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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 15369/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
Parte_1
[...]
[...]
[...] Parte_2
Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Geraci.
Persona_2
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale
Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Il Cancelliere distrettuale dello Stato di Palermo
- resistente -
All'esito dell'udienza del 29/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso,
1 dichiara che l'Ispettore deceduto l'1/12/1996, rientra fra i Persona_2
soggetti equiparati alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della L. n. 266/2005,
e va, pertanto, inserito nella graduatoria unica nazionale delle posizioni indicata dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006.
Per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore della CP_1
ricorrente OS BO, nella qualità di familiare superstite:
- dei ratei maturati dal giorno 1/04/2012 dell'Assegno vitalizio di € 500,00 mensili, soggetto a perequazione annua, di cui all'art. 2, c. 1, L. n. 407/1998 e all'art. 4, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii, oltre accessori come per legge;
- dei ratei maturati dal giorno 1/04/2012 dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti ex art. 5, c. 3, L. n. 206/2004 ss.mm.ii. oltre accessori come per legge.
Dichiara inoltre il diritto della ricorrente OS BO, nella qualità di familiare superstite:
- all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, L. n. 206 del 2004;
- all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (IRPEF inclusa), di cui al combinato disposto dell'art. 8, L. n. 206/2004 e dell'art. 4, c. 1, lett. c), n. 3, D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii.;
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna il convenuto alla CP_1
rifusione della restante metà, che liquida in € 2.300,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il , e avendo premesso di essere eredi Controparte_1
di e che lo stesso aveva prestato servizio presso il Corpo della Persona_2
2 Polizia Municipale di Palermo dal 1962, da ultimo come Ispettore presso il reparto
“Scorta e Rappresentanza” del Corpo della Polizia Municipale di Palermo, esponevano che quest'ultimo era deceduto l'1/12/1996 a causa di “infarto del miocardio, arresto cardio-respiratorio”, insorto durante lo svolgimento del servizio di ordine pubblico presso la Casa Comunale di Palermo, in occasione della seduta del
Consiglio Comunale avvenuta nella notte del 30/11/1996, patologia poi riconosciuta dipendente da causa di servizio con provvedimento n. 1558/97 della Commissione
Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Palermo ed altresì con determinazione n. 62/D.S. del 13/02/98 del Sindaco di Palermo;
affermavano, inoltre, di avere presentato, in data 31/03/2022, apposita istanza al fine di ottenere il riconoscimento in capo al de cuius dello status di Vittima del Dovere o equiparati (ex art. 1, cc. 563 e
564, L. 266/05) e la corresponsione in loro favore dei benefici e provvidenze di natura assistenziale previsti in favore dei familiari superstiti.
Lamentavano l'illegittimità della nota prot. n. 510 del 10/01/2023, con cui il convenuto aveva respinto la succitata istanza con la seguente motivazione: CP_1
“si fa presente che la predetta istanza, datata 31 marzo 2022, è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n.
266.Pertanto, non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione dei diritti a ricevere i benefici normativamente previsti” e, pertanto, chiedevano di “dichiarare lo status di
“vittima del dovere” di nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_2
Palermo il 1.12.1996, per tutte le argomentazioni superiormente enunciate, le quali vanno intese in questa sede interamente riportate e trascritte.
Conseguentemente, previo annullamento e/o disapplicazione della nota prot. n. 510 del
10/01/2023 della Direzione Affari Generali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno, dichiarare la spettanza in favore degli eredi dell'Isp. dei benefici Per_2
conseguenti al riconoscimento del superiore status, di seguito analiticamente indicati, e condannare il
3 resistente ad inserire gli eredi superstiti del de cuius negli elenchi di cui all'art. 3, D.P.R. n.
243/2006, al fine dell'effettiva attribuzione, da parte delle competenti autorità amministrative, in loro favore di:
- Assegno vitalizio di € 500,00 mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, di cui all'art. 2, c. 1, L. n. 407/1998 e all'art. 4, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii.;
- Speciale elargizione di € 200.000,00 , soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto di cui all'art. 1, c. 1, L. n. 302/1990, così come modificato dall'art. 5, cc. 1 e 5, L.
n. 206/2004 e dall'art. 34, D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni in L. n.
222/2007 ss.mm.ii.; - Speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti ex art. 5, c. 3, L. n. 206/2004 ss.mm.ii.;
- Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, ai sensi dell'art. 5, c. 4, L. n. 206/2004 ss.mm.ii.;
- Esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta
(IRPEF inclusa), di cui al combinato disposto dell'art. 8, L. n. 206/2004 e dell'art. 4, c. 1, lett.
c), n. 3, D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii.;
- Diritto al collocamento obbligatorio a favore del coniuge e dei figli superstiti ex art. 1, c. 2,
L. n. 407/1998 ss.mm.ii.;
- Incremento della retribuzione pensionabile di una quota pari al 7,5% ex art. 2, L.
206/2004;
- Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini del calcolo pensione vittime del dovere e del trattamento di fine servizio di cui agli artt. 3 e 4, L. 206/2004;
- Diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, L. n. 206 del 2004; - Diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica
(compresi i medicinali di “fascia C”) ex art. 9, L. n. 206 del 2004 e art. 1 della L. 19 luglio
2000, n. 203, nonché di ogni e qualsivoglia beneficio conseguente al riconoscimento del superiore status di cui alla L. n. 266/2005 ss.mm.ii., con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa
4 del 31.03.2022 o, in subordine della presente domanda giudiziale, e così, precisamente, al pagamento dei ratei delle prestazioni periodiche superiormente richiamate, per lo meno, a decorrere dal 31.03.2012 o, comunque, dal decennio antecedente alla data di presentazione della presente domanda giudiziale, per tutto quanto superiormente argomentato che va inteso in questa sede interamente riportato e trascritto. Emettere ogni altra statuizione inerente e consequenziale”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costitutiva in giudizio il
[...]
, eccependo la prescrizione delle pretese attoree e contestando nel merito CP_1
la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione sollevata dal convenuto CP_1
avente ad oggetto la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere nonché dei benefici economici che ne conseguono, deve rammentarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ribadito da ultimo con sentenza n. 37522/2022, secondo cui “la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata dalla Corte, con la pronuncia n. 17440 del 2022, affermativa del principio per cui "la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”(cfr. Cass. n. 37522/2022, Cass. 17440/2022).
