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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/09/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6927 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 24/10/2024, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SARCINA ELISABETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. PASQUARELLA LUCA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni congiunte
Voglia, Codesto Ill. mo Giudice adito, contrariis rejectis:
- In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1/12/1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- L'abitazione coniugale, sita in Villasanta (MB), via Amatore Sciesa, condotta in locazione con contratto intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla IG.ra , che ci vivrà con il figlio Parte_1
provvedendo la medesima a stipulare nuovo contratto con la proprietà come unica contraente;
Per_1
- Il IG. provvederà ad asportare i propri beni personali, rimasti presso l'abitazione familiare. Pt_2
- Disporre l'affido condiviso del figlio minore secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Villasanta (MB), via Amatore Sciesa n. 11.
- Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Quest'ultimo manterrà ampia libertà di frequentazione del genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e le eIGenze di studio e di svago del figlio, previo accordo con il genitore collocatario.
- I genitori si consulteranno ed assumeranno concordemente tutte le decisioni relative a quelle di maggior interesse, riguardanti la cura, crescita ed istruzione del figlio, stabilendo, altresi in modo univoco, le modalità di attuazione delle decisioni delle stesse, previo comune accordo (scelte di istruzione e relativi istituti da frequentare, di intervento medico chirurgico, di attività sportive, di attività sociali, di inserimento del minore in sodalizi di sorte, di indirizzo religioso, di viaggi, vacanze, di eventuali persone incaricate di accudire temporaneamente il minore per eIGenze contingenti etc..).
- Il minore starà con la madre dal lunedi all'uscita della scuola e fino al martedì mattina raccompagnandolo a scuola, mentre il padre preleverà il figlio il martedi all'uscita della scuola e lo riporterà a scuola il venerdì mattina;
conseguentemente la madre riprenderà il minore il venerdi all'uscita e lo terrà con sè fino al successivo giovedi mattina riaccompagnandolo a scuola. Il padre, quindi, preleverà il proprio figlio il giovedi pomeriggio, all'uscita della scuola, e starà insieme al medesimo sino al lunedi mattina allorquando lo riaccompagnerà all'asilo, e viceversa, a settimane alternate;
- In funzione delle rispettive eIGenze lavorative, i genitori potranno usufruire, qualora si renda necessario, della collaborazione e dell'appoggio dei nonni paterni e/ o baby-sitter nei periodi di spettanza del padre e dei nonni materni e/ o una baby-sitter nei periodi di spettanza della madre.
- Il tutto tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e di relazione del minore e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori, salvo diversi e migliori accordi assunti direttamente dai genitori concordemente tra loro.
- Il padre potrà contattare il figlio minore con qualsiasi mezzo e così la madre quando sarà con il Per_1 padre.
- Resta inteso l'obbligo e l'impegno del genitore collocatario di favorire ed agevolare e far rispettare l'incontro genitore - figlio e così l'obbligo e l'impegno del genitore non collocatario, nei periodi di affido, di favorire e agevolare e far rispettare il rientro presso il genitore collocatario negli orari e modalità concordate.
- I genitori si impegnano altresi a non fare mai commenti negativi nei confronti dell'altro genitore, preservando così una crescita armoniosa ed un corretto rapporto genitori - figlio.
- Le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise tra i due coniugi in parti uguali - indicativamente il primo dal 22 dicembre al 30 dicembre ed il secondo dal 31 dicembre al 7 gennaio - che il bambino trascorrerà con i genitori secondo il principio di alternanza.
- Il figlio, per lo scambio dei regali, trascorrerà alternativamente la viglia o il pranzo di Natale con ciascun genitore e , nel caso fossero disponibili con entrambi, indipendentemente dal periodo di spettanza, salvo viaggi programmati e comunicati con il maggior anticipo possibile. - Il bambino, inoltre, trascorrerà le vacanze di carnevale e la settimana di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore ed i periodi dei cosiddetti "ponti", saranno suddivisi alternativamente tra i genitori.
- Per quanto riguarda il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà ad anni alterni con uno e Per_1 l'altro genitore e, nel caso fossero disponibili, anche con entrambi;
mentre trascorrerà quello di ciascun genitore ovvero le festività del papà e della mamma con il medesimo/a a prescindere dalla gestione a settimane alterne e relativi turni.
- Le vacanze estive verranno ripartite tra i genitori in modo che il figlio possa trascorrere due settimane, anche non consecutive, con il padre a decorrere dalla fine del periodo scolastico e sino all'inizio dello stesso.
