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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6572 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ET ET UN de Courtelary Presidente
NA UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 3641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Laura Posa che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Loreto Antonello Chiola che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
( C.F. ) in persona della procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
a sua volta in persona della mandataria
[...] Controparte_4
1
[...] Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Ignazio Abrignani che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
Oggetto: appello avverso sentenza 17260/2020 del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. 28814/2016 – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo ( R.G. 28814/2016 ) Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma
[...] Controparte_5 in relazione al contratto di conto corrente 3345 stipulato il ventotto gennaio 2010 e chiuso il sedici dicembre 2015 con un saldo negativo di € 104.062,88.
Affermava l'illegittimità delle clausole determinative di interessi, commissioni e spese, sosteneva che di conseguenza in realtà il saldo era positivo per € 142.792,13; chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di detta somma.
si costituiva, sosteneva l'infondatezza delle domande, Controparte_1 riferiva di aver concesso il dieci giugno 2013 un mutuo fondiario di € 100.000,00 da utilizzarsi mediante apertura di credito prorogata fino al trenta aprile 2015 al tasso corrispettivo del
5,70%; a garanzia dell'esposizione erano state anche rilasciate fideiussioni omnibus il ventidue maggio 2014 fino alla concorrenza di € 120.000,00 da parte di Parte_2
e Parte_3
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa detti fideiussori e proponeva domanda riconvenzionale di condanna delle controparti in solido al pagamento del saldo negativo del conto corrente.
I terzi erano dichiarati contumaci, era espletata ctu e all'esito il Tribunale con sentenza
17260/2020 così disponeva :
“1) determina il saldo del conto corrente n. 033/03345/47 alla data del 16/12/2015, nella somma pari a - €. 103.278,17, a debito della correntista;
Cont 2) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la società IDI. quale correntista, Pt_1
e quali fideiussori (questi ultimi fino all'importo di Parte_2 Parte_3
€ 120.000,00) al pagamento in favore della Controparte_7
[..
[...] della somma di € 103.278,17, oltre agli interessi al tasso convenzionali dal 17
[...] dicembre 2015 al saldo;
Cont 3) condanna la societ idi ed i terzi chiamati a rifondere alla controparte le spese Pt_1 di lite, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte attrice”.
e proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 concludevano chiedendo :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, della
[...]
, in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_7 tempore, per le gravi inadempienze ed illeciti de scritti in premessa nelle gestione dei rapporti di conto corrente n. 3345 acceso da pars attrice presso la filiale di Corcolle (RM); accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'illegittimità dell'addebito da parte dell'istituto di credito, di interessi passivi usurari e/o anatocistici e/o della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori spese nel rapporto di conto corrente n. 3345, acceso da pars attrice presso la filiale di Corcolle (RM); di conseguenza accertare e dichiarare l'esatto saldo dare – avere del rapporto di conto corrente n. 3345, sulla base delle contestazioni infra proposte e di quanto verrà accertato in corso di causa anche con apposita ctu e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, alla restituzione in favore della societ Della somma di € 142,792,13 Parte_1
o di quella maggiore o minore che risulterà, oltre alla rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo;
accertare le gravi inadempienze ed illeciti nella gestione dei rapporti bancari per cui è causa, condannare la , in persona del Controparte_7 suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla società pari ad € 20.000,00 o a quella somma maggiore o minore che verrà accertata Parte_1 in corso di causa, da liquidarsi, anche in via equitativa, in favore dell'odierna parte attrice. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Si costituiva che concludeva chiedendo : Controparte_5
“ respingere il gravame ….in quanto inammissibile e comunque, nel merito, assolutamente privo di ogni e qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto. Con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” 3 Interveniva in qualità di cessionaria e concludeva : Controparte_2
“Rigettare l'appello presentato dalla e dai signori e Parte_1 Parte_2 in quanto inammissibile e comunque, nel merito, assolutamente Parte_3 privo di ogni e qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
La Corte all'esito dell'udienza del tredici ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Legittimazione dell'intervenuta.
è intervenuta il quattordici maggio 2024 depositando estratto della GU Controparte_2
36, parte seconda, del ventisei marzo 2024 da cui risulta la cessione in proprio favore, tra l'altro, di crediti di BCC di con caratteristiche corrispondenti a quello di cui è causa CP_7 ossia posizione in sofferenza sorta tra il sette gennaio 1985 e il ventotto giugno 2023; è anche contenuto con un link di riferimento per effettuare gli opportuni controlli.
Gli appellanti con le note del dodici settembre 2025 hanno eccepito il difetto di legittimazione sostenendo l'insufficienza della pubblicazione della cessione in GU.
con la difesa successiva rispetto all'eccezione, ( note depositate il sette Controparte_2 ottobre 2025 ) ha depositato documenti in confutazione che sono idonei ad attestare l'effettiva titolarità del credito, ossia il contratto di cessione con l'allegato elenco dei crediti ceduti, tra cui espressamente risulta quello oggetto di causa nonché conforme dichiarazione della cedente.
