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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. NZ ID FF;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 23.10.2025, fissata per la discussione orale e la decisione, disposta ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12881/2022 R.G. proposta da
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Bianco, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Distefano, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: azione di esatto adempimento ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.10.2025,
il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi
1 come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 31.10.2022,
[...]
, dopo aver allegato: Parte_1
1) di essere titolare della polizza n. 1/2354/77/60170143, sottoscritta con la , avente ad oggetto la Controparte_1
copertura di sinistri derivanti da infortuni e problemi di salute, con facoltà per l'assicurato di chiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute;
2) che in data 19.11.2019, alle ore 12:00 circa, era caduto da un albero, sito in Putignano (BA), presso la Strada
Comunale San Domenico al n.19;
3) che nella stessa giornata l'attore si era recato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di
Putignano dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo mandibolare, con ferite escoriate e contusione dell'emitorace destro e consigliato, comunque, un controllo odontoiatrico per eventuali danni subiti dai manufatti protesici inseriti all'interno della propria bocca;
4) che nella stessa data si era fatto visitare dall'odontoiatra, dr. il quale aveva Persona_1
riscontrato la presenza di diverse escoriazioni al mento e di due circolari in lega ceramica, di 5 elementi quello sull'arcata superiore e di 7 elementi quello sull'arcata inferiore, scheggiati a livello dei gruppi canini;
5) che le lesioni della ceramica dei due circolari presenti nel cavo orale non erano riparabili, in quanto il tutto era fissato in modo definitivo ai monconi;
6) che, comunicazione del 20.11.2019, l'attore aveva
2 denunciato il sinistro alla propria compagnia;
7) che al fine di ripristinare i due circolari in lega ceramica danneggiati a causa della caduta, aveva sostenuto un costo pari complessivamente ad € 17.502,00;
8) che, applicata la franchigia fissata dalla polizza in €
250,00, il rimborso dovuto ammontava, pertanto, ad €
17.502,00;
9) che il aveva, inoltre, sostenuto la spesa di € 57,00, Pt_1
per avviare il procedimento obbligatorio di mediazione;
ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
chiedendone la condanna, in proprio favore, al pagamento della somma di € 17.309,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria,
con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
31.01.2023, si è costituita la la Controparte_1
quale, dopo aver eccepito l'inoperatività della polizza non rientrando l'indennizzo richiesto nell'oggetto del contratto, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con il beneficio delle spese e delle competenze di lite.
I.
4-Espletate le prove orali e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 23.10.2025, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
II.
3-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che, a
3 partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
4-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
4 II.
5-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del rapporto contrattuale, posto a base della domanda, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata, in via documentale, dalla copia del contratto, prodotta da entrambe le parti.
II.
6-Tanto precisato, la convenuta ha, in primo luogo, eccepito la decadenza dell'assicurato del diritto a richiedere il pagamento dell'indennità, non avendo quest'ultimo denunciato il sinistro nel termine di tre giorni, previsto dall'art. 1913 c.c.
II.
7-L'eccezione è infondata.
II.
8-Deve, in particolare, osservarsi che, a norma dell'art. 1915 c.c. “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
II.
9-In applicazione della suddetta disposizione, la Suprema
Corte ha chiarito che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se
l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (vedasi Cass. 19071/2024; in senso conforme
Cass. 24210/2019).
II.10-Nel caso di specie, deve evidenziarsi che l' CP_1 nel dolersi della mancata comunicazione del sinistro nel termine
5 previsto dall'art. 1913 c.c., non ha, tuttavia, assolto agli oneri probatori, posti a suo carico, non avendo, in particolare, dimostrato né il dolo dell'assicurato né la colpa di quest'ultimo né, in quest'ultimo caso, il pregiudizio sofferto.
II.11-Deve essere, inoltre, rigettata, essendo infondata,
l'eccezione preliminare di inoperatività della polizza.
