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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2891/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ZAIRA C.F._1
ANGELA BALDI, giusta procura in atti;
E
nato a [...]_1
(FRANCIA) il 13/07/1982, rappresentato e difeso dall'avv. PILLITTERI
CO CA, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati al di fuori del matrimonio.
pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
16/06/2025 e hanno esposto che Parte_1 Controparte_1
hanno convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, sono nati i figli (01/02/2014) e Persona_1 Persona_2
(07/08/2017).
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
- Disporre, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso l'abitazione della madre;
- Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
minori, la somma complessiva di €. 350,00 mensili, in ragione di €.
175,00 per ciascuno figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale o ricarica su carta prepagata le cui coordinate saranno comunicate a cura della seconda;
- Disporre che le spese scolastiche e mediche non mutuabili, nonché tutte le spese straordinarie relative ai figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e al riguardo la sig.ra Parte_1
avrà cura di documentarle periodicamente al sig. Controparte_1
al fine di ottenerne il rimborso;
- Disporre che fin quando il padre vivrà in Francia, lo stesso avrà facoltà di vedere i figli durante il periodo feriale previo accordo con la madre, da concordare almeno una settimana prima e compatibilmente sia agli impegni lavorativi di quest'ultima sia agli impegni scolastici dei figli;
- dal momento in cui il padre si trasferirà in Italia, lo stesso avrà facoltà di vedere i figli durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì, con pagina 2 di 4 onere di prelevarli personalmente all'uscita delle rispettive scuole e di riportarli alla madre entro le ore 20.00; - il padre potrà, inoltre, incontrare i figli a fine settimana alterni, prelevandoli dall'abitazione della madre il sabato alle ore 9,00 e riportandoli presso l'abitazione della stessa l'indomani (domenica) alle ore 20,00; - durante l'estate continuativamente per un periodo di 30 giorni previo accordo con la madre, da concordare almeno quindici giorni prima;
- nel periodo
Natalizio per sette giorni comprensivi ad anni alterni della festività del
Natale o quella del Capodanno, sempre previo accordo con la madre, da concordare almeno quindici giorni prima;
- nel periodo Pasquale per quattro giorni comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, da concordare con la madre almeno una settimana prima.”
Su impulso del giudice delegato, le parti, con note scritte depositate in data 04/11/2025, a parziale modifica delle condizioni stabilite in ricorso hanno stabilito congiuntamente di aumentare il mantenimento da euro 175,00 a figlio a euro 200,00 a figlio, per un totale di euro 400,00, anche in ragione delle spese di viaggio (a/r Francia/Italia, vitto, alloggio) che il signor affronta, a cadenza mensile, al fine di poter stare CP_1
vicino ai propri figli per gestire al meglio la distanza nonché supportarli nella gestione della mancanza e aiutarli ad accettare la situazione con serenità.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il
P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che e Persona_1 [...]
siano affidati ad entrambi i genitori alle condizioni di cui Persona_2
in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 2891/2025
RGVG;
Dispone che e siano Persona_1 Persona_2
affidati ad entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2891/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ZAIRA C.F._1
ANGELA BALDI, giusta procura in atti;
E
nato a [...]_1
(FRANCIA) il 13/07/1982, rappresentato e difeso dall'avv. PILLITTERI
CO CA, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati al di fuori del matrimonio.
pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
16/06/2025 e hanno esposto che Parte_1 Controparte_1
hanno convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, sono nati i figli (01/02/2014) e Persona_1 Persona_2
(07/08/2017).
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
- Disporre, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso l'abitazione della madre;
- Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
minori, la somma complessiva di €. 350,00 mensili, in ragione di €.
175,00 per ciascuno figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale o ricarica su carta prepagata le cui coordinate saranno comunicate a cura della seconda;
- Disporre che le spese scolastiche e mediche non mutuabili, nonché tutte le spese straordinarie relative ai figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e al riguardo la sig.ra Parte_1
avrà cura di documentarle periodicamente al sig. Controparte_1
al fine di ottenerne il rimborso;
- Disporre che fin quando il padre vivrà in Francia, lo stesso avrà facoltà di vedere i figli durante il periodo feriale previo accordo con la madre, da concordare almeno una settimana prima e compatibilmente sia agli impegni lavorativi di quest'ultima sia agli impegni scolastici dei figli;
- dal momento in cui il padre si trasferirà in Italia, lo stesso avrà facoltà di vedere i figli durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì, con pagina 2 di 4 onere di prelevarli personalmente all'uscita delle rispettive scuole e di riportarli alla madre entro le ore 20.00; - il padre potrà, inoltre, incontrare i figli a fine settimana alterni, prelevandoli dall'abitazione della madre il sabato alle ore 9,00 e riportandoli presso l'abitazione della stessa l'indomani (domenica) alle ore 20,00; - durante l'estate continuativamente per un periodo di 30 giorni previo accordo con la madre, da concordare almeno quindici giorni prima;
- nel periodo
Natalizio per sette giorni comprensivi ad anni alterni della festività del
Natale o quella del Capodanno, sempre previo accordo con la madre, da concordare almeno quindici giorni prima;
- nel periodo Pasquale per quattro giorni comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, da concordare con la madre almeno una settimana prima.”
Su impulso del giudice delegato, le parti, con note scritte depositate in data 04/11/2025, a parziale modifica delle condizioni stabilite in ricorso hanno stabilito congiuntamente di aumentare il mantenimento da euro 175,00 a figlio a euro 200,00 a figlio, per un totale di euro 400,00, anche in ragione delle spese di viaggio (a/r Francia/Italia, vitto, alloggio) che il signor affronta, a cadenza mensile, al fine di poter stare CP_1
vicino ai propri figli per gestire al meglio la distanza nonché supportarli nella gestione della mancanza e aiutarli ad accettare la situazione con serenità.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il
P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che e Persona_1 [...]
siano affidati ad entrambi i genitori alle condizioni di cui Persona_2
in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 2891/2025
RGVG;
Dispone che e siano Persona_1 Persona_2
affidati ad entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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