TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4344/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti Fabio Fracon e Pasqualino Ciricosta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fracon in Torino, via Aurelio Saffi n. 2
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Cristina Lupi, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Bragadin n. 96
RESISTENTE
Oggetto: fondo patrimoniale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Accertare e dichiarare la mancanza del diritto in capo alla convenuta di iscrivere ipoteca sull'immobile facente parte del fondo patrimoniale costituito il 20 ottobre 2010 da parte del ricorrente e della di lui coniuge (debitrice) per le ragioni e per i crediti di cui in ricorso e per l'effetto, qualora nelle more effettuata, dichiarare la nullità dell'iscrizione, ordinando al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla sua cancellazione a spese della convenuta.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimb. forf. 15% ex art. 2
DM 55/2014, accessori ex lege e le successive eventuali occorrende.
Per parte resistente: IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 8 dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo al Sig.
per come esposto in premessa e per l'effetto rigettarlo;
Pt_1
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo al Sig.
alla luce delle argomentazioni svolte in narrativa e per l'effetto rigettarlo;
Pt_1
NEL MERITO rigettare il ricorso nei confronti dell' in quanto Controparte_2
infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv.
Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)
ha promosso ricorso davanti al Giudice del Lavoro del Parte_1
Tribunale di Torino contro l esponendo che: sua Controparte_1
moglie aveva ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di Parte_2
iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 259.810,58; la gran parte della suddetta somma era riferita a sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro per violazioni relative all'attività lavorativa di , la quale aveva ricoperto la carica di Parte_2
presidente del consiglio di amministrazione e, successivamente, di consigliere, della
Raggio di Sole – Società Cooperativa Sociale Onlus;
con atto notarile del 7.10.2010, i coniugi e avevano costituito un fondo Parte_1 Parte_2
patrimoniale destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, conferendo in esso l'immobile, in comunione legale tra i coniugi, sito in Torino, via Delle Pervinche n. 69 censito al Catasto Fabbricati al foglio 60 part. 83 sub 3; l'iscrizione ipotecaria, di cui al preavviso notificato alla debitrice , non poteva essere effettuata sul Parte_2
suddetto immobile, in quanto il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare la mancanza del diritto dell di iscrivere ipoteca sull'immobile facente parte Controparte_1
del fondo patrimoniale costituito in data 7.10.2010.
Si è costituita in giudizio , eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la carenza di legittimazione attiva del poiché soggetto estraneo Pt_1
pagina 2 di 8 alla comunicazione preventiva di ipoteca ed alla posizione debitoria ivi sottesa, nonché la carenza di interesse ad agire, poiché l'immobile citato dal ricorrente non era menzionato nella comunicazione preventiva di ipoteca.
Nel merito, la resistente ha sostenuto l'inerenza del debito ai bisogni della famiglia, poiché relativo all'attività lavorativa della . Pt_2
Ha quindi chiesto dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
Con provvedimento dell'8.10.2023, il Giudice del Lavoro ha declinato la propria competenza e rimesso gli atti al Presidente del Tribunale, rilevando che la causa non era un'opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia lavoristica, né aveva altrimenti ad oggetto la materia del lavoro.
Il fascicolo è stato quindi riassegnato alla Sezione Seconda.
Il Giudice designato ha disposto la conversione del rito lavoro in rito semplificato di cognizione.
Non è stata svolta attività istruttoria ed all'udienza del 4.2.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2)
All'udienza di discussione le parti sono state invitate a trattare anche della questione di giurisdizione.
Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in base alle seguenti considerazioni.
Non viene in rilievo la previsione dell'art. 65 comma 1 lett. f) d. lgs. 175/2024 (prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 175/2024, la medesima previsione era contenuta nell'art. 19 comma 1 lett. e) bis del d. lgs. 546/1992), in quanto con il ricorso non è stata impugnata l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973, ma è stato chiesto
– a fronte della ricevuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria - un accertamento negativo del diritto di di iscrivere ipoteca sull'immobile conferito in fondo Pt_3
patrimoniale.
