CASS
Sentenza 2 settembre 2020
Sentenza 2 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/09/2020, n. 24981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24981 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZH JI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2019 del Gip Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA Cesqui, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2019, il Gip del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. presentata dalla difesa di ZH JI, imputato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 648-ter.1, primo e secondo comma, cod. pen. (capo 4), e per i reati di cui agli artt. 110, 81, cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 5). Penale Sent. Sez. 3 Num. 24981 Anno 2020 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 24/06/2020 Nel rigettare la richiesta di ,patteggiamento, pur corredata dall'adesione del pubblico ministero, il Gip ha rilevato che la pena indicata, di un anno e due mesi di reclusione, con riferimento ai reati contestati, fosse da ritenere illegale perché basata su un erroneo criterio d'individuazione del reato più grave ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, dovendosi fare riferimento - a suo avviso - alla violazione più grave in contestazione, da lui individuata nel reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., punito con la reclusione da quattro a dodici anni e non a quella di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Ciò posto, il Gip ha rigettato anche la successiva istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen, presentata dalla difesa, sul presupposto che nell'ordinanza di rigetto non sussisteva un errore materiale e la correzione richiesta avrebbe comportato una modificazione essenziale dell'atto. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione, in quanto il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che !Imputato fosse chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., mentre dal capo 4 dell'imputazione si evinceva chiaramente che la norma richiamata era l'art. 648-ter.1 cod. pen. Quest'ultima prevede la reclusione da 1 a 4 anni;
perciò, contrariamente a quanto asserito dal giudice e in applicazione del criterio di cui all'art. 16 cod. proc. pen., dovrebbe considerarsi meno grave rispetto al delitto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all'imputato al capo 5). Di conseguenza, la pena proposta non avrebbe dovuto essere ritenuto illegale e la richiesta di patteggiamento avrebbe dovuto essere accolta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto un provvedimento non impugnabile. Deve rilevarsi che - pur emergendo chiaramente dagli atti l'equivoco in cui è incorso il giudice nel computo della pena - per i provvedimenti di rigetto della richiesta di patteggiamento non è prevista alcuna forma di gravame e, vigendo nel sistema processuale il principio di tassatività delle impugnazioni, ne consegue che l'ordinanza con la quale il gip rigetta l'istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. non è immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di un provvedimento non definitivo, potendo la richiesta essere riproposta e potendo la. pena concordata essere applicata anche nel giudizio ordinario (ex multis, Sez. 3, n. 1662 del 17/10/2018, dep. 2019; Sez. 7, n. 35055 del 13/04/2018, Rv. 273616; Sez. 7, n. 38931, del 27/05/2016, Rv. 2 268476; Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Rv. 238019). In altri termini, la ragione di tale inoppugnabilità riposa nel fatto che la predetta ordinanza reiettiva non comporta alcuna preclusione, potendo la richiesta di definizione concordata del giudizio essere riproposta, anche negli stessi termini, successivamente al rinvio a giudizio dell'imputato sino allo svolgimento delle formalità di apertura del dibattimento e potendo anche costituire il relativo rigetto - laddove la richiesta, riformulata come sopra accennato, non sia stata accolta neppure in sede di giudizio dibattimentale - elemento sul quale articolare un motivo di impugnazione della sentenza in tal modo emessa. L'esistenza di tale potere di impugnazione, spettante alla parte che ha formulato la richiesta, benché esso sia differito alla pronunzia della sentenza scaturita in esito al giudizio susseguente al rigetto della istanza di patteggiamento, esclude anche che il provvedimento in questione - quale che sia la motivazione che ne sorregge il dispositivo - sia suscettibile di essere impugnato per abnormità, atteso che il medesimo, espressione in linea di principio di un preciso potere valutativo spettante al giudice di fronte al quale la richiesta di definizione concordata del processo sia stata presentata (e, pertanto, indubbiamente immune dal vizio di abnormità strutturale), non determina alcuna stasi del procedimento né comporta alcuna preclusione al successivo rinnovato esercizio in capo all'imputato di facoltà processuali (ex multis, Sez. 4, n. 14736 del 20/12/2017, dep. 30/03/2018, Rv. 272772; Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Rv. 259626). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/2020. 3 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA Cesqui, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2019, il Gip del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. presentata dalla difesa di ZH JI, imputato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 648-ter.1, primo e secondo comma, cod. pen. (capo 4), e per i reati di cui agli artt. 110, 81, cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 5). Penale Sent. Sez. 3 Num. 24981 Anno 2020 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 24/06/2020 Nel rigettare la richiesta di ,patteggiamento, pur corredata dall'adesione del pubblico ministero, il Gip ha rilevato che la pena indicata, di un anno e due mesi di reclusione, con riferimento ai reati contestati, fosse da ritenere illegale perché basata su un erroneo criterio d'individuazione del reato più grave ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, dovendosi fare riferimento - a suo avviso - alla violazione più grave in contestazione, da lui individuata nel reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., punito con la reclusione da quattro a dodici anni e non a quella di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Ciò posto, il Gip ha rigettato anche la successiva istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen, presentata dalla difesa, sul presupposto che nell'ordinanza di rigetto non sussisteva un errore materiale e la correzione richiesta avrebbe comportato una modificazione essenziale dell'atto. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione, in quanto il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che !Imputato fosse chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., mentre dal capo 4 dell'imputazione si evinceva chiaramente che la norma richiamata era l'art. 648-ter.1 cod. pen. Quest'ultima prevede la reclusione da 1 a 4 anni;
perciò, contrariamente a quanto asserito dal giudice e in applicazione del criterio di cui all'art. 16 cod. proc. pen., dovrebbe considerarsi meno grave rispetto al delitto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all'imputato al capo 5). Di conseguenza, la pena proposta non avrebbe dovuto essere ritenuto illegale e la richiesta di patteggiamento avrebbe dovuto essere accolta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto un provvedimento non impugnabile. Deve rilevarsi che - pur emergendo chiaramente dagli atti l'equivoco in cui è incorso il giudice nel computo della pena - per i provvedimenti di rigetto della richiesta di patteggiamento non è prevista alcuna forma di gravame e, vigendo nel sistema processuale il principio di tassatività delle impugnazioni, ne consegue che l'ordinanza con la quale il gip rigetta l'istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. non è immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di un provvedimento non definitivo, potendo la richiesta essere riproposta e potendo la. pena concordata essere applicata anche nel giudizio ordinario (ex multis, Sez. 3, n. 1662 del 17/10/2018, dep. 2019; Sez. 7, n. 35055 del 13/04/2018, Rv. 273616; Sez. 7, n. 38931, del 27/05/2016, Rv. 2 268476; Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Rv. 238019). In altri termini, la ragione di tale inoppugnabilità riposa nel fatto che la predetta ordinanza reiettiva non comporta alcuna preclusione, potendo la richiesta di definizione concordata del giudizio essere riproposta, anche negli stessi termini, successivamente al rinvio a giudizio dell'imputato sino allo svolgimento delle formalità di apertura del dibattimento e potendo anche costituire il relativo rigetto - laddove la richiesta, riformulata come sopra accennato, non sia stata accolta neppure in sede di giudizio dibattimentale - elemento sul quale articolare un motivo di impugnazione della sentenza in tal modo emessa. L'esistenza di tale potere di impugnazione, spettante alla parte che ha formulato la richiesta, benché esso sia differito alla pronunzia della sentenza scaturita in esito al giudizio susseguente al rigetto della istanza di patteggiamento, esclude anche che il provvedimento in questione - quale che sia la motivazione che ne sorregge il dispositivo - sia suscettibile di essere impugnato per abnormità, atteso che il medesimo, espressione in linea di principio di un preciso potere valutativo spettante al giudice di fronte al quale la richiesta di definizione concordata del processo sia stata presentata (e, pertanto, indubbiamente immune dal vizio di abnormità strutturale), non determina alcuna stasi del procedimento né comporta alcuna preclusione al successivo rinnovato esercizio in capo all'imputato di facoltà processuali (ex multis, Sez. 4, n. 14736 del 20/12/2017, dep. 30/03/2018, Rv. 272772; Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Rv. 259626). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/2020. 3 Il Consigliere estensore