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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Riccardo Massera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2026 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
DE FALCO;
- Attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SALVATORE VITALE e dall'avv. RICCARDO VITALE;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
GIANLUCA CESARINI;
- Convenute -
OGGETTO: Proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , proprietaria di un fondo sito nel Comune di (N.C.T. Foglio 25, Parte_1 _2 part. 786), ha lamentato che ha realizzato, su un terreno confinante da Controparte_1 lei posseduto ma di proprietà dell' (part. 636), una serie di Controparte_2 manufatti a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c. e dal regolamento edilizio del Comune di . Ha quindi chiesto la condanna in solido dei convenuti alla _2 demolizione o all'arretramento di tali opere, oltre al risarcimento dei danni subiti.
2. ha contestato la fondatezza della domanda eccependo in via Controparte_1 pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo la natura amovibile dei manufatti e la corretta applicazione delle distanze.
3. L' ha a sua volta chiesto il rigetto della domanda eccependo Controparte_2 la propria estraneità ai fatti e l'indeterminatezza della domanda stessa.
4. Istruita la causa mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del
10/04/2025 l'istruttore ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis
Pag. 1 di 3 c.p.c. prevedendo l'arretramento alla distanza di cinque metri dal confine dei manufatti individuati dal c.t.u. con le lettere , a cura e spese della convenuta Pt_2 CP_1
, con rinuncia dell'attrice alla domanda di risarcimento dei danni e con
[...] riconoscimento, in favore di questa, di un equo ristoro delle spese del giudizio. Per una migliore comprensione, si riporta di seguito l'individuazione dei manufatti tratta dalla relazione dell'ausiliario (all. 5):
Tutte le parti in causa hanno dichiarato formalmente di aderire a tale proposta ma non è stato raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite, e pertanto all'udienza del 17.09.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
5. La concorde adesione di tutte le parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. determina la cessazione della materia del contendere che, benché non disciplinata dal codice di rito, è una forma di definizione del processo applicabile ogniqualvolta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, ovvero per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1048 del
Pag. 2 di 3 28/09/2000).
6. Resta da provvedere sulle spese di lite, non avendo le parti raggiunto un accordo al riguardo.
Per il principio della soccombenza virtuale la convenuta deve essere condannata a rifondere le spese all'attrice, la cui pretesa ha trovato sostanziale, ma non integrale accoglimento;
in ragione dell'esito della lite esse devono essere compensate per il 50%, e per il residuo 50% vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Devono viceversa essere integralmente compensate le spese nei confronti dell' _2
, che non ha proposto domande nei confronti di e si è limitata a
[...] Controparte_1 chiedere il rigetto di quelle proposte dall'attrice.
Le spese di c.t.u. devono invece essere poste integralmente a carico di , Controparte_1 che vi ha dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) preso atto che si è impegnata a provvedere a propria cura e spese Controparte_1 all'arretramento dei manufatti individuati con le lettere A, B, C e D alla distanza di cinque metri dalla linea di confine con la proprietà dell'attrice e che questa ha Parte_1 rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni, dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate per la metà le spese del giudizio relativamente al rapporto tra l'attrice e la convenuta e condanna quest'ultima a rimborsare a Controparte_1
la residua metà che liquida in 275,55 € per spese e 3.000 € per Parte_1 compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese nei confronti dell' ; pone Controparte_2 definitivamente a carico di le spese relative alla CTU. Controparte_1
Così deciso in Velletri il 30/09/2025
Il Giudice
Riccardo Massera
Pag. 3 di 3
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Riccardo Massera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2026 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
DE FALCO;
- Attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SALVATORE VITALE e dall'avv. RICCARDO VITALE;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
GIANLUCA CESARINI;
- Convenute -
OGGETTO: Proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , proprietaria di un fondo sito nel Comune di (N.C.T. Foglio 25, Parte_1 _2 part. 786), ha lamentato che ha realizzato, su un terreno confinante da Controparte_1 lei posseduto ma di proprietà dell' (part. 636), una serie di Controparte_2 manufatti a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c. e dal regolamento edilizio del Comune di . Ha quindi chiesto la condanna in solido dei convenuti alla _2 demolizione o all'arretramento di tali opere, oltre al risarcimento dei danni subiti.
2. ha contestato la fondatezza della domanda eccependo in via Controparte_1 pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo la natura amovibile dei manufatti e la corretta applicazione delle distanze.
3. L' ha a sua volta chiesto il rigetto della domanda eccependo Controparte_2 la propria estraneità ai fatti e l'indeterminatezza della domanda stessa.
4. Istruita la causa mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del
10/04/2025 l'istruttore ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis
Pag. 1 di 3 c.p.c. prevedendo l'arretramento alla distanza di cinque metri dal confine dei manufatti individuati dal c.t.u. con le lettere , a cura e spese della convenuta Pt_2 CP_1
, con rinuncia dell'attrice alla domanda di risarcimento dei danni e con
[...] riconoscimento, in favore di questa, di un equo ristoro delle spese del giudizio. Per una migliore comprensione, si riporta di seguito l'individuazione dei manufatti tratta dalla relazione dell'ausiliario (all. 5):
Tutte le parti in causa hanno dichiarato formalmente di aderire a tale proposta ma non è stato raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite, e pertanto all'udienza del 17.09.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
5. La concorde adesione di tutte le parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. determina la cessazione della materia del contendere che, benché non disciplinata dal codice di rito, è una forma di definizione del processo applicabile ogniqualvolta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, ovvero per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1048 del
Pag. 2 di 3 28/09/2000).
6. Resta da provvedere sulle spese di lite, non avendo le parti raggiunto un accordo al riguardo.
Per il principio della soccombenza virtuale la convenuta deve essere condannata a rifondere le spese all'attrice, la cui pretesa ha trovato sostanziale, ma non integrale accoglimento;
in ragione dell'esito della lite esse devono essere compensate per il 50%, e per il residuo 50% vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Devono viceversa essere integralmente compensate le spese nei confronti dell' _2
, che non ha proposto domande nei confronti di e si è limitata a
[...] Controparte_1 chiedere il rigetto di quelle proposte dall'attrice.
Le spese di c.t.u. devono invece essere poste integralmente a carico di , Controparte_1 che vi ha dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) preso atto che si è impegnata a provvedere a propria cura e spese Controparte_1 all'arretramento dei manufatti individuati con le lettere A, B, C e D alla distanza di cinque metri dalla linea di confine con la proprietà dell'attrice e che questa ha Parte_1 rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni, dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate per la metà le spese del giudizio relativamente al rapporto tra l'attrice e la convenuta e condanna quest'ultima a rimborsare a Controparte_1
la residua metà che liquida in 275,55 € per spese e 3.000 € per Parte_1 compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese nei confronti dell' ; pone Controparte_2 definitivamente a carico di le spese relative alla CTU. Controparte_1
Così deciso in Velletri il 30/09/2025
Il Giudice
Riccardo Massera
Pag. 3 di 3