II. ha, in particolare, eccepito che il Controparte_2 sinistro per cui è causa, per effetto, del quale l'attore ha chiesto il rimborso dei costi necessari per la sostituzione delle protesi dentarie, già impiantante prima dell'infortunio, rimaste danneggiate dopo la caduta da un albero, non rientra nell'oggetto del contratto, essendo indennizzabili esclusivamente i danni, cagionati a denti sani.
II.13-La convenuta ha, in particolare, dedotto che:
1) a norma dell'art.
3.1. lett. F) delle condizioni generali di contratto, “Resta comunque inteso tra le Parti che è sempre escluso il rimborso delle cure odontoiatriche, delle parodontopatie e delle protesi dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio. Il rimborso delle spese per le protesi dentarie – se dovuto – sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e semprechè la protesi sia applicata entro e non oltre un anno dalla data del sinistro”;
2) a norma dell'art. 2.2. “La Società corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti;
pertanto
l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto
6 fisico, l'Indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti”.
II.14-A fronte di tale eccezione, l'attore ha replicato che il testo del regolamento contrattuale deve essere interpretato alla luce del comportamento, assunto dall'Assicurazione, dopo la stipulazione del contratto, avendo quest'ultima, sulla base della medesima polizza, ottenuto dall'assicurazione in data 19.02.2013, un indennizzo, pari ad € 9.100,00, per il ristoro dei costi necessari per la ricostruzione di una protesi dentale, rimasta danneggiata a seguito di una caduta.
II.15-Si rileva, altresì, che la suddetta circostanza di fatto, oltre ad essere provata dalla documentazione, allegata all'atto di citazione, non è stata contestata dalla convenuta né nella propria comparsa di costituzione e risposta né nei successi scritti difensivi.
II.16-Ciò posto, a norma dell'art. 1362 c.c. “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
II.17-In relazione a tale aspetto la Corte di cassazione, in una recente pronuncia, ha chiarito che “L'attività di interpretazione del contratto è governata dal prioritario principio secondo cui il giudice deve dare la precedenza ai criteri soggettivi, ossia valutare l'intenzione delle parti ed il loro comportamento complessivo, anche successivo alla stipulazione del contratto”.
7 II.18-Si veda, altresì, Cass. 34687/2023
“Nella interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume
l'elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'articolo
1362, comma 1, del Cc presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo
(come l'incondizionata, affermazione dell'articolo 1363 del
Cc esige) attraverso la connessione degli elementi letterali (le une per mezzo delle altre), la relativa integrazione (il senso che risulta dal complesso dell'atto), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (articolo 1362 comma 2, del
Cc): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente. Questa progressiva dilatazione degli elementi dell'interpretazione contrattuale si sviluppa man mano dalle singole parole alla clausola, alla connessione delle clausole, al complesso dell'atto, ed al comportamento complessivo delle parti, il quale non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario e indefettibile (si deve valutare: articolo
1362, comma 2, del Cc). In tal modo, le disposizioni degli articoli
1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, del Cc sono fondate sulla stessa logica, che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo
e in diversa misura, segnala l'articolo 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione: le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola, questa nelle altre clausole, queste nel complesso dell'atto, e l'atto nel complessivo comportamento delle parti”.
II.19-Nel caso di specie, se è, pur vero, che le pattuizioni contrattuali, invocate dall'assicurazione, sembrano escludere il
8 diritto ad ottenere l'indennizzo laddove, come nella specie,
l'assicurato abbia impiantato, prima dell'infortunio, delle protesi dentarie è, tuttavia, altrettanto vero che la formulazione letterale di tali clausole è smentita dal comportamento, tenuto dalla convenuta la quale, in esecuzione della medesima polizza per cui è causa, nel
2013 ha indennizzato l'attore per il danno, derivante dalla distruzione di una protesi dentaria, installata in epoca antecedente alla verificazione del sinistro, senza, peraltro, rendere necessaria l'instaurazione di alcun giudizio.
II.20-Non avendo, inoltre, la convenuta smentito la circostanza che il pagamento fosse avvenuto, in occasione del precedente sinistro, senza che la compagnia eccepisse, in analoghe circostanze,
l'operatività della polizza, l'interpretazione del contratto, fornita dall'attore è ulteriormente corroborata dal criterio ermeneutico della buona fede, stabilito dall'art. 1366 c.c.