In applicazione dei suddetti principi, l'accertamento della condizione di vittima del dovere deve ritenersi un vero e proprio “status” che, come tale, presenta i caratteri dell'imprescrittibilità, ferma restando, invece, l'operatività della prescrizione delle conseguenti prestazioni economiche.
Orbene, nel caso di specie, va osservato come i ricorrenti abbiano chiesto, per un verso, l'accertamento in capo al de cuius dello status di vittima del dovere e, per
5 altro verso, la corresponsione in loro favore delle consequenziali provvidenze economiche, respinte in sede amministrativa.
Deve, allora, procedersi dapprima alla disamina circa la sussistenza in capo al de cuius dello status di vittima del dovere, in considerazione del Persona_3
segnalato carattere di imprescrittibilità e, solo in caso affermativo, vagliarsi la fondatezza delle conseguenti pretese economiche rivendicate dagli eredi.
Con riferimento alle c.d. “vittime del dovere” appare opportuno rammentare il disposto di cui all'art. 1, comma 563 L. n. 266/2005, che così prevede “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 dell'art. 1 cit., inoltre, dispone che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Infine, il comma 565 dell'art. 1 cit. prevede che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
6 Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma
562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il succitato regolamento è stato approvato con D.P.R. n. 243/2006, il quale, all'art. 1, prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Richiamato il quadro normativo di riferimento, deve osservarsi come la Corte di Cassazione abbia compiuto un'attività di esegesi della normativa primaria e regolamentare in questione, chiarendo che il concetto di “missione di qualunque natura” deve essere inteso “in un senso che possa essere correlato sia "ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un
"compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un
"mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata”, e che la “particolare condizione ambientale od operativa” è “quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività (in quel caso addestrativa ndr) era previsto si svolgesse". È sufficiente pertanto un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione” (Cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/06/2018, n. 15027).
7 Ciò posto, nel caso di specie, dall'ordine di servizio del 30.11.1996 a firma del
Dirigente di Reparto, Dott. (cfr. all. 1 ricorso, pag. 3), emerge che Persona_4
l'Ispettore veniva dapprima comandato come Coordinatore dei Persona_2
servizi di Ordine Pubblico presso l'Aula Consiliare della Casa Comunale di Palermo, per il giorno 30/11/1996, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 14.30, in occasione della seduta del Consiglio Comunale, al fine di sovraintendere alle operazioni di corretto e ordinato svolgimento della seduta, di tutela dell'incolumità dei presenti e dei locali, mentre dalla relazione di servizio redatta il 2/12/1996 dal Dirigente citato (cfr. all. 2 al ricorso) risulta che successivamente - a causa dei gravi disordini provocati dalle
Cooperative sociali ivi presenti, veniva nuovamente richiamato in servizio per lo svolgimento di un ulteriore turno, espletato alcune ore dopo, nella fascia oraria dalle
23.30 del 30/11/1996 sino alle ore 7.30 dell'1/12/1996.
La relazione rilasciata dal Dott. consigliere comunale di Palermo, Persona_5
presente sul posto nella notte del 30/11/1996, attesta che il durante Per_2
l'espletamento del detto servizio di ordine pubblico, a causa degli sforzi fisici eseguiti e dall'affaticamento psichico subito, iniziava ad accusare l'insorgenza dei primi sintomi “forte dolore ostruttivo retrosternale che perdurava da alcune ore”, i quali, il mattino seguente, ne avrebbero causato il decesso per “infarto del miocardio, arresto cardio- respiratorio”, siccome accertato dal certificato necroscopico in atti (cfr. all. 7 al ricorso).
Risulta, altresì, documentato che tanto la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Palermo, con provvedimento n. 1558/97, quanto il Sindaco di Palermo con determinazione n. 62/D.S. del 13/02/1998, abbiano poi riconosciuto l'infermità cardiaca contratta dal come dipendente da causa di Per_2
servizio, in particolare la Commissione Medica Ospedaliere ha acclarato che “per le modalità, riscontrate nei rapporti informativi allegati, del servizio svolto il giorno dell'insorgenza della patologia in diagnosi, si può ritenere che lo stesso servizio sia stato la causa unica ed immediata della insorgenza della
8 patologia che ha condotto a morte il dipendente, causa che ha agito con un meccanismo spastico diffuso a carico delle arterie coronariche del miocardio e conseguente infarto miocardio successivo con arresto cardio respiratorio” (cfr. all. 8 al ricorso, pag. 3).
Orbene, la superiore ricostruzione fattuale appare riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 1 comma 564 della L. 566/2005.
In particolare, circostanze fattuali sopra evidenziate consentono anzitutto di ritenere acclarato lo svolgimento da parte del de cuius negli Persona_2
intervalli temporali dalle ore 8.30 alle 14.30 del 30/11/1996, e dalle 23.30 del
30/11/1996 alle ore 7.30 dell'1/12/1996, di una “missione di qualunque natura” corrispondente a quella indicata dall'art. 1, comma 564, D.P.R. n. 243/2006, ossia nella specie il “coordinamento del servizio di ordine pubblico” in occasione della citata seduta del Consiglio Comunale di Palermo.
Peraltro, siffatta “attività”, in considerazione del tenore dell'ordine di servizio e della relazione di servizio del 2/12/1996 a firma del Dirigente si inquadra Per_4
altresì e senza alcun dubbio nell'ambito dell'“incarico risultante come dovuto dal soggetto nel quadro dell'attività espletata”, come ulteriormente delineato della Corte Cassazione nella pronuncia n. 15027/2018 sopra richiamata.
Diversamente da quanto affermato dal convenuto in memoria di CP_1
costituzione, può poi ritenersi, altresì, sussistente la “particolare condizione ambientale od operativa”, anch'essa richiesta dal comma 564 citato.