Peraltro, pure con riferimento alla suddetta previsione normativa, la Cassazione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 17111/2017, ha statuito che anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19 comma 1 lett. e) bis del d. lgs. 546/1992 dall'art. 35 comma 26 quinquies del d.l. 223/2006, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione ipotecaria, con la pagina 3 di 8 conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura, tributaria o meno, dei crediti.
Nel caso di specie, i debiti a cui si riferisce la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (quelli, in particolare, a cui parte ricorrente ha dedotto di voler limitare l'azione giudiziale intrapresa) sono di natura lavoristica e non tributaria (cfr. doc. 1 ricorrente).
Non venendo in rilievo tributi, né uno degli atti indicati nell'art. 65 sopra citato, ma trattandosi di accertamento negativo del diritto di procedere ad iscrizione ipotecaria su immobile conferito in fondo patrimoniale, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
3)
Parte resistente ha eccepito la carenza di interesse ad agire del ricorrente, in quanto l'immobile in Torino, via Delle Pervinche n. 69 non è menzionato nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, comunque, non è stato fatto ancora oggetto di iscrizione ipotecaria.
Ritiene la giudicante che l'eccezione vada disattesa, dovendo invece affermarsi l'interesse ad agire del ricorrente, poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria preannuncia la possibilità che venga iscritta ipoteca su qualsiasi immobile di proprietà del debitore, avendo, del resto, il ricorrente dedotto che la moglie è proprietaria solo dell'immobile conferito nel fondo patrimoniale.
Non rileva, poi, che l'ipoteca non sia stata ancora iscritta, essendo precipuo interesse della parte ottenere l'accertamento negativo prima dell'iscrizione ipotecaria vera e propria, essendo più complessa e dispendiosa l'ipotesi della cancellazione del gravame.
Peraltro, a fronte della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca,
l'interesse del ricorrente all'accertamento negativo assume carattere concreto ed attuale.
Infine, l'interesse del ricorrente deve essere affermato anche in quanto il è Pt_1
parte del nucleo familiare e quindi beneficiario dei beni del fondo patrimoniale e dei suoi frutti ai sensi degli artt. 167 e 168 c.c., nonché comproprietario, assieme alla moglie, dell'immobile in questione e conferente dello stesso nel fondo patrimoniale. Vi è quindi interesse del ricorrente, in quanto beneficiario del fondo, comproprietario ed a sua volta conferente dell'immobile, ad evitare che il cespite sia fatto oggetto di gravame preordinato all'espropriazione.
pagina 4 di 8 D'altra parte, circa l'applicabilità dell'art. 170 c.c. (che parla di “esecuzione”) anche all'iscrizione ipotecaria, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità: “In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria (…) sia strumentale ai bisogni della famiglia (…)” (Cass. n. 20998/2018).
4)
Analoghe considerazioni possono farsi rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, che ha sollevato evidenziando che il è soggetto estraneo alla Pt_3 Pt_1
comunicazione preventiva di ipoteca ed alla posizione debitoria ivi sottesa.
In realtà, per come visto sopra, il ricorrente è beneficiario dei beni del fondo in quanto parte del nucleo familiare, nonché comproprietario dell'immobile, conferito anche per la sua quota di metà nel fondo patrimoniale;
egli ha dunque legittimazione per far accertare l'impossibilità di sottoporre l'immobile ad iscrizione ipotecaria e, quindi, ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 170 c.c.
5)
Nel merito, deve premettersi che dall'estratto di ruolo (doc. 2 resistente) si trae che il debito della si riferisce a sanzioni irrogate dall'Ispettorato del Lavoro per Pt_2
l'impiego di lavoratori irregolari. Il ricorrente stesso riconosce che il debito in questione riguarda violazioni o comunque accertamenti relativi all'attività lavorativa di T_
, quando ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione
[...] della Raggio di Sole – Società Cooperativa Sociale Onlus e, successivamente, di consigliere.