Parte appellante ,del resto nelle successive note sostitutive di udienza del dieci ottobre 2025 non ha ribadito l'eccezione limitandosi a concludere come sopra riportato.
Atteso quanto detto deve ritenersi legittimata all'intervento. Controparte_2
********
L'appello è ammissibile in quanto sono stati articolatamente censurati specifici passi motivazionali della sentenza.
4 ******
Primo motivo l'impugnata sentenza e' errata e dunque illegittima per errata lettura ed errata interpretazione dei fatti e degli atti richiamati dalle odierne parti istanti e per avere il giudicante recepito passivamente l'elaborato del ctu ed essere cosi' incorso in molteplici violazioni delle vigenti normative
Si sostiene che il Tribunale avrebbe recepito pedissequamente le risultanze di una CTU palesemente errata.
In particolare.
Primo motivo sub A.
“Con riferimento al contratto di finanziamento fondiario del 10/6/2013, violazione dell'art.2 delibera cicr 9/2/2000, art. 120 tub, artt.4 e 5 della legge 17 febbraio 1992, n.154, dell'art.117, commi 6 e 7, del tub e dell'art.1284 cod. civ., nonche la violazione della trasparenza bancaria (non indicazione del taeg/isc nel contratto di finanziamento fondiario) e della delibera cicr 4/3/2003 art. 9, circolare AN D'AL n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° aggiornamento del 25 luglio 2003, provvedimento AN D'AL del 29 luglio 2009, provvedimento 15 febbraio 2010, art. 117 tub.”
Nel caso di specie si tratta di un conto corrente ( 3345 ), affidato, aperto il ventotto gennaio
2010 e chiuso il sedici dicembre 2015 con un saldo negativo di € -104.062,88.
Era stato concesso un affidamento dal diciassette febbraio 2010 al diciassette giugno 2013 per € 300.000; dal diciassette giugno al cinque novembre 2013 l'affidamento era stato aumentato a € 400.000,00 in quanto era stato acceso il finanziamento fondiario di
€100.000,00; dal cinque novembre al sette maggio 2015 l'affidamento era stato ridotto al solo importo del finanziamento.
La doglianza sotto il profilo a) riguarda in particolare il finanziamento fondiario.
Rileva il Collegio come, seppur nell'intestazione del motivo venga effettuato un richiamo a molteplici aspetti, nell'articolazione della doglianza l'unico elemento affrontato riguardi l'asserita violazione dell'art. 2 delibera CICR del 9 febbraio 2000 in quanto asseritamente il
Tribunale, sulla scorta della CTU non avrebbe rilevato che “il contratto di finanziamento fondiario… non reca il tasso creditore previsto dalla norma “.
Ebbene, in realtà la delibera CICR non riguarda il finanziamento fondiario ma il contratto di conto corrente e comunque, come risulta documentalmente e riportato dal CTU, la pattuizione scritta esiste in quanto la banca ha prodotto il contratto stipulato con rogito del 5 dieci giugno 2013, completo di documento di sintesi, ove era previsto un tasso pari a euribor a tre mesi più 5,5% di spread, inferiore al tasso soglia pubblicato dalla AN d' AL relativo al II trimestre 2013 e pari a 14,385%; il TAEG era poi indicato nell' allegato A richiamato nella terza pagina del contratto e legato a quest'ultimo dal sigillo notarile.
Primo motivo sub b
“L'impugnato provvedimento é, altresì, errato nella parte in cui, recependo sempre le argomentazioni della ctu, ha ritenuto di disattendere le contestazioni tutte relative all'usura con conseguente violazione delle relative previsioni”.
Si contesta il criterio di calcolo adottato dal CTU e dal Tribunale laddove è stata applicata la formula della AN d'AL per la rilevazione del TEG nella versione di febbraio 2009 e non quella che la stessa AN D'AL indica alle Banche ex art. 51 TUB ossia per l'invio delle comunicazioni periodiche prescritte, per cui si sostiene che la formula corretta sarebbe (INT.
+CMS+ONERI)*36500/numeri debitori.
Ebbene, il rilievo ricalca la questione sollevata dal CTP in primo grado, cui il CTU ha dato compiuta risposta rendendo la seguente spiegazione, del tutto condivisibile e in linea con i criteri di calcolo individuati nei dm di riferimento per il tasso soglia nonchè comunemente applicati in cause analoghe :
“Per effettuare il calcolo del TEG la scrivente ha utilizzato le istruzioni pubblicate dalla AN d' AL cui fanno riferimento anche i D.M. nell' art.