Ed invero, le violente proteste verificatesi nella notte del 30/11/1996 in seno al
Palazzo comunale, che hanno provocato i gravi disordini, l'occupazione dei locali in seno al Palazzo e che hanno altresì messo a rischio l'incolumità dei componenti del
Consiglio Comunale, costituiscono delle circostanze di carattere certamente straordinario, le quali hanno esposto l'Ispettore TR ad un rischio maggiore per la sua integrità psico-fisica e che differiscono notevolmente dalla normale alea di rischio connaturata allo svolgimento dei compiti di istituto cui era addetto e non possono ritenersi corrispondenti a come l'attività era previsto si svolgesse.
9 Del resto, l'esposizione del a condizioni operative particolari può anche Per_2
essere desunta della sopravvenuta difficoltà nella gestione e repressione dei succitati disordini, circostanza che ha difatti costretto il Dirigente a richiamare in Per_4
servizio l'Ispettore TR qualche ora dopo, al fine di svolgere un ulteriore turno di lavoro protrattosi poi per l'intera notte del 30/11/1996 (cfr. relazione di servizio all.2 al ricorso).
Siffatte considerazioni, corroborate dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti e in linea con le coordinate ermeneutiche fornite dalla Suprema Corte, permettono in conclusione di ritenere sussistenti tutti i presupposti richiesti dal comma 564 citato ai fini del riconoscimento in capo al de cuius dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
Va, allora, riconosciuto all'Ispettore previa disapplicazione Persona_2
della nota prot. n. 510 del 10/01/2023 della Direzione Affari Generali del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della L. n. 266/2005, e il medesimo va altresì inserito nella graduatoria unica nazionale delle posizioni indicata dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006.
Appurata la sussistenza del citato status sul de cuius, deve esaminarsi la domanda avente ad oggetto i benefici e le provvidenze di cui l'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006
(“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati”, il quale prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.
302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206”) in favore dei familiari superstiti.
In primo luogo, quanto all'individuazione esatta dei familiari superstiti beneficiari, deve aversi riguardo all'orientamento delle sezioni unite della Cassazione
(Sezioni Unite della Suprema Corte n. 22753 del 2018) formatosi nell'ambito di una
10 fattispecie relativa all'individuazione dei familiari superstiti di vittime del dovere con riferimento alle sorelle e ai fratelli non conviventi, secondo il quale, “ i superstiti di vittime del dovere sono quelli individuati nella L. n. 466 del 1980, art. 6" norma ai sensi della quale “La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico”.
Tale generale principio viene espresso in ragione della mancanza di una specificazione nella normativa di cui alla L. n. 266 del 2005 circa l'individuazione dei familiari superstiti di vittime del dovere e partendo dal presupposto secondo cui la L.
n. 388 del 2000, art. 82 - norma inserita tra le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e che aveva esteso i benefici previsti dalla precedente L. n. 302 del 1990, anche ai fratelli e alle sorelle sia pure non conviventi - non sarebbe applicabile alle vittime del dovere in quanto non richiamata nella L. n.
266 del 2005.
La Corte afferma che neppure il D.P.R. n. 243 del 2006, rubricato "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma
565” avrebbe realizzato l'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, avendo la stessa “solo fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici con la conseguenza che l'individuazione della categoria dei superstiti non può trarsi dal disposto della L. n. 388 del
2000, art. 82, che si rivolge specificamente ai soli familiari di atti di terrorismo.”
Neppure la detta differenziazione contrasta, come afferma la Corte, con l'art. 3
Cost. in quanto trattasi di diverse platee di superstiti beneficiari in relazione alle
11 differenti categorie considerate dal legislatore e considerato che “La previsione di una platea di destinatari più ampia, in cui si prescinde dal requisito della convivenza, può trovare la sua giustificazione nella diversità di situazioni, rispetto alle vittime del dovere. Nel primo caso il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, nè ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei beneficiari superstiti qui la scelta legislativa è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito (art. 6, I. n. 466 del 1980, come integrato dalla L. n. 302 del 1990, art. 4, comma 2); i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 4,32 e 38 Cost., vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento. Per tale tipo di benefici assume, rilevanza, diversamente dalla categoria sopra indicata, il requisito della convivenza come presupposto dell'erogazione”.
Con particolare riguardo alla categoria dei figli delle vittime del dovere, poi, si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n.11181 del 2022, affermando che
“i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita”.
Ebbene, nella specie, i ricorrenti FA TR, e Parte_1 Pt_2
figli del erano, all'epoca del suo decesso, maggiorenni e
[...] Persona_2
12 al contempo era vivente anche la loro madre, coniuge del de cuius;
ciò nonostante non viene allegata né provata dagli stessi la sussistenza della vivenza a carico del loro padre.
Trattandosi di un fatto costitutivo del diritto ai benefici invocati, incombeva sugli stessi, che intendevano far valere in giudizio detto diritto, a norma dell'art. 2697 cod. civ. , il relativo onere probatorio.
Va dunque respinta la domanda di attribuzione in loro favore dei benefici indicati in ricorso.
Quanto alla posizione della ricorrente BO, vanno invece riconosciuti in favore della stessa i benefici e le provvidenze di cui l'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006, dovendosi però tener conto dell'eccezione di prescrizione opposta dal CP_1
convenuto.
In particolare, con specifico riferimento alle pretese afferenti all' “Assegno vitalizio di € 500,00 mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, di cui all'art. 2, c.
1, L. n. 407/1998 e all'art. 4, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii”, allo “speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti ex art. 5, c. 3, L. n. 206/2004 ss.mm.ii.”, al “diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, L. n. 206 del 2004” e al “diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (compresi i medicinali di “fascia C”) ex art. 9, L. n. 206 del 2004 e art. 1 della L. 19 luglio 2000, n. 203”, deve rilevarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal CP_1
convenuto, dovendosi condividere l'orientamento della locale Corte di Appello secondo cui “L'imprescrittibilità dell'azione finalizzata all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in siffatto status trovano il loro presupposto, quali il diritto all'assegno mensile vitalizio di cui all'art. 2, l. n. 407/2008, e all'assegno 12 mensile vitalizio previsto dall'art. 5, co 3, l. n. 206/2004, che - assieme al diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, all'assistenza psicologica a carico
13 dello Stato e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali allo stato classificati in classe "C", di cui agli artt. 6 e 9, l. n.