In materia di beni costituiti in fondo patrimoniale e possibilità di sottoporli ad esecuzione alle condizioni di cui all'art. 170 c.c., la giurisprudenza di legittimità più recente è assestata sui seguenti principi:
Cass. n. 26496/2024:
- il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente fra il fatto generatore delle stesse e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
- in quest'ottica, l'estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa;
pagina 5 di 8 - spetta, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possono condurre all'illegittimità dell'ipoteca, e cioè l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore;
Cass. n. 32146/2024:
- l'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non assolve quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma, al contrario, è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari. Infatti, proprio dalla disciplina della famiglia – sia nella Carta Costituzionale (artt. 2 e 29), sia nel codice civile (artt. 143 e 144 c.c.), quale società naturale – si desume l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dei proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (morale e materiale), hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione ai bisogni della famiglia (da intendersi in senso ampio: al suo sostentamento, ma pure al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno – o, almeno, al più armonico possibile – sviluppo della loro personalità e così via). Il dettato normativo individua una situazione di normalità in cui i redditi derivanti dal lavoro personale dei coniugi non sono destinati alla famiglia solo in via residuale ma, anzi, in via principale (in ossequio al principio di proporzionalità contenuto nell'art. 143, ult.co., c.c.); se è vero che non è possibile riferire direttamente e immediatamente alle esigenze familiari i debiti assunti nell'attività professionale o imprenditoriale svolta di persona dal membro della famiglia (poiché la stessa attiene, in via immediata e diretta, soltanto all'attività stessa), è altrettanto vero che il reddito che è vincolato ai bisogni della famiglia è l'utile netto dell'attività svolta, costituito dalla differenza tra i ricavi lordi e gli esborsi sostenuti, ordinariamente rivolto a remunerare proprio quella attività e, pertanto, alla doverosa contribuzione alle esigenze della famiglia in cui il singolo è organicamente inserito.
Posti i principi di cui sopra, deve osservarsi che, nel caso specifico, a pag. 5 della memoria 4.4.2024 parte ricorrente scrive che l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia “risulta per tabulas dalla tipologia di credito, costituito da sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato del Lavoro”, ma, come si è visto, la natura pagina 6 di 8 delle obbligazioni non può essere utilizzato quale criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo.
Alle pagine 8 e 9 della stessa memoria, rispetto al debito tributario sorto nell'ambito dell'attività lavorativa o imprenditoriale del contribuente, il ricorrente riconosce che il mancato pagamento possa determinare un risparmio e quindi una maggiore liquidità destinabile al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
ma se così è, il medesimo ragionamento può essere fatto con riguardo all'impiego di lavoratori irregolari, che determina un risparmio di spesa (in termini di contributi non versati) per l'impresa, e quindi un aumento di risorse destinabili all'utile netto ed alla remunerazione del sanzionato.
Né, d'altra parte, può condividersi che il presidente del consiglio di amministrazione o il consigliere rispondano a titolo di responsabilità oggettiva, trattandosi invece di ruoli che implicano un ruolo attivo nell'amministrazione e gestione dell'impresa.
Resta da aggiungere che, posta l'inerenza dell'obbligazione all'attività lavorativa della
, riconosciuta dallo stesso ricorrente (pag. 3 ricorso), secondo l'orientamento Pt_2
della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 32146/2024 sopra citata, risponde ad un criterio di normalità che un debito contratto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari, da intendersi in senso ampio anche con riferimento all'incremento della posizione economica della famiglia ed al potenziamento dell'attività lavorativa.
Per questi motivi
si ritiene che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non essendo riuscito a dimostrare l'estraneità dell'obbligazione per cui
è stato emesso il preavviso di iscrizione ipotecaria ai bisogni della famiglia. Mancano, infatti, allegazioni più precise sul contesto fattuale in cui è sorta l'obbligazione, mentre, per quanto emergente dagli atti, valgono le considerazioni sopra fatte che, al contrario, riconducono l'obbligazione ai bisogni della famiglia latamente intesi.
