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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1923/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1923 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F./P.I. , con sede in Palermo, in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante, “p.t.”, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Fabio Martorana che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- RICORRENTE-
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambe CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Geraci Siculo (PA) 90010, via Mura n. 1, presso lo studio legale dell'avv.
GI Chichi, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
- RESISTENTI-
E
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 1 , nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4 C.F._4
-RESISTENTI CONTUMACI-
Oggetto: accertamento diritto di proprietà, consegna immobili e risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies e ss. c.p.c., la conveniva, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1
, , e , chiedendone la Controparte_3 Controparte_1 CP_2 Controparte_4 condanna alla restituzione degli immobili ubicati nel Comune di Pollina (frazione di Finale), siti in via delle Madonie n. 2, identificati al catasto dei fabbricati del predetto Comune, al foglio 3, particella
755, sub. 7, 8, 25 e 40; oltre che il risarcimento per i danni subiti dall'illegittima occupazione patita.
Nello specifico, la società ricorrente asseriva:
- di avere acquistato il terreno, costituente l'attuale area di sedime dei cespiti, in forza di atto pubblico di compravendita del 21.12.1982, rep. 51060, racc. 11028 (cfr. atto e nota di trascrizione;
doc. nn.
1-2 allegati al ricorso);
- di aver avviato un procedimento edificatorio sul sopra detto terreno in forza di una prima concessione edilizia rilasciata, in data 26.04.1984, dal Comune di Pollina n. 5559-124, e di una successiva concessione del 09.06.1987 n. 6284;
- che a seguito dell'attività edificatoria venivano realizzati, tra gli altri, anche due appartamenti, adibiti a civile abitazione, e due box;
- che, a seguito della loro realizzazione, gli immobili sopra indicati, ivi compresi i due box, erano oggetto di appropriazione da parte di , il quale, tra, l'altro, Controparte_3 riducendo di fatto ad una singola unità i due appartamenti, li destinava ad abitazione propria e del proprio nucleo familiare, composto dalla moglie e da Controparte_1 CP_2
e ; Controparte_4
- che, nel corso degli anni, i resistenti avevano versato “sporadicamente somme per la detenzione degli immobili, l'ultima volta con vaglia postale del 9/06/2006” (cfr. doc. 16);
- che, in passato, aveva invitato i resistenti alla definizione di ogni rapporto e al rientro dal debito (cfr. raccomandata del 5.12.2016; doc. n. 17);
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag.
2 - che nel decreto del 16.06.2023 emesso dalla Sezione delle Misure di Prevenzione del
Tribunale di Palermo, si dava anche atto che erano state acquisiti elementi che legavano agli immobili di via delle Madonie n. 2, siti nel Comune di Pollina;
Controparte_3
- che, pertanto il Collegio della Sezione delle Misure di Prevenzione, disponeva il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/11 di essa società ricorrente, prescrivendo di assumere “le dovute iniziative per far riottenere alla società la disponibilità dell'immobile occupato sine titulo da e dal suo nucleo familiare, curando il recupero delle indennità Controparte_3 dovute, oltre quelle che verranno indicate dall'Amministratore giudiziario in relazione agli elementi di criticità indicati in motivazione” (pag. 29, doc. 18).
Tanto premesso e precisato, la chiedeva all'intestato Tribunale di: “■ Ordinare ai Parte_1 signori , , e , di restituire Controparte_3 Controparte_1 CP_2 Controparte_4 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, i seguenti immobili siti nel Parte_1
Comune di Pollina (PA), nella Frazione di Finale, in C.da Difisa o Difesa, in via delle Madonie n. 2, liberi di persone e sgombri di cose: 1) immobile per civile abitazione (cat. A/2) posto ai piani terra e primo, scala D, di 68 mq. catastali coperti, individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 7; 2) immobile per civile abitazione (cat. A/2) posto ai piani terra e primo, scala E, di 68 mq. catastali coperti, individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 8; 3) box (cat. C/6) posto a piano terra, di mq. 28, al foglio 3, p.lla 755, sub 25; 4) box (cat. C/6) posto a piano terra, di mq. 28, al foglio 3, p.lla
755, sub 40. ■ Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore della ricorrente, dei danni per occupazione senza titolo dei predetti immobili relativamente al periodo antecedente al decennio da deposito del ricorso, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 50.976,00, nonché a quelli per
l'occupazione dal deposito del ricorso fino all'effettivo rilascio, il tutto oltre interessi rivalutati di anno in anno sulle somme riconosciute. ■ In mero subordine, condannare i convenuti, in solido, al pagamento di una indennità ex art. 2041 c.c., nella misura da determinare in corso di lite, oltre interessi e rivalutazione monetaria. ■ Con vittoria delle spese di causa”.
e non si costituivano in giudizio, rimanendo Controparte_3 Controparte_4 contumaci, come rilevato e dichiarato all'udienza del 04.04.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2023, si costituivano, invece,
[...]
e , le quali contestavano in fatto e diritto tutto quanto “ex adverso” dedotto. CP_1 CP_2
In particolare, le resistenti deducevano e producevano i certificati storici di residenza dai quali risultava che avevano sempre avuto la propria residenza anagrafica in luoghi diversi rispetto agli n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 3 immobili oggetto del presente giudizio, sostenendo che tale documentazione era idonea a dimostrare che non avevano mai avuto la detenzione di fatto dei cespiti.
Pertanto, concludevano chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, e, in subordine, ex art. 281 duodecies c.p.c., chiedevano di disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies c.p.c..
All'udienza del 29.10.2025, la prima celebrata innanzi allo scrivente, la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 cpc.
*****
1. Sulla richiesta di restituire i beni immobili
Tanto premesso, occorre, preliminarmente, evidenziare che in tema di difesa del diritto di proprietà è possibile individuare due distinti rimedi, fondati su presupposti diversi, e cioè: l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione. Il primo rimedio di carattere reale, mentre il secondo personale.
In particolare, come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 26003/2010: “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa,
o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo.[…]”.
Dunque, detto in altri termini, con l'azione di rivendicazione l'attore agisce contro chiunque sia nella disponibilità del bene, assumendone di essere proprietario e di non esserne più in possesso.
Pertanto, la necessità che dimostri il proprio diritto di proprietà sul cespite, per poi ottenere la condanna del convenuto alla consegna dello stesso.
Diversamente, l'azione di restituzione presuppone necessariamente che vi sia stata una consegna volontaria del bene, da parte dell'attore, al convenuto. Consegna effettuata o sulla base di n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 4 un titolo poi venuto meno (come nel caso di recesso, risoluzione, o scadenza del termine di efficacia del negozio), oppure in assenza “ab origine” di qualsivoglia titolo idoneo ad attribuire una valida posizione di detentore (come nell'ipotesi di nullità del titolo negoziale).
In tali casi, come sopra già evidenziato, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla sola dimostrazione dell'avvenuta consegna materiale del bene, avvenuta o in forza di un titolo poi venuto meno, o in assenza di ogni titolo negoziale.
La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che nell'azione di restituzione “[…] la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre die dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (v. Cass., sentt. n. 1929 del 2009, n. 4416 del 2007)” (Cass. 26003/2010).
E, infatti, occorre anche precisare che, diversamente dall'azione di restituzione, con l'azione di rivendicazione, dovendo l'attore previamente provare il suo diritto di proprietà, egli ha l'onere di dimostrare il suo acquisto del bene a titolo originario. Ove questo non sia a titolo originario, deve dare la prova del suo titolo di acquisto negoziale, e del titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino a risalire ad un acquisto avvenuto a titolo originario (la c.d. “probatio diabolica”).
In alternativa, per i beni immobili, l'attore può dimostrare il tempo di durata del suo possesso, unendo, eventualmente, ex art. 1146 cc, allo stesso anche quello dei suoi autori, fino a provare un possesso continuato per venti anni del cespite, così da configurare, comunque, in suo favore un acquisto a titolo originario, ex art. 1158 cc. Diversamente, per i beni mobili di cui l'attore lamenti di aver perso il godimento, è sufficiente, ex art. 1153 cc., che egli dimostri di aver ricevuto, al tempo dell'acquisto, il possesso, in buona fede, del bene, in base ad un titolo negoziale idoneo al trasferimento della proprietà.
Tutto quanto sopra precisato in diritto, in punto di qualificazione della domanda esperita, si osserva che la ha espressamente qualificato la domanda avanzata come di restituzione. Parte_1
Qualificazione che, tuttavia, non vincola l'organo giudicante.
Infatti, “non sussiste violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, fissato dall'art. 112 c.p.c., quando il giudice, senza alterare nessuno degli elementi
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 5 obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), proceda alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o dell+e eccezioni e individui le norme di diritto applicabili, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti. Il giudice, infatti, sempre che non sostituisca la domanda proposta con una diversa (ossia fondata su una diversa
"causa petendi", con mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ovvero su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti), ha il poteredovere di qualificare giuridicamente
l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio. Non sussiste, pertanto, violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. nell'ipotesi in cui il giudice, anche a prescindere dalle indicazioni delle parti e dalle censure contenute nell'atto d'impugnazione, proceda, com'è accaduto nella specie, alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili (Cass. n. 15925 del 2007; Cass.
n. 23215 del 2010; Cass. n. 13945 del 2012)”( Cass. n. 5153/2019).
Ebbene, si osserva che parte ricorrente ha espressamente dedotto che: “I convenuti detengono le unità immobiliari site in Via delle Madonie n. 2, a Finale di Pollina, meglio descritte in narrativa, senza un valido titolo giuridico opponibile alla che ne è proprietaria esclusiva in forza Parte_1 dei titoli sopra indicati. Come è noto, l'ordinamento riconosce al proprietario la tutela reale, orientata al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento dello stato di diritto e alla rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo.[….]”.
Dunque, ritiene lo scrivente che il riferimento all'assenza di un valido titolo giuridico in capo ai convenuti, nonché l'espresso richiamo ad una tutela di natura reale, porta a ritenere che parte ricorrente ha voluto esperire, in realtà, una azione di rivendicazione.
A sostegno di tale assunto è anche l'assenza, in ricorso, di ogni riferimento espresso e specifico al momento in cui sarebbe eventualmente avvenuta una consegna volontaria del bene, ed il richiamo, invece, a condotte di intimidazione e di assoggettamento di cui all'art. 416 c.p. poste in essere da
, idonee ad incidere sul diritto alla disponibilità del bene da parte della società Controparte_3 ricorrente.
Società ricorrente che del resto sempre in ricorso ha dedotto che: “Dopo la loro realizzazione, tutti gli immobili sopra indicati sono stati appropriati da (nato a [...] il Controparte_3
22/08/1960) […]”. Un riferimento, dunque, ad una condotta unilaterale, ribadita anche nelle note depositate il giorno 12.11.2024 dove espressamente si fa riferimento ad una occupazione di fatto di delle unità immobiliari (cfr. pag. 1). Controparte_3
Né tale ricostruzione è inficiata dal fatto che parte ricorrente ha comunque asserito che: “Nel
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 6 corso degli anni, i signori e hanno versato alla sporadicamente somme CP_3 CP_1 Pt_1 per la detenzione degli immobili, l'ultima volta con vaglia postale del 9/06/2006 (doc. 16)”.
Infatti, il riferimento a versamenti sporadici, nel contesto complessivo delle deduzioni rese, appare indicativo della volontà di prospettare non la sussistenza di un sopravvenuto titolo negoziale tra le parti, quanto piuttosto profilare condotte unilaterali, poste in essere “una tantum”, non ascrivibili alla fase esecutiva di un valido rapporto giuridico.
Del resto, è stato poi affermato in ricorso che: “Laddove i convenuti dovessero addurre la sussistenza di eventuali accordi tra le parti in relazione alla detenzione delle unità suddette, se ne deduce sin da adesso la nullità e, comunque, il totale inadempimento ad eventuali patti raggiunti, a seguito del mancato pagamento di corrispettivi di sorta”.
Dunque, l'esistenza di eventuali accordi è stata rimessa all'eventuale controdeduzione dei convenuti per poi essere, comunque, contestata sia in punto di nullità, che in termini di inadempimento.
A riguardo, si osserva anche che in caso di esperimento di una azione di rivendicazione l'eventuale controdeduzione di un titolo detentivo non varrebbe a trasformare “ex se” il rimedio in azione di restituzione. La parte sarebbe comunque tenuta a dimostrare, preliminarmente, il proprio diritto di proprietà a titolo originario e poi, ove dimostrata dal convenuto l'esistenza di un suo titolo detentivo, dimostrare la sopravvenuta inefficacia dello stesso.