3. Circa gli oneri da includere le circolari di AN fanno riferimento a quelli relativi agli affidamenti escludendo le spese di conto corrente. Per il calcolo del TEG trova applicazione la seguente formula, conforme a quella pubblicata dalla AN d' AL a febbraio 2009 , in vigore dal 1/1/2010 :
TEG = ( interessi * 36500 : numeri debitori ) + ( oneri( su base annua) *100 : accordato) dove tra gli oneri sono compresi anche le CMS che vengono sostituite dalle commissioni di messa a disposizione fondi (CDIF) che vanno incluse negli oneri della formula anch' essi su base annua. Gli oneri su base annua, come ampiamente esposto nelle FAQ della AN d' AL, vengono calcolati facendo riferimento a quelli applicati negli ultimi 12 mesi dalla chiusura del trimestre, ove ciò non è stato possibile annualizzando quelli dei trimestri precedenti .Nel contesto in esame ha particolare importanza la formula di calcolo del TEG per la verifica del tasso usura .
Non è possibile dare seguito alla formula di calcolo richiesta dal CTP dell'attore data da (INT. +CMS+ONERI)*36500/numeri debitori per i seguenti motivi:
➢ la formula del TEG riportata nelle Istruzioni della AN d' AL per la rilevazione dei tassi soglia viene richiamata nella “ Nota metodologica” dei DM ministeriali. 6 ➢ Il punto c.4 delle istruzioni della AN d' AL per il calcolo del TEG pubblicate nel 2009 precisa quanto segue: -C4. Trattamento degli oneri e delle spese
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito-.
➢ Dal punto di vista matematico la formula cumula il calcolo del tasso (formula inversa), partendo dagli altri dati, contenuta nel primo addendo della formula del TEG pubblicata nel 2009 con valori numerici per i quali non trova riscontro la formula inversa”.
Nella doglianza l'appellante si limita a riportare pedissequamente i rilievi del ctp senza argomentare sul perché la risposta del CTU, fatta propria dal Tribunale sarebbe errata;
vi è quindi un difetto di argomentazione in tal senso.
L'appellante infatti si limita a ribadire che il Tribunale non avrebbe potuto non sapere che il metodo di calcolo indicato dall'appellante stesso coincideva con quello indicato ex art. 51
TUB ma non spiega perché sarebbe errata la scelta del CTU e del Tribunale di adottare un criterio diverso;
soprattutto non spiega perché detto criterio sarebbe errato nonostante coincida con quello espressamente indicato dalla AN d'AL agli utenti per confrontare le pattuizioni contrattuali con i tassi soglia e comunque omogeneo su base nazionale.
D'altro canto i tassi applicati possono essere confrontati solo con le soglie di riferimento della L. 108/96.
Parimenti ai fini del calcolo il CTU ha correttamente compreso la commissione di messa a disposizione fondi ( il conto è stato aperto il ventotto gennaio 2010 ) già cms.
Testualmente :
“ secondo quanto previsto dalla legge n.2 del 28 gennaio 2009 art. 2 bis , difatti è predeterminata sul fido accordato e sulla durata, al tasso della 0,25% trimestrale in luogo dello 0,50% massimo stabilito per legge, e, in caso di sconfinamento oltre il fido concesso in ottemperanza all' art. 117 TUB viene applicata la commissione di istruttoria veloce pari a un importo da 10 a 30 euro a seconda dell' entità del extra fido”.
L'appello sul punto si limita a ribadire rilievi del CTP e comunque ad affermare che il criterio di calcolo non sarebbe aderente al dato di legge o non sarebbe stato esplicitato;
tutto ciò in realtà è in contrasto con il chiaro criterio di calcolo adottato dal CTU agganciato all'accordo contrattuale letto alla luce del disposto normativo ( art. 2bis l. 2/2009 ) per cui anche sotto questo profilo l'appello è infondato.
7 Per quanto riguarda l'asserita indeterminatezza del tasso del finanziamento anche in questo caso l'appellante si limita a ribadire che l'indeterminatezza deriverebbe dal fatto che il tasso euribor a tre mesi non specificherebbe se tre mesi “lettera” o tre mesi “ denaro”.
In realtà non vi è alcuna indeterminatezza perché, come del resto rilevato dal CTU a fronte di analogo rilievo del CTP
“ …. proprio il CTP nella nota 6 a pag. 12 riporta che tutti i giorni alle 11 viene stabilito il fixing dell' euribor, ovvero la chiusura giornaliera che rappresenta la “quotazione del giorno” le cui modalità di calcolo sono commutate dalle quotazioni borsistiche e universalmente si fa riferimento a tale valore senza altra indicazione”.