II.21-Sotto questo aspetto si osserva, in particolare, che l'attore nel rinnovare la polizza emessa in data 19.05.2019, pagando in data 24.07.2019 il relativo premio, ha fatto legittimo affidamento, ingenerato dal comportamento precedente tenuto dall'assicurazione, sulla circostanza che anche i danni occorsi alle protesi dentarie, ove verificatisi, sarebbero stati indennizzati.
II.22-Si veda, sul punto, Cass. 656/2025 “I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, exartt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di
9 intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto” (in senso conforme Cass. 20106/2009)
II.23-Superate le eccezioni preliminari, sollevate dalla convenuta, nel merito si rileva, in primo luogo, che la verificazione del sinistro ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni, chiare, precise e concordanti rese dal testimone oculare, Tes_1
, il quale, ascoltato all'udienza del 25.01.2024 ha riferito:
[...]
“sul capitolo A)1 delle note istruttorie n.2) a firma dell'avv.
G. Bianco, datata 18.04.2023, posso dire che è vero. Sono a conoscenza dei fatti perché ero presente nel fondo, dove si trovava il sig. ed ho assistito alla caduta. Preciso che ero andato Pt_1
insieme al per raccogliere le olive;
ero distante circa 10 Pt_1
metri dal posto in cui si trovava il ed ero intento a Pt_1
posizionare le reti presso un altro albero lì vicino. Aggiungo che il sig. era sull'albero che raccoglieva le olive. Pt_1
Sul capitolo B)2 delle predette note posso dire che è vero. Il
, dopo essersi alzato dalla caduta, aveva sangue alla bocca ed Pt_1
io l'ho accompagnato all'ospedale. Quando siamo stati in ospedale, all'uscita del dalla visita medica quest'ultimo aveva i Pt_1
problemi ai denti di cui mi si chiede”.
II.24-Acclarato, pertanto, che l'attore ha provato la verificazione del sinistro, il Tribunale, alla luce anche della documentazione sanitaria, depositata dall'attore, con ordinanza del
20.02.2024, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la compatibilità tra le lesioni, risultanti dalla documentazione sanitaria offerta dall'attore, ed il sinistro ed a quantificare, in caso di riscontro positivo, la congruità delle spese, come documentate, in atti, sostenute dall'attore.
II.25-Orbene il nominato CTU, odontoiatra dott.ssa Persona_2
, dopo aver sottoposto a visita la persona dell'attore ed
[...]
esaminato la documentazione, versata in atti, all'esito di un percorso logico-argomentativo, immune da incongruenze o incompletezze, svolto nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, assicurato dalla formale convocazione delle stesse alle operazioni peritali, ha accertato quanto segue.
II.25-La dott.ssa ha, innanzitutto, accertato che Per_2
dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione prodotta e dalla visita condotta sul periziando si Parte_1
può affermare che le lesioni sono compatibili con il sinistro, così come descritto nell'atto di citazione al punto 2.
II.26-In relazione al quantum debeatur, l'odontoiatra, nominata dal Tribunale, ha verificato che “dal confronto tra la recente opt, eseguita in occasione delle operazioni peritali in data 26 novembre
2024 scorso e la opt eseguita in data 5 agosto 2020, si evince
l'esecuzione di implanto-protesi da parte del dr. cioè Persona_1
l'inserimento di impianti dentali (inserimento di “radici” artificiali nelle ossa mascellari) sia all'arcata superiore che inferiore e la realizzazione dei nuovi manufatti protesici, in seguito al sinistro subito dal periziando.
La scelta implanto-protesica, prosegue il CTU, a sostituzione delle precedenti protesi fisse, da parte del dr. per Persona_1
una riabilitazione migliorativa del periziando, si è rivelata pertinente e congrua per l'arcata inferiore, dove si riscontra una buona osteointegrazione degli impianti dentali e una buona stabilità del manufatto protesico.