Infatti, mentre l'azione di restituzione, presupponendo necessariamente l'avvenuta consegna volontaria del bene da parte dell'attore, non potrebbe mai essere esperita nel caso di sottrazione del bene avvenuta contro la volontà del proprietario (come nel caso di occupazione abusiva;
cfr. Cass. n.
14135/2005), dovendo in tal caso essere necessariamente avanzata una azione di rivendicazione, diversamente, nell'ipotesi in cui potenzialmente potrebbe essere attivata la tutela personale, nulla osta a che la parte decida, ciò nonostante, di esercitare la tutela reintegratoria.
Ritenuto, in definitiva, esperita una azione di rivendicazione, in punto di prova del diritto di proprietà si osserva quanto segue.
È stato dedotto che le unità abitative (e le relative pertinenze) di cui è causa sorgono su un fondo, acquistato originariamente dalla da e da Parte_1 Persona_1 Persona_2
, in forza di atto pubblico di compravendita in notaio di Palermo del 21.12.1982 (rep.
[...] Per_3
51060, racc. 11028).
Atto depositato agli atti di causa ed in cui effettivamente risulta l'acquisto nell'anno 1982 da parte della società ricorrente di un terreno identificato all'epoca al catasto terreni del Comune di n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 7 Pollina al foglio 3 particelle 79/a e 376/b.
Orbene, considerato che l'art. 1140 cc. definisce il possesso come “il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, deve osservarsi che è stato anche dedotto che la , successivamente all'acquisto, sul terreno Parte_1 sopradetto, avanzava richiesta per poter procedere all'edificazione delle unità immobiliari di cui è stata chiesta la restituzione.
Ebbene, si osserva che la circostanza (in assenza di specifiche contestazioni sul punto) risulta adeguatamente provata dal deposito di una concessione edilizia rilasciata, in data 26.04.1984, proprio alla società dal Comune di Pollina;
concessione n. 5559-124. È stata poi depositata anche Pt_1 copia di una successiva variante in corso d'opera, del 09.06.1987, n. 6284, rilasciata sempre alla società (cfr. docc.
3-4 allegati al ricorso). Pt_1
Atti amministrativi in cui espressamente si fa riferimento alla concessione per la realizzazione di unità immobiliari proprio sull'area distinta in catasto terreni del Comune di Pollina al foglio 3, particelle 79/a e 376/b.
Immobili che poi venivano materialmente realizzati come desumibile in base a quanto attestato nel permesso di agibilità e di uso degli stessi, depositato in atti, rilasciato all'epoca dalle autorità competenti, all'esito dei dovuti accertamenti.
In particolare, proprio nel permesso sopra detto è dato rilevare la seguente dicitura: “Visto il verbale d'Ispezione in data 26/7/89 dell'Ufficio Tecnico e del Comune, dal quale risulta che la (1)
COSTRUZIONE è stata eseguita in conformità del progetto approvato […]”.
Ritiene, quindi, lo scrivente dimostrata alla data del 26.07.1989 la realizzazione degli immobili di cui è causa e quindi provato che, a tale data, la società ricorrente esercitava un possesso sul fondo costituente l'area di sedime degli immobili, nonché sugli immobili stessi.
Un possesso, allora, in ragione dell'attività sopradetta, certamente esercitato pubblicamente e non clandestinamente, nonché da ritenersi acquisito in maniera pacifica, e quindi senza spoglio, in quanto iniziato ad essere esercitato, presumibilmente, subito dopo la stipula del contratto di compravendita del fondo, dopo la consegna da parte degli alienanti;
consegna di cui, tuttavia, non risulta provata la data precisa.
Ritenuto, dunque, di individuare alla data del 26.07.1989 un momento certo in cui era in atto, ai sensi dell'art. 1163 cc, un possesso (da parte della società ricorrente) pacifico e pubblico, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 1158 cc e 1163 cc, ai fini dell'usucapione è necessario che tale possesso si sia protratto per almeno venti anni in maniera ininterrotta (cfr. Cass. S.U. n. 2088/1990).
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 8 A riguardo occorre analizzare, allora, il rapporto instauratosi da parte di ciascuno dei resistenti con i beni di cui è causa, al fine di verificare se vi sia stata o meno, nel corso del tempo, una interruzione del possesso della società ricorrente.
Sul punto, occorre premettere a riguardo che: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. nn. 13229/2015, 25067/2018, 20719/2018).
Orbene, è stato depositato il decreto emesso dalla Sezione delle Misure di Prevenzione del
Tribunale di Palermo del 16.06.2023 (depositato il 20.06.2023), con cui è stato disposto, ai sensi dell'art. 34 bis D. Lgs. n. 159/2011, il controllo giudiziario della . Parte_1
L'analisi del testo del provvedimento sopra detto consente di individuare in maniera obiettiva alcuni degli elementi di fatto e delle fonti di prova utilizzate nel giudizio penale e che, scevri da ogni valutazione circa la loro idoneità probatoria formulata in quella sede, possono trovare accesso in questo giudizio per essere autonomamente valutati, considerando anche le relative censure formulate dalle controparti costituite.
In particolare, occorre, innanzitutto, rilevare che viene dato atto nel decreto della Sezione delle
Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo che in forza degli accertamenti effettuati, con riferimenti agli immobili di cui al presente giudizio, veniva appurato che nel marzo del 1992 la aveva stipulato con un contratto di locazione di durata triennale, senza Pt_1 Controparte_3 previsione di un tacito rinnovo, e che dopo quel momento non risultavano formalizzati altri contratti;
ciò, sebbene l'utenza elettrica e la Tari fossero ancora intestate allo stesso (cfr. decreto misure di prevenzione, pag. 13 dove viene così riportato: “nel marzo del 1992 la aveva stipulato con Pt_1
un contratto di locazione di durata triennale (senza previsione di un tacito Controparte_3 rinnovo); dopo quel momento non risultavano formalizzati altri contratti, nonostante che l'utenza elettrica e la TARI fossero intestati (anche di recente) al proposto”).
Inoltre, all'interno del provvedimento in esame sono state riportati dei passaggi di conversazioni, intercettate nel corso delle indagini, tra e la moglie Controparte_3 [...]
CP_1
Nello specifico, sono riportati i passaggi di una conversazione del 12.12.2018 tra CP_3
e in cui quest'ultima dichiara: “l'altro giorno mi chiamò ci
[...] Controparte_1 Per_4 dobbiamo intestare le case perché lui sta dismettendo ... si ma ci deve essere un passaggio di soldi ...
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 9 non è che te la prendi e te la intesti...”; nonché una ulteriore conversazione del 25.11.2019, in cui la stessa dichiara al marito: “io ora aspetto che mi chiama... poi quando scendo a natale concludo... se mi chiama se mi riesco ad avere tutti i documenti prima,.. lo faccio prima [...] che se non mi chiama io mi finisco qua e mi concludo sta cosa perché se no ci azzicco [perdo] la casa").
Risulta poi riportato il passaggio di una conversazione intercettata tra e la Controparte_3 madre, del 26.10.2019, nel corso della quale, riferendosi ai suoi familiari, egli così Persona_5 affermava: “non passa assai io ci levo pure la casa a Finale… io me la vendo mi prendo i soldi…e campo”.
Inoltre, risulta un riferimento ad un passaggio di una conversazione tra , Controparte_4 figlio di , e , nel corso della quale il primo, riferendosi ai due Parte_2 Controparte_5 appartamenti ubicati a Finale di Pollina, affermava: “mio padre allora ne ha fatte due ha prese due e li ha unite”.
Infine, sono riportati nel decreto anche delle conversazioni a mezzo chat “Whatsapp” tra
[...]
e , amministratore legale all'epoca della . CP_1 Persona_6 Parte_1
Nello specifico, vengono riportati i seguenti passaggi delle conversazioni, ritenute utili ai fini del decidere: “[29/11/18, 19:21:00] : […] Vorrei prospettarle una soluzione che ritengo buona Ema_1
e conveniente anche per lei per quanto riguardo agli immobili di Finale. Spero mi voglia contattare
a questo numero. In attesa, porgo i migliori saluti. [29/11/18, 19:28:04] : Buonasera Per_4 CP_1 io sono fuori rientro lunedì mattina […] [19/11/19, 12:09:36] : Buongiorno potrebbe CP_1 mandarmi via email le visure degli appartamenti e del garage così posso fare la certificazione ape necessaria per la compravendita grazie [19/11/19, 12:23:46] : Certo. Mi può dare la sua mail? Per_6
[…] [19/11/19, 12:28:54] Pullarà: Poi potrebbe nel frattempo anche preparare i documenti da consegnare al notaio così faccio preparare l'atto e poi ci incontriamo [19/11/19, 12:33:36] : Per_6
Sì, adesso mi organizzo […]”.
Ebbene, alla luce degli elementi probatori sopra riportati (e in assenza di altri riscontri), deve, innanzitutto, ritenersi accertato che l'apprensione materiale degli immobili di cui è causa da parte di avvenne nell'anno 1992. Una apprensione non connotabile come un Controparte_3 impossessamento unilaterale degli immobili avvenuto in maniera clandestina, e cioè all'insaputa della società ricorrente. Ciò alla luce del contratto di locazione di durata triennale a cui espressamente viene fatto riferimento nel decreto oggetto di disamina. In merito, si precisa che quand'anche il contratto
“de quo” si riferisse ad uno solo degli immobili di cui al presente giudizio, tale elemento non esclude che anche con riguardo agli altri cespiti il rapporto instaurato dal soggetto debba ascriversi n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 10 nell'ambito di un rapporto detentivo, quand'anche “sine titulo”. Infatti, considerato che gli appartamenti furono di fatto uniti in una unica unità abitativa, deve ritenersi che, tenuto conto dell'esistenza comunque di un contratto di locazione almeno per uno di essi, Controparte_3 abbia inteso avere la disponibilità di tutti i cespiti, ivi compreso i due box pertinenziali, con “animus detinendi” e non “possidendi”.
In definitiva, deve asserirsi che a partire dal 1992 , iniziò non a possedere i Controparte_3 beni di cui è causa, ma a detenerli.
Inoltre, deve precisarsi che l'assenza di un valido titolo detentivo per il periodo successivo alla scadenza del contratto di locazione non costituisce circostanza idonea “ex se” a far ritenere la sussistenza di una “interversio possessionis”, e cioè a far desumere che successivamente CP_3 abbia iniziato a possedere e non semplicemente a detenere gli immobili.
[...]
Tale assunto, del resto, è confermato dalla circostanza che sono risultate provate trattative tra l'amministratore “p.t.” della società ricorrente ( ) e , moglie di Persona_6 Controparte_1
, per l'acquisto degli immobili di cui è causa. Controparte_3
Infatti, proprio tale circostanza corrobora l'assunto che tanto , che Controparte_3 [...]
hanno in disponibilità gli immobili come detentori e, pertanto, la volontà da loro CP_1 manifestata di procedere al loro relativo acquisto, non avendo esercitato, così, nel corso del tempo, un potere di fatto sugli stessi ascrivibile all'esercizio di un diritto di proprietà. Elemento quest'ultimo incompatibile, si ribadisce, con la successiva richiesta di procedere ad un acquisto negoziale dei cespiti.
Con specifico riferimento alla posizione di , a sostegno ulteriore della tesi di Controparte_1 un suo rapporto di mera detenzione con i beni, vi è anche la circostanza del suo rapporto di coniugio con;
elemento che porta ragionevolmente a desumere che proprio per effetto dei Controparte_3 vincoli affettivi da esso nascenti, anch'ella è nella disponibilità, intesa come mera detenzione, dei beni.
Invece, alcun rilievo può darsi alla circostanza che ella non ha mai avuto la residenza anagrafica nel corso del tempo negli immobili di cui è causa, come risultante dai certificati in atti, in cui risultano nel corso del tempo cambi di residenza in altri immobili. Infatti, la residenza anagrafica in un immobile implica la presunzione che questo costituisca la dimora principale del soggetto, ma non esclude certamente che la parte abbia in disponibilità, e quindi anche in detenzione, anche altre unità immobiliari.
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 11 Nessuna prova, invece, è stata fornita su un eventuale possesso dei beni di cui è causa da parte di e . CP_2 Controparte_4
Alla luce di tutto quanto sopra detto, in assenza di riscontri idonei a far emergere una ricostruzione fattuale degli eventi diversa da quella sopra detta, deve ritenersi che la società ricorrente ha posseduto, senza interruzioni, per almeno venti anni, a partire dal 26.07.1989 (seppur per un periodo a mezzo di terzi detentori), gli immobili di cui è causa, dovendo così ritenersi raggiunta la prova del suo diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1158 cc.