La domanda va quindi respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, considerando la causa di valore indeterminabile, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta e con liquidazione del parametro minimo per la fase decisionale in assenza di istruttoria da commentare e di memorie scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda;
condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.358,00, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Così deciso in Torino, in data 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4344/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti Fabio Fracon e Pasqualino Ciricosta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fracon in Torino, via Aurelio Saffi n. 2
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Cristina Lupi, Controparte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Bragadin n. 96
RESISTENTE
Oggetto: fondo patrimoniale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Accertare e dichiarare la mancanza del diritto in capo alla convenuta di iscrivere ipoteca sull'immobile facente parte del fondo patrimoniale costituito il 20 ottobre 2010 da parte del ricorrente e della di lui coniuge (debitrice) per le ragioni e per i crediti di cui in ricorso e per l'effetto, qualora nelle more effettuata, dichiarare la nullità dell'iscrizione, ordinando al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla sua cancellazione a spese della convenuta.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimb. forf. 15% ex art. 2
DM 55/2014, accessori ex lege e le successive eventuali occorrende.
Per parte resistente: IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 8 dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo al Sig.
per come esposto in premessa e per l'effetto rigettarlo;
Pt_1
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo al Sig.
alla luce delle argomentazioni svolte in narrativa e per l'effetto rigettarlo;
Pt_1
NEL MERITO rigettare il ricorso nei confronti dell' in quanto Controparte_2
infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv.
Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)
ha promosso ricorso davanti al Giudice del Lavoro del Parte_1
Tribunale di Torino contro l esponendo che: sua Controparte_1
moglie aveva ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di Parte_2
iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 259.810,58; la gran parte della suddetta somma era riferita a sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro per violazioni relative all'attività lavorativa di , la quale aveva ricoperto la carica di Parte_2
presidente del consiglio di amministrazione e, successivamente, di consigliere, della
Raggio di Sole – Società Cooperativa Sociale Onlus;
con atto notarile del 7.10.2010, i coniugi e avevano costituito un fondo Parte_1 Parte_2
patrimoniale destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, conferendo in esso l'immobile, in comunione legale tra i coniugi, sito in Torino, via Delle Pervinche n. 69 censito al Catasto Fabbricati al foglio 60 part. 83 sub 3; l'iscrizione ipotecaria, di cui al preavviso notificato alla debitrice , non poteva essere effettuata sul Parte_2
suddetto immobile, in quanto il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare la mancanza del diritto dell di iscrivere ipoteca sull'immobile facente parte Controparte_1
del fondo patrimoniale costituito in data 7.10.2010.
Si è costituita in giudizio , eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la carenza di legittimazione attiva del poiché soggetto estraneo Pt_1
pagina 2 di 8 alla comunicazione preventiva di ipoteca ed alla posizione debitoria ivi sottesa, nonché la carenza di interesse ad agire, poiché l'immobile citato dal ricorrente non era menzionato nella comunicazione preventiva di ipoteca.
Nel merito, la resistente ha sostenuto l'inerenza del debito ai bisogni della famiglia, poiché relativo all'attività lavorativa della . Pt_2
Ha quindi chiesto dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
Con provvedimento dell'8.10.2023, il Giudice del Lavoro ha declinato la propria competenza e rimesso gli atti al Presidente del Tribunale, rilevando che la causa non era un'opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia lavoristica, né aveva altrimenti ad oggetto la materia del lavoro.
Il fascicolo è stato quindi riassegnato alla Sezione Seconda.
Il Giudice designato ha disposto la conversione del rito lavoro in rito semplificato di cognizione.
Non è stata svolta attività istruttoria ed all'udienza del 4.2.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2)
All'udienza di discussione le parti sono state invitate a trattare anche della questione di giurisdizione.
Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in base alle seguenti considerazioni.
Non viene in rilievo la previsione dell'art. 65 comma 1 lett. f) d. lgs. 175/2024 (prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 175/2024, la medesima previsione era contenuta nell'art. 19 comma 1 lett. e) bis del d. lgs. 546/1992), in quanto con il ricorso non è stata impugnata l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973, ma è stato chiesto
– a fronte della ricevuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria - un accertamento negativo del diritto di di iscrivere ipoteca sull'immobile conferito in fondo Pt_3
patrimoniale.