11 Incongrua e non pertinente, invece, si è rivelata la scelta terapeutica per l'arcata superiore dove è stato realizzato un manufatto protesico “misto”, che si poggia, cioè, sia su impianti che su pilastri naturali inaffidabili. La protesi superiore, infatti, presenta difetti multipli di chiusura marginale, carie marginale dei pilastri naturali con conseguente instabilità del manufatto e necessità di rifacimento dopo appena quattro anni.
II.27-La dott.ssa ha, quindi, ritenuto congruo il Per_2
costo di € 7.110,00 per il rifacimento dei nove elementi della protesi fissa inferiore, escludendo gli oneri correlati alla riabilitazione dell'arcata dentale superiore, ritenendo tale attività inutile ed inopportuna nonché il costo di € 120,00, sostenuto dall'attore per la visita odontoiatrica.
II.28-La correttezza dell'elaborato peritale è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la convenuta, oltre a non trasmettere osservazioni entro il termine perentorio assegnato dal
Tribunale, non ha specificamente contestato, nemmeno nelle note conclusive, quanto accertato dal CTU.
II.29-Sulla somma quantificata dal CTU deve essere detratta la franchigia di € 250,00 prevista dal contratto ed aggiunti i costi di mediazione, pari ad € 57,00, documentati dall'attore.
II.30-In parziale accoglimento della domanda, la convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.037,00, oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di presentazione della domanda sino all'effettivo soddisfo.
II.31-Non può essere, invece, riconosciuta la valutazione monetaria, non avendo la parte attrice espressamente domandato la condanna della controparte al risarcimento del maggior danno, derivante dall'indisponibilità del denaro.
12 II.32-Vedasi Cass. 14837/2022 “Ove la parte creditrice che lamenti il mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria invochi il danno da svalutazione ex articolo 1224 del codice civile, comma 2, per il ritardo sofferto nel conseguimento del credito di valuta, di contro ad ogni automatismo destinato a valere per la diversa fattispecie della rivalutazione del credito di valore, è necessaria la proposizione di una autonoma domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 del Cc, comma 2. Il creditore non può, pertanto, limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta, ma deve allegare alla domanda maggior danno i fatti costitutivi della pretesa”
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del decisum pari ad € 7.037,00.
IV.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la riduzione del 20% degli onorari, che, tenuto conto anche dell'attività istruttoria espletata, vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da € 5.200,00 a € 26.000,00
Parte_2
[...]
€ 919,00 -20% € 735,20
[...]
Introduttiva € 777,00 -20% € 621,60
Trattazione € 1.680,00 -20% € 1.344,00
Decisoria € 1.701,00 -20% € 1.360,80
TOTALE € 4.061,60
IV.
4-In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, definitivamente poste a carico della convenuta le
13 spese della CTU, come liquidate con decreto del 15.04.2025.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di esatto adempimento, presentata da nei confronti Parte_1
dell' con atto di citazione Controparte_1
notificato il 31.10.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, per quanto di ragione;
B. CONDANNA, per l'effetto, l al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
€ 7.037,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data di presentazione della domanda sino all'effettivo soddisfo;
C. CONDANNA l' al pagamento, in Controparte_1
favore di , delle spese processuali che Parte_1
liquida in € 270,80 per esborsi ed € 4.061,60 per onorari, oltre al rimborso forfettario, spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
D. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
15.04.2025, definitivamente a carico dell'
[...]
CONDANNANDO quest'ultima a rimborsare a Controparte_1
quanto da quest'ultimo versato a tale Parte_1
titolo.
Così deciso in Bari, addì 21.12.2025.
Il Giudice
NZ ID FF
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che, in data 19/11/2019, intorno alle ore 12,00 circa, il Sig. cadeva da un albero, in Parte_1 Putignano (BA), S. C. San Domenico n. 19”; 2
“Vero che, dopo la caduta del 19/11/2019, il Sig. si rialzava e presentava ferite e dolore alla Parte_1 bocca, ai denti, alla mandibola ed al torace”; 10
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. NZ ID FF;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 23.10.2025, fissata per la discussione orale e la decisione, disposta ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12881/2022 R.G. proposta da
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Bianco, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Distefano, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: azione di esatto adempimento ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.10.2025,
il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi
1 come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 31.10.2022,
[...]