206/2004 - vanno riconosciuti entro i limiti della prescrizione dei ratei man mano maturati” (cfr. Corte appello Palermo sez. lav., 21/12/2022, n. 1064), confermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 2658/2025, ove è stato ribadito che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge" (Cass. nn. 17440/22, 37522/22,
3868/23 e molte altre).
A tale orientamento consolidato va data necessaria continuità; nella specie, pertanto, la
Corte d'appello ha correttamente ritenuto lo status di vittima del dovere e/o dei soggetti equiparati imprescrittibile, mentre ha correttamente ritenuto la prescrittibilità - riferita a tutte le provvidenze richieste - dei ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa del 29.10.2018”
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/02/2025, (ud. 20/12/2024, dep. 04/02/2025), n.
2658).
Pertanto, ferma la imprescrittibilità del diritto al riconoscimento dello status per vittime in prima persona o (in caso di decesso) per gli aventi causa, possono prescriversi solo gli arretrati dei benefici maturati anteriormente al decennio dalla domanda.
Nel caso specifico, dunque, va dichiarata la prescrizione dei ratei delle provvidenze e benefici sopraindicati antecedenti al 31/03/2012, essendo stata formulata la domanda amministrativa in data 31/03/2022 (cfr. all. 12 al ricorso).
A differenti conclusioni deve, invece, giungersi in ordine alla pretesa avente ad oggetto il riconoscimento della speciale elargizione di € 200.000,00 di cui all'art. 5 della L. n. 206/2004, poiché si tratta in tal caso di prestazione una tantum che
14 avrebbe potuto farsi valere sin dall'entrata in vigore del succitato D.P.R. n. 243/2006 rubricato “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati”, avvenuta il 23/08/2006, mentre nella specie la domanda amministrativa volta all'accertamento del presupposto status è stata avanzata solo dopo che era già decorso oltre un decennio dall'azionabilità del diritto, ossia in data 31/03/2022.
Basti sul punto rammentare quanto recentemente affermato dalla Suprema
Corte con la sentenza n 19414/2025: “2.4.- Quanto alla speciale elargizione, occorre svolgere i seguenti rilievi.
Questa Corte ha così ricostruito, di recente, il quadro normativo applicabile ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione: "il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum -
(già prevista dall'art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) - è stato sancito dal D.P.R. n. 243/2006.
Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562.
L'articolo 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del di una graduatoria unica Controparte_2
nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006).
Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n. 302 del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per
15 ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio
2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti.
In seguito, il D.L. n. 159 del 2007, conv. con modif. in L. n. 222 del 2007, all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo - (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 Euro per ogni punto percentuale) - dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del
2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite.
6.1. Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 D.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell'anno 2006)" (Cass., sez. lav., 21 maggio 2025, n. 13556).
Anche nel caso di specie, per fatti risalenti al 3 luglio 1982, il termine di prescrizione decennale decorre dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006), in quanto,
a far tempo da tale data, il ricorrente avrebbe potuto presentare la domanda d'inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare, per eventi anteriori, la speciale elargizione.
Non può essere condivisa, pertanto, la prospettazione del ricorrente, che correla l'exordium praescriptionis al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere (pagina 33 del ricorso per cassazione), in quanto, in tal modo, sarebbero vanificate le esigenze di certezza immanenti alla fissazione di un termine di prescrizione.
Il diritto di chiedere la speciale elargizione può essere esercitato dal momento in cui risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata dalla legge e l'interessato può dunque azionare le proprie pretese, in relazione a un determinato evento lesivo, causalmente ascrivibile a peculiari contesti di rischio e a situazioni riconosciute dall'ordinamento come meritevoli di tutela)”
(Cassazione civile sez. lav., 14/07/2025, n. 19414).
16 Ne consegue che con riguardo a tale ultimo beneficio deve ritenersi interamente maturata la prescrizione.
Quanto alla pretesa avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (IRPEF inclusa), di cui al combinato disposto dell'art. 8, L. n.
206/2004 e dell'art. 4, c. 1, lett. c), n. 3, D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii., la Suprema
Corte ha chiarito che “I benefici fiscali previsti per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si applicano anche alle vittime del dovere a decorre dal 1° gennaio 2017, conformemente all'art. 1, comma 211, della l. n. 232 del 2016” (cfr. Cassazione civile, 11/07/2023, n. 19789), per cui la stessa deve ritenersi fondata.
Quanto alle altre provvidenze invocate, deve rilevarsi come alla categoria delle vittime del dovere, allo stato, non è stata riconosciuta la totalità dei benefici previsti dall'art. 3 comma 1 L. 206/04, ma sono stati riconosciuti gli istituti via via individuati dal legislatore.
L'art.4 del DPR 243/2006, in particolare, enuncia le provvidenze estese alle vittime del dovere e ai familiari superstiti e l'ordine di relativa corresponsione : “1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:
a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:
1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidità, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel
17 numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;
b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;
c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;
2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;
3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8.
Alla ricorrente BO spetta pertanto esclusivamente, oltre ai benefici già riconosciuti e prima ricordati, l'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2.
Le altre pretese della BO vanno dunque respinte.
Alla luce di tali considerazioni il convenuto va dunque condannato al CP_1
pagamento in favore della ricorrente BO:
18 - dei ratei maturati dal giorno 1/04/2012 dell'Assegno vitalizio di € 500,00 mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, di cui all'art. 2, c. 1, L. n.
407/1998 e all'art. 4, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii, oltre accessori come per legge;
- dei ratei maturati dal giorno 1/04/2012 dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti ex art. 5, c. 3, L. n. 206/2004 ss.mm.ii. oltre accessori come per legge.
Va altresì riconosciuto in suo favore:
- il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, L. n. 206 del 2004;
- il diritto all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (IRPEF inclusa), di cui al combinato disposto dell'art. 8, L. n. 206/2004 e dell'art. 4, c. 1, lett. c), n. 3, D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii.
Per il resto, il ricorso va rigettato.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, e dell'accoglimento della domanda solo “subordinata” relativa al riconoscimento delle dette provvidenze nei limiti della prescrizione decennale, le spese di lite vanno compensate per metà, e la restante metà, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato – complessità media), va posta a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 30/09/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
19
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 15369/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
Parte_1
[...]