Quanto poi all'obbligo di consegna dei beni susseguente all'accertamento del diritto di proprietà deve precisarsi che titolare passivo della relativa pretesa è chiunque di fatto, all'attualità, possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo. (cfr. Cass. n. 9851/1997 secondo cui:
“a norma dell'art. 948 cod. civ., legittimato passivamente all'azione di rivendica, quale che sia il titolo di acquisto vantato dall'attore, è chiunque di fatto, comunque, possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo (v. per tutte, sent. 23.1.1982 n. 456, 14.2.1987
n. 1613)”).
Orbene, nonostante sia attualmente in regime di detenzione carceraria, non Controparte_3 può ritenersi tale elemento idoneo a far venir meno “ex se” il rapporto di detenzione con gli immobili.
Infatti, ciò che rileva ai fini dell'attualità del rapporto detentivo è la disponibilità quanto meno potenziale dei cespiti in capo al resistente, nonché la contestuale impossibilità della società ricorrente a poterne usufruire in maniera esclusiva, restando irrilevante una impossibilità a goderne, in concreto, all'attualità, da parte di . Controparte_3
Detto in altri termini, risultano irrilevanti a far venir meno il rapporto di detenzione quelle circostanze incidenti esclusivamente sul regime di libertà personale della parte e non, invece, incidenti in maniera diretta ed immediata sul rapporto tra il resistente e gli immobili di cui è causa, tali da potersi qualificare come atti idonei ad ingenerare uno spoglio. Ricostruzione, quella della disponibilità dei cespiti, tra l'altro, avvalorata anche dal rilievo che l'utenza di energia elettrica e la
TARI risultano ancora intestate al momento a , come sopra evidenziato. Controparte_3
Anche con riferimento a deve ritenersi provata la sussistenza all'attualità del Controparte_1 suo rapporto di detenzione con gli immobili di cui è causa.
Tale rapporto di detenzione, “sine titulo”, all'attualità, è desumibile dalle dichiarazioni di cui alla conversazione, intercettata, del 12.12.2018 tra lei e , già sopra riportata, dove Controparte_3 espressamente ella paventa un rischio di poter perdere l'abitazione; nonché, dalla circostanza,
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 12 anch'essa già evidenziata, che ella ha materialmente condotto le trattative per l'acquisto degli immobili.
In definitiva, e devono essere entrambi condannati alla Controparte_3 Controparte_1 consegna degli immobili di cui al presente giudizio, liberi da persone e da cose, alla . Parte_1
Considerazioni diverse, invece, devono essere fatte per e . Controparte_3 CP_2
Parte ricorrente, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, non ha fornito alcun elemento da cui poter desumere che gli stessi all'attualità abbiano in disponibilità i beni di cui è causa.
Nessun elemento, in particolare, è ricavabile a riguardo neanche dagli accertamenti compiuti e riportati nel decreto emesso dalla Sezione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, depositato in atti (la circostanza emersa, nell'ambito delle trattative per l'acquisto degli immobili, di voler intestare i cespiti a non è elemento di per sé solo considerato per sussumere Controparte_4 una sua detenzione all'attualità dei beni).
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di titolarità passiva degli stessi con riguardo all'azione di rivendicazione esperita dalla . Parte_1
2. Sulla domanda di risarcimento danni avanzata
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto in ricorso di condannare i convenuti: “[…] al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, consistente nella perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento dei medesimi beni”.
Sul punto si osserva, innanzitutto, che: “La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). La tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento dello stato di diritto e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo, a parte la tutela inibitoria come negli artt. 844 e 1171 cod. civ..
L'azione di rivendicazione esperita nei confronti dell'occupante sine titulo ripristina sul piano astratto la situazione giuridica violata e rimuove l'impedimento all'esercizio del diritto mediante la riduzione nel pristino stato. […] L'azione risarcitoria è invece orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 13 formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”. (Cass. S.U. n. 33645/2022).
Dunque, il risarcimento da occupazione abusiva chiesto in conseguenza dell'accoglimento di una domanda di rivendicazione, trova il suo presupposto fondativo nell'art. 2043 cc. Le due azioni hanno come nucleo costitutivo comune la lesione del diritto di proprietà, e, tuttavia, l'azione risarcitoria richiede l'ulteriore elemento della sussistenza di un danno conseguenziale alla lesione del diritto.
Danno da valutare, ex art. 2056 cc (che richiama l'art. 1223 cc), sia sotto il profilo del danno emergente, e cioè della concreta perdita subita, nonché del lucro cessante, e, quindi, del mancato guadagno.
In particolare, come evidenziato dalla Suprema Corte: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
[…] “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (Cass. S.U. n. 33645/2022).
Deve poi precisarsi che l'azione risarcitoria per i danni da occupazione “sine titulo”, fondata sull'art. 2043 cc, è rimedio distinto da quello di cui all'art. 1591 cc. Quest'ultimo rimedio, infatti, oltre a presupporre necessariamente l'esistenza di un contratto di affitto valido (cfr. Cass. n.
33756/2019), seppur poi scaduto o risolto (con il concessionario che, tuttavia, continua ad utilizzare il bene pur non avendone più titolo), è una azione fondata su una responsabilità contrattuale del locatario (cfr. Cass. n. 38588/2021), ed azionabile solo nei suoi confronti, in quanto unico soggetto, da contratto, espressamente vincolato alla restituzione del cespite. Diversamente l'azione risarcitoria ex art. 2043 cc. deve ritenersi azionabile nei confronti di qualunque soggetto abbia, illegittimamente, il possesso o la detenzione dei cespiti.
Tutto quanto sopra detto, si precisa che, per come formulata, l'azione risarcitoria per i danni da occupazione “sine titulo” avanzata dalla CEIS è fondata su una responsabilità ex art. 2043 cc, essendo indirizzata nei confronti di tutti i resistenti, nonché fondata sulla lesione del suo diritto di proprietà
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 14 sui beni, senza alcun riferimento espresso ed ulteriore al mancato adempimento di obblighi di riconsegna derivanti dalla scadenza di contratti di locazione.
Ciò chiarito, in punto di prova del danno conseguenziale, la relativa prova, ex art. 2697 cc, è a carico dell'attore.
Orbene, con riguardo alla prova del danno emergente, sotto il profilo dell'“an debeatur”, la
Suprema Corte ha evidenziato che: “la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, […] L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art.
115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. […]” (Cass. S.U. n. 33645/2022).
Sempre sul punto si richiama anche quanto statuito dalla Cassazione nella pronuncia n.
4804/2025, secondo cui: “[…] il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n.14268 del 25/05/2021)”.
Nel caso di specie, le resistenti costituite hanno contestato il diritto di parte ricorrente;
inoltre, il principio di non contestazione non può estendersi ai due resistenti non costituiti.
Dunque, posto che a partire dalla scadenza del contratto di locazione di durata triennale, stipulato nel marzo del 1992, non vi è prova di alcun valido titolo detentivo successivo, occorre verificare se è stata fornita dalla ricorrente la prova che, a decorrere dall'aprile del 1995, l'uso degli immobili, da parte degli occupanti “sine titulo”, è proseguito, nonostante essa società avrebbe voluto locare i cespiti ad altri soggetti;
in questo modo venendo così ad essere esclusa la possibilità che, invece, la C.E.I.S. si sarebbe, in assenza di occupazione, limitata soltanto ad un mero non uso degli stessi.
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 15 Ebbene, ai fini della prova che gli immobili sarebbero stati locati ad altri soggetti, occorre valorizzare la natura giuridica della ricorrente.
Trattasi, infatti, di società e non di persona fisica.
Una società, tra l'altro, non di persone, bensì di capitali (SRL).
Circostanza questa che porta ragionevolmente a presumere, secondo l' “id quod plerumque accidit”, la sussistenza dell'intento di valorizzare i cespiti di cui è causa mediante impiego in attività remunerative idonee a far conseguire utili ai soci.
Attività quali appunto la locazione degli stessi.
Inoltre, il fatto che non risultino agli atti solleciti scritti, successivi alla scadenza del contratto di locazione, con i quali la società espressamente chiedeva il rilascio dei beni, non è circostanza idonea a far desumere un atteggiamento di tolleranza verso l'occupazione “sine titulo” perpetrata.
Infatti, deve tenersi conto del profilo di pericolosità sociale di per come Controparte_3 emergente dagli accertamenti compiuti dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo nel decreto del 16.06.2023 (depositato il 20.06.2023). Accertamenti cui lo scrivente ritiene pienamente di aderire.
Dal decreto viene dato atto, in particolare, di una prima condanna di per Controparte_3 associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., per fatti commessi fino al 25.07.1997; nonché viene richiamata un'ulteriore condanna, divenuta irrevocabile dal 02.07.2022, sempre per associazione mafiosa per fatti commessi dal 25.07.1997 fino al 2022. Risultano, inoltre, attestate nel decreto, ulteriori condanne a carico del soggetto e cioè: “per estorsioni continuate in concorso commesse a
Cefalù tra il 1993 ed il 1994, nonché per due tentati omicidi commessi il 31.08.1989 ed il 18.03.1991; per un omicidio commesso il 02.10.1990 in concorso con il cognato (cfr. pag. 3 del Persona_7 decreto).
L'accertato profilo di pericolosità sociale del soggetto, porta, allora, a presumere, secondo il canone del “più probabile che non”, che la mancata attivazione da parte della società per il rilascio degli immobili (uniti di fatto, tra l'altro, in un'unica unità immobiliare da , senza Controparte_3 alcuna previa autorizzazione della società proprietaria) non fu determinata da una scelta libera e volontaria degli amministratori “p.t.” della società.
Al contrario, tale condotta inerte, lungi dal rappresentare una scelta libera e consapevole di non utilizzare gli immobili come fonte di rendita, è indicativa, invece, di condizioni di intimidazione, o di assoggettamento di cui all'art. 416 c.p., come affermato, tra l'altro, anche dal Tribunale di Palermo che ha ritenuto accertate “ […] condizioni di intimidazione derivanti non solo dai pregressi rapporti
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 16 con i , ma anche dalla consapevolezza (comprovata dai recenti arresti, coinvolgenti anche CP_3 il figlio ) della caricatura mafiosa delle controparti” (cfr. pag. 19 del decreto). Controparte_4
Sussistenza di condizioni di assoggettamento corroborata anche da ulteriore elementi fattuali, emergenti dal decreto in esame, e cioè che nel corso delle trattative, poi interrotte, per la vendita dei beni, il prezzo di vendita fu fissato in un importo di favore, e cioè nella stessa misura concordata anni prima;
oltre ad essere stata concordata anche una dilazione di pagamento, conveniente per il compratore, prevedendo il pagamento in rate quadrimestrali di 5.000 euro, e quindi, dilazionando in sei anni il pagamento del prezzo di acquisto (cfr. pag. 19 del decreto).
Alla luce delle considerazioni sopra dette deve ritenersi raggiunta la prova che la società ricorrente avrebbe voluto impiegare gli immobili per conseguire rendite locatizie, ed a ciò è stata impossibilitata dalla condotta tenuta dai resistenti.
Quanto poi alla conoscenza da parte dei resistenti di tale volontà, si osserva quanto segue.
Deve ritenersi certamente consapevole che la proprietà dei cespiti di cui è Controparte_3 causa è riconducibile ad una società, quale la , e non ad una persona fisica, considerato Parte_1 che fu egli a stipulare, inizialmente, il contratto di locazione. Inoltre, deve poi anche tenersi conto delle ritenute condotte di intimidazione esercitate dallo stesso sugli organi societari nella gestione dei cespiti;
fatti che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, portano a presumere ragionevolmente che egli fosse a conoscenza dell'intento da parte della di impiegare gli immobili per conseguire Pt_1 rendite locatizie, al punto da impedire l'attuazione di tale volontà proprio a mezzo delle perpetuate condotte intimidatorie, ottenendo, così, la sua permanenza “sine die” negli stessi.
Considerazioni diverse valgono, invece, con riferimento a . Controparte_1
Non vi è, infatti, prova agli atti che ella prima della comunicazione del giorno 05.12.2016 fosse a conoscenza che gli immobili occupati appartenevano ad una società di capitali.
