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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 978/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 978/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “modifica condizioni divorzio” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 21/06/1979, rappresentata e difesa dall'avv. RUSCIO VITTORIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a SI (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 08/06/1975
- RESISTENTE contumace - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 16/5/24 ha convenuto in giudizio Parte_1 allegando: Controparte_1
- Che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 801/2020, aveva pronunciato il divorzio tra le parti, stabilendo: - l'affidamento congiunto dei figli (nata il Per_1 16.08.2006) e (6.12.2012) con collocazione prevalente presso la madre;
- un Per_2 assegno di mantenimento a carico del padre di € 150,00 per figlio, aumentato a € 175,00 dal settembre 2020; - un assegno divorzile di € 150,00 al coniuge;
- diritto di visita del padre cd. libero e, in caso di mancato accordo, disciplinato come dal decreto di omologa della separazione;
- l'obbligo di di versare a gli Controparte_1 Parte_1 assegni familiari dallo stesso percepiti;
- Che, tuttavia, sussistono le condizioni per disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli ad € 400,00 ciascuno, tenuto conto del mutamento del valore contrattuale della valuta, del miglioramento della condizione economica del padre - che ha diverse imprese dislocate sul territorio nazionale -, delle sue difficoltà lavorative e, infine, delle esigenze crescenti dei figli rispetto all'anno 2020;
- Che, infine, il padre è moroso nei pagamenti delle spese ordinarie e straordinarie;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Parte_1 Tribunale adito, previa comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 9, l. div.898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, disporre l'aumento dell'assegno in favore della Sig.ra Parte_1 R.G. n.° 978/2024 - Pag. 2 di 3
per la prole minorenne sino all'importo mensile di Euro 400,00 per ciascuno dei due figli Pt_1 ovvero a quell'importo maggiore o minore, ma congruo che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà opportuno e necessario per i minori. Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi a carico dell'Erario.”
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo Instaurato il contraddittorio, non si è costituito il resistente e, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza del 25/10/24, ha dichiarato la contumacia , confermato provvisoriamente le statuizioni contenute Controparte_1 nella sentenza n. 801/2020, pubbl. il 02/10/2020, di questo Tribunale, e rinviato per la discussione orale all'udienza del 8/7/25.
3. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 8/07/2025 parte ricorrente ha concluso come in atti e il PM ha formulato il parere (“Visto”).
4. Nel merito L'art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus. Il procedimento da seguire, peraltro, è il medesimo delineato per il rito unitario e, quindi, non più un giudizio camerale “puro”. Orbene, presupposto per l'attivazione di tale procedimento, è, per consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 710 c.p.c., la sopravvenienza di fatti nuovi, tali da incidere in modo profondo sulle condizioni personali o patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, modificando sensibilmente la situazione preesistente ed imponendo un adeguamento delle statuizioni contenuta nella precedente regolamentazione della responsabilità genitoriale. Ciò premesso, il ricorso proposto da è solo parzialmente fondato. Parte_1 Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato - quali giustificati motivi sopravvenuti - il mutamento del valore contrattuale della valuta, il miglioramento della condizione economica del resistente - per avere lo stesso diverse imprese dislocate sul territorio nazionale -, e, infine, le esigenze crescenti dei figli rispetto all'anno 2020. Orbene, rileva il Collegio che, quanto all'intervenuta inflazione, soccorre il meccanismo della rivalutazione dell'assegno di mantenimento, meccanismo previsto dalla legge per CP_2 garantire che l'importo versato mantenga il suo valore nel tempo, tenendo conto dell'andamento del costo della vita. In ragione di ciò, l'originario assegno di mantenimento di € 175,00, ammonta, ad oggi, ad € 208,43. Deve poi tenersi conto delle accresciute esigenze della prole, non essendo revocabile in dubbio che le esigenze di e siano cambiate, rectius aumentate, rispetto al 2020 Per_2 Per_1 (anno in cui è intervenuta la sentenza di divorzio), avendo quest'ultima raggiunto anche la maggiore età. Sul punto, infatti, deve tenersi a mente che “l'aumento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, dispiegare alcun arsenale probatorio.” (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 - Pres. Servetti,est. O. Canali). Nessuna prova in ordine al miglioramento delle condizioni economiche del padre rispetto all'anno 2020, invece, è stata fornita dalla ricorrente, la quale non ha specificato e documentato R.G. n.° 978/2024 - Pag. 3 di 3
quali fossero le risorse reddituali del resistente nel 2020 e quali sono, invece, le entrate di cui lo stesso può godere attualmente, impedendo così al Tribunale qualsiasi raffronto. Ne deriva, in definitiva, che la domanda può essere accolta tenuto conto delle sole accresciute esigenze della prole, aumentando, per l'effetto, l'importo dell'assegno di mantenimento per ciascun figlio da € 175,00 ad € 250,00.
Le spese di lite. Le spese di lite vanno compensate integralmente tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento previsto a carico di a titolo di mantenimento dei figli e e, per Controparte_1 Per_1 Per_2 l'effetto, modifica in parte la sentenza di divorzio di questo Tribunale n. 801/2020, pubblicata il 2/10/2020, aumentando da € 175,00 ad € 250,00 il suddetto assegno per ciascun figlio;
➢ Spese compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio del 17/11/25.