, dopo aver allegato: Parte_1
1) di essere titolare della polizza n. 1/2354/77/60170143, sottoscritta con la , avente ad oggetto la Controparte_1
copertura di sinistri derivanti da infortuni e problemi di salute, con facoltà per l'assicurato di chiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute;
2) che in data 19.11.2019, alle ore 12:00 circa, era caduto da un albero, sito in Putignano (BA), presso la Strada
Comunale San Domenico al n.19;
3) che nella stessa giornata l'attore si era recato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di
Putignano dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo mandibolare, con ferite escoriate e contusione dell'emitorace destro e consigliato, comunque, un controllo odontoiatrico per eventuali danni subiti dai manufatti protesici inseriti all'interno della propria bocca;
4) che nella stessa data si era fatto visitare dall'odontoiatra, dr. il quale aveva Persona_1
riscontrato la presenza di diverse escoriazioni al mento e di due circolari in lega ceramica, di 5 elementi quello sull'arcata superiore e di 7 elementi quello sull'arcata inferiore, scheggiati a livello dei gruppi canini;
5) che le lesioni della ceramica dei due circolari presenti nel cavo orale non erano riparabili, in quanto il tutto era fissato in modo definitivo ai monconi;
6) che, comunicazione del 20.11.2019, l'attore aveva
2 denunciato il sinistro alla propria compagnia;
7) che al fine di ripristinare i due circolari in lega ceramica danneggiati a causa della caduta, aveva sostenuto un costo pari complessivamente ad € 17.502,00;
8) che, applicata la franchigia fissata dalla polizza in €
250,00, il rimborso dovuto ammontava, pertanto, ad €
17.502,00;
9) che il aveva, inoltre, sostenuto la spesa di € 57,00, Pt_1
per avviare il procedimento obbligatorio di mediazione;
ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
chiedendone la condanna, in proprio favore, al pagamento della somma di € 17.309,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria,
con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
31.01.2023, si è costituita la la Controparte_1
quale, dopo aver eccepito l'inoperatività della polizza non rientrando l'indennizzo richiesto nell'oggetto del contratto, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con il beneficio delle spese e delle competenze di lite.
I.
4-Espletate le prove orali e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 23.10.2025, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
II.
3-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che, a
3 partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
4-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
4 II.
5-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del rapporto contrattuale, posto a base della domanda, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata, in via documentale, dalla copia del contratto, prodotta da entrambe le parti.
II.
6-Tanto precisato, la convenuta ha, in primo luogo, eccepito la decadenza dell'assicurato del diritto a richiedere il pagamento dell'indennità, non avendo quest'ultimo denunciato il sinistro nel termine di tre giorni, previsto dall'art. 1913 c.c.
II.
7-L'eccezione è infondata.
II.
8-Deve, in particolare, osservarsi che, a norma dell'art. 1915 c.c. “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
II.
9-In applicazione della suddetta disposizione, la Suprema
Corte ha chiarito che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se
l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (vedasi Cass. 19071/2024; in senso conforme
Cass. 24210/2019).
II.10-Nel caso di specie, deve evidenziarsi che l' CP_1 nel dolersi della mancata comunicazione del sinistro nel termine
5 previsto dall'art. 1913 c.c., non ha, tuttavia, assolto agli oneri probatori, posti a suo carico, non avendo, in particolare, dimostrato né il dolo dell'assicurato né la colpa di quest'ultimo né, in quest'ultimo caso, il pregiudizio sofferto.
II.11-Deve essere, inoltre, rigettata, essendo infondata,
l'eccezione preliminare di inoperatività della polizza.