Inoltre, non può desumersi, in mancanza di riscontri specifici e diretti emersi nel presente giudizio, che ella, quanto meno nel periodo antecedente al 05.12.2016, fosse a conoscenza delle condotte tenute dal marito nei confronti degli organi sociali della . Parte_1
Pertanto, deve affermarsi che ella abbia acquisito consapevolezza della volontà della società ricorrente di impiegare i beni per uso locativo solo dopo la citata comunicazione del giorno
05.12.2016; comunicazione con cui si invitava a contattare gli uffici della società Controparte_1
“per definire la procedura relativa alla locazione degli immobili in oggetto”.
Tale atto, infatti, attesta la volontà della società ricorrente di ottenere una rendita per il godimento degli immobili di cui è causa;
ed è idoneo a far sorgere nel destinatario, considerata la n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 17 natura giuridica della controparte, la consapevolezza dell'intento, in caso di mancata regolarizzazione della propria posizione, di locare i cespiti a soggetti terzi.
In definitiva, in termini di “an debeatur” la domanda risarcitoria deve essere accolta, tanto nei confronti di che di , con la precisazione, tuttavia, che Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima è tenuta in solido con il predetto, al risarcimento solo per il periodo a partire dal dicembre
2016.
Nulla, invece, di preciso è emerso sul sé, precedentemente alla instaurazione del presente giudizio, e abbiano mai occupato i beni di cui è causa;
ed in ogni CP_2 Controparte_4 caso nulla è emerso di preciso sulla consapevolezza degli stessi in merito ad una occupazione, di natura abusiva, dei cespiti da parte dei loro genitori.
La domanda risarcitoria, pertanto, nei confronti degli stessi deve essere rigettata.
Quanto, invece, al “quantum debeatur” della richiesta nei confronti di e Controparte_3
, si osserva quanto segue. Controparte_1
Innanzitutto, si rileva che, in ossequio al principio della domanda, ex art. 112 cpc, parte ricorrente ha limitato le sue richieste ai 120 mesi antecedenti al deposito del ricorso giudiziale, avanzato nel mese di luglio del 2023; oltre che al periodo intercorrente dalla pendenza della domanda giudiziale e sino all'effettivo rilascio.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere parametrata sul periodo a partire dal mese di giugno 2013.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. S.U.
n. 33645/2022).
In merito, osserva lo scrivente che sono state depositate in atti, per il periodo a partire dal secondo semestre dell'anno 2012, sino al secondo semestre dell'anno 2022, le quotazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'agenzia delle entrate per immobili residenziali, similari a quelli occupati dai resistenti, per come emerge dalle visure catastali depositate.
Dalle quotazioni in atti, emerge che a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2015 e sino al secondo semestre dell'anno 2022, i valori di locazione sono stati ricompresi tra un intervallo di € 1,90 al mq. ed un massimo di € 2,6 al mq.
Pertanto, si ritiene equo, in adesione alla richiesta della società ricorrente, fissare come valore n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 18 medio locativo, per l'intero periodo da risarcire, l'importo base di € 2,3 al mq. Importo fissato, in misura equitativa, tenuto conto anche dei meccanismi di rivalutazione, automatici, previsti dall'ordinamento in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. n. 9515/2007 che richiamando un precedente orientamento, ha affermato che: “il giudice può effettuare una liquidazione equitativa globale in un'unica somma, comprendente sia la prestazione cd. principale, che la rivalutazione monetaria ed eventualmente anche gli interessi, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), proprio per la natura unitaria dell'obbligazione di valore, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 13.3.1995,
n. 2910)”; cfr. anche Cass. n. 20889/2018).
Deve poi considerarsi, come evidenziato dalla ricorrente, che, in base alle visure catastali in atti, le aree dei due immobili, escluse quelle scoperte, sono pari a 68 mq ciascuna.
Pertanto, per ciascuno dei due immobili, considerati separatamente, si perviene ad un valore medio del canone locativo pari ad € 156,4 [€ 2,3 x 68 mq].
Valore da moltiplicare per 120 (pari al numero dei mesi di cui è stato chiesto il pagamento), giungendo così ad una somma di € 18.768. A tale importo devono poi aggiungersi gli ulteriori importi maturati nel corso del presente giudizio, da computare per mesi 28, e, quindi, deve riconoscersi l'ulteriore somma di € 4.379,2. Per un totale complessivo, per ciascuno dei due immobili, pari a €
23.147,2 (€ 18.768+ € 4.379,2).
Deve però considerarsi che può ritenersi responsabile solo per gli importi Controparte_1 dovuti a partire dal dicembre del 2016.
Pertanto, per le mensilità ante dicembre 2016, pari a 42 mesi, deve procedersi alla condanna solo di . Controparte_3
per ciascuno degli immobili pari ad € 6.568,8 (42 x € 156,4); quindi, per un totale Parte_3 complessivo dovuto, da , pari ad € 13.137,6 (€ 6.568,8 x 2). Controparte_3
Mentre, per il periodo successivo, pari a 106 mensilità di canone locativo medio (78+28), oltre ulteriori importi maturandi sino al rilascio, deve essere condannato in solido con Controparte_3
. Nello specifico, i due devono essere condannati in solido al pagamento: Controparte_1
a) per l'immobile individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 7 del Catasto fabbricati del Comune di Pollina, al pagamento della somma di € 16.578,4 (106 x € 156,40), oltre ulteriori importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino al rilascio, sempre parametrati su un canone locativo mensile di € 156,4;
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 19 b) immobile individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 8 del Catasto fabbricati del
Comune di Pollina, al pagamento della somma di € 16.578,4 (106 x € 156,40), oltre ulteriori importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino al rilascio, sempre parametrati su un canone locativo mensile di € 156,4.
Con riguardo ai due box, invece, sono stati depositati i valori locativi medi al mq rilasciati Contro dall' er il periodo del secondo semestre dell'anno 2022, individuati tra un minimo di € 1,6 al mq. ed un massimo di € 2,4 al mq. (cfr. doc. 20).
Quindi, si ritiene equo fissare, in mancanza di ulteriori riscontri, per l'intero periodo in esame un valore medio al mq. di € 1,9 (già comprensivo di rivalutazione), da moltiplicare poi, per ciascuno dei due box, per mq. 28 (metratura di estensione di ciascuno dei cespiti, come da visure in atti).
Si perviene, così, per ciascuno dei cespiti, ad un canone mensile di € 53,2.
Per cui, per i 120 mesi antecedenti al luglio 2023 si perviene, per ciascuno dei due beni, ad una perdita subita pari ad € 6.384.
A tale importo devono poi aggiungersi gli ulteriori importi maturati nel corso del presente giudizio, da computare per mesi 28, e, quindi, deve riconoscersi l'ulteriore somma di € 1.489,6. Per un totale complessivo, per ciascuno dei cespiti, pari a € 7.873,6 (€ 6.384 + € 1.489,6).
Dunque, tenuto sempre conto che può ritenersi responsabile solo per gli Controparte_1 importi dovuti a partire dal dicembre del 2016, per le mensilità ante dicembre 2016, pari a 42 mesi, deve procedersi alla condanna solo di . Controparte_3
per ciascuno degli immobili pari ad € 2.234,4 (42 x € 53,2); quindi, per un totale Parte_3 complessivo dovuto, da , pari ad € 4.468,8 (€ 2.234,4 x 2). Controparte_3
Mentre, per il periodo successivo, pari a 106 mensilità di canone locativo medio (78+28), oltre ulteriori importi maturandi sino al rilascio, deve essere condannato in solido con Controparte_3
. Nello specifico, i due devono essere condannati in solido al pagamento: Controparte_1
a) per il box posto a piano terra, identificato al foglio 3, p.lla 755, sub 25, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina, al pagamento della somma di € 5.639,2 (106 x € 53,2), oltre ulteriori importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino al rilascio, sempre parametrati su un canone locativo mensile di € 53,2;
b) per il box posto a piano terra, identificato al foglio 3, p.lla 755, sub 40 del Catasto fabbricati del Comune di Pollina, al pagamento della somma di € 5.639,2 (106 x € 53,2), oltre ulteriori importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino al rilascio, sempre parametrati su un canone locativo mensile di € 53,2.
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 20 In merito, poi, agli interessi deve considerarsi che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Risarcimento che può essere riconosciuto mediante l'attribuzione di interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Ebbene, parte ricorrente non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. “compensativi” (cfr. Cass. n. 3268/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n. 22347/2007; Cass. n. 3355/2010, nonché Cass. n. 3173/2016, secondo cui il pregiudizio in esame: “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”).
3. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza.
Pertanto, e devono essere condannati, in solido tra loro, Controparte_3 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite della , spese che vengono liquidate d'ufficio, ai sensi del Parte_1
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 21 DM n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva e ai minimi per quella decisionale (scaglione da € 52.001 ad € 260.000).
Considerato, invece, il rigetto delle domande nei confronti di , parte ricorrente CP_2 deve essere condannata alla refusione delle spese di lite della stessa;
spese che vengono liquidate d'ufficio, ai sensi del DM n. 55/2014 e ss. mm, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva, e ai minimi per la decisionale, ridotti del 30%, ex art. 4 co.4 del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. (scaglione da € 52.001 ad € 260.000); con attribuzione all'avv.
GI Chichi, dichiaratosi antistatario.
Con riferimento, invece, a le spese devono essere dichiarate non ripetibili Controparte_3 considerata la sua mancata costituzione in giudizio.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara accertato il diritto di proprietà della sull'immobile individuato al foglio Pt_1
3, particella 755, subalterno 7, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina;
2) dichiara accertato il diritto di proprietà della sull'immobile individuato al foglio Pt_1
3, particella 755, subalterno 8, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina;
3) dichiara accertato il diritto di proprietà della sull'immobile individuato al foglio Pt_1
3, p.lla 755, sub 25, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina;
4) dichiara accertato il diritto di proprietà della sull'immobile individuato al foglio Pt_1
3, p.lla 755, sub 40, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina;
5) condanna e , alla consegna, in favore della Controparte_3 Controparte_1 Pt_1 degli immobili di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra detti, liberi da persone e da cose;
6) condanna al pagamento nei confronti della della somma di Controparte_3 Pt_1
€ 17.606,4 (€ 13.137,6 + € 4.468,8);
c) condanna e al pagamento, in solido tra loro, per Controparte_3 Controparte_1
l'immobile individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 7, del Catasto fabbricati del
Comune di Pollina, in favore della , della somma di € 16.578,4, oltre ulteriori Pt_1 importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino alla consegna, parametrati su un canone locativo mensile di € 156,4;
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 22 d) condanna e al pagamento, in solido tra loro, per Controparte_3 Controparte_1
l'immobile individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 8 del Catasto fabbricati del
Comune di Pollina, in favore della , della somma di € 16.578,4, oltre ulteriori Pt_1 importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino alla consegna, parametrati su un canone locativo mensile di € 156,4.
e) condanna e al pagamento, in solido tra loro, per il Controparte_3 Controparte_1 box posto a piano terra, identificato al foglio 3, p.lla 755, sub 25, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina, in favore della , della somma di € 5.639,2, oltre ulteriori Pt_1 importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino alla consegna, parametrati su un canone locativo mensile di € 53,2;
f) condanna e al pagamento, in solido tra loro, per il Controparte_3 Controparte_1 per il box posto a piano terra, identificato al foglio 3, p.lla 755, sub 40 del Catasto fabbricati del Comune di Pollina, in favore della della somma di € 5.639,2, oltre Pt_1 ulteriori importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino alla consegna, parametrati su un canone locativo mensile di € 53,2;
g) dichiara il difetto di titolarità passiva di e con riguardo Controparte_4 CP_2 all'azione di rivendicazione avanzata;
h) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti di Pt_1 Controparte_4
e ; CP_2
i) condanna e al pagamento, in favore della Controparte_3 Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che vengono liquidate, quanto agli esborsi nella somma di € 545,00, e nell'importo di € 6.307,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, e rimb. spese forf. come per legge;
j) condanna la C.E.I.S. al pagamento in favore di delle spese di lite che CP_2 vengono liquidate nell'importo di € 4.414,90 per compensi, oltre Iva, Cpa, e rimb. spese forf. come per legge, con attribuzione all'avv. GI Chichi dichiaratosi antistatario;
k) dichiara non ripetibili le spese di lite tra la C.E.I.S. e . Controparte_4
31.10.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1923 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F./P.I. , con sede in Palermo, in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante, “p.t.”, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Fabio Martorana che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- RICORRENTE-
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambe CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Geraci Siculo (PA) 90010, via Mura n. 1, presso lo studio legale dell'avv.
