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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. IE LL;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.02.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 208/2019 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Cappello del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di
Ragusa del 14.01.2019;
RICORRENTE contro:
, con sede in Ragusa, via Caronia n. 16. P.IVA Controparte_1
, in persona del rappresentante legale p.t.; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2019 ha esposto: a) di avere lavorato per la Parte_1
, esercente l'attività di casa di riposo per anziani, dal 10 Controparte_1 gennaio al 30 marzo 2016, svolgendo turni giornalieri di assistenza agli ospiti di 7 ore (dalle h.
07.00 alle h. 14.00 o dalle h. 07.00 alle h. 14.00) per 6 giorni la settimana - e in 8 occasioni doppio turno lavorativo -, soggetta al potere direttivo del legale rappresentante della cooperativa e della moglie;
b) di avere denunciato l'omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato all' , il quale ne aveva quindi accertato lo svolgimento negli indicati termini;
Controparte_3
c) di avere unicamente percepito una retribuzione di € 500,00 + € 405,00 in forma di voucher lavoro e di non avere goduto di giorno di ferie alcuno;
e d) di avere perciò diritto alle differenze retributive dovutele per le rese prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie, in applicazione del trattamento economico previsto dal C.C.N.L. Cooperative Sociali per la qualifica di operatore socio-sanitario livello C2, e alla corrispondente regolarizzazione contributiva. Ha perciò chiesto volersi ritenere e dichiarare che essa ricorrente “ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della continuativamente ed ininterrottamente dal Parte_2
10.01.2016 al 30.03.2016, con le mansioni di operatore socio sanitario e secondo le modalità specificate in narrativa” e “conseguentemente condannare la Parte_2 al pagamento (…) della somma di € 4.995,62, o quella maggiore o minore somma
[...] ritenuta di giustizia, tenuto conto della reale consistenza e modalità del rapporto lavorativo per come dedotto in narrativa, e al pagamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro ai competenti enti previdenziali ed assistenziali”. Instaurato il contraddittorio con la datrice di lavoro e con l' quest'ultimo si è costituito CP_4 in giudizio per rimettersi all'accertamento giurisdizionale del rapporto di lavoro subordinato per cui è causa e rappresentare comunque che lo stesso era già stato accertato con verbale n.17/783 dell' del 10.10.2017, all'esito del quale l'ISTITUTO aveva “calcolato la Controparte_3 contribuzione dovuta secondo il minimale giornaliero di legge pari a € 47,68 e secondo l'aliquota di settore pari al 38,17%, richiedendo il pagamento della somma di € 1.274,00 oltre somme aggiuntive come per legge”; ha quindi chiesto volersi condannare la Controparte_1
al pagamento dei maggiori contributivi dovuti sulla retribuzione non denunciata, da
[...] determinarsi nella misura di legge e comunque non inferiore a quella già oggetto di diffida e pari ad
€ 1.274,00, oltre somme aggiuntive ai sensi dell'art.116 lett. b) L.388/2000 ed eventuali interessi di mora una volta raggiunto il tetto di legge. Raccolte le ammesse prove orali e ultimata la trattazione nella contumacia della
[...]
, non costituitasi in giudizio, la causa viene quindi oggi decisa con Controparte_1 motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 19.02.2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Le risultanze della svolta istruttoria orale hanno invero confermato le allegate prestazioni di lavoro rese dalla ricorrente alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo, nelle giornate e con i turni e gli orari indicati in ricorso e la mancata fruizione, da parte della lavoratrice, delle maturate ferie (cfr. dichiarazioni testimoniali raccolte all'udienza del 27.10.2020). Come inoltre allegato dalla ricorrente e dall' il rapporto di lavoro ha formato CP_4 oggetto di accertamento da parte dell' , giusta verbale n. 17/783 del Controparte_3
10.10.2017, al quale ha fatto seguito la diffida al pagamento della somma di € 1.274,00, a titolo di contribuzione minima dovuta, oltre sanzioni, alla cooperativa resistente notificata dall' in CP_4 data 12.01.2018 (cfr. diffida e avviso di ricevimento della racc. A/R in atti).
Per quanto sopra, ritenuta la corretta determinazione delle reclamate differenze retributive, in applicazione delle previsioni dettate dal prodotto C.C.N.L. Cooperative Sociali per la qualifica di operatore socio-sanitario livello C2 e al netto dei percetti importi, per le accertate prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie rese dalla ricorrente dal 10 gennaio al 30 marzo 2016 alle dipendenze della , quest'ultima va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € 4.995,62, di cui € Parte_1 2.878,48 per retribuzione ordinaria, € 1.116,96 per lavoro straordinario, € 266,00 per ferie non godute ed € 346,24 per ratei di 13ma mensilità ed € 387,94 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli ratei al saldo, e in favore dell' della dovuta contribuzione CP_4 previdenziale come sopra già liquidata dall' , oltre interessi legali e somme aggiuntive ex CP_2 art.116 L.n. 388/2000 fino al saldo.
Giusta soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, con ordine di pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente essendo ammessa al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 208/2019 R.G. nella contumacia della , ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1 disattesa;
condanna la al pagamento: Controparte_1
- in favore della ricorrente in esecuzione del rapporto di lavoro per cui è Parte_1 causa, della complessiva somma di € 4.995,62, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
- in favore dell' della somma di € 1.274,00, oltre interessi legali e somme aggiuntive CP_4 ex art.116 L.388/2000 fino al saldo;
pone a carico della le spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente e dall' che liquida per la prima in complessivi € 1.880,00 per compensi difensivi, CP_4 oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e per il secondo in complessivi € 1.543,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e ne ordina il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Ragusa il 6 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. IE LL
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. IE LL;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.02.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 208/2019 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Cappello del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di
Ragusa del 14.01.2019;
RICORRENTE contro:
, con sede in Ragusa, via Caronia n. 16. P.IVA Controparte_1
, in persona del rappresentante legale p.t.; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2019 ha esposto: a) di avere lavorato per la Parte_1
, esercente l'attività di casa di riposo per anziani, dal 10 Controparte_1 gennaio al 30 marzo 2016, svolgendo turni giornalieri di assistenza agli ospiti di 7 ore (dalle h.