II. ha, in particolare, eccepito che il Controparte_2 sinistro per cui è causa, per effetto, del quale l'attore ha chiesto il rimborso dei costi necessari per la sostituzione delle protesi dentarie, già impiantante prima dell'infortunio, rimaste danneggiate dopo la caduta da un albero, non rientra nell'oggetto del contratto, essendo indennizzabili esclusivamente i danni, cagionati a denti sani.
II.13-La convenuta ha, in particolare, dedotto che:
1) a norma dell'art.
3.1. lett. F) delle condizioni generali di contratto, “Resta comunque inteso tra le Parti che è sempre escluso il rimborso delle cure odontoiatriche, delle parodontopatie e delle protesi dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio. Il rimborso delle spese per le protesi dentarie – se dovuto – sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e semprechè la protesi sia applicata entro e non oltre un anno dalla data del sinistro”;
2) a norma dell'art. 2.2. “La Società corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti;
pertanto
l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto
6 fisico, l'Indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti”.
II.14-A fronte di tale eccezione, l'attore ha replicato che il testo del regolamento contrattuale deve essere interpretato alla luce del comportamento, assunto dall'Assicurazione, dopo la stipulazione del contratto, avendo quest'ultima, sulla base della medesima polizza, ottenuto dall'assicurazione in data 19.02.2013, un indennizzo, pari ad € 9.100,00, per il ristoro dei costi necessari per la ricostruzione di una protesi dentale, rimasta danneggiata a seguito di una caduta.
II.15-Si rileva, altresì, che la suddetta circostanza di fatto, oltre ad essere provata dalla documentazione, allegata all'atto di citazione, non è stata contestata dalla convenuta né nella propria comparsa di costituzione e risposta né nei successi scritti difensivi.
II.16-Ciò posto, a norma dell'art. 1362 c.c. “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
II.17-In relazione a tale aspetto la Corte di cassazione, in una recente pronuncia, ha chiarito che “L'attività di interpretazione del contratto è governata dal prioritario principio secondo cui il giudice deve dare la precedenza ai criteri soggettivi, ossia valutare l'intenzione delle parti ed il loro comportamento complessivo, anche successivo alla stipulazione del contratto”.
7 II.18-Si veda, altresì, Cass. 34687/2023
“Nella interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume
l'elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'articolo
1362, comma 1, del Cc presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo
(come l'incondizionata, affermazione dell'articolo 1363 del
Cc esige) attraverso la connessione degli elementi letterali (le une per mezzo delle altre), la relativa integrazione (il senso che risulta dal complesso dell'atto), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (articolo 1362 comma 2, del
Cc): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente. Questa progressiva dilatazione degli elementi dell'interpretazione contrattuale si sviluppa man mano dalle singole parole alla clausola, alla connessione delle clausole, al complesso dell'atto, ed al comportamento complessivo delle parti, il quale non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario e indefettibile (si deve valutare: articolo
1362, comma 2, del Cc). In tal modo, le disposizioni degli articoli
1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, del Cc sono fondate sulla stessa logica, che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo
e in diversa misura, segnala l'articolo 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione: le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola, questa nelle altre clausole, queste nel complesso dell'atto, e l'atto nel complessivo comportamento delle parti”.
II.19-Nel caso di specie, se è, pur vero, che le pattuizioni contrattuali, invocate dall'assicurazione, sembrano escludere il
8 diritto ad ottenere l'indennizzo laddove, come nella specie,
l'assicurato abbia impiantato, prima dell'infortunio, delle protesi dentarie è, tuttavia, altrettanto vero che la formulazione letterale di tali clausole è smentita dal comportamento, tenuto dalla convenuta la quale, in esecuzione della medesima polizza per cui è causa, nel
2013 ha indennizzato l'attore per il danno, derivante dalla distruzione di una protesi dentaria, installata in epoca antecedente alla verificazione del sinistro, senza, peraltro, rendere necessaria l'instaurazione di alcun giudizio.
II.20-Non avendo, inoltre, la convenuta smentito la circostanza che il pagamento fosse avvenuto, in occasione del precedente sinistro, senza che la compagnia eccepisse, in analoghe circostanze,
l'operatività della polizza, l'interpretazione del contratto, fornita dall'attore è ulteriormente corroborata dal criterio ermeneutico della buona fede, stabilito dall'art. 1366 c.c.
