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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 5373/2020
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5373 R.G. dell'anno 2020,
t r a
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Giordano, con studio in Parte_1 C.F._1
Salerno alla Piazza Caduti Civili di Guerra 1, presso Studio Legale Sica Associato, ove elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Opponente
E
( p.i. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LO GI ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nello Studio dell'Avv. Alma Alfano, in 84126 Salerno (SA), alla Via Domenico Coda n. 6, giusta procura in atti
PP
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1367/2020
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 1367/2020 (R.G. 3870/2020), emesso da questo Tribunale il 22 settembre 2020, con cui le pagina 2 di 6 veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.797,02 in favore di a titolo di Controparte_1 corrispettivo per la somministrazione di gas naturale relativa a sei fatture non saldate.
L'Opponente eccepiva, in via principale, la prescrizione di tutte le poste debitorie, in particolare quelle relative alla fattura n. 2715837304 (maxiconguaglio), e in via subordinata, la carenza di prova scritta per l'emissione del DI, la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale (maxiconguaglio ultra- quadriennale) e la contestazione sui consumi per la mancata lettura del contatore.
Si costituiva in giudizio l'PP, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del Decreto Ingiuntivo.
L'PP ribadiva la validità della prova fornita in fase monitoria (estratto conto e contratto), richiamava l'onere della prova in capo all'Opponente per i fatti estintivi, e sosteneva l'interruzione della prescrizione mediante diffida e messa in mora inviata nell'aprile 2020. Producendo, a riprova del credito, la certificazione dei consumi da parte del TO, Controparte_2
Esperiti i tentativi di conciliazione, all'udienza del 6 maggio 2021, il precedente G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del DI limitatamente alla somma di € 1.331,85 (escludendo l'importo della maxi- fattura di conguaglio), rilevando la non manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione per le poste anteriori all'aprile 2015.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 26.11.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritiene l'opposizione parzialmente fondata e meritevole di accoglimento in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata per il credito più risalente.
Sulla Carenza di Prova Scritta
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio a cognizione piena. Come affermato dalla giurisprudenza allegata dalla stessa PP (cfr. Trib. Roma, Sent. n. 8335/2024),
l'eventuale insufficienza probatoria nella fase monitoria viene sanata se il credito viene pienamente provato in sede di opposizione mediante la produzione del contratto, delle fatture e delle certificazioni dei consumi.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, l'PP ha prodotto idonea documentazione a comprovare l'esistenza del rapporto e l'entità dei prelievi (contratto, fatture, certificazione . CP_2
Sulla Violazione della Buona Fede e Contestazione del Conguaglio
L'eccezione relativa alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) per l'emissione di un maxiconguaglio ultra-quadriennale (€ 6.521,97, riferito al periodo 01.12.2012–12.05.2015)
è rilevante, ma viene assorbita dalla questione della prescrizione, che è di più immediata e decisiva applicazione.
Resta il principio, sostenuto dalla giurisprudenza in materia di somministrazione, che l'onere di provare l'eccessività dei consumi (fatti impeditivi o modificativi del credito) spetta all'utente. A fronte della certificazione dei consumi da parte del TO ( , l'Opponente non ha fornito la prova CP_2 specifica e tecnica di un malfunzionamento del contatore o di un errore di misurazione, limitandosi a contestazioni generiche.
Sull'Eccezione di Prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Opponente è fondata con riguardo alla maggior parte del credito ingiunto.
Il credito per la somministrazione di gas, per il periodo di riferimento, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. (applicabile prima dell'introduzione del termine biennale).
Il dies a quo coincide con la data di scadenza della fattura o, per i conguagli, con il momento in cui il
RN ha avuto la possibilità di esigere il pagamento.
L'unico atto interruttivo della prescrizione di cui l'PP ha fornito prova certa di recapito all'Opponente
è la diffida e messa in mora inviata tra il 15 e il 20 aprile 2020.
Applicando a ritroso il termine quinquennale dalla data dell'interruzione (aprile 2020), ne consegue che sono validamente esigibili solo le poste debitorie la cui scadenza o esigibilità è successiva all'aprile 2015.
La fattura n. 2715837304, per € 6.521,97, emessa nel marzo 2016, si riferisce interamente al conguaglio di oneri e consumi maturati nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2012 e il 12 maggio 2015.
pagina 4 di 6 Il credito, riferendosi a un periodo integralmente anteriore al termine non prescritto (aprile 2015), è per la quasi totalità prescritto.