GI Chichi, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
- RESISTENTI-
E
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 1 , nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4 C.F._4
-RESISTENTI CONTUMACI-
Oggetto: accertamento diritto di proprietà, consegna immobili e risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies e ss. c.p.c., la conveniva, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1
, , e , chiedendone la Controparte_3 Controparte_1 CP_2 Controparte_4 condanna alla restituzione degli immobili ubicati nel Comune di Pollina (frazione di Finale), siti in via delle Madonie n. 2, identificati al catasto dei fabbricati del predetto Comune, al foglio 3, particella
755, sub. 7, 8, 25 e 40; oltre che il risarcimento per i danni subiti dall'illegittima occupazione patita.
Nello specifico, la società ricorrente asseriva:
- di avere acquistato il terreno, costituente l'attuale area di sedime dei cespiti, in forza di atto pubblico di compravendita del 21.12.1982, rep. 51060, racc. 11028 (cfr. atto e nota di trascrizione;
doc. nn.
1-2 allegati al ricorso);
- di aver avviato un procedimento edificatorio sul sopra detto terreno in forza di una prima concessione edilizia rilasciata, in data 26.04.1984, dal Comune di Pollina n. 5559-124, e di una successiva concessione del 09.06.1987 n. 6284;
- che a seguito dell'attività edificatoria venivano realizzati, tra gli altri, anche due appartamenti, adibiti a civile abitazione, e due box;
- che, a seguito della loro realizzazione, gli immobili sopra indicati, ivi compresi i due box, erano oggetto di appropriazione da parte di , il quale, tra, l'altro, Controparte_3 riducendo di fatto ad una singola unità i due appartamenti, li destinava ad abitazione propria e del proprio nucleo familiare, composto dalla moglie e da Controparte_1 CP_2
e ; Controparte_4
- che, nel corso degli anni, i resistenti avevano versato “sporadicamente somme per la detenzione degli immobili, l'ultima volta con vaglia postale del 9/06/2006” (cfr. doc. 16);
- che, in passato, aveva invitato i resistenti alla definizione di ogni rapporto e al rientro dal debito (cfr. raccomandata del 5.12.2016; doc. n. 17);
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag.
2 - che nel decreto del 16.06.2023 emesso dalla Sezione delle Misure di Prevenzione del
Tribunale di Palermo, si dava anche atto che erano state acquisiti elementi che legavano agli immobili di via delle Madonie n. 2, siti nel Comune di Pollina;
Controparte_3
- che, pertanto il Collegio della Sezione delle Misure di Prevenzione, disponeva il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/11 di essa società ricorrente, prescrivendo di assumere “le dovute iniziative per far riottenere alla società la disponibilità dell'immobile occupato sine titulo da e dal suo nucleo familiare, curando il recupero delle indennità Controparte_3 dovute, oltre quelle che verranno indicate dall'Amministratore giudiziario in relazione agli elementi di criticità indicati in motivazione” (pag. 29, doc. 18).
Tanto premesso e precisato, la chiedeva all'intestato Tribunale di: “■ Ordinare ai Parte_1 signori , , e , di restituire Controparte_3 Controparte_1 CP_2 Controparte_4 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, i seguenti immobili siti nel Parte_1
Comune di Pollina (PA), nella Frazione di Finale, in C.da Difisa o Difesa, in via delle Madonie n. 2, liberi di persone e sgombri di cose: 1) immobile per civile abitazione (cat. A/2) posto ai piani terra e primo, scala D, di 68 mq. catastali coperti, individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 7; 2) immobile per civile abitazione (cat. A/2) posto ai piani terra e primo, scala E, di 68 mq. catastali coperti, individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 8; 3) box (cat. C/6) posto a piano terra, di mq. 28, al foglio 3, p.lla 755, sub 25; 4) box (cat. C/6) posto a piano terra, di mq. 28, al foglio 3, p.lla
755, sub 40. ■ Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore della ricorrente, dei danni per occupazione senza titolo dei predetti immobili relativamente al periodo antecedente al decennio da deposito del ricorso, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 50.976,00, nonché a quelli per
l'occupazione dal deposito del ricorso fino all'effettivo rilascio, il tutto oltre interessi rivalutati di anno in anno sulle somme riconosciute. ■ In mero subordine, condannare i convenuti, in solido, al pagamento di una indennità ex art. 2041 c.c., nella misura da determinare in corso di lite, oltre interessi e rivalutazione monetaria. ■ Con vittoria delle spese di causa”.
e non si costituivano in giudizio, rimanendo Controparte_3 Controparte_4 contumaci, come rilevato e dichiarato all'udienza del 04.04.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2023, si costituivano, invece,
[...]
e , le quali contestavano in fatto e diritto tutto quanto “ex adverso” dedotto. CP_1 CP_2
In particolare, le resistenti deducevano e producevano i certificati storici di residenza dai quali risultava che avevano sempre avuto la propria residenza anagrafica in luoghi diversi rispetto agli n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 3 immobili oggetto del presente giudizio, sostenendo che tale documentazione era idonea a dimostrare che non avevano mai avuto la detenzione di fatto dei cespiti.
Pertanto, concludevano chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, e, in subordine, ex art. 281 duodecies c.p.c., chiedevano di disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies c.p.c..
All'udienza del 29.10.2025, la prima celebrata innanzi allo scrivente, la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 cpc.
*****
1. Sulla richiesta di restituire i beni immobili
Tanto premesso, occorre, preliminarmente, evidenziare che in tema di difesa del diritto di proprietà è possibile individuare due distinti rimedi, fondati su presupposti diversi, e cioè: l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione. Il primo rimedio di carattere reale, mentre il secondo personale.
In particolare, come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 26003/2010: “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa,
o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo.[…]”.
Dunque, detto in altri termini, con l'azione di rivendicazione l'attore agisce contro chiunque sia nella disponibilità del bene, assumendone di essere proprietario e di non esserne più in possesso.
Pertanto, la necessità che dimostri il proprio diritto di proprietà sul cespite, per poi ottenere la condanna del convenuto alla consegna dello stesso.
Diversamente, l'azione di restituzione presuppone necessariamente che vi sia stata una consegna volontaria del bene, da parte dell'attore, al convenuto. Consegna effettuata o sulla base di n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 4 un titolo poi venuto meno (come nel caso di recesso, risoluzione, o scadenza del termine di efficacia del negozio), oppure in assenza “ab origine” di qualsivoglia titolo idoneo ad attribuire una valida posizione di detentore (come nell'ipotesi di nullità del titolo negoziale).
In tali casi, come sopra già evidenziato, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla sola dimostrazione dell'avvenuta consegna materiale del bene, avvenuta o in forza di un titolo poi venuto meno, o in assenza di ogni titolo negoziale.
La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che nell'azione di restituzione “[…] la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre die dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (v. Cass., sentt. n. 1929 del 2009, n. 4416 del 2007)” (Cass. 26003/2010).
E, infatti, occorre anche precisare che, diversamente dall'azione di restituzione, con l'azione di rivendicazione, dovendo l'attore previamente provare il suo diritto di proprietà, egli ha l'onere di dimostrare il suo acquisto del bene a titolo originario. Ove questo non sia a titolo originario, deve dare la prova del suo titolo di acquisto negoziale, e del titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino a risalire ad un acquisto avvenuto a titolo originario (la c.d. “probatio diabolica”).
In alternativa, per i beni immobili, l'attore può dimostrare il tempo di durata del suo possesso, unendo, eventualmente, ex art. 1146 cc, allo stesso anche quello dei suoi autori, fino a provare un possesso continuato per venti anni del cespite, così da configurare, comunque, in suo favore un acquisto a titolo originario, ex art. 1158 cc. Diversamente, per i beni mobili di cui l'attore lamenti di aver perso il godimento, è sufficiente, ex art. 1153 cc., che egli dimostri di aver ricevuto, al tempo dell'acquisto, il possesso, in buona fede, del bene, in base ad un titolo negoziale idoneo al trasferimento della proprietà.
Tutto quanto sopra precisato in diritto, in punto di qualificazione della domanda esperita, si osserva che la ha espressamente qualificato la domanda avanzata come di restituzione. Parte_1
Qualificazione che, tuttavia, non vincola l'organo giudicante.
Infatti, “non sussiste violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, fissato dall'art. 112 c.p.c., quando il giudice, senza alterare nessuno degli elementi
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 5 obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), proceda alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o dell+e eccezioni e individui le norme di diritto applicabili, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti. Il giudice, infatti, sempre che non sostituisca la domanda proposta con una diversa (ossia fondata su una diversa
"causa petendi", con mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ovvero su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti), ha il poteredovere di qualificare giuridicamente
l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio. Non sussiste, pertanto, violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. nell'ipotesi in cui il giudice, anche a prescindere dalle indicazioni delle parti e dalle censure contenute nell'atto d'impugnazione, proceda, com'è accaduto nella specie, alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili (Cass. n. 15925 del 2007; Cass.
n. 23215 del 2010; Cass. n. 13945 del 2012)”( Cass. n. 5153/2019).
Ebbene, si osserva che parte ricorrente ha espressamente dedotto che: “I convenuti detengono le unità immobiliari site in Via delle Madonie n. 2, a Finale di Pollina, meglio descritte in narrativa, senza un valido titolo giuridico opponibile alla che ne è proprietaria esclusiva in forza Parte_1 dei titoli sopra indicati. Come è noto, l'ordinamento riconosce al proprietario la tutela reale, orientata al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento dello stato di diritto e alla rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo.[….]”.
Dunque, ritiene lo scrivente che il riferimento all'assenza di un valido titolo giuridico in capo ai convenuti, nonché l'espresso richiamo ad una tutela di natura reale, porta a ritenere che parte ricorrente ha voluto esperire, in realtà, una azione di rivendicazione.
A sostegno di tale assunto è anche l'assenza, in ricorso, di ogni riferimento espresso e specifico al momento in cui sarebbe eventualmente avvenuta una consegna volontaria del bene, ed il richiamo, invece, a condotte di intimidazione e di assoggettamento di cui all'art. 416 c.p. poste in essere da
, idonee ad incidere sul diritto alla disponibilità del bene da parte della società Controparte_3 ricorrente.
Società ricorrente che del resto sempre in ricorso ha dedotto che: “Dopo la loro realizzazione, tutti gli immobili sopra indicati sono stati appropriati da (nato a [...] il Controparte_3
22/08/1960) […]”. Un riferimento, dunque, ad una condotta unilaterale, ribadita anche nelle note depositate il giorno 12.11.2024 dove espressamente si fa riferimento ad una occupazione di fatto di delle unità immobiliari (cfr. pag. 1). Controparte_3
Né tale ricostruzione è inficiata dal fatto che parte ricorrente ha comunque asserito che: “Nel
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 6 corso degli anni, i signori e hanno versato alla sporadicamente somme CP_3 CP_1 Pt_1 per la detenzione degli immobili, l'ultima volta con vaglia postale del 9/06/2006 (doc. 16)”.
Infatti, il riferimento a versamenti sporadici, nel contesto complessivo delle deduzioni rese, appare indicativo della volontà di prospettare non la sussistenza di un sopravvenuto titolo negoziale tra le parti, quanto piuttosto profilare condotte unilaterali, poste in essere “una tantum”, non ascrivibili alla fase esecutiva di un valido rapporto giuridico.
Del resto, è stato poi affermato in ricorso che: “Laddove i convenuti dovessero addurre la sussistenza di eventuali accordi tra le parti in relazione alla detenzione delle unità suddette, se ne deduce sin da adesso la nullità e, comunque, il totale inadempimento ad eventuali patti raggiunti, a seguito del mancato pagamento di corrispettivi di sorta”.
Dunque, l'esistenza di eventuali accordi è stata rimessa all'eventuale controdeduzione dei convenuti per poi essere, comunque, contestata sia in punto di nullità, che in termini di inadempimento.
A riguardo, si osserva anche che in caso di esperimento di una azione di rivendicazione l'eventuale controdeduzione di un titolo detentivo non varrebbe a trasformare “ex se” il rimedio in azione di restituzione. La parte sarebbe comunque tenuta a dimostrare, preliminarmente, il proprio diritto di proprietà a titolo originario e poi, ove dimostrata dal convenuto l'esistenza di un suo titolo detentivo, dimostrare la sopravvenuta inefficacia dello stesso.
Infatti, mentre l'azione di restituzione, presupponendo necessariamente l'avvenuta consegna volontaria del bene da parte dell'attore, non potrebbe mai essere esperita nel caso di sottrazione del bene avvenuta contro la volontà del proprietario (come nel caso di occupazione abusiva;
cfr. Cass. n.
14135/2005), dovendo in tal caso essere necessariamente avanzata una azione di rivendicazione, diversamente, nell'ipotesi in cui potenzialmente potrebbe essere attivata la tutela personale, nulla osta a che la parte decida, ciò nonostante, di esercitare la tutela reintegratoria.
Ritenuto, in definitiva, esperita una azione di rivendicazione, in punto di prova del diritto di proprietà si osserva quanto segue.
È stato dedotto che le unità abitative (e le relative pertinenze) di cui è causa sorgono su un fondo, acquistato originariamente dalla da e da Parte_1 Persona_1 Persona_2
, in forza di atto pubblico di compravendita in notaio di Palermo del 21.12.1982 (rep.
[...] Per_3
51060, racc. 11028).
Atto depositato agli atti di causa ed in cui effettivamente risulta l'acquisto nell'anno 1982 da parte della società ricorrente di un terreno identificato all'epoca al catasto terreni del Comune di n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 7 Pollina al foglio 3 particelle 79/a e 376/b.
Orbene, considerato che l'art. 1140 cc. definisce il possesso come “il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, deve osservarsi che è stato anche dedotto che la , successivamente all'acquisto, sul terreno Parte_1 sopradetto, avanzava richiesta per poter procedere all'edificazione delle unità immobiliari di cui è stata chiesta la restituzione.
Ebbene, si osserva che la circostanza (in assenza di specifiche contestazioni sul punto) risulta adeguatamente provata dal deposito di una concessione edilizia rilasciata, in data 26.04.1984, proprio alla società dal Comune di Pollina;
concessione n. 5559-124. È stata poi depositata anche Pt_1 copia di una successiva variante in corso d'opera, del 09.06.1987, n. 6284, rilasciata sempre alla società (cfr. docc.
3-4 allegati al ricorso). Pt_1
Atti amministrativi in cui espressamente si fa riferimento alla concessione per la realizzazione di unità immobiliari proprio sull'area distinta in catasto terreni del Comune di Pollina al foglio 3, particelle 79/a e 376/b.
Immobili che poi venivano materialmente realizzati come desumibile in base a quanto attestato nel permesso di agibilità e di uso degli stessi, depositato in atti, rilasciato all'epoca dalle autorità competenti, all'esito dei dovuti accertamenti.
In particolare, proprio nel permesso sopra detto è dato rilevare la seguente dicitura: “Visto il verbale d'Ispezione in data 26/7/89 dell'Ufficio Tecnico e del Comune, dal quale risulta che la (1)
COSTRUZIONE è stata eseguita in conformità del progetto approvato […]”.
Ritiene, quindi, lo scrivente dimostrata alla data del 26.07.1989 la realizzazione degli immobili di cui è causa e quindi provato che, a tale data, la società ricorrente esercitava un possesso sul fondo costituente l'area di sedime degli immobili, nonché sugli immobili stessi.
Un possesso, allora, in ragione dell'attività sopradetta, certamente esercitato pubblicamente e non clandestinamente, nonché da ritenersi acquisito in maniera pacifica, e quindi senza spoglio, in quanto iniziato ad essere esercitato, presumibilmente, subito dopo la stipula del contratto di compravendita del fondo, dopo la consegna da parte degli alienanti;
consegna di cui, tuttavia, non risulta provata la data precisa.
Ritenuto, dunque, di individuare alla data del 26.07.1989 un momento certo in cui era in atto, ai sensi dell'art. 1163 cc, un possesso (da parte della società ricorrente) pacifico e pubblico, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 1158 cc e 1163 cc, ai fini dell'usucapione è necessario che tale possesso si sia protratto per almeno venti anni in maniera ininterrotta (cfr. Cass. S.U. n. 2088/1990).
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 8 A riguardo occorre analizzare, allora, il rapporto instauratosi da parte di ciascuno dei resistenti con i beni di cui è causa, al fine di verificare se vi sia stata o meno, nel corso del tempo, una interruzione del possesso della società ricorrente.
Sul punto, occorre premettere a riguardo che: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. nn. 13229/2015, 25067/2018, 20719/2018).
Orbene, è stato depositato il decreto emesso dalla Sezione delle Misure di Prevenzione del
Tribunale di Palermo del 16.06.2023 (depositato il 20.06.2023), con cui è stato disposto, ai sensi dell'art. 34 bis D. Lgs. n. 159/2011, il controllo giudiziario della . Parte_1
L'analisi del testo del provvedimento sopra detto consente di individuare in maniera obiettiva alcuni degli elementi di fatto e delle fonti di prova utilizzate nel giudizio penale e che, scevri da ogni valutazione circa la loro idoneità probatoria formulata in quella sede, possono trovare accesso in questo giudizio per essere autonomamente valutati, considerando anche le relative censure formulate dalle controparti costituite.
In particolare, occorre, innanzitutto, rilevare che viene dato atto nel decreto della Sezione delle
Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo che in forza degli accertamenti effettuati, con riferimenti agli immobili di cui al presente giudizio, veniva appurato che nel marzo del 1992 la aveva stipulato con un contratto di locazione di durata triennale, senza Pt_1 Controparte_3 previsione di un tacito rinnovo, e che dopo quel momento non risultavano formalizzati altri contratti;
ciò, sebbene l'utenza elettrica e la Tari fossero ancora intestate allo stesso (cfr. decreto misure di prevenzione, pag. 13 dove viene così riportato: “nel marzo del 1992 la aveva stipulato con Pt_1
un contratto di locazione di durata triennale (senza previsione di un tacito Controparte_3 rinnovo); dopo quel momento non risultavano formalizzati altri contratti, nonostante che l'utenza elettrica e la TARI fossero intestati (anche di recente) al proposto”).
Inoltre, all'interno del provvedimento in esame sono state riportati dei passaggi di conversazioni, intercettate nel corso delle indagini, tra e la moglie Controparte_3 [...]
CP_1
Nello specifico, sono riportati i passaggi di una conversazione del 12.12.2018 tra CP_3
e in cui quest'ultima dichiara: “l'altro giorno mi chiamò ci
[...] Controparte_1 Per_4 dobbiamo intestare le case perché lui sta dismettendo ... si ma ci deve essere un passaggio di soldi ...
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 9 non è che te la prendi e te la intesti...”; nonché una ulteriore conversazione del 25.11.2019, in cui la stessa dichiara al marito: “io ora aspetto che mi chiama... poi quando scendo a natale concludo... se mi chiama se mi riesco ad avere tutti i documenti prima,.. lo faccio prima [...] che se non mi chiama io mi finisco qua e mi concludo sta cosa perché se no ci azzicco [perdo] la casa").
Risulta poi riportato il passaggio di una conversazione intercettata tra e la Controparte_3 madre, del 26.10.2019, nel corso della quale, riferendosi ai suoi familiari, egli così Persona_5 affermava: “non passa assai io ci levo pure la casa a Finale… io me la vendo mi prendo i soldi…e campo”.
Inoltre, risulta un riferimento ad un passaggio di una conversazione tra , Controparte_4 figlio di , e , nel corso della quale il primo, riferendosi ai due Parte_2 Controparte_5 appartamenti ubicati a Finale di Pollina, affermava: “mio padre allora ne ha fatte due ha prese due e li ha unite”.
Infine, sono riportati nel decreto anche delle conversazioni a mezzo chat “Whatsapp” tra
[...]
e , amministratore legale all'epoca della . CP_1 Persona_6 Parte_1
Nello specifico, vengono riportati i seguenti passaggi delle conversazioni, ritenute utili ai fini del decidere: “[29/11/18, 19:21:00] : […] Vorrei prospettarle una soluzione che ritengo buona Ema_1
e conveniente anche per lei per quanto riguardo agli immobili di Finale. Spero mi voglia contattare
a questo numero. In attesa, porgo i migliori saluti. [29/11/18, 19:28:04] : Buonasera Per_4 CP_1 io sono fuori rientro lunedì mattina […] [19/11/19, 12:09:36] : Buongiorno potrebbe CP_1 mandarmi via email le visure degli appartamenti e del garage così posso fare la certificazione ape necessaria per la compravendita grazie [19/11/19, 12:23:46] : Certo. Mi può dare la sua mail? Per_6
[…] [19/11/19, 12:28:54] Pullarà: Poi potrebbe nel frattempo anche preparare i documenti da consegnare al notaio così faccio preparare l'atto e poi ci incontriamo [19/11/19, 12:33:36] : Per_6
Sì, adesso mi organizzo […]”.
Ebbene, alla luce degli elementi probatori sopra riportati (e in assenza di altri riscontri), deve, innanzitutto, ritenersi accertato che l'apprensione materiale degli immobili di cui è causa da parte di avvenne nell'anno 1992. Una apprensione non connotabile come un Controparte_3 impossessamento unilaterale degli immobili avvenuto in maniera clandestina, e cioè all'insaputa della società ricorrente. Ciò alla luce del contratto di locazione di durata triennale a cui espressamente viene fatto riferimento nel decreto oggetto di disamina. In merito, si precisa che quand'anche il contratto
“de quo” si riferisse ad uno solo degli immobili di cui al presente giudizio, tale elemento non esclude che anche con riguardo agli altri cespiti il rapporto instaurato dal soggetto debba ascriversi n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 10 nell'ambito di un rapporto detentivo, quand'anche “sine titulo”. Infatti, considerato che gli appartamenti furono di fatto uniti in una unica unità abitativa, deve ritenersi che, tenuto conto dell'esistenza comunque di un contratto di locazione almeno per uno di essi, Controparte_3 abbia inteso avere la disponibilità di tutti i cespiti, ivi compreso i due box pertinenziali, con “animus detinendi” e non “possidendi”.
In definitiva, deve asserirsi che a partire dal 1992 , iniziò non a possedere i Controparte_3 beni di cui è causa, ma a detenerli.
Inoltre, deve precisarsi che l'assenza di un valido titolo detentivo per il periodo successivo alla scadenza del contratto di locazione non costituisce circostanza idonea “ex se” a far ritenere la sussistenza di una “interversio possessionis”, e cioè a far desumere che successivamente CP_3 abbia iniziato a possedere e non semplicemente a detenere gli immobili.
[...]
Tale assunto, del resto, è confermato dalla circostanza che sono risultate provate trattative tra l'amministratore “p.t.” della società ricorrente ( ) e , moglie di Persona_6 Controparte_1
, per l'acquisto degli immobili di cui è causa. Controparte_3
Infatti, proprio tale circostanza corrobora l'assunto che tanto , che Controparte_3 [...]
hanno in disponibilità gli immobili come detentori e, pertanto, la volontà da loro CP_1 manifestata di procedere al loro relativo acquisto, non avendo esercitato, così, nel corso del tempo, un potere di fatto sugli stessi ascrivibile all'esercizio di un diritto di proprietà. Elemento quest'ultimo incompatibile, si ribadisce, con la successiva richiesta di procedere ad un acquisto negoziale dei cespiti.
Con specifico riferimento alla posizione di , a sostegno ulteriore della tesi di Controparte_1 un suo rapporto di mera detenzione con i beni, vi è anche la circostanza del suo rapporto di coniugio con;
elemento che porta ragionevolmente a desumere che proprio per effetto dei Controparte_3 vincoli affettivi da esso nascenti, anch'ella è nella disponibilità, intesa come mera detenzione, dei beni.
Invece, alcun rilievo può darsi alla circostanza che ella non ha mai avuto la residenza anagrafica nel corso del tempo negli immobili di cui è causa, come risultante dai certificati in atti, in cui risultano nel corso del tempo cambi di residenza in altri immobili. Infatti, la residenza anagrafica in un immobile implica la presunzione che questo costituisca la dimora principale del soggetto, ma non esclude certamente che la parte abbia in disponibilità, e quindi anche in detenzione, anche altre unità immobiliari.
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 11 Nessuna prova, invece, è stata fornita su un eventuale possesso dei beni di cui è causa da parte di e . CP_2 Controparte_4
Alla luce di tutto quanto sopra detto, in assenza di riscontri idonei a far emergere una ricostruzione fattuale degli eventi diversa da quella sopra detta, deve ritenersi che la società ricorrente ha posseduto, senza interruzioni, per almeno venti anni, a partire dal 26.07.1989 (seppur per un periodo a mezzo di terzi detentori), gli immobili di cui è causa, dovendo così ritenersi raggiunta la prova del suo diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1158 cc.
Quanto poi all'obbligo di consegna dei beni susseguente all'accertamento del diritto di proprietà deve precisarsi che titolare passivo della relativa pretesa è chiunque di fatto, all'attualità, possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo. (cfr. Cass. n. 9851/1997 secondo cui:
“a norma dell'art. 948 cod. civ., legittimato passivamente all'azione di rivendica, quale che sia il titolo di acquisto vantato dall'attore, è chiunque di fatto, comunque, possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo (v. per tutte, sent. 23.1.1982 n. 456, 14.2.1987
n. 1613)”).
Orbene, nonostante sia attualmente in regime di detenzione carceraria, non Controparte_3 può ritenersi tale elemento idoneo a far venir meno “ex se” il rapporto di detenzione con gli immobili.
Infatti, ciò che rileva ai fini dell'attualità del rapporto detentivo è la disponibilità quanto meno potenziale dei cespiti in capo al resistente, nonché la contestuale impossibilità della società ricorrente a poterne usufruire in maniera esclusiva, restando irrilevante una impossibilità a goderne, in concreto, all'attualità, da parte di . Controparte_3
Detto in altri termini, risultano irrilevanti a far venir meno il rapporto di detenzione quelle circostanze incidenti esclusivamente sul regime di libertà personale della parte e non, invece, incidenti in maniera diretta ed immediata sul rapporto tra il resistente e gli immobili di cui è causa, tali da potersi qualificare come atti idonei ad ingenerare uno spoglio. Ricostruzione, quella della disponibilità dei cespiti, tra l'altro, avvalorata anche dal rilievo che l'utenza di energia elettrica e la
TARI risultano ancora intestate al momento a , come sopra evidenziato. Controparte_3
Anche con riferimento a deve ritenersi provata la sussistenza all'attualità del Controparte_1 suo rapporto di detenzione con gli immobili di cui è causa.
Tale rapporto di detenzione, “sine titulo”, all'attualità, è desumibile dalle dichiarazioni di cui alla conversazione, intercettata, del 12.12.2018 tra lei e , già sopra riportata, dove Controparte_3 espressamente ella paventa un rischio di poter perdere l'abitazione; nonché, dalla circostanza,
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 12 anch'essa già evidenziata, che ella ha materialmente condotto le trattative per l'acquisto degli immobili.
In definitiva, e devono essere entrambi condannati alla Controparte_3 Controparte_1 consegna degli immobili di cui al presente giudizio, liberi da persone e da cose, alla . Parte_1
Considerazioni diverse, invece, devono essere fatte per e . Controparte_3 CP_2
Parte ricorrente, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, non ha fornito alcun elemento da cui poter desumere che gli stessi all'attualità abbiano in disponibilità i beni di cui è causa.
Nessun elemento, in particolare, è ricavabile a riguardo neanche dagli accertamenti compiuti e riportati nel decreto emesso dalla Sezione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, depositato in atti (la circostanza emersa, nell'ambito delle trattative per l'acquisto degli immobili, di voler intestare i cespiti a non è elemento di per sé solo considerato per sussumere Controparte_4 una sua detenzione all'attualità dei beni).
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di titolarità passiva degli stessi con riguardo all'azione di rivendicazione esperita dalla . Parte_1
2. Sulla domanda di risarcimento danni avanzata
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto in ricorso di condannare i convenuti: “[…] al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, consistente nella perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento dei medesimi beni”.
Sul punto si osserva, innanzitutto, che: “La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). La tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato mediante l'accertamento dello stato di diritto e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo, a parte la tutela inibitoria come negli artt. 844 e 1171 cod. civ..
L'azione di rivendicazione esperita nei confronti dell'occupante sine titulo ripristina sul piano astratto la situazione giuridica violata e rimuove l'impedimento all'esercizio del diritto mediante la riduzione nel pristino stato. […] L'azione risarcitoria è invece orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 13 formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”. (Cass. S.U. n. 33645/2022).
Dunque, il risarcimento da occupazione abusiva chiesto in conseguenza dell'accoglimento di una domanda di rivendicazione, trova il suo presupposto fondativo nell'art. 2043 cc. Le due azioni hanno come nucleo costitutivo comune la lesione del diritto di proprietà, e, tuttavia, l'azione risarcitoria richiede l'ulteriore elemento della sussistenza di un danno conseguenziale alla lesione del diritto.
Danno da valutare, ex art. 2056 cc (che richiama l'art. 1223 cc), sia sotto il profilo del danno emergente, e cioè della concreta perdita subita, nonché del lucro cessante, e, quindi, del mancato guadagno.
In particolare, come evidenziato dalla Suprema Corte: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
[…] “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (Cass. S.U. n. 33645/2022).
Deve poi precisarsi che l'azione risarcitoria per i danni da occupazione “sine titulo”, fondata sull'art. 2043 cc, è rimedio distinto da quello di cui all'art. 1591 cc. Quest'ultimo rimedio, infatti, oltre a presupporre necessariamente l'esistenza di un contratto di affitto valido (cfr. Cass. n.
33756/2019), seppur poi scaduto o risolto (con il concessionario che, tuttavia, continua ad utilizzare il bene pur non avendone più titolo), è una azione fondata su una responsabilità contrattuale del locatario (cfr. Cass. n. 38588/2021), ed azionabile solo nei suoi confronti, in quanto unico soggetto, da contratto, espressamente vincolato alla restituzione del cespite. Diversamente l'azione risarcitoria ex art. 2043 cc. deve ritenersi azionabile nei confronti di qualunque soggetto abbia, illegittimamente, il possesso o la detenzione dei cespiti.
Tutto quanto sopra detto, si precisa che, per come formulata, l'azione risarcitoria per i danni da occupazione “sine titulo” avanzata dalla CEIS è fondata su una responsabilità ex art. 2043 cc, essendo indirizzata nei confronti di tutti i resistenti, nonché fondata sulla lesione del suo diritto di proprietà
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 14 sui beni, senza alcun riferimento espresso ed ulteriore al mancato adempimento di obblighi di riconsegna derivanti dalla scadenza di contratti di locazione.
Ciò chiarito, in punto di prova del danno conseguenziale, la relativa prova, ex art. 2697 cc, è a carico dell'attore.
Orbene, con riguardo alla prova del danno emergente, sotto il profilo dell'“an debeatur”, la
Suprema Corte ha evidenziato che: “la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, […] L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art.
115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. […]” (Cass. S.U. n. 33645/2022).
Sempre sul punto si richiama anche quanto statuito dalla Cassazione nella pronuncia n.
4804/2025, secondo cui: “[…] il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n.14268 del 25/05/2021)”.
Nel caso di specie, le resistenti costituite hanno contestato il diritto di parte ricorrente;
inoltre, il principio di non contestazione non può estendersi ai due resistenti non costituiti.
Dunque, posto che a partire dalla scadenza del contratto di locazione di durata triennale, stipulato nel marzo del 1992, non vi è prova di alcun valido titolo detentivo successivo, occorre verificare se è stata fornita dalla ricorrente la prova che, a decorrere dall'aprile del 1995, l'uso degli immobili, da parte degli occupanti “sine titulo”, è proseguito, nonostante essa società avrebbe voluto locare i cespiti ad altri soggetti;
in questo modo venendo così ad essere esclusa la possibilità che, invece, la C.E.I.S. si sarebbe, in assenza di occupazione, limitata soltanto ad un mero non uso degli stessi.
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 15 Ebbene, ai fini della prova che gli immobili sarebbero stati locati ad altri soggetti, occorre valorizzare la natura giuridica della ricorrente.
Trattasi, infatti, di società e non di persona fisica.
Una società, tra l'altro, non di persone, bensì di capitali (SRL).
Circostanza questa che porta ragionevolmente a presumere, secondo l' “id quod plerumque accidit”, la sussistenza dell'intento di valorizzare i cespiti di cui è causa mediante impiego in attività remunerative idonee a far conseguire utili ai soci.
Attività quali appunto la locazione degli stessi.
Inoltre, il fatto che non risultino agli atti solleciti scritti, successivi alla scadenza del contratto di locazione, con i quali la società espressamente chiedeva il rilascio dei beni, non è circostanza idonea a far desumere un atteggiamento di tolleranza verso l'occupazione “sine titulo” perpetrata.
Infatti, deve tenersi conto del profilo di pericolosità sociale di per come Controparte_3 emergente dagli accertamenti compiuti dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo nel decreto del 16.06.2023 (depositato il 20.06.2023). Accertamenti cui lo scrivente ritiene pienamente di aderire.
Dal decreto viene dato atto, in particolare, di una prima condanna di per Controparte_3 associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., per fatti commessi fino al 25.07.1997; nonché viene richiamata un'ulteriore condanna, divenuta irrevocabile dal 02.07.2022, sempre per associazione mafiosa per fatti commessi dal 25.07.1997 fino al 2022. Risultano, inoltre, attestate nel decreto, ulteriori condanne a carico del soggetto e cioè: “per estorsioni continuate in concorso commesse a
Cefalù tra il 1993 ed il 1994, nonché per due tentati omicidi commessi il 31.08.1989 ed il 18.03.1991; per un omicidio commesso il 02.10.1990 in concorso con il cognato (cfr. pag. 3 del Persona_7 decreto).
L'accertato profilo di pericolosità sociale del soggetto, porta, allora, a presumere, secondo il canone del “più probabile che non”, che la mancata attivazione da parte della società per il rilascio degli immobili (uniti di fatto, tra l'altro, in un'unica unità immobiliare da , senza Controparte_3 alcuna previa autorizzazione della società proprietaria) non fu determinata da una scelta libera e volontaria degli amministratori “p.t.” della società.
Al contrario, tale condotta inerte, lungi dal rappresentare una scelta libera e consapevole di non utilizzare gli immobili come fonte di rendita, è indicativa, invece, di condizioni di intimidazione, o di assoggettamento di cui all'art. 416 c.p., come affermato, tra l'altro, anche dal Tribunale di Palermo che ha ritenuto accertate “ […] condizioni di intimidazione derivanti non solo dai pregressi rapporti
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 16 con i , ma anche dalla consapevolezza (comprovata dai recenti arresti, coinvolgenti anche CP_3 il figlio ) della caricatura mafiosa delle controparti” (cfr. pag. 19 del decreto). Controparte_4
Sussistenza di condizioni di assoggettamento corroborata anche da ulteriore elementi fattuali, emergenti dal decreto in esame, e cioè che nel corso delle trattative, poi interrotte, per la vendita dei beni, il prezzo di vendita fu fissato in un importo di favore, e cioè nella stessa misura concordata anni prima;
oltre ad essere stata concordata anche una dilazione di pagamento, conveniente per il compratore, prevedendo il pagamento in rate quadrimestrali di 5.000 euro, e quindi, dilazionando in sei anni il pagamento del prezzo di acquisto (cfr. pag. 19 del decreto).
Alla luce delle considerazioni sopra dette deve ritenersi raggiunta la prova che la società ricorrente avrebbe voluto impiegare gli immobili per conseguire rendite locatizie, ed a ciò è stata impossibilitata dalla condotta tenuta dai resistenti.
Quanto poi alla conoscenza da parte dei resistenti di tale volontà, si osserva quanto segue.
Deve ritenersi certamente consapevole che la proprietà dei cespiti di cui è Controparte_3 causa è riconducibile ad una società, quale la , e non ad una persona fisica, considerato Parte_1 che fu egli a stipulare, inizialmente, il contratto di locazione. Inoltre, deve poi anche tenersi conto delle ritenute condotte di intimidazione esercitate dallo stesso sugli organi societari nella gestione dei cespiti;
fatti che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, portano a presumere ragionevolmente che egli fosse a conoscenza dell'intento da parte della di impiegare gli immobili per conseguire Pt_1 rendite locatizie, al punto da impedire l'attuazione di tale volontà proprio a mezzo delle perpetuate condotte intimidatorie, ottenendo, così, la sua permanenza “sine die” negli stessi.
Considerazioni diverse valgono, invece, con riferimento a . Controparte_1
Non vi è, infatti, prova agli atti che ella prima della comunicazione del giorno 05.12.2016 fosse a conoscenza che gli immobili occupati appartenevano ad una società di capitali.