[...]
[...] Parte_2
Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Geraci.
Persona_2
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale
Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Il Cancelliere distrettuale dello Stato di Palermo
- resistente -
All'esito dell'udienza del 29/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso,
1 dichiara che l'Ispettore deceduto l'1/12/1996, rientra fra i Persona_2
soggetti equiparati alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della L. n. 266/2005,
e va, pertanto, inserito nella graduatoria unica nazionale delle posizioni indicata dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006.
Per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore della CP_1
ricorrente OS BO, nella qualità di familiare superstite:
- dei ratei maturati dal giorno 1/04/2012 dell'Assegno vitalizio di € 500,00 mensili, soggetto a perequazione annua, di cui all'art. 2, c. 1, L. n. 407/1998 e all'art. 4, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii, oltre accessori come per legge;
- dei ratei maturati dal giorno 1/04/2012 dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti ex art. 5, c. 3, L. n. 206/2004 ss.mm.ii. oltre accessori come per legge.
Dichiara inoltre il diritto della ricorrente OS BO, nella qualità di familiare superstite:
- all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, L. n. 206 del 2004;
- all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (IRPEF inclusa), di cui al combinato disposto dell'art. 8, L. n. 206/2004 e dell'art. 4, c. 1, lett. c), n. 3, D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii.;
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna il convenuto alla CP_1
rifusione della restante metà, che liquida in € 2.300,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il , e avendo premesso di essere eredi Controparte_1
di e che lo stesso aveva prestato servizio presso il Corpo della Persona_2
2 Polizia Municipale di Palermo dal 1962, da ultimo come Ispettore presso il reparto
“Scorta e Rappresentanza” del Corpo della Polizia Municipale di Palermo, esponevano che quest'ultimo era deceduto l'1/12/1996 a causa di “infarto del miocardio, arresto cardio-respiratorio”, insorto durante lo svolgimento del servizio di ordine pubblico presso la Casa Comunale di Palermo, in occasione della seduta del
Consiglio Comunale avvenuta nella notte del 30/11/1996, patologia poi riconosciuta dipendente da causa di servizio con provvedimento n. 1558/97 della Commissione
Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Palermo ed altresì con determinazione n. 62/D.S. del 13/02/98 del Sindaco di Palermo;
affermavano, inoltre, di avere presentato, in data 31/03/2022, apposita istanza al fine di ottenere il riconoscimento in capo al de cuius dello status di Vittima del Dovere o equiparati (ex art. 1, cc. 563 e
564, L. 266/05) e la corresponsione in loro favore dei benefici e provvidenze di natura assistenziale previsti in favore dei familiari superstiti.
Lamentavano l'illegittimità della nota prot. n. 510 del 10/01/2023, con cui il convenuto aveva respinto la succitata istanza con la seguente motivazione: CP_1
“si fa presente che la predetta istanza, datata 31 marzo 2022, è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n.
266.Pertanto, non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione dei diritti a ricevere i benefici normativamente previsti” e, pertanto, chiedevano di “dichiarare lo status di
“vittima del dovere” di nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_2
Palermo il 1.12.1996, per tutte le argomentazioni superiormente enunciate, le quali vanno intese in questa sede interamente riportate e trascritte.
Conseguentemente, previo annullamento e/o disapplicazione della nota prot. n. 510 del
10/01/2023 della Direzione Affari Generali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno, dichiarare la spettanza in favore degli eredi dell'Isp. dei benefici Per_2
conseguenti al riconoscimento del superiore status, di seguito analiticamente indicati, e condannare il
3 resistente ad inserire gli eredi superstiti del de cuius negli elenchi di cui all'art. 3, D.P.R. n.
243/2006, al fine dell'effettiva attribuzione, da parte delle competenti autorità amministrative, in loro favore di:
- Assegno vitalizio di € 500,00 mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, di cui all'art. 2, c. 1, L. n. 407/1998 e all'art. 4, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii.;
- Speciale elargizione di € 200.000,00 , soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto di cui all'art. 1, c. 1, L. n. 302/1990, così come modificato dall'art. 5, cc. 1 e 5, L.
n. 206/2004 e dall'art. 34, D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni in L. n.
222/2007 ss.mm.ii.; - Speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti ex art. 5, c. 3, L. n. 206/2004 ss.mm.ii.;
- Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, ai sensi dell'art. 5, c. 4, L. n. 206/2004 ss.mm.ii.;
- Esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta
(IRPEF inclusa), di cui al combinato disposto dell'art. 8, L. n. 206/2004 e dell'art. 4, c. 1, lett.
c), n. 3, D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii.;
- Diritto al collocamento obbligatorio a favore del coniuge e dei figli superstiti ex art. 1, c. 2,
L. n. 407/1998 ss.mm.ii.;
- Incremento della retribuzione pensionabile di una quota pari al 7,5% ex art. 2, L.
206/2004;
- Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini del calcolo pensione vittime del dovere e del trattamento di fine servizio di cui agli artt. 3 e 4, L. 206/2004;
- Diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, L. n. 206 del 2004; - Diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica
(compresi i medicinali di “fascia C”) ex art. 9, L. n. 206 del 2004 e art. 1 della L. 19 luglio
2000, n. 203, nonché di ogni e qualsivoglia beneficio conseguente al riconoscimento del superiore status di cui alla L. n. 266/2005 ss.mm.ii., con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa
4 del 31.03.2022 o, in subordine della presente domanda giudiziale, e così, precisamente, al pagamento dei ratei delle prestazioni periodiche superiormente richiamate, per lo meno, a decorrere dal 31.03.2012 o, comunque, dal decennio antecedente alla data di presentazione della presente domanda giudiziale, per tutto quanto superiormente argomentato che va inteso in questa sede interamente riportato e trascritto. Emettere ogni altra statuizione inerente e consequenziale”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costitutiva in giudizio il
[...]
, eccependo la prescrizione delle pretese attoree e contestando nel merito CP_1
la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione sollevata dal convenuto CP_1
avente ad oggetto la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere nonché dei benefici economici che ne conseguono, deve rammentarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ribadito da ultimo con sentenza n. 37522/2022, secondo cui “la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata dalla Corte, con la pronuncia n. 17440 del 2022, affermativa del principio per cui "la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”(cfr. Cass. n. 37522/2022, Cass. 17440/2022).