- Tali periodi dovranno essere individuati d'accordo tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno e, sempre entro il medesimo termine, i IG.ri e si comunicheranno reciprocamente l'indirizzo ed il luogo Pt_1 Pt_2 di villeggiatura, Qualora il genitore cui spetta scegliere per primo il periodo di vacanza non lo faccia nel suindicato termine, perderà il diritto di prelazione che passerà all'altro genitore. La perdita del diritto di prima scelta non muterà, in ogni caso, il regime dell'alternanza.
Eventuale dotazione al minore di smartphone, tablet o consolle per videogiochi dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori.
- Disporre mantenimento in forma diretta del figlio minore soddisfacendo ogni sua eIGenza nei Per_1 periodi di permanenza dello stesso presso ciascuno di essi, ad eccezione delle spese inerenti all'acquisto di giubbini e scarpe, che saranno a carico della madre a fronte della percezione da parte della medesima del contributo al mantenimento come specificato nei capi successivi.
Stante la disparità economica tra le parti, in aggiunta al mantenimento in forma diretta, ordinare al IG. Pt_2 a versare alla la somma mensile di € 250,00(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat fino al compimento al raggiungimento dell'autosufficienza economica, sino a quanto il minore frequenterà la scuola privata;
Tale contributo sarà aumentato ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili quando il minore cesserà l'iscrizione alla scuola privata;
- Disporre il pagamento a carico del IG. delle spese straordinarie come specificatamente e Pt_2 analiticamente indicate secondo il protocollo del Tribunale di Monza nella misura del 60 % a carico del IG. e del 40% a carico della IG.ra . Pt_2 Pt_1
- Per quanto attiene alla sciola privata il padre contribuirà nella misura del 60% della retta. E la madre al 40%, per il corrente anno.
- La IGnora indichera nella propria dichiarazione dei redditi il figlio minore a carico nella misura Pt_1 del 100% e scaricherà al 100% le spese sostenute in favore dello stesso.
- Gli assegni familiari (assegno unico) relativi al minore saranno al 100% percepiti dalla Ricorrente.
- Per quanto riguarda le spese per le quali non è necessario un preventivo accordo, si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali. scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); - Spese mediche urgenti;
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica:
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di arino;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento:
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari, ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore:
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari: alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive:
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
* In ordine alle spese per le quali è necessario il preventivo accordo in via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
- Le modalità con cui verrà richiesto e prestato il consenso a tali spese dovranno esser tali da equilibrare le eIGenze di celerità e certezza nell'azione del genitore, con quella di consentite un'adeguata interlocuzione dell'altro (vedi anche Cass. 26.09.2011 g.
19607):
-Dovrà dunque prevedersi che la richiesta di consenso sia inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp...), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze. rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività da cui derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere espressamente quantificati gli oneri derivanti dall'attività. - L'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, indicando specificamente le motivazioni alla base dello stesso, entro sette giorni dalla comunicazione. In mancanza, la spesa si intenderà approvata. Entro il medesimo termine, ove lo ritenga potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
- Indipendentemente dalla necessità di consenso, in un'ottica di collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori, anche al fine di consentire un'adeguata gestione delle risorse di ciascuno, resta comunque ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione.
- Ogni spesa per la quale si richiede il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità o meno di consenso, dovrà essere idoneamente documentata.
- I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente a cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
- A tale fine il genitore anticipatario è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp...), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario, in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
-Le richieste inviate oltre a tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
- In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e, a sua volta mettere a disposizione dell'altro, i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
- Le parti prestano sin da ora il loro assenso a richiedere o rinnovare la carta di identità, il passaporto ed i documenti equipollenti per il figlio minore.
- I coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio ai sensi dell'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, cosi come novellato dall'art. 24 L. 3/2003:
Ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere all'annotazione sull'atto di matrimonio.
Motivi della decisione Premesso che:
-Le parti hanno contratto matrimonio in Villasanta (MB in data 12.12.2019;
-Dall'unione coniugale è nato in data [...]; Persona_2
-Le parti sono comparse all'udienza del 5 marzo 2025 e hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione.