II.21-Sotto questo aspetto si osserva, in particolare, che l'attore nel rinnovare la polizza emessa in data 19.05.2019, pagando in data 24.07.2019 il relativo premio, ha fatto legittimo affidamento, ingenerato dal comportamento precedente tenuto dall'assicurazione, sulla circostanza che anche i danni occorsi alle protesi dentarie, ove verificatisi, sarebbero stati indennizzati.
II.22-Si veda, sul punto, Cass. 656/2025 “I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, exartt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di
9 intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto” (in senso conforme Cass. 20106/2009)
II.23-Superate le eccezioni preliminari, sollevate dalla convenuta, nel merito si rileva, in primo luogo, che la verificazione del sinistro ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni, chiare, precise e concordanti rese dal testimone oculare, Tes_1
, il quale, ascoltato all'udienza del 25.01.2024 ha riferito:
[...]
“sul capitolo A)1 delle note istruttorie n.2) a firma dell'avv.
G. Bianco, datata 18.04.2023, posso dire che è vero. Sono a conoscenza dei fatti perché ero presente nel fondo, dove si trovava il sig. ed ho assistito alla caduta. Preciso che ero andato Pt_1
insieme al per raccogliere le olive;
ero distante circa 10 Pt_1
metri dal posto in cui si trovava il ed ero intento a Pt_1
posizionare le reti presso un altro albero lì vicino. Aggiungo che il sig. era sull'albero che raccoglieva le olive. Pt_1
Sul capitolo B)2 delle predette note posso dire che è vero. Il
, dopo essersi alzato dalla caduta, aveva sangue alla bocca ed Pt_1
io l'ho accompagnato all'ospedale. Quando siamo stati in ospedale, all'uscita del dalla visita medica quest'ultimo aveva i Pt_1
problemi ai denti di cui mi si chiede”.
II.24-Acclarato, pertanto, che l'attore ha provato la verificazione del sinistro, il Tribunale, alla luce anche della documentazione sanitaria, depositata dall'attore, con ordinanza del
20.02.2024, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la compatibilità tra le lesioni, risultanti dalla documentazione sanitaria offerta dall'attore, ed il sinistro ed a quantificare, in caso di riscontro positivo, la congruità delle spese, come documentate, in atti, sostenute dall'attore.
II.25-Orbene il nominato CTU, odontoiatra dott.ssa Persona_2
, dopo aver sottoposto a visita la persona dell'attore ed
[...]
esaminato la documentazione, versata in atti, all'esito di un percorso logico-argomentativo, immune da incongruenze o incompletezze, svolto nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, assicurato dalla formale convocazione delle stesse alle operazioni peritali, ha accertato quanto segue.
II.25-La dott.ssa ha, innanzitutto, accertato che Per_2
dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione prodotta e dalla visita condotta sul periziando si Parte_1
può affermare che le lesioni sono compatibili con il sinistro, così come descritto nell'atto di citazione al punto 2.
II.26-In relazione al quantum debeatur, l'odontoiatra, nominata dal Tribunale, ha verificato che “dal confronto tra la recente opt, eseguita in occasione delle operazioni peritali in data 26 novembre
2024 scorso e la opt eseguita in data 5 agosto 2020, si evince
l'esecuzione di implanto-protesi da parte del dr. cioè Persona_1
l'inserimento di impianti dentali (inserimento di “radici” artificiali nelle ossa mascellari) sia all'arcata superiore che inferiore e la realizzazione dei nuovi manufatti protesici, in seguito al sinistro subito dal periziando.
La scelta implanto-protesica, prosegue il CTU, a sostituzione delle precedenti protesi fisse, da parte del dr. per Persona_1
una riabilitazione migliorativa del periziando, si è rivelata pertinente e congrua per l'arcata inferiore, dove si riscontra una buona osteointegrazione degli impianti dentali e una buona stabilità del manufatto protesico.