In applicazione dei suddetti principi, l'accertamento della condizione di vittima del dovere deve ritenersi un vero e proprio “status” che, come tale, presenta i caratteri dell'imprescrittibilità, ferma restando, invece, l'operatività della prescrizione delle conseguenti prestazioni economiche.
Orbene, nel caso di specie, va osservato come i ricorrenti abbiano chiesto, per un verso, l'accertamento in capo al de cuius dello status di vittima del dovere e, per
5 altro verso, la corresponsione in loro favore delle consequenziali provvidenze economiche, respinte in sede amministrativa.
Deve, allora, procedersi dapprima alla disamina circa la sussistenza in capo al de cuius dello status di vittima del dovere, in considerazione del Persona_3
segnalato carattere di imprescrittibilità e, solo in caso affermativo, vagliarsi la fondatezza delle conseguenti pretese economiche rivendicate dagli eredi.
Con riferimento alle c.d. “vittime del dovere” appare opportuno rammentare il disposto di cui all'art. 1, comma 563 L. n. 266/2005, che così prevede “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 dell'art. 1 cit., inoltre, dispone che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Infine, il comma 565 dell'art. 1 cit. prevede che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
6 Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma
562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il succitato regolamento è stato approvato con D.P.R. n. 243/2006, il quale, all'art. 1, prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Richiamato il quadro normativo di riferimento, deve osservarsi come la Corte di Cassazione abbia compiuto un'attività di esegesi della normativa primaria e regolamentare in questione, chiarendo che il concetto di “missione di qualunque natura” deve essere inteso “in un senso che possa essere correlato sia "ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un
"compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un
"mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata”, e che la “particolare condizione ambientale od operativa” è “quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività (in quel caso addestrativa ndr) era previsto si svolgesse". È sufficiente pertanto un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione” (Cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/06/2018, n. 15027).
7 Ciò posto, nel caso di specie, dall'ordine di servizio del 30.11.1996 a firma del
Dirigente di Reparto, Dott. (cfr. all. 1 ricorso, pag. 3), emerge che Persona_4
l'Ispettore veniva dapprima comandato come Coordinatore dei Persona_2
servizi di Ordine Pubblico presso l'Aula Consiliare della Casa Comunale di Palermo, per il giorno 30/11/1996, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 14.30, in occasione della seduta del Consiglio Comunale, al fine di sovraintendere alle operazioni di corretto e ordinato svolgimento della seduta, di tutela dell'incolumità dei presenti e dei locali, mentre dalla relazione di servizio redatta il 2/12/1996 dal Dirigente citato (cfr. all. 2 al ricorso) risulta che successivamente - a causa dei gravi disordini provocati dalle
Cooperative sociali ivi presenti, veniva nuovamente richiamato in servizio per lo svolgimento di un ulteriore turno, espletato alcune ore dopo, nella fascia oraria dalle
23.30 del 30/11/1996 sino alle ore 7.30 dell'1/12/1996.
La relazione rilasciata dal Dott. consigliere comunale di Palermo, Persona_5
presente sul posto nella notte del 30/11/1996, attesta che il durante Per_2
l'espletamento del detto servizio di ordine pubblico, a causa degli sforzi fisici eseguiti e dall'affaticamento psichico subito, iniziava ad accusare l'insorgenza dei primi sintomi “forte dolore ostruttivo retrosternale che perdurava da alcune ore”, i quali, il mattino seguente, ne avrebbero causato il decesso per “infarto del miocardio, arresto cardio- respiratorio”, siccome accertato dal certificato necroscopico in atti (cfr. all. 7 al ricorso).
Risulta, altresì, documentato che tanto la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Palermo, con provvedimento n. 1558/97, quanto il Sindaco di Palermo con determinazione n. 62/D.S. del 13/02/1998, abbiano poi riconosciuto l'infermità cardiaca contratta dal come dipendente da causa di Per_2
servizio, in particolare la Commissione Medica Ospedaliere ha acclarato che “per le modalità, riscontrate nei rapporti informativi allegati, del servizio svolto il giorno dell'insorgenza della patologia in diagnosi, si può ritenere che lo stesso servizio sia stato la causa unica ed immediata della insorgenza della
8 patologia che ha condotto a morte il dipendente, causa che ha agito con un meccanismo spastico diffuso a carico delle arterie coronariche del miocardio e conseguente infarto miocardio successivo con arresto cardio respiratorio” (cfr. all. 8 al ricorso, pag. 3).
Orbene, la superiore ricostruzione fattuale appare riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 1 comma 564 della L. 566/2005.
In particolare, circostanze fattuali sopra evidenziate consentono anzitutto di ritenere acclarato lo svolgimento da parte del de cuius negli Persona_2
intervalli temporali dalle ore 8.30 alle 14.30 del 30/11/1996, e dalle 23.30 del
30/11/1996 alle ore 7.30 dell'1/12/1996, di una “missione di qualunque natura” corrispondente a quella indicata dall'art. 1, comma 564, D.P.R. n. 243/2006, ossia nella specie il “coordinamento del servizio di ordine pubblico” in occasione della citata seduta del Consiglio Comunale di Palermo.
Peraltro, siffatta “attività”, in considerazione del tenore dell'ordine di servizio e della relazione di servizio del 2/12/1996 a firma del Dirigente si inquadra Per_4
altresì e senza alcun dubbio nell'ambito dell'“incarico risultante come dovuto dal soggetto nel quadro dell'attività espletata”, come ulteriormente delineato della Corte Cassazione nella pronuncia n. 15027/2018 sopra richiamata.
Diversamente da quanto affermato dal convenuto in memoria di CP_1
costituzione, può poi ritenersi, altresì, sussistente la “particolare condizione ambientale od operativa”, anch'essa richiesta dal comma 564 citato.