L'argomentazione di secondo cui l'esigibilità per gli oneri accessori (accise) sarebbe sorta solo con CP_1
l'aggiornamento dei sistemi nel 2016, non può essere accolta. L'impossibilità di calcolo dovuta a ragioni interne al RN non può operare a danno del consumatore prolungando il termine di prescrizione. Il credito era, in linea di principio, esigibile già dal 2012/2013 per i consumi effettivi, ancorché non fatturato.
Pertanto, il credito di € 6.521,97 relativo alla fattura n. 2715837304 è interamente prescritto
Le restanti fatture ingiunte, per un totale di € 1.331,85, si riferiscono a periodi successivi o comunque non contestati in termini di prescrizione quinquennale rispetto alla messa in mora di aprile 2020.
Il Tribunale, pur rilevando la genericità delle altre contestazioni dell'Opponente (come accertato nell'ordinanza del 06/05/2021), ritiene che la validità di queste somme sia comunque assorbita dalla prova documentale prodotta ex adverso.
In accoglimento dell'eccezione di prescrizione sull'importo di € 6.521,97, il Decreto Ingiuntivo n. Pt_ 1367/2020 deve essere revocato e il credito dovuto dalla Sig.ra in favore di deve Controparte_1 essere ridotto all'importo di € 1.331,85 (oltre agli interessi legali dal 22.04.2020 come già disposto con l'Ordinanza di provvisoria esecuzione).
Sulle Spese di Lite
In considerazione della parziale soccombenza reciproca – l'Opponente ha prevalso sull'importo principale contestato (il maxiconguaglio), ma è risultata soccombente sulle altre fatture – si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti per intero.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Sig.ra contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il Decreto Ingiuntivo Telematico n.
1367/2020 (R.G. 3870/2020) emesso in data 22 settembre 2020. pagina 5 di 6 2. CONDANNA la Sig.ra al pagamento in favore di della minor Parte_1 Controparte_1 somma di € 1.331,85 (Euro milletrecentotrentuno/85), oltre interessi legali dalla messa in mora (22 aprile 2020) al saldo.
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 5373/2020
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5373 R.G. dell'anno 2020,
t r a
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Giordano, con studio in Parte_1 C.F._1
Salerno alla Piazza Caduti Civili di Guerra 1, presso Studio Legale Sica Associato, ove elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Opponente
E
( p.i. ), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LO GI ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nello Studio dell'Avv. Alma Alfano, in 84126 Salerno (SA), alla Via Domenico Coda n. 6, giusta procura in atti
PP
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1367/2020
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 1367/2020 (R.G. 3870/2020), emesso da questo Tribunale il 22 settembre 2020, con cui le pagina 2 di 6 veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.797,02 in favore di a titolo di Controparte_1 corrispettivo per la somministrazione di gas naturale relativa a sei fatture non saldate.
L'Opponente eccepiva, in via principale, la prescrizione di tutte le poste debitorie, in particolare quelle relative alla fattura n. 2715837304 (maxiconguaglio), e in via subordinata, la carenza di prova scritta per l'emissione del DI, la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale (maxiconguaglio ultra- quadriennale) e la contestazione sui consumi per la mancata lettura del contatore.
Si costituiva in giudizio l'PP, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del Decreto Ingiuntivo.
L'PP ribadiva la validità della prova fornita in fase monitoria (estratto conto e contratto), richiamava l'onere della prova in capo all'Opponente per i fatti estintivi, e sosteneva l'interruzione della prescrizione mediante diffida e messa in mora inviata nell'aprile 2020. Producendo, a riprova del credito, la certificazione dei consumi da parte del TO, Controparte_2
Esperiti i tentativi di conciliazione, all'udienza del 6 maggio 2021, il precedente G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del DI limitatamente alla somma di € 1.331,85 (escludendo l'importo della maxi- fattura di conguaglio), rilevando la non manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione per le poste anteriori all'aprile 2015.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 26.11.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritiene l'opposizione parzialmente fondata e meritevole di accoglimento in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata per il credito più risalente.