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 978/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “modifica condizioni divorzio” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 21/06/1979, rappresentata e difesa dall'avv. RUSCIO VITTORIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a SI (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 08/06/1975
- RESISTENTE contumace - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 16/5/24 ha convenuto in giudizio Parte_1 allegando: Controparte_1
- Che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 801/2020, aveva pronunciato il divorzio tra le parti, stabilendo: - l'affidamento congiunto dei figli (nata il Per_1 16.08.2006) e (6.12.2012) con collocazione prevalente presso la madre;
- un Per_2 assegno di mantenimento a carico del padre di € 150,00 per figlio, aumentato a € 175,00 dal settembre 2020; - un assegno divorzile di € 150,00 al coniuge;
- diritto di visita del padre cd. libero e, in caso di mancato accordo, disciplinato come dal decreto di omologa della separazione;
- l'obbligo di di versare a gli Controparte_1 Parte_1 assegni familiari dallo stesso percepiti;
- Che, tuttavia, sussistono le condizioni per disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli ad € 400,00 ciascuno, tenuto conto del mutamento del valore contrattuale della valuta, del miglioramento della condizione economica del padre - che ha diverse imprese dislocate sul territorio nazionale -, delle sue difficoltà lavorative e, infine, delle esigenze crescenti dei figli rispetto all'anno 2020;
- Che, infine, il padre è moroso nei pagamenti delle spese ordinarie e straordinarie;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Parte_1 Tribunale adito, previa comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 9, l. div.898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, disporre l'aumento dell'assegno in favore della Sig.ra Parte_1 R.G. n.° 978/2024 - Pag. 2 di 3
per la prole minorenne sino all'importo mensile di Euro 400,00 per ciascuno dei due figli Pt_1 ovvero a quell'importo maggiore o minore, ma congruo che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà opportuno e necessario per i minori. Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi a carico dell'Erario.”
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo Instaurato il contraddittorio, non si è costituito il resistente e, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza del 25/10/24, ha dichiarato la contumacia , confermato provvisoriamente le statuizioni contenute Controparte_1 nella sentenza n. 801/2020, pubbl. il 02/10/2020, di questo Tribunale, e rinviato per la discussione orale all'udienza del 8/7/25.
3. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 8/07/2025 parte ricorrente ha concluso come in atti e il PM ha formulato il parere (“Visto”).
4. Nel merito L'art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus. Il procedimento da seguire, peraltro, è il medesimo delineato per il rito unitario e, quindi, non più un giudizio camerale “puro”. Orbene, presupposto per l'attivazione di tale procedimento, è, per consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 710 c.p.c., la sopravvenienza di fatti nuovi, tali da incidere in modo profondo sulle condizioni personali o patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, modificando sensibilmente la situazione preesistente ed imponendo un adeguamento delle statuizioni contenuta nella precedente regolamentazione della responsabilità genitoriale. Ciò premesso, il ricorso proposto da è solo parzialmente fondato. Parte_1 Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato - quali giustificati motivi sopravvenuti - il mutamento del valore contrattuale della valuta, il miglioramento della condizione economica del resistente - per avere lo stesso diverse imprese dislocate sul territorio nazionale -, e, infine, le esigenze crescenti dei figli rispetto all'anno 2020. Orbene, rileva il Collegio che, quanto all'intervenuta inflazione, soccorre il meccanismo della rivalutazione dell'assegno di mantenimento, meccanismo previsto dalla legge per CP_2 garantire che l'importo versato mantenga il suo valore nel tempo, tenendo conto dell'andamento del costo della vita. In ragione di ciò, l'originario assegno di mantenimento di € 175,00, ammonta, ad oggi, ad € 208,43. Deve poi tenersi conto delle accresciute esigenze della prole, non essendo revocabile in dubbio che le esigenze di e siano cambiate, rectius aumentate, rispetto al 2020 Per_2 Per_1 (anno in cui è intervenuta la sentenza di divorzio), avendo quest'ultima raggiunto anche la maggiore età. Sul punto, infatti, deve tenersi a mente che “l'aumento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, dispiegare alcun arsenale probatorio.” (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 - Pres. Servetti,est. O. Canali). Nessuna prova in ordine al miglioramento delle condizioni economiche del padre rispetto all'anno 2020, invece, è stata fornita dalla ricorrente, la quale non ha specificato e documentato R.G. n.° 978/2024 - Pag. 3 di 3
quali fossero le risorse reddituali del resistente nel 2020 e quali sono, invece, le entrate di cui lo stesso può godere attualmente, impedendo così al Tribunale qualsiasi raffronto. Ne deriva, in definitiva, che la domanda può essere accolta tenuto conto delle sole accresciute esigenze della prole, aumentando, per l'effetto, l'importo dell'assegno di mantenimento per ciascun figlio da € 175,00 ad € 250,00.
Le spese di lite. Le spese di lite vanno compensate integralmente tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento previsto a carico di a titolo di mantenimento dei figli e e, per Controparte_1 Per_1 Per_2 l'effetto, modifica in parte la sentenza di divorzio di questo Tribunale n. 801/2020, pubblicata il 2/10/2020, aumentando da € 175,00 ad € 250,00 il suddetto assegno per ciascun figlio;
➢ Spese compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio del 17/11/25.
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Il Presidente dott. Gaetano Laviola