Primo motivo sub C
L'appellante sostiene che non sarebbe stata considerata dal Tribunale la mancata pattuizione scritta della clausola inerente lo ius variandi e comunque sussisterebbe violazione dell'art. 118 TUB.
Anche sotto questo profilo la doglianza è infondata poiché, come correttamente rilevato dal
CTU,
“I tassi convenzionali degli interessi debitori risultano validamente pattuiti, Negli estratti conto è indicato esplicitamente l'importo di fido accordato…. e le relative variazioni. Circa la variazione dei tassi di interesse in senso peggiorativo, gli stessi sono trimestralmente riportati nell' elenco movimenti degli estratti conto trimestrali con la dicitura ben evidenziata
“Informazioni del rapporto”. Tuttavia la variazione di tasso è stabilita in entrambi i contratti ed è correlata all' euribor 3 mesi +spread.
La Tabella 3 riporta la verifica della puntuale comunicazione di tutte le variazioni di tasso segnalate negli estratti conto scalari e le comunicazioni di modifiche unilaterali resesi necessarie”.
Gli appellanti poi sostengono che sarebbe stata erroneamente applicata la delibera CICR 9 febbraio 2000 in materia di anatocismo, effettuando una dissertazione sul regime intertemporale, senza considerare però che i contratti di cui è causa sono stati tutti stipulati a distanza di dieci anni e più dall'entrata in vigore di detta delibera.
Nel contratto di conto corrente di cui è causa è poi stabilita la reciprocità di capitalizzazione per interessi attivi e passivi e comunque il Tribunale ha ritenuto, correttamente, che detta capitalizzazione fosse valida fino al trentuno dicembre 2013 e l'ha esclusa dal primo gennaio
2014; in tal modo è stata applicata la normativa vigente e in particolare l'art. 120 TUB come
8 modificato dalla legge stabilità 2014 ( c.fr da ultimo Cass. 2134 “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014…” ).
Parte appellante sostiene poi :
“Parimenti non condivisibile è quanto affermato nell'emanato pronunciamento in proposito alla corresponsione della commissione di massimo scoperto e di altre spese e commissioni rappresentate come indubbiamente illegittime dall'odierna istante”.
Ebbene l'articolazione della doglianza è del tutto generica e quindi non accoglibile poiché la difesa si limita ad affermare :
“Nella confutazione degli assunti a tal proposito formulati dal primo Giudice si richiama tutto quanto svolto in atti anche da parte del nominato CTP” mentre per quanto riguarda le CMS si sostiene la non debenza in quanto applicate sull'utilizzato; sotto questo ultimo profilo rileva il Collegio come il contratto non prevedesse CMS ma commissioni di messa a disposizione fondi e comunque, come rilevato dal CTU in linea con i documenti prodotti “Il conto è stato aperto in data 28/1/2010 e la commissione di massimo scoperto ridenominata commissione di messa a disposizione fondi viene calcolata secondo quanto previsto dalla legge n.2 del 28 gennaio 2009 art. 2 bis , difatti è predeterminata sul fido accordato e sulla durata, al tasso della 0,25% trimestrale in luogo dello 0,50% massimo stabilito per legge, e, in caso di sconfinamento oltre il fido concesso in ottemperanza all' art. 117 TUB viene applicata la commissione di istruttoria veloce pari a un importo da 10 a 30 euro a seconda dell' entità del extra fido”.
Non vi è quindi alcuna specifica argomentazione che confuti i singoli passaggi motivazionali della sentenza e non vi è alcuna motivazione riguardo a quale sarebbe dovuto essere il corretto ragionamento e a quale risultato avrebbe portato una diversa soluzione.
*******
Secondo motivo.
“Erroneita' e conseguente illegittimita' del rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice in conseguenza dei dedotti inadempimenti”
Il motivo è assorbito dal rigetto delle doglianze riguardanti i profili di inadempimento.
*******
9 Terzo motivo
“Erroneita' e illegittimita' del disposto accoglimento della svolta riconvenzionale”
Il motivo è articolato nel seguente modo :
“se tutte le criticità rilevate dal CTP fossero state recepite, come avrebbero Persona_1 dovuto essere, dal primo Giudice gli odierni istanti avrebbero certamente fornito la dimostrazione dell'intervenuta estinzione delle obbligazioni a loro carico per le causali in atti spiegate”.
La doglianza, per come formulata, è assorbita dal rigetto delle precedenti.
********
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con valore prossimo al minimo per la ridotta complessità delle questioni trattate, in favore sia dell'appellata che della terza interveniente ( per un caso di intervento adesivo e quindi a maggior ragione per l'interventore cessionario cfr . Cass. 20659/2024 ).