11 Incongrua e non pertinente, invece, si è rivelata la scelta terapeutica per l'arcata superiore dove è stato realizzato un manufatto protesico “misto”, che si poggia, cioè, sia su impianti che su pilastri naturali inaffidabili. La protesi superiore, infatti, presenta difetti multipli di chiusura marginale, carie marginale dei pilastri naturali con conseguente instabilità del manufatto e necessità di rifacimento dopo appena quattro anni.
II.27-La dott.ssa ha, quindi, ritenuto congruo il Per_2
costo di € 7.110,00 per il rifacimento dei nove elementi della protesi fissa inferiore, escludendo gli oneri correlati alla riabilitazione dell'arcata dentale superiore, ritenendo tale attività inutile ed inopportuna nonché il costo di € 120,00, sostenuto dall'attore per la visita odontoiatrica.
II.28-La correttezza dell'elaborato peritale è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la convenuta, oltre a non trasmettere osservazioni entro il termine perentorio assegnato dal
Tribunale, non ha specificamente contestato, nemmeno nelle note conclusive, quanto accertato dal CTU.
II.29-Sulla somma quantificata dal CTU deve essere detratta la franchigia di € 250,00 prevista dal contratto ed aggiunti i costi di mediazione, pari ad € 57,00, documentati dall'attore.
II.30-In parziale accoglimento della domanda, la convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.037,00, oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di presentazione della domanda sino all'effettivo soddisfo.
II.31-Non può essere, invece, riconosciuta la valutazione monetaria, non avendo la parte attrice espressamente domandato la condanna della controparte al risarcimento del maggior danno, derivante dall'indisponibilità del denaro.
12 II.32-Vedasi Cass. 14837/2022 “Ove la parte creditrice che lamenti il mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria invochi il danno da svalutazione ex articolo 1224 del codice civile, comma 2, per il ritardo sofferto nel conseguimento del credito di valuta, di contro ad ogni automatismo destinato a valere per la diversa fattispecie della rivalutazione del credito di valore, è necessaria la proposizione di una autonoma domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 del Cc, comma 2. Il creditore non può, pertanto, limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta, ma deve allegare alla domanda maggior danno i fatti costitutivi della pretesa”
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del decisum pari ad € 7.037,00.
IV.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la riduzione del 20% degli onorari, che, tenuto conto anche dell'attività istruttoria espletata, vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da € 5.200,00 a € 26.000,00
Parte_2
[...]
€ 919,00 -20% € 735,20
[...]
Introduttiva € 777,00 -20% € 621,60
Trattazione € 1.680,00 -20% € 1.344,00
Decisoria € 1.701,00 -20% € 1.360,80
TOTALE € 4.061,60
IV.
4-In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, definitivamente poste a carico della convenuta le
13 spese della CTU, come liquidate con decreto del 15.04.2025.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di esatto adempimento, presentata da nei confronti Parte_1
dell' con atto di citazione Controparte_1
notificato il 31.10.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, per quanto di ragione;
B. CONDANNA, per l'effetto, l al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
€ 7.037,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data di presentazione della domanda sino all'effettivo soddisfo;
C. CONDANNA l' al pagamento, in Controparte_1
favore di , delle spese processuali che Parte_1
liquida in € 270,80 per esborsi ed € 4.061,60 per onorari, oltre al rimborso forfettario, spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
D. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
15.04.2025, definitivamente a carico dell'
[...]
CONDANNANDO quest'ultima a rimborsare a Controparte_1
quanto da quest'ultimo versato a tale Parte_1
titolo.
Così deciso in Bari, addì 21.12.2025.
Il Giudice
NZ ID FF
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che, in data 19/11/2019, intorno alle ore 12,00 circa, il Sig. cadeva da un albero, in Parte_1 Putignano (BA), S. C. San Domenico n. 19”; 2
“Vero che, dopo la caduta del 19/11/2019, il Sig. si rialzava e presentava ferite e dolore alla Parte_1 bocca, ai denti, alla mandibola ed al torace”; 10