Ciò premesso, la domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. I. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza. IV. Le spese del giudizio verranno liquidate con la Sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Parte_2 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe,
[...] da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villasanta (MB) per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio n. 16, parte I, anno 2019; III. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV. Spese al definitivo
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio, in data 11 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 24/10/2024, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SARCINA ELISABETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. PASQUARELLA LUCA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni congiunte
Voglia, Codesto Ill. mo Giudice adito, contrariis rejectis:
- In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1/12/1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- L'abitazione coniugale, sita in Villasanta (MB), via Amatore Sciesa, condotta in locazione con contratto intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla IG.ra , che ci vivrà con il figlio Parte_1
provvedendo la medesima a stipulare nuovo contratto con la proprietà come unica contraente;
Per_1
- Il IG. provvederà ad asportare i propri beni personali, rimasti presso l'abitazione familiare. Pt_2
- Disporre l'affido condiviso del figlio minore secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Villasanta (MB), via Amatore Sciesa n. 11.
- Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Quest'ultimo manterrà ampia libertà di frequentazione del genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e le eIGenze di studio e di svago del figlio, previo accordo con il genitore collocatario.
- I genitori si consulteranno ed assumeranno concordemente tutte le decisioni relative a quelle di maggior interesse, riguardanti la cura, crescita ed istruzione del figlio, stabilendo, altresi in modo univoco, le modalità di attuazione delle decisioni delle stesse, previo comune accordo (scelte di istruzione e relativi istituti da frequentare, di intervento medico chirurgico, di attività sportive, di attività sociali, di inserimento del minore in sodalizi di sorte, di indirizzo religioso, di viaggi, vacanze, di eventuali persone incaricate di accudire temporaneamente il minore per eIGenze contingenti etc..).
- Il minore starà con la madre dal lunedi all'uscita della scuola e fino al martedì mattina raccompagnandolo a scuola, mentre il padre preleverà il figlio il martedi all'uscita della scuola e lo riporterà a scuola il venerdì mattina;
conseguentemente la madre riprenderà il minore il venerdi all'uscita e lo terrà con sè fino al successivo giovedi mattina riaccompagnandolo a scuola. Il padre, quindi, preleverà il proprio figlio il giovedi pomeriggio, all'uscita della scuola, e starà insieme al medesimo sino al lunedi mattina allorquando lo riaccompagnerà all'asilo, e viceversa, a settimane alternate;
- In funzione delle rispettive eIGenze lavorative, i genitori potranno usufruire, qualora si renda necessario, della collaborazione e dell'appoggio dei nonni paterni e/ o baby-sitter nei periodi di spettanza del padre e dei nonni materni e/ o una baby-sitter nei periodi di spettanza della madre.
- Il tutto tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e di relazione del minore e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori, salvo diversi e migliori accordi assunti direttamente dai genitori concordemente tra loro.
- Il padre potrà contattare il figlio minore con qualsiasi mezzo e così la madre quando sarà con il Per_1 padre.
- Resta inteso l'obbligo e l'impegno del genitore collocatario di favorire ed agevolare e far rispettare l'incontro genitore - figlio e così l'obbligo e l'impegno del genitore non collocatario, nei periodi di affido, di favorire e agevolare e far rispettare il rientro presso il genitore collocatario negli orari e modalità concordate.
- I genitori si impegnano altresi a non fare mai commenti negativi nei confronti dell'altro genitore, preservando così una crescita armoniosa ed un corretto rapporto genitori - figlio.
- Le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise tra i due coniugi in parti uguali - indicativamente il primo dal 22 dicembre al 30 dicembre ed il secondo dal 31 dicembre al 7 gennaio - che il bambino trascorrerà con i genitori secondo il principio di alternanza.
- Il figlio, per lo scambio dei regali, trascorrerà alternativamente la viglia o il pranzo di Natale con ciascun genitore e , nel caso fossero disponibili con entrambi, indipendentemente dal periodo di spettanza, salvo viaggi programmati e comunicati con il maggior anticipo possibile. - Il bambino, inoltre, trascorrerà le vacanze di carnevale e la settimana di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore ed i periodi dei cosiddetti "ponti", saranno suddivisi alternativamente tra i genitori.
- Per quanto riguarda il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà ad anni alterni con uno e Per_1 l'altro genitore e, nel caso fossero disponibili, anche con entrambi;
mentre trascorrerà quello di ciascun genitore ovvero le festività del papà e della mamma con il medesimo/a a prescindere dalla gestione a settimane alterne e relativi turni.
- Le vacanze estive verranno ripartite tra i genitori in modo che il figlio possa trascorrere due settimane, anche non consecutive, con il padre a decorrere dalla fine del periodo scolastico e sino all'inizio dello stesso.