Sulla Carenza di Prova Scritta
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio a cognizione piena. Come affermato dalla giurisprudenza allegata dalla stessa PP (cfr. Trib. Roma, Sent. n. 8335/2024),
l'eventuale insufficienza probatoria nella fase monitoria viene sanata se il credito viene pienamente provato in sede di opposizione mediante la produzione del contratto, delle fatture e delle certificazioni dei consumi.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, l'PP ha prodotto idonea documentazione a comprovare l'esistenza del rapporto e l'entità dei prelievi (contratto, fatture, certificazione . CP_2
Sulla Violazione della Buona Fede e Contestazione del Conguaglio
L'eccezione relativa alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) per l'emissione di un maxiconguaglio ultra-quadriennale (€ 6.521,97, riferito al periodo 01.12.2012–12.05.2015)
è rilevante, ma viene assorbita dalla questione della prescrizione, che è di più immediata e decisiva applicazione.
Resta il principio, sostenuto dalla giurisprudenza in materia di somministrazione, che l'onere di provare l'eccessività dei consumi (fatti impeditivi o modificativi del credito) spetta all'utente. A fronte della certificazione dei consumi da parte del TO ( , l'Opponente non ha fornito la prova CP_2 specifica e tecnica di un malfunzionamento del contatore o di un errore di misurazione, limitandosi a contestazioni generiche.
Sull'Eccezione di Prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Opponente è fondata con riguardo alla maggior parte del credito ingiunto.
Il credito per la somministrazione di gas, per il periodo di riferimento, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. (applicabile prima dell'introduzione del termine biennale).
Il dies a quo coincide con la data di scadenza della fattura o, per i conguagli, con il momento in cui il
RN ha avuto la possibilità di esigere il pagamento.
L'unico atto interruttivo della prescrizione di cui l'PP ha fornito prova certa di recapito all'Opponente
è la diffida e messa in mora inviata tra il 15 e il 20 aprile 2020.
Applicando a ritroso il termine quinquennale dalla data dell'interruzione (aprile 2020), ne consegue che sono validamente esigibili solo le poste debitorie la cui scadenza o esigibilità è successiva all'aprile 2015.
La fattura n. 2715837304, per € 6.521,97, emessa nel marzo 2016, si riferisce interamente al conguaglio di oneri e consumi maturati nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2012 e il 12 maggio 2015.
pagina 4 di 6 Il credito, riferendosi a un periodo integralmente anteriore al termine non prescritto (aprile 2015), è per la quasi totalità prescritto.
L'argomentazione di secondo cui l'esigibilità per gli oneri accessori (accise) sarebbe sorta solo con CP_1
l'aggiornamento dei sistemi nel 2016, non può essere accolta. L'impossibilità di calcolo dovuta a ragioni interne al RN non può operare a danno del consumatore prolungando il termine di prescrizione. Il credito era, in linea di principio, esigibile già dal 2012/2013 per i consumi effettivi, ancorché non fatturato.
Pertanto, il credito di € 6.521,97 relativo alla fattura n. 2715837304 è interamente prescritto
Le restanti fatture ingiunte, per un totale di € 1.331,85, si riferiscono a periodi successivi o comunque non contestati in termini di prescrizione quinquennale rispetto alla messa in mora di aprile 2020.
Il Tribunale, pur rilevando la genericità delle altre contestazioni dell'Opponente (come accertato nell'ordinanza del 06/05/2021), ritiene che la validità di queste somme sia comunque assorbita dalla prova documentale prodotta ex adverso.
In accoglimento dell'eccezione di prescrizione sull'importo di € 6.521,97, il Decreto Ingiuntivo n. Pt_ 1367/2020 deve essere revocato e il credito dovuto dalla Sig.ra in favore di deve Controparte_1 essere ridotto all'importo di € 1.331,85 (oltre agli interessi legali dal 22.04.2020 come già disposto con l'Ordinanza di provvisoria esecuzione).
Sulle Spese di Lite
In considerazione della parziale soccombenza reciproca – l'Opponente ha prevalso sull'importo principale contestato (il maxiconguaglio), ma è risultata soccombente sulle altre fatture – si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti per intero.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Sig.ra contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il Decreto Ingiuntivo Telematico n.
1367/2020 (R.G. 3870/2020) emesso in data 22 settembre 2020. pagina 5 di 6 2. CONDANNA la Sig.ra al pagamento in favore di della minor Parte_1 Controparte_1 somma di € 1.331,85 (Euro milletrecentotrentuno/85), oltre interessi legali dalla messa in mora (22 aprile 2020) al saldo.
3. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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