Peraltro, pure con riferimento alla suddetta previsione normativa, la Cassazione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 17111/2017, ha statuito che anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19 comma 1 lett. e) bis del d. lgs. 546/1992 dall'art. 35 comma 26 quinquies del d.l. 223/2006, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione ipotecaria, con la pagina 3 di 8 conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura, tributaria o meno, dei crediti.
Nel caso di specie, i debiti a cui si riferisce la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (quelli, in particolare, a cui parte ricorrente ha dedotto di voler limitare l'azione giudiziale intrapresa) sono di natura lavoristica e non tributaria (cfr. doc. 1 ricorrente).
Non venendo in rilievo tributi, né uno degli atti indicati nell'art. 65 sopra citato, ma trattandosi di accertamento negativo del diritto di procedere ad iscrizione ipotecaria su immobile conferito in fondo patrimoniale, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
3)
Parte resistente ha eccepito la carenza di interesse ad agire del ricorrente, in quanto l'immobile in Torino, via Delle Pervinche n. 69 non è menzionato nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, comunque, non è stato fatto ancora oggetto di iscrizione ipotecaria.
Ritiene la giudicante che l'eccezione vada disattesa, dovendo invece affermarsi l'interesse ad agire del ricorrente, poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria preannuncia la possibilità che venga iscritta ipoteca su qualsiasi immobile di proprietà del debitore, avendo, del resto, il ricorrente dedotto che la moglie è proprietaria solo dell'immobile conferito nel fondo patrimoniale.
Non rileva, poi, che l'ipoteca non sia stata ancora iscritta, essendo precipuo interesse della parte ottenere l'accertamento negativo prima dell'iscrizione ipotecaria vera e propria, essendo più complessa e dispendiosa l'ipotesi della cancellazione del gravame.
Peraltro, a fronte della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca,
l'interesse del ricorrente all'accertamento negativo assume carattere concreto ed attuale.
Infine, l'interesse del ricorrente deve essere affermato anche in quanto il è Pt_1
parte del nucleo familiare e quindi beneficiario dei beni del fondo patrimoniale e dei suoi frutti ai sensi degli artt. 167 e 168 c.c., nonché comproprietario, assieme alla moglie, dell'immobile in questione e conferente dello stesso nel fondo patrimoniale. Vi è quindi interesse del ricorrente, in quanto beneficiario del fondo, comproprietario ed a sua volta conferente dell'immobile, ad evitare che il cespite sia fatto oggetto di gravame preordinato all'espropriazione.
pagina 4 di 8 D'altra parte, circa l'applicabilità dell'art. 170 c.c. (che parla di “esecuzione”) anche all'iscrizione ipotecaria, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità: “In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria (…) sia strumentale ai bisogni della famiglia (…)” (Cass. n. 20998/2018).
4)
Analoghe considerazioni possono farsi rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, che ha sollevato evidenziando che il è soggetto estraneo alla Pt_3 Pt_1
comunicazione preventiva di ipoteca ed alla posizione debitoria ivi sottesa.
In realtà, per come visto sopra, il ricorrente è beneficiario dei beni del fondo in quanto parte del nucleo familiare, nonché comproprietario dell'immobile, conferito anche per la sua quota di metà nel fondo patrimoniale;
egli ha dunque legittimazione per far accertare l'impossibilità di sottoporre l'immobile ad iscrizione ipotecaria e, quindi, ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 170 c.c.
5)
Nel merito, deve premettersi che dall'estratto di ruolo (doc. 2 resistente) si trae che il debito della si riferisce a sanzioni irrogate dall'Ispettorato del Lavoro per Pt_2
l'impiego di lavoratori irregolari. Il ricorrente stesso riconosce che il debito in questione riguarda violazioni o comunque accertamenti relativi all'attività lavorativa di T_
, quando ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione
[...] della Raggio di Sole – Società Cooperativa Sociale Onlus e, successivamente, di consigliere.