Ed invero, le violente proteste verificatesi nella notte del 30/11/1996 in seno al
Palazzo comunale, che hanno provocato i gravi disordini, l'occupazione dei locali in seno al Palazzo e che hanno altresì messo a rischio l'incolumità dei componenti del
Consiglio Comunale, costituiscono delle circostanze di carattere certamente straordinario, le quali hanno esposto l'Ispettore TR ad un rischio maggiore per la sua integrità psico-fisica e che differiscono notevolmente dalla normale alea di rischio connaturata allo svolgimento dei compiti di istituto cui era addetto e non possono ritenersi corrispondenti a come l'attività era previsto si svolgesse.
9 Del resto, l'esposizione del a condizioni operative particolari può anche Per_2
essere desunta della sopravvenuta difficoltà nella gestione e repressione dei succitati disordini, circostanza che ha difatti costretto il Dirigente a richiamare in Per_4
servizio l'Ispettore TR qualche ora dopo, al fine di svolgere un ulteriore turno di lavoro protrattosi poi per l'intera notte del 30/11/1996 (cfr. relazione di servizio all.2 al ricorso).
Siffatte considerazioni, corroborate dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti e in linea con le coordinate ermeneutiche fornite dalla Suprema Corte, permettono in conclusione di ritenere sussistenti tutti i presupposti richiesti dal comma 564 citato ai fini del riconoscimento in capo al de cuius dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
Va, allora, riconosciuto all'Ispettore previa disapplicazione Persona_2
della nota prot. n. 510 del 10/01/2023 della Direzione Affari Generali del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della L. n. 266/2005, e il medesimo va altresì inserito nella graduatoria unica nazionale delle posizioni indicata dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006.
Appurata la sussistenza del citato status sul de cuius, deve esaminarsi la domanda avente ad oggetto i benefici e le provvidenze di cui l'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006
(“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati”, il quale prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.
302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206”) in favore dei familiari superstiti.
In primo luogo, quanto all'individuazione esatta dei familiari superstiti beneficiari, deve aversi riguardo all'orientamento delle sezioni unite della Cassazione
(Sezioni Unite della Suprema Corte n. 22753 del 2018) formatosi nell'ambito di una
10 fattispecie relativa all'individuazione dei familiari superstiti di vittime del dovere con riferimento alle sorelle e ai fratelli non conviventi, secondo il quale, “ i superstiti di vittime del dovere sono quelli individuati nella L. n. 466 del 1980, art. 6" norma ai sensi della quale “La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico”.
Tale generale principio viene espresso in ragione della mancanza di una specificazione nella normativa di cui alla L. n. 266 del 2005 circa l'individuazione dei familiari superstiti di vittime del dovere e partendo dal presupposto secondo cui la L.
n. 388 del 2000, art. 82 - norma inserita tra le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e che aveva esteso i benefici previsti dalla precedente L. n. 302 del 1990, anche ai fratelli e alle sorelle sia pure non conviventi - non sarebbe applicabile alle vittime del dovere in quanto non richiamata nella L. n.
266 del 2005.
La Corte afferma che neppure il D.P.R. n. 243 del 2006, rubricato "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma
565” avrebbe realizzato l'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, avendo la stessa “solo fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici con la conseguenza che l'individuazione della categoria dei superstiti non può trarsi dal disposto della L. n. 388 del
2000, art. 82, che si rivolge specificamente ai soli familiari di atti di terrorismo.”
Neppure la detta differenziazione contrasta, come afferma la Corte, con l'art. 3
Cost. in quanto trattasi di diverse platee di superstiti beneficiari in relazione alle
11 differenti categorie considerate dal legislatore e considerato che “La previsione di una platea di destinatari più ampia, in cui si prescinde dal requisito della convivenza, può trovare la sua giustificazione nella diversità di situazioni, rispetto alle vittime del dovere. Nel primo caso il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, nè ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei beneficiari superstiti qui la scelta legislativa è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito (art. 6, I. n. 466 del 1980, come integrato dalla L. n. 302 del 1990, art. 4, comma 2); i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 4,32 e 38 Cost., vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento. Per tale tipo di benefici assume, rilevanza, diversamente dalla categoria sopra indicata, il requisito della convivenza come presupposto dell'erogazione”.
Con particolare riguardo alla categoria dei figli delle vittime del dovere, poi, si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n.11181 del 2022, affermando che
“i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita”.
Ebbene, nella specie, i ricorrenti FA TR, e Parte_1 Pt_2
figli del erano, all'epoca del suo decesso, maggiorenni e
[...] Persona_2
12 al contempo era vivente anche la loro madre, coniuge del de cuius;
ciò nonostante non viene allegata né provata dagli stessi la sussistenza della vivenza a carico del loro padre.
Trattandosi di un fatto costitutivo del diritto ai benefici invocati, incombeva sugli stessi, che intendevano far valere in giudizio detto diritto, a norma dell'art. 2697 cod. civ. , il relativo onere probatorio.
Va dunque respinta la domanda di attribuzione in loro favore dei benefici indicati in ricorso.
Quanto alla posizione della ricorrente BO, vanno invece riconosciuti in favore della stessa i benefici e le provvidenze di cui l'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006, dovendosi però tener conto dell'eccezione di prescrizione opposta dal CP_1
convenuto.
In particolare, con specifico riferimento alle pretese afferenti all' “Assegno vitalizio di € 500,00 mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, di cui all'art. 2, c.
1, L. n. 407/1998 e all'art. 4, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii”, allo “speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti ex art. 5, c. 3, L. n. 206/2004 ss.mm.ii.”, al “diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, L. n. 206 del 2004” e al “diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (compresi i medicinali di “fascia C”) ex art. 9, L. n. 206 del 2004 e art. 1 della L. 19 luglio 2000, n. 203”, deve rilevarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal CP_1
convenuto, dovendosi condividere l'orientamento della locale Corte di Appello secondo cui “L'imprescrittibilità dell'azione finalizzata all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in siffatto status trovano il loro presupposto, quali il diritto all'assegno mensile vitalizio di cui all'art. 2, l. n. 407/2008, e all'assegno 12 mensile vitalizio previsto dall'art. 5, co 3, l. n. 206/2004, che - assieme al diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, all'assistenza psicologica a carico
13 dello Stato e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali allo stato classificati in classe "C", di cui agli artt. 6 e 9, l. n.