- Tali periodi dovranno essere individuati d'accordo tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno e, sempre entro il medesimo termine, i IG.ri e si comunicheranno reciprocamente l'indirizzo ed il luogo Pt_1 Pt_2 di villeggiatura, Qualora il genitore cui spetta scegliere per primo il periodo di vacanza non lo faccia nel suindicato termine, perderà il diritto di prelazione che passerà all'altro genitore. La perdita del diritto di prima scelta non muterà, in ogni caso, il regime dell'alternanza.
Eventuale dotazione al minore di smartphone, tablet o consolle per videogiochi dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori.
- Disporre mantenimento in forma diretta del figlio minore soddisfacendo ogni sua eIGenza nei Per_1 periodi di permanenza dello stesso presso ciascuno di essi, ad eccezione delle spese inerenti all'acquisto di giubbini e scarpe, che saranno a carico della madre a fronte della percezione da parte della medesima del contributo al mantenimento come specificato nei capi successivi.
Stante la disparità economica tra le parti, in aggiunta al mantenimento in forma diretta, ordinare al IG. Pt_2 a versare alla la somma mensile di € 250,00(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat fino al compimento al raggiungimento dell'autosufficienza economica, sino a quanto il minore frequenterà la scuola privata;
Tale contributo sarà aumentato ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili quando il minore cesserà l'iscrizione alla scuola privata;
- Disporre il pagamento a carico del IG. delle spese straordinarie come specificatamente e Pt_2 analiticamente indicate secondo il protocollo del Tribunale di Monza nella misura del 60 % a carico del IG. e del 40% a carico della IG.ra . Pt_2 Pt_1
- Per quanto attiene alla sciola privata il padre contribuirà nella misura del 60% della retta. E la madre al 40%, per il corrente anno.
- La IGnora indichera nella propria dichiarazione dei redditi il figlio minore a carico nella misura Pt_1 del 100% e scaricherà al 100% le spese sostenute in favore dello stesso.
- Gli assegni familiari (assegno unico) relativi al minore saranno al 100% percepiti dalla Ricorrente.
- Per quanto riguarda le spese per le quali non è necessario un preventivo accordo, si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali. scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); - Spese mediche urgenti;
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica:
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di arino;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento:
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari, ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore:
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari: alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive:
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
* In ordine alle spese per le quali è necessario il preventivo accordo in via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
- Le modalità con cui verrà richiesto e prestato il consenso a tali spese dovranno esser tali da equilibrare le eIGenze di celerità e certezza nell'azione del genitore, con quella di consentite un'adeguata interlocuzione dell'altro (vedi anche Cass. 26.09.2011 g.
19607):
-Dovrà dunque prevedersi che la richiesta di consenso sia inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp...), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze. rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività da cui derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere espressamente quantificati gli oneri derivanti dall'attività. - L'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, indicando specificamente le motivazioni alla base dello stesso, entro sette giorni dalla comunicazione. In mancanza, la spesa si intenderà approvata. Entro il medesimo termine, ove lo ritenga potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
- Indipendentemente dalla necessità di consenso, in un'ottica di collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori, anche al fine di consentire un'adeguata gestione delle risorse di ciascuno, resta comunque ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione.
- Ogni spesa per la quale si richiede il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità o meno di consenso, dovrà essere idoneamente documentata.
- I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente a cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
- A tale fine il genitore anticipatario è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp...), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario, in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
-Le richieste inviate oltre a tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
- In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e, a sua volta mettere a disposizione dell'altro, i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
- Le parti prestano sin da ora il loro assenso a richiedere o rinnovare la carta di identità, il passaporto ed i documenti equipollenti per il figlio minore.
- I coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio ai sensi dell'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, cosi come novellato dall'art. 24 L. 3/2003:
Ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere all'annotazione sull'atto di matrimonio.
Motivi della decisione Premesso che:
-Le parti hanno contratto matrimonio in Villasanta (MB in data 12.12.2019;
-Dall'unione coniugale è nato in data [...]; Persona_2
-Le parti sono comparse all'udienza del 5 marzo 2025 e hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione.
Ciò premesso, la domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. I. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza. IV. Le spese del giudizio verranno liquidate con la Sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Parte_2 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe,
[...] da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villasanta (MB) per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio n. 16, parte I, anno 2019; III. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV. Spese al definitivo
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio, in data 11 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti