Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 23/03/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
DO UZ Presidente Gianpiero D’Alia Giudice RL SI MA Brunenghi Giudice (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24109 del registro di Segreteria, promosso da
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione RI della Corte dei conti, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it
- attore -
nei confronti di 1. LF VA (c.f.: [...]), nato a PO (NA) il 22.09.1961 e residente in [...], alla via Gerolamo De Rada, n. 67, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Carratelli nel cui studio in Cosenza, Via Sabotino n.55, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa costitutiva;
Sentenza n. 76/2026 2. RC LA (c.f.: [...]), nato in Germania il 21.03.1970 e residente in [...], alla via Quattroventi n. 6, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe ST e dall’avv. IA Irene Rotella, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Catanzaro (CZ) alla Salita II del Rosario n. 8, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;
3. NI RI (c.f.: [...]), nato SE AN UN (VV) il 21.10.1953 ed ivi residente alla via Corrado Alvaro n. 38, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Carbone presso il cui studio in Catanzaro (CZ) alla via Milano n. 15bis è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;
4. RI HI UR, (c.f.:
[...]), nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Posillipo, n. 69/7 sc. U pi. 2 Int. 5 – quartiere Posillipo,
5. NI CA (c.f.: [...]),
nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Posillipo, n. 69/7 sc. U pi. 2 Int. 5 – quartiere Posillipo, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Andrea ON e dall’avv. NN TA, elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Cosenza (CS) alla Piazza Europa n. 9, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.
6. omissis (c.f.: omissis), nata a [...]) il omissis nella persona del tutore legale rappresentante ER TORCHIA, residente in EA (CS), alla via Lungomare n. 13, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Carnovale, presso il cui studio in Lamezia Terme (CZ) alla via Trento n. 3 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.
7. CA UR (c.f.: [...]), nata a PO (NA) il 08.12.1992 ed ivi residente, alla via Posillipo, n.
69/7 sc. U pi. 2 Int. 5 – quartiere Posillipo, non costituita.
8. MA UR, (c.f.: [...]), nato a PO (NA) il 03.11.1994, residente in [...], alla via Lungomare n. 13, non costituito.
Nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, primo referendario RL SI MA Brunenghi, uditi il pubblico ministero nella persona del viceprocuratore generale dott. NN Di Pietro, uditi l’avv. BeTT Carratelli nell’interesse del sig. ED AT, l’avv. NN TA anche per delega dell’avv. Andrea ON nell’interesse delle sig.re ST AT e IA IA EL, l’avv. Giacomo Carbone nell’interesse del sig. NI RR, l’avv. Giuseppe OR per delega dell’avv. Massimiliano Carnovale nell’interesse della convenuta omissis, l’avv. Giuseppe ST anche per delega dell’avv. IA Irene Rotella nell’interesse del sig. CO LL. Nessuno comparso per TE EL ed EN EL.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 29 novembre 2024 la Procura Regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei signori ED AT, CO LL, NI RR, oltre che nei confronti dei signori TE Rgiuele, IA IA EL, omissis in persona del tutore ER OR, EN EL, e ST AT (indicati anche come eredi di OL EL, o eredi EL), per sentirli condannare al risarcimento del danno nella misura e in favore degli enti di seguito indicati:
- ED AT, € 159.242.582,00 - di cui €
159.209.812,80 in favore della regione RI e dell’azienda RI DE (€ 79.604.906,42 ciascuna), €
32.769,55 in favore della sola azienda RI DE
(quest’ultimo importo in solido con CO LL e gli eredi EL);
- CO LL, € 32.769,55 in favore dell’azienda Calabria DE in solido con gli eredi EL e con ED AT;
- Eredi EL, € 32.769,55 in favore dell’azienda Calabria DE in solido con ED AT e CO EL lace;
- NI RR, € 17.421,60 in favore dell’azienda Calabria DE.
La Procura ha rappresentato quanto segue.
Con nota prot. n. 0203715/2017 del 30.06.2017, la Guardia di Finanza ha trasmesso una segnalazione di illecito erariale che sarebbe stato commesso da alcuni dirigenti e dipendenti dell’azienda RI DE, ente strumentale della regione Calabria, in danno sia dell’una che dell’altra.
Nel corposo atto di citazione, il pubblico ministero ha distinto tre ipotesi di danno erariale.
La prima (pagg. 2 – 80), in ordine all’ottenimento e all’utilizzo di un finanziamento dell’Unione europea, destinato a consentire la messa in sicurezza del territorio calabrese dai rischi di frana e di dissesto idrogeologico (contributo POR RI FESR 2007/2013, di € 102.057.572,34, linea d’intervento 3.2.1.2 e 3.2.2.1, erogato nella misura di € 79.604.906,42).
Nella disamina del pubblico ministero, il dott. OL EL, nella sua qualità di direttore generale dell’azienda RI DE, avrebbe indotto in errore la regione RI al fine della stipulazione di un accordo di programma, poi effettivamente concluso in data 11.09.2015, nel quale venivano fissati i criteri di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del POR Calabria 2007/2013, da eseguire entro il 31.12.2015. A tale scopo, il EL si sarebbe mosso in accordo con il dott. ED Allevato che, nella sua qualità di dirigente del competente settore III dell’azienda, oltre che quale RU del procedimento volto all’ottenimento del finanziamento, avrebbe predisposto n. 115 progetti apparentemente rispondenti al vincolo funzionale di utilizzazione dei fondi europei.
Le indagini condotte dagli inquirenti, invece, avrebbero fatto emergere la sostanziale ordinarietà dei lavori da eseguire, taluni peraltro concentrati su aree territoriali su cui già insistevano i cantieri di RI DE, oltre l’impossibilità di condurli a compimento entro il 31.12.2015.
Di qui l’inutilità del finanziamento ricevuto e il danno che, nella prospettiva attoriale, sarebbe stato arrecato sia alla regione Calabria, che avrebbe dovuto restituire il contributo erogato di €
79.604.906,42 alla comunità europea, in quanto le opere per le quali era stato concesso non sarebbero state eseguite, sia all’azienda RI DE, per lo stesso importo, in quanto il mancato utilizzo del finanziamento ha determinato il venir meno di opere necessarie alla messa in sicurezza del territorio calabrese.
Stente il decesso del EL, il pubblico ministero, non ravvisando i presupposti previsti ex lege per l’imputabilità del danno agli eredi dello stesso, lo ha addebitato al solo convenuto ED AT, chiedendo la sua condanna al pagamento di €
79.604.906,42 in favore della regione RI e, per lo stesso importo, in favore dell’azienda RI DE.
Una seconda ipotesi di danno erariale (pagg. 80-115 della citazione) concerne invece l’utilizzo privato di fondi pubblici da parte del dott. EL e del dott. AT, i quali avrebbero intenzionalmente cagionato un ingiusto danno all’azienda Calabria DE, e parallelamente un vantaggio patrimoniale ingiusto allo stesso EL, per essersi appropriato delle prestazioni lavorative degli operai forestali dell’azienda (retribuiti dallo stesso ente anche attraverso le anticipazioni sui fondi del POR RI 2007/2013), distraendoli dalle rispettive mansioni lavorative in favore dell’ente presso le aree di cantiere ove erano istituzionalmente dislocati in servizio, onde impiegarli nei lavori di ristrutturazione della propria abitazione in EA, alla via Lungomare n. 13.
Secondo l’accusa, di tale voce di danno - quantificata in €
32.769,55 - devono rispondere, in solido con il dott. AT, anche il dott. CO LL e gli eredi EL. Il primo, in quanto nella sua qualità di agente contabile e responsabile dell’ufficio economato del servizio economico finanziario e risorse umane di RI DE, avrebbe attestato falsamente la presenza della squadra di operai presso la sede di RI DE nel comune di Paola, negli stessi giorni e orari in cui quelli erano impiegati ad EA nell’abitazione del EL.
Gli eredi EL, invece, in quanto avrebbero tratto un illecito arricchimento dalla ristrutturazione dell’abitazione del loro dante causa.
Infine, una terza posta di danno (pagg. 115 -140 della citazione)
concerne l’approvazione di un avviso pubblico per la creazione di una <short list> per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano di assestamento forestale del Parco periurbano di Siano in Agro di Catanzaro, conducente alla nomina asseritamente illecita del dott. NO NO, qualificato nella convenzione per il conferimento dell’incarico quale <dott. agronomo>, quando invece il NO, nel curriculum allegato alla domanda di inserimento nella predetta <short list>, si presentava con la qualifica di <agrotecnico>, titolo quest’ultimo che non gli avrebbe consentito di assumere l’incarico di redazione del Piano di assestamento forestale sopra detto.
Di tale posta di danno, quantificata in € 17.421,60, deve rispondere secondo l’attore, stante il decesso del EL, unicamente il convenuto NI RR, nominato dal EL presidente della commissione di valutazione delle domande di iscrizione alla c.d. "short list" e designato RU del relativo procedimento, e che avrebbe emesso, insieme con il direttore generale deceduto, la delibera n. 44/15 con la quale veniva creata l'anzidetta <short list> sulla falsa affermazione che nella struttura organizzativa aziendale non vi fossero sufficienti figure professionali, avrebbe poi adottato la determina con la quale formava e approvava la stessa "short list", deliberando infine il conferimento di incarico al dott. NO e infine stipulato con quest'ultimo la convenzione che determinava il suo compenso, qualificando mendacemente l'incaricato come "dott. agronomo".
Le deduzioni difensive presentate dai convenuti non sono state ritenute sufficienti a evitare il deposito della citazione.
Il pubblico ministero ha altresì precisato che per le medesime vicende i convenuti sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro e che, al momento del deposito dell’atto introduttivo, il relativo procedimento versava nella fase dibattimentale.
2. Con decreto presidenziale n. 311/2024 del 29 novembre 2024, è stata fissata l’udienza pubblica di discussione del giudizio.
3. ED AT si è costituito col patrocinio dell’avv. BeTT Carratelli eccependo in via preliminare che con sentenza n. 211/2025 del 09.05.2025 del Tribunale di Catanzaro, prima sezione penale, egli è stato assolto da tutti i capi di imputazione e che, avendo rinunciato alla prescrizione, la sentenza è entrata nel merito dei fatti contestati, sicché l’assoluzione rileverebbe nel giudizio odierno. Sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell’azione, in quanto i fatti erano ben noti all’azienda e alla regione quanto meno dal 21.09.2016, con conseguente maturazione della prescrizione il 21.09.2021. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato e concluso, quindi, per il rigetto della domanda.
4. NI RR si è costituito col ministero dell’avv. Giacomo Carbone, eccependo in via preliminare la prescrizione dell’azione contabile, non sussistendo alcun doloso occultamento tenuto conto che la decisione di istituire la short list avrebbe trovato manifestazione con avviso pubblico dell’11.03.2015 e che gli esborsi con cui sono stati liquidati i compensi del dott. NO afferirebbero a due mandati di pagamento del 13.08.2015 e del 10.11.2015 e dunque sarebbero prescritti già nel 2020. Nel merito, ha eccepito l’infondatezza dell’azione, stante la legittimità e la liceità della nomina sul rilievo che le decisioni inerenti alla gestione dell’Azienda, in virtù della legge regionale n. 25/2013, spettavano al direttore generale, organo di RI DE insieme al comitato tecnico di indirizzo, e non all’RR quale semplice dirigente di segreteria.
Inoltre, secondo la difesa, in base al codice degli appalti al tempo in vigore, potevano essere conferiti incarichi fiduciari sotto la soglia dei 40.000,00 euro, di guisa che l’utilizzo del meccanismo della <short list> non violava la normativa vigente. In subordine, per la denegata ipotesi dell’accoglimento della domanda, ha invocato l’uso del potere riduttivo.
5. CO LL si è costituito col ministero dell’avv. Giuseppe ST e dall’avv. IA Irene Rotella, eccependo l’infondatezza della contestazione, sia sotto il profilo oggettivo, non avendo egli maneggiato denaro pubblico, sia sotto il profilo soggettivo del dolo, non emergendo dagli atti la volontà di danneggiare l’azienda datoriale e/o la regione RI. In subordine, nell’ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto che la sua responsabilità sia limitata alla sola complessiva somma di €
10.092,90 (importo del danno che la stessa Procura attribuisce, direttamente, all’operato dell’arch. LL, e nascente, per €
4.709,40, dal compenso per lavoro straordinario degli operai, presuntivamente, ‘distaccati’ presso l’abitazione del EL, e per € 5.383,50 dall’indennità chilometrica parimenti corrisposta). In via istruttoria, ha chiesto l’esame testimoniale volto ad appurare se negli anni 2014 e 2015 l’orario di lavoro e la presenza sul cantiere nonché i chilometri percorsi da ciascun operaio fossero ordinariamente certificati dal caposquadra e dal capocantiere.
6. Quanto agli eredi EL, si sono costituiti come segue:
⎯ omissis, in persona della sig.ra ER OR, genitore esercente la potestà genitoriale, si è costituita con il patrocinio dell’avv. Massimo Carnovale, eccependo, in via preliminare, la prescrizione, in quanto i fatti erano ampiamente noti fin dal 2015/2016 non ricorrendo la fattispecie dell’occultamento doloso del danno. Nel merito, l’infondatezza della contestazione in quanto i fatti si basano su indagini penali non accertate in sede dibattimentale a causa della morte del dott. OL EL che ha determinato l’estinzione del processo in una fase precedente a quella dell’accertamento in contraddittorio col medesimo. Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto che – avendo gli eredi EL accettato tutti l’eredità con beneficio d’inventario – l’eventuale condanna sia coperta dai beni ereditari senza intaccare il patrimonio personale.
⎯ IA IA EL e ST AT si sono costituite, con separate memorie, col ministero degli avv.ti. Andrea ON e NN TA, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’azione e il difetto di legittimazione passiva, in quanto non v’è stato alcun illecito arricchimento degli eredi (i quali hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario), posto in ogni caso che l’immobile di EA non apparteneva al dante causa. L’immobile, infatti, risulterebbe intestato alla società GE.IM. s.r.l., di cui il EL al momento del decesso e sin dal 2001 (e dunque in periodo non sospetto) deteneva solo il 2%. Pertanto, nella prospettiva difensiva, l’immobile de quo non sarebbe mai entrato nell’asse ereditario di OL EL se non per la sola quota del 2%.
Infine, secondo i difensori, la Procura non avrebbe provato l’indebito arricchimento degli eredi, dal momento che il patrimonio del EL era stato ereditato da suo padre e sarebbe oggetto di una azione ereditaria di riduzione, ancora in corso (e ritualmente trascritta) da parte dei legittimari pretermessi, con conseguente indisponibilità del predetto patrimonio nelle more del presente giudizio. Ancora, l’accettazione beneficiata dell’eredità paterna da parte dei germani EL comporterà, secondo i difensori, che - alla luce della condanna di cui all’azione per riduzione e alla luce delle azioni esecutive del creditore Banca Intesa - l’eredità del dante causa si estinguerà per debiti, senza alcun illecito arricchimento. La difesa ha altresì eccepito la prescrizione dell’azione, sostanzialmente per gli stessi motivi già fatti valere dagli altri convenuti (insussistenza dell’occultamento doloso, e storicità dei fatti al 2014/2015). In subordine, nel caso di accoglimento della domanda, hanno chiesto la riduzione dell’addebito.
7. In esito alla prima udienza del 9 luglio 2025, con ordinanza n. 85/25 del 22 luglio 2025, il Collegio ha richiesto alla Procura di produrre la copia dell’atto di costituzione di parte civile della regione RI e dell’azienda RI DE nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Catanzaro GIP-GUP n.
2466/2017 rgnr - n. 3233/2017 R.G.G.I.P.
8. In esecuzione dell’ordinanza, sono stati depositati sia la delibera del 5 gennaio 2018 del commissario straordinario di RI DE con mandato speciale all’avv. Gambardella di costituirsi parte civile nel processo penale a carico dei convenuti odierni, sia l’atto di costituzione di parte civile del 22 gennaio 2018 per tutti i capi di imputazione.
9. All’udienza del 16 dicembre 2025, il pubblico ministero e i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa. Indi, all’esito, la stessa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell’art.
93, comma 5 c.g.c., la contumacia dei signori TE ed EN EL che, regolarmente evocati in giudizio (l’atto di citazione unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza risultano, infatti, essere stati notificati nei termini al domicilio eletto, nella fase istruttoria, presso il difensore), non si sono costituiti.
2. Sempre in via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della sig.ra ST AT, la quale è stata chiamata in giudizio quale erede di OL EL.
Costituendosi, la convenuta ha allegato alla propria memoria la sentenza del Tribunale di Paola n. 952/2014 del 23.12.2014, trascritta nei registri di matrimonio del Comune di PO Posillipo e dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra AT e il dott. EL.
Conseguentemente, al momento del decesso del dott. EL
(02.01.2022), la sig.ra AT non era più sua moglie da oltre otto anni e, pertanto, non può avere assunto – in mancanza di una nomina testamentaria - la qualifica di erede.
L’argomentazione contraria addotta dal pubblico ministero nella citazione non è condivisibile.
Secondo l’attore, infatti, l’ex coniuge del EL dovrebbe comunque rispondere in quanto detentrice del 49% delle quote sociali della GE.IM. s.r.l., proprietaria dell’immobile sito in Amantea e su cui erano stati eseguiti i lavori finanziati coi fondi pubblici.
Essendo evidente che la chiamata giudizio della sig.ra AT è avvenuta, non iure proprio, bensì iure hereditario, avendo ella dato prova dell’assenza di titolarità sostanziale del rapporto di coniugio col EL al momento del suo decesso, non può che essere dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva in ordine ai fatti contestati con conseguentemente estromissione dal giudizio.
Trattandosi di una questione pregiudiziale, le spese di lite nei confronti della sig.ra ST AT, devono essere compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.g.c.
3. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di prescrizione sollevata, con varie argomentazioni, dai convenuti NI RR, ED AT, omissis e IA IA EL, dal momento che risulta provato per tabulas l’atto di costituzione di parte civile del 22.01.2018 da parte della regione RI e dell’azienda RI DE, per tutti i capi di imputazione nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Catanzaro GIP-GUP n. 2466/2017 rgnr - n. 3233/2017 R.G.G.I.P., esitato nella sentenza n. 211/25 del 9 maggio 2025.
La costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n.
8348/2013) e contabile (Corte dei conti, Sez. Riun. n.
8/2004/QM; III Sez. App. n. 19/2007; II Sez. App. n. 137/2006;
I Sez. App. n. 29/2007; II Sez. App. n. 278/2023) ha effetto interruttivo permanente, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2 c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
Sebbene non vi sia la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale emessa dal Tribunale di Catanzaro n. 211/2025, è nondimeno vero che, ai fini dell’eccepita prescrizione sollevata dai convenuti, certamente al dì della costituzione di parte civile delle amministrazioni danneggiate (22.01.2018), il diritto al risarcimento del danno erariale non era affatto prescritto dal momento che i fatti contestati attengono alla sostanziale distrazione di fondi pubblici erogati in più tranches tra il 16.09.2015 e il 21.12.2015.
È d’uopo osservare che tale conclusione non viene scalfita dal recente intervento del legislatore in materia di responsabilità erariale (legge n. 1 del 7 gennaio 2026), e in particolare sul regime della prescrizione, dal momento che l’effetto interruttivo della stessa continua a essere disciplinato dall’art. 2945 del Codice civile.
4. Nel merito, le domande della procura regionale meritano accoglimento parziale alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, della materialità dei fatti accertati in sede penale.
A tal riguardo va anzitutto avvertito che l’istruttoria condotta dalla procura regionale ha preso le mosse dal parallelo procedimento penale esitato, successivamente all’introduzione del giudizio, in un giudicato (ancorché di I grado) assolutorio nei confronti del convenuto AT e del convenuto EL per i principali capi di imputazione, ovverosia l’utilizzo improprio dei fondi del POR RI 2007/2013 per € 79.604.906,42, somma che, nella ricostruzione dell’attore, non sarebbe stata impiegata da RI DE per l’esecuzione dei lavori straordinari di rimozione del rischio idrogeologico nelle aree a più alto rischio, ma per spese ordinarie, quali ad esempio il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell’azienda.
È opportuno rammentare ancora che la sentenza del Tribunale penale di Catanzaro, n. 211 del 9 maggio 2025, non è certamente vincolante nel giudizio odierno ai sensi dell’art. 652 c.p.p.
in quanto non v’è prova, allo stato, del suo passaggio in giudicato e, contrariamente all’assunto difensivo del dott. AT, la formula assolutoria adottata dal giudice penale non è <perché il fatto non sussiste>, ma perché <il fatto non è previsto dalla legge come reato>, con la conseguenza che le prove accertate in sede dibattimentale, in questo caso, sono liberamente apprezzabili dal giudice contabile, stante il principio di circolarità delle fonti di prova (cfr., ex pluribus, Corte dei conti, sezione II centrale, n.
153/25).
Fatta questa premessa, il Collegio è persuaso del fatto che, quanto all’utilizzo contra legem dei fondi del POR RI 1007/2013 per € 79.604.906,42, l’attore non abbia dato prova dell’esistenza del danno contestato.
Ed infatti le opere straordinarie indicate dal piano di assetto idrogeologico per il quale la regione RI aveva elargito a RI DE la somma di € 79.604.906,42 risultano essere state effettivamente realizzate: circostanza, questa, confermata dai direttori di lavori escussi nel dibattimento innanzi al giudice penale (cfr. sentenza n. 211 del 2015 cit., pag. 9, ult. cpv.),
dunque una prova piena da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi.
Anche sotto il profilo dell’elemento subiettivo del dolo che l’attore ha contestato al dott. AT, non vi sono elementi di prova giuridicamente resistenti.
Anzitutto, non è provato che il dott. EL e il dott. AT avrebbero indotto illegittimamente i funzionari regionali a concedere i fondi comunitari a RI DE per scopi altri e diversi da quelli funzionali al POR 2007/2013. Lo stesso attore nella citazione afferma che l’iniziativa è, in vero, partita dalla regione, che era interessata a impiegare i fondi POR residui della programmazione 2007/2013 (stanziati già nel 2009) e che a tal fine la regione aveva richiesto all’azienda se fosse stata in grado di progettare una serie di interventi rientranti nelle linee di intervento del POR (cfr., citazione, pag. 47). Di qui, i progetti (n.
115) curati dal convenuto AT che sono stati presentati nell’interesse della regione, che li ha successivamente approvati, altrimenti avrebbe perso i fondi comunitari.
In secondo luogo, RI DE risulta costituita quale ente strumentale della regione RI già nel 2014, e dunque un anno prima della scadenza del termine di utilizzo dei fondi residui del POR 2007/2013, ossia il 31.12.2015, sicché era la regione RI, in data 11.09.2015, quando viene sottoscritto l’accordo di programma con RI DE, ad avere un interesse primario alla realizzazione degli interventi entro il 31.12.2015, come poi di fatto risulta avvenuto.
Tali circostanze non sono affatto secondarie ed escludono, quanto all’accertamento del profilo subiettivo della condotta contestata, che vi sia stata una intenzionalità manifesta, da parte del EL e dell’AT, di volersi appropriare illecitamente dei fondi europei per distrarli dal loro scopo primario per utilizzarli, invece, in attività ordinaria quale il pagamento degli stipendi degli operai dell’azienda, come ritenuto dal pubblico ministero.
Infatti, proprio sotto tale rilevante profilo, più volte stigmatizzato nell’atto introduttivo, il fatto che, per tali lavori sia stata utilizzata in maniera prevalente la manodopera (giacché solo il 10%
della spesa è risultato destinata all’acquisito di beni strumentali a tali attività), non può essere considerata di per sé elusiva del vincolo di destinazione, determinando un intenzionale sviamento del fine pubblico, dal momento che nello stesso accordo di programma dell’11.09.2015, all’articolo 5 comma 3, è scritto espressamente che “per l’esecuzione delle attività connesse all’oggetto di cui all’art. 2 (ovverosia le linee di intervento 3.2.2.21 e 3.3.1.2. di cui al POR 2007/2013- ndr) del presente programma, RI DE si avvarrà delle proprie risorse umane e strumentali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia”.
Alla luce di tali dirimenti considerazioni, la duplice domanda di danno di € 79.604.906,42 che il convenuto AT dovrebbe rifondere sia alla regione che all’azienda, non ha fondamento, in quanto i lavori commissionati risultano essere stati realizzati, e deve pertanto essere respinta.
5. Quanto alla domanda di danno per utilizzo privato di fondi pubblici, impiegati per la ristrutturazione dell’abitazione privata del direttore EL, e che il pubblico ministero ha introdotto contro il dott. AT, contro il dott. LL e, stante il decesso del loro dante causa, contro gli eredi EL, che si sarebbero illecitamente arricchiti del risultato di tale attività, il Collegio osserva quanto segue.
5.1. La contestazione mossa nei confronti degli eredi EL deve essere respinta, in quanto come chiarito dalla sentenza della Corte dei conti, sezione III, App., n. 403/2023 del 10.10.2023 in analogo giudizio di responsabilità riassunto dalla procura nei confronti dei medesimi eredi di OL EL:
“Prima di ogni altra considerazione occorre osservare che la disciplina recata dall’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, subordinando la trasmissibilità del debito agli eredi alla duplice condizione dell’illecito arricchimento del responsabile dante causa e al conseguente indebito arricchimento degli eredi, costituisce una deroga alla regola di diritto comune che consente al creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti dell’erede del responsabile senza limitazioni di sorta. Da qui la necessità di una sua applicazione rigorosa nel rispetto dei principi di effettività della giurisdizione
(art 2 c.g.c.) e di parità delle parti (art. 4 c.g.c.), ciascuna delle quali deve essere posta nelle condizioni di assolvere l’onere probatorio, senza essere esposta ad una probatio diabolica. La Procura ha fondato l’accoglimento della domanda sull’esistenza
“…di una presunzione iuris tantum dell’incremento dell’asse ereditario a seguito della percezione indebita di ingenti compensi, sia pure nel corso di diversi anni…” e sul fatto che questi non sono riusciti a fornire la prova del contrario. La giurisprudenza contabile maggioritaria ha ritenuto che la prova dell’arricchimento indebito degli eredi, conseguente all’illecito arricchimento del dante causa, possa essere fornita mediante il ricorso ad una presunzione semplice, come tale, quindi, superabile in via d’eccezione dai chiamati in causa. Il Collegio ritiene di condividere tale orientamento, in quanto coerente con i principi generali che nel processo contabile governano, in modo non dissimile dal codice di rito, la distribuzione dell’onere probatorio tra le parti e i poteri decisori del giudice. L’ammissione e l’assunzione della prova sono ispirate al principio dispositivo, in virtù del quale il giudice è chiamato a decidere sulla base delle prove fornite dalle parti “concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”
(art. 94 c.g.c.). La valutazione delle prove – come previsto dall’art.
95 c.g.c. è rimessa al libero convincimento del giudice, il quale può anche basarsi su prove indiziarie e/o ricorrere a presunzioni semplici. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie - in cui non sussistono dubbi sull’illecito arricchimento del sig. OL EL alla luce delle condivisibili considerazioni in proposito espresse dal giudice di prime cure, ritiene il Collegio che risultino elementi idonei ad incrinare la presunzione semplice di indebito arricchimento derivante per via successoria. Come ampiamente provato in atti, tutti i beni immobili di cui il EL OL era titolare sono pervenuti allo stesso mortis causa, oltre ad essere stati gravati negli anni da azioni di riduzione delle quote ereditarie, intentate dai coeredi del EL OL medesimo. Non sono stati indicati beni mobili registrati di evidente valore né partecipazioni societarie redditizie e fruttuose.
Dall’inventario in atti risultano, altresì, azioni giudiziali per le quali il EL OL era chiamato come debitore nonché consistenti rate di mutui non pagate. Con riferimento alle liquidità, non sono stati reperiti accantonamenti e/o movimenti sospetti, né con riferimento al de cuius né con riferimento agli eredi. …Su tali basi non è revocabile in dubbio che la prova per presunzioni, sulla quale può fondarsi il convincimento del giudice deve trovare ancoraggio su elementi certi, dai quali risalire a circostanze ignote;
il che non è avvenuto nella concreta fattispecie. L’azione in riassunzione della Procura va pertanto respinta.” (Corte dei Conti Sez.
Appello n. 403/2023 del 10.10.2023).
Calando le su riferite e condivisibili argomentazioni del giudice d’appello sulla fattispecie in esame, è provato in atti che l’immobile privato oggetto di ristrutturazione, sito in EA, pur nella disponibilità del direttore EL, non apparteneva al dante causa, ma alla società immobiliare GE.IM. s.r.l. (non convenuta) di cui il EL, al momento del decesso, deteneva solamente il 2% ed è questa quota, ferma l’accettazione beneficiata dell’eredità e le implicazioni connesse, ad entrare in successione, non certamente l’immobile.
A ciò aggiungasi che i convenuti hanno altresì offerto un principio di prova positivo (doc. 11, perizia di parte) in merito alla detta quota di partecipazione del 2% nella società GE.IM s.r.l.
proprietaria del bene e che presenta un valore nominale di €
1.022,58 che è evidentemente insuscettibile di incrementare l’asse patrimoniale del dante causa, i cui beni, a sua volta ereditati dal padre, sono attualmente oggetto di azione di riduzione e gravati di pesi e misure.
Non si è dunque raggiunta la prova dell’illecito arricchimento degli eredi EL nella fattispecie di giudizio, il che conduce alla reiezione della domanda proposta nei loro confronti, con condanna alle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore di IA IA GI ed omissis.
Seppure i signori TE ed EN EL siano rimasti contumaci, essi versano nella medesima situazione soggettiva di IA IA e omissis in quanto eredi e la domanda dell’attore nei loro confronti deve ugualmente essere rigettata, senza che si dia luogo a pronuncia sulle spese, attesa la mancanza di costituzione difensiva.
5.2 Merita invece accoglimento la stessa domanda nei confronti dei convenuti ED AT e CO LL.
È provato in atti che RI DE aveva istituito una squadra di operai per eseguire i lavori di manutenzione presso il comune di Siano con i manovali TI, UP, CA, De ANtis, Pristerà, Mare, SG, RO e AP, i quali, tuttavia, a partire dal mese di ottobre del 2014 e fino al mese di giugno del 2015, dietro ordine del EL, sono stati impiegati in Amantea per la ristrutturazione dell’abitazione della casa nella disponibilità privata del direttore medesimo.
A tale riguardo hanno trovato riscontro le dichiarazioni rese nel corso delle indagini (e successivamente accertate in sede penale)
da NI CA, manovale dell’azienda, che dimostrano, da un lato, il particolare metus che il direttore generale incuteva su tutto il personale, al punto che gli altri operai, per non rischiare conseguenze negative (come era accaduto al capo cantiere Giancotti il quale, dopo aver manifestato resistenze a recarsi presso l’abitazione del EL, venne trasferito presso il cantiere di Cerva), erano di fatto costretti ad eseguire le direttive del Rgiuele; dall’altro, ha riconosciuto come propria la firma apposta sulle fatture e sui documenti di trasporto intestate a <Cardamone NI & C. s.r.l.> di Catanzaro e a <Calabroparati u.s.r.l.> per complessivi € 3.028,03, dichiarando agli inquirenti di essersi recato personalmente e più volte presso l’abitazione del EL in EA.
Dello stesso tenore, a conferma della prospettazione accusatoria, sono le dichiarazioni rese in sede penale dal teste TI, capo cantiere dell’azienda, che interloquiva direttamente col direttore generale. Egli, in particolare, ha riferito che la sua squadra di operai ha realizzato il sottoTT dell’abitazione sita in EA, l’intero laminato in ogni stanza, tutto l’impianto elettrico, l’impianto idraulico e la rete internet, oltre una serie di modifiche strutturali dei bagni. Ha altresì confermato che i materiali per i detti lavori erano acquistati dagli stessi operai, da <Cardamone> e da <Calabroparati> a Catanzaro e altri fornitori, e che gli operai si facevano all’uopo rilasciate le bolle, ossia i documenti di trasporto, tutte intestate a RI DE.
Sempre con lo stesso fine, ovverosia per la ristrutturazione privata della casa di EA, è provata la distrazione dei fondi pubblici dell’azienda formalmente destinati alla sede di Paola di RI DE per complessivi € 19.648,65, come documentato dalle fatture in atti rilasciate, oltre che dalla <Cardamone Antonio & C. s.r.l.> di Catanzaro e dalla <Calabroparati u.s.r.l.>, anche dalla <Elco Ingross s.r.l.> (cfr., sentenza n. 211 del 2015 cit., pag. 27, ult. cpv.).
Pertanto, il Collegio non nutre dubbi sul fatto che la contestazione mossa dal pubblico ministero sull’utilizzo privato di fondi pubblici sia provata e che del relativo danno debbano rispondere sia il dirigente dell’azienda, ED AT, che il responsabile del servizio economato dell’ente, CO LL.
Il primo, infatti, al fine di giustificare n. 60 ore di lavoro straordinario a tutti gli operai impiegati presso il cantiere di EA nell’interesse privato ed esclusivo del direttore Rgiuele, ha adottato la determinazione n. 545 del 29.12.2014 avente ad oggetto la "richiesta apertura campi informatici per la conseguente liquidazione del lavoro straordinario svolto da dipendenti 0.1.F. Progetto Eventi G15 periodo aprile-maggio 2014 e ottobre-novembre 2014", attestando così una prestazione di lavoro straordinaria in realtà mai svolta per le finalità dichiarate.
Circostanza, questa, che ha trovato anch’essa il conforto dell’accertamento in sede penale, ove il TI, che registrava il foglio di presenza degli operai (e sul quale era apposto il visto del dott. LL, su cui appresso si dirà), ha riferito che nel mese di ottobre e novembre 2014 agli operai (TI, UP, CA, De ANtis, Pristerà, Mare, SG) venivano pagati, oltre gli stipendi, anche le indennità chilometriche e gli straordinari
(questi ultimi pagati nel 2015 tramite mandati di pagamento emessi dal convenuto AT, riconoscendo circa 80-90 ore di straordinario riguardanti l’anno precedente e che il pagamento avveniva con i fondi del POR 2007-2013): fatto che per il Giancotti era assolutamente una anomalia, dal momento che gli operai di RI DE in genere percepivano 30 ore di straordinario, mentre quelli sopra citati avevano percepito appunto 8090 ore di straordinario. Tale circostanza ha trovato conforto nelle dichiarazioni rese agli inquirenti dalla dott.ssa Franca AR che materialmente produceva i mandati di pagamento per conto dell’azienda (“con assoluta certezza l'imputazione degli straordinari sui fondi POR è avvenuta su indicazione del Settore 3") e, secondo la teste, sarebbe anche stata oggetto di una determinazione dirigenziale (n. 1121/2015) del dott. AT che, tuttavia, non è stato possibile reperire.
Il Collegio reputa condivisibile le dichiarazioni della dott.ssa Arlia, dal momento che esse si pongono in linea di continuità con le prove raggiunte innanzi al giudice penale per gli stessi fatti.
Pertanto, a comporre la voce di danno per illecito utilizzo di fondi pubblici per fini privati, concorrono, oltre le spese per l’acquisto indebito di materiali (quelli riconosciuti da CA LO, per
€. 3.208 e quelli acquistati senza utilità per la sede di Paola per
€ 19.648,65), anche le indennità chilometriche attribuite a 7 operai della squadra operaia per € 5.383,50 e gli straordinari ai medesimi per € 4.709,40 (somma che l’attore reputa sottostimata, tenuto conto del fatto che le indagini condotte e le risultante istruttorie emerse non hanno reso possibile l’individuazione dell’intero materiale utilizzato per la ristrutturazione della casa privata di EA e che non si è raggiunta la prova sul reale apporto di lavoro di altre maestranze in forza al cantiere).
Quanto al dott. LL, responsabile del servizio economato dell’azienda, non si possono nutrire dubbi sul suo ruolo centrale nella vicenda, in solido con le condotte del EL e dell’Allevato.
La sua responsabilità emerge chiaramente dalle due note (n.
9121 del 18 novembre 2014, relativa al mese di ottobre 2014, e n. 10255 del 9 dicembre 2014, relativa al mese di novembre 2014) a sua firma, indirizzate all'Arch. Federico Sinopoli, direttore dei lavori dell'area di "Catanzaro-Siano", mediante le quali venivano trasmessi i prospetti completi delle “giornate lavorative dei dipendenti in allegato, effettuate presso la comunità montana di Paola", con rendicontazione delle ore di lavoro degli operai a ciascuno dei quali si riconoscevano trenta ore a titolo di lavoro straordinario, nel mese di ottobre e in quello di novembre, e, finanche, l'indennità chilometrica.
Inoltre, come accertato dagli inquirenti e ripetuto dal capo cantiere TI, egli ha anche trasceso le proprie attribuzioni, palesandosi come uomo di fiducia del EL, addirittura facendo pressioni sul TI e sugli altri operai in ordine all’espletazione dei lavori in EA, fornendo indicazioni attuative agli operai illecitamente impiegati e addirittura rassicurandoli quando, come nel caso di LO CA (che apertamente gli aveva comunicato di non voler più andare ad EA perché non gli piaceva quella situazione), il LL replicava che mancavano oramai solo pochi interventi e che, se fosse successo qualcosa, “se la sarebbero vista loro” (ossia il EL e l’AT).
Le argomentazioni difensive non persuadono.
Il convenuto AT ha sostenuto che la sola determina n. 545 del 29.12.2014 avente ad oggetto la liquidazione del lavoro straordinario dei dipendenti nulla proverebbe, dal momento che il suo compito non era quello di attestare cosa facessero quotidianamente, ma di verificare che le richieste non fossero ultronee rispetto ai massimali normativamente previsti e che fossero provviste di una certificazione del dipendente.
In realtà, si tratta di una argomentazione che non tiene conto della natura sostanziale della responsabilità gravante su di un dirigente qualificato di un’azienda, quale RI DE, costituita sul modello dell’ente in house, e che non può certamente limitarsi ad accertare il mancato sforamento dei massimali orari, ma al contrario deve attestare la legittimità e la regolarità del lavoro svolto dalle maestranze impiegate. In secondo luogo, l’istruttoria condotta dal pubblico ministero e le prove raggiunte in sede penale dimostrano che egli, all’epoca dei fatti, era un fiduciario del direttore generale dell’azienda e che ben conosceva quanto si stava consumando sul sito di EA con i fondi pubblici.
Quanto al LL, egli si è difeso sostenendo la sua estraneità ai fatti, in quanto egli, siccome responsabile del settore economale dell’azienda, non avrebbe avuto alcun ruolo nella vicenda e, in particolare, nel pagamento degli straordinari e delle indennità chilometriche in favore degli operai e che, quand’anche fosse, il danno che egli avrebbe prodotto all’azienda dovrebbe essere limitato unicamente a tali voci e non all’intera posta di €
32.769,55.
Anche tali argomentazioni sono prive di fondamento e contraddette da quanto accertato nel procedimento penale a suo carico per gli stessi fatti, laddove il suo coinvolgimento nella vicenda non è stato affatto marginale e non si è limitato unicamente alle incombenze del suo ufficio di responsabile del servizio economale e finanziario di RI DE. L’attore ha infatti riportato quanto dichiarato agli inquirenti dal capo cantiere TI, ossia che “quanto alle giornate lavorative degli operai di RI verde apparentemente svolte a Paola, voglio aggiungere che da ottobre a dicembre 2014 venivano attestate nell'ambito del c.d.
"Listino Paga" dall'Arch. CO LL, dico meglio, Sinopoli. Il Direttore dei Lavori, si rifiutò di sottoscriverle poiché, in realtà, gli operai di cui si attestava lo svolgimento di attività lavorativa a Paola, erano negli stessi giorni e orari impiegati presso l'abitazione di EL ad EA”. Orbene, il direttore Sinopoli, in sede predibattimentale penale, ha dichiarato agli inquirenti che, dopo essere stato nominato da EL direttore dei lavori del cantiere del comune di Siano, a causa di dissidi nati con lo stesso direttore generale, decise di non sottoscrivere i documenti riguardanti quel cantiere, sapendo che gli operai si recavano ad EA per lavorare presso l’abitazione privata di Rgiuele; “precisava che, di fatto, il suo posto di coordinatore del personale del cantiere di Siano veniva successivamente ricoperto dall’imputato LL” (cfr., sentenza n. 211/2025 cit. pag. 27, penult. Cpv.).
A corroborare il ruolo centrale che nella vicenda ha assunto il LL sono poi le dichiarazioni rese dal manovale LO Scalise che, a fronte del rifiuto di volersi recare ad EA, riceveva rassicurazioni dallo stesso LL il quale, così facendo, trascendeva in toto dalle proprie funzioni di responsabile del servizio economato dell’ente. Circostanza, quest’ultima, documentata anche dalla firma apposta sulla nota n. 9121 del 18.11.2014 (relativa al mese di ottobre 2014) e sulla nota n.
10255 del 09.12.2014 (relativa al mese di novembre 2014), entrambi indirizzate al direttore Sinopoli, in cui venivano rendicontate le ore di lavoro svolte dagli operai, con la raccomandazione (riferita dal Sinopoli) che tali costi dovevano gravare sul cantiere di Siano.
Pertanto, la contestazione mossa dal pubblico ministero a titolo di dolo è certamente fondata, in quanto la documentazione in atti sopra riportata dimostra, senza alcun dubbio, che l’archiTT LL ha svolto un ruolo centrale, di ponte, tra i vertici dell’azienda (EL e AT) e la squadra di operai assegnata ai vari cantieri, financo svolgendo compiti ulteriori rispetto a quelli propri dell’ufficio economale cui era preposto.
In conclusione, sul punto, non possono nutrirsi dubbi che il danno provato di € 32.769,55 (fondi pubblici utilizzati per fini privati) debba essere posto a carico di ED AT e a CO LL, in solido tra loro.
6. Infine, la domanda per danni in relazione alla c.d. <vicenda NO> e per la quale è chiamato a rispondere unicamente il dott. NI RR.
Il pubblico ministero ha contestato al dott. RR il danno conseguente alla condotta posta in essere, in accordo col direttore EL, cristallizzatasi nell’adozione della delibera n.
44/2015 dell’11.03.2015 con cui entrambi hanno approvato un avviso pubblico per la creazione di una short list per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano di gestione e assestamento forestale con l’apparente motivazione che all’interno di RI DE non vi fossero sufficienti figure professionali.
Successivamente il EL, con delibera n. 71/2015, nominava i componenti della commissione di valutazione dei titoli e la conseguente formazione della short list, nominando il convenuto NI RR quale Presidente dell’anzidetta commissione. L’RR, successivamente, con determina n. 297 del 06.05.2015, a sua firma approvava la short list e, insieme col direttore EL, già l’11.05.2015, adottavano la determina n. 76 di conferimento dell’incarico al dott. NO NO per la redazione del piano di gestione dell’azienda forestale di Catanzaro-Siano. In esecuzione della delibera n. 76 cit., l’RR, designato RU del procedimento, in data 18.05.2015, stipulava la convenzione per il conferimento dell’incarico con il NO NO, indicato nella convenzione come <dott. agronomo>,
quando invece nel curriculum allegato alla domanda del 13.05.2015 per l’inserimento nella costituenda short list egli si era presentato come <dott. agrotecnico>.
Nella disamina dell’attore, la condotta posta in essere dal convenuto avrebbe violato le norme che disciplinano l’affidamento degli incarichi esterni nelle pubbliche amministrazioni (e negli enti strumentali da esse partecipate, come RI DE), anzitutto il mancato ricorso alle professionalità interne ove presenti, con la conseguenza che l’importo liquidato a titolo di compenso al dott. NO, di € 17.421,60, si appalesa come indebito e tale configurare un danno risarcibile in favore dell’azienda.
La domanda è fondata e merita l’accoglimento alla luce delle prove, anche documentali, portate dall’attore in atti.
Ed infatti, con nota di RI DE n. 23541 del 30.12.2015, a firma del dirigente del settore patrimonio, dott. Leandro Savio, l’azienda ha comunicato all’Ufficio Affari legali e generali (e per conoscenza allo stesso RU RR) la palese impossibilità del dott. NO ad assolvere agli obblighi contrattuali (non solo perché non iscritto all’albo dei dottori forestali, ma perché egli di fatto non ha mai svolto in precedenza le mansioni di cui alla convenzione), invitando così l’azienda alla rescissione contrattuale, oltre la necessità di comunicare alla Procura contabile il danno erariale arrecato dalla intera procedura.
Lo stesso dott. Savio, interrogato dagli inquirenti, ha riferito inoltre che il Piano redatto dal NO è stato bocciato dalla regione RI in quanto, al di là del titolo di agrotecnico (in ogni caso inidoneo), egli non aveva i requisiti per abilitarsi alla redazione dei piani di gestione. Inoltre, il dirigente ha riferito ulteriormente che in azienda vi erano almeno 13 professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico, tutti muniti del sigillo rilasciato dall’ordine professionale, cioè il timbro con il quale sono asseverati i progetti redatti e di cui il NO era sprovvisto.
Le argomentazioni difensive svolte dal dott. RR non colgono nel segno.
Il convenuto, infatti, trasferisce tutta la responsabilità della vicenda NO sul direttore OL EL, come comproverebbero le dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, dal coordinatore dei piani forestali di RI DE, dott. Arturo Guida, il quale avrebbe appunto riferito agli inquirenti che
“quello che so per certo è che l’incarico affidato a NO può avere natura esclusivamente fiduciaria e quindi la nomina era di pertinenza del direttore generale”. Nello stesso verso, secondo la difesa, convergono le dichiarazioni di altro dipendente dell’azienda, tale NI IA AL, secondo cui NO NO “è stato scelto direttamente dal direttore generale nella persona di OL EL”.
In vero, tali dichiarazioni, a parere del Collegio, aggravano la posizione del convenuto, nominato dal EL RU del procedimento conducente alla nomina illegittima del NO, oltre che Presidente della commissione di valutazione della c.d. short list, dal momento che esse dimostrano come, all’interno dell’azienda, dai dirigenti ai funzionari, tutti sapevano che quella del NO era una nomina intuitu personae, sicché l’intera procedura comparativa messa in atto attraverso la creazione della short list, e financo la nomina del RU RR, erano di fatto strumentali alla sottoscrizione di un accordo palesemente contra legem, come poi di fatto è avvenuto, anche con la complicità del convenuto.
In secondo luogo, dopo aver ammesso che in realtà la responsabilità della scelta del NO era tutta del direttore EL, la difesa ha posto l’attenzione del Collegio su altra questione:
ossia che in tutte le delibere adottate dal direttore EL, l’RR figurava come mero segretario, senza alcun ruolo e potere decisionale.
In vero, anche tale argomentazione è fallace in quanto non considera l’aspetto centrale della contestazione, ovverosia il ruolo di RU assolto dal convenuto all’interno della procedura comparativa che, diversamente dalle mere funzioni segretariali, ha potere istruttorio e sollecitatorio. Oltre, come detto, il suo ruolo di Presidente della commissione di valutazione dei titoli.
L’RR, proprio in quanto RU, avrebbe dovuto rendere edotto il direttore generale sull’esistenza, all’interno dell’azienda, di figure professionali idonee a ricoprire il ruolo o meno e, in questo secondo caso, motivare adeguatamente la necessità di ricorrere alla procedura comparativa (circostanza che non emerge dalla lettura della delibera n. 44/2015 contenente l’avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle domande per la formazione della short list).
Inoltre, nell’atto di nomina del dott. NO (delibera n. 76 dell’11.05.2015), non v’è alcuna motivazione sul perché la scelta della commissione, a fronte di n. 85 domande di dottori agronomi e forestali con laurea magistrale, n. 12 riguardanti professionisti in possesso di laurea triennale in materie agro-forestali e periti tecnici e agrotecnici, e n. 11 professionisti associati (cfr.
verbale della commissione n. 3 del 06.05.2015), sia ricaduta proprio sul dott. NO NO per un ruolo che, aldilà di ogni altra considerazione, necessitava dell’opportuna iscrizione all’albo dei dottori agronomi.
Né coglie nel segno l’ulteriore argomentazione portata dalla difesa del convenuto, ossia la circostanza che nella commissione di costituzione della c.d. short list, quale componente figurava il dott. Leandro Savio, ossia il dirigente che avrebbe successivamente invitato l’ufficio affari legali e lo stesso RU (cfr. nota prot.
n. 23541 del 30.12.2015 cit.) a recedere dal contratto col Magnone e a segnalare la vicenda alla procura contabile.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di un’argomentazione fuorviante, dal momento che la commissione stessa, preso atto delle domande pervenute, ha ritenuto (cfr. verbale n. 1 del 04.05.2015) di dover suddividere le stesse in tre sezioni (dottori agronomi, periti agrotecnici e raggruppamenti di professionisti associati) e che pertanto, come sovente avviene nelle procedure comparative, la presentazione delle domande è libera ed è la commissione che dovrà poi valutare l’ammissibilità delle candidature presentate. Tanto è vero che la commissione ha composto tre sezioni e se, come evidenzia la difesa del convenuto, è evidente che il NO è stato inserito inopinatamente nella sezione dei dottori agronomi (quando invece era un agrotecnico e tale si è qualificato nella domanda presentata), resta il fatto che egli non risulta (né avrebbe potuto risultare) iscritto nel relativo Albo dei dottori agronomi, con conseguente impossibilità di apporre il sigillo sui piani che avrebbe dovuto redigere, e che prova, unitamente ad altri elementi, l’intenzionalità della condotta tenuta dal EL e dal dott. RR.
Anzitutto, la mancata motivazione sulla necessità di ricorrere alla procedura comparativa, non potendosi ritenere sufficiente la mera dichiarazione di inesistenza di professionalità interne, tenuto conto di quanto poi verrà appurato dagli inquirenti.
Secondariamente, la mancata motivazione in ordine alla scelta del NO da preferire ad altre candidature.
Infine, la erronea qualificazione, nella convenzione, del Magnone, quale <dottore agronomo>, idonea a trarre in inganno e inconfutabilmente voluta dal convenuto che l’ha sottoscritta impegnando l’azienda.
Pertanto, la domanda dell’attore sul punto va accolta e NI RR deve essere condannato a rifondere l’azienda RI DE della somma di € 17.421,60 quale somma indebitamente corrisposta al dott. NO NO in esecuzione di atti e provvedimenti contra legem.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in solido tra i convenuti AT ED, CO LL e NI RR, come da nota segretariale a margine della sentenza.
PQM
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la RI, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24109 del registro di Segreteria nei confronti di ED Allevato, CO LL, NI RR, TE EL, IA IA EL, omissis in persona del tutore ER OR, EN EL, e ST AT, così provvede:
- Dichiara la contumacia di TE EL ed EN
EL.
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di ST AT e la estromette dal giudizio, con compensazione delle spese di lite ex art. 31, comma 3 c.g.c.
- Rigetta la domanda nei confronti di TE EL, Enrica EL, IA IA EL, omissis in persona del tutore ER OR.
- NA RI DE alla refusione delle spese di lite in favore di IA IA EL e che si liquidano in €
2.000 oltre IVA e CPA se dovute;
- NA RI DE alla refusione delle spese di lite
N O
TA SP
ESE G iu d izio n . 2 410 9
FO
G LIO
IM
P O
R TO
O
R IG
IN A
LE A TTO
D I C
ITA ZIO
N E
4 2
€
67 2 ,00 n . 3 co p ie p red etto atto p er u so n o tifica 1 26
€
2.01 6 ,00
O R
IG IN
A LE D
P FISSA
ZIO N
E U D
IEN ZA
€ 1 6 ,0 n . 3 co p ie p red etto atto p er u so n o tifica 3 €
48 ,0
O R
IG IN
A LE O
R D
IN A
N ZA
N . 8 5 /20 3 €
48 ,0 n . 3 co p ie p red etto atto p er u so n o tifica 9 €
14 4,00
D
IR ITTI D
I C A
N C
ELLER IA
€ 13 3,65
N O
TIFIC H
E
€ 10 9,27
O R
IG IN
A LE SEN
TEN ZA
€ 16 0,00
FO R
M U
LA ESEC
U TIV
A SEN
TEN ZA
€ 16 0,00
D IR
ITTI D I C
A N
C ELLER
IA FO
R M
U LA
ESEC U
TIV A
SEN TEN
ZA
€
13 ,1
TO TA
LE
€ 3.52 0 ,0
D IC
O N
S I E
U R
O T
R E
M IL
A C
IN Q
U E
C E
N T
O V
E N
T I/0 2 Il F u n zio n ario D o tt.ssa S tefan ia V asap o llo F irm a to d ig ita lm en te in favore di omissis in persona del tutore ER OR e che si liquidano in € 2.000 oltre IVA e CPA se dovute;
- NA ED AT e CO LL, in solido tra loro, al pagamento di € 32.769,55 in favore di RI
DE.
- NA NI RR al pagamento di € 17.421,60 in favore di RI DE.
- NA ED AT, CO LL, NI ER rigo, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell’erario come da nota segretariale a margine della sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025 e del 26 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente RL SI MA Brunenghi DO UZ Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 20/03/2026 Il Funzionario Dott.ssa ST Vasapollo Firmato digitalmente