206/2004 - vanno riconosciuti entro i limiti della prescrizione dei ratei man mano maturati” (cfr. Corte appello Palermo sez. lav., 21/12/2022, n. 1064), confermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 2658/2025, ove è stato ribadito che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge" (Cass. nn. 17440/22, 37522/22,
3868/23 e molte altre).
A tale orientamento consolidato va data necessaria continuità; nella specie, pertanto, la
Corte d'appello ha correttamente ritenuto lo status di vittima del dovere e/o dei soggetti equiparati imprescrittibile, mentre ha correttamente ritenuto la prescrittibilità - riferita a tutte le provvidenze richieste - dei ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa del 29.10.2018”
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/02/2025, (ud. 20/12/2024, dep. 04/02/2025), n.
2658).
Pertanto, ferma la imprescrittibilità del diritto al riconoscimento dello status per vittime in prima persona o (in caso di decesso) per gli aventi causa, possono prescriversi solo gli arretrati dei benefici maturati anteriormente al decennio dalla domanda.
Nel caso specifico, dunque, va dichiarata la prescrizione dei ratei delle provvidenze e benefici sopraindicati antecedenti al 31/03/2012, essendo stata formulata la domanda amministrativa in data 31/03/2022 (cfr. all. 12 al ricorso).
A differenti conclusioni deve, invece, giungersi in ordine alla pretesa avente ad oggetto il riconoscimento della speciale elargizione di € 200.000,00 di cui all'art. 5 della L. n. 206/2004, poiché si tratta in tal caso di prestazione una tantum che
14 avrebbe potuto farsi valere sin dall'entrata in vigore del succitato D.P.R. n. 243/2006 rubricato “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati”, avvenuta il 23/08/2006, mentre nella specie la domanda amministrativa volta all'accertamento del presupposto status è stata avanzata solo dopo che era già decorso oltre un decennio dall'azionabilità del diritto, ossia in data 31/03/2022.
Basti sul punto rammentare quanto recentemente affermato dalla Suprema
Corte con la sentenza n 19414/2025: “2.4.- Quanto alla speciale elargizione, occorre svolgere i seguenti rilievi.
Questa Corte ha così ricostruito, di recente, il quadro normativo applicabile ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione: "il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum -
(già prevista dall'art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) - è stato sancito dal D.P.R. n. 243/2006.
Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562.
L'articolo 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del di una graduatoria unica Controparte_2
nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006).
Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n. 302 del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per
15 ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio
2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti.
In seguito, il D.L. n. 159 del 2007, conv. con modif. in L. n. 222 del 2007, all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo - (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 Euro per ogni punto percentuale) - dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del
2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite.
6.1. Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 D.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell'anno 2006)" (Cass., sez. lav., 21 maggio 2025, n. 13556).
Anche nel caso di specie, per fatti risalenti al 3 luglio 1982, il termine di prescrizione decennale decorre dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006), in quanto,
a far tempo da tale data, il ricorrente avrebbe potuto presentare la domanda d'inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare, per eventi anteriori, la speciale elargizione.
Non può essere condivisa, pertanto, la prospettazione del ricorrente, che correla l'exordium praescriptionis al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere (pagina 33 del ricorso per cassazione), in quanto, in tal modo, sarebbero vanificate le esigenze di certezza immanenti alla fissazione di un termine di prescrizione.
Il diritto di chiedere la speciale elargizione può essere esercitato dal momento in cui risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata dalla legge e l'interessato può dunque azionare le proprie pretese, in relazione a un determinato evento lesivo, causalmente ascrivibile a peculiari contesti di rischio e a situazioni riconosciute dall'ordinamento come meritevoli di tutela)”
(Cassazione civile sez. lav., 14/07/2025, n. 19414).
16 Ne consegue che con riguardo a tale ultimo beneficio deve ritenersi interamente maturata la prescrizione.
Quanto alla pretesa avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (IRPEF inclusa), di cui al combinato disposto dell'art. 8, L. n.
206/2004 e dell'art. 4, c. 1, lett. c), n. 3, D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii., la Suprema
Corte ha chiarito che “I benefici fiscali previsti per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si applicano anche alle vittime del dovere a decorre dal 1° gennaio 2017, conformemente all'art. 1, comma 211, della l. n. 232 del 2016” (cfr. Cassazione civile, 11/07/2023, n. 19789), per cui la stessa deve ritenersi fondata.
Quanto alle altre provvidenze invocate, deve rilevarsi come alla categoria delle vittime del dovere, allo stato, non è stata riconosciuta la totalità dei benefici previsti dall'art. 3 comma 1 L. 206/04, ma sono stati riconosciuti gli istituti via via individuati dal legislatore.
L'art.4 del DPR 243/2006, in particolare, enuncia le provvidenze estese alle vittime del dovere e ai familiari superstiti e l'ordine di relativa corresponsione : “1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:
a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:
1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidità, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel
17 numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;
b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;
c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;
2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;
3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8.
Alla ricorrente BO spetta pertanto esclusivamente, oltre ai benefici già riconosciuti e prima ricordati, l'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2.
Le altre pretese della BO vanno dunque respinte.
Alla luce di tali considerazioni il convenuto va dunque condannato al CP_1
pagamento in favore della ricorrente BO:
18 - dei ratei maturati dal giorno 1/04/2012 dell'Assegno vitalizio di € 500,00 mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, di cui all'art. 2, c. 1, L. n.
407/1998 e all'art. 4, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii, oltre accessori come per legge;
- dei ratei maturati dal giorno 1/04/2012 dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti ex art. 5, c. 3, L. n. 206/2004 ss.mm.ii. oltre accessori come per legge.
Va altresì riconosciuto in suo favore:
- il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, L. n. 206 del 2004;
- il diritto all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (IRPEF inclusa), di cui al combinato disposto dell'art. 8, L. n. 206/2004 e dell'art. 4, c. 1, lett. c), n. 3, D.P.R. n. 243/2006 ss.mm.ii.
Per il resto, il ricorso va rigettato.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, e dell'accoglimento della domanda solo “subordinata” relativa al riconoscimento delle dette provvidenze nei limiti della prescrizione decennale, le spese di lite vanno compensate per metà, e la restante metà, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato – complessità media), va posta a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 30/09/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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