Inoltre, non può desumersi, in mancanza di riscontri specifici e diretti emersi nel presente giudizio, che ella, quanto meno nel periodo antecedente al 05.12.2016, fosse a conoscenza delle condotte tenute dal marito nei confronti degli organi sociali della . Parte_1
Pertanto, deve affermarsi che ella abbia acquisito consapevolezza della volontà della società ricorrente di impiegare i beni per uso locativo solo dopo la citata comunicazione del giorno
05.12.2016; comunicazione con cui si invitava a contattare gli uffici della società Controparte_1
“per definire la procedura relativa alla locazione degli immobili in oggetto”.
Tale atto, infatti, attesta la volontà della società ricorrente di ottenere una rendita per il godimento degli immobili di cui è causa;
ed è idoneo a far sorgere nel destinatario, considerata la n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 17 natura giuridica della controparte, la consapevolezza dell'intento, in caso di mancata regolarizzazione della propria posizione, di locare i cespiti a soggetti terzi.
In definitiva, in termini di “an debeatur” la domanda risarcitoria deve essere accolta, tanto nei confronti di che di , con la precisazione, tuttavia, che Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima è tenuta in solido con il predetto, al risarcimento solo per il periodo a partire dal dicembre
2016.
Nulla, invece, di preciso è emerso sul sé, precedentemente alla instaurazione del presente giudizio, e abbiano mai occupato i beni di cui è causa;
ed in ogni CP_2 Controparte_4 caso nulla è emerso di preciso sulla consapevolezza degli stessi in merito ad una occupazione, di natura abusiva, dei cespiti da parte dei loro genitori.
La domanda risarcitoria, pertanto, nei confronti degli stessi deve essere rigettata.
Quanto, invece, al “quantum debeatur” della richiesta nei confronti di e Controparte_3
, si osserva quanto segue. Controparte_1
Innanzitutto, si rileva che, in ossequio al principio della domanda, ex art. 112 cpc, parte ricorrente ha limitato le sue richieste ai 120 mesi antecedenti al deposito del ricorso giudiziale, avanzato nel mese di luglio del 2023; oltre che al periodo intercorrente dalla pendenza della domanda giudiziale e sino all'effettivo rilascio.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere parametrata sul periodo a partire dal mese di giugno 2013.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. S.U.
n. 33645/2022).
In merito, osserva lo scrivente che sono state depositate in atti, per il periodo a partire dal secondo semestre dell'anno 2012, sino al secondo semestre dell'anno 2022, le quotazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'agenzia delle entrate per immobili residenziali, similari a quelli occupati dai resistenti, per come emerge dalle visure catastali depositate.
Dalle quotazioni in atti, emerge che a decorrere dal secondo semestre dell'anno 2015 e sino al secondo semestre dell'anno 2022, i valori di locazione sono stati ricompresi tra un intervallo di € 1,90 al mq. ed un massimo di € 2,6 al mq.
Pertanto, si ritiene equo, in adesione alla richiesta della società ricorrente, fissare come valore n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 18 medio locativo, per l'intero periodo da risarcire, l'importo base di € 2,3 al mq. Importo fissato, in misura equitativa, tenuto conto anche dei meccanismi di rivalutazione, automatici, previsti dall'ordinamento in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. n. 9515/2007 che richiamando un precedente orientamento, ha affermato che: “il giudice può effettuare una liquidazione equitativa globale in un'unica somma, comprendente sia la prestazione cd. principale, che la rivalutazione monetaria ed eventualmente anche gli interessi, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), proprio per la natura unitaria dell'obbligazione di valore, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 13.3.1995,
n. 2910)”; cfr. anche Cass. n. 20889/2018).
Deve poi considerarsi, come evidenziato dalla ricorrente, che, in base alle visure catastali in atti, le aree dei due immobili, escluse quelle scoperte, sono pari a 68 mq ciascuna.
Pertanto, per ciascuno dei due immobili, considerati separatamente, si perviene ad un valore medio del canone locativo pari ad € 156,4 [€ 2,3 x 68 mq].
Valore da moltiplicare per 120 (pari al numero dei mesi di cui è stato chiesto il pagamento), giungendo così ad una somma di € 18.768. A tale importo devono poi aggiungersi gli ulteriori importi maturati nel corso del presente giudizio, da computare per mesi 28, e, quindi, deve riconoscersi l'ulteriore somma di € 4.379,2. Per un totale complessivo, per ciascuno dei due immobili, pari a €
23.147,2 (€ 18.768+ € 4.379,2).
Deve però considerarsi che può ritenersi responsabile solo per gli importi Controparte_1 dovuti a partire dal dicembre del 2016.
Pertanto, per le mensilità ante dicembre 2016, pari a 42 mesi, deve procedersi alla condanna solo di . Controparte_3
per ciascuno degli immobili pari ad € 6.568,8 (42 x € 156,4); quindi, per un totale Parte_3 complessivo dovuto, da , pari ad € 13.137,6 (€ 6.568,8 x 2). Controparte_3
Mentre, per il periodo successivo, pari a 106 mensilità di canone locativo medio (78+28), oltre ulteriori importi maturandi sino al rilascio, deve essere condannato in solido con Controparte_3
. Nello specifico, i due devono essere condannati in solido al pagamento: Controparte_1
a) per l'immobile individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 7 del Catasto fabbricati del Comune di Pollina, al pagamento della somma di € 16.578,4 (106 x € 156,40), oltre ulteriori importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino al rilascio, sempre parametrati su un canone locativo mensile di € 156,4;
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 19 b) immobile individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 8 del Catasto fabbricati del
Comune di Pollina, al pagamento della somma di € 16.578,4 (106 x € 156,40), oltre ulteriori importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino al rilascio, sempre parametrati su un canone locativo mensile di € 156,4.
Con riguardo ai due box, invece, sono stati depositati i valori locativi medi al mq rilasciati Contro dall' er il periodo del secondo semestre dell'anno 2022, individuati tra un minimo di € 1,6 al mq. ed un massimo di € 2,4 al mq. (cfr. doc. 20).
Quindi, si ritiene equo fissare, in mancanza di ulteriori riscontri, per l'intero periodo in esame un valore medio al mq. di € 1,9 (già comprensivo di rivalutazione), da moltiplicare poi, per ciascuno dei due box, per mq. 28 (metratura di estensione di ciascuno dei cespiti, come da visure in atti).
Si perviene, così, per ciascuno dei cespiti, ad un canone mensile di € 53,2.
Per cui, per i 120 mesi antecedenti al luglio 2023 si perviene, per ciascuno dei due beni, ad una perdita subita pari ad € 6.384.
A tale importo devono poi aggiungersi gli ulteriori importi maturati nel corso del presente giudizio, da computare per mesi 28, e, quindi, deve riconoscersi l'ulteriore somma di € 1.489,6. Per un totale complessivo, per ciascuno dei cespiti, pari a € 7.873,6 (€ 6.384 + € 1.489,6).
Dunque, tenuto sempre conto che può ritenersi responsabile solo per gli Controparte_1 importi dovuti a partire dal dicembre del 2016, per le mensilità ante dicembre 2016, pari a 42 mesi, deve procedersi alla condanna solo di . Controparte_3
per ciascuno degli immobili pari ad € 2.234,4 (42 x € 53,2); quindi, per un totale Parte_3 complessivo dovuto, da , pari ad € 4.468,8 (€ 2.234,4 x 2). Controparte_3
Mentre, per il periodo successivo, pari a 106 mensilità di canone locativo medio (78+28), oltre ulteriori importi maturandi sino al rilascio, deve essere condannato in solido con Controparte_3
. Nello specifico, i due devono essere condannati in solido al pagamento: Controparte_1
a) per il box posto a piano terra, identificato al foglio 3, p.lla 755, sub 25, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina, al pagamento della somma di € 5.639,2 (106 x € 53,2), oltre ulteriori importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino al rilascio, sempre parametrati su un canone locativo mensile di € 53,2;
b) per il box posto a piano terra, identificato al foglio 3, p.lla 755, sub 40 del Catasto fabbricati del Comune di Pollina, al pagamento della somma di € 5.639,2 (106 x € 53,2), oltre ulteriori importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino al rilascio, sempre parametrati su un canone locativo mensile di € 53,2.
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 20 In merito, poi, agli interessi deve considerarsi che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Risarcimento che può essere riconosciuto mediante l'attribuzione di interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Ebbene, parte ricorrente non ha allegato, né provato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. “compensativi” (cfr. Cass. n. 3268/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n. 22347/2007; Cass. n. 3355/2010, nonché Cass. n. 3173/2016, secondo cui il pregiudizio in esame: “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”).
3. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza.
Pertanto, e devono essere condannati, in solido tra loro, Controparte_3 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite della , spese che vengono liquidate d'ufficio, ai sensi del Parte_1
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 21 DM n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva e ai minimi per quella decisionale (scaglione da € 52.001 ad € 260.000).
Considerato, invece, il rigetto delle domande nei confronti di , parte ricorrente CP_2 deve essere condannata alla refusione delle spese di lite della stessa;
spese che vengono liquidate d'ufficio, ai sensi del DM n. 55/2014 e ss. mm, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva, e ai minimi per la decisionale, ridotti del 30%, ex art. 4 co.4 del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. (scaglione da € 52.001 ad € 260.000); con attribuzione all'avv.
GI Chichi, dichiaratosi antistatario.
Con riferimento, invece, a le spese devono essere dichiarate non ripetibili Controparte_3 considerata la sua mancata costituzione in giudizio.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara accertato il diritto di proprietà della sull'immobile individuato al foglio Pt_1
3, particella 755, subalterno 7, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina;
2) dichiara accertato il diritto di proprietà della sull'immobile individuato al foglio Pt_1
3, particella 755, subalterno 8, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina;
3) dichiara accertato il diritto di proprietà della sull'immobile individuato al foglio Pt_1
3, p.lla 755, sub 25, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina;
4) dichiara accertato il diritto di proprietà della sull'immobile individuato al foglio Pt_1
3, p.lla 755, sub 40, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina;
5) condanna e , alla consegna, in favore della Controparte_3 Controparte_1 Pt_1 degli immobili di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra detti, liberi da persone e da cose;
6) condanna al pagamento nei confronti della della somma di Controparte_3 Pt_1
€ 17.606,4 (€ 13.137,6 + € 4.468,8);
c) condanna e al pagamento, in solido tra loro, per Controparte_3 Controparte_1
l'immobile individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 7, del Catasto fabbricati del
Comune di Pollina, in favore della , della somma di € 16.578,4, oltre ulteriori Pt_1 importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino alla consegna, parametrati su un canone locativo mensile di € 156,4;
n. 1923/2023 r.g.a.c. Pag. 22 d) condanna e al pagamento, in solido tra loro, per Controparte_3 Controparte_1
l'immobile individuato al foglio 3, particella 755, subalterno 8 del Catasto fabbricati del
Comune di Pollina, in favore della , della somma di € 16.578,4, oltre ulteriori Pt_1 importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino alla consegna, parametrati su un canone locativo mensile di € 156,4.
e) condanna e al pagamento, in solido tra loro, per il Controparte_3 Controparte_1 box posto a piano terra, identificato al foglio 3, p.lla 755, sub 25, del Catasto fabbricati del Comune di Pollina, in favore della , della somma di € 5.639,2, oltre ulteriori Pt_1 importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino alla consegna, parametrati su un canone locativo mensile di € 53,2;
f) condanna e al pagamento, in solido tra loro, per il Controparte_3 Controparte_1 per il box posto a piano terra, identificato al foglio 3, p.lla 755, sub 40 del Catasto fabbricati del Comune di Pollina, in favore della della somma di € 5.639,2, oltre Pt_1 ulteriori importi maturandi, dall'emanazione della presente sentenza e sino alla consegna, parametrati su un canone locativo mensile di € 53,2;
g) dichiara il difetto di titolarità passiva di e con riguardo Controparte_4 CP_2 all'azione di rivendicazione avanzata;
h) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti di Pt_1 Controparte_4
e ; CP_2
i) condanna e al pagamento, in favore della Controparte_3 Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che vengono liquidate, quanto agli esborsi nella somma di € 545,00, e nell'importo di € 6.307,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, e rimb. spese forf. come per legge;
j) condanna la C.E.I.S. al pagamento in favore di delle spese di lite che CP_2 vengono liquidate nell'importo di € 4.414,90 per compensi, oltre Iva, Cpa, e rimb. spese forf. come per legge, con attribuzione all'avv. GI Chichi dichiaratosi antistatario;
k) dichiara non ripetibili le spese di lite tra la C.E.I.S. e . Controparte_4
31.10.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
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