07.00 alle h. 14.00 o dalle h. 07.00 alle h. 14.00) per 6 giorni la settimana - e in 8 occasioni doppio turno lavorativo -, soggetta al potere direttivo del legale rappresentante della cooperativa e della moglie;
b) di avere denunciato l'omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato all' , il quale ne aveva quindi accertato lo svolgimento negli indicati termini;
Controparte_3
c) di avere unicamente percepito una retribuzione di € 500,00 + € 405,00 in forma di voucher lavoro e di non avere goduto di giorno di ferie alcuno;
e d) di avere perciò diritto alle differenze retributive dovutele per le rese prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie, in applicazione del trattamento economico previsto dal C.C.N.L. Cooperative Sociali per la qualifica di operatore socio-sanitario livello C2, e alla corrispondente regolarizzazione contributiva. Ha perciò chiesto volersi ritenere e dichiarare che essa ricorrente “ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della continuativamente ed ininterrottamente dal Parte_2
10.01.2016 al 30.03.2016, con le mansioni di operatore socio sanitario e secondo le modalità specificate in narrativa” e “conseguentemente condannare la Parte_2 al pagamento (…) della somma di € 4.995,62, o quella maggiore o minore somma
[...] ritenuta di giustizia, tenuto conto della reale consistenza e modalità del rapporto lavorativo per come dedotto in narrativa, e al pagamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro ai competenti enti previdenziali ed assistenziali”. Instaurato il contraddittorio con la datrice di lavoro e con l' quest'ultimo si è costituito CP_4 in giudizio per rimettersi all'accertamento giurisdizionale del rapporto di lavoro subordinato per cui è causa e rappresentare comunque che lo stesso era già stato accertato con verbale n.17/783 dell' del 10.10.2017, all'esito del quale l'ISTITUTO aveva “calcolato la Controparte_3 contribuzione dovuta secondo il minimale giornaliero di legge pari a € 47,68 e secondo l'aliquota di settore pari al 38,17%, richiedendo il pagamento della somma di € 1.274,00 oltre somme aggiuntive come per legge”; ha quindi chiesto volersi condannare la Controparte_1
al pagamento dei maggiori contributivi dovuti sulla retribuzione non denunciata, da
[...] determinarsi nella misura di legge e comunque non inferiore a quella già oggetto di diffida e pari ad
€ 1.274,00, oltre somme aggiuntive ai sensi dell'art.116 lett. b) L.388/2000 ed eventuali interessi di mora una volta raggiunto il tetto di legge. Raccolte le ammesse prove orali e ultimata la trattazione nella contumacia della
[...]
, non costituitasi in giudizio, la causa viene quindi oggi decisa con Controparte_1 motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 19.02.2025.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Le risultanze della svolta istruttoria orale hanno invero confermato le allegate prestazioni di lavoro rese dalla ricorrente alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo, nelle giornate e con i turni e gli orari indicati in ricorso e la mancata fruizione, da parte della lavoratrice, delle maturate ferie (cfr. dichiarazioni testimoniali raccolte all'udienza del 27.10.2020). Come inoltre allegato dalla ricorrente e dall' il rapporto di lavoro ha formato CP_4 oggetto di accertamento da parte dell' , giusta verbale n. 17/783 del Controparte_3
10.10.2017, al quale ha fatto seguito la diffida al pagamento della somma di € 1.274,00, a titolo di contribuzione minima dovuta, oltre sanzioni, alla cooperativa resistente notificata dall' in CP_4 data 12.01.2018 (cfr. diffida e avviso di ricevimento della racc. A/R in atti).
Per quanto sopra, ritenuta la corretta determinazione delle reclamate differenze retributive, in applicazione delle previsioni dettate dal prodotto C.C.N.L. Cooperative Sociali per la qualifica di operatore socio-sanitario livello C2 e al netto dei percetti importi, per le accertate prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie rese dalla ricorrente dal 10 gennaio al 30 marzo 2016 alle dipendenze della , quest'ultima va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € 4.995,62, di cui € Parte_1 2.878,48 per retribuzione ordinaria, € 1.116,96 per lavoro straordinario, € 266,00 per ferie non godute ed € 346,24 per ratei di 13ma mensilità ed € 387,94 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli ratei al saldo, e in favore dell' della dovuta contribuzione CP_4 previdenziale come sopra già liquidata dall' , oltre interessi legali e somme aggiuntive ex CP_2 art.116 L.n. 388/2000 fino al saldo.
Giusta soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, con ordine di pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente essendo ammessa al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 208/2019 R.G. nella contumacia della , ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1 disattesa;
condanna la al pagamento: Controparte_1
- in favore della ricorrente in esecuzione del rapporto di lavoro per cui è Parte_1 causa, della complessiva somma di € 4.995,62, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
- in favore dell' della somma di € 1.274,00, oltre interessi legali e somme aggiuntive CP_4 ex art.116 L.388/2000 fino al saldo;
pone a carico della le spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente e dall' che liquida per la prima in complessivi € 1.880,00 per compensi difensivi, CP_4 oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e per il secondo in complessivi € 1.543,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e ne ordina il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Ragusa il 6 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. IE LL