In materia di beni costituiti in fondo patrimoniale e possibilità di sottoporli ad esecuzione alle condizioni di cui all'art. 170 c.c., la giurisprudenza di legittimità più recente è assestata sui seguenti principi:
Cass. n. 26496/2024:
- il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente fra il fatto generatore delle stesse e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
- in quest'ottica, l'estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa;
pagina 5 di 8 - spetta, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possono condurre all'illegittimità dell'ipoteca, e cioè l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore;
Cass. n. 32146/2024:
- l'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non assolve quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma, al contrario, è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari. Infatti, proprio dalla disciplina della famiglia – sia nella Carta Costituzionale (artt. 2 e 29), sia nel codice civile (artt. 143 e 144 c.c.), quale società naturale – si desume l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dei proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (morale e materiale), hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione ai bisogni della famiglia (da intendersi in senso ampio: al suo sostentamento, ma pure al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno – o, almeno, al più armonico possibile – sviluppo della loro personalità e così via). Il dettato normativo individua una situazione di normalità in cui i redditi derivanti dal lavoro personale dei coniugi non sono destinati alla famiglia solo in via residuale ma, anzi, in via principale (in ossequio al principio di proporzionalità contenuto nell'art. 143, ult.co., c.c.); se è vero che non è possibile riferire direttamente e immediatamente alle esigenze familiari i debiti assunti nell'attività professionale o imprenditoriale svolta di persona dal membro della famiglia (poiché la stessa attiene, in via immediata e diretta, soltanto all'attività stessa), è altrettanto vero che il reddito che è vincolato ai bisogni della famiglia è l'utile netto dell'attività svolta, costituito dalla differenza tra i ricavi lordi e gli esborsi sostenuti, ordinariamente rivolto a remunerare proprio quella attività e, pertanto, alla doverosa contribuzione alle esigenze della famiglia in cui il singolo è organicamente inserito.
Posti i principi di cui sopra, deve osservarsi che, nel caso specifico, a pag. 5 della memoria 4.4.2024 parte ricorrente scrive che l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia “risulta per tabulas dalla tipologia di credito, costituito da sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato del Lavoro”, ma, come si è visto, la natura pagina 6 di 8 delle obbligazioni non può essere utilizzato quale criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo.
Alle pagine 8 e 9 della stessa memoria, rispetto al debito tributario sorto nell'ambito dell'attività lavorativa o imprenditoriale del contribuente, il ricorrente riconosce che il mancato pagamento possa determinare un risparmio e quindi una maggiore liquidità destinabile al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
ma se così è, il medesimo ragionamento può essere fatto con riguardo all'impiego di lavoratori irregolari, che determina un risparmio di spesa (in termini di contributi non versati) per l'impresa, e quindi un aumento di risorse destinabili all'utile netto ed alla remunerazione del sanzionato.
Né, d'altra parte, può condividersi che il presidente del consiglio di amministrazione o il consigliere rispondano a titolo di responsabilità oggettiva, trattandosi invece di ruoli che implicano un ruolo attivo nell'amministrazione e gestione dell'impresa.
Resta da aggiungere che, posta l'inerenza dell'obbligazione all'attività lavorativa della
, riconosciuta dallo stesso ricorrente (pag. 3 ricorso), secondo l'orientamento Pt_2
della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 32146/2024 sopra citata, risponde ad un criterio di normalità che un debito contratto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari, da intendersi in senso ampio anche con riferimento all'incremento della posizione economica della famiglia ed al potenziamento dell'attività lavorativa.
Per questi motivi
si ritiene che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non essendo riuscito a dimostrare l'estraneità dell'obbligazione per cui
è stato emesso il preavviso di iscrizione ipotecaria ai bisogni della famiglia. Mancano, infatti, allegazioni più precise sul contesto fattuale in cui è sorta l'obbligazione, mentre, per quanto emergente dagli atti, valgono le considerazioni sopra fatte che, al contrario, riconducono l'obbligazione ai bisogni della famiglia latamente intesi.
La domanda va quindi respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, considerando la causa di valore indeterminabile, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta e con liquidazione del parametro minimo per la fase decisionale in assenza di istruttoria da commentare e di memorie scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda;
condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.358,00, oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Così deciso in Torino, in data 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 8 di 8