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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2002 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa:
da
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, e in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Antonio Briguglio,
BE LL e AS AS ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in S. Nicolò a Tordino, alla via B. Croce n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado appellanti
contro nel precedente grado di giudizio procuratore di sé stesso, e pure Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Sabatini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi in Giulianova, via Dalmazia n. 15
appellato pagina 1 di 11 per la riforma della sentenza n. 67/2023 emessa dal Giudice di Pace di Teramo in data
3.2.2023
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 5.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 1.8.2023 Controparte_1
(già e proponevano Controparte_2 Controparte_3 impugnazione avverso la sentenza n. 67/2023, con cui il Giudice di Pace di Teramo accoglieva la domanda di risarcimento del danno e di corresponsione dell'indennizzo da interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica, proposta dall'odierno appellato,
e condannava le due società, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €
725,00 oltre interessi e alla refusione delle spese di lite.
Alla base della propria pronuncia, il Giudice di Pace riteneva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle odierne appellanti, nonché
l'insussistenza della scriminante della forza maggiore;
in particolare, il Giudice di prime cure affermava che le condizioni atmosferiche non potevano ritenersi di eccezionalità tale da giustificare l'interruzione della corrente elettrica e che l'evento dannoso era imputabile alla carente manutenzione delle strutture utilizzate per l'erogazione. Il Giudice di primo grado, infine, sosteneva che l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, protrattasi per diversi giorni, aveva impedito all'odierno appellato lo svolgimento delle normali attività quotidiane e di soddisfare i propri bisogni primari ed essenziali, oltre che procurato un guasto alla caldaia, così cagionando un danno quantificabile in via equitativa nell'importo di € 500,00, cui doveva aggiungersi l'indennizzo per mancato rispetto degli standard qualitativi per € 225,00.
La sentenza era impugnata da e da Controparte_1 Controparte_3 per i seguenti motivi di appello:
[...]
pagina 2 di 11 1. violazione e falsa applicazione della normativa regolante il settore elettrico, errata esclusione del difetto di legittimazione passiva della società Controparte_3
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, omessa
[...] motivazione, per avere il Giudice di pace rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo la società soggetto normativamente Controparte_3 deputato alla sola vendita di energia elettrica e la ex lege Controparte_1 esclusivamente proprietaria delle sole reti per la consegna e la distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali, con i quali tuttavia non intratteneva alcun rapporto contrattuale;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2050, 2051, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, errata valutazione dei documenti depositati e delle prove offerte nel corso del giudizio, motivazione carente e/o contraddittoria, per avere il Giudice di pace ritenuto che le disalimentazioni verificatesi presso l'utenza elettrica non erano imputabili a causa di forza maggiore e/o caso fortuito e per avere ritenuto l'inadempimento delle società appellanti nella manutenzione e custodia degli impianti;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1226, 1227 c.c., errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno subito dall'appellato, per avere il Giudice di pace ritenuto dimostrato il danno lamentato dall'attore, pur non potendo i disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica essere assimilati ad una ipotesi di compromissione della sfera di realizzazione della persona, e per aver erroneamente stimato l'indennizzo dovuto all'utente;
4. erronea condanna alle spese di lite, per avere il Giudice di prime cure ha condannato le società appellanti al pagamento delle spese del precedente grado di giudizio, da porre a carico dell'appellato in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame.
Alla luce dei superiori motivi, la parte appellante chiedeva che l'impugnata sentenza venisse riformata, con declaratoria del difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
rigetto della domanda risarcitoria e di indennizzo e condanna
[...] dell'appellato alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento.
pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto dell'appello e, Controparte_4 in via incidentale, la riforma della sentenza resa in primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento del danno patrimoniale provato documentalmente in € 366,00, e conferma, per il resto, del dispositivo della sentenza, evidenziando la responsabilità degli appellanti per il disservizio subito e la prova dell'omessa manutenzione delle reti.
Il procedimento giungeva, quindi, all'udienza del 5.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il primo motivo di appello, relativo al difetto di legittimazione passiva dell'appellante in ragione del ruolo di venditore Controparte_3 dell'energia oggetto di fornitura, è fondato e deve essere accolto.
In tema di fornitura di energia elettrica e di individuazione del legittimato passivo della richiesta risarcitoria da parte dell'utente finale per il black out nell'erogazione dell'energia elettrica, la giurisprudenza ha ritenuto che, rispetto all'ente che limita la propria attività alla sola compravendita di energia elettrica, non possa trovare applicazione l'art. 1228 c.c. con riferimento ai soggetti responsabili della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al contatto con le singole utenze individuali.
Infatti, basti considerare che in capo all'ente che si occupa della mera vendita dell'energia non possono riscontrarsi affatto i poteri direttivi e di controllo (requisito essenziale per l'applicazione della citata disposizione) sui soggetti preposti alla gestione, trasmissione e trasporto dell'energia che sono da considerarsi soggetti autonomi ed indipendenti da qualsiasi altro ente operante nel settore elettrico.
Alla luce di tali principi, la Suprema Corte ha precisato che “la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black out imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto infatti per i caratteri di
pagina 4 di 11 autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1581).
Tanto considerato, è opportuno precisare che sussiste, nella specie, la legittimazione passiva dell'appellante . Controparte_1
Si osserva, infatti, che, pur non avendo la stipulato formale Controparte_1 contratto con l'utente, l'appellante appare nondimeno aver assunto obbligazioni aventi fonte nella legge, ex art. 1173 c.c., in virtù del suo stato di concessionario del servizio di distribuzione ai sensi dell'art. 9, D.lgs. n. 79/1999, obbligato ex lege a connettere e mantenere connessi alle proprie reti i soggetti che ne facciano richiesta, sia pure alle condizioni tecniche disciplinate dalla legge e dalle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la conseguenza che, nei confronti dell'utente finale, il distributore, in qualità di proprietario e gestore degli impianti, è tenuto ad assicurare la capacità del sistema di soddisfare la richiesta di distribuzione di energia elettrica e, dunque, la regolarità della fornitura.
L'allegata condotta inadempiente di indebita interruzione dell'energia elettrica per difetti dell'impianto di distribuzione, dunque, appare idonea ad essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale, da altra fonte ex art. 1173 c.c., con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile e del conseguente riparto dell'onere della prova.
In ogni caso, devesi evidenziare che, anche qualora volesse aderirsi alla tesi dell'appellante dell'impossibilità di configurare pregressi obblighi in capo al soggetto distributore e, dunque, una sua responsabilità da inadempimento nei confronti del cliente finale, nel caso in esame ciò non comporterebbe comunque la declaratoria del difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all'appellante E-Distribuzione, atteso che il soggetto asseritamente danneggiato ha invocato la responsabilità della predetta società sia a titolo contrattuale che extracontrattuale.
L'appellante è, pertanto, legittimata a stare in giudizio quantomeno Controparte_1
a titolo extracontrattuale, non essendo revocabile in dubbio – né d'altronde contestato dalla pagina 5 di 11 stessa convenuta – che essa rivesta la qualità di soggetto custode delle linee elettriche che servono la zona ove è ubicata l'abitazione del CP_4
Il secondo e terzo motivo di appello, con cui le società appellanti lamentano il mancato rilievo del caso fortuito idoneo ad escludere l'imputabilità della mancata fornitura di energia elettrica in favore dell'odierno appellato e la risarcibilità dei danni da quest'ultimo lamentati, da trattarsi congiuntamente in quanto involgenti questioni connesse, sono fondati e meritano accoglimento.
In via preliminare giova ricostruire, seppur sinteticamente, i fatti di causa, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti.
L'appellato ha agito in giudizio in primo grado, lamentando di non aver potuto fruire del riscaldamento, di acqua calda e degli elettrodomestici a causa dell'interruzione di corrente elettrica verificatasi nel mese di gennaio 2017 e protrattasi per cinque giorni;
ad avviso dell'appellato, l'evento dannoso (consistito nell'interruzione e nell'intempestivo ripristino della linea dell'energia elettrica) doveva essere imputato alla Controparte_1 per non aver agito con l'adeguata diligenza.
[...]
Le odierne appellanti, convenute in primo grado, hanno dedotto che i predetti eventi e le connesse conseguenze dannose occorse all'attore non erano in alcun modo ad esse imputabili, in quanto nel periodo compreso tra il 15 e il 28 gennaio 2017 si era notoriamente verificata un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose lungo tutto l'Appennino centrale, che aveva colpito in particolare la Regione Abruzzo, compresa la provincia di Teramo;
a tali fenomeni atmosferici, che avevano comportato il blocco di tutta la circolazione e delle comunicazioni, si era combinata, in data 18 gennaio 2017, anche un'intensa attività sismica, sfociata nella valanga che aveva colpito, in modo particolare, la vicina località di Rigopiano d'Abruzzo.
Orbene, gli eventi allegati da parte appellata (blackout di circa cinque giorni verificatosi nel gennaio 2017), oltre a costituire un fatto notorio, sono stati espressamente riconosciuti dalle stesse società convenute. In particolare, costituisce fatto noto che, nel periodo in questione, si siano verificate interruzioni e disservizi del servizio di somministrazione di energia elettrica in coincidenza con il verificarsi di copiose precipitazioni nevose e di concomitanti eventi sismici, che hanno colpito le zone pagina 6 di 11 appenniniche dell'Italia centrale, tanto da comportare la prosecuzione dello stato di emergenza già dichiarato a seguito degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016.
Il ha contestato lo svolgimento, da parte della società di distribuzione, di CP_4 adeguata e costante manutenzione delle proprie strutture per garantire agli utenti una regolare fruizione della corrente elettrica e l'impossibilità di considerare le precipitazioni nevose in questione come evento imprevedibile ed eccezionale.
Invero, in primo luogo, parte appellata non ha svolto specifiche contestazioni in merito al fatto che le linee elettriche fossero state realizzate nel rispetto della normativa CEI
(come dedotto nelle relazioni di cui agli allegati nn. 1 e 3 del fascicolo di primo grado
[...]
e che fosse stata effettuata dal distributore regolare attività di Controparte_5 manutenzione ordinaria, limitandosi a generiche e non dimostrate deduzioni su asserite mancanze nella manutenzione ordinaria.
In secondo luogo, sulla base della documentazione prodotta dall'appellante (cfr. fascicolo di primo grado , sulla base delle dichiarazioni testimoniali Controparte_1 acquisite nel corso della causa e, infine, sulla base dei fatti comunemente noti, può pacificamente affermarsi che la zona dove si trova l'abitazione dell'appellato, nei giorni tra il 16 gennaio 2017 e il 26 gennaio 2017 è stata interessata da precipitazioni nevose dalla portata fuori del comune e che a tale situazione meteorologica è seguita l'interruzione di numerose vie di comunicazione.
Dalle menzionate fonti di prova è emerso, infatti, che la zona è stata interessata da numerosi guasti delle linee elettriche e che l'ammanco di energia elettrica ha avuto un'estensione territoriale estesa, essendosi verificato in concomitanza di eventi meteorologici eccezionali, determinanti una situazione emergenziale, che ha reso necessaria la mobilitazione di una pluralità di enti ( , , , Vigili del CP_6 Controparte_7 CP_8
Fuoco, ) al fine dell'adozione degli interventi indispensabili a fronteggiare Controparte_9
l'emergenza (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado . Controparte_1
Le risultanze della espletata istruttoria orale, peraltro, hanno confermato come la formazione di manicotti di neve e ghiaccio sui conduttori aveva causato un sovraccarico e la conseguente rottura della parte strutturale dell'impianto e come la neve avesse causato disagi alla circolazione stradale.
pagina 7 di 11 Il teste dipendente di , confermava che il Testimone_1 Controparte_1 cedimento in più punti dei conduttori della linea MT “L'artistica”, che serviva la residenza dell'attore, era stato causato dal sovraccarico meccanico dovuto al formarsi di manicotti di ghiaccio, in occasione delle precipitazioni nevose che avevano interessato la zona nel gennaio 2017; il teste ha, altresì, affermato che per gli interventi di riparazioni venivano impiegati circa 1.600 operativi oltre che mezzi speciali, quali camion con gru (cfr. verbale di udienza del 25.6.2021).
Gli stessi testi indicati da parte appellata hanno riferito dei gravi disagi subiti dal territorio ove si trovava anche l'abitazione del dell'installazione di generatori da CP_4 parte di società incaricate dal distributore, i cui operai si recavano periodicamente ad alimentarli, della difficoltà di percorrere la strada di accesso all'abitazione dell'appellato
(cfr. dichiarazioni del teste che, tra l'altro, ha affermato come “il Sindaco mi Testimone_2 riferì personalmente che era stato istituito il COC, ovvero il Centro Operativo, e l' non CP_2 gli rispondeva e buona parte del territorio comunale era senza luce…sia il Sindaco che il
Vice Sindaco mi riferirono dei disagi affrontati soprattutto in periferia”; dichiarazioni del teste AS, il quale ha affermato “non ricordo bene lo stato, ma ricordo che si circolava, anche con catene o gomme termiche”; dichiarazioni del teste il quale ha Tes_3 rammentato che la strada era “rimasta forse intransitabile per una notte tra il 16 e il 17 gennaio”).
Valutando contestualmente gli elementi appena messi in rilievo è possibile concludere per l'assenza di ogni responsabilità della società che gestisce la rete di distribuzione.
Come già detto, al momento dell'interruzione della fornitura, la linea di distribuzione non presentava difetti di manutenzione, con la conseguenza che l'interruzione può effettivamente attribuirsi all'assoluta eccezionalità della situazione meteorologica determinatasi in quei giorni (cfr. parere pro veritate di cui al doc. 3 fascicolo di primo grado . A tutto ciò va ad aggiungersi il fatto che le vie per Controparte_1 raggiungere gli impianti nella zona, per diversi giorni, erano impraticabili e che, allo stesso tempo, gli interventi da effettuare erano numerosissimi.
pagina 8 di 11 Tutto ciò considerato, si può concludere nel senso che il guasto deve essere attribuito al ricorrere di una situazione meteorologica di straordinaria entità e che i tempi di intervento possono ritenersi ragionevoli, se si considera che le strade erano tornate praticabili con qualsiasi mezzo solo diversi giorni dopo l'inizio dell'emergenza (vi è prova che alcuni interventi sono stati effettuati anche con l'uso dell'elicottero) e che le operazioni da effettuare erano numerose (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado . Controparte_1
Si ritiene, quindi, la sussistenza dei presupposti ex artt. 1218 e 1256 c.c. per escludere l'inadempimento e la colpa dell'appellante, considerato che quest'ultimo ha fornito gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione (cfr. in un caso del tutto analogo Tribunale di
Teramo, n. 153/2021 del 16/02/2021).
Non è poi inutile sottolineare che, nella fattispecie in esame, difetta ogni attendibile prova che riscontri come, in conseguenza dell'interruzione di energia, la parte abbia subito un danno suscettibile di risarcimento.
Ritiene il Tribunale che non risulta allegato e dimostrato alcun pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza del black-out.
È, infatti, consolidato l'orientamento secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la violazione sia grave e il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi (cfr. Cassazione civile sez. VI,
14/07/2017, n.17557, che ha escluso il risarcimento dell'asserito danno alla persona subito dal titolare di un per inadempimento alle obbligazioni del contratto di Parte_1 somministrazione di energia elettrica, atteso che vi era una totale assenza di indicazioni circa l'interesse costituzionalmente tutelato e di prove circa le conseguenze dannose derivate dall'inadempimento).
Nella specie, è evidente che le deduzioni dell'appellato sull'impossibilità di riscaldare, cucinare, illuminare e vivere nella propria abitazione unitamente alla sua famiglia, nonché sulla necessità di trasferirsi presso altro immobile non assurgono a gravi pagina 9 di 11 violazioni di valori costituzionalmente garantiti, rappresentando meri disagi e disappunti certamente superabili nell'arco di un breve periodo di tempo.
Quanto al lamentato danno patrimoniale derivante dal blocco della pompa di calore, oggetto di appello in via incidentale, la sola deposizione del teste AS (il quale ha riferito che “se la pompa di calore non raggiunge la temperatura minima i sensori non la fanno partire per evitare danni alla macchina. In quel caso bisogna chiamare un tecnico specializzato”, per poi precisare che “il blocco non vuol dire che ci sia stata rottura”) non appare, di per sé, idonea a fornire una compiuta dimostrazione del pregiudizio economico conseguente all'interruzione dell'energia elettrica, in termini di nesso causale e di concreta quantificazione del danno patito.
Da quanto sopra consegue il rigetto della pretesa risarcitoria formulata dal CP_4
Passando all'esame della doglianza della parte appellante relativa all'errato calcolo, effettuato dal Giudice di pace, dell'indennizzo da corrispondere all'utente, si osserva che l'indennizzo dovuto in caso di interruzione del servizio di erogazione dell'energia elettrica ha natura automatica, sulla scorta della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas n.198/2011.
Occorre, tuttavia, precisare che, la sentenza di primo grado non contiene alcuna esplicitazione sul criterio di calcolo seguito per la liquidazione dell'importo di € 225,00.
Nel caso in esame, l'indennizzo deve essere quantificato sulla scorta della Tabella di cui al TIQE Testo Integrato anno 2016 /2023 (€ 30 per il superamento di 12 ore di interruzione, con aumento di € 15 ogni ulteriori 4 ore di interruzione).
Ciò premesso, considerato che l'interruzione dell'energia non si è verificata in maniera ininterrotta, ma secondo le modalità meglio indicate nel report di cui al doc. n. 4 allegato al fascicolo primo grado riferibile all'utenza intestata Controparte_1 all'appellato (circostanza non specificamente contestata e confermata dal teste , da Tes_1 cui emerge che l'interruzione più rilevante ed idonea a configurare un disservizio si è verificata nel giorno 17.1.2017 (1 giorno, 21 min, 38 s), deve ritenersi corretta la corresponsione dell'importo di € 75,00 a titolo di indennizzo, già effettuata dal distributore.
In conclusione, in accoglimento del gravame, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e devono essere rigettate le Controparte_3
pagina 10 di 11 domande di parte attrice (odierna appellata), dirette ad ottenere l'indennizzo nella misura di
€ 225,00 ed il risarcimento del danno. Va altresì respinto l'appello incidentale diretto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per l'importo di € 366,00.
La riforma della sentenza di primo grado implica il diritto delle società appellanti alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata (il cui versamento non è contestato), oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
L'esito complessivo delle domande ed il contrasto giurisprudenziale sussistente al momento dell'introduzione del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2002/2023 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 67/2023 emessa dal Giudice di Pace di Teramo:
a. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
[...]
b. rigetta le domande proposte da Controparte_4
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna l'appellato alla restituzione in favore di parte appellante delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Teramo, il 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2002 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa:
da
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, e in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Antonio Briguglio,
BE LL e AS AS ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in S. Nicolò a Tordino, alla via B. Croce n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado appellanti
contro nel precedente grado di giudizio procuratore di sé stesso, e pure Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Sabatini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi in Giulianova, via Dalmazia n. 15
appellato pagina 1 di 11 per la riforma della sentenza n. 67/2023 emessa dal Giudice di Pace di Teramo in data
3.2.2023
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 5.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 1.8.2023 Controparte_1
(già e proponevano Controparte_2 Controparte_3 impugnazione avverso la sentenza n. 67/2023, con cui il Giudice di Pace di Teramo accoglieva la domanda di risarcimento del danno e di corresponsione dell'indennizzo da interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica, proposta dall'odierno appellato,
e condannava le due società, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €
725,00 oltre interessi e alla refusione delle spese di lite.
Alla base della propria pronuncia, il Giudice di Pace riteneva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle odierne appellanti, nonché
l'insussistenza della scriminante della forza maggiore;
in particolare, il Giudice di prime cure affermava che le condizioni atmosferiche non potevano ritenersi di eccezionalità tale da giustificare l'interruzione della corrente elettrica e che l'evento dannoso era imputabile alla carente manutenzione delle strutture utilizzate per l'erogazione. Il Giudice di primo grado, infine, sosteneva che l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, protrattasi per diversi giorni, aveva impedito all'odierno appellato lo svolgimento delle normali attività quotidiane e di soddisfare i propri bisogni primari ed essenziali, oltre che procurato un guasto alla caldaia, così cagionando un danno quantificabile in via equitativa nell'importo di € 500,00, cui doveva aggiungersi l'indennizzo per mancato rispetto degli standard qualitativi per € 225,00.
La sentenza era impugnata da e da Controparte_1 Controparte_3 per i seguenti motivi di appello:
[...]
pagina 2 di 11 1. violazione e falsa applicazione della normativa regolante il settore elettrico, errata esclusione del difetto di legittimazione passiva della società Controparte_3
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, omessa
[...] motivazione, per avere il Giudice di pace rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo la società soggetto normativamente Controparte_3 deputato alla sola vendita di energia elettrica e la ex lege Controparte_1 esclusivamente proprietaria delle sole reti per la consegna e la distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali, con i quali tuttavia non intratteneva alcun rapporto contrattuale;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2050, 2051, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, errata valutazione dei documenti depositati e delle prove offerte nel corso del giudizio, motivazione carente e/o contraddittoria, per avere il Giudice di pace ritenuto che le disalimentazioni verificatesi presso l'utenza elettrica non erano imputabili a causa di forza maggiore e/o caso fortuito e per avere ritenuto l'inadempimento delle società appellanti nella manutenzione e custodia degli impianti;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1226, 1227 c.c., errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno subito dall'appellato, per avere il Giudice di pace ritenuto dimostrato il danno lamentato dall'attore, pur non potendo i disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica essere assimilati ad una ipotesi di compromissione della sfera di realizzazione della persona, e per aver erroneamente stimato l'indennizzo dovuto all'utente;
4. erronea condanna alle spese di lite, per avere il Giudice di prime cure ha condannato le società appellanti al pagamento delle spese del precedente grado di giudizio, da porre a carico dell'appellato in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame.
Alla luce dei superiori motivi, la parte appellante chiedeva che l'impugnata sentenza venisse riformata, con declaratoria del difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
rigetto della domanda risarcitoria e di indennizzo e condanna
[...] dell'appellato alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento.
pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto dell'appello e, Controparte_4 in via incidentale, la riforma della sentenza resa in primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento del danno patrimoniale provato documentalmente in € 366,00, e conferma, per il resto, del dispositivo della sentenza, evidenziando la responsabilità degli appellanti per il disservizio subito e la prova dell'omessa manutenzione delle reti.
Il procedimento giungeva, quindi, all'udienza del 5.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Il primo motivo di appello, relativo al difetto di legittimazione passiva dell'appellante in ragione del ruolo di venditore Controparte_3 dell'energia oggetto di fornitura, è fondato e deve essere accolto.
In tema di fornitura di energia elettrica e di individuazione del legittimato passivo della richiesta risarcitoria da parte dell'utente finale per il black out nell'erogazione dell'energia elettrica, la giurisprudenza ha ritenuto che, rispetto all'ente che limita la propria attività alla sola compravendita di energia elettrica, non possa trovare applicazione l'art. 1228 c.c. con riferimento ai soggetti responsabili della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al contatto con le singole utenze individuali.
Infatti, basti considerare che in capo all'ente che si occupa della mera vendita dell'energia non possono riscontrarsi affatto i poteri direttivi e di controllo (requisito essenziale per l'applicazione della citata disposizione) sui soggetti preposti alla gestione, trasmissione e trasporto dell'energia che sono da considerarsi soggetti autonomi ed indipendenti da qualsiasi altro ente operante nel settore elettrico.
Alla luce di tali principi, la Suprema Corte ha precisato che “la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black out imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto infatti per i caratteri di
pagina 4 di 11 autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1581).
Tanto considerato, è opportuno precisare che sussiste, nella specie, la legittimazione passiva dell'appellante . Controparte_1
Si osserva, infatti, che, pur non avendo la stipulato formale Controparte_1 contratto con l'utente, l'appellante appare nondimeno aver assunto obbligazioni aventi fonte nella legge, ex art. 1173 c.c., in virtù del suo stato di concessionario del servizio di distribuzione ai sensi dell'art. 9, D.lgs. n. 79/1999, obbligato ex lege a connettere e mantenere connessi alle proprie reti i soggetti che ne facciano richiesta, sia pure alle condizioni tecniche disciplinate dalla legge e dalle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la conseguenza che, nei confronti dell'utente finale, il distributore, in qualità di proprietario e gestore degli impianti, è tenuto ad assicurare la capacità del sistema di soddisfare la richiesta di distribuzione di energia elettrica e, dunque, la regolarità della fornitura.
L'allegata condotta inadempiente di indebita interruzione dell'energia elettrica per difetti dell'impianto di distribuzione, dunque, appare idonea ad essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale, da altra fonte ex art. 1173 c.c., con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile e del conseguente riparto dell'onere della prova.
In ogni caso, devesi evidenziare che, anche qualora volesse aderirsi alla tesi dell'appellante dell'impossibilità di configurare pregressi obblighi in capo al soggetto distributore e, dunque, una sua responsabilità da inadempimento nei confronti del cliente finale, nel caso in esame ciò non comporterebbe comunque la declaratoria del difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all'appellante E-Distribuzione, atteso che il soggetto asseritamente danneggiato ha invocato la responsabilità della predetta società sia a titolo contrattuale che extracontrattuale.
L'appellante è, pertanto, legittimata a stare in giudizio quantomeno Controparte_1
a titolo extracontrattuale, non essendo revocabile in dubbio – né d'altronde contestato dalla pagina 5 di 11 stessa convenuta – che essa rivesta la qualità di soggetto custode delle linee elettriche che servono la zona ove è ubicata l'abitazione del CP_4
Il secondo e terzo motivo di appello, con cui le società appellanti lamentano il mancato rilievo del caso fortuito idoneo ad escludere l'imputabilità della mancata fornitura di energia elettrica in favore dell'odierno appellato e la risarcibilità dei danni da quest'ultimo lamentati, da trattarsi congiuntamente in quanto involgenti questioni connesse, sono fondati e meritano accoglimento.
In via preliminare giova ricostruire, seppur sinteticamente, i fatti di causa, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti.
L'appellato ha agito in giudizio in primo grado, lamentando di non aver potuto fruire del riscaldamento, di acqua calda e degli elettrodomestici a causa dell'interruzione di corrente elettrica verificatasi nel mese di gennaio 2017 e protrattasi per cinque giorni;
ad avviso dell'appellato, l'evento dannoso (consistito nell'interruzione e nell'intempestivo ripristino della linea dell'energia elettrica) doveva essere imputato alla Controparte_1 per non aver agito con l'adeguata diligenza.
[...]
Le odierne appellanti, convenute in primo grado, hanno dedotto che i predetti eventi e le connesse conseguenze dannose occorse all'attore non erano in alcun modo ad esse imputabili, in quanto nel periodo compreso tra il 15 e il 28 gennaio 2017 si era notoriamente verificata un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose lungo tutto l'Appennino centrale, che aveva colpito in particolare la Regione Abruzzo, compresa la provincia di Teramo;
a tali fenomeni atmosferici, che avevano comportato il blocco di tutta la circolazione e delle comunicazioni, si era combinata, in data 18 gennaio 2017, anche un'intensa attività sismica, sfociata nella valanga che aveva colpito, in modo particolare, la vicina località di Rigopiano d'Abruzzo.
Orbene, gli eventi allegati da parte appellata (blackout di circa cinque giorni verificatosi nel gennaio 2017), oltre a costituire un fatto notorio, sono stati espressamente riconosciuti dalle stesse società convenute. In particolare, costituisce fatto noto che, nel periodo in questione, si siano verificate interruzioni e disservizi del servizio di somministrazione di energia elettrica in coincidenza con il verificarsi di copiose precipitazioni nevose e di concomitanti eventi sismici, che hanno colpito le zone pagina 6 di 11 appenniniche dell'Italia centrale, tanto da comportare la prosecuzione dello stato di emergenza già dichiarato a seguito degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016.
Il ha contestato lo svolgimento, da parte della società di distribuzione, di CP_4 adeguata e costante manutenzione delle proprie strutture per garantire agli utenti una regolare fruizione della corrente elettrica e l'impossibilità di considerare le precipitazioni nevose in questione come evento imprevedibile ed eccezionale.
Invero, in primo luogo, parte appellata non ha svolto specifiche contestazioni in merito al fatto che le linee elettriche fossero state realizzate nel rispetto della normativa CEI
(come dedotto nelle relazioni di cui agli allegati nn. 1 e 3 del fascicolo di primo grado
[...]
e che fosse stata effettuata dal distributore regolare attività di Controparte_5 manutenzione ordinaria, limitandosi a generiche e non dimostrate deduzioni su asserite mancanze nella manutenzione ordinaria.
In secondo luogo, sulla base della documentazione prodotta dall'appellante (cfr. fascicolo di primo grado , sulla base delle dichiarazioni testimoniali Controparte_1 acquisite nel corso della causa e, infine, sulla base dei fatti comunemente noti, può pacificamente affermarsi che la zona dove si trova l'abitazione dell'appellato, nei giorni tra il 16 gennaio 2017 e il 26 gennaio 2017 è stata interessata da precipitazioni nevose dalla portata fuori del comune e che a tale situazione meteorologica è seguita l'interruzione di numerose vie di comunicazione.
Dalle menzionate fonti di prova è emerso, infatti, che la zona è stata interessata da numerosi guasti delle linee elettriche e che l'ammanco di energia elettrica ha avuto un'estensione territoriale estesa, essendosi verificato in concomitanza di eventi meteorologici eccezionali, determinanti una situazione emergenziale, che ha reso necessaria la mobilitazione di una pluralità di enti ( , , , Vigili del CP_6 Controparte_7 CP_8
Fuoco, ) al fine dell'adozione degli interventi indispensabili a fronteggiare Controparte_9
l'emergenza (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado . Controparte_1
Le risultanze della espletata istruttoria orale, peraltro, hanno confermato come la formazione di manicotti di neve e ghiaccio sui conduttori aveva causato un sovraccarico e la conseguente rottura della parte strutturale dell'impianto e come la neve avesse causato disagi alla circolazione stradale.
pagina 7 di 11 Il teste dipendente di , confermava che il Testimone_1 Controparte_1 cedimento in più punti dei conduttori della linea MT “L'artistica”, che serviva la residenza dell'attore, era stato causato dal sovraccarico meccanico dovuto al formarsi di manicotti di ghiaccio, in occasione delle precipitazioni nevose che avevano interessato la zona nel gennaio 2017; il teste ha, altresì, affermato che per gli interventi di riparazioni venivano impiegati circa 1.600 operativi oltre che mezzi speciali, quali camion con gru (cfr. verbale di udienza del 25.6.2021).
Gli stessi testi indicati da parte appellata hanno riferito dei gravi disagi subiti dal territorio ove si trovava anche l'abitazione del dell'installazione di generatori da CP_4 parte di società incaricate dal distributore, i cui operai si recavano periodicamente ad alimentarli, della difficoltà di percorrere la strada di accesso all'abitazione dell'appellato
(cfr. dichiarazioni del teste che, tra l'altro, ha affermato come “il Sindaco mi Testimone_2 riferì personalmente che era stato istituito il COC, ovvero il Centro Operativo, e l' non CP_2 gli rispondeva e buona parte del territorio comunale era senza luce…sia il Sindaco che il
Vice Sindaco mi riferirono dei disagi affrontati soprattutto in periferia”; dichiarazioni del teste AS, il quale ha affermato “non ricordo bene lo stato, ma ricordo che si circolava, anche con catene o gomme termiche”; dichiarazioni del teste il quale ha Tes_3 rammentato che la strada era “rimasta forse intransitabile per una notte tra il 16 e il 17 gennaio”).
Valutando contestualmente gli elementi appena messi in rilievo è possibile concludere per l'assenza di ogni responsabilità della società che gestisce la rete di distribuzione.
Come già detto, al momento dell'interruzione della fornitura, la linea di distribuzione non presentava difetti di manutenzione, con la conseguenza che l'interruzione può effettivamente attribuirsi all'assoluta eccezionalità della situazione meteorologica determinatasi in quei giorni (cfr. parere pro veritate di cui al doc. 3 fascicolo di primo grado . A tutto ciò va ad aggiungersi il fatto che le vie per Controparte_1 raggiungere gli impianti nella zona, per diversi giorni, erano impraticabili e che, allo stesso tempo, gli interventi da effettuare erano numerosissimi.
pagina 8 di 11 Tutto ciò considerato, si può concludere nel senso che il guasto deve essere attribuito al ricorrere di una situazione meteorologica di straordinaria entità e che i tempi di intervento possono ritenersi ragionevoli, se si considera che le strade erano tornate praticabili con qualsiasi mezzo solo diversi giorni dopo l'inizio dell'emergenza (vi è prova che alcuni interventi sono stati effettuati anche con l'uso dell'elicottero) e che le operazioni da effettuare erano numerose (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado . Controparte_1
Si ritiene, quindi, la sussistenza dei presupposti ex artt. 1218 e 1256 c.c. per escludere l'inadempimento e la colpa dell'appellante, considerato che quest'ultimo ha fornito gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione (cfr. in un caso del tutto analogo Tribunale di
Teramo, n. 153/2021 del 16/02/2021).
Non è poi inutile sottolineare che, nella fattispecie in esame, difetta ogni attendibile prova che riscontri come, in conseguenza dell'interruzione di energia, la parte abbia subito un danno suscettibile di risarcimento.
Ritiene il Tribunale che non risulta allegato e dimostrato alcun pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza del black-out.
È, infatti, consolidato l'orientamento secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la violazione sia grave e il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi (cfr. Cassazione civile sez. VI,
14/07/2017, n.17557, che ha escluso il risarcimento dell'asserito danno alla persona subito dal titolare di un per inadempimento alle obbligazioni del contratto di Parte_1 somministrazione di energia elettrica, atteso che vi era una totale assenza di indicazioni circa l'interesse costituzionalmente tutelato e di prove circa le conseguenze dannose derivate dall'inadempimento).
Nella specie, è evidente che le deduzioni dell'appellato sull'impossibilità di riscaldare, cucinare, illuminare e vivere nella propria abitazione unitamente alla sua famiglia, nonché sulla necessità di trasferirsi presso altro immobile non assurgono a gravi pagina 9 di 11 violazioni di valori costituzionalmente garantiti, rappresentando meri disagi e disappunti certamente superabili nell'arco di un breve periodo di tempo.
Quanto al lamentato danno patrimoniale derivante dal blocco della pompa di calore, oggetto di appello in via incidentale, la sola deposizione del teste AS (il quale ha riferito che “se la pompa di calore non raggiunge la temperatura minima i sensori non la fanno partire per evitare danni alla macchina. In quel caso bisogna chiamare un tecnico specializzato”, per poi precisare che “il blocco non vuol dire che ci sia stata rottura”) non appare, di per sé, idonea a fornire una compiuta dimostrazione del pregiudizio economico conseguente all'interruzione dell'energia elettrica, in termini di nesso causale e di concreta quantificazione del danno patito.
Da quanto sopra consegue il rigetto della pretesa risarcitoria formulata dal CP_4
Passando all'esame della doglianza della parte appellante relativa all'errato calcolo, effettuato dal Giudice di pace, dell'indennizzo da corrispondere all'utente, si osserva che l'indennizzo dovuto in caso di interruzione del servizio di erogazione dell'energia elettrica ha natura automatica, sulla scorta della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas n.198/2011.
Occorre, tuttavia, precisare che, la sentenza di primo grado non contiene alcuna esplicitazione sul criterio di calcolo seguito per la liquidazione dell'importo di € 225,00.
Nel caso in esame, l'indennizzo deve essere quantificato sulla scorta della Tabella di cui al TIQE Testo Integrato anno 2016 /2023 (€ 30 per il superamento di 12 ore di interruzione, con aumento di € 15 ogni ulteriori 4 ore di interruzione).
Ciò premesso, considerato che l'interruzione dell'energia non si è verificata in maniera ininterrotta, ma secondo le modalità meglio indicate nel report di cui al doc. n. 4 allegato al fascicolo primo grado riferibile all'utenza intestata Controparte_1 all'appellato (circostanza non specificamente contestata e confermata dal teste , da Tes_1 cui emerge che l'interruzione più rilevante ed idonea a configurare un disservizio si è verificata nel giorno 17.1.2017 (1 giorno, 21 min, 38 s), deve ritenersi corretta la corresponsione dell'importo di € 75,00 a titolo di indennizzo, già effettuata dal distributore.
In conclusione, in accoglimento del gravame, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e devono essere rigettate le Controparte_3
pagina 10 di 11 domande di parte attrice (odierna appellata), dirette ad ottenere l'indennizzo nella misura di
€ 225,00 ed il risarcimento del danno. Va altresì respinto l'appello incidentale diretto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per l'importo di € 366,00.
La riforma della sentenza di primo grado implica il diritto delle società appellanti alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata (il cui versamento non è contestato), oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
L'esito complessivo delle domande ed il contrasto giurisprudenziale sussistente al momento dell'introduzione del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2002/2023 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 67/2023 emessa dal Giudice di Pace di Teramo:
a. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
[...]
b. rigetta le domande proposte da Controparte_4
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna l'appellato alla restituzione in favore di parte appellante delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Teramo, il 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
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