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a Controparte_5 le spese del presente grado liquidate in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
10 Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del presente grado Controparte_2 liquidate in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, tredici ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA UC ET ET UN de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ET ET UN de Courtelary Presidente
NA UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 3641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Laura Posa che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Loreto Antonello Chiola che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
( C.F. ) in persona della procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
a sua volta in persona della mandataria
[...] Controparte_4
1
[...] Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Ignazio Abrignani che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
Oggetto: appello avverso sentenza 17260/2020 del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. 28814/2016 – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo ( R.G. 28814/2016 ) Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma
[...] Controparte_5 in relazione al contratto di conto corrente 3345 stipulato il ventotto gennaio 2010 e chiuso il sedici dicembre 2015 con un saldo negativo di € 104.062,88.
Affermava l'illegittimità delle clausole determinative di interessi, commissioni e spese, sosteneva che di conseguenza in realtà il saldo era positivo per € 142.792,13; chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di detta somma.
si costituiva, sosteneva l'infondatezza delle domande, Controparte_1 riferiva di aver concesso il dieci giugno 2013 un mutuo fondiario di € 100.000,00 da utilizzarsi mediante apertura di credito prorogata fino al trenta aprile 2015 al tasso corrispettivo del
5,70%; a garanzia dell'esposizione erano state anche rilasciate fideiussioni omnibus il ventidue maggio 2014 fino alla concorrenza di € 120.000,00 da parte di Parte_2
e Parte_3
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa detti fideiussori e proponeva domanda riconvenzionale di condanna delle controparti in solido al pagamento del saldo negativo del conto corrente.
I terzi erano dichiarati contumaci, era espletata ctu e all'esito il Tribunale con sentenza
17260/2020 così disponeva :
“1) determina il saldo del conto corrente n. 033/03345/47 alla data del 16/12/2015, nella somma pari a - €. 103.278,17, a debito della correntista;
Cont 2) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la società IDI. quale correntista, Pt_1
e quali fideiussori (questi ultimi fino all'importo di Parte_2 Parte_3
€ 120.000,00) al pagamento in favore della Controparte_7
[..
[...] della somma di € 103.278,17, oltre agli interessi al tasso convenzionali dal 17
[...] dicembre 2015 al saldo;
Cont 3) condanna la societ idi ed i terzi chiamati a rifondere alla controparte le spese Pt_1 di lite, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte attrice”.
e proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 concludevano chiedendo :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, della
[...]
, in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_7 tempore, per le gravi inadempienze ed illeciti de scritti in premessa nelle gestione dei rapporti di conto corrente n. 3345 acceso da pars attrice presso la filiale di Corcolle (RM); accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'illegittimità dell'addebito da parte dell'istituto di credito, di interessi passivi usurari e/o anatocistici e/o della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori spese nel rapporto di conto corrente n. 3345, acceso da pars attrice presso la filiale di Corcolle (RM); di conseguenza accertare e dichiarare l'esatto saldo dare – avere del rapporto di conto corrente n. 3345, sulla base delle contestazioni infra proposte e di quanto verrà accertato in corso di causa anche con apposita ctu e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, alla restituzione in favore della societ Della somma di € 142,792,13 Parte_1
o di quella maggiore o minore che risulterà, oltre alla rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo;
accertare le gravi inadempienze ed illeciti nella gestione dei rapporti bancari per cui è causa, condannare la , in persona del Controparte_7 suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla società pari ad € 20.000,00 o a quella somma maggiore o minore che verrà accertata Parte_1 in corso di causa, da liquidarsi, anche in via equitativa, in favore dell'odierna parte attrice. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Si costituiva che concludeva chiedendo : Controparte_5
“ respingere il gravame ….in quanto inammissibile e comunque, nel merito, assolutamente privo di ogni e qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto. Con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” 3 Interveniva in qualità di cessionaria e concludeva : Controparte_2
“Rigettare l'appello presentato dalla e dai signori e Parte_1 Parte_2 in quanto inammissibile e comunque, nel merito, assolutamente Parte_3 privo di ogni e qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
La Corte all'esito dell'udienza del tredici ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Legittimazione dell'intervenuta.
è intervenuta il quattordici maggio 2024 depositando estratto della GU Controparte_2
36, parte seconda, del ventisei marzo 2024 da cui risulta la cessione in proprio favore, tra l'altro, di crediti di BCC di con caratteristiche corrispondenti a quello di cui è causa CP_7 ossia posizione in sofferenza sorta tra il sette gennaio 1985 e il ventotto giugno 2023; è anche contenuto con un link di riferimento per effettuare gli opportuni controlli.
Gli appellanti con le note del dodici settembre 2025 hanno eccepito il difetto di legittimazione sostenendo l'insufficienza della pubblicazione della cessione in GU.
con la difesa successiva rispetto all'eccezione, ( note depositate il sette Controparte_2 ottobre 2025 ) ha depositato documenti in confutazione che sono idonei ad attestare l'effettiva titolarità del credito, ossia il contratto di cessione con l'allegato elenco dei crediti ceduti, tra cui espressamente risulta quello oggetto di causa nonché conforme dichiarazione della cedente.
