come nella specie per riduzione dell'attività dell'impresa).
Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.
Sul punto nulla è stato dedotto.
5. Merita parimenti accoglimento la condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, documentate dalle buste paga e dai conteggi sindacali dimessi in corso di causa.
Trattasi dell'importo pari ad € 2.809,65 lordi, dovuti a titolo di retribuzione per i mesi di novembre 2023 (saldo), giugno 2024 (saldo) e luglio 2024, oltre al TFR, oltre interessi e rivalutazione delle scadenze come da documentazione prodotta.
Concludendo, la domanda ricorrente merita integrale accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, si applicano i valori minimi, il valore di lite è superiore ad euro 5200.
pagina5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'illegittimità del recesso ante tempus comunicato alla ricorrente con lettera in data 14/7/2024, e Parte_1
conseguentemente condanna a Controparte_2
corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate dal recesso alla scadenza del contratto, pari all'importo lordo pari ad € 2.415,69, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
Accerta e dichiara che la ricorrente va in credito nei confronti della resistente per gli importi dovuti a titolo di retribuzione per i mesi di novembre 2023 (saldo), giugno 2024 (saldo) e luglio 2024, oltre al TFR, per un totale pari ad € 2.809,65, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, e, pertanto, condanna la parte
[...]
a pagare alla parte l'importo CP_2 Parte_1
pari ad € 2.809,65 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
Condanna altresì la parte a Controparte_2
rimborsare alla parte le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 2.695, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge.
pagina6 di 7 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RN MU
pagina7 di 7
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127bis cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 72/2025
Oggi, 16/09/2025, sono connessi via CP_1
- per , l'avv. FRATTINI ELISABETTA - Parte_1
- per nessuno Controparte_2
La procuratrice di parte ricorrente conclude come da atti.
Esaurita la breve discussione, vista le conclusioni di parte ricorrente, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
RN MU
pagina1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RN MU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. FRATTINI ELISABETTA
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE
pagina2 di 7 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale di
Bolzano – Sezione Lavoro:
- Accertare l'illegittimità del recesso ante tempus comunicato alla Pt_1
con lettera in data 14/7/2024, e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare corrispondere alla ricorrente Controparte_2
il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate dal recesso alla scadenza del contratto, pari all'importo lordo di € 2.415,69, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
- In ogni caso, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare
[...]
a corrispondere alla le retribuzioni di Controparte_2 Pt_1
novembre 2023 (saldo), giugno 2024 (saldo) e luglio 2024, competenze di fine rap-porto e TFR, pari all'importo lordo complessivo di € 2.809,65, di cui €
579,89 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo.
Con il favore delle spese.
Di parte convenuta
-
pagina3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La ricorrente, dipendente di con un Controparte_2
contratto a tempo determinato fino al 30/9/2024, è stata licenziata in data
14/7/2024 per "giustificato motivo oggettivo" a seguito della chiusura del punto vendita.
L'azione legale si fonda sul presupposto che la disciplina dei licenziamenti individuali (l. 604/66) non si applichi ai contratti a termine, che possono essere risolti anticipatamente solo per giusta causa. Il recesso della società, pertanto, si configurerebbe come un "illegittimo recesso ante tempus", non sorretto da giusta causa, ma da un motivo oggettivo che non trova applicazione in tale fattispecie contrattuale.
Pertanto, la ricorrente chiede il risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dalla data del recesso (14/7/2024) sino alla naturale scadenza del contratto (30/9/2024), oltre al pagamento delle spettanze di fine rapporto e del
TFR non corrisposti.
2. Parte resistente ha serbato contegno contumaciale.
3. In corso di causa è stato disposto l'interpello formale. Per parte parte resistente non è comparso nessuno.
Sono stati acquisiti i calcoli sindacali in ordine alle spettanze della ricorrente. Il rapporto di lavoro è documentato tramite il contratto e lettera di licenziamento.
È stata provata documentalmente l'impugnazione tempestiva del licenziamento.
Le retribuzioni dovute e non pagate emergono dalle buste paga. Trattasi delle buste paga di novembre 2023 (saldo), giugno 2024 (saldo) e luglio 2024,
pagina4 di 7 competenze di fine rapporto e TFR, pari ad € 2.809,65 lordi, di cui € 579,89 a titolo di TFR
4. La domanda va accolta. Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa;
sarebbe spettato a parte resistente dedurre e provare un tale fatto. Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (come nella specie per riduzione dell'attività dell'impresa).
Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.
Sul punto nulla è stato dedotto.
5. Merita parimenti accoglimento la condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, documentate dalle buste paga e dai conteggi sindacali dimessi in corso di causa.
Trattasi dell'importo pari ad € 2.809,65 lordi, dovuti a titolo di retribuzione per i mesi di novembre 2023 (saldo), giugno 2024 (saldo) e luglio 2024, oltre al TFR, oltre interessi e rivalutazione delle scadenze come da documentazione prodotta.
Concludendo, la domanda ricorrente merita integrale accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, si applicano i valori minimi, il valore di lite è superiore ad euro 5200.
pagina5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'illegittimità del recesso ante tempus comunicato alla ricorrente con lettera in data 14/7/2024, e Parte_1
conseguentemente condanna a Controparte_2
corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate dal recesso alla scadenza del contratto, pari all'importo lordo pari ad € 2.415,69, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
Accerta e dichiara che la ricorrente va in credito nei confronti della resistente per gli importi dovuti a titolo di retribuzione per i mesi di novembre 2023 (saldo), giugno 2024 (saldo) e luglio 2024, oltre al TFR, per un totale pari ad € 2.809,65, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, e, pertanto, condanna la parte
[...]
a pagare alla parte l'importo CP_2 Parte_1
pari ad € 2.809,65 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
Condanna altresì la parte a Controparte_2
rimborsare alla parte le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 2.695, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge.
pagina6 di 7 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RN MU
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