Parte appellante ,del resto nelle successive note sostitutive di udienza del dieci ottobre 2025 non ha ribadito l'eccezione limitandosi a concludere come sopra riportato.
Atteso quanto detto deve ritenersi legittimata all'intervento. Controparte_2
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L'appello è ammissibile in quanto sono stati articolatamente censurati specifici passi motivazionali della sentenza.
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Primo motivo l'impugnata sentenza e' errata e dunque illegittima per errata lettura ed errata interpretazione dei fatti e degli atti richiamati dalle odierne parti istanti e per avere il giudicante recepito passivamente l'elaborato del ctu ed essere cosi' incorso in molteplici violazioni delle vigenti normative
Si sostiene che il Tribunale avrebbe recepito pedissequamente le risultanze di una CTU palesemente errata.
In particolare.
Primo motivo sub A.
“Con riferimento al contratto di finanziamento fondiario del 10/6/2013, violazione dell'art.2 delibera cicr 9/2/2000, art. 120 tub, artt.4 e 5 della legge 17 febbraio 1992, n.154, dell'art.117, commi 6 e 7, del tub e dell'art.1284 cod. civ., nonche la violazione della trasparenza bancaria (non indicazione del taeg/isc nel contratto di finanziamento fondiario) e della delibera cicr 4/3/2003 art. 9, circolare AN D'AL n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° aggiornamento del 25 luglio 2003, provvedimento AN D'AL del 29 luglio 2009, provvedimento 15 febbraio 2010, art. 117 tub.”
Nel caso di specie si tratta di un conto corrente ( 3345 ), affidato, aperto il ventotto gennaio
2010 e chiuso il sedici dicembre 2015 con un saldo negativo di € -104.062,88.
Era stato concesso un affidamento dal diciassette febbraio 2010 al diciassette giugno 2013 per € 300.000; dal diciassette giugno al cinque novembre 2013 l'affidamento era stato aumentato a € 400.000,00 in quanto era stato acceso il finanziamento fondiario di
€100.000,00; dal cinque novembre al sette maggio 2015 l'affidamento era stato ridotto al solo importo del finanziamento.
La doglianza sotto il profilo a) riguarda in particolare il finanziamento fondiario.
Rileva il Collegio come, seppur nell'intestazione del motivo venga effettuato un richiamo a molteplici aspetti, nell'articolazione della doglianza l'unico elemento affrontato riguardi l'asserita violazione dell'art. 2 delibera CICR del 9 febbraio 2000 in quanto asseritamente il
Tribunale, sulla scorta della CTU non avrebbe rilevato che “il contratto di finanziamento fondiario… non reca il tasso creditore previsto dalla norma “.
Ebbene, in realtà la delibera CICR non riguarda il finanziamento fondiario ma il contratto di conto corrente e comunque, come risulta documentalmente e riportato dal CTU, la pattuizione scritta esiste in quanto la banca ha prodotto il contratto stipulato con rogito del 5 dieci giugno 2013, completo di documento di sintesi, ove era previsto un tasso pari a euribor a tre mesi più 5,5% di spread, inferiore al tasso soglia pubblicato dalla AN d' AL relativo al II trimestre 2013 e pari a 14,385%; il TAEG era poi indicato nell' allegato A richiamato nella terza pagina del contratto e legato a quest'ultimo dal sigillo notarile.
Primo motivo sub b
“L'impugnato provvedimento é, altresì, errato nella parte in cui, recependo sempre le argomentazioni della ctu, ha ritenuto di disattendere le contestazioni tutte relative all'usura con conseguente violazione delle relative previsioni”.
Si contesta il criterio di calcolo adottato dal CTU e dal Tribunale laddove è stata applicata la formula della AN d'AL per la rilevazione del TEG nella versione di febbraio 2009 e non quella che la stessa AN D'AL indica alle Banche ex art. 51 TUB ossia per l'invio delle comunicazioni periodiche prescritte, per cui si sostiene che la formula corretta sarebbe (INT.
+CMS+ONERI)*36500/numeri debitori.
Ebbene, il rilievo ricalca la questione sollevata dal CTP in primo grado, cui il CTU ha dato compiuta risposta rendendo la seguente spiegazione, del tutto condivisibile e in linea con i criteri di calcolo individuati nei dm di riferimento per il tasso soglia nonchè comunemente applicati in cause analoghe :
“Per effettuare il calcolo del TEG la scrivente ha utilizzato le istruzioni pubblicate dalla AN d' AL cui fanno riferimento anche i D.M. nell' art.
3. Circa gli oneri da includere le circolari di AN fanno riferimento a quelli relativi agli affidamenti escludendo le spese di conto corrente. Per il calcolo del TEG trova applicazione la seguente formula, conforme a quella pubblicata dalla AN d' AL a febbraio 2009 , in vigore dal 1/1/2010 :
TEG = ( interessi * 36500 : numeri debitori ) + ( oneri( su base annua) *100 : accordato) dove tra gli oneri sono compresi anche le CMS che vengono sostituite dalle commissioni di messa a disposizione fondi (CDIF) che vanno incluse negli oneri della formula anch' essi su base annua. Gli oneri su base annua, come ampiamente esposto nelle FAQ della AN d' AL, vengono calcolati facendo riferimento a quelli applicati negli ultimi 12 mesi dalla chiusura del trimestre, ove ciò non è stato possibile annualizzando quelli dei trimestri precedenti .Nel contesto in esame ha particolare importanza la formula di calcolo del TEG per la verifica del tasso usura .
Non è possibile dare seguito alla formula di calcolo richiesta dal CTP dell'attore data da (INT. +CMS+ONERI)*36500/numeri debitori per i seguenti motivi:
➢ la formula del TEG riportata nelle Istruzioni della AN d' AL per la rilevazione dei tassi soglia viene richiamata nella “ Nota metodologica” dei DM ministeriali. 6 ➢ Il punto c.4 delle istruzioni della AN d' AL per il calcolo del TEG pubblicate nel 2009 precisa quanto segue: -C4. Trattamento degli oneri e delle spese
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito-.
➢ Dal punto di vista matematico la formula cumula il calcolo del tasso (formula inversa), partendo dagli altri dati, contenuta nel primo addendo della formula del TEG pubblicata nel 2009 con valori numerici per i quali non trova riscontro la formula inversa”.
Nella doglianza l'appellante si limita a riportare pedissequamente i rilievi del ctp senza argomentare sul perché la risposta del CTU, fatta propria dal Tribunale sarebbe errata;
vi è quindi un difetto di argomentazione in tal senso.
L'appellante infatti si limita a ribadire che il Tribunale non avrebbe potuto non sapere che il metodo di calcolo indicato dall'appellante stesso coincideva con quello indicato ex art. 51
TUB ma non spiega perché sarebbe errata la scelta del CTU e del Tribunale di adottare un criterio diverso;
soprattutto non spiega perché detto criterio sarebbe errato nonostante coincida con quello espressamente indicato dalla AN d'AL agli utenti per confrontare le pattuizioni contrattuali con i tassi soglia e comunque omogeneo su base nazionale.
D'altro canto i tassi applicati possono essere confrontati solo con le soglie di riferimento della L. 108/96.
Parimenti ai fini del calcolo il CTU ha correttamente compreso la commissione di messa a disposizione fondi ( il conto è stato aperto il ventotto gennaio 2010 ) già cms.
Testualmente :
“ secondo quanto previsto dalla legge n.2 del 28 gennaio 2009 art. 2 bis , difatti è predeterminata sul fido accordato e sulla durata, al tasso della 0,25% trimestrale in luogo dello 0,50% massimo stabilito per legge, e, in caso di sconfinamento oltre il fido concesso in ottemperanza all' art. 117 TUB viene applicata la commissione di istruttoria veloce pari a un importo da 10 a 30 euro a seconda dell' entità del extra fido”.
L'appello sul punto si limita a ribadire rilievi del CTP e comunque ad affermare che il criterio di calcolo non sarebbe aderente al dato di legge o non sarebbe stato esplicitato;
tutto ciò in realtà è in contrasto con il chiaro criterio di calcolo adottato dal CTU agganciato all'accordo contrattuale letto alla luce del disposto normativo ( art. 2bis l. 2/2009 ) per cui anche sotto questo profilo l'appello è infondato.
7 Per quanto riguarda l'asserita indeterminatezza del tasso del finanziamento anche in questo caso l'appellante si limita a ribadire che l'indeterminatezza deriverebbe dal fatto che il tasso euribor a tre mesi non specificherebbe se tre mesi “lettera” o tre mesi “ denaro”.
In realtà non vi è alcuna indeterminatezza perché, come del resto rilevato dal CTU a fronte di analogo rilievo del CTP
“ …. proprio il CTP nella nota 6 a pag. 12 riporta che tutti i giorni alle 11 viene stabilito il fixing dell' euribor, ovvero la chiusura giornaliera che rappresenta la “quotazione del giorno” le cui modalità di calcolo sono commutate dalle quotazioni borsistiche e universalmente si fa riferimento a tale valore senza altra indicazione”.
Primo motivo sub C
L'appellante sostiene che non sarebbe stata considerata dal Tribunale la mancata pattuizione scritta della clausola inerente lo ius variandi e comunque sussisterebbe violazione dell'art. 118 TUB.
Anche sotto questo profilo la doglianza è infondata poiché, come correttamente rilevato dal
CTU,
“I tassi convenzionali degli interessi debitori risultano validamente pattuiti, Negli estratti conto è indicato esplicitamente l'importo di fido accordato…. e le relative variazioni. Circa la variazione dei tassi di interesse in senso peggiorativo, gli stessi sono trimestralmente riportati nell' elenco movimenti degli estratti conto trimestrali con la dicitura ben evidenziata
“Informazioni del rapporto”. Tuttavia la variazione di tasso è stabilita in entrambi i contratti ed è correlata all' euribor 3 mesi +spread.
La Tabella 3 riporta la verifica della puntuale comunicazione di tutte le variazioni di tasso segnalate negli estratti conto scalari e le comunicazioni di modifiche unilaterali resesi necessarie”.
Gli appellanti poi sostengono che sarebbe stata erroneamente applicata la delibera CICR 9 febbraio 2000 in materia di anatocismo, effettuando una dissertazione sul regime intertemporale, senza considerare però che i contratti di cui è causa sono stati tutti stipulati a distanza di dieci anni e più dall'entrata in vigore di detta delibera.
Nel contratto di conto corrente di cui è causa è poi stabilita la reciprocità di capitalizzazione per interessi attivi e passivi e comunque il Tribunale ha ritenuto, correttamente, che detta capitalizzazione fosse valida fino al trentuno dicembre 2013 e l'ha esclusa dal primo gennaio
2014; in tal modo è stata applicata la normativa vigente e in particolare l'art. 120 TUB come
8 modificato dalla legge stabilità 2014 ( c.fr da ultimo Cass. 2134 “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014…” ).
Parte appellante sostiene poi :
“Parimenti non condivisibile è quanto affermato nell'emanato pronunciamento in proposito alla corresponsione della commissione di massimo scoperto e di altre spese e commissioni rappresentate come indubbiamente illegittime dall'odierna istante”.
Ebbene l'articolazione della doglianza è del tutto generica e quindi non accoglibile poiché la difesa si limita ad affermare :
“Nella confutazione degli assunti a tal proposito formulati dal primo Giudice si richiama tutto quanto svolto in atti anche da parte del nominato CTP” mentre per quanto riguarda le CMS si sostiene la non debenza in quanto applicate sull'utilizzato; sotto questo ultimo profilo rileva il Collegio come il contratto non prevedesse CMS ma commissioni di messa a disposizione fondi e comunque, come rilevato dal CTU in linea con i documenti prodotti “Il conto è stato aperto in data 28/1/2010 e la commissione di massimo scoperto ridenominata commissione di messa a disposizione fondi viene calcolata secondo quanto previsto dalla legge n.2 del 28 gennaio 2009 art. 2 bis , difatti è predeterminata sul fido accordato e sulla durata, al tasso della 0,25% trimestrale in luogo dello 0,50% massimo stabilito per legge, e, in caso di sconfinamento oltre il fido concesso in ottemperanza all' art. 117 TUB viene applicata la commissione di istruttoria veloce pari a un importo da 10 a 30 euro a seconda dell' entità del extra fido”.
Non vi è quindi alcuna specifica argomentazione che confuti i singoli passaggi motivazionali della sentenza e non vi è alcuna motivazione riguardo a quale sarebbe dovuto essere il corretto ragionamento e a quale risultato avrebbe portato una diversa soluzione.
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Secondo motivo.
“Erroneita' e conseguente illegittimita' del rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice in conseguenza dei dedotti inadempimenti”
Il motivo è assorbito dal rigetto delle doglianze riguardanti i profili di inadempimento.
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9 Terzo motivo
“Erroneita' e illegittimita' del disposto accoglimento della svolta riconvenzionale”
Il motivo è articolato nel seguente modo :
“se tutte le criticità rilevate dal CTP fossero state recepite, come avrebbero Persona_1 dovuto essere, dal primo Giudice gli odierni istanti avrebbero certamente fornito la dimostrazione dell'intervenuta estinzione delle obbligazioni a loro carico per le causali in atti spiegate”.
La doglianza, per come formulata, è assorbita dal rigetto delle precedenti.
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Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con valore prossimo al minimo per la ridotta complessità delle questioni trattate, in favore sia dell'appellata che della terza interveniente ( per un caso di intervento adesivo e quindi a maggior ragione per l'interventore cessionario cfr . Cass. 20659/2024 ).
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a Controparte_5 le spese del presente grado liquidate in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
10 Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del presente grado Controparte_2 liquidate in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, tredici ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA UC ET ET